Meda, aprile 2003 INDICE
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- Serafino Oliviero Corti
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1 REGOLAMENTO GENERALE PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) AI FINI DELL ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI COMUNALI O A PRESTAZIONI AGEVOLATE Meda, aprile 2003 INDICE 1
2 TITOLO 1 Capo I Art. 1 Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI - Finalità e ambito di applicazione - Oggetto del regolamento - Ambito di applicazione Capo II - Criteri per la determinazione della situazione economica Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Capo III - Situazione economica - Nucleo familiare - Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni - Rilevanti variazioni della situazione economica - Determinazione dell indicatore della situazione reddituale - Definizione dell indicatore della situazione patrimoniale - Procedimento di erogazione Art. 9 - Procedura d accesso Art Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo Art Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe competenze della Giunta Comunale Art Criteri ulteriori di selezione Art Criteri per la stesura di convenzioni con i Centro di Assistenza Fiscale Capo IV Art Controlli - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive Capo V - Rispetto delle normative vigenti Art Segreto d ufficio Art Acquisizione e trattamento dei dati personali TITOLO 2 - SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. Capo VI - Tipologie di servizi Art Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell I.S.E.E. TITOLO 3 Capo VII Art. 18 Art. 19 Art DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - Disposizioni finali - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento - Norme integrative - Entrata in vigore TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente regolamento individua, ai sensi dell articolo uno secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Meda. 2
3 Art. 2 Ambito di applicazione 1) Per prestazioni sociali agevolate si intendono: a) gli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, b) i servizi a domanda individuale, c) le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale, erogati dall amministrazione comunale ed analiticamente individuati al titolo secondo del presente regolamento. 2) Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogante. 3) Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa di livello nazionale o regionale. 4) Il presente regolamento si applica alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 solo per le prescrizioni di carattere organizzativo. 5) I provvedimenti comunali che disciplinano l accesso ai diversi servizi sociali o l erogazione di prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito, accanto all ulteriori criteri di selezione dei beneficiari. Capo II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Art. 3 Situazione economica 1) L accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente. 2) L I.S.E.E. è un valore dato dalla somma dell indicatore della situazione reddituale e dell indicatore della situazione patrimoniale, divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all art. 2 comma 2 del D. Lgs. 130/2000 e dall art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. 242/01 (art del presente regolamento). Indicatore Indicatore della Situazione Reddituale + della Situazione Patrimoniale x 20% I.S.E.E. = Scala di equivalenza 3) E fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione: in tal caso l accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione economica tariffaria o di precedenze in liste d attesa dipendenti dalla situazione economica, purché la valutazione di quest ultima non sia necessaria ai fini del solo accesso al servizio. Art. 4 - Nucleo familiare 1) Ai fini della determinazione dell I.S.E.E. ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. 2) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone si considera, tra quelle cui è carico, componente il nucleo familiare: 3
4 a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto. 3) I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche si risultano a carico ai fini IRPEF dei altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile; b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 c.p.c.; c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all articolo 333 del codice civile; d. quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5) Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 6) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7) Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza: SCALA DI EQUIVALENZA Numero dei componenti 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Parametro - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. - Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. - Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. - Maggiorazioni di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori(o l unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento. 4
5 Art. 5 Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni 1) Ai sensi del secondo comma dell art. 3 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, i vari provvedimenti comunali che disciplinano l organizzazione e l accesso ai servizi, possono prevedere, per talune delle prestazioni agevolate di cui al titolo secondo del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratto rispetto quella risultante dall applicazione dell articolo 2, commi 2 e 3, del decreto citato. 2) Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 109/98, riportata al precedente articolo. Art. 6 Rilevanti variazioni della situazione economica 1) Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini I.S.E.E. è tenuto a comunicare dette variazioni mediante analitica documentazione. Analoga comunicazione deve essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare. 2) L efficacia della nuova dichiarazione decorre dal mese successivo alla data della nuova attestazione I.S.E.E. 3) Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio. 4) Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi, o di parenti e affini fino al quarto grado, di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare. 5) Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all anno precedente l istanza di agevolazione, l ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell istanza. Articolo 7 - Determinazione dell indicatore della situazione reddituale. 1) La situazione reddituale dei soggetti appartenenti ai nuclei familiari si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. 2) Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,47. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Articolo 8 - Definizione dell indicatore della situazione patrimoniale. 1) Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare 5
6 a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso, nel periodo d imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per i mutui contratti per l acquisto dell immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito, nel limite di Euro ,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella. b) Patrimonio mobiliare: l individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall amministrazione. A tale fine la valutazione dell intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro ,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo. 2) L indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore eccedente le franchigie. Capo III PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE Art. 9 Procedura d accesso 1) Le prestazioni sociali agevolate sono concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso. 2) Ogni cittadino che richieda servizi o prestazioni agevolate o a tariffa agevolata, di cui all art. 2, è tenuto a presentare la certificazione I.S.E.E. ed a tal fine a compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), a norma dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, nello schema adottato con DPCM , previsto all art. 4 c. 6 del D.Lgs. 109/98, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell I.S.E.E. 3) La dichiarazione va presentata alla sede I.N.P.S. competente per territorio o a un Centro di Assistenza Fiscale o all ufficio comunale competente, che rilasciano al cittadino l attestazione del valore dell I.S.E.E. 4) L Ente fornisce al cittadino le istruzioni per la compilazione e l assistenza necessaria per una corretta autocompilazione delle domande. L ufficio comunale competente richiede al cittadino, che intende usufruire dell assistenza nella compilazione, l esibizione di tutti i documenti attestanti i dati da inserire nella domanda. 5) La dichiarazione ha la validità prevista dalla legge, ossia di un anno a decorrere dalla data di attestazione della sua presentazione e in questo periodo può essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare per l accesso ai servizi o prestazioni agevolate. Art. 10 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo 1) Il finanziamento dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale. 2) Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle 6
