Quadro RP ONERI E SPESE

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1 Quadro RP ONERI E SPESE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA Nel Quadro RP trovano collocazione gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente nell anno 2015 che possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo o in detrazione dall imposta lorda. Tali oneri e spese devono essere comprovati da idonea documentazione e non devono essere già stati dedotti dai singoli redditi che compongono il reddito complessivo. Le novità del Modello UNICO 2016 sono le seguenti. Diventano detraibili le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Un Decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca stabilirà annualmente per ciascuna facoltà universitaria il limite di spesa che potrà essere detratta per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali. Le spese funebri sono detraibili nella misura del 19% per un importo non superiore a euro per ciascuna di esse (importo arrotondato per eccesso rispetto al precedente limite), anche se sostenute per la morte di persone diverse dai familiari di cui all art. 433 e di affidati o affiliati. Elevato da euro a euro annui l importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS per cui è possibile usufruire della detrazione del 26%. La detrazione del 26% già prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici è stata estesa anche ai versamenti effettuati anche in forma di donazione, dai canditati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. Restano ferme le percentuali di detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio (50%), per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro (50%), per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (65%), per le spese relative agli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione massima usufruibile è pari a euro per le schermature e a euro per i generatori di calore. I contribuenti persone fisiche che nel 2015 abbiano effettivamente sostenuto nel proprio interesse o per persone fiscalmente a carico (limitatamente a determinate tipologie di oneri) oneri e spese deducibili o detraibili. Sezione I - Righi da RP1 a RP15 - Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 19% e del 26%. Sezione II - Righi da RP21 a RP39 - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Sezione III A - Righi da RP41 a RP48 - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sezione III B - Righi da RP51 a RP53 - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sezione III C - Rigo RP57 - Spese per l arredo degli immobili ristrutturati. Sezione IV - Righi da RP61 a RP66 - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico. Sezione V - Righi da RP71 a RP73 - Detrazioni per inquilini con contratto di locazione. Sezione VI - Righi da RP80 a RP83 - Altre detrazioni. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 265

2 CASI PARTICOLARI CASI PRATICI RIFERIMENTI NORMATIVI - Ricoveri collegati ad operazioni chirurgiche - Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti. - Mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale: acquisto di immobili da accorpare. - Mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale: immobili inagibili per sisma in Abruzzo. - Ripartizione delle spese per i lavori di ristrutturazione su parti comuni in assenza di condominio. - Bonifico per ristrutturazione edilizia con causale errata per riqualificazione energetica. - Rimborso da parte di terzi. - Interessi per mutui ipotecari per t l acquisto dell abitazione principale. - Spese relative ad interventi di recupero edilizio. - Spese per l arredo di immobili ristrutturati. - Detrazione per l affitto di terreni agricoli ai giovani. Artt. 10, 15, 16 e 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, art. 1, comma 4, del D.L. n. 669/1996. ADEMPIMENTO Il contribuente può portare in deduzione dal reddito complessivo e in detrazione dall imposta lorda alcuni oneri e spese, purché si realizzino i seguenti presupposti oggettivi e soggettivi: sono deducibili e detraibili solo gli oneri indicati negli artt. 10, 15, 16, 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e nell art. 1, comma 4, del D.L. n. 669/1996; gli oneri devono essere comprovati da idonea documentazione; sono deducibili per il periodo d imposta in cui sono effettivamente sostenuti dal contribuente nel proprio interesse o per le persone fiscalmente a carico (limitatamente ad alcune tipologie di oneri); non devono essere già stati dedotti dai singoli redditi che compongono il reddito complessivo; devono essere necessariamente indicati nel modello di dichiarazione. Ai fini della determinazione degli importi da indicare nel Quadro RP, sono considerati oneri a carico anche l eventuale IVA o il costo del bollo risultante dalla documentazione giustificativa. Per onere deducibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione del reddito complessivo percepito dal singolo contribuente. Le imposte dovute dal contribuente verranno, quindi, calcolate su di un reddito complessivo già ridotto dell ammontare degli oneri deducibili. Per onere detraibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione dell imposta calcolata sul reddito complessivo percepito dal contribuente. A differenza dell onere deducibile, pertanto, le imposte verranno comunque calcolate su un reddito complessivo determinato senza tener conto degli oneri in esame. DOCUMENTAZIONE Il contribuente non è tenuto ad allegare i documenti probatori degli oneri; gli stessi devono solo essere conservati fino alla prescrizione del termine di accertamento della dichiarazione. 266 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 NOVITÀ 2016 Il quadro RP del Modello UNICO 2016 contiene alcune novità: diventano detraibili anche le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; un decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca stabilirà annualmente per ciascuna facoltà universitaria il limite di spesa che potrà essere detratta per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali; le spese funebri sono detraibili nella misura del 19% per un importo non superiore a euro per ciascuna di esse (importo arrotondato per eccesso rispetto al precedente limite), anche se sostenute per la morte di persone diverse dai familiari di cui all art. 433 e di affidati o affiliati; elevato da euro a euro annui l importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS per cui è possibile usufruire della detrazione del 26%; Le detrazione del 26% già prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici è stata estesa anche ai versamenti effettuati anche in forma di donazione, dai canditati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. Restano ferme le percentuali di detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio (50%), per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro (50%), per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (65%), per le spese relative agli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione massima usufruibile è pari a euro per le schermature e a euro per i generatori di calore. A questo riguardo, la Legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione del 50% per le spese relative agli interventi di recupero edilizio e per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione del 65% delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, la detrazione 65% per le spese relative agli interventi relativi all adozione di misure antisismiche. Anche la detrazione del 65% riconosciuta per l acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all allegato M del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 o di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili è prorogata al 31 dicembre 2016 SOGGETTI INTERESSATI Hanno diritto alle detrazioni e deduzioni in base agli articoli di cui sopra tutti i contribuenti che hanno sostenuto, entro il 31 dicembre 2015, personalmente e per il proprio interesse gli oneri in essi indicati. ONERI SOSTENUTI PER PERSONE FISCALMENTE A CARICO Alcuni oneri e spese danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell interesse di persone fiscalmente a carico. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 267

4 Oneri detraibili (art. 15, comma 2, TUIR) Oneri deducibili (art. 10, comma 2, TUIR) - spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro; - spese per mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; - spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; - spese per l acquisto di cani guida; - premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni per un importo complessivo non superiore a 530 euro); - premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente; - spese di istruzione per la frequenza delle scuole d infanzia, scuola primaria e secondaria; - spese per l istruzione universitaria; - contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è ancora iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria; - spese sostenute per la frequenza di asili nido da parte dei figli; - spese per attività sportive praticate da ragazzi; - canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede; - spese sostenute per gli addetti all assistenza personale di familiari non autosufficienti.. - contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; - somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; - spese mediche e di assistenza specifica sostenute per familiari disabili. Risultano detraibili/deducibili qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR. 268 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 La detrazione o la deduzione dell onere sostenuto per i familiari a carico spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. La deduzione relativa ai contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell interesse delle persone fiscalmente a carico, spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta. Familiari a carico Sono considerati fiscalmente a carico se nel 2015 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare uguale o superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; e i seguenti altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; i nonni e le nonne, compresi quelli naturali. FIGLI A CARICO Per quanto riguarda le spese sostenute per i figli a carico se il documento comprovante la spesa sostenuta è intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitore stesso. Se il documento è intestato al figlio, le stesse sono ripartite pro-quota, in relazione all effettivo sostenimento, tra i genitori entrambi dichiaranti; qualora un genitore risulti a carico dell altro, l intera spesa, ai fini della detrazione, è da attribuire al dichiarante. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Si evidenzia che le spese sostenute per i figli a carico possono essere detratte da uno dei genitori mediante dichiarazione dello stesso che attesti il sostenimento delle spese. Come attestazione di sostenimento della spesa è sufficiente che il genitore apponga un annotazione nel documento di spesa (C.M. n. 108/E del 3 maggio 1996). Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell altro, quest ultimo può considerare l intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione. ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO Le spese mediche e quelle di assistenza specifica per disabili e le spese sanitarie relative a patologie esenti sono, rispettivamente, oneri deducibili e oneri detraibili anche se sostenuti per i familiari non a carico, per la sola parte che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta. SPESE SOSTENUTE DA EREDI Gli eredi hanno diritto alla detrazione d imposta oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo per le spese sanitarie del defunto sostenute dagli stessi dopo il decesso. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 269

6 SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE E DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN REGIME DI TRASPARENZA I soci di società semplici e delle società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di dedurre dal reddito o detrarre dall imposta personale i seguenti oneri, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società. ONERI DEDUCIBILI Somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. ONERI DETRAIBILI Nella misura del 19% gli oneri sostenuti nel 2015 per: interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari; interessi passivi fino a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1 gennaio 1993 per l acquisto di immobili; interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico; erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato; erogazioni liberali fino a euro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati; erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14; costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura la Biennale di Venezia; erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nella misura del 26% per le erogazioni liberali fino a euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS). Nella misura del 41, 36 o 50% per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nella misura del 36% per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31 dicembre Nella misura del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Nella misura del 65% per le spese sostenute per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche. 270 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 Nella misura del 55% o 65% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Detti oneri detraibili e deducibili sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza devono essere indicati dai singoli soci nei corrispondenti Righi del Quadro RP. SOGGETTI NON RESIDENTI Ai soggetti non residenti spettano soltanto alcune delle detrazioni e deduzioni previste per i residenti, in particolare: a) detrazione nella misura del 19% per gli oneri sostenuti nel 2015, nel proprio interesse, per: - interessi passivi su mutui e prestiti pagati, con riferimento a immobili situati in Italia, in dipendenza delle situazioni previste dal Rigo RP7 e codice 11 dei Righi da RP8 a RP14; Il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l acquisto dell abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui l immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d imposta in cui si è verificato il cambiamento di residenza. - le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della società di cultura La Biennale di Venezia (oneri da RP8 a RP14 con codice 24); - le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico (oneri da RP8 a RP14 con codice 25); - le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (oneri da RP8 a RP14 con codice 26); - le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (oneri da RP8 a RP14 con codice 27). Queste spese sono ammesse in detrazione solo se sostenute nel proprio interesse. Non sono ammessi in detrazione oneri e spese sostenuti per i familiari. b) detrazione del 36, 41, 50% (dal Rigo RP41 a RP47) per alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; c) detrazione del 55% o 65% (dal Rigo RP61 a RP66) a fronte di alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti; d) deducibilità dal reddito complessivo: - delle somme date spontaneamente a istituti religiosi e paesi in via di sviluppo (Rigo RP24 e rigo RP26, codice 7); - dei canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (Rigo RP26, codice 11); - delle indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell avviamento (Rigo RP26, codice 11); - delle somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (Rigo RP26, codice 11); - delle somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (Rigo RP26, codice 11); - del 50% delle imposte arretrate (Rigo RP26, codice 11). I soci non residenti di società semplici possono usufruire, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, solamente delle detrazioni e deduzioni sopra riportate. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I FIGLI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 271

8 documentazione originale rilasciata dall autorità consolare del Paese d origine, tradotta in lingua italiana ed asseverata da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; la documentazione dovrà essere validamente formata nel Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all originale dal Consolato italiano nel Paese di origine. COME SI COMPILA Il Quadro RP si compone di 6 Sezioni. Prima Sezione Seconda Sezione Terza Sezione (A, B e C) Quarta Sezione Quinta Sezione Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 19% e del 26% Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d imposta del 36%, del 41%, 50% o del 65%. Sezione A: tipologia di spesa Sezione B: dati catastali identificativi degli immobili Sezione C: spese sostenute per l arredo di immobili ristrutturati Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per cui è riconosciuta la detrazione d imposta del 55% o 65% Detrazioni per inquilini con contratto di locazione Sesta Sezione Altre detrazioni SEZIONE I: SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 19% E DEL 26% RIGO RP1 - SPESE SANITARIE Le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione sono, a titolo esemplificativo: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; spese di assistenza specifica; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le visite e le cure di medicina omeopatica); visite per medicina sportiva; visite per la patente; ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze; acquisto di medicinali; importi dei ticket pagati se le spese in oggetto sono state sostenute nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale; spese relative all acquisto o all affitto di attrezzature sanitarie; spese relative al trapianto di organi; spese per prestazioni di osteopatia se rese da iscritti a professioni sanitarie riconosciute; 272 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 spese sostenute per visite nutrizionali eseguite da biologi, purché sul documento di spesa risulti la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa; cure termali, se documentate dalla prescrizione medica. Per le spese in oggetto la detrazione compete sull importo eccedente la franchigia di euro 129,11: il contribuente deve indicare, nella Colonna 2 del Rigo in commento, le spese senza sottrarre la franchigia e deve comprendere anche quelle indicate con il Codice 1 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica o alla voce Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia. ANALISI, RICERCHE ED APPLICAZIONI Rientrano tra le spese relative ad analisi, ricerche ed applicazioni rese da ambulatori, istituti specializzati e ASL le seguenti tipologie di esami e terapie: esami di laboratorio; elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi; tac, laser, ecografia, chiroterapia; ginnastica correttiva e di riabilitazione; dialisi, cobaltoterapia, iodioterapia, neuropsichiatria; psicoterapia resa da medici specialistici o da psicologi iscritti all albo. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specialista nella particolare branca in cui ha svolto la prestazione. Le prestazioni odontoiatriche sono detraibili solo se rese da esercenti la professione di odontoiatria (medico dentista). SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per: assistenza infermieristica riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. Si precisa inoltre, che le spese per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap sono considerate spese per l accompagnamento e sono, quindi, oneri detraibili: le prestazioni effettuate durante il tragitto, invece, sono considerate spese sanitarie e, come tali, detraibili solo sulla parte eccedente euro 129,11. PROTESI SANITARIE Si considerano protesi sanitarie non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Per l integrale detraibilità delle spese in questione è necessario che alla documentazione della spesa (fattura/ricevuta fiscale) sia allegata anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a in- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 273

10 trattenere rapporti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall esercente l arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un autocertificazione al fine di attestare la necessità e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Rientrano tra le protesi: protesi dentarie e apparecchi ortodontici; apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali); lenti a contatto (compreso il liquido) e occhiali da vista; apparecchi auditivi; arti artificiali e apparecchi ortopedici (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici ecc.); protesi fonetiche; stimolatori e altre protesi cardiache e vascolari; stampelle, bastoni canadesi, ecc. (anche se presi in affitto); materassi antidecubito (Ris. 26 gennaio 2007, n. 11/E); pannoloni per incontinenti anche se acquistati presso rivenditori commerciali (C.M. 18 maggio 2006, n. 17/E); parrucche dopo trattamenti chemioterapici (Ris. 16 febbraio 2010, n. 9/E); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.). In merito alle protesi di cui sopra si precisa che sono indetraibili le spese sostenute per l impiego di metalli preziosi nella montatura degli occhiali da vista e nella costruzione di apparecchi acustici. DISPOSITIVI MEDICI Danno diritto alla detrazione anche i seguenti dispositivi medici: cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchi sanitari (aerosol, misuratori di pressione ecc.); prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici; dispositivi medico diagnostici in vitro (es. contenitori di campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina, test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per celiachia). Lo scontrino o la fattura che documentano il sostenimento delle spese relative all acquisto o all affitto di dispositivi medici devono contenere l indicazione del soggetto che sostiene la spesa e nella descrizione del dispositivo medico deve apparire che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura CE (circolare Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011, n. 20/E). ACQUISTO DI MEDICINALI Per quanto concerne il sostenimento di spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, la detrazione in esame spetta nel caso in cui la spesa sia certificata da fattura o scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante) in cui siano specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico identificativo della qualità del farmaco posto sulla confezione del medicinale nonché il codice fiscale del destinatario. La qualità (denominazione) del farmaco dev essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. 274 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 TICKET PER SPESE SOSTENUTE NELL AMBITO DEL SSN Per i ticket il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Spese sostenute per patologie esenti Spese sanitarie che non riguardano patologie esenti COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il totale delle spese sanitarie, sostenute dal contribuente affetto da patologie esenti o da un familiare per il quale lo stesso contribuente non risulta fiscalmente a carico, che si è rivolto a strutture che richiedono il pagamento delle prestazioni sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (ad esempio spese per prestazioni in cliniche private). Va indicata anche la quota di spesa sostenuta dai familiari a proprio favore in relazione alle patologie esenti. Si evidenzia che qualora tali spese siano indicate nella Colonna 1, non possono essere comprese tra quelle indicate in Colonna 2. L elenco completo delle malattie e condizioni patologiche che danno diritto all esenzione del ticket si trova nel D.M. 28 maggio 1999, n COLONNA 2 In Colonna 2 vanno indicate le spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Nell importo da indicare nel Rigo RP1, Colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica o alla voce Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia. RIGO RP2 - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO Sono considerati oneri detraibili le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, che non trovano capienza nell imposta dovuta da questi ultimi. La detrazione compete su un importo massimo di euro 6.197,48. Nelle annotazioni del Mod. 730 ovvero nel Rigo RN47, Colonna 6 del Quadro RN del Modello UNICO del familiare affetto da patologie esenti, è riportato l ammontare delle spese la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta dovuta. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 275

12 Spese per patologie esenti che non hanno trovato capienza nell imposta dovuta Tale ammontare va indicato al Rigo RP2 senza ridurlo della franchigia di euro 129,11; l importo del Rigo RP2 non può essere superiore a 6.197,48 euro. Spese per patologie esenti sostenute nel 2015 per familiari non a carico che non hanno trovato capienza nell imposta da loro dovuta al lordo della franchigia di 129,11 euro. Importo massimo: 6.197,48 euro. RIGO RP3 - SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ PORTATORI DI HANDICAP Sono considerati portatori di handicap i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica, istituita ai sensi dell art. 4 della legge n. 104/1992, e coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc. Gli invalidi di guerra (art. 14 del D.P.R. n. 915/1978) e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati al riconoscimento della Commissione di cui sopra; per questi soggetti ha rilevanza la documentazione rilasciata dai Ministeri competenti, al momento della concessione dei benefici pensionistici. Rientrano in questa tipologia di oneri a titolo esemplificativo: spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e possibilità di integrazione dei soggetti di cui sopra (es. computer, modem, fax ). 276 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 Spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento A titolo esemplificativo: - poltrone per inabili e minorati non ambulanti; - arti artificiali per la deambulazione; - costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche; - installazione e/o manutenzione delle pedane di sollevamento; - trasformazione dell ascensore adatto al contenimento della carrozzella; - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della Colonna vertebrale; - spese sostenute in occasione del trasporto in ambulanza di persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede euro 129,11. Il disabile può attestare la sua condizione personale con una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, con sottoscrizione autenticata, oppure in forma semplice accompagnata da fotocopia della carta d identità, attestante che l invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti: inoltre, l atto notorio dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all accertamento di invalidità. LIMITI ALLA DETRAZIONE In merito alle spese sostenute per l eliminazione di barriere architettoniche e alle spese di installazione e/o manutenzione delle pedane di sollevamento dei portatori di handicap, si precisa che la detrazione spetta solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende usufruire della detrazione del 41% o 36% o del 50%. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Nel Rigo RP3 va indicato l importo delle spese per i mezzi necessari all accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l autosufficienza e integrazione dei disabili. Dall importo non dev essere sottratta alcuna franchigia. In tale Rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. RIGO RP4 - SPESE PER L ACQUISTO E LA RIPARAZIONE DI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ Tra gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d imposta sono comprese le spese relative all acquisto di automobili e motoveicoli per i portatori di handicap. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 277

14 Spese per veicoli per portatori di handicap Oggetto: - spese relative all acquisto di automobili e motoveicoli, adattati ad invalidi, anche se prodotti in serie, di cui agli artt. 53, comma 1, lett. b) c), f) e 54, comma 1, lett. a), c), f), m), D.Lgs. n. 285/1992; - spese relative all acquisto di autoveicoli, anche non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, soggetti affetti da pluriamputazioni. Tipologie di adattamenti: - la pedana sollevatrice ad azione, meccanica/elettrico/idraulico; - lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrico/idraulico; - il braccio sollevatore ad azione, meccanico/elettrico/idraulico; - il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; - il sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; - il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; - lo sportello scorrevole. La detrazione può essere riconosciuta anche su adattamenti diversi da quelli elencati purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l handicap e la tipologia di adattamento. Soggetti: - portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/1992; - soggetti ritenuti invalidi dalle commissioni mediche; - sordomuti, non vedenti ai sensi della Legge n. 68/1999; - soggetto con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l indennità di accompagnamento, in tal caso la detrazione spetta anche per veicoli non adattati; - invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulare; - soggetti affetti da pluriamputazioni. MISURA DELLA DETRAZIONE La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni e con riferimento a un solo veicolo e nei limiti della spesa di euro ,99, a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, la detrazione si calcola su euro ,99 al netto dell importo rimborsato dall assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Nel caso in cui si sia provveduto a trasferire, a titolo oneroso o meno, il veicolo oggetto della detrazione prima che siano trascorsi due anni dall acquisto dello stesso è dovuta la differenza tra l imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell agevolazione e quella risultante dall applicazione dell agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell handicap comportante la necessità per il disabile di acquistare un nuovo veicolo su cui effettuare nuovi e diversi adattamenti. Spese di manutenzione In merito alle automobili si precisa che la detrazione spetta anche per le riparazioni che non rientrano nell ordinaria manutenzione; rimangono esclusi dalla detrazione solo i costi di esercizio quali il bollo, l assicurazione, il carburante e il lubrificante. Tali spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro , DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate, pertanto la rateizzazione non può essere richiesta nel Rigo dove vengono indicate tali spese. CAMBIO AUTOMATICO Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale. PATENTE DI GUIDA La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida, da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 La Colonna 1 va compilata solo se si decide o si è deciso negli anni 2012, 2013 o 2014 di suddividere la detrazione in quattro rate di pari importo. Nella casella va indicato il numero 1, 2, 3, 4 per segnalare che s intende fruire della prima, seconda, terza o quarta rata spettante. COLONNA 2 In Colonna 2 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili nel limite di ,99 euro. Se si è scelto di rateizzare in Colonna 2 va indicato l importo della rata spettante. In Colonna 2 si devono indicare anche gli importi indicati con il codice 4 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. RP1 - RP2 - RP3 - RP4: ASPETTI COMUNI RATEIZZAZIONE Al contribuente viene data la possibilità di rateizzare, in quattro quote annuali di pari importo, le spese di cui ai Righi RP1, RP2 e RP3. La scelta è consentita qualora l ammontare complessivo di tali spese sia eccedente euro ,71 al lordo della franchigia di euro 129,11 (art. 2, comma 1, lett. g), della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000). La scelta della rateizzazione deve essere esposta al Rigo RP15, Colonna 1 e Colonna 2. SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL ESTERO Le spese mediche sostenute all estero sono soggette alle stesse disposizioni di quelle sostenute in Italia; anche in questi casi deve essere conservata la documentazione debitamente quietanzata. In merito alla documentazione si precisa che qualora la stessa sia redatta in lingua originale, è necessario allegare una traduzione in italiano. In caso di documentazione in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e dallo stesso sottoscritta; diversamente se la documentazione è redatta in un altra lingua, la stessa va corredata da una traduzione giurata. Si precisa che per i contribuenti aventi domicilio in Val d Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione qualora la documentazione sia scritta in francese o in tedesco. Se il contribuente risiede nella regione Friuli Venezia Giulia ed appartiene alla minoranza slovena la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 279

16 Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono riconosciute come spese sanitarie. Nel caso di spese sostenute in valuta estera il cambio di conversione è dato, se il contribuente è in grado di provarlo, da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa; in caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spesa è stata sostenuta. RIMBORSO DA PARTE DI TERZI Non vanno indicate tra le spese mediche detraibili, le spese sostenute nel 2015 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, quando: le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, sono risarcite dal danneggiante o da terzi per suo conto; le spese sanitarie sono rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. L importo dei contributi è segnalato al punto 441 della Certificazione Unica; se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicato un importo superiore al limite di cui sopra, la differenza concorre alla formazione del reddito; pertanto le spese sostenute e rimborsate possono originare le detrazioni d imposta in misura proporzionale. SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie sostenute nel 2015 che: sono state rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta la detrazione del 19%; sono state rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta o pagate direttamente dal contribuente con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. L esistenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. La casella barrata segnala l esistenza dei premi versati a fronte di assicurazioni stipulate dal sostituto d imposta. 280 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 CONTRIBUTI SANITARI I contributi sanitari che il contribuente riceve da parte di un ente costituiscono ipotesi di rimborso di spese sanitarie. Di conseguenza le spese mediche sostenute dal contribuente e poi rimborsate dall ente, sono deducibili ai fini IRPEF solo per la quota rimasta effettivamente a carico del contribuente (es. FASI) (R.M. n. 154/E del 30 maggio 1995). CONTRIBUTI FASI Il trattamento tributario delle spese sanitarie che hanno dato luogo al rimborso, a fronte dei contributi versati al FASI, è diverso a seconda che i contributi stessi siano versati a favore di dirigenti in servizio oppure in pensione. In particolare, per i dirigenti in servizio le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi versati al FASI, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non possono essere detratte dall imposta dovuta dal contribuente ai sensi dell art. 15 del TUIR. Al contrario, i contributi erogati dai dirigenti in pensione o in loro favore, per i quali non è consentita alcuna deduzione, non precludono la detrazione delle spese mediche dagli stessi sostenute (per la parte che eccede 129,11 euro) anche se le stesse sono rimborsate dal FASI (risoluzione 28 maggio 2004). Con circolare n. 21/2010 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione iscritto al FASI, anche se rimborsate al Fondo, sono detraibili dal coniuge nella misura del 19% per la parte che eccede Euro 129,11 secondo quanto previsto dall art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. RIGO RP5 - SPESE PER L ACQUISTO DI CANI GUIDA In tale Rigo deve essere indicata la spesa sostenuta per l acquisto del cane guida per non vedenti. La detrazione spetta: una sola volta nell arco di quattro anni, ad eccezione del caso di perdita dell animale; solo per un cane e per l intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo. Nel presente Rigo non vanno indicate le spese per il mantenimento del cane guida. Per queste spese il non vedente ha diritto ad una detrazione forfetaria di euro 516,46; a tale fine va barrata la casella del Rigo RP81. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 La Colonna 1 va compilata solo se si decide o si è deciso negli anni 2012, 2013 o 2014 di suddividere la detrazione in quattro rate di pari importo. Nella casella va indicato il numero 1, 2, 3, 4 per segnalare che s intende fruire della prima, seconda, terza o quarta rata spettante. COLONNA 2 In Colonna 2 va indicata la spesa sostenuta per l acquisto di cani guida dei non vendenti. Se si è scelto di rateizzare in Colonna 2 va indicato l importo della rata spettante. In Colonna 2 si devono indicare anche gli importi indicati con il Codice 5 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 281

