POLIZZA COLLETTIVA RISCHI NON AGEVOLATI
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1 POLIZZA COLLETTIVA RISCHI NON AGEVOLATI UVA DA VINO N. UV/0606/15/2/ ARBOREE ED ERBACEE N. AP/0606/15/2/ Società Società Svizzera d Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa Via Carlo Poma, MILANO MI Cod.fisc/P.IVA di seguito indicato Società Contraente Co.Di.P.A. - Consorzio Difesa Produzioni Agricole Di Verona Corso Porta Nuova, VERONA VR Cod.fisc/P.IVA di seguito indicato Contraente Fra la Società ed il Contraente, si conviene quanto segue: 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Premesso che tra le parti sopra indicate è stata sottoscritta la Polizza Convenzione agevolata per l'assicurazione contro i danni causati dalle calamità atmosferiche secondo le norme del PAAN 2015, il cui testo delle condizioni generali e speciali si intende qui integralmente richiamato e confermato, si stipula la presente Polizza Convenzione Assicurativa per la copertura assicurativa delle sole garanzie GRANDINE e/o VENTI FORTI, per gli assicurati, Soci del Contraente Consorzio: che hanno sottoscritto certificati di assicurazione in applicazione alla suddetta Polizza Convenzione Agevolata, regolarmente convalidati dal Consorzio; e sempreché i suindicati certificati di assicurazione prevedano l'applicazione di un limite minimo di danno (soglia) del 30%, per prodotto/azienda/comune, al superamento del quale si ha diritto all'indennizzo e riportino la prevista conferma di adesione. La produzione dichiarata nel certificato di assicurazione sopra richiamato viene garantita con detta copertura non agevolata contro i danni da GRANDINE e/o VENTI FORTI derivanti dagli eventi assicurati ricadenti nella fascia di danno fra la franchigia e il predetto limite minimo di danno (soglia), e che valutati per singola partita assicurata non rientrano tra i danni risarcibili ai sensi della Polizza Convenzione Agevolata. In particolare, a maggior chiarimento, la copertura non agevolata riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del 30% per prodotto/azienda/comune, ma che per singola partita possono anche essere superiori al limite minimo del 30%. In tale caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi dei danni da grandine e/o venti forti, in forma singola o associati tra loro. Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa non agevolata e viceversa. Ai fini della validità della prestazione assicurativa non agevolata, l'assicurato e l'agente devono sottoscrivere apposito certificato di assicurazione che integra il certificato agevolato ai sensi del DM MIPAAF n del 6/10/ ) TARIFFE DI PREMIO Le tariffe di premio relative alle garanzie prestate differenziate per prodotto/franchigia e/o per prodotto/comune/franchigia, sono riportate nell allegato 1). Polizza Convenzione Non Agevolata 2015 pagina 1 di 3
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3 ALLEGATO 1 TARIFFE DI PREMIO GARANZIA GRANDINE NON AGEVOLATA FRANGHIGIA GARANZIE AGGIUNTIVE DIVESRSE DA GRANDINE NON AGEVOLATE FRANCHIGIA Polizza Convenzione Non Agevolata 2015 pagina 3 di 3
4 Polizza Convenzione Campagna 2015 POLIZZA NON AGEVOLATA MULTI FREQUENZA NORMATIVA CONTRATTUALE EDIZIONE Integrazione NON AGEVOLATA alla polizza MULTI FREQUENZA Ed pagina 1 di 3
5 POLIZZA CONVENZIONE NON AGEVOLATA Fra la Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft Società Svizzera d'assicurazione contro la Grandine Soc.Cooperativa Sede secondaria italiana: Via Carlo Poma 42, Milano P.IVA e lo Spettabile CONSORZIO DI DIFESA La Società Svizzera d Assicurazione contro la Grandine, Soc. Coop. prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa delle produzioni: ERBACEE ED ARBOREE dichiarate dagli Associati al predetto Consorzio di Difesa, contro i danni provocati da: Grandine in abbinamento o meno al Vento Forte e dichiara il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa notificatavi impegnandosi fin d ora a rispettarne le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per la campagna 2015 qualora il beneficiario abbia stipulato e regolarmente perfezionato una polizza integrativa non agevolata relativa al medesimo bene assicurato. 1) Condizioni Generali e Speciali di assicurazione MULTI FREQUENZA Come da Fascicolo Informativo Ed. Marzo ) Produzioni assicurabili Grandine in abbinamento o meno al Vento Forte: tutte le specie previste dal PAAN ) Comuni ammessi Come da decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, emanato ai sensi dell art. 4, comma 2 del D.Lgs. 102/04. 4) Obbligo di copertura assicurativa L Assicurato ha l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell azienda agricola insistente sul medesimo comune. Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale (PAI) del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/ Integrazione NON AGEVOLATA alla polizza MULTI FREQUENZA Ed pagina 2 di 3
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7 Polizza Convenzione Campagna 2015 POLIZZA NON AGEVOLATA MULTI AGS CAT NORMATIVA CONTRATTUALE EDIZIONE Integrazione NON AGEVOLATA alla polizza MULTI AGS Ed pagina 1 di 3
8 POLIZZA CONVENZIONE NON AGEVOLATA Fra la Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft Società Svizzera d'assicurazione contro la Grandine Soc.Cooperativa Sede secondaria italiana: Via Carlo Poma 42, Milano P.IVA e lo Spettabile CONSORZIO DI DIFESA La Società Svizzera d Assicurazione contro la Grandine, Soc. Coop. prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa delle produzioni: ERBACEE ED ARBOREE dichiarate dagli Associati al predetto Consorzio di Difesa, contro i danni provocati da: Grandine in abbinamento o meno al Vento Forte e dichiara il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa notificatavi impegnandosi fin d ora a rispettarne le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per la campagna 2015 qualora il beneficiario abbia stipulato e regolarmente perfezionato una polizza integrativa non agevolata relativa al medesimo bene assicurato. 1) Condizioni Generali e Speciali di assicurazione MULTI AGS CAT Come da Fascicolo Informativo Ed. Marzo ) Produzioni assicurabili Grandine in abbinamento o meno al Vento Forte: tutte le specie previste dal PAAN ) Comuni ammessi Come da decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, emanato ai sensi dell art. 4, comma 2 del D.Lgs. 102/04. 4) Obbligo di copertura assicurativa L Assicurato ha l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell azienda agricola insistente sul medesimo comune. Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale (PAI) del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/ Integrazione NON AGEVOLATA alla polizza MULTI AGS Ed pagina 2 di 3
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