7 politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private. 3) Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla. 4) L individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente, è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l organizzazione e l accesso ai servizi. Art. 11 Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe 1) L organo competente, ai sensi dell art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali, dell ente. 2) L organo competente potrà inoltre stabilire fasce di reddito a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate. 3) Verrà altresì stabilito un valore I.S.E.E. oltre il quale si paga la tariffa o retta massima o è escluso l accesso al servizio e che potrà essere diversificato per servizio. 4) Con il provvedimento annuale o con il provvedimento che disciplina l organizzazione e l accesso allo specifico servizio potrà essere definita anche una soglia I.S.E.E. sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione o è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio o è tenuto ad una contribuzione minima. Art. 12 Criteri ulteriori di selezione Con il provvedimento che disciplina l organizzazione e l accesso allo specifico servizio possono essere previsti, ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 130/00, criteri di selezione ulteriori a quello dell I.S.E.E. ai fini: a) della determinazione della soglia per accedere all agevolazione o prestazione; b) della determinazione delle tariffe agevolate da applicarsi alle diverse situazioni economiche equivalenti; c) della determinazione della eventuale fascia tariffaria esente; d) della graduazione di priorità nell erogazione dei servizi in caso di impossibilità a soddisfare tutte le domande. Art. 13 Criteri per la stesura di convenzioni con i Centri assistenza fiscale 1) Per la compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., l Amministrazione comunale può stipulare apposita convenzione con i Centri assistenza fiscale (C.A.F.), al fine di garantire: a) adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni I.S.E.E. sotto il profilo professionale; b) un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l utente possa ricevere, senza sostenere spese, un adeguata consulenza per la compilazione. Capo IV CONTROLLI Art. 14 Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive 7
8 1) Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni secondo le seguenti linee guida: a) Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente: - controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente; - controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti. b) L attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase di istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso. c) I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre Amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell aggiornamento. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Segretario Generale, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà e nel caso di altri enti provvederà in ultima istanza, a segnalare l impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica. d) In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l attivazione dell Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni. e) I controlli a campione sono attivati a tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 10% dei beneficiari. f) Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile del procedimento. g) Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione, cioè: - se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose; - in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante; - in relazione a notizie a conoscenza dell addetto all accoglimento dell istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessi, purché presentate in forma non anonima). h) Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Responsabile del Servizio competente, nell ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di Legge. i) I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell Ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante. 8
9 2) Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all interessato in uno spirito di reciproca collaborazione. 3) Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure si legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore Comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. 4) I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l ottemperanza dell art. 4 c. 8 D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/00. Capo V RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI Art. 15 Segreto d ufficio 1) Ai dipendenti comunali ed a quanti possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni Isee, si applicano le disposizioni in materia di segreto d ufficio stabilite dall art. 28 della legge n. 241/90 e susseguenti modificazioni. Art. 16 Acquisizione e trattamento dei dati personali 1) I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto della legge n. 675/96. 2) L acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l ammissione, a pena dell esclusione da ogni forma di agevolazione. 3) Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del D.Lgs n ) L interessato gode dei diritti di cui all art. 13 della legge succitata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 5) Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell Ente titolare del trattamento dei dati. TITOLO 2 SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. Capo VI TIPOLOGIE DI SERVIZI Art. 17 Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell I.S.E.E. 1) Il D.P.C.M. 221/1999 dispone all art. 1 comma 1: Le disposizioni del D.lgs. 109/98 si applicano ai fini dell accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella 9
10 misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori 2) Tra i servizi considerati rientrano: a) SERVIZI SOCIALI E EDUCATIVI - Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.); - Trasporto disabili e anziani; - Asilo nido o strutture similari; - Assistenza economica - Soggiorni climatici. b) SERVIZI EDUCATIVI - Assistenza domiciliare a minori; - Assistenza scolastica comprese mensa e trasporto; - Centri estivi; 3) ALTRI SERVIZI a) Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65 e 66 e al capo I, art 27.1 della legge n. 448/98, così come confermati dagli artt. 49 e 53 della legge n. 448/98, le borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n. 62. b) Rientra inoltre nei servizi di cui al presente regolamento il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, finanziato con il Fondo nazionale di cui all art. 11 della legge n. 431/98 e con i criteri di cui alla L.R. n. 2 del c) Rientrano altresì eventuali altri servizi esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l accesso ai quali la determinazione dell I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile (es. fornitura di buoni o voucher per l acquisto di prestazioni sociali). d) Rientra inoltre il servizio rifiuti solo qualora venga applicata la tariffa ai sensi del D.lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, per le cui modalità si fa rinvio al regolamento specifico. e) Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l I.S.E.E. potranno essere individuate successivamente con deliberazione della Giunta Comunale. 4) ELENCO SERVIZI L elenco dei servizi di cui al comma 2, ha carattere indicativo e non esaustivo dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l Amministrazione intenda estendere/ridurre l applicazione di prestazioni agevolate, mediante deliberazione dell Organo competente. TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento 1) L applicazione dell I.S.E.E. nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l ausilio di tecnologie informatiche e multimediali. 10
11 2) Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all erogazione delle prestazioni sociali agevolate Art. 19 Norme integrative 1) Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma dell articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. 2) Parimenti integrata o sostituita ove incompatibile è ogni altra norma relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all Albo Comunale. 11
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