18 RIGO RP6 - SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA Tale Rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro ,71, hanno optato nel 2012 e/o 2013 e/o 2014 per la rateizzazione. COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il numero 2, 3, 4 per segnalare che s intende fruire della seconda, terza o quarta rata spettante. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va indicato l importo della rata spettante; tale importo può essere rilevato nel Modello UNICO 2015 dal Rigo RP6, Colonna 2, per le spese sostenute nel 2012 e, nel 2013 e dal Rigo RP15, Colonna 2, per le spese sostenute nel 2014 oppure può essere calcolato dividendo per 4 (numero di rate previsto) l importo indicato nel Mod. 730/2015, Rigo E6 (per le spese sostenute nel 2012 o nel 2013) e nel Rigo 136 del Mod (per le spese sostenute nel 2014). In Colonna 2 si devono indicare anche gli importi indicati con il Codice 6 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2012 che nel 2013 o nel 2014, deve compilare il Rigo RP6 in distinti moduli. RIGO RP7 - INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di indicizzazione, pagati nel 2015 in dipendenza di mutui contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare. Per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari; pertanto la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). La stessa si identifica con la residenza anagrafica; a tal fine valgono i dati dei registri anagrafici o l autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici SEPARAZIONE LEGALE Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non interviene l annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. 282 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 VARIAZIONE DI RESIDENZA La detrazione viene meno a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui l abitazione non è più utilizzata come dimora abituale ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o di degenza permanente in istituti sanitari o di ricovero. Nel caso in cui si manifesti una delle due ultime casistiche viene ulteriormente richiesto che l immobile non risulti locato). Tuttavia se il contribuente torna ad adibire l immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. Si verifica variazione di destinazione dell immobile adibito ad abitazione principale anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Se uno dei coniugi continua ad adibire ad abitazione principale l immobile di cui sopra, lo stesso continuerà ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi passivi. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l originario contratto di mutuo per l acquisto dell abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. In tale ipotesi, il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorato delle spese e oneri accessori correlati con l estinzione del vecchio mutuo e l accensione di quello nuovo. RINEGOZIAZIONE DI MUTUO In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l acquisto dell abitazione principale, il diritto alla detrazione rimane secondo le norme vigenti al momento della stipula dell originario alle seguenti condizioni: le parti contraenti e l immobile a garanzia devono essere invariati; il cespite immobiliare concesso in garanzia deve rimanere invariato; l importo del mutuo non deve essere superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione e delle spese inerenti all accensione del nuovo mutuo. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene tra la banca e il soggetto che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA La detrazione degli interessi passivi in oggetto, è riconosciuta anche al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia civile, per l acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. TIPOLOGIA DI MUTUI Ai fini dei limiti di detrazione è necessario distinguere: i mutui stipulati a partire dal 1º gennaio 1993; i mutui stipulati ante DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 283

20 Mutui stipulati a partire dal 1993 Mutui stipulati ante 1993 Condizioni per la detrazione Variazione di destinazione La detrazione compete su un importo massimo di euro a condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall acquisto per i mutui stipulati dal 2001, e che lo stesso sia avvenuto entro un anno, antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo. Per i contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, i suddetti termini devono intendersi semestrali; tuttavia nel caso in cui alla data del 1 gennaio 2001 il termine semestrale per adibire l unità immobiliare ad abitazione principale non fosse già decorso, lo stesso dovrà intendersi annuale. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare; la stessa non compete, invece, per l acquisto di una pertinenza dell abitazione principale (es. autorimessa). Per i soli mutui stipulati nel corso dell anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l 8 giugno Se nel corso dell anno l immobile non è più adibito ad abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro o ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari), per lo stesso anno la detrazione spetta nell intera misura; dall anno successivo il contribuente non ha più diritto alla detrazione. La detrazione compete su un importo massimo di euro per ciascun intestatario del mutuo a condizione che l immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell 8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell anno e negli anni successivi il contribuente non abbia variato l abitazione principale se non per motivi di lavoro. Se nel corso dell anno l immobile non è più adibito ad abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno la detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.065,83 per intestatario. CONIUGE FISCALMENTE A CARICO In caso di mutuo ipotecario, stipulato dopo il 1 gennaio 1993, intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi. MUTUO COINTESTATO STIPULATO DAL 1 GENNAIO 1993 In caso di contitolarità del mutuo, l importo di euro 4.000,00 va suddiviso tra i cointestatari. NUDA PROPRIETÀ E USUFRUTTO La detrazione spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. La detrazione spetta al nudo proprietario sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste mentre non spetta mai all usufruttuario, in quanto lo stesso non acquista l unità immobiliare. 284 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 ACCOLLO DEL MUTUO Nell ipotesi di accollo di un mutuo da parte del contribuente, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1 gennaio 1993, lo stesso ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da tale data. In tal caso, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l acquisto dell abitazione principale a condizione che provveda a regolarizzare l accollo del mutuo e fatti salvi gli altri requisiti. L accollo del mutuo è una situazione che ricorre quando ci si trova di fronte all eventualità di dover acquistare un immobile già gravato da un mutuo precedente, non ancora saldato. Si ha accollo di un mutuo perciò quando si subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato. L importo del prestito residuo verrà detratto dal corrispettivo della vendita. L accollo rappresenta un contratto a favore del terzo (creditore) per cui il contratto ha efficacia immediata tra le parti, e il terzo creditore acquista il diritto contro l accollante (compratore) non appena questi ha concluso l accordo con l accollato (venditore), ma finché non aderisce espressamente all accordo delle parti (accollante e accollato) queste possono in ogni momento sciogliere l accordo stesso. Il debitore originario rimane obbligato in solido con l accollante, a meno che non venga richiesto al creditore (la banca) di essere liberato e questi presti il suo consenso. Allorché si decidesse di procedere all accollo, tale decisione andrà indicata nell atto di compravendita e dovrà essere notificata alla banca mutuante. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Nel Rigo RP7 vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori, le quote di indicizzazione pagate nel 2015 in dipendenza di mutui contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L importo massimo iscrivibile è pari a euro. Nel Rigo RP7 devono essere compresi anche gli interessi passivi su mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. RIGO DA RP8 A RP14 - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE Nei Righi da RP8 a RP14 sono comprese numerose spese per cui spetta la detrazione d imposta del 19% o del 26%. Ogni tipologia di spesa è contraddistinta da un diverso codice. La detrazione d imposta del 19% spetta per le seguenti spese: Codice di spesa Tipologia di spesa 8 Interessi per mutui ipotecari per l acquisto di altri immobili stipulati prima del Interessi per mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio 10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione abitazione principale 11 Interessi per prestiti o mutui agrari 12 Spese di istruzione DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 285

22 Codice di spesa 13 Spese di istruzione universitaria 14 Spese funebri Tipologia di spesa 15 Spese per addetti all assistenza personale 16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi 17 Spese per intermediazione immobiliare 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 20 Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura La Biennale di Venezia 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale 29 Spese veterinarie 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico 33 Spese per asili nido 35 Erogazioni liberali al fondo per l ammortamento di titoli di Stato 36 Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 37 Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana 99 Altre spese detraibili La detrazione d imposta del 26% spetta per le seguenti spese: Codice di spesa Tipologia di spesa 41 Erogazioni liberali a favore di ONLUS 42 Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa. 286 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

23 COLONNA 2 Nella Colonna 2 va indicato l importo della spesa. CODICE 8 - INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI, STIPULATI PRIMA DEL 1993 Rientrano nella fattispecie in esame: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di indicizzazione, pagati nel 2015 per mutui ipotecari relativi ad immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al TIPOLOGIE DI MUTUI Tipologia di mutui Mutui stipulati nel 1991 e 1992 per acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversi dall abitazione principale e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio si ha variazione in caso di locazione) Mutui stipulati fino al 1990 per l acquisto di qualsiasi tipo di immobile MISURA DELLA DETRAZIONE La detrazione compete, per ciascun intestatario del mutuo, su di un importo massimo di euro 2.065,83. LIMITI ALLA DETRAZIONE Ai fini dei limiti alla detrazione, si precisa che qualora l importo del mutuo per abitazione principale sia superiore o uguale ad euro 2.065,83, il contribuente non può operare nessuna detrazione per mutui non inerenti l abitazione principale; qualora invece l importo del mutuo per abitazione principale risulta inferiore ad euro 2.065,83, il contribuente può detrarre un importo fino a concorrenza di euro 2.065,83 per mutui non relativi ad abitazione principale. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 8. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va indicato l importo complessivo degli interessi passivi, degli oneri accessori, delle quote di indicizzazione pagati nel 2015 per mutui ipotecari relativi ad immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al L importo massimo iscrivibile è pari a euro 2.065,83. Se l importo del mutuo per abitazione principale è superiore o uguale ad euro 2.065,83, il contribuente non può operare nessuna detrazione per mutui non inerenti l abitazione principale, pertanto, nel presente Rigo non dev essere scritto nessun importo. Se, invece, l importo del mutuo per abitazione principale risulta inferiore ad euro 2.065,83, il DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 287

24 contribuente può detrarre un importo fino a concorrenza di euro 2.065,83 per mutui non relativi ad abitazione principale, pertanto, nel predetto Rigo dev essere indicata la differenza tra 2.065,83 e l importo del mutuo per abitazione principale indicato nel Rigo RP7. Nell importo Colonna 2 devono essere compresi anche gli interessi passivi su mutui ipotecari indicati con il Codice 8 nella Sezione oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 9 - INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO Rientrano nella fattispecie in esame: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti e non residenti nella UE, relativi a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 finalizzati ad interventi di recupero edilizio costituiscono per il contribuente onere detraibile (art. 1, comma 4, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla Legge n. 30/1997). CARATTERISTICHE Misura della detrazione La detrazione compete su un importo massimo di euro 2.582,28. La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero edilizio. Pertanto nel caso in cui l ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel Quadro RM relativo ai redditi soggetti a tassazione separata. Tipologia di interventi Interventi di cui all art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457: - opere di manutenzione ordinaria; - interventi di manutenzione straordinaria; - interventi di restauro e risanamento conservativo; - interventi di ristrutturazione edilizia. Oggetto Immobili adibiti sia ad abitazione principale che a destinazioni diverse quali box, cantine, uffici, negozi ecc. purché nel territorio nazionale. CONTITOLARITÀ In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti, il limite di cui sopra è riferito all ammontare complessivo degli interessi ed oneri e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in relazione ai millesimi di proprietà. 288 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

25 Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la seguente documentazione: - quietanza di pagamento degli interessi relativi al mutuo; - copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti; - copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 9. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va indicato l importo complessivo degli interessi passivi, degli oneri accessori, delle quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti e non residenti nella UE relativi a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 finalizzati ad interventi di recupero edilizio costituiscono per il contribuente onere detraibile (art. 1, comma 4, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla Legge n. 30/1997). L importo massimo iscrivibile è pari a euro 2.582,28. Nell importo di Colonna 2 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il Codice 9 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 10 - INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sono compresi tra gli oneri detraibili: gli interessi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti e non residenti nella UE, relativi a mutui ipotecari stipulati dal 1 gennaio 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia della casa da adibire ad abitazione principale. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 289

26 Misura della detrazione La detrazione compete su un importo massimo di euro 2.582,28 relativa ad interessi ed oneri accessori per mutui contratti dal 1 gennaio La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell immobile. Pertanto nel caso in cui l ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel Quadro RM relativo ai redditi soggetti a tassazione separata. In caso di contitolarità il limite di cui sopra è riferito all ammontare complessivo degli interessi ed oneri. CARATTERISTICHE Oggetto Interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457 del 5 agosto Elementi necessari Per poter usufruire della detrazione è necessario che: - l unità immobiliare che si costruisce sia quella in cui intendono dimorare abitualmente il contribuente o i suoi familiari; - l unità immobiliare in costruzione sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; - il mutuo sia stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data si inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1 dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione; - il contratto di mutuo sia stipulato dallo stesso soggetto che avrà il possesso dell unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione non sono ultimati entro il limite temporale previsto dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell immobile stesso. Il diritto alla detrazione decade dal periodo d imposta successivo a quello in cui lo stesso non è più utilizzato come abitazione principale. 290 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

27 Il diritto alla detrazione non viene meno se per i ritardi imputabili esclusivamente all Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. La detrazione in oggetto è cumulabile con quella prevista per l acquisto dell abitazione principale soltanto per il periodo di durata della costruzione e per i sei mesi successivi al termine della costruzione. DOCUMENTAZIONE In merito alla documentazione probatoria, si precisa che il contribuente deve conservare: le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; la copia del contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che esso è stato stipulato per la costruzione dell immobile da adibire ad abitazione principale; la copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell immobile; copie abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA La detrazione degli interessi passivi in oggetto, è riconosciuta anche al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia civile, per l acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 10. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportata la somma degli interessi, gli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti e non residenti nella UE relativi a mutui ipotecari stipulati dal 1 gennaio 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia della casa da adibire ad abitazione principale. Nell importo di Colonna 2 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il Codice 10 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 11 - INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI Si tratta di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi a prestiti e mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo gli oneri sono detraibili nei limiti del reddito dominicale e agrario dichiarato compreso i redditi dei terreni dichiarati nel Quadro RH per i quali è stata barrata la casella di Colonna 6 (reddito dei terreni). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 291

28 Reddito terreno da considerare se barrata casella col. 6 MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 11. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportata la somma degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi a prestiti e mutui agrari di ogni specie. Nell importo di Colonna 2 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il Codice 11 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. ASPETTI COMUNI RIGHI RP7 E CODICI 8, 9, 10 E 11 DEI RIGHI DA RP8 A RP14 INTERESSI NON DETRAIBILI Non sono detraibili, poiché non rientrano nella nozione di mutuo in base all art del c.c., le seguenti tipologie di interessi: derivanti da aperture di credito bancarie anche se garantite da ipoteca; derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo anche se con garanzia ipotecaria su immobili; pagati a seguito di cessione di stipendio; mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall acquisto di immobili (ad es. ristrutturazione); mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall acquisto dell abitazione principale (sono esclusi da questa limitazione: i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell abitazione principale). Se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato e da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. 292 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

29 ONERI DETRAIBILI ONERI ACCESSORI - la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione; - la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; - le perdite su cambio per i mutui contratti con altra valuta; - le spese di istruttoria; - le spese notarili (onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e per l iscrizione o la cancellazione di ipoteca); - le spese per perizia tecnica; - gli oneri fiscali (ad esempio l imposta sostitutiva per l iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l imposta sul capitale prestato); - le penalità per anticipata estinzione del mutuo; - le quote di rivalutazione dipendenti da cause di clausole di indicizzazione. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l acquisto dell immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisizione dell immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo ACQUISTO DI IMMOBILI DA COOPERATIVA In base alle modalità di seguito esposte, vanno indicate nel Rigo RP7 o nei Righi da RP8 a RP14 con codice 8, a seconda dei casi, le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi; oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione rileva non già il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell acquisto, ma la delibera di assegnazione dell alloggio, con conseguente assunzione dell obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. La certificazione del pagamento degli interessi relativi al mutuo avviene attraverso il rilascio della documentazione da parte della cooperativa intestataria del mutuo stesso. CODICE 12- SPESE DI ISTRUZIONE Rientrano in questa tipologia di oneri le spese per la frequenza: di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado); di istruzione secondaria di secondo grado; Le spese di cui sopra sono riferibili a istituti pubblici e/o privati, italiani o stranieri. La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l ampliamento dell offerta formativa che sono indicate con il codice 31. MISURA DELLA DETRAZIONE La detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, in sostanza la detrazione massima per alunno studente non potrà superare i 76 euro annui. Il tetto massimo di detrazione si applica anche alle spese per la frequenza di scuole paritarie secondarie di primo grado e di secondo grado, in questo caso viene ora meno il limite secondo cui la spesa non poteva superare quella prevista per gli istituti statali e, pertanto, vengono meno anche le problematiche relative DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 293

30 all individuazione dell istituto statale di riferimento per determinare l importo massimo delle spese detraibili. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 12. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni per un importo annuo non superiore a euro 400 per alunno o studente. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 12 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 13- SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Rientrano in questa tipologia di oneri le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l iscrizione fuori corso. Sono considerate spese di istruzione universitaria: le spese sostenute per l iscrizione a corsi di dottorato di ricerca presso le Università; le spese sostenute per la frequenza di corsi di Master gestiti da istituti universitari assimilabili a corsi universitari o di specializzazione; le spese sostenute per la frequenza di scuole di specializzazione per l abilitazione all insegnamento nelle scuole statali o paritarie; le spese sostenute per la partecipazione a prove di preselezione necessarie per l accesso a determinati corsi universitari; le spese finalizzate all iscrizione ai corsi istituiti presso i conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati; le spese per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie. Le spese di cui sopra sono riferibili a università pubbliche e/o private, italiane o straniere. MISURA DELLA DETRAZIONE In caso di frequenza di: università statali l importo delle spese è interamente detraibile; università non statali l importo delle spese non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell istruzione, dell università, e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Per l anno 2015 il decreto dovrà essere emanato entro il 31 dicembre MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

31 COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 13 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 14 - SPESE FUNEBRI Sono oneri detraibili le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall esistenza di un vincolo di parentela con esse. Pertanto, anche se sostenute per la morte di persone diverse dai familiari di cui all art. 433 e di affidati o affiliati. La spesa è detraibile in capo al soggetto che l ha effettivamente sostenuta e può essere ripartita sul reddito di più persone qualora sul documento contabile risulti una ripartizione delle spese. Non sono detraibili le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di future onoranze funebri (es. tombe di famiglia). MISURA DELLA DETRAZIONE La detrazione è riconosciuta per un importo non superiore a euro 1.550,00 per decesso. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 14. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo delle spese funebri sostenute per la morte di persone anche non familiari per un importo non superiore ad euro1.550,00. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 14 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. Nel caso di più decessi, occorre utilizzare più Righi da RP8 a RP14 riportando su ognuno di essi il codice di spesa 14. CODICE 15 - SPESE PER ADDETTI ALL ASSISTENZA PERSONALE Con questo codice vanno indicate le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo non superiore a euro. Per poter usufruire di tale detrazione il reddito complessivo non deve risultare superiore a euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l agevolazione ACE. Al fine della detrazione in esame sono considerati non autosufficienti i soggetti che non risultino capaci di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all igiene personale, di deambulare, di indossare i vestiti, nonché le persone che necessitano di una sorveglianza continuativa. Tale stato di non autosufficienza deve essere, inoltre, attestato da certificazione medica. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 295

32 La detrazione spetta anche per le spese sostenute a favore dei seguenti familiari, non rilevando il fatto che questi siano fiscalmente a carico o meno del contribuente: coniuge; coniuge effettivamente e legalmente separato; figli naturali, adottivi, affiliati a affidati; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; i fratelli e le sorelle anche unilaterali. Il limite di euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di individui a cui si riferisce l assistenza. Conseguentemente nell ipotesi in cui si siano sostenute spese per se stessi e per un altro familiare l importo massimo iscrivibile risulta essere sempre quello di euro. Se più familiari sostengono spese a favore del medesimo familiare l importo massimo di euro dovrà essere ripartito tra gli stessi. Al fine di poter vedere riconosciuto il diritto alla detrazione le spese sostenute devono risultare da un idonea documentazione, quale può essere anche una ricevuta firmata rilasciata dal soggetto espletante l assistenza. La documentazione deve contenere i dati anagrafici e il Codice fiscale della persona che effettua il pagamento e del soggetto che presta l assistenza: nell eventualità in cui la spesa sia sostenuta per un familiare, oltre ai dati sopra citati, devono essere indicati anche quelli di quest ultimo. La detrazione non compete per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti quali i bambini quando la non autosufficienza non sia ricollegabile alla presenza di patologie. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 15. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo delle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L importo massimo iscrivibile è pari a 2.100,00 euro. Nell importo di Colonna 2 vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 16 - SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DA RAGAZZI Con questo codice vanno indicate le spese sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi per la pratica sportiva dilettantistica, sostenute per i ragazzi aventi un età compresa tra i 5 e 18 anni. L importo iscrivibile non può risultare superiore a 210 euro per ciascun ragazzo. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (es. i genitori), in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. 296 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

33 Per fruire della detrazione il contribuente deve conservare il bollettino bancario o postale, ovvero la fattura, ricevuta o quietanza da cui sia riscontrabile: la denominazione, la ditta o ragione sociale e la sede legale dell ente/società, o per le persone fisiche il nome, il cognome e la residenza, nonché il Codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l attività sportiva esercitata; l importo corrisposto per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante dell attività sportiva e il Codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 16. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va indicata la spesa sostenuta per l attività sportiva di ciascun ragazzo (di età compresa tra i 5 e i 18 anni) per un importo non superiore a 210,00 euro. Nel caso di spese sostenute per più di un ragazzo, occorre compilare più Righi da RP8 a RP14 riportando per ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Nell importo di Colonna 2 vanno ricompresi gli importi indicati con il Codice 16 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 17 - SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Sono spese per intermediazione immobiliare i compensi comunque denominati pagati a favore di soggetti operanti l attività di intermediazione immobiliare per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L importo iscrivibile non può risultare superiore a euro. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 17. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo compensi comunque denominati pagati a favore di soggetti operanti l attività di intermediazione immobiliare per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L importo iscrivibile non può risultare superiore a euro. Nell eventualità in cui l abitazione sia acquistata da più soggetti la detrazione, sempre nei limiti di euro, va ripartita tra questi in base alle percentuali di proprietà. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 17 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 297

34 CODICE 18 - SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute, anche per familiari fiscalmente a carico, dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa oppure nel territorio di uno stato membro dell Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni, per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L importo iscrivibile non può risultare superiore a euro. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 18. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo delle spese sostenute. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 18 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 25 - SPESE RELATIVE AI BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO Le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che dal 1 maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1 giugno 1939, n e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i Beni culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 50% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta della metà. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro ,00 o ,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Per le spese eccedenti il predetto ammontare e per cui non spetta più la detrazione del 36% o del 50%, va, invece, riportato l intero importo. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

35 COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il codice 25 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 29 - SPESE VETERINARIE Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione compete, sulla parte eccedente la franchigia di euro 129,11, su un importo massimo di euro 387. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 29. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo delle spese veterinarie. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il codice 29 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 30 - SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI RICONOSCIUTI SORDI Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge n. 381 del 26 maggio Si considerano sordi i minorati sensoriali dell udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (Legge 20 gennaio 2006, n. 95). MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 30. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo complessivo delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 30 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 32 - SPESE PER I CONTRIBUTI VERSATI PER I FAMILIARI A CARICO RELATIVI AL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA Le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, i contributi devono essere dedotti dal reddito di quest ultimo indicandolo nel Rigo RP21. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 299

36 MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 32. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo delle spese sostenute per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 32 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 33 - SPESE PER ASILI NIDO Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per figlio. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 33. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo delle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici o privati. L importo massimo della spesa ammessa in detrazione è di 632 euro annui per figlio. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il codice 33 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 36 - PREMI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI Rientrano in questa tipologia di oneri i seguenti premi: premi per l assicurazione sulla vita; premi per l assicurazione contro gli infortuni. MISURA DELLA DETRAZIONE Il limite massimo di detrazione è di euro DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

37 Assicurazioni sulla vita Stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000: la detrazione è concessa solo a condizione che il contratto di assicurazione abbia una durata non inferiore a 5 anni, non preveda per il periodo di durata minima la concessione di prestiti e che tali condizioni siano attestate dall agenzia assicuratrice. Stipulate o rinnovate a decorrere dal 1 gennaio 2001: la detrazione è concessa solo per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualunque causa derivante RISCATTO Il riscatto dell assicurazione sulla vita nel corso del quinquennio comporta, la tassazione separata per i premi già dedotti dal contribuente con un aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito del contribuente nel biennio anteriore all anno il riscatto è stato percepito. I contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel Rigo RP21. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 36. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportata la somma dei premi pagati per l assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. L importo massimo iscrivibile è pari a euro 530. Nell importo di Colonna 2 devono essere compresi anche i premi di assicurazione indicati con il Codice 36 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. CODICE 37 - PREMI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA La detrazione spetta per i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. MISURA DELLA DETRAZIONE Il limite massimo di detrazione è di euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36). MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Nella Colonna 1 va indicato il codice spesa 37. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 301

