DISCIPLINARE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO

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1 DISCIPLINARE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO PREMESSA Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare i criteri di accesso, le procedure e l erogazione di contributi economici straordinari con la finalità di supportare il cittadino in presenza di eventi eccezionali che possono pregiudicare il normale andamento delle condizioni familiari con possibili successive conseguenze sul versante socio-familiare. Le prestazioni economiche straordinarie concesse dal Consorzio CISA Asti Sud vanno ad integrare le provvidenze erogate dai comuni consortili nonché da un articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà concorrono a supportare singoli e famiglie in condizioni di indigenza. Tali prestazioni economiche vengono erogate nei limiti delle risorse economiche disponibili a bilancio. Gli interventi economici regolati dal presente disciplinare non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere temporaneo ed integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate dal parte della pubblica amministrazione. DESTINATARI Sono destinatari dei contributi di cui sopra i singoli cittadini italiani e stranieri ed i nuclei familiari regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica da almeno un anno nei comuni consortili. Sono esclusi i nuclei al cui interno sono presenti minori perché già titolari del progetto Contributo temporaneo per minori, regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica da almeno un anno nei comuni consortili. I cittadini appartenenti all Unione Europea devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 30/07 entrato in vigore l 11 aprile 2007 e smi. In particolare, oltre a possedere i requisiti

2 individuali previsti nel presente disciplinare per l accesso all assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità: essere in possesso dell attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell art. 9 del D.Lgs. n. 30/07 dall ufficio anagrafe del Comune di residenza. essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti nei Comuni del Consorzio. essere in possesso dell attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini della U.E ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d assistenza sociale sono quelle previste nell art. 19 comma 3 del D. lgs. 30/07: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall art. 13 comma 3 lettera b) del D. lgs. 30/07 (cittadini della U.E entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro). I cittadini extracomunitari devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull immigrazione. Non beneficiano dei contributi economici indicati nel presente regolamento, i cittadini extracomunitari in possesso della sola ricevuta del permesso di soggiorno che accedono per la prima volta al servizio. Per i cittadini extracomunitari l esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per: affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate (al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell intervento) del nucleo familiare composto da: il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica

3 il coniuge separato di fatto (cioè che non abbia ancora avviato la procedura legale di separazione) anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando i coniugi non abbiano avviato le procedure legali per la separazione. Il coniuge separato di fatto di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente, qualora l Autorità Giudiziaria abbai emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi. altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica. persone non conviventi con il richiedente, non tenute all obbligo di assistenza, ai sensi dell art. 433 del C.C., che costituiscono di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente. Nel caso di persone portatrici di problematiche sanitarie l intervento di sostegno economico è previsto come uno degli strumenti di un progetto congiunto e condiviso con i servizi sanitari interessati (SER, SSM, medicina di base, NPI, Consultorio) nel quale ogni Ente mette a disposizione le risorse professionali/strumentali/economiche di propria competenza. Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente. I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali o sanitarie. Per l erogazione dei contributi economici si considerano le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell intervento. Nello specifico la situazione economica viene determinata dall applicazione della dichiarazione ISEE.

4 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 1. Poiché la famiglia è l unità minima di produzione e di consumo nell attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l effettivo ammontare delle risorse a disposizione. 2. Ai sensi dell art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 la determinazione del nucleo familiare del richiedente è definita come segue: a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente i soggetti componenti la famiglia come individuata ai sensi dell art. 4 D.P.R. 30/05/1989 n. 223: insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune ; c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA I destinatari di cui in premessa saranno coinvolti all interno di un percorso di aiuto sociale. La presa in carico avviene in 3 momenti: 1 una fase di valutazione preliminare effettuata dall Assistente Sociale operante presso il SUSS attraverso l ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, degli altri servizi pubblici e del privato sociale.

5 2 Predisposizione di un paino individuale di assistenza che prevede l assunzione di precisi compiti, impegni, e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare le condizioni di bisogno. 3 Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell intervento. 4 i comuni dotati di un proprio ufficio assistenza possono chiedere che le fasi sopra indicate vengano espletate da proprio personale e in loco, al fine di evitare all utenza spostamenti verso la sede del CISA. Il consorzio e i comuni interessati concordano le modalità più efficaci per conseguire l integrazione dei proprio servizi in favore dell utenza. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI I contributi economici straordinari possono essere finalizzati a: 1. spese per acquisto di generi alimentari. L erogazione di un contributo di cui la tabella 1 avverrà per una perdita improvvisa e comprovata dell unica fonte di reddito e per un periodo non superiore a mesi 3; 2. spese sanitarie per l acquisto di farmaci generici secondo prescrizione medica e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale (spesa massima 100 annua per l intero nucleo); 3. ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale con presentazione di prescrizione medica (spesa massima 100 annua per l intero nucleo da corrispondere in una o più soluzioni) 4. spese per sostenere pagamenti di utenze domestiche indispensabili quali: luce, gas, acqua, riscaldamento ( spesa rapportata al nucleo e - 1 bolletta arretrata) 5. affitto arretrato e/o spese condominiali qualora non erogabili da altri Enti (rapportato al numero dei componenti -1 rata insoluta)