38 COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportata la somma dei premi pagati per l assicurazione avente ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L importo massimo iscrivibile è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni di cui al codice 36. Nell importo di Colonna 2 devono essere compresi anche i premi di assicurazione indicati con il Codice 37 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. I contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel Rigo RP21. CODICI DA 20 A 24, DA 26 A 28, 31, 35 - EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI AL 19% MODALITÀ DI COMPILAZIONE Colonna 1: indicare il codice spesa Colonna 2: importo della spesa sostenuta 20 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ PUBBLICHE O EVENTI STRAORDINARI Si tratta di erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: - ONLUS; - organizzazioni internazionali di cui l Italia è membro; - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; - Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; - associazioni sindacali di categoria. L importo su cui calcolare la detrazione non può superare i 2.065,83 euro annui, Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 20 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. 21 EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 21 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 22 EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO I contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 22 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 23 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. 302 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

39 Colonna 1: indicare il codice spesa Colonna 2: importo della spesa sostenuta L importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 23 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 24 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA Le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia. Il soggetto che presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (comprendente il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l agevolazione ACE). Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 24 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 26 EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE Le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche autorizzate dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l organizzazione in Italia e all estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientrano in tale agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 26 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 27 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprendente il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l agevolazione ACE), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. Art bonus da indicare al rigo CR14. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 303

40 Colonna 1: indicare il codice spesa Colonna 2: importo della spesa sostenuta Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 27 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 28 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprendente il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l agevolazione ACE), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n Il limite è elevato al 30% per le somme versate: - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; - come contributo alla sua gestione nell anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell impegno si provvederà al recupero delle somme detratte. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 28 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 31 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale, e coreutica e delle università, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 31 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 35 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO AL FONDO PER L AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO Il Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. La detrazione è ammessa sulle erogazioni liberali in denaro che derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento della predetta finalità del fondo effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del MEF possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 35 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 304 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

41 CODICI 41 E 42 - EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI AL 26% MODALITÀ DI COMPILAZIONE Colonna 1: indicare il codice spesa Colonna 2: importo della spesa sostenuta 41 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A FAVORE DI ONLUS Vanno indicate le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L importo su cui calcolare la detrazione non può superare i euro annui, Per la verifica di tale limite di spesa si deve tener conto anche dell importo indicato con il codice 41. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 41 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. 42 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI Vanno indicate le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici iscritti nella prima Sezione del registro nazionale di cui all art. 4 del D.L. 28 dicembre 2013, n L agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell iscrizione al registro e dell ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra 30 e euro annui. La presente detrazione è stata estesa anche ai versamenti effettuati anche in forma di donazione, dai canditati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. Nell ammontare vanno compresi gli importi indicati con il codice 42 nella Sezione Oneri della Certificazione Unica. Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 21, 22, 23, 41 e 42 Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Per le liberalità, erogate nel 2015, alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della Sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto, il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. CODICE 99 - ALTRE SPESE DETRAIBILI Si tratta di spese ammesse alla detrazione del 19% non incluse in specifici codici. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 305

42 MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato il codice spesa 99. COLONNA 2 Nella Colonna 2 va riportato l importo delle spese. Nell importo di Colonna 2 devono essere comprese anche le spese indicate con il Codice 99 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica. RIGO RP15 - TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 La casella di Colonna 1 va barrata se, in caso di spese sanitarie di cui ai Righi da RP1 a RP3 di importo superiore a euro ,71 al lordo della franchigia di euro 129,11, si intende rateizzare la detrazione in 4 rate di pari importo. COLONNA 2 Se non si effettua la rateazione delle spese sanitarie indicare in Colonna 2 il risultato della seguente operazione RP1 col. 2 + RP2-129; ricondurre a zero se il risultato è negativo. Se si effettua la rateazione e, quindi, si barra la casella di Colonna 1, indicare in Colonna 2 l importo della rata dato dal risultato della seguente operazione (RP1 col. 1 + RP1 col. 2 + RP RP3)/4 COLONNA 3 In Colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nei Righi da RP4 a RP7 e degli importi indicati nei Righi da RP8 a RP14 con codici da 8 a 37 e codice 99. L importo del codice 29 va diminuito della franchigia. COLONNA 4 In Colonna 4 va riportata la somma delle Colonne 2 e 3. Il 19% del totale di Colonna 4 va indicato al Rigo RN 13 Colonna 1. COLONNA 5 In Colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nei Righi da RP8 a RP14 con codici 41 e 42. Il 26% del totale di Colonna 5 va indicato al Rigo RN 13 Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

43 SEZIONE II: ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO In questa Sezione vanno indicati tutti gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. Non devono essere indicati nei Righi da RP21 a RP34 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilati; gli oneri in oggetto sono indicati nei punti 412, 422 e da 431 a 437 della Certificazione Unica Ove negli anni successivi il contribuente riceva un rimborso degli importi indicati nei Righi seguenti per i quali ha usufruito della relativa deduzione, lo stesso sarà tenuto ad assoggettare l importo così ricevuto a tassazione separata, tramite la compilazione del Quadro RM cui si rinvia. Il medesimo principio si applica anche all ipotesi dell utilizzo in compensazione dei crediti per contributi di cui il contribuente risulti eventualmente titolare. RIGO RP21 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Nel Rigo RP21 devono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Sono deducibili anche gli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Tra i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori rientrano: i contributi previdenziali e assistenziali corrisposti dagli spedizionieri doganali, non lavoratori dipendenti; i contributi INPS, mutue di categoria (commercianti, artigiani, professionisti ecc.); il contributo versato obbligatoriamente alla gestione separata INPS, per l importo effettivamente a carico del contribuente; i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici; i contributi al fondo previdenza per la quota a carico dell agente o rappresentante, versati a cura della casa mandante all Enasarco; i contributi agricoli unificati versati all INPS (ex SCAU), per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale. È, comunque, indeducibile la parte dei contribuenti che si riferisce ai lavoratori dipendenti. Dall annualità d imposta 2014 i contributi sanitari obbligatori (SSN) versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per veicoli non sono più deducibili. Tra i contributi non obbligatori per legge sono compresi: i contributi versati all INPS per la prosecuzione volontaria di una forma di assicurazione obbligatoria; i contributi per il riscatto degli anni di laurea; i contributi per il riscatto del servizio militare; i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi; i contributi versati al fondo casalinghe. I contribuenti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, oppure i soggetti che fruiscono del regime forfetario deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi (cfr. Quadro LM). Qualora l importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale onere deducibile dal reddito complessivo e, pertanto, indicata nel presente Rigo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 307

44 CONTRIBUTI CORRISPOSTI PER CONTO DI TERZI In caso di contributi corrisposti per conto di altri (es. impresa familiare), la deduzione compete, sempre che la legge preveda l esercizio del diritto di rivalsa, unicamente alla persona per conto della quale i contributi sono stati versati, vale a dire il collaboratore. Da ciò deriva che il titolare dell impresa non può dedurre i contributi pagati anche per i collaboratori; infatti la quota fissa di contributo va suddivisa tra il titolare dell impresa e il collaboratore. Ove il titolare non eserciti il diritto di rivalsa nei confronti del collaboratore entrambi i soggetti non potranno portare in deduzione i contributi versati. Per il titolare, infatti, la deduzione risulta preclusa ab origine; per il collaboratore, invece, la deduzione risulta subordinata all effettivo sostenimento del contributo a seguito dell effettuazione della rivalsa da parte del titolare. Poiché la ricevuta del pagamento del contributo risulta intestata solo al titolare dell impresa, si ritiene opportuno conservare la documentazione sottoscritta dal titolare attestante il sostenimento della spesa per conto del collaboratore. RIGO RP22 - ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI Tra gli oneri deducibili è compreso anche l assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria; sono indeducibili gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. Qualora l assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di quella destinata al mantenimento dei figli, l importo deducibile sarà pari al 50% dell assegno. Non sono deducibili le somme corrisposte in un unica soluzione al coniuge separato. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Nel Rigo RP22 va indicato: Colonna 1: il Codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. La mancata indicazione del Codice fiscale del coniuge comporta l indeducibilità dal reddito dell importo indicato a Colonna 2; Colonna 2: l importo complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge anche se residente all estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria. A seguito di quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n /2013 l Agenzia delle entrate ha accolto, tramite la circolare 24 aprile 2015, n. 17, l estensione della deduzione anche alle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio. Al fine di poter essere considerate deducibili, le richiamate spese devono: - essere disposte dal giudice; - quantificabili, anche per relationem, ove il giudice ne prescriva il sostenimento ma non le quantifichi; - essere corrisposte periodicamente; Nell ipotesi in cui le somme corrisposte riguardino l immobile a disposizione della moglie e dei figli la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute. In caso di determinazione per relationem la documentazione attestante il sostenimento dell onere può essere costituita, oltre che dal provvedimento dell autorità giudiziaria, anche dal contratto d affitto o dalla documentazione da cui risulti l importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l avvenuto versamento. 308 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

45 RIGO RP23 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI In tale Rigo sono da inserire, in quanto deducibili, i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l assistenza personale o familiare (es. baby-sitter e assistenza alle persone anziane). La deducibilità è consentita, nel limite massimo di 1.549,37 euro, in relazione alla quota dei contributi obbligatori, pagati nel 2015, rimasti a carico del datore di lavoro privato. La Circolare dell Agenzia delle entrate 1 giugno 2012, n. 19 ha evidenziato che in tale Rigo possono essere indicati anche i contributi previdenziali assolti dal datore di lavoro tramite l acquisto dei c.d. buoni lavoro. L estensione è limitata unicamente a quelle prestazioni di lavoro domestico in base all art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 che per la loro natura occasionale e accessoria non sono fino ad oggi assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa. L entità del contributo previdenziale che il committente può considerare quale deducibile dal proprio reddito, nel rispetto dell importo massimo di 1.549,37 euro, è stata individuata nella Circolare medesima nel 13% del valore nominale del voucher stesso. Tale importo può essere dedotto nel periodo d imposta in cui è stato effettuato il versamento per l acquisto del buono lavoro, a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico e la consegna del buono cartaceo, o la comunicazione all INPS nel caso di buono telematico, siano effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. RIGO RP24 - EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE Tra le istituzioni religiose italiane sono comprese: l Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica; l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; l Ente morale delle assemblee di Dio in Italia, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto, cura delle anime e amministrazione ecclesiastiche; Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell ordinamento valdese; l Unione cristiana evangelica battista d Italia, per fini di culto, istruzione e beneficenza e per i medesimi fini delle Chiese e degli aventi parte dell Unione; la Chiesa evangelica luterana in Italia e le comunità ad essa collegate, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; l Unione delle comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati; Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza; Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari; Chiesa Apostolica in Italia e degli enti ed opere ad essa correlati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto; Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto. Eventuali erogazioni liberali eseguite a favore di istituzioni religiose diverse da quelle appena elencate, non costituiscono oneri deducibili. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 309

46 IMPORTO DEDUCIBILE L erogazione effettuata è deducibile fino ad un importo massimo di euro 1.032,91; tale limitazione vale anche per i contributi annuali alle comunità ebraiche. I contribuenti devono comunque conservare copia delle ricevute di versamento in c/c postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Ai fini della deducibilità dei pagamenti effettuati con carte di credito si deve conservare l estratto conto della società che gestisce la carta. RIGO RP25 - SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER DISABILI TIPOLOGIA DI ONERI Sono comprese in questa categoria di oneri le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai disabili. SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA Le spese di assistenza specifica sostenute per i soggetti portatori di handicap sono quelle relative a: spese di assistenza infermieristica e riabilitativa; spese relative al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; spese relative al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; spese relative al personale con la qualifica di educatore professionale; spese relative al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Tramite la circolare 1 giugno 2012, n. 19, l Agenzia delle entrate ha rilevato che le prestazioni sanitarie rese da una delle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono essere distintamente indicate nella documentazione rilasciata dall istituto. Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione di questi soggetti, rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione d imposta da indicare nella Sezione I nei Righi RP1, RP2, RP3 e RP4. La deduzione spettante per l acquisto di medicinali dev essere documentata da fattura o da scontrino fiscale parlante in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, il Codice alfanumerico, identificativo della qualità del farmaco, posto sulla confezione del medicinale, nonché il Codice fiscale del destinatario. In particolare, la qualità del farmaco deve essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (Codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. Soggetti disabili I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell assegno di accompagnamento. 310 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

47 FAMILIARI NON A CARICO Le spese in oggetto sono deducibili anche se sostenute per i familiari di cui all art. 433 c.c. non fiscalmente a carico; si precisa inoltre che in base alla C.M. n. 122 del 1 giugno 1999 tali spese sono deducibili anche se intestate ad un familiare a carico, ma sostenute per un altro familiare non a carico (ad esempio coniuge a carico a cui viene intestata una fattura per spese mediche relative al padre). RIGO RP26 - ALTRI ONERI E SPESE DEDUCIBILI Tra gli altri oneri deducibili rientrano quei costi sostenuti dal contribuente, disciplinati dall art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, non trattati specificatamente nei punti precedenti. Tali oneri sono contraddistinti dei seguenti Codici: 6 contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da quest ultimi non dedotta. Nel computo di tale limite concorre l importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica 2016; 7 i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L importo è deducibile nella misura massima del 2% del reddito complessivo, che dovrà essere determinato considerando anche gli eventuali redditi di locazione per cui si è optato per la cedolare secca. I contribuenti devono comunque conservare copia delle ricevute di versamento in c/c postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 7, o il codice 8 L elenco delle ONG riconosciute idonee è consultabile sul sito 8 le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (di cui all art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); - associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; - fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); - fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011, dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 e dal D.P.C.M. 4 febbraio Eli Tali importi potranno essere dedotti nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato incrementato dei redditi dei fabbricati per cui si è esercitata l opzione per la cedolare secca e, comunque nella misura massima di euro. In merito alle spese di liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale il contribuente ha la facoltà di scegliere se fruire delle detrazioni (Sezione I) o della deduzione d imposta. Tramite la circolare n. 17/2015, tuttavia, l Agenzia delle entrate ha rilevato che la decisione di avvalersi della deducibilità nei limiti del 10% del reddito e comunque nella misura massima di comporta per il contribuente la necessità di applicare tale agevolazione a tutte le erogazioni agevolabili, anche se effettuate nei confronti di beneficiari differenti. Ove, invece, il contribuente decida di non avvalersi di tale agevolazione, lo stesso è libero di ripartire la varie erogazioni tra la detrazione di cui al rigo RP8-RP14 e la deduzione di cui al rigo RP26 codice 7. 9 le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali. Tali liberalità possono essere dedotte se erogate a favore di: - università, fondazioni universitarie (art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000); - istituzioni universitarie pubbliche; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 311

48 - enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal ministero dell Istruzione, dell università e della ricerca, compreso l istituto superiore di sanità e l istituto superiore per la previdenza e per la sicurezza del lavoro; - enti parco; - enti parco regionali e nazionali; Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 7, 8 e 9 Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. 11 gli altri oneri deducibili diversi da quelli sopra riportati, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, tra cui: - il 50% delle imposte arretrate sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014; - canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati, sono deducibili per l intero importo corrisposto. Risultano deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza dell effetto sostitutivo dell IRPEF da parte dell IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi a consorzi obbligatori non risulta, invece, deducibile in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca; - assegni periodici corrisposti a seguito di testamento o di importi donazione modale; - assegni alimentari corrisposti ai familiari di cui all art. 433 c.c.: nella misura degli importi risultanti dai provvedimenti dell autorità giudiziaria; - indennità per la perdita dell avviamento corrisposto per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo; se a corrispondere l indennità è una società semplice, l importo è deducibile pro quota dai soci; - somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che erroneamente sono stati assoggettati a tassazione; - erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio previsto dalla Legge 30 luglio 1990 n. 217 come modificata dalla Legge 9 marzo 2001, n. 134; - somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge; - il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri. Le spese in oggetto devono essere certificate dall ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione. L albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito Internet Tra le spese deducibili sono comprese: assistenza che gli adottanti hanno ricevuto; legalizzazione o traduzione di documenti; richiesta di visti; trasferimento e soggiorno all estero; quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti; altre spese documentate finalizzate all adozione. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro. Non vanno indicate in questo Rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS (codice 20 e/o 41) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23) di cui ai Righi RP8- RP DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

49 MODALITÀ DI COMPILAZIONE Colonna 1: indicare uno dei codici di cui sopra. Colonna 2: riportare il relativo importo. RIGHI DA RP27 A RP31- CONTRIBUTI E PREMI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Possono dedurre senza limiti i contributi versati nell anno d imposta, i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I Righi che si riferiscono alla riforma della previdenza complementare sono i Righi da RP27 a RP31. Il contribuente deve compilare il Rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più fondi pensione deve compilare il Rigo corrispondente a ciascun fondo. Se il contribuente ha a disposizione una Certificazione Unica 2016 conguagliata l aderenza del contribuente a uno o più fondi è messa in evidenza dalla compilazione dei punti 411, 412 e/o 413 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni della Certificazione Unica I soggetti che non si avvalgono di un sostituto d imposta per effettuare i versamenti ai fondi negoziali o alle forme pensionistiche individuali, dovranno indicare, entro i limiti d importo previsti, l ammontare dei versamenti effettuati per i quali si richiede la deduzione. RIGO RP27 - CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA In questo Rigo vanno indicate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali, sia se relative a fondi individuali considerando sia i versamenti a carico del contribuente che quelli a carico del datore di lavoro. Per i contributi negoziali, i dati sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2016 se è indicato il codice 1 nel punto 411. I dipendenti pubblici compilano tale Rigo solo per esporre i contributi versati a fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Colonna 1: va indicato l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha dedotto dal reddito imponibile di cui al punto 412 della Certificazione Unica Nel caso di contributi versati per i familiari a carico (punto 421 della Certificazione Unica 2016) indicare l importo di cui sopra (punto 412) diminuito di quanto versato per i familiari a carico indicato al punto 422 della Certificazione Unica DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 313

50 Colonna 2: Ove sia stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31 nella Colonna 2 deve essere riportato l importo minore tra: importo indicato al punto 413 della Certificazione Unica 2016 incrementato delle ulteriori somme versate dal contribuente alle forme pensionistiche individuali; differenza tra l importo di 5.164,57 euro e l importo di Colonna 1; RIGO RP28 - CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE Questo Rigo è riservato ai lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1 gennaio 2007 ovvero a quei soggetti che alla stessa data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. La sussistenza di tale situazione è rilevabile dall indicazione del codice 3 al campo 411 della Certificazione Unica La deducibilità spetta nella misura ordinaria di 5.164,57 euro. È prevista però una maggiorazione a partire dal sesto anno successivo di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari i suddetti soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto. La maggiorazione è pari alla differenza positiva tra euro ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Colonna 1: indicare l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 412 e 417 della Certificazione Unica Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31, indicare il minore tra l importo dei contributi che il sostituto d imposta non ha escluso dall imponibile di cui al punto 413 della Certificazione Unica 2016 e la differenza tra 5.164,57 e l importo indicato in Colonna 1. Se il contribuente si trova nelle situazioni sopra descritte per poter usufruire del maggior limite di deducibilità, il limite di 5.164,57 euro deve essere aumentato, fino ad un massimo di euro, dell importo derivante dalla differenza tra l importo di ,85 euro e i contributi versati nei primi 5 anni. 314 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

51 RIGO RP29 - CONTRIBUTI VERSATI A FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO Vanno indicati i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. La presenza di contributi versati a fondi in squilibrio finanziario è evidenziata dall indicazione del codice 2 nel punto 411 della Certificazione Unica Colonna 1: va indicato l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 412 della Certificazione Unica Colonna 2: va indicato l importo dei contributi che il sostituto d imposta non ha escluso dall imponibile di cui al punto 413 della Certificazione Unica RIGO RP30 - CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO Il Rigo RP30 è riservato all indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico, ossia per coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Se il soggetto fiscalmente a carico non ha fruito della deduzione per previdenza complementare, in quanto non ha percepito redditi o ha posseduto un reddito per il quale la detrazione prevista per tale tipologia di reddito azzera l imposta lorda, il contribuente indica in tale Rigo solo la parte dei contributi che non ha trovato capienza nel reddito del familiare fiscalmente a carico. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro (punto 151 della Certificazione Unica 2015) va indicato: Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile, riportato al punto 422 della Certificazione Unica Colonna 2: Se è stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31, va indicato il minore tra l importo dei contributi che il sostituto d imposta non ha escluso dall imponibile, riportato al punto 423 della Certificazione Unica 2016 e la differenza fra 5.164,57 e l importo indicato in Colonna 1. RIGO RP31 - CONTRIBUTI VERSATI A FONDI PENSIONE NEGOZIALI DA DIPENDENTI PUBBLICI Il Rigo RP31 è riservato ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari. Per tali soggetti l importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo comprensivo dei redditi da fabbricati assoggettati alla cedolare secca e, comunque, a 5.164,57 euro, al netto dell importo già escluso dal sostituto d imposta. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può inoltre superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 315

52 La presenza di contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici è evidenziata dall indicazione del Codice 4 nel punto 411 della Certificazione Unica 2016, mentre i relativi importi sono indicati ai punti 412 e 413. Se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, fondi aperti), gli stessi devono compilare il Rigo RP27. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Colonna 1: indicare l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 412 della Certificazione Unica Colonna 2: riportare l importo indicato al punto 414 della Certificazione Unica Colonna 3: se è stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31, indicare l importo dei contributi non esclusi dal sostituto d imposta per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l importo da indicare in questa Colonna si propone il seguente caso pratico: Si ipotizzi inoltre: contributi non esclusi dal sostituto per euro; un reddito complessivo di euro; redditi di lavoro dipendente per euro. L importo da indicare nella Colonna 3 del Rigo RP 31 andrà determinato nel modo seguente: CASELLA IMPORTO 1 Contributi esclusi dal sostituto Quota TFR Contributi non esclusi dal sostituto Reddito complessivo Totale redditi di lavoro dipendente Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente Limite reddituale complessivo Limite assoluto Limite percentuale Contributi deducibili nella presente dichiarazione L importo della casella 6 andrà determinato nel modo seguente: individuare il valore minore tra il totale dei redditi di lavoro dipendente ed il doppio del TFR indicato nella casella 2. Nel caso in esame il minore tra e (1.500 x 2); sottrarre all importo di l importo indicato nella casella 1, riportando il valore zero nel caso di risultati negativi. Nella casella 7 si deve riportare la differenza tra l importo indicato nella casella 4 e quanto indicato nella casella 5. Nella casella 8 si dovrà, invece, riportare la somma degli importi delle caselle 6 e 7. L importo da indicare nella casella 9 risulta determinato, invece, dalla differenza tra il limite di 5.164,54 euro e l importo indicato nella casella DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

53 Nella casella 10 andrà riportato il risultato della seguente operazione: (casella 4 x 12%) - casella 1 Nella casella 11 andrà indicato il minore tra gli importi di cui alle caselle 3, 8, 9, 10. La compilazione del Rigo RP31 sarà, pertanto, la seguente: In caso di compilazione di due o più Righi da RP27 a RP31 l ammontare massimo della deduzione da indicare nelle Colonne 2 dei Righi RP27, RP28, RP30 e nella Colonna 3 del Rigo RP31 è pari al risultato della seguente operazione: Limite di deducibilità = (5.164,57+ maggior limite di deducibilità derivante da Rigo RP28) - (RP27 col. 1+ RP28 col. 1+ RP29 col. 1+ RP29 col. 2+RP30 col. 1 + RP31 col. 1). Nel caso in cui la somma delle deduzioni da indicare nelle Colonne 2 dei Righi RP27, RP28 e RP30 e nella Colonna 3 del Rigo RP31 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità. Si precisa che, se è stato compilato il Rigo RP29, l ammontare dei contributi versati indicato nella col. 2 di questo Rigo è interamente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui siano stati compilati anche altri Righi relativi agli oneri per previdenza complementare. Rigo RP 32 - Spese per l acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione Dal 2014 è possibile usufruire di una nuova deduzione collegata all acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. L agevolazione riguarda: l acquisto dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e cooperative edilizie; l acquisto dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; la costruzione da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell inizio dei lavori sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori e per cui il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato prima del 12 novembre 2014, per le spese attestate nel periodo 1 gennaio dicembre Sono definite invendute le unità immobiliari che alla data del 12 novembre 2014 erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all edificazione quali la convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore dell intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale All acquirente persona fisica è riconosciuta una detrazione pari al 20% del costo di acquisto o costruzione sostenuto risultante dall atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di euro comprensivo di IVA. la detrazione trova, inoltre, applicazione nei confronti degli interessi passivi da mutuo contratti per l acquisto dell immobile. L agevolazione può essere fruita per l acquisto o la costruzione di più unità immobiliare ma comunque l importo massimo agevolabile non può superare euro. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 317

54 Ai fini dell agevolazione le spese sostenute per la costruzione vengono attestate dall impresa che esegue i lavori. Per poter fruire della detrazione in oggetto è richiesto che: l unità immobiliare acquisita venga destinata, entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; Per l acquisto dell immobile il periodo di sei mesi comincia a decorrere dal 3 dicembre 2015, per la costruzione dalla data del rilascio del certificato di abitabilità o dalla data di formazione del silenzio assenso l agevolazione non viene meno ove, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolva antecedentemente al termine citato. A tal fine è, tuttavia, richiesto che l immobile venga nuovamente locato entro il termine di un anno dalla data dell avvenuta risoluzione del precedente contratto; l immobile acquistato deve essere a destinazione residenziale e non sia accatastato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; l unità immobiliare acquistata non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l unità immobiliare consegua un indice di prestazione energetica di classe A o B; il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all art. 18 del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e quello stabilito ai sensi dell art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 203, n. 350; non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore e il conduttore accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate Le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, possono cedere in usufrutto l immobile/i agevolato/i, anche contestualmente all acquisto, e/o anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell alloggio sociale. il corrispettivo dell usufrutto calcolato su base annua non deve, tuttavia, risultare superiore all importo del canone di locazione richiesto per poter fruire dell agevolazione. La deduzione è ripartita in otto rate annuali di pari importo a partire dall anno nel quale viene stipulato il contratto di locazione. L agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Ulteriori modalità attuative saranno oggetto di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell Economia e delle Finanze. Ulteriori modalità attuative della presente agevolazione saranno definite tramite apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e de Ministero dell economia e delle finanze. Il Rigo è costituito da 4 Colonne: Colonna 1: la data di stipula del contratto di locazione dell immobile acquistato/costruito; Colonna 2: la spesa sostenuta per l acquisto o la costruzione dell immobile, nei limiti dell importo massimo agevolabile di ; Colonna 3: l importo degli interessi passivi pagati nell anno e dipendenti dai mutui contratti per l acquisto dell immobile agevolabile; Colonna 4: riportare il risultato della seguente operazione: (20% colonna 2)/8 + 20% colonna 3 Ove vi siano più immobili agevolabili è necessario procedere a compilare un apposito Rigo per ciascun immobile. In tale ipotesi nella Colonna 4 del primo modulo va riportata la somma del calcolo sopra descritto applicato a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati il 20% della somma di tutte le Colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati. 318 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

55 RIGO RP 33 - SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE IN PERIODI D IMPOSTA DIVERSI DA QUELLO IN CUI SONO STATE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE Con decorrenza dall anno in corso al 31 dicembre 2013 le somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d imposta differente da quello in cui sono state assoggettate ad imposizione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo dell anno di restituzione. Ove l importo non venga in tutto o in parte dedotto nell anno di restituzione lo stesso può essere dedotto negli anni successivi oppure il contribuente può richiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto tramite le modalità stabilite da un apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze La deduzione trova applicazione in rifermento ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e dei redditi diversi. Il rigo è costituito da 3 colonne: Colonna 1: va riportato l importo delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore o, ove sia stato richiesto al sostituto di applicare la deduzione, l importo delle somme non dedotte di cui al punto 440 della Certificazione unica Colonna 2: riportare l ammontare non dedotto nel periodo d imposta precedente, riportato al rigo RN47 colonna 9 del modello UNICO2015 o nel rigo 149 del prospetto di liquidazione 730-3/2015. Colonna 3: riportare la somma degli importi di cui alle colonne precedenti RIGO RP 34 - QUOTA DEDUCIBILE DI INVESTIMENTO IN START UP Le società a responsabilità limitata e le società cooperative che abbiano optato per il regime della trasparenza di cui all art. 116 del TUIR possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo. In questo caso il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società indicandolo nel presente Rigo. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate dal Decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Il Rigo risulta costituito da 5 Colonne: Colonna 1: riportare il codice fiscale della società partecipata; Colonna 2: indicare l importo trasferito dalla società al socio nel 2015; Colonna 3: indicare la somma degli importi di cui alle colonne 2 di tutti i moduli compilati Colonna 4: indicare l importo della deduzione non fruita relativa all anno 2014, rilevabile dal Rigo RN48, Colonna 2 del Mod. UNICO 2015, al netto di eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, colonna 3del modello UNICO2016 Colonna 5: indicare l importo della deduzione non fruita relativa all anno 2013, rilevabile dal Rigo RN43, Colonna 8 del Mod. UNICO Nel caso di compilazione di più Righi a seguito della presenza di più società la Colonna 3 va compilata una sola volta nel primo modulo utilizzato. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 319

56 RIGO RP 39 - TOTALE ONERI DEDUCIBILI Riportare la somma degli oneri deducibili di cui ai Righi da RP21 a RP26, nelle Colonne 2 dei Righi da RP27 a RP30, nella Colonna 3 del Rigo RP31, nella Colonna 4 del Rigo RP32 e nelle Colonne 2 e 3 del Rigo RP33. L importo del Rigo RP39 va riportato al Rigo RN3. SEZIONE III A: SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% O 65% RIGHI DA R41 A RP48 - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36%, 41%, 50% O 65% L AGEVOLAZIONE Al contribuente è riconosciuta la possibilità di detrarre dall imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, le spese per intervento di recupero edilizio sostenute nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione. Tale detrazione è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione. Percentuale della detrazione Limite di spesa in euro Rate annuali di pari importo Misura della detrazione 2005 A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell inserimento, da parte dell art. 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti ), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel TUIR, del nuovo art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia è diventata permanente. 01/01/06-30/09/06 01/10/06-25/06/ /06/ /12/ % 41% 36% 50% , , , Per persona e per singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero Per singola unità immobiliare. Nel caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa va ripartito tra gli stessi Per l anno 2012 la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di In caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 nel limite di euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di euro. Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi alle misure antisismiche e all esecuzione di opere di messa in sicurezza statica la detrazione spetta in misura del 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro per unità immobiliare. 320 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

57 Per usufruire della detrazione così maggiorata: tali interventi devono riguardare: - costruzioni adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; - costruzioni adibite ad attività produttive; ubicate nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 20 marzo 2013; le procedure autorizzatorie relative a tali interventi devono essere attivate dopo il 4 agosto La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione per gli interventi di recupero edilizio nella misura del 50% e la detrazione per gli interventi relativi alle misure antisismiche nella misura del 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro per unità immobiliare. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico sostenute nel 2006; le spese sostenute dal 2007 non risultano beneficiare della detrazione in esame. La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di: euro ,00 per le spese sostenute nel La detrazione deve essere stata ripartita in 5 o 10 rate di pari importo e la scelta del numero di rate non è modificabile. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Per le spese sostenute nel 2015 si avrà diritto all agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo. EDIFICI RISTRUTTURATI La detrazione d imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. In tal caso, la detrazione, ripartibile in 10 quote annuali, è calcolata sul 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione. La detrazione spetta a condizione che la vendita o l assegnazione dell immobile sia effettuata entro diciotto mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione. Si ricorda che la detrazione spetta nella misura: del 50%, se le spese per l acquisto dell immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; del 36%, se il rogito avviene a partire dal 1 gennaio Con riferimento agli anni passati la detrazione spetta se il rogito è avvenuto nel 2005 o dal 1 ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006; del 41% se il rogito è avvenuto dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre Il limite massimo di spesa è di: euro nel caso in cui le spese per l acquisto dell immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015; euro nel caso in cui l acquisto o l assegnazione sia avvenuto nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 25 giugno 2012 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1 gennaio 2008 o negli anni dal 2005 al 2006 e relativo ad unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ma entro il 31 dicembre Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell anno in cui viene stipulato il rogito DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 321

58 l ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio. In caso di stipula del compromesso per fruire della detrazione occorre che il rogito avvenga entro i termini previsti. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. SOGGETTI A CUI SPETTA LA DETRAZIONE Il diritto alla detrazione spetta a tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altri diritti reali, concessione demaniale, locazione o comodato) l immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi. La detrazione in oggetto compete anche ai seguenti soggetti: soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale in quanto considerati possessori; soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi in quanto considerati detentori; imprenditori individuali, anche agricoli. L immobile non deve essere né bene strumentale per l esercizio dell impresa né bene merce; soci di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, soggetti equiparati ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, imprese familiari. Il criterio di riparto delle spese è dato dalla stessa quota di partecipazione alla società; familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a loro nome; acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte degli edifici ristrutturati ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 380/2001. TIPOLOGIA DI INTERVENTO Le spese sostenute devono riguardare interventi di: manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni di edifici residenziali; manutenzione straordinaria sia sulle parti comuni di edifici residenziali che sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione di barriere architettoniche (attenzione per queste spese non si può usufruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie); opere finalizzate alla cablatura degli edifici; opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico; opere finalizzate al risparmio energetico; opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica; interventi di messa a norma degli edifici; alle opere interne; opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi quali ad esempio l installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferiate e antifurto; opere finalizzate alla prevenzione d infortuni domestici; alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune; interventi di bonifica dall amianto sulle unità immobiliari a carattere residenziale; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d emergenza. ALTRE SPESE DETRAIBILI Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano anche quelle sostenute per: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; 322 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

59 esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; redazione della relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; perizie e i sopraluoghi; IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni, denunce di inizio lavori; oneri di urbanizzazione; altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998; redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statistica del patrimonio edilizio; realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità. CONDIZIONI NECESSARIE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI Per poter fruire della detrazione di cui sopra è necessario: che il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato; che in dichiarazione dei redditi vengano indicati: i dati catastali identificativi dell immobile, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (es. contratto d affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2012 nella causale del bonifico va indicato l art. 16-bis del TUIR. Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali sia di nuova realizzazione che già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi, sezione III B del quadro RP, devono essere indicati i dati catastali dell immobile. DOCUMENTAZIONE Il contribuente deve predisporre la seguente documentazione che deve essere mostrata in caso di richiesta da parte delle Autorità preposte: abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori, ecc.) ovvero se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; domanda di accatastamento nel caso di immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dell ICI/IMU, se dovuta; in caso di edifici residenziali, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori eseguiti dal detentore se diverso da familiari conviventi; comunicazione di inizio lavori alla ASL, se obbligatoria; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 323

60 PLURALITÀ DI SOGGETTI In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione e in presenza sul bonifico bancario di un solo codice fiscale corrispondente al soggetto che ha effettuato la comunicazione al Centro Operativo, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, la detrazione è riconosciuta a tutti i soggetti purché nella dichiarazione dei redditi il soggetto in questione indichi il Codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. PAGAMENTI A CAVALLO DI DUE ANNI In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione; ai fini della detrazione le spese devono essere imputate all anno nel corso del quale sono state sostenute. DECESSO DEL CONTRIBUENTE In caso di decesso del contribuente avente diritto alla detrazione, la stessa si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. VENDITA O DONAZIONE A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita o donazione dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione spettano, salvo diverso accodo delle parti, all acquirente persona fisica o donatario. INQUILINO O COMODATARIO L inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano. DECADENZA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE Il contribuente perde il diritto alla detrazione nei seguenti casi: per i edifici condominiali, mancata esibizione della copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese; mancata esibizione della dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori eseguiti dal detentore se diverso dal coniuge, figli e genitori conviventi; mancata comunicazione di inizio lavori alla ASL competente se obbligatoria; mancata conservazione ed esibizione di documenti da parte del contribuente (fatture e ricevute che dimostrino le spese effettuate, ricevuta del bonifico intestata alla persona che richiede l agevolazione); pagamento effettuato con modalità diverse dal bonifico o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e delle norme in materia di obbligazioni contributive (responsabilità dell impresa esecutrice delle opere). MODALITÀ DI COMPILAZIONE I Righi da RP41 a RP47 devono essere compilati per le spese sostenute dal contribuente dal 2006 al DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

61 COLONNA 1 Va indicato l anno in cui sono state sostenute le spese. COLONNA 2 La Colonna 2 va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006, nel 2012 o, se riguardano interventi relativi all adozione di misure antisismiche, solo se le spese sono state sostenute nel 2013, nel 2014 o nel In tal caso dev essere indicato uno dei seguenti Codici: il codice 1: se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione 36%); il codice 2: se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1 gennaio 2006 e spese sostenute dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione 36%); il codice 3: se le spese sono sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%); il codice 4: se le spese sono sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per interventi relativi all adozione di misure antisismiche su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situati in zone sismiche ad alta pericolosità. Questa Colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi poiché nella Colonna 4 viene indicato il codice 3. COLONNA 3 In Colonna 3 dev essere indicato: il codice fiscale del condominio in caso di interventi su parti comuni; il codice fiscale della società o dell ente in caso di interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all art. 5 del TUIR; in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati dev essere indicato il codice fiscale dell impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori; il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al centro operativo di Pescara, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio Il codice fiscale non dev essere riportato se la comunicazione è effettuata dal dichiarante. Negli altri casi la Colonna 3 non dev essere compilata. COLONNA 4 La Colonna 4 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte; indicare: il Codice 1: nel caso di lavori che proseguono per più anni, pertanto, nel caso di spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nell anno; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 325

62 il codice 3: nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi per le spese sostenute nel 2006; il codice 4: nel caso di spese sostenute per l acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati. Nei casi diversi dai precedenti la Colonna 4 non dev essere compilata. Le Colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile nel 2015 o ai contribuenti di età non inferiore a 75 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2011, hanno rideterminato nell anno 2011, il numero delle rate. COLONNA 5 La Colonna 5 è riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari di seguito descritte, indicare: il codice 1: nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo un età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 5 rate; il codice 4: nel caso in cui nell anno 2015, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate. Se in Colonna 5 è riportato il codice 4 le Colonne 6 e 7 non vanno compilate. COLONNA 6 In Colonna 6 deve essere indicato l anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. COLONNA 7 In Colonna 7 deve essere indicato il numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell anno di sostenimento della spesa che da quest anno può assumere solo il valore 10. La Colonna 7 va compilata solo se è stata compilata la Colonna 6. COLONNA 8 In Colonna 8 va compilata la casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10) indicando il numero della rata che si utilizza nel Ad esempio se una spesa è stata sostenuta nel 2006 e si è scelto di ripartire la spesa in 10 rate, bisogna contraddistinguerla con il n. 10 e indicare il n. 10. COLONNA 9 In Colonna 9 va indicato l intero importo delle spese sostenute nell anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. L importo da indicare è pari al 25% del prezzo di acquisto in caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati. Nel caso in cui le spese sostenute nel 2015 riguardino la prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l importo da indicare in questa colonna non può essere superiore alla differenza tra euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. 326 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

63 COLONNA 10 In Colonna 10 va indicato l importo di ogni rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l ammontare della spesa sostenuta indicata in colonna 9 per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella Colonna 8. COLONNA 11 La Colonna 11 va compilata soltanto per le spese sostenute nel In Colonna 11 va indicato un numero progressivo identificativo dell immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Tale numero dev essere riportato nella Colonna 1 della Sezione III-B nel Rigo dove si riportano i dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione. Anche gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo. Nel caso in cui con riferimento allo stesso immobile sono stati effettuati più interventi e quindi sono stati compilati più Righi della Sezione III-A, nella Colonna 11 dei Righi che si riferiscono al medesimo immobile dev essere indicato lo stesso numero d ordine identificativo. RIGO RP48 - TOTALE RATE Nel presente Rigo va indicata, in Colonne diverse, la somma delle spese sul quale determinare la detrazione del 41%, del 36%, del 50% e del 65%. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali risulta compilata la Colonna 2 con il Codice 1. Su tale somma si determina la detrazione del 41% che va riportata nel Rigo RN14 col. 1. COLONNA 2 In Colonna 2 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali non risulta compilata la Colonna 2 e l anno indicato in col. 1 è diverso dal 2013, 2014 e 2015 ovvero risulta compilata la Colonna 2 con il codice 2 o nella colonna 4 è indicato il codice 3. Sulla tale somma si determina la detrazione del 36% che va riportata nel Rigo RN14 col. 2. COLONNA 3 In Colonna 3 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali risulta compilata la Colonna 2 e l anno indicato in col. 1 è il 2013, 2014 e 2015 con il Codice 3. Sulla tale somma si determina la detrazione del 50% che va riportata nel Rigo RN14 col. 3. COLONNA 4 In Colonna 4 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali risulta compilata la Colonna 2 con il Codice 4. Sulla tale somma si determina la detrazione del 65% che va riportata nel Rigo RN14 col. 4. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 327

64 SEZIONE III B: DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%, DEL 50% O DEL 65% La Sezione III B è stata introdotta a seguito dell abolizione dell obbligo di presentazione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara ad opera del D.L. n. 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio In questa Sezione vanno inseriti: i dati catastali identificativi dell immobile; gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (ad es. contratto d affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore; gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. La Sezione dev essere compilata nella dichiarazione dei redditi in cui è stata sostenuta la spesa o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, la presente Sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate della detrazione se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni di imposta. RIGHI DA RP51 A RP52 - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL IMMOBILE I Righi vanno compilati con l indicazione dei dati catastali identificativi dell immobile oggetto di intervento edilizio iniziati dopo il 14 maggio 2011, per i quali non è stata presentata la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Se i Righi disponibili non sono sufficienti va compilato un Quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del modello. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 dev essere riportato il numero progressivo che identifica l immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella casella 11 della Sezione III-A. Nella presente Sezione va compilato un solo Rigo per ogni immobile. Pertanto, qualora siano stati eseguiti più interventi sul medesimo immobile nella presente Sezione va comunque compilato un solo Rigo. COLONNA 2 La casella di Colonna 2 va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali per i quali le informazioni relative ai dati catastali dell immobile andranno comunicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. In questo caso non vanno compilate le successive Colonne. 328 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

65 COLONNA 3 In Colonna 3 va riportato il Codice catastale del Comune dove è situata l unità immobiliare. COLONNA 4 In Colonna 4 va indicata la lettera: T se l immobile è censito nel catasto terreni; U se l immobile è censito nel catasto edilizio urbano. COLONNA 5 In Colonna 5 va indicata la Sezione Urbana oppure per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare il Comune Catastale. COLONNA 6 In Colonna 6 va riportato il numero di foglio indicato nel documento catastale. COLONNA 7 In Colonna 7 va riportato il numero di particella indicato nel documento catastale. COLONNA 8 In Colonna 8 va riportato il numero di subalterno indicato nel documento catastale. RIGO RP53 - ALTRI DATI Il Rigo RP53 va compilato: con l indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (Colonne da 3 a 6) qualora i lavori per interventi di recupero edilizio siano stati effettuati dal conduttore o comodatario; con l indicazione degli estremi della domanda di accatastamento (Colonne da 7 a 9) qualora l immobile non risulti ancora censito al momento di presentazione della dichiarazione. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 dev essere riportato il numero progressivo che identifica l immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella Colonna 11 della Sezione III-A. Nella presente Sezione va compilato un solo Rigo per ogni immobile. Pertanto, qualora siano stati eseguiti più interventi sul medesimo immobile nella presente Sezione va comunque compilato un solo Rigo. COLONNA 2 La casella di Colonna 2 va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali per i quali le informazioni relative ai dati catastali dell immobile andranno comunicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Se si barra la casella di Colonna 2 le successive Colonne non vanno compilate. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 329

66 COLONNA 3 In Colonna 3 va riportata la data di registrazione del contratto di locazione o comodato. COLONNA 4 In Colonna 4 va riportato il numero di serie della registrazione: 3, 3A o 3B: se il contratto è stato registrato presso un Ufficio dell Agenzia delle Entrate; 3P: se il contratto è stato registrato telematicamente tramite Siria e Iris; 3T: se il contratto è stato registrato telematicamente tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online, modello RLI). COLONNA 5 In Colonna 5 va riportato il numero e l eventuale sottonumero di registrazione del contratto. COLONNA 6 In Colonna 6 va riportato il Codice identificativo dell Ufficio dell Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto. COLONNA 7 In Colonna 7 va indicata la data di presentazione della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti al momento della presentazione della dichiarazione. COLONNA 8 In Colonna 8 va indicato il numero della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti al momento della presentazione della dichiarazione. COLONNA 9 In Colonna 9 va indicata la sigla della provincia in cui è situato l Ufficio Provinciale dell Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda di accatastamento. SEZIONE III C: SPESE PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI PER LE QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 50% I contribuenti che usufruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio e che dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 hanno sostenuto spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le altre apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione è riconosciuta la detrazione d imposta del 50%. La detrazione è ammessa anche per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. La detrazione sulle spese per l arredo degli immobili ristrutturati è stata prorogata dalla Legge di stabilità 2016 nella medesima misura del 50% anche per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre Preme precisare che al punto 4.6 della Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E l Agenzia delle entrate ha puntualizzato che, in caso di decesso del contribuente la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d imposta. Il bonus mobili è usufruibile anche se ci si avvale della nuova detrazione del 50% dell Iva pagata per l acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di abitazioni. 330 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

67 TIPOLOGIA DI INTERVENTO La detrazione d imposta spetta solo se dal 26 giugno 2012 sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale; La detrazione, in caso di interventi su parti comuni condominiali, è ammessa solo per acquisti di beni agevolati finalizzati all arredo delle parti comuni (es. guardiole, appartamento del portiere). manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ricostruzione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 6 mesi dal termine dei lavori all alienazione o assegnazione dell immobile; gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati. La data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere antecedente a quello in cui sono state sostenute le spese per l acquisto di mobili ed elettrodomestici e prima di effettuare il pagamento vi deve essere almeno un bonifico detraibile al 50% per i lavori di ristrutturazione. TIPOLOGIA DI ARREDO La detrazione spetta sull acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici nuovi. Rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori; lavatrici, asciugatrici; lavastoviglie; apparecchi per la cottura, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde; stufe elettriche, apparecchi elettrici per il riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. ALTRE SPESE DETRAIBILI La detrazione spetta anche per le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. LIMITE DI SPESA E RATEAZIONE La detrazione spetta su un ammontare massimo di euro e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di euro è riferito alla singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione, per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa stessa. CONDIZIONI NECESSARIE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE Per poter usufruire della detrazione il pagamento delle spese deve essere effettuato: mediante bonifico bancario o postale, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50% nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio; mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito effettuare pagamenti in contanti o mediante assegni bancari o altri strumenti di pagamento diversi da quanto sopra precisato. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 331

68 DOCUMENTAZIONE Il contribuente deve conservare la seguente documentazione che deve essere mostrata in caso di richiesta da parte dell Amministrazione finanziaria: le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità, quantità dei beni e servizi acquisiti; le ricevute dei bonifici, di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o di addebito sul conto corrente. RIGO RP57- SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI MODALITÀ DI COMPILAZIONE Spesa arredo immobile A Spesa arredo immobile A/10 Spesa arredo immobile B Spesa arredo immobile B/10 COLONNE 1 E 4 In Colonna 1 e 4 dev essere indicata il numero di rata per l arredo di ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. In presenza di più di due immobili ristrutturati occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del modello. COLONNE 2 E 5 In Colonna 2 e 5 va indicata la spesa sostenuta entro il limite di euro per l arredo di ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. COLONNE 3 E 6 In Colonna 3 e 6 va indicato l importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nelle Colonne 2 e 5. COLONNA 7 In Colonna 7 riportare la somma degli importi indicati nelle Colonne 3 e 6. Nel caso di più moduli compilati la somma degli importi indicati in tutte le Colonne 3 e 6 va riportata sul primo modulo compilato. Il 50% dell importo di Colonna 7 va riportata nel Rigo RN15. Totale rate * 50% 332 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

69 SEZIONE IV: SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 55%- 65% In questa Sezione vanno indicate le spese sostenute nell anno 2015 e/o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per le quali spetta una detrazione d imposta per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 55%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 la detrazione spetta nella misura del 65%. La Legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico nella misura del 65%. TIPOLOGIE DI INTERVENTI Le tipologie di interventi previste sono: riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sull involucro di edifici esistenti; installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell immobile. In riferimento a determinate tipologie di intervento è necessario che l immobile presenti specifiche caratteristiche: essere già dotato dell impianto di riscaldamento anche negli ambienti oggetto dell intervento. Tale condizione non risulta necessaria nel caso di installazione di pannelli solari; nel caso di ristrutturazioni in cui sia previsto il frazionamento in più unità immobiliari la detrazione è usufruibile solamente nell ipotesi in cui venga realizzato un impianto termico centralizzato a servizio delle nuove unità; nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione risulta agevolabile solamente la fedele ricostruzione. Risultano, pertanto, esclusi i lavori di ampliamento; nell ipotesi di ampliamento non risulta agevolabile la riqualificazione energetica globale dell edificio, in quanto per tale agevolazione si deve determinare il fabbisogno energetico con riferimento all intero edificio e, pertanto, anche alla parte derivante dai lavori di ampliamento. Risultano, invece, agevolabili quegli interventi per cui l agevolazione risulta legata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie). Nel caso in cui, tuttavia, tale impianti risultino al servizio dell intero edificio oggetto di ampliamento l agevolazione del 55%-65% dovrà essere calcolata unicamente con riferimento alla parte di edificio esistente antecedentemente ai lavori di ampliamento. SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE Le persone fisiche titolari di un diritto reale sull immobile (proprietà o altro), i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, chi detiene l immobile in comodato. Hanno diritto alla detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto d intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori (le fatture e i bonifici devono essere a loro intestati). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 333

70 L AGEVOLAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO I benefici consistono in una detrazione d imposta del 55%-65% delle spese sostenute da ripartire in quote di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato e per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013 è riconosciuta una detrazione del 55%,Per le spese sostenute dal 7 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 è riconosciuta una detrazione del 65% L art. 1, comma 47 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2015 quali lavori agevolabili l acquisto e la posa in opera relativa: all installazione di schermature solari cui è riconosciuta una detrazione massima di euro; alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, cui è riconosciuta una detrazione massima di euro. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 la detrazione in esame cesserà di esistere e, salve eventuali ulteriori proroghe, confluirà nell agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio. A differenza di quanto previsto per il biennio , le spese sostenute dall anno 2011 all anno 2015 devono essere ripartite in 10 rate di pari importo. Anno di sostenimento delle spese agevolabili Numero di rate in cui ripartire la detrazione Possibilità di scelta tra un minimo di tre rate e un massimo di 10 Obbligatoriamente 5 Obbligatoriamente 10 TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA SPESA MASSIMA AGEVOLABILE Fino al 5 giugno 2013 Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi su edifici già esistenti) Acquisto e posa in opera di schermature solari euro ,81 euro ,15 euro euro ,90 euro ,69 euro euro / ,69 euro Installazione di pannelli solari euro ,90 euro ,69 euro Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) euro ,45 euro ,84 euro Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili euro ,84 euro 334 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