6 6. pronta sistemazione extra abitativa alberghiera. La permanenza potrà avere durata massima di 3 giorni (spesa rapportata al nucleo) 7. spese per l attivazione per i contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale, rapportato al nucleo e all effettiva spesa da coprire); 8. spese per trasporti essenziali sanitari. il trasporto si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende il trasporto sanitario non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale per il raggiungimento di strutture sanitarie pubbliche ubicate nella provincia di Asti e Alessandria al fine di espletare visite mediche specialistiche, esami clinici e di laboratorio prescritti dal medico specialista o dal medico di base. I destinatari del servizio trasporto dovranno essere persone anziane con età superiore a 65 anni o soggetti disabili con certificazione art. 4 legge 104, privi di patente e mezzi di trasporto che vivono soli o con coniuge, senza figli o con figli non residenti del Comuni del Consorzio. Sono esclusi i titolari di abbonamenti regionali alla rete di trasporto pubblico se compatibili per orari e tragitti. MODALITA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI Per accedere alle prestazioni i cittadini interessati devono presentare domanda al Comune di residenza che trasmetterà al SUSS l istanza che dovrà essere redatta su apposita modulistica e sottoscritta dall interessato, da un componente del suo nucleo familiare ovvero da una persona legalmente legittimata. Nell istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica reddituale e patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare, indicando specificatamente gli introiti percepiti da ciascun componente ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data della richiesta.

7 L istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000; l eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l uso e l esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza dai benefici indebitamente percepiti. Su richiesta dell ufficio dovrà essere allegata all istanza l eventuale documentazione reddituale (MOD. CUD, UNICO 730. Obis/M, ricevuta di pagamento del canone di locazione dell abitazione, il contratto di locazione e le spese condominiali). E lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente e del suo nucleo familiare (certificato disoccupazione, buste paga, bollette di utenze domestiche, spese mediche, certificazioni di invalidità,ecc ). Il Servizio Sociale può richiedere eventuali altri documenti necessari all istruttoria. SOGLIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICO ASSISTENZIALI La soglia di accesso per l erogazione delle prestazioni previste dal presente disciplinare è individuata nell importo ISEE di 6.322,00, per un nucleo familiare composto da 1 persona e nell importo ISEE di ,00, per un nucleo familiare composto da 2 o più persone. I comuni con popolazione superiore ai abitanti e dotati di un proprio regolamento per l accesso all assistenza economica con una soglia di accesso ai contributi differente rispetto a quella sopra indicata, possono utilizzare, secondo opportunità, la soglia più conveniente per l utenza.

8 MOTIVI DI ESCLUSIONE Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento, i nuclei familiare che: a) percepiscono un reddito (individuale o familiare) superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento; b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la cui rendita catastale sia pari o superiore a 600. E possibile l accesso ai contributi nel caso in cui la rendita catastale complessiva (100%) dell immobile adibito ad abitazione principale sia pari o inferiore a 600. Se tale abitazione è classificata nelle categorie catastali A/7, A/8, A/9 c è l esclusione dall assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili con una percentuale compresa tra il 74% e il 100% o in stato di non autosufficienza certificato,, l immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purchè costituisca l abitazione in cui esser risiedono. La titolarità del diritto di proprietà sull abitazione, rientrante nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell esecuzione di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di

9 contributo e che, stando all attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di 5.000; d) il nucleo possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a 3000 aumentato di 250 per ogni ulteriore componente il nucleo; e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d impresa, che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d impresa comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergono i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi; f) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato della durata temporale di almeno n. 2 giorni, nell arco dell ultimo anno, verificabile anche attraverso la collaborazione diretta con il centro per l Impiego; g) cessazione volontaria da un attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell arco dell ultimo anno; h) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l inserimento lavorativo, nell arco dell ultimo anno; i) mancata pratica di comportamenti di ricerca del lavoro, quali l iscrizione a Centri e servizi per l impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento, ecc, sulla base dell evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;

10 j) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l indagine della Polizia Municipale; k) non aver espletato, per negligenza, nell arco dell ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l acquisto di servizi o il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alle pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC,ecc); l) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino alla realizzazione delle azioni previste e sottoscritte nel progetto/ contratto concordato; m) comportamenti aggressivi e minacciosi assunti dal cittadino nei confronti degli operatori. PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA DEL RICHIEDENTE 1. La presenza di parenti, in grado di provvedere e chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all indigente ai sensi dell art. 433 del C.C. esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte del comune. 2. I parenti interessati possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche avanzate dal richiedente.

11 3. Compatibilmente con il grado di oggettivo riscontro e fattibilità spetta agli operatori del SUSS effettuare le valutazioni socioeconomiche dei nuclei familiari parentali. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il SUSS venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono. 2. E altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni, a enti assistenziali o privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale. SEGRETO PROFESSIONALE E SEGRETO D UFFICIO 1. Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale. L accesso agli schedari e alle cartelle individuali è permesso all Assistente Sociali del SUSS e del Cisa, al Direttore e alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta. L accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente Cisa solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica. 2. Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori si rimanda alle disposizioni di cui all art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003.

12 CONTROLLI 1. Ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall istante, il personale del SUSS.effettua: - controllo sui casi per i quali intervengono, dopo l istruttoria, dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione; - controllo a campione su almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti dell Amministrazione Pubblica come previsto dalle norme vigenti. Il controllo è escluso in tutti i casi in cui, in fase istruttoria, emerge la certezza di quanto dichiarato dall istante e dagli altri soggetti coinvolti. 2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Servizio sociale del SUSS chiede al richiedente chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui trovi conferma l incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, si procederà immediatamente alla revoca del beneficio concesso

13 ALLEGATO A IMPORTO CONTRIBUTI 1 componente Euro componente Euro componente Euro componente Euro 250

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