71 Per gli interventi realizzati a partire dal 2008 che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione e quelle relative alle opere edilizie funzionali all intervento destinato al risparmio energetico. Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell importo effettivamente sostenuto. Anche sugli interventi su parti condominiali l ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio ad eccezione del caso in cui l intervento si riferisca all intero edificio e non a parti di esso. In tale ipotesi, infatti, il limite di spesa massimo agevolabile risulta riferibile alla totalità dei lavori eseguiti. Si ha diritto alla detrazione anche nell ipotesi in cui i lavori di riqualificazione energetica vengano finanziati tramite la stipula di un contratto di leasing. La detrazione risulta spettare al contribuente utilizzatore e deve essere calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing a nulla rilevando i relativi canoni di leasing. DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI La detrazione del 55%-65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio con la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Con decorrenza dal 1 gennaio 2009 la detrazione non risulta più compatibile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi. VARIAZIONE DI TITOLARITÀ DELL IMMOBILE In caso di variazione di titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono a titolo oneroso o gratuito la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso (ad es. vendita o donazione dell immobile). Tramite l introduzione dell art. 16-bis al testo del TUIR, in presenza di cessione dell immobile (a titolo oneroso, gratuito o permuta) la quota di detrazione non ancora utilizzata può rimanere in capo al cedente ove le parti prevedano specificamente tale possibilità nell atto di vendita. Ove, invece, a seguito della cessione di una quota dell immobile il nuovo proprietario non assuma la piena proprietà dell immobile, le quote residue della detrazione permangono in capo al cedente. In caso di decesso dell avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell anno Il beneficio rimane in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. CONDIZIONI NECESSARIE PER POTER FRUIRE DELLA DETRAZIONE Per poter fruire della suddetta agevolazione il contribuente deve: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 335

72 1) acquisire la fattura relativa all intervento effettuato. Per le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera utilizzata; 2) documentare il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; 3) acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kw l asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori; Asseverazione Una delle condizioni necessarie al fine di poter usufruire della detrazione del 55%-65% per interventi di risparmio energetico è di acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Il contenuto dell asseverazione varia al variare del tipo d intervento. TIPO D INTERVENTO Riqualificazione energetica edifici esistenti Interventi sull involucro di edifici esistenti COSA DEVE CERTIFICARE Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, l asseverazione deve specificare che l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell 11 marzo Deve specificare: - per gli interventi realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, l asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008; - per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti: - che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; - che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni; - che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell Unione Europea e della Svizzera; - che l installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d installazione dei principali componenti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del 336 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

73 Interventi di installazione di pannelli solari Interventi per la climatizzazione invernale soggetto beneficiario. In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. L asseverazione deve specificare che: - sono stati installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kw, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 kw; - sono state installate, ove tecnicamente compatibili valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kw, l asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni: che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; - che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; - che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l asseverazione deve specificare che: - per i lavori realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell allegato H e riferiti agli anni ; - per i lavori realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell allegato I e riferiti all anno 2009; - per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell allegato I e riferiti all anno 2010; - il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Nei primi due casi, qualora siano state installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all allegato I sono ridotti del 5%. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kw, l asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. A seguito di quanto disposto dal D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 337

74 L asseverazione può, inoltre, essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell immobile o di chi ne ha titolo. 4) acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, in base alle procedure indicate dagli enti locali, ovvero, in mancanza delle citate procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato del Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dell Economia e delle Finanze; Attestato di certificazione o qualificazione energetica L attestato di certificazione (o qualificazione) energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, l attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all art. 6, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre In assenza delle citate procedure, dopo l esecuzione dei lavori può essere prodotto l attestato di qualificazione energetica in sostituzione di quello di certificazione energetica. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi. Interventi di sostituzione di finestre e installazione di pannelli solari Per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, e per l installazione di pannelli solari non occorre più presentare l attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. Dal 15 agosto 2009 la presentazione dell attestato di qualificazione energetica non risulta più richiesto per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. 5) acquisire dal tecnico abilitato la scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere: i dati identificati del soggetto che ha sostenuto le spese dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal 2008, la scheda descrittiva dell intervento può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa. La scheda informativa, insieme ai dati contenuti nell attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere trasmessa telematicamente all ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori. La trasmissione deve avvenire attraverso il sito ottenendo la ricevuta informatica. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA, la documentazione può essere inviata in copia entro novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301, Santa Maria di Galeria (Roma), con riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. 338 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

75 Scheda informativa di riqualificazione energetica La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell intervento di cui all allegato F può essere compilata anche dall utente finale. La data di fine lavori da cui decorre il termine dei 90 giorni per procedere all invio della comunicazione all ENEA coincide con la data del collaudo. Ove la tipologia di lavori effettuata non richieda un collaudo la data di fine lavori deve essere provata sulla base di altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori. Al contribuente è preclusa la possibilità di avvalersi dell autocertificazione. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti; la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione; la scheda informativa, insieme ai dati contenuti nell attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere trasmessa all ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La trasmissione deve avvenire attraverso il sito ottenendo la ricevuta informatica. Il contribuente può rettificare, anche successivamente al termine dei 90 giorni, gli eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. Possono essere corretti, ad esempio: errori materiali su dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione; errori in merito all importo della spesa, indicata in misura non corrispondente a quella effettiva, non risulta necessario, invece, rettificare la scheda ove si sia indicato un nominativo diverso da quello dell intestatario del bonifico o della fattura o non è stata segnalato il diritto alla detrazione da parte di più contribuenti. In tale ipotesi risulta, infatti, sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri il possesso dei documenti che attestano il sostenimento delle spese e la relativa misura a lui imputabile. La comunicazione rettificativa, tuttavia, può essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Tutta la documentazione (l asseverazione, la ricevuta dell invio della documentazione all ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento) va conservata ed esibita su richiesta all Amministrazione Finanziaria. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore, dev essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori resa dal possessore. Per fruire di questa agevolazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. L asseverazione, l attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. In considerazione del fatto che la detrazione compete solamente per le spese effettivamente sostenute ove al contribuente venissero riconosciuti, successivamente all invio della scheda informativa, sconti od abbuoni lo stesso è tenuto a assoggettare a tassazione separata gli importi per i quali negli anni precedenti ha fruito della detrazione. Gli eventuali rimborsi ricevuti andranno, quindi, indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui sono stati percepiti. Per maggiori informazioni si rimanda alla trattazione del Quadro RM relativo alla tassazione separata. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 339

76 Cessazione obbligo Comunicazione all Agenzia delle entrate. Nell ipotesi in cui i lavori proseguano in uno o più anni successivi non è più necessario procedere alla presentazione dell apposita comunicazione all Agenzia delle entrate per comunicare l entità delle spese sostenute nell anno precedente. RIGHI DA RP61 A 64 - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE Colonna 1 - Tipo di intervento: in detta Colonna va indicato uno dei seguenti Codici che identifica l intervento effettuato. 1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo allegato A. ESEMPIO Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazioni non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali. 2 - INTERVENTI SULL INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI Sono tali gli interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti) o strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo a condizione che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, di cui all allegato B del Decreto del ministro per lo sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate Elimin 3 - INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Sono tali gli interventi per l installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. 4 - SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Sono tali gli interventi per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. 340 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

77 Dal 1 gennaio 2008 rientra negli interventi agevolabili per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche la sostituzione, integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1 gennaio 2012 risultano agevolabili anche gli interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili Eli 5 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano tra gli interventi agevolabili anche l acquisto e la posa in opera di schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall utente. Le schermature solari possono essere applicate, rispetto alla supeficie vetrata, all interno, all esterno o integrate purchè siano mobili e tecniche. Non fruiscono dell agevolazione le schermature solari autonome (agettanti) applicate a superfici vetrate esposte a Nord. 6 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A BIOMASSE Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano tra gli interventi agevolabili anche l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Colonna 2 - Anno: va indicato l anno in cui sono state sostenute le spese. Colonna 3 (periodo 2013): la casella deve essere compilata unicamente per le spese sostenute nel 2013 indicando il codice: 1, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013 che fruiscono della detrazione del 55%; 2, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 che fruiscono della detrazione del 65%. Colonna 4: indicare uno dei seguenti codici: 1 nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso nel 2015; 2 nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2015 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell anno 2015; 3 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2. Colonna 5: la Colonna è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2015 abbiano acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, che nel 2008 è stato oggetto di lavori di riqualificazione energetica e intendano rideterminare il numero delle rate. La rideterminazione del numero delle rate non può essere liberamente scelta dal contribuente bensì risulta costituita da 10 rate. Nell ipotesi in cui il contribuente si trovi nell ipotesi sopra prospettata nella Colonna 5 si deve indicare il numero delle rate in cui era stata inizialmente ripartita la detrazione. Colonna 6: Deve essere indicato il numero di rate in cui risulta essere stata ripartita la detrazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 341

78 Nel caso di spese sostenute nel 2008 si riporterà un numero compreso tra 8 e 10 e per le spese sostenute dal 2011 al 2015 si indicherà 10. La scelta iniziale del numero di rate (effettivamente esperibile solo per le spese sostenute nel 2008) risulta essere irrevocabile. Nel caso in cui si sia compilata la Colonna 5, relativa all ipotesi di rideterminazione delle rate, si dovrà indicare il valore 10. Colonna 7: Nella Colonna 7 va riportato il numero della rata che il contribuente risulta utilizzare nell anno Ad esempio per le spese sostenute nel 2010 andrà indicato il numero 6 mentre si indicherà il numero 1 per le spese sostenute nel Colonna 8: Va indicato l ammontare della spesa sostenuta, nei limiti individuati dalla normativa per tipologia d intervento, riportati nella precedente tabella di pag Colonna 9: Va indicato l importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale valore risulta ricavabile dalla divisione dell importo di ciascuna spesa sostenuta indicata in Colonna 8 per il numero delle rispettive rate indicate a Colonna 6. Nel caso in cui si sia usufruito della rideterminazione delle rate l importo da indicare in Colonna 9 sarà il seguente: Rate utilizzate: (Colonna 8 - n. rata di Colonna 7) x (colonna 8/Colonna 5); Importo rata: (Colonna 8 - rate utilizzate) /10. RIGO RP65 - TOTALE RATE DETRAZIONE 55% In questo Rigo va riportata la somma degli importi dei Righi da RP61 a RP64 per i quali: a Colonna 2 sia stato indicato un anno antecedente al 2013; a Colonna 2 sia stato indicato l anno 2013 e nella Colonna 3 il codice 1. Su questa somma si determina la detrazione del 55% da indicare al Rigo RN16, Colonna 1. RIGO RP66 - TOTALE RATE DETRAZIONE 65% In questo Rigo va riportata la somma degli importi dei Righi da RP61 a RP64 per i quali: a Colonna 2 sia stato indicato l anno 2014 o l anno 2015; a Colonna 2 dia stato indicato l anno 2013 e nella Colonna 3 il codice 2. Su questa somma si determina la detrazione del 65% da indicare al Rigo RN16, Colonna 2. SEZIONE V: DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE RIGO RP71 - INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE Questo Rigo va compilato dai titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale. La detrazione spetta entro determinati limiti di reddito complessivo. Alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini di tale agevolazione devono essere fatti concorrere anche gli eventuali redditi di locazione assoggettati all istituto della cedolare secca e l importo di Colonna 11 del Rigo RS37 (Agevolazione ACE). 342 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

79 MISURA DELLA DETRAZIONE L entità della detrazione d imposta, secondo i rispettivi casi, risulta essere la seguente: per il caso individuato dal codice 1 la detrazione spetta nella misura di: euro se il reddito complessivo non supera ,71 euro; euro se il reddito complessivo risulta superiore a ,71 euro, ma non a ,41 euro. per il caso individuato dal codice 2 la detrazione spetta nella misura di: - 495,80 euro se il reddito complessivo non supera ,71 euro; - 247,90 euro se il reddito complessivo risulta superiore a ,71 euro, ma non a ,41 euro. per il caso individuato dal codice 3 la detrazione spetta nella misura di: - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera ,71 euro; - nel caso in cui il reddito complessivo superi ,71 euro non spetta alcuna detrazione. Al comma 1-sexies all art. 16 del TUIR è stato previsto che nell ipotesi in cui la detrazione di imposta per canoni di locazione sia di importo superiore all imposta lorda, diminuita solo delle detrazioni di cui all art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del TUIR, l eccedenza rispetto all imposta formerà oggetto di rimborso al contribuente in base alle modalità stabilite dal D.M. 11 febbraio Il decreto ministeriale ha precisato che il credito oltre che a rimborso può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 oppure computato in diminuzione dell imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d imposta successivo. Le detrazioni previste dal Rigo RP71 (codici 1, 2, 3 e 4) e al Rigo RP72 non sono cumulabili fra loro, ma il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia è possibile che il contribuente possa beneficiare di più detrazioni, ad esempio nel caso in cui lo stesso si trovi per una parte d anno in una delle previste situazioni e per la restante parte dell anno in un altra previsione. In tal caso sarà possibile compilare più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del modello, ma la somma dei giorni indicati nelle Colonne n. 2 del Rigo RP71 e nella Colonna 1 del Rigo RP72 non potrà risultare superiore a 365 giorni. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 va indicato uno dei seguenti Codici in base alle detrazione di cui si intende fruire: 1. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Tale Codice va indicato dai contribuenti, aventi un reddito non superiore a ,41 euro che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione va calcolata in base al periodo dell anno in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale e in base al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo. 2. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale Tale Codice va indicato dai contribuenti, aventi un reddito non superiore a ,41 euro intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, a condizione che questi siano stati stipulati o rinnovati ai sensi di quanto disposto dall art. 2, comma 3 e dall art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431/1998 (contratti convenzionati). La detrazione non spetta per i contratti intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione va calcolata in base al periodo dell anno in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale e in base al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 343

80 3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l abitazione principale Tale Codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, aventi un reddito non superiore a ,71 euro, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione. Per tale ultimo caso la detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell anno 2013, la detrazione potrà essere fruita anche per gli anni 2014 e Il requisito dell età si considera soddisfatto anche nell ipotesi in cui ricorra per una parte del periodo di imposta in cui si intende fruire della detrazione. La stessa, inoltre, spetta solo nel caso in cui l immobile affittato sia diverso dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi compenti ai sensi di legge. 4. Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale COLONNA 2 Tale Codice va indicato per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, in attuazione dell art. 5 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibiti ad abitazione principale. Qualora nel corso dell anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con Codici differenti occorre compilare, per ognuna di esse, un Rigo RP71 apposito utilizzando un nuovo modello. La somma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non potrà essere superiore a 365. In Colonna 2 si deve indicare il numero dei giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. COLONNA 3 In Colonna 3 si deve indicare la percentuale di spettanza della detrazione scelta, indicando 100 se il contratto risulta stipulato da un unico soggetto. Nel caso in cui il contratto sia cointestato a più soggetti la percentuale di spettanza della detrazione va ripartita tra gli stessi. Nel caso, ad esempio, di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dovranno indicare in Colonna 3 il 50% a testa. Nel caso in cui nel corso dell anno la percentuale di spettanza sia variata occorre compilare per ognuna di esse un Rigo RP71, utilizzando un nuovo modello. La somma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non potrà risultare superiore a 365. L importo della detrazione spettante, da indicare nel Rigo RN12, Colonna 1, va determinato in base al reddito complessivo incrementato degli eventuali redditi di locazione assoggettati all istituto della cedolare secca e dell importo indicato nella Colonna 11 del Rigo RS37 (Agevolazione ACE), rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in Colonna 2 ed alla percentuale indicata in Colonna 3. RIGO RP72 - LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO 344 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

81 SOGGETTI Il diritto alla detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Sono esclusi dalla detrazione in oggetto i percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ad esempio: collaborazione coordinata e continuativa). Se nel periodo di spettanza della detrazione cessa la qualifica di lavoratore dipendente, il contribuente perde il diritto alla detrazione dal periodo d imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. MISURA DELLA DETRAZIONE La detrazione d imposta è di: 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i ,71 euro; 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore ai ,71 euro ma inferiore a ,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore a euro ,41 non spetta nessuna detrazione. Alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini di tale agevolazione devono essere fatti concorrere anche gli eventuali redditi di locazione assoggettati all istituto della cedolare secca e l importo di Colonna 11 del Rigo RS37 (Agevolazione ACE). Il comma 1-sexies all art. 16 del TUIR ha previsto che nell ipotesi in cui la detrazione di imposta per canoni di locazione sia di importo superiore all imposta lorda, diminuita solo delle detrazioni di cui all art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del TUIR, l eccedenza rispetto all imposta formerà oggetto di rimborso al contribuente in base alle modalità stabilite dal D.M. 11 febbraio Il decreto ministeriale ha precisato che il credito oltre che a rimborso può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 oppure computato in diminuzione dell imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d imposta successivo. Le detrazioni previste dal Rigo RP71 e RP72 non sono cumulabili fra loro, ma il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia è possibile che il contribuente possa beneficiare di più detrazioni, ad esempio nel caso in cui lo stesso si trovi per una parte d anno in una delle previste situazioni e per la restante parte dell anno in un altra previsione. In tal caso, sarà possibile compilare più Righi, ma la somma dei giorni indicati nelle Colonne n. 2 del Rigo RP71 e n. 1 del Rigo RP72 non potrà risultare superiore a 365 giorni. Se nel corso dell anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un Rigo RP72. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella Colonna 1 dei diversi Righi non può essere superiore a 365. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 Indicare il numero dei giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. COLONNA 2 Indicare la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a più soggetti. In tale caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli possessori della qualifica di lavoratori dipendenti. Occorre indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 345

82 L importo della detrazione spettante, da indicare nel Rigo RN12, Colonna 1, va determinato in base al reddito complessivo incrementato degli eventuali redditi di locazione assoggettati all istituto della cedolare secca e dell importo indicato nella Colonna 11 del Rigo RS37 (Agevolazione ACE), rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in Colonna 1 ed alla percentuale indicata in Colonna 2. RIGO RP73 - DETRAZIONE PER L AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI SOGGETTI I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni possono detrarre le spese sostenute per il pagamento dei canoni d affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori. Il contratto di locazione dev essere redatto in forma scritta. MISURA DELLA DETRAZIONE La detrazione d imposta spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni d affitto dei terreni agricoli entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di euro annui. L importo massimo del canone annuo da indicare nel Rigo RP73 è di 6.318,00. Il comma 1-sexies all art. 16 del TUIR ha previsto che nell ipotesi in cui la detrazione di imposta per canoni di locazione sia di importo superiore all imposta lorda, diminuita solo delle detrazioni di cui all art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del TUIR, l eccedenza rispetto all imposta formerà oggetto di rimborso al contribuente in base alle modalità stabilite dal D.M. 11 febbraio Il decreto ministeriale ha precisato che il credito oltre che a rimborso può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 oppure computato in diminuzione dell imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d imposta successivo. L importo della detrazione spettante va indicata nel Rigo RN12, Colonna 1 SEZIONE VI: DATI PER FRUIRE ALTRE DETRAZIONI RIGO RP80 - INVESTIMENTI START UP Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto alcuni incentivi per i soggetti che provvedono ad investire in start up innovative. Le modalità di attuazione di tale agevolazione sono contenute nel decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Si considerano start-up innovative anche: 346 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

83 le società con oggetto sociale la promozione dell offerta turistica nazionale tramite l uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali agendo, in particolare, attraverso predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche; le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; le PMI che operano da più di sette anni a condizione che siano in grado di presentare un piano di sviluppo prodotti servizi e processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell arte nel settore interessato. In particolare per i soggetti che provvedono ad investire direttamente o per il tramite di organismi di investimento è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione di imposta del 19% o del 25% a seconda che l investimento sia effettuato in start up innovative ovvero in start up a vocazione sociale o in ambito energetico. L investimento massimo agevolabile in ciascun periodo d imposta non può eccedere euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. L eventuale cessione, anche parziale, dell investimento prima del termine comporta la decadenza del beneficio e l obbligo per il contribuente di restituire l importo detratto maggiorato degli interessi legali. L ammontare non detraibile in tutto o in parte nel periodo d imposta di riferimento può essere portato in detrazione dell IRPEF dei periodi successivi, ma non oltre il terzo. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Il Rigo, composto da 7 Colonne, deve essere compilato nel modo seguente: COLONNA 1 In caso di investimento diretto riportare il codice fiscale della start up. In caso di investimento indiretto riportare il codice fiscale dell organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start up innovative. I contribuenti che partecipato a società in nome collettivo o in accomandita semplice indicano il codice fiscale di queste ultime ove le stesse abbiano imputato in capo al contribuente la parte di investimento in start up per la quale spetta la detrazione. In caso di contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell articolo 116 del Tuir riportare il Codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up. COLONNA 2 In caso di investimento diretto riportare il codice 1. In caso di investimento indiretto riportare il codice 2. In caso di investimento effettuato da società di capitali che investe prevalentemente in start up innovative riportare il codice 3; In caso di investimento effettuato da società in nome collettivo o in accomandita semplice che procedano ad imputare in capo al contribuente la parte di investimento in start up per al quale spetta la detrazione riportare il codice 4. In caso di contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell art. 116 del TUIR riportare il codice 5 COLONNA 3 Barrare la casella se l investimento è effettuato in PMI innovative. COLONNA 4 Indicare l ammontare dell investimento effettuato nella start up agevolabile. Nel caso di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza non va indicato alcun importo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 347

84 COLONNA 5 Indicare il codice 1 per l investimento che può usufruire della detrazione del 19%; Indicare il codice 2 per l investimento che può usufruire della detrazione del 25%. COLONNA 6 Va riportato l ammontare della detrazione risultante dall applicazione all importo di Colonna 3 la percentuale corrispondente al codice indicato a Colonna 4. COLONNA 7 Va indicato l importo totale della detrazione spettante. Nell ipotesi in cui sia stato compilato un solo Rigo RP80, tale importo sarà pari a quello indicato a Colonna 5 Nell ipotesi in cui vengano effettuati più investimenti occorre compilare un Rigo per ciascun investimento utilizzando più moduli RP. In tale ipotesi si dovrà avere l accortezza di indicare il numero del modulo nell apposito spazio dedicato e di riportare la somma degli importi indicati a Colonna 5 nella Colonna 6 del primo modulo utilizzato. Nell ipotesi in cui a Colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o 5, le Colonne 3 e 4 non vanno compilate e si deve indicare direttamente a Colonna 5 l importo detraibile ricevuto per trasparenza. L importo indicato a Colonna 6 va riportato nel Rigo RN 21, Colonna 1. Nell ipotesi in cui, invece, si decada dall agevolazione si dovrà procedere a compilare il Rigo RN40. RIGO RP81 - DETRAZIONE PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA Il Rigo RP81 è compilato per le spese di mantenimento del cane guida del soggetto non vedente. La casella del Rigo RP81 va barrata per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 destinata al soggetto non vedente per le spese di mantenimento del cane guida. La detrazione di cui sopra va riportata nel Rigo RN17. RIGO RP83 - ALTRE DETRAZIONI In tale Rigo devono essere riportate le detrazioni diverse da quelle dei Righi precedenti. MODALITÀ DI COMPILAZIONE COLONNA 1 In Colonna 1 si indica con: il Codice 1 la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che 348 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

85 al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, n. 106; il Codice 2 le donazioni effettuate all ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova finalizzate all attività del Registro nazionale di donatori di midollo osseo; la detrazione compete nei limiti del 30% dell imposta lorda dovuta. In tal caso si deve indicare in questo Rigo l intero importo della donazione effettuata, mentre nel Rigo RN17 si dovrà indicare l importo della donazione nei limiti del 30% dell imposta lorda calcolata. COLONNA 2 Si indica l importo relativo al Codice indicato in Colonna 1. CASI PRATICI RIGO RP1: SPESE SANITARIE COMPILAZIONE DEL RIGO RP1 IN CASO DI RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA DETRAZIONE Il contribuente decide di rateizzare euro di spese sanitarie sostenute nel In tal caso, in Colonna 2 del Rigo RP1 va inserito l intero importo della spesa senza detrarre la franchigia di euro 129,11 e nel Rigo RP15 va barrata l apposita casella e inserito in Colonna 2 l importo della rata. ( )/4 RIMBORSO SPESE DA PARTE DI TERZI Non vanno indicate tra le spese mediche detraibili, le spese sostenute nel 2015 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi (spese risarcite dal danneggiante o da terzi per suo conto, spese rimborsate da enti o casse a fini assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 3.615,20). Contributo non superiore ad euro 3.615,20 Contributo versato euro 3.615,20 Spese sostenute euro 3.098,74 Rimborsate euro 2.065,83 Il contribuente potrà indicare al Rigo RP1 l importo di euro 1.032,91 [3.098, ,83]. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 349

86 Contributo superiore ad euro 3.615,20 Contributo versato euro 5.164,57 Spese sostenute euro 3.098,74 Rimborsate euro 2.065,83. In questo caso, il contribuente deve sommare al proprio reddito complessivo la somma di euro 1.549,37 [5.164, ,20], che in percentuale risulta pari al 30% del contributo versato. Il contribuente potrà indicare al Rigo RP1 l importo di euro 1.652,66. Tale importo è dato da: 3.098, ,83 = 1.032, ,75 che è dato dal 30% di 2.065,83. SPESE PER PATOLOGIE ESENTI Il contribuente ha sostenuto nel 2015 spese sanitarie per euro di cui 974 per patologie esenti. In tale caso, in Colonna 1 andranno evidenziate le spese relative a patologie esenti che non trovano capienza nell imposta dallo stesso dovuta, in Colonna 2 dovrà essere indicato il totale delle spese sanitarie sostenute, al netto dell importo di Colonna 1. IPOTESI: Soggetto affetto da patologie esenti risulta a debito d imposta per 360 euro; detrazione spese sanitarie pari a 545 euro (19% di ,11 di franchigia); detrazione che non trova capienza 185 euro ( ) che rappresenta il 19% di 974 euro; 974 euro che risultano essere sostenute per spese sanitarie per patologie esenti potranno essere portati in detrazione dal familiare (a cui il soggetto ha trasferito tali spese), indicando tale importo (desumibile dalle annotazioni Mod. 730/2016 oppure dal Rigo RN47, col. 6 del Quadro RN del Modello UNICO 2016 del familiare affetto da patologie esenti) al Rigo RP2 della propria dichiarazione. In tale ipotesi, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2016 sarà riportato l importo di 974,00 euro pari all ammontare delle spese sostenute per patologie esenti che non ha trovato capienza nell imposta dovuta. RIGO RP2: SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO Il figlio che paga la retta per il genitore ricoverato non fiscalmente a carico qualora voglia dedurre la spesa da lui effettivamente sostenuta e a lui intestata, oltre a documentare, deve altresì poter certificare che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 350 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

87 Si ricorda comunque che la detrazione in parola spetta con riferimento ad un limite annuo di 6.197,48 euro di spesa e per la parte che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare (C.M. 14 giugno 2001). Riprendendo i valori dell esempio precedente, il figlio dovrà riportare in dichiarazione, la parte di dette spese che non risultano essere portate in detrazione dal familiare e che sono state indicate nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2016 oppure dal Rigo RN47, col. 6, del Quadro RN del Modello UNICO 2016 del padre. Riprendendo gli importi dell esempio spese per patologie esenti del precedente Rigo: L importo di tali spese non deve più essere indicato al netto della franchigia di euro 129,11. RIGO RP4: SPESE PER L ACQUISTO E LA RIPARAZIONE DI VEICOLI PER DISABILI SPESE PER VEICOLI PER DISABILI La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Il contribuente che usufruisce o che ha usufruito nelle precedenti dichiarazioni della rateazione, indicherà l importo della rata in Colonna 2 e in Colonna 1 il numero della rata di cui si vuole usufruire (indicare 1 per il primo anno). Il contribuente ha sostenuto nel 2012 una spesa di euro che ha deciso di ripartire in 4 rate dovrà indicare nell apposita casella il n. 4 corrispondente alla rata che utilizza e di seguito l importo della rata che, in questo caso si ottiene dividendo l importo di ,99 euro (pari al limite di spesa consentito), per quattro. RIGO RP7: INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE ESEMPI PRATICI Esempio 1 Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale, intestato solo al marito. Il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi. La moglie non risulta a carico del marito. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Il marito può detrarre 4.000x50% = euro. La moglie non può detrarre nulla in quanto non risulta proprietaria dell immobile. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 351

88 Esempio 2 Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale, intestato ad entrambi i coniugi. Il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi. La moglie risulta a carico del marito. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Il marito, essendo la moglie a suo carico, può detrarre tutti i euro di interessi passivi. Esempio 3 Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale, intestato ad entrambi i coniugi. Mutuo contratto dal solo marito. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Il marito può detrarre fino al tetto massimo di detraibilità di euro. RIGHI RP8 - RP14 CON CODICE 8: INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI, STIPULATI PRIMA DEL 1993, PER L ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI COMPILAZIONE DEL RIGHI RP8 - RP14 CON CODICE 8 Si ipotizzi il caso in cui il contribuente abbia stipulato due mutui di cui uno per l abitazione principale e un altro, stipulato antecedentemente al 1993, per immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale: interessi pagati per abitazione principale euro 2.582,28; interessi pagati per immobili diversi euro 516,46. Il contribuente in tale caso compilerà solamente il Rigo RP7 riportando l importo di euro 2.582,28. interessi pagati per abitazione principale euro 1.807,60; interessi pagati per immobili diversi euro 516,46. Il contribuente indicherà nel Rigo RP7 l importo di euro 1.807,60 e nel Rigo RP8 il codice 8 nella prima Colonna e, nella seconda Colonna, l importo di euro 258,23 cioè l importo necessario a raggiungere il limite di euro 2.065, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

89 RIGO RP28: LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA PARTE DEI LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE I lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007 possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati per un importo massimo annuo di 7.746,86 euro (5.164, ,29), fino a concorrenza dell importo risultante dalla differenza tra ,85 euro e i contributi versati nei cinque anni. Le modalità di fruizione di tale possibilità, di cui si propone un esempio numerico, sono state illustrate dall Agenzia delle entrate tramite la circolare 27 dicembre 2011, n Contributi versati alla forma di previdenza integrativa nei primi cinque anni: euro. Plafond contributi riportabili nei 20 anni successivi: , =15.822,85 euro. Contributi versati nei 5 anni successivi: anno contribuzione Contributi versati , Utilizzo del Plafond 835, , , ,43 Plafond residuo , , , , ,41 Per gli anni: 2014: il contribuente potrà portare in deduzione l intero importo dei contributi in quanto inferiore a 5.164,57 euro. Tale deduzione non comporta alcun utilizzo del plafond disponibile, che può essere riportato per gli anni successivi; 2013, 2015, 2017: il contribuente potrà portare in deduzione l intero importo dei contributi in quanto sebbene superiore ai 5.164,57 euro questi risulta inferiore al limite di 7.746,86 euro e vi è presenza di plafond disponibile; 2016: il contribuente può portare in deduzione solamente l importo massimo di 7.746,86 euro, l eccedenza risulta indeducibile e non deve essere imputata al plafond residuo. Ove il contribuente nei 20 anni successivi ai primi 5 non abbia utilizzato interamente il plafond a sua disposizione, tale eccedenza non potrà più essere riportata e quindi verrà persa. RIGO RP34: QUOTA INVESTIMENTO IN START UP DEDUCIBILITÀ QUOTA INVESTIMENTO IN START UP RESTITUITA Si ipotizza che un contribuente Z partecipi in due società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all articolo 116 del TUIR e che nel 2015 hanno restituito ai soci la rispettiva quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo. In particolare al socio Z sono stati trasferiti euro dalla società A CF e euro dalla società B, CF Il socio Z non ha eccedenze di deduzione non fruita dall anno Per poter fruire della deduzione in commenti il socio Z deve compilare due Righi RP 33: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 353

90 SOCIETÀ A SOCIETÀ B RIGHI DA RP41 A RP53: SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36, 41%, 50% O 65% PROSECUZIONE DI UN INTERVENTO INIZIATO IN ANNI PRECEDENTI Nel caso in cui l importo delle spese sostenute nel 2015 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, l importo da indicare nella Colonna 10 non può essere superiore alla differenza tra il limite massimo di spesa e quanto speso dal contribuente, in merito allo stesso intervento, in anni precedenti. ESEMPIO: Spese sostenute in prosecuzione nel 2011: euro Spese sostenute in prosecuzione dal 1/1/2012 al 25/06/2012: Spese sostenute in prosecuzione dal 26/06/2012 al 31/12/2012: Spese sostenute in prosecuzione nel 2013: euro Spese sostenute in prosecuzione nel 2014: euro Spese sostenute in prosecuzione nel 2015: euro Il limite massimo di spesa è di: euro per le spese sostenute sino al 25/06/2012; euro per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2015. Pertanto, nell esempio in questione il contribuente potrà detrarre: il 36% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2011; il 36% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2012 per le spese sostenute fino al 25/06/2012, infatti fino a tale data il limite di spesa è di euro; il 50% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2012 per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2012; il 50% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2013; il 50% di euro di spese di 10 anni a partire dal 2014; il 50% di euro di spese di 10 anni a partire dal Qualora il contribuente abbia proseguito l intervento di recupero durante il 2016 avrà diritto di detrarre il 50% delle spese fino al limite massimo di euro. 354 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

91 CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA IN CASO DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO CHE COINVOLGANO LE PERTINENZE Un contribuente ha sostenuto, nel corso del 2012, prima del 25 giugno 2012 le seguenti spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: prima unità abitativa per euro ; pertinenza della prima unità abitativa per euro ; seconda unità abitativa per euro ; pertinenza della seconda unità abitativa per euro La spesa complessivamente sostenuta ammonta ad euro , tuttavia il contribuente non può godere della detrazione in esame per l intero importo delle spese sostenute. La Risoluzione dell Agenzia delle entrate 29 aprile 2008, n. 181 ha, infatti, chiarito come il limite di euro va riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Il contribuente dovrà provvedere a compilare solo due Righi, il primo per i lavori attinenti alla prima abitazione e relativa pertinenza e il secondo per i lavori inerenti alla seconda abitazione e relativa pertinenza, in entrambi i casi la rata di spesa da indicare in Colonna 10 sarà pari all importo che si ottiene dividendo per il numero di rate indicate in Colonna 7. Il contribuente può, quindi, godere della detrazione su un importo pari a Il medesimo principio vale anche sulle spese sostenute dal 26/06/2012 per le quali il limite di spesa è di euro. RIGO DA RP57: SPESE PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI SPESE SOSTENUTE NEL 2013 PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI Un contribuente ha sostenuto, nel corso del euro per l arredo di immobili che hanno fruito della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 355

92 Il contribuente: dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013 ha sostenuto spese per l arredo degli immobili ristrutturati per euro; dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 ha sostenuto spese per l arredo degli immobili ristrutturati per euro (di cui euro per un forno di classe A, euro per altri elettrodomestici di classe A, euro per elettrodomestici di classe A+, euro per arredi agevolabili). Pertanto il contribuente avrebbe diritto a calcolare la detrazione del 50% sul seguente importo (sostenute in un periodo anteriore all agevolazione) (spese per elettrodomestici di classe inferiore alla A+) = Ma poiché il limite massimo di spesa su cui è ammessa la detrazione è di euro, in UNICO PF 2014 ha indicato tale importo. Quest anno in UNICO PF 2016 dovrà indicare la terza rata nel modo seguente: SPESE SOSTENUTE NEL 2015 PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI Un contribuente ha sostenuto, nel corso del euro per l arredo di immobili che hanno fruito della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio. Ma poiché il limite massimo di spesa su cui è ammessa la detrazione è di euro, in Unico PF 2016 deve indicare tale importo. RIGHI DA RP61 A RP66: SPESE RELATIVE AD INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 55% - 65% APPLICAZIONE DELLE DUE ALIQUOTE DI DETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA MASSIMA AGEVOLABILE Si ipotizza il sostenimento dei seguenti costi agevolabili inerenti ad interventi sull involucro degli edifici: maggio ; settembre ,90. Alle spese sostenute risultano applicabili due distinte aliquote di detrazione, in particolare: alle spese di risulta applicabile la detrazione del 55%; alle spese di ,90 risulta applicabile la detrazione del 65%. L importo delle spese complessivamente sostenute nel 2013 ammonta a ,90 euro. A seguito dell incremento della percentuale di detrazione dal 55% al 65% con decorrenza dal 6 giugno 2013, tale importo di spesa non può più essere considerato interamente agevolabile. La disciplina fiscale, infatti, non individua un limite massimo di spesa agevolabile, bensì l importo massimo della detrazione 356 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

93 usufruibile che, per l ipotesi dei lavori in commento, risulta essere pari a euro. L applicazione delle due distinte aliquote alle spese sostenute porterebbe alla seguente detrazione complessiva: x55% = ; ,90x65%= ,08 ; detrazione complessiva: ,08. Ossia 4.909,08 superiore all importo massimo agevolabile. Nella propria dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà, pertanto, ridurre l importo delle spese agevolabili al fine di giungere ad un importo della detrazione massima pari a euro. Ad esempio potrebbe considerare tale ripartizione: x55%= ; ,46x65%= ; detrazione complessiva: E procedere alla compilazione della IV Sezione nel modo seguente: RIGO RP71: INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON CONTRATI IN REGIME CONVENZIONALE Si consideri che la detrazione spetti al 50% per un periodo di 120 giorni e al 100% per i rimanenti 245 giorni. Occorre in questo caso compilare due Righi RP71 utilizzando due modelli (numerando la casella in alto a destra del Quadro Mod. N). Se si ipotizza che il reddito complessivo di cui al Rigo RN1 col. 1 sia ,00: La detrazione spetta per un importo pari a 247,90 a cui si applica la percentuale di detrazione calcolata come di seguito: Calcolo percentuale media. Detrazione spettante al 50% per un periodo di 120 giorni e detrazione spettante al 100% per i rimanenti 245 giorni. ((50 x 120) + (100 x 245))/365 = 83,56 percentuale media. 247,90*83,56% = 207,14. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 357

94 RIGO RP73: DETRAZIONE PER L AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI DETRAZIONE PER L AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI Un giovane imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola con età inferiore ai 35 anni ha conduce in affitto 2 ettari di terreno agricolo al canone annuo di euro Per due ettari la detrazione spetta fino ad euro 2x80 = 160: L ammontare della detrazione pari a 160x19% = 30,4 euro va determinata nel Rigo RN12: RIGO RP80: DETRAZIONE INVESTIMENTI IN START UP DETRAZIONE INVESTIMENTI IN START UP Si ipotizza che nell anno 2015 il contribuente Alfa abbia effettuato due investimenti diretti in start up i quali, rispettando le condizioni di cui al decreto 30 gennaio 2014, possono fruire dell apposita detrazione. In particolare il contribuente alfa ha investito: euro in una start up innovativa, CF ; euro in una start up a vocazione sociale CF In presenza dei citati investimenti agevolabili il contribuente Alfa è chiamato a compilare due Righi RP80. Start up innovativa in Colonna 2 viene riportato il codice 1, trattandosi di un investimento diretto; in Colonna 4 viene riportato l ammontare dell investimento; in Colonna 5 si individua il tipo di detrazione agevolabile. Trattandosi di una start up innovativa trova applicazione la detrazione del 19% e, pertanto va indicato il codice 1; in Colonna 6 si riporta l entità della detrazione, ossia il 19% dell investimento effettuato; in Colonna 7 si riporta l ammontare complessivo della detrazione usufruibili per entrambi gli investimenti (35.000x19% x25%). 358 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

95 Start up a vocazione sociale in Colonna 2 viene riportato il codice 1, trattandosi di un investimento diretto; in Colonna 4 viene riportato l ammontare dell investimento; in Colonna 5 si individua il tipo di detrazione agevolabile. Trattandosi di una start up a vocazione sociale trova applicazione la detrazione del 25% e, pertanto va indicato il codice 2; in Colonna 6 si riporta l entità della detrazione, ossia il 25% dell investimento effettuato; la Colonna 7 non va compilata, in quanto la stessa deve essere compilata una sola volta nel primo modulo utilizzato. CASI PARTICOLARI COMPILAZIONE DEL QUADRO RP PER I SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE I soci di società semplice hanno diritto di dedurre dal reddito o detrarre dall imposta personale alcuni oneri, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società. La società semplice Y è costituita dai seguenti soci: socio X al 30%; socio Z al 20%; socio K al 50%. Nel corso del 2015 la società Y sostiene spese per il recupero del patrimonio edilizio per euro. Nel Quadro RP, Sezione III, i singoli soci indicheranno la parte di spesa rapportata alla loro quota di partecipazione nella società Y. In particolare: il socio X indicherà euro; il socio Z indicherà euro; il socio K indicherà euro. FIGLIO DI UN SOLO CONIUGE IN QUANTO PROVENIENTE DA UN PRECEDENTE MATRIMONIO Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34/E è stato chiarito che nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre anche se questa non può fruirne per incapienza dell imposta. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 359

96 RIGO RP1: SPESE SANITARIE PRESTAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ABILITATI ALL ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI Possono essere ammesse alla detrazione d imposta di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (spese di assistenza specifica), anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E, par. 2.2). PRESTAZIONI RESE DA FISIOTERAPISTI E MASSOFISIOTERAPISTI Le spese sostenute dal fisioterapista al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel D.M. 29 marzo 2001 sono ammesse alla detrazione d imposta di cui all art, 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. Con la circolare 24 aprile 2015, n. 17/E (par. 1.1) è stato precisato che anche le prestazioni rese dai masso fisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall IRPEF ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR anche senza una specifica prestazione medica. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massiofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massiofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa. ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ERBORISTERIA Per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non sono posti vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d imposta di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del 15 TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/E del 2011 (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E, par. 2.1). SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI PALESTRE La spesa per l iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell applicazione dell art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutica, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E, par. 2.3). PRESTAZIONI CHIRURGICHE Rientrano in questa categoria gli interventi chirurgici, compresi quelli di piccola chirurgia, necessari per il recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona; sono inoltre comprese anche le spese per interventi di chirurgia plastica diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, mentre rimangono esclusi gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l aspetto personale (C.M. n. 14/8/606 del 23 aprile 1981). 360 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

97 SPESE SPECIALISTICHE Rientrano tra le spese specialistiche anche l anestesia epidurale, l inseminazione artificiale, l amniocentesi, la villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale (C.M. n. 108/E del 3 maggio 1996). PRODOTTI FITOTERAPICI E PARAFARMACI In relazione all acquisito di integratori alimentari, con la risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396/E, è stato precisato che tali beni, pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all area alimentare, con la conseguenza che la spesa relativa non può dar luogo al beneficio della detrazione di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR (né alla deduzione di cui all art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR). Anche la spesa relativa all acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate, colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Possono essere detratti i medicinali fitoterapici ufficialmente approvati dall AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l efficacia e la sicurezza. FARMACI: LA NATURA DEL FARMACO PUO ESSERE ABBREVIATA I documenti di spesa rilasciati per l acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che sia indicata la natura del prodotto. Con la risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10/E è stato precisato che la natura del medicinale può essere esposta nel documento di spesa attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono, dunque, ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni Otc (che sta per over the counter, ovvero, medicinale da banco) e Sop (senza obbligo di prescrizione), le diciture omeopatico e ticket e le abbreviazioni med. per medicinale e f.co per farmaco. TRASPORTO IN AMBULANZA Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non rientrano tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione; mentre rientrano tra le stesse le spese di assistenza medica sostenute durante il tragitto (C.M. n. 108/E del 3 maggio 1996). RICOVERI COLLEGATI AD OPERAZIONI CHIRURGICHE Rientrano in questa tipologia di oneri le spese di degenza pre-post operatoria (C.M. n. 122 del 1 giugno 1999), le spese inerenti i medicinali e quelle indispensabili all intervento chirurgico (anestesia, plasma, trasfusioni); sono indetraibili le spese di pernottamento dei parenti del malato, telefono, televisione ecc. Ne DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 361

98 consegue che per una corretta detrazione delle spese la ricevuta deve indicare separatamente queste ultime dalla retta giornaliera. SPESE MEDICHE PER PERIZIE MEDICO LEGALI Le spese mediche sostenute per perizie medico-legali sono detraibili (C.M. 12 maggio 2000, n. 95). VACCINI ANTIALLERGICI Riguardo ai vaccini antiallergici, ai fini della deducibilità/detraibilità, il problema che si pone è se essi possano essere considerati come medicinali. A tale proposito, per dirimere eventuali dubbi, si può fare riferimento ai prontuari farmaceutici. Inoltre, può essere utile, ai nostri fini, verificare il Codice alfanumerico che è posto sulla confezione di ogni farmaco. Infatti, l utilizzo del numero di autorizzazione all immissione in commercio (AIC) presente sulla confezione del farmaco consente comunque di effettuare il controllo sul medicinale venduto, identificando in modo univoco - al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco - ogni singola confezione venduta (in termini di dosaggio, somministrazione, presentazione, ecc.). In conclusione, se il vaccino, come si presume, è qualificato come farmaco, non c è alcun problema alla deduzione/detrazione delle spese sostenute per il suo acquisto. SPESE PER CRIOCONSERVAZIONE Le spese sostenute per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, par. 1.3). Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa. INTERVENTO CHIRURGICO CONSEGUENTE AD UN DISTURBO DI IDENTITÀ DI GENERE L Agenzia delle entrate con ris. 3 agosto 2015, n. 71/E si è espressa per la detraibilità di interventi chirurgici conseguenti ad un disturbo di identità di genere previsto dalla Legge n. 164/1982. Il trattamento medico chirurgico previsto dalla Legge n. 164/1982 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche e dunque possono sussistere le condizioni per qualificare l intervento come medico-sanitario con finalità di cura. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa. 362 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

99 ACQUISTO DI OCCHIALI DOCUMENTATO DAL SOLO SCONTRINO FISCALE Con riguardo alle protesi in generale, le istruzioni ministeriali parlano, a questo proposito, genericamente di fatture ricevute o quietanze, pertanto lo scontrino (che è una ricevuta) dovrebbe essere sufficiente, così come l autocertificazione, stando sempre alle istruzioni ministeriali, può sostituire la prescrizione medica. Con particolare riferimento al caso della detrazione di spese sostenute per l acquisto di occhiali certificate dall emissione da parte dell ottico del solo scontrino fiscale, l Agenzia delle entrate, con circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, ha sostenuto che detta spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da un attestazione dell ottico dalla quale risulti che l acquisto della protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico, esplicitamente escludendo la possibilità di ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l acquisto. Nello stesso senso si è espressa con circolare n. 55/E del 14 giugno Con il comunicato stampa del 23 maggio 2011 del Ministero della Salute è stato precisato che anche occhiali e lenti a contatto rientrano tra i Dispositivi Medici, pertanto, i cittadini per poter ottenere la detrazione devono sempre premurarsi di farsi rilasciare dal venditore lo scontrino o la fattura nella quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, con la documentazione attestante il marchio CE. SPESE MEDICHE DEL FIGLIO NON A CARICO RIMBORSATE PER INTERO DALLA POLIZZA ASSICURATIVA SALUTE INTESTATA AL PADRE L art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR annovera tra gli oneri detraibili le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Lo stesso articolo stabilisce che sono detraibili, in quanto si considerano rimaste a carico del contribuente, anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. Come chiarito con la risoluzione n. 35/E del 8 marzo 2007, sulla base di tale norma, sono detraibili: le spese sanitarie rimborsate da imprese assicurative o da fondi di assistenza a fronte, rispettivamente, di premi assicurativi non detraibili o di contributi non deducibili versati dal contribuente; le spese sanitarie rimborsate a fronte di premi e/o contributi versati dal datore di lavoro, ma che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Non è quindi essere possibile, per il figlio non a carico, usufruire della detrazione d imposta. PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica (circolare 13 maggio 2011, n. 13/E). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 363

100 DISPOSITIVI MEDICI Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che: sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre Decreti legislativi di settore (D.Lgs. n. 507/ n. 46/ n. 332/2000), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore; non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare. Per agevolare l attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, (cfr. risoluzione n. 253/2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). PISCINA PER SCOPI TERAPEUTICI Le spese sostenute per l acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici, non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d imposta ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l acquisto della struttura nella quale tale trattamento può essere svolto (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). RIGO RP3: SPESE SANITARIE PER DISABILI TRASPORTO IN AMBULANZA Tra le spese di accompagnamento rientrano le spese sostenute in occasione del trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap. Le prestazioni effettuate durante il tragitto, invece, sono considerate spese sanitarie e, come tali, detraibili solo sulla parte eccedente i 129,11 euro. 364 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

101 CONTRIBUTI ALLE ONLUS PER IL TRASPORTO DI DISABILI Il versamento effettuato alle ONLUS a titolo di corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili è detraibile per l intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). Qualora il disabile effettui delle erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, le erogazioni liberali in questione possono rientrare nella previsione di cui all art. 15, comma 1, lett. l), del TUIR che prevede una detrazione dall imposta lorda pari al 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro annui a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al D.Lgs. n. 460/1997. SOCCORSO TELEFONICO Tra le spese in oggetto è possibile detrarre come supporto tecnico i costi per l abbonamento ad un servizio che consenta la richiesta rapida di soccorso attraverso una linea telefonica. In tale caso è necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell Asl di appartenenza che attesti la necessità del sussidio a tale scopo. RIGO RP4: SPESE VEICOLI PER DISABILI RICONOSCIMENTO DELL HANDICAP ATTRAVERSO IL VERBALE PER L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE Riguardo alla certificazione medica attestante la disabilità richiesta dalle norme fiscali, diversi documenti di prassi (circolare 23 aprile 2010, n. 21; risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8 e circolare 15 luglio 1998, n. 186 del 15 luglio 1998) hanno precisato che è possibile prescindere dall accertamento formale dell handicap da parte della commissione medica di cui all art. 4 della Legge n. 104/1992, qualora i disabili abbiano già ottenuto il riconoscimento dell invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente l handicap al quale è ricollegata l agevolazione fiscale. La circolare 23 aprile 2010, n. 21 ha precisato altresì che per le agevolazioni previste per l acquisto di veicoli non può però ritenersi idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita, atteso che tale certificazione, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. In linea con l orientamento espresso nei precedenti documenti di prassi, si ritiene che, a prescindere dai criteri adottati dalla Provincia di Trento per il riconoscimento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi ultimi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti; per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria l attribuzione dell indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1998. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 365

102 ACQUISTO ALL ESTERO DI AUTOVETTURE DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI Con circolare 13 maggio 2011, n. 20/E è stato precisato che le spese mediche per l acquisto dei mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia. La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. RIGO RP7: INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE ABITAZIONE PRINCIPALE DEL FIGLIO Con C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E è stato precisato che nel caso in cui un contribuente paghi interessi passivi sia per un mutuo contratto per l acquisto della casa di abitazione, sia per un mutuo contratto per l acquisto della casa di abitazione di un familiare (es. figlio), potrà usufruire della detrazione per i soli interessi pagati in relazione all immobile adibito a propria abitazione. MUTUO PER ABITAZIONE PRINCIPALE IN CUI RISIEDE LA MADRE Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia acquistato un immobile nel 2008 come abitazione principale; nel 2010 ha cambiato residenza e successivamente dal 2015 nell immobile in oggetto risieda abitualmente sua madre. In base a quanto disposto dall art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, comma 1, lett. b) sono oneri detraibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza nel caso in esame dall anno 2015 il contribuente può considerare gli interessi passivi sostenuti oneri detraibili. EREDI Il coniuge superstite e i figli in qualità di eredi possono usufruire della detrazione d imposta per interessi relativi ad un mutuo stipulato per l acquisto di abitazione principale purché sussistano le condizioni previste dall art. 15, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 e venga effettuato l accollo del mutuo; tale principio vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi. Fermo restando la necessità di provvedere all accollo del mutuo la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi di cui all art. 15, comma 1, lett. b), può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. 366 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

103 Inoltre, nella predetta circolare viene chiarito che l eventuale pagamento dell intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l obbligo del pagamento dell intero debito relativo a detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi. RICOVERI PERMANENTI Ai fini del diritto alla detrazione degli interessi in oggetto non si tiene conto delle variazioni di residenza, quindi di variazione di destinazione dell immobile, dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l unità immobiliare non risulti locata. Di conseguenza il contribuente che si trovi in questa situazione potrà usufruire della detrazione. MUTUO CONTRATTO PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA Il contribuente in servizio presso le Forze armate può beneficiare ai sensi dell art. 66, comma 2, della Legge n. 342/2000 della detrazione prevista per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l acquisto dell abitazione principale per l immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. Con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E è stato precisato che il contribuente in servizio presso le Forze armate non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell acquisto dell unità immobiliare per la quale intende fruire della normativa agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest ultimo gravi un diritto reale di godimento. TRASFERIMENTO ALL ESTERO Il contribuente che ha contratto un mutuo per l acquisto dell abitazione principale, ha trasferito nei termini previsti dalla legge la propria residenza in tale immobile e successivamente, si sia trasferito all estero per motivi di lavoro, ha diritto ai sensi dell art. 24 del Tuir di portare in detrazione gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l acquisto dell abitazione principale. La detrazione permane anche nel caso in cui contribuente intenda locare lo stesso immobile a terzi. Tutto ciò nel presupposto che: siano state rispettate le condizione previste dall art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall acquisto; che a tutt oggi permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale; che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 367

104 MUTUO INTESTATO ALL USUFRUTTUARIO DELL IMMOBILE Gli interessi passivi relativi ad un mutuo intestato ad un soggetto usufruttuario, non costituiscono, per lo stesso, oneri detraibili. Tale decisione è dovuta al fatto che gli interessi passivi su mutuo ipotecario sono detraibili qualora il mutuo sia finalizzato all acquisto dell abitazione principale, condizione che non si verifica in capo all usufruttuario, bensì in capo al nudo proprietario. Con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E mantenendo la stessa impostazione l Agenzia delle entrate ha chiarito che il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l acquisto della piena proprietà di un unità immobiliare concedendone l usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all intero valore dell immobile, sempre che, naturalmente risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Nel caso in cui l immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l unità immobiliare è adibita a dimora abituale che deve avvenire, comunque, entro due anni dall acquisto. MUTUI MISTI PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione prevista dall art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR è riferita agli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non anche a quelli contratti per la ristrutturazione dell immobile. La destinazione del mutuo per l acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell immobile, da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all acquisto dell abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla richiamata risoluzione n. 147/2006. In presenza di tale documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, la detrazione degli interessi per l acquisto dell abitazione è riconosciuta. ACQUISTO DI IMMOBILI DA ACCORPARE CATASTALMENTE Il contribuente che acquista un unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l accorpamento che deve risultare anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari in modo che risulti un unica abitazione principale. Se per l acquisto sono stati accesi due mutui, il limite di euro deve essere riferito all ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accessi per l acquisto delle unità immobiliari accorpate. Sul secondo mutuo valgono le stesse condizioni applicabili sul mutuo per acquisto prima casa, pertanto: 368 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

105 che il mutuo sia stipulato per l acquisto dell abitazione principale deve risultare dal contratto di acquisto dell immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; l immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, che deve avvenire nell anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo; se il mutuo relativo al secondo acquisto è contratto per un importo superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l importo degli interessi detraibili (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 3.1). UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione relativa agli interessi per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale, spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta a condizione che entro tre mesi dall acquisto sia stato notificato al locatario l atto di intimazione o di sfratto per finita locazione. MUTUO SOVVENZIONATO In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi sono detraibili solo nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente. GARANZIA IPOTECARIA Il Ministero delle finanze, con C.M. n. 7 del 26 gennaio 2001, ha precisato che, poiché la norma prevede, genericamente, la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, si ritiene che in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi possono essere oggetto di detrazione d imposta anche se l immobile su cui risulta iscritta l ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale. ACQUISTO DI UN IMMOBILE ALLO STATO GREZZO O NON ANCORA ULTIMATO In caso di acquisto di immobile allo stato grezzo ovvero non ancora ultimato, non possono trovare applicazione le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dell art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR (sugli interessi passivi in dipendenza di mutuo ipotecario contratto per l acquisto dell abitazione principale), tale detrazione può essere applicata soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo prima dell effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale. In questa ipotesi trova applicazione la detrazione prevista all art. 15, comma 1-ter che stabilisce le regole per la detrazione degli interessi in dipendenza di mutui ipotecari per la costruzione dell immobile da adibire ad abitazione principale (risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2007). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 369

106 ACQUISTO DELL ABITAZIONE TRAMITE ASTA GIUDIZIARIA CON TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA OLTRE L ANNO L instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell ex proprietario, con conseguente trasferimento della residenza oltre l anno, risulta accomunato a quanto previsto in materia di immobili locati, conseguentemente si può comunque godere della detrazione se si è provveduto ad attivare tale azione esecutiva nei tre mesi dal decreto di trasferimento e l abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio. LA RIPARTIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELL IMMOBILE TRA I CONIUGI NON CORRISPONDE AD IDENTICA RIPARTIZIONE DEL COSTO D ACQUISTO Con la circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, è stato chiarito che gli elementi discriminanti per usufruire della detrazione sono la presenza del diritto reale (proprietà dell abitazione, anche pro-quota) e della titolarità del mutuo. Va anche ricordato che risulta ininfluente la ripartizione della proprietà dell immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Quindi, il contribuente che ha stipulato un contratto di mutuo per l acquisto dell abitazione principale in comproprietà con il coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati. ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE INTESTATA AD UNO SOLO DEI CONIUGI CON MUTUO IPOTECARIO COINTESTATO AL 50% In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Come precisano le istruzioni ministeriali, la detrazione spetta al contribuente che contemporaneamente sia acquirente e intestatario del contratto di mutuo. In caso di acquisto di abitazione principale intestata ad uno solo dei coniugi è solo il coniuge intestatario dell immobile che può usufruire della detrazione della propria quota di interessi passivi, nel caso in specie pari al 50%. MUTUO INTESTATO ALL IMPRESA COSTRUTTRICE Nel particolare caso in cui il mutuo venga stipulato da una cooperativa / impresa costruttrice, il diritto alla detrazione d imposta spetta agli assegnatari/acquirenti dell immobile, in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi al soggetto contraente del mutuo. Nel caso particolare di un contribuente che come da accordi del preliminare si accollerà al rogito il muto del costruttore ma nel frattempo rimborsa al costruttore gli interessi relativi al mutuo stesso, si ritiene che il contribuente abbia diritto alla detrazione degli interessi passivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, indipendentemente dal fatto che l atto di compravendita e l atto di accollo del mutuo rispettino o meno i requisiti temporali richiesti dalla norma. Resta inteso che il contribuente rimane obbligato a rispettare ogni altro requisito richiesto dalla norma, compreso quello temporale relativo al trasferimento della residenza, nel momento in cui verrà concluso l atto di compravendita. 370 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

107 RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE L art. 3 del D.L. 27 maggio 2008, n. 3 ha aperto alla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio Attraverso la predetta rinegoziazione è prevista la possibilità di accendere un conto di finanziamento accessorio, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, prolungando il rapporto di debito con la banca. Anche sul conto di finanziamento accessorio maturano gli interessi. La risoluzione 12 aprile 2011, n. 43 ha chiarito che gli interessi che maturano sul conto di finanziamento accessorio sono considerati, ai fini della detraibilità IRPEF, allo stesso modo degli interessi risultanti dal mutuo originario poiché aventi la medesima causa. Pertanto gli istituti bancari nel compilare l attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi devono certificare l importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio. Detti interessi potranno essere detratti ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR in ogni caso nei limiti dell importo di euro previsto dalla legge. DETRAZIONE DEGLI INTERESSI A SEGUITO DI ACCOLLO INTERNO Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell immobile che si è accollato - secondo lo schema del c.d. accollo interno - le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n del 10 luglio 1981 del Ministero delle Finanze - Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall attestazione che l intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all ex coniuge (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). IMMOBILI INAGIBILI PER IL SISMA DELL ABRUZZO I contribuenti residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo possono continuare a fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale, anche se gli immobili sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero perché divenuti inagibili totalmente o parzialmente a seguito del sisma, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 3.3). RIGO RP8 - RP14 CODICE 9: INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO MUTUO RICHIESTO ANCHE PER ALTRE SPESE Mutuo richiesto euro di cui utilizzato per spese relative ad interventi di recupero edilizio e per altre spese. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 371

108 Il contribuente potrà detrarre solamente gli interessi maturati su euro utilizzato per le spese relative ad interventi di recupero edilizio. Tali interessi saranno da indicare nel limite di euro in uno dei Righi da RP8 a RP14 indicando il codice 9. RIGO RP8 - RP14 CODICE10: INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE ESTINZIONE E SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI UN NUOVO MUTUO CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE La risoluzione dell Agenzia delle entrate 7 settembre 2007, n. 241 ha esteso anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale la possibilità di attestare che il contratto è stato stipulato per la costruzione dell immobile da adibire a abitazione principale tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 resa dallo stesso contribuente. La R.M. 21 dicembre 2007, n. 390/E ha chiarito che si può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi anche nell ipotesi in cui si sia provveduto ad estinguere il mutuo e a stipularne uno nuovo, qualora vi sia un operazione unitaria di estinzione ed accensione del nuovo mutuo e sostanziale continuità nel rapporto di mutuo originariamente stipulato. Nell eventualità in cui l importo del nuovo mutuo risulti superiore alla quota residua del primo mutuo, maggiorata degli oneri accessori, si dovrà provvedere a determinare la percentuale dell importo del secondo mutuo rispetto all importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. CONIUGE A CARICO La circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, al par. 3.2, ha precisato che in caso di mutuo contratto per la costruzione dell abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall altro coniuge. FATTURE NON COINTESTATE Nel caso di due coniugi che hanno stipulato un mutuo cointestato per la costruzione dell abitazione per un immobile di proprietà al 50% ove le fatture di spesa siano tutte intestate ad un solo coniuge anche l altro coniuge, se ricorrano anche gli altri presupposti della detrazione, ha diritto di detrarsi la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo purché venga indicato in fattura che la spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). 372 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

109 RIGO RP8 - RP14 CODICE13: SPESE DI ISTRUZIONE ISTITUTI TECNICI SUPERIORI Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) presentano ad oggi una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria ed universitaria che si colloca ad un livello intermedio fra le due. Ciò nonostante con circolare 24 aprile 2015, n. 17/E (par. 2.1) l Agenzia delle entrate ha precisato che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) possono anch esse essere detratte ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. e). L importo ammissibile alla detrazione è stabilito dalle Regioni che secondo quanto previsto all allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013 devono stabilire i criteri per la determinazione dell importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni ITS. CONSERVATORI DI MUSICA Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, interpellato al riguardo, ha precisato che La legge n. 508/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza dei Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. La medesima nota precisa infine che la legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l iscrizione agli istituti musicali privati. Sulla base di quanto affermato dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca: le spese sostenute per l iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l iscrizione ai corsi universitari; le spese sostenute per l iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale. SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI LAUREA IN TEOLOGIA L Agenzia delle entrate, al paragrafo 3.1 della circolare 9 maggio 2013, n. 13/E ha chiarito che le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 373

110 RIGO RP8 - RP14 CODICE15: SPESE PER ADDETTI ALL ASSISTENZA PERSONALE PRESTAZIONI FORNITE DALLA CASA DI CURA Si può godere della detrazione in esame anche nell ipotesi in cui le prestazioni siano rese dalla casa di cura e ricovero, anche per familiari fiscalmente a carico (non è necessario tuttavia che il familiare per il quale sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente), a condizione che i corrispettivi per l assistenza siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall istituto. Nello specifico la documentazione dovrà contenere, oltre agli estremi anagrafici e al Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l assistenza, anche gli estremi anagrafici e il Codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta. RIGO RP8 - RP14 CODICE16: SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DA RAGAZZI COMUNI CHE HANNO STIPULATO APPOSITE CONVENZIONI CON STRUTTURE SPORTIVE In presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che hanno stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione sulle spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dall art. 2, comma 1, del D.I. 28 marzo Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall associazione sportiva, dovranno riportare le seguenti indicazioni: a) la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e Codice fiscale delle associazioni sportive; b) la causale di pagamento; c) l attività sportiva esercitata; d) l importo corrisposto per la prestazione resa; e) i dati anagrafici del praticante l attività sportiva e del Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. RIGHI RP8- RP14 CODICE 17: SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Dal 1 gennaio 2007 è ammesso in detrazione il 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro mille per ciascuna annualità (art. 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR). 374 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

111 La circolare n. 28/E del 2006 precisa che se l acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di euro mille, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell immobile, nella misura indicata dalla richiamata circolare, qualora la fattura risulti intestata almeno ad uno dei proprietari. La circolare 13 maggio 2011, n. 20/E ha fornito i seguenti chiarimenti: fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà: al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest ultimo; immobile intestato ad un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e ad un altro soggetto: al fine di consentire la detrazione dell intero importo all unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l onere per l intermediazione è stato sostenuto interamente da quest ultimo; fattura intestata esclusivamente ad un soggetto che non sia proprietario dell immobile: le spese per l intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario dell immobile. RESTITUZIONE DELLA DETRAZIONE IN CASO DI NON PERFEZIONAMENTO DEL ROGITO La detrazione del 19% del compenso riconosciuto all agenzia immobiliare in sede di preliminare di compravendita relativo a un abitazione principale, spettante nei limiti di mille euro, deve essere restituita con la prima dichiarazione utile dal contribuente nell ipotesi in cui la trattativa non si perfezioni con rogito definitivo. Questo è il parere fornito dall Agenzia delle entrate, con risoluzione 30 gennaio 2009, n. 26/E. RIGO RP8 - RP14 CODICE18: SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E è stato chiarito che in caso due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull importo massimo di euro. La detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, nel limite indicato, e, pertanto il beneficio è subordinato all effettivo pagamento dei canoni (che pertanto andrà verificato in sede di assistenza fiscale). SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI ITS FUORI SEDE La detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i-sexies), comma 1, dell art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Stante il tenore letterale della disposizione in esame, non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari l Agenzia delle entrate ritiene che la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell art. 15 del TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 375

112 RIGHI RP8 - RP14 CODICE 33: SPESE PER ASILI NIDO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO Non risulta richiesto che per usufruire della detrazione delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido i bambini debbano rispettare una specifica fascia d età quanto, piuttosto, che gli stessi siano ammessi e frequentino l asilo nido (C.M. 13 febbraio 2006, n. 6/E). SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DELLE SEZIONI PRIMAVERA L Agenzia delle entrate al par. 2.1 della circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E aveva avuto modo di precisare che costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. Tanto premesso, le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle c.d. Sezioni primavera, riguardando i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, atteso che le suddette strutture assolvono la medesima funzione degli asili nido, possono essere detraibili quali spese sostenute per la frequenza dell asilo nido. TAGESMUTTER Tagesmutter (c.d. mamma di giorno) sono soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all infanzia. Nel caso dell assistenza domiciliare all infanzia occorre verificare se il sevizio fornito dagli assistenti domiciliari all infanzia abbia caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato. Deve quindi essere in concreto verificata l affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento dell attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. In presenza delle suddette condizioni di ammissibilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse in detrazione (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par.7.2). Le prestazioni di assistenza domiciliare all infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della Legge provinciale n. 8/1996 possono essere ammesse alla detrazione d imposta. RIGHI RP8 - RP14 CODICE 35: EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L AMMORTAMENTO DI TITOLI DI STATO MODALITÀ DI VERSAMENTO L Agenzia delle Entrate con la circolare 3 maggio 2013, n. 12/E al par. 2 precisa che per avvalersi della detrazione del 19% sulle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato è necessario che i versamenti siano eseguiti mediante versamento bancario o postale. Il Ministero dell Economia potrebbe comunque stabilire con apposito decreto anche altre modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in esame. 376 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

113 RIGO RP8 - RP14 CODICE 36: ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI FAMILIARE A CARICO L art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% i premi pagati per assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recesso dal contratto. Il comma 2 dello stesso art. 15 prevede che la detrazione in questione spetta anche se l onere è sostenuto nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione. Nell ambito del contratto di assicurazione, oltre all assicuratore si possono distinguere: il contraente, che è il soggetto che stipula il contratto con l assicuratore e che sostiene l onere; l assicurato, che è il soggetto la cui vita o invalidità viene presa in considerazione; il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell evento. Il diritto alla detrazione spetta al contribuente nelle ipotesi in cui egli stipula un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico. Nella diversa ipotesi in cui il familiare a carico (ad esempio: la moglie) stipuli un contratto di assicurazione non sussiste in capo al marito il diritto alla detrazione con riferimento ai premi pagati dal familiare a carico (nell esempio, la moglie). RIGHI RP8 - RP14 CODICE 42: EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A FAVORE DI PARTITI POLITICI EROGAZIONE LIBERALE EFFETTUATA DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL ARTICOLAZIONE REGIONALE DI UN PARTITO O MOVIMENTO POLITICO La risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E ha chiarito che è ammissibile, ai fini della detrazione, l erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell esercizio nella prima Sezione del Registro di cui all art. 4 del D.L. n. 149/2013. Il versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall art. 23 del D.Lgs. 9 luglio1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell operazione, l esatta identificazione del suo autore e a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze. RIGO RP21: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI INTEGRATIVI INGEGNERI E ARCHITETTI Il contributo integrativo, calcolato in misura percentuale sul volume d affari dichiarato ai fini IVA per l anno di riferimento, viene addebitato dal professionista ai propri clienti che risultano, quindi, essere i soggetti DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 377

114 sostenitori di tale onere. Ai sensi dell art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, tale contributo non risulta assoggettabile all IRPEF né all IVA, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 31 marzo 2008, n Lo stesso, pertanto, non può essere indicato nel Rigo RP e quindi dedotto, in quanto non concorre alla formazione del reddito del professionista. RIGO RP22: ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE ASSEGNO DI MANTENIMENTO COMPOSTO DA CIFRA VARIABILE È integralmente deducibile dal contribuente l assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato costituito da una cifra fissa (importo costituente il vero e proprio assegno di mantenimento) e da una cifra variabile rappresentata dal rimborso dell IRPEF che il coniuge è tenuto a pagare al Fisco. L assegno così composto, infatti, è da considerarsi come cifra globale. ASSEGNO DI MANTENIMENTO UNA TANTUM EROGATO A RATE Con propria risoluzione, n. 153/E dell 11 giugno 2009, l Agenzia delle entrate ha precisato che l assegno di mantenimento erogato una tantum è indeducibile da parte del soggetto che eroga e, conseguentemente, non soggetto a tassazione da parte del coniuge beneficiario. Come ivi precisato anche la Corte di Cassazione si è espressa in maniera conforme, con sent. 6 novembre 2006, n La particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione una tantum dell ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge si deve ritenere che permanga anche nell ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico. Anche la rateizzazione, qualora il fine ultimo sia quello di dare definitiva risoluzione ad ogni rapporto tra i coniugi costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell importo pattuito tra le parti e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI Assegno corrisposto al coniuge per un valore di 700 euro (nessuna indicazione specifica della parte destinata al coniuge): 350 euro quota deducibile; 350 euro quota non deducibile. PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA EX MOGLIE Tramite la sentenza 31 gennaio 2011, n la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge divorziato non può portare in deduzione dell IRPEF i premi assicurativi sulla vita pagati a favore dell ex moglie. 378 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

115 I giudici ritengono, infatti, che la deducibilità prevista per gli oneri costituiti dall assegno di mantenimento del coniuge divorziato, non possa essere estesa anche ai premi pagati per l assicurazione sulla vita a favore del coniuge divorziato. RIGO RP23: CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INAIL CASALINGHE Il contributo INAIL introdotto dalla Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (c.d. contributo INAIL casalinghe) è interamente deducibile ai sensi dell art. 10, comma 2, del TUIR. A tale contributo sono soggette le persone del nucleo familiare che si trovano nella seguente condizione: abbiano un età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 anni; svolgano un attività in ambito domestico a titolo gratuito e destinata alla cura dei componenti della famiglia; non rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti e, comunque, non siano già assicurati INAIL in virtù dell attività lavorativa svolta. BUONI LAVORO PER PRESTAZIONI DI LAVORO DOMESTICO: DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER POTER VALIDAMENTE PROVARE IL SOSTENIMENTO DEL COSTO Tramite la circolare 1 giugno 2012, n. 19 l Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di dedurre la componente previdenziale contenuta nei voucher/buoni lavoro acquistati per remunerare le prestazioni di lavoro domestico occasionale. Per poter usufruire della detrazione in oggetto nella richiamata circolare 1 giugno 2012, n. 19 l Agenzia ha rilevato che il contribuente che intende fruire della detrazione in oggetto è chiamato a conservare la seguente documentazione costituita: dalle ricevute di versamento relative all acquisto dei buoni lavoro; da copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore nel caso in cui gli stessi siano cartacei; da documentazione attestante la comunicazione all INPS dell avvenuto utilizzo degli stessi in caso di procedura telematica; da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la documentazione è relativa unicamente a prestazioni rese da addetti ai servizi domestici. RIGO RP24: EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE BONIFICO AD UN MISSIONARIO L art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR stabilisce la deducibilità, in misura pari al 2% del reddito complessivo, dei contributi, delle donazioni e delle erogazioni versate a favore di organismi che operano nel campo della cooperazione con i paesi del Terzo Mondo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 379

116 Presupposto per la deducibilità delle somme erogate è che le stesse vengano versate ai Paesi in via di sviluppo per il tramite di Organizzazioni Non Governative (ONG) con determinate caratteristiche di idoneità indicate dal Ministero degli Esteri (art. 28 della Legge n. 49/1987). Queste organizzazioni devono possedere le seguenti caratteristiche: devono essere costituite ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 c.c.; devono avere, come fine istituzionale, quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; non devono perseguire finalità di lucro e devono impegnarsi a destinare ogni provento per i fini istituzionali di cui sopra; devono dare adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessarie; devono accettare controlli periodici da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; devono presentare i bilanci analitici relativi all ultimo triennio e documentare la tenuta della contabilità; devono presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso. Nell ipotesi in cui, non sia versato a un associazione di cui sopra, ma ad un missionario persona fisica che opera in un Paese in via di sviluppo, tale somma non può essere dedotta dal reddito. RIGO RP25: SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER DISABILI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI IPPOTERAPIA E MUSICOTERAPIA In merito alla possibilità di considerare fiscalmente deducibili le spese sostenute in favore di portatori di handicap per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione, il Ministero della salute ha precisato che tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psicofisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente. In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, l Agenzia delle entrate ritiene, tramite la circolare 1 giugno 2012, n. 19 che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora: un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap; siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Per poter fruire della deduzione risulta quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. RIGO RP26: ALTRI ONERI E SPESE DEDUCIBILI VERSAMENTI PREVIDENZIALI NON OBBLIGATORI L art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 47/2000 modifica la lett. e) dell art. 10, comma 1, del TUIR, inserendovi nuove previsioni, in base alle quali è consentita l integrale deduzione dei contributi previdenziali 380 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

117 versati facoltativamente all ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. Così, sono totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, ecc. Inoltre, nella stessa lett. e), sono stati compresi i contributi versati al fondo di cui all art. 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, che ora sono, dunque, integralmente deducibili. Si tratta dei contributi versati da parte dei soggetti che vi si sono iscritti volontariamente. Si ricorda che tale iscrizione è consentita ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. Pertanto, per il versamento dei suddetti contributi compete, dal 1 gennaio 2001, la deducibilità dal reddito, anziché la detrazione del 19% dall imposta, riconosciuta dalla previgente disciplina e in concorrenza con i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. RISCATTO DI LAUREA La R.M. n. 298/E/2002 precisa che anche i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. RISCATTO DI LAUREA DEL CONIUGE DECEDUTO Nel caso in cui il coniuge versi i contributi alla forma pensionistica alla quale apparteneva il coniuge defunto, l Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 155/E del 31 ottobre 2005, ha chiarito che tali oneri sono comunque deducibili in quanto l istante deve versarli per poter percepire la c.d. pensione ai superstiti e precisamente la pensione indiretta, ovvero il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato per il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia. Il versamento dei contributi di riscatto che regolarizza, dal punto di vista assicurativo, i periodi lavorativi non coperti da contribuzione, si pone in rapporto di causa-effetto con la pensione che lo stesso dovrà percepire, di modo che l istante di fatto subentra nella posizione previdenziale del coniuge defunto. Per tale motivo si ritiene che il contribuente istante possa dedurre dal proprio reddito i contributi facoltativi in discorso versati all INPS. AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE Tramite la risoluzione 7 luglio 2010, n. 68 l Agenzia delle entrate ha rilevato che le donazioni a favore delle aziende ospedaliero-universitarie possono essere dedotte dal reddito complessivo sia delle persone fisiche sia titolari di reddito d impresa. L Agenzia delle entrate ha, infatti, precisato che gli enti caratterizzati dall integrazione delle finalità del sistema sanitario nazionale con quelle istituzionali delle università, possono godere delle erogazioni liberali previste dall articolo 10, comma 1, lett. 1-quater), del TUIR in virtù del fatto che partecipano alla realizzazione delle funzioni e dei compiti propri degli istituti universitari. Le erogazioni di questo tipo - secondo i tecnici delle Entrate - possono essere regolarmente dedotte dal reddito delle persone fisiche. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 381

118 ADOZIONI INTERNAZIONALI In base a quanto disposto dall art. 10, lett. l-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione. Con la C.M. n. 101/E del 19 maggio 2000 è stato, inoltre, chiarito che sono deducibili le spese certificabili o documentabili riferite all assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese, purché certificate o certificabili o documentabili. Per le procedure di adozione avvenute prima della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e della pubblicazione degli enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese può essere fornita dall ente non autorizzato o mediante autocertificazione. Non costituiscono, tuttavia, oneri deducibili o che danno diritto a detrazione le spese sostenute per le adozioni a distanza. Si evidenzia inoltre che la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004 ha chiarito che, per poter usufruire della deduzione in oggetto, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo; la deducibilità è ammessa a prescindere dalla conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall esito della stessa. ADOZIONI INTERNAZIONALI: RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE Tramite la circolare 24 aprile 2015, n. 17 l Agenzia delle entrate ha rilevato che la detrazione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione di un minore straniero va fruita dal singolo coniuge in base al sostenimento della spesa medesima. Non è, quindi, prevista una ripartizione paritetica dell onere in oggetto. Inoltre, in considerazione delle obbiettive difficoltà nel certificare il sostenimento all estero delle spese da parte dei singoli coniugi, gli stessi possono richiedere all ente estero autorizzato che certificherà le spese di indicare l onere sostenuto dal singolo coniuge. La ripartizione così indicata va utilizzata ai fini dell applicazione della detrazione in oggetto. Se, pertanto, nella richiamata certificazione l ente ha indicato il sostenimento paritetico degli oneri da parte dei coniugi, la detrazione del 50% dei costi andrà ugualmente ripartita tra gli stessi e non potrà essere oggetto di diversa ripartizione, salva l ipotesi di coniuge fiscalmente a carico dell altro nel quale caso è prevista la fruizione integrale in capo all altro coniuge. ATTESTAZIONE DELLA ONLUS NECESSARIA PER POTER DEDURRE L EROGAZIONE Tramite la circolare 21 maggio 2014, n. 11 è stata confermata la necessità per i contribuenti che intendono usufruire, alternativamente, della detrazione del 26% o della deducibilità nei limiti del 10% del reddito per l erogazione effettuata, di acquisire dall ONLUS beneficiaria un apposita certificazione che attesti la spettanza dell agevolazione fiscale. Nell ipotesi di molteplici erogazioni nel corso de medesimo periodo di imposta a favore della medesima ONLUS, è possibile richiedere/ottenere un unica certificazione contenente il riepilogo delle erogazioni effettuate. 382 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

119 DETRAIBILITÀ DEDUCIBILITÀ EROGAZIONI A PIU ONLUS Tramite la circolare 24 aprile 2015, n. 17 l Agenzia delle entrate ha evidenziato che la fruizione della deduzione delle erogazioni liberali alle ONLUS di cui all art. 14 del D.L. n. 35/2005, ossia la deduzione nei limiti del 10% e fino a euro comporta l obbligo in capo al contribuente di assoggettare alla medesima deduzione tutte le altre erogazioni liberali agevolabili, anche se effettuate nei confronti di plurimi soggetti agevolabili. Ove, invece, il contribuente decida di non fruire di tale agevolazione può liberamente ripartire le spese tra la detrazione e l altra ipotesi di deduzione (ONG), rimanendo comunque precluso ricorrere ad entrambe le ipotesi agevolative per la medesima erogazione. RIGHI DA RP41 A RP53: SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36%, 41%, 50% O 65% LA DOCUMENTAZIONE PER I LAVORI SU PARTI COMUNI Anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2012, nell ipotesi di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, vale quanto precisato con circolare del 1 giugno 1999, n. 122/E, al par. 4.6, per cui il condomino potrà fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione dell amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il Codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell immobile. Tali dati saranno indicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC concernente le comunicazioni dell amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del Mod. 730, da presentare unitamente al frontespizio del Modello UNICO PF della propria dichiarazione dei redditi. RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER I LAVORI SU PARTI COMUNI IN ASSENZA DI CONDOMINIO In presenza di un condominio minimo, edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione dell art e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell amministratore (nonché l obbligo da parte di quest ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall art. 16-bis del TUIR, i condomini che, non avendone l obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 383

120 prescrizioni stabilite dal D.I. n. 41/1998 e dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni delle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. artt ss.). I documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 4.3). Con risoluzione 27 agosto 2015, n. 74/E l Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora i condomini abbiano effettuato il pagamento delle spese per la ristrutturazione delle parti comuni utilizzando il proprio codice fiscale in luogo di quello del condominio, non richiesto all Agenzia delle entrate, per accedere alla detrazione sarà necessario, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui sono state sostenute le spese che: sia presentata a un Ufficio territoriale dell Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6; sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 605/1973, per l omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il mod. F24, utilizzando il codice tributo 8912; il condominio invii una comunicazione in carta libera all Ufficio dell Agenzia delle entrate competente in relazione all ubicazione del condominio. Nella comunicazione, unica per tutti i condomini, deve essere specificato distintamente per ciascun condomino: le generalità e il codice fiscale, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi, le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condomini, da intendersi riferite al condominio. LAVORI SU PARTI COMUNI ED IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE INCAPIENTE Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell immobile, può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l annotazione dell effettivo sostenimento delle spese (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 4.2). IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ La detrazione d imposta per le spese di ristrutturazione compete a chi ha effettivamente sostenuto l onere, sempreché sia titolare del diritto di proprietà sull immobile, ovvero di un diritto reale, o detenga l immobile sulla base di un titolo idoneo. È necessario che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese, e le fatture siano intestate agli stessi nominativi. La circolare n. 20/E del 2011 al par. 2.1, ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei precedenti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. 384 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

121 SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE DAL FAMILIARE CONVIVENTE La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture siano a lui intestate. La circolare 20/E del 2011 al par. 2.1, ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei precedenti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. La circolare 21 maggio 2014, n. 11/E al par. 4.1 ha chiarito che tale ultima precisazione vale, con le medesime condizioni, anche nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o del detentore dell immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. L annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio ed è esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d imposta successivi, la ripartizione della spesa. ACQUISTO BOX PERTINENZIALE SOSTENUTO DAL FAMILIARE CONVIVENTE La detrazione compete al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa per l acquisto del box, attestando sulla fattura intestata al proprietario del box che le spese sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 4.6). DECESSO DEL BENEFICIARIO In base a quanto disposto dall art. 2, comma 5, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 in caso di decesso dell avente diritto alla detrazione, la stessa si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Da ciò ne consegue che se il figlio è detentore dell immobile può usufruire della detrazione in oggetto. L Agenzia delle entrate con circolare n. 15 del 5 marzo 2003 ha precisato che qualora la detenzione dell immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali. L Agenzia delle entrate ha altresì precisato che la condizione della detenzione materiale e diretta del bene debba sussistere non solo per l anno dell accettazione dell eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l erede, che deteneva direttamente l immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene. DECESSO DEL CONDUTTORE BENEFICIARIO L Agenzia delle entrate circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, par. 1.1 ha precisato che solo l erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 385

122 IMMOBILE RISTRUTTURATO DAL DE CUIUS E CONCESSO DALL EREDE A TERZI IN COMODATO GRATUITO Secondo il chiarimento fornito dalla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E l erede che concede in comodato gratuito a terzi l immobile ristrutturato dal de cuius non potendo più disporre dell immobile in modo diretto e immediato non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. VENDITA DELL IMMOBILE L art. 16-bis del TUIR precisa che in caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. È stato comunque precisato che la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito. VENDITA PARZIALE DELL IMMOBILE La C.M. 12 maggio 2000, n. 95/E, ha evidenziato come nel caso in cui si proceda alla cessione di una quota di un immobile oggetto di ristrutturazione, non si determini il passaggio del diritto alla detrazione. Tuttavia si rileva come l Agenzia delle entrate abbia evidenziato, tramite la risposta 8 settembre 2008 della DRE Emilia Romagna, che qualora l acquirente della quota dell immobile oggetto di ristrutturazione acquisisca, tramite detta quota, la piena proprietà dello stesso, si configuri la cessione dell intero immobile e, quindi, il passaggio del diritto alla detrazione, salvo diverso accordo delle parti. RISTRUTTURAZIONE SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE LEGALE La sentenza di separazione con cui è assegnato ad un coniuge l immobile intestato all altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione di cui all art. 16-bis del TUIR (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, par. 1.2). ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DELL IMMOBILE RISTRUTTURATO DA PARTE DI SOGGETTO USUFRUTTUARIO Sebbene l art. 9, comma 2, della Legge n. 448/2001 menzioni tra i destinatari dell agevolazione il solo acquirente (o assegnatario) dell immobile, si deve ritenere che anche l usufruttuario possa godere della medesima agevolazione (risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1/E). 386 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

123 RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE ABITATIVO ADIBITO A SERVIZIO DI BED AND BREAKFAST Con la risoluzione 24 gennaio 2008, n. 18/E l Agenzia delle entrate ha chiarito che l agevolazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio va ridotta della metà qualora le ristrutturazioni interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale). LIMITE DI SPESA E AUTONOMIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI In caso di interventi edilizi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell art. 16-bis del TUIR prevede che ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia di non mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile ( euro). L autonoma configurabilità dell intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell opera e la dichiarazione di fine lavori. L intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Ciò premesso, si rileva che non è previsto che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti indicati. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. (Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E) PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO ON-LINE Ai fini della detrazione per gli interventi di recupero edilizio il pagamento dei lavori tramite bonifici on-line risulta assimilato al pagamento tramite bonifico tradizionale, quindi non risulta essere una fattispecie di decadenza della detrazione stessa, come evidenziato dall Agenzia delle entrate con la risoluzione 7 agosto 2008, n Nella stessa risoluzione si evidenzia anche che nell ipotesi in cui lo spazio per indicare al causale del bonifico on-line risulti troppo ridotto per l indicazione di tutti i dati necessari il contribuente può comunque godere della detrazione se è in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti. Nell ulteriore ipotesi in cui lo spazio risulti talmente ridotto da non consentire nemmeno l indicazione del Codice fiscale dell ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario tali dati andranno comunque comunicati alla banca in modo che la stessa possa adempiere all obbligo di trasmetterli telematicamente all Agenzia delle entrate e di procedere all effettuazione della ritenuta d acconto dell 8% nei confronti del soggetto beneficiario del pagamento. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 387

124 SPESE SOSTENUTE MEDIANTE FINANZIAMENTO Se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest ultimo può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta dell 8% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni relative alla detrazione in esame (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 4.4). SUBENTRO NEL BENEFICIO DELLA DETRAZIONE Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale, in relazione alle rate maturate a partire dal periodo di imposta in cui si è acquistato l immobile, spetta anche nell ipotesi in cui la detrazione per gli interventi di recupero edilizio sia riconosciuta per l acquisto di un immobile ristrutturato dall impresa edile, non rilevando il fatto che il primo acquirente non si sia avvalso della detrazione medesima. È questo l orientamento espresso dall Agenzia delle entrate con la risoluzione 1 dicembre 2008, n. 457 in riferimento al caso di un soggetto che ha acquistato l immobile dalla persona che l aveva acquistato, a sua volta, dall impresa edile che aveva ristrutturato l immobile, ma non si era avvalso della detrazione. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO Con la risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E l Agenzia delle entrate ha chiarito che nell ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, l agevolazione per gli interventi di recupero edilizio compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell edificio preesistente. Conseguentemente, nell ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CONDOMINIO L Agenzia delle entrate ha rilevato, tramite la risoluzione 17 novembre 2008, n. 442 come, nell ipotesi di demolizione e ricostruzione di un intero condominio, si ritiene sufficiente che l assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio, sia per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unità abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d imposta, individuato nell amministratore Giudiziario del condominio. Spetterà, dunque, a lui provvedere ad effettuare i relativi pagamenti, tramite bonifico bancario o postale, e porre in essere gli altri adempimenti procedurali. L Agenzia ha altresì rilevato come la costituzione di una cooperativa edilizia tra alcuni condomini non acquisisce alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, nel caso in cui siano i membri della stessa ad effettuare i versamenti dovuti all amministratore giudiziario, il quale riferirà ai medesimi condomini, e non alla cooperativa, l attribuzione della quota di spese sostenute. 388 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

125 SPESE PER L ASCENSORE L Agenzia delle entrate con risoluzione n. 264 del 25 giugno 2008 ha parzialmente legittimato la possibilità di fruire della detrazione dall IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle spese dell appalto relativo alla costruzione di un ascensore da parte di uno solo dei condomini, quale unico committente, anche se l istallazione dell ascensore nel cavedio condominiale non è stata autorizzata dall assemblea condominiale, limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile, sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. SPESE PER IL RECUPERO DEL SOTTOTETTO Gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi sono a tutti gli effetti restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione, conseguentemente, il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente può essere portato in detrazione, purché questo avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita (risoluzione 30 dicembre 2014, n. 118/E). SPESE NOTARILI SOSTENUTE PER IL RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO PERTINENZIALE La risoluzione 30 dicembre 2014, n. 118/E ha chiarito che il contributo sostenuto per la redazione dell atto notarile destinato alla costituzione del vincolo pertinenziale può essere ammesso in detrazione. BONIFICO CON CAUSALE ERRATA Nell ipotesi in cui l indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l applicazione della ritenuta d acconto dell 8%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime considerazioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest ultima detrazione (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, par. 4.5). ORDINANTE DEL BONIFICO DIVERSO DAL BENEFICIARIO L Agenzia delle entrate ha chiarito che nell ipotesi in cui l ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E par. 3.1). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 389

126 CUMULABILITÀ DELLA DETRAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON LA DETRAZIONE DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI PAGATI IN DIPENDENZA DI MUTUI IPOTECARI CONTRATTI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE La normativa relativa alla detrazione d imposta del 19% degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l acquisto dell abitazione principale e la norma relativa alla detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio non prevedono limiti di cumulabilità, conseguentemente appare plausibile ritenere che la detrazione per gli interventi di recupero edilizio risulti cumulabile con quella prevista per la detrazione del 19% degli interessi passivi di mutuo, stante, comunque, la limitazione sopra evidenziata per la cumulabilità degli interessi scaturenti da mutui ipotecari contratti per l acquisto dell abitazione principale con quelli contratti per la costruzione dell abitazione principale. Tale orientamento risulta supportato, inoltre, dalla diversità degli oneri cui le disposizioni sopra citate si riferiscono; le detrazioni per interessi passivi, di cui è prevista la sopracitata limitata cumulabilità, attengono, appunto, al pagamento degli interessi dovuti a seguito dell accensione dei mutui, mentre l agevolazione del 36%-50% attiene alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e, quindi, all utilizzo della somma richiesta con il secondo mutuo. CAPARRA CONFIRMATORIA A norma dell art c.c., la caparra ha la funzione di penale per l inadempiente nel caso in cui il contratto non si perfezioni (caparra confirmatoria). A differenza dell acconto, pertanto, la caparra confirmatoria non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, conseguentemente la caparra confirmatoria non può essere considerata quale somma su cui calcolare la detrazione ai fini dell agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D USO DELL IMMOBILE Sono esclusi dall agevolazione quegli interventi di manutenzione rivolti a modificare la destinazione d uso dell immobile come, ad esempio, il caso di un box trasformato in un negozio. La dottrina prevalente ha rilevato che gli interventi di ristrutturazione devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali. Sono quindi esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale, ed, inoltre, gli interventi di manutenzione straordinaria devono riguardare le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d uso. ANNOTAZIONE NELLA FATTURA DELLA PERCENTUALE DI SPESA SOSTENUTA E POSSIBILITÀ DI FRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE IN BASE ALL ONERE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO Con circolare 13 maggio 2011, n. 20 è stato chiarito che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. 390 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

127 ADDOLCITORI DI ACQUA DOMESTICI Con circolare 13 maggio 2011, n. 20 è stato chiarito che la detrazione IRPEF e l aliquota IVA ridotta sono ammissibili solo se l installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell abitazione e/o degli impianti relativi, come definite dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E al par RISTRUTTURAZIONE DELLA FOGNATURA Con risoluzione 11 novembre 2002, n. 350, è stato precisato che nell ambito dei lavori per la realizzazione e l integrazione dei servizi igienico-sanitari possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o al rifacimento dell impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria, da considerare riferiti, come chiarito con circolare n. 57 del 1998, agli... interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all uso corrente l edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d uso. È stato anche precisato che anche le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute se indispensabili per la realizzazione dell intervento di ristrutturazione delle fognature oggetto dell agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell intervento agevolato. IMPIANTO FOTOVOLTAICO I contribuenti che sostengono spese per l acquisto e la realizzazione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica posto a servizio della propria abitazione possono beneficiare della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente (per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) al 50% con un limite di spesa di euro (questo quanto sostenuto dalla risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/E). I contribuenti che intendono usufruire dell agevolazione devono conservare la documentazione comprovante l acquisto e l installazione dell impianto a servizio di un edificio residenziale. I contribuenti devono anche conservare l eventuale abilitazione amministrativa richiesta dalla legislazione edilizia ovvero nel caso la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve conservare un apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. La possibilità di fruire dell agevolazione è esclusa quando la cessione dell energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale (es. l impianto supera i 20Kw oppure pur avendo una potenza inferiore ai 20Kw non è posto a servizio dell abitazione). In ultimo, preme evidenziare che la detrazione in esame è incompatibile con le tariffe incentivanti ma è compatibile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 391

128 RIGO RP57: SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI IMPORTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE ALLA DETRAZIONE IN PRESENZA DI DIVERSI INTERVENTI DI RECUPERO Si ritiene che, in base al tenore letterale della norma, l ammontare complessivo di euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un unità immobiliare. QUANDO GLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO POSSONO COSTITUIRE PRESUPPOSTO PER IL BONUS ARREDI Gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto del bonus mobili includono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti singole unità abitative, e che gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del comma 1 dell art. 16-bis del TUIR possono essere effettuati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. Pertanto, per usufruire dell agevolazione sul bonus mobili è necessario che gli interventi finalizzati al risparmio energetico si configurino quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali. Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65% non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, i contribuenti che possono avvalersi di questo beneficio fiscale infatti sono solo i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di euro di spese ammissibili. QUANDO GLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLECITI POSSONO COSTITUIRE PRESUPPOSTO PER IL BONUS ARREDI Gli interventi per la prevenzione degli atti illeciti sono ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento, che potrebbe anche non sussistere (es. installazione di sensori, serrature, spioncini). La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell ulteriore detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380/2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell ulteriore detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale. Detta verifica, come precisato al par. 7.1 della circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta. NON POSSONO USUFRUIRE DEL BONUS MOBILI GLI ACQUIRENTI DEL BOX PERTINENZIALE La detrazione spetta per l acquisto di mobili relativi ad immobili residenziali già esistenti oggetto di interventi di recupero edilizio e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni. Non possono essere compresi tra questi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all abitazione, conseguentemente il bonus mobili non può essere usufruito dagli acquirenti del box pertinenziale. MEZZI DI PAGAMENTO Per poter usufruire del bonus mobili i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali con le medesime modalità previste per gli interventi di recupero edilizio, ferma la possibilità prevista dalla Circolare n. 29/2013 di effettuare il pagamento mediante carte di credito o di debito (es. bancomat). Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, in contanti o con altri mezzi di pagamento. 392 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

129 DOCUMENTAZIONE Il contribuente che intende usufruire del bonus mobili deve conservare la documentazione attestante l effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione dei pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell acquirente, unitamente all indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell acquirente si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). ACQUISTO DI MOBILI ALL ESTERO La detrazione compete anche per l acquisto di mobili all estero purché adeguatamente documentato. La ritenuta d acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti correnti in Italia di soggetti non residenti. Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico bancario internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti da analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo. SUCCESSIONE Il bonus mobili seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. L Agenzia delle entrate ha pertanto precisato che in caso di decesso del contribuente non si potrà applicare la disposizione di cui al comma 8 dell art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferirà agli eredi per i rimanenti periodo d imposta (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E par. 4.6). RIGHI DA RP 61 A RP66: SPESE RELATIVE AD INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 55% - 65% LE SPESE SOSTENUTE PER L IMBIANCHINO O IL LATTONIERE Come chiarito nella C.M. n. 36/E del 31 maggio 2007 l elencazione delle spese contenuta nell art. 3 del D.M. 19 febbraio 2007 non è esaustiva. Pertanto, tra le spese ammesse alla detrazione del 55-65% possono ritenersi ricomprese anche quelle sostenute per opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell intervento. Per cui tra le spese per le quali è riconosciuta la detrazione potrebbero ricomprendersi le opere da imbianchino (cappotto coibente, verniciature interne, esterne, ecc.) e/o da lattoniere (grondaie, pluviali di scarico, ecc.). BONIFICO INTESTATO AD UN SOLO INTERESSATO Nel caso in cui nella scheda informativa inviata all ENEA vi è l indicazione del nome del contribuente e l intestazione delle fatture e del bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, secondo quanto chiarito al punto 11.1 della circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, la detrazione può essere fruita sull intero importo dal coniuge indicato nella scheda informativa dell ENEA che ha effettuato effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. È stato inoltre chiarito che, nell ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per l intervento sul risparmio ener- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 393

130 getico su di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato l invio della scheda informativa all ENEA e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura. Pertanto, si può concludere che, con riferimento alla detrazione del 55%-65%, qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. SOGGETTI CONVIVENTI I familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento finalizzato al risparmio energetico, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire del beneficio della detrazione si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori. POSSESSO DELL IMMOBILE A SEGUITO DI CONTRATTO DI COMODATO VERBALE Tramite la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 1 sono stati individuati i soggetti che possono fruire della detrazione del 55%-65% per il risparmio energetico, in particolare possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono l immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Il contratto di comodato immobiliare non deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto in quanto non compreso nell elencazione degli atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità, ai sensi dell art c.c., pertanto, può essere anche verbale, quindi non scritto e non registrato. Sebbene non ci siano in materia della detrazione del 55%-65% specificazioni in merito al fatto che per usufruire della specifica detrazione occorra un contratto scritto e registrato, si deve far presente che l agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la Finanziaria fa espressamente rinvio. Sul punto la prassi relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia chiarisce che, al fine di provare il comodato, è necessario che lo stesso sia redatto per iscritto e registrato (addirittura, dovevano essere inseriti nella comunicazione di inizio lavori, gli estremi della registrazione dell atto). In assenza di contratto di comodato scritto e registrato, la circolare n. 121/E dell 11 maggio 1998, (richiamata anche dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, sull agevolazione per il risparmio energetico) ha precisato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese. In assenza di precisazioni in proposito, anche per la detrazione del 55%-65% dovrebbe valere la medesima interpretazione. EDIFICI OGGETTO DI RICOSTRUZIONE O AMPLIAMENTO La circolare 1 luglio 2010 ha confermato che in caso di ristrutturazioni con demolizione l accesso all incentivo è possibile solo a fronte di fedele ricostruzione. Pertanto in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non si potrà avere accesso alla detrazione, in quanto l intervento si considera nuova costruzione, contravvenendo al requisito che i lavori siano effettuati su edifici esistenti. Nell ipotesi in cui si proceda, invece, a una ristrutturazione con ampliamento la detrazione potrà essere usufruita limitatamente 394 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

131 alle spese riferibili alla parte già esistente con l esclusione, tuttavia, dell agevolazione relativa agli interventi relativi alla riqualificazione energetica globale dell edificio. REALIZZAZIONE DEI LAVORI AGEVOLABILI TRAMITE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA Il D.I. 19 febbraio 2007, art. 2, comma 2 prevede che il beneficio fiscale compete anche nell ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio tramite la Circolare 21 aprile 2010, n. 23 l Agenzia delle entrate ha rilevato come si ritiene che si rendano applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussista l obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono in più periodi d imposta, invio della scheda informativa all ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione dovranno essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing, al fine di consentire la fruizione del beneficio dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell intervento di riqualificazione energetica e l ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione. MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN CASO DI LAVORI CHE PROSEGUONO SU PIU ANNI Tramite la circolare 23 aprile 2010, n. 21 l Agenzia delle entrate ha rilevato che: Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per l omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. CORREZIONE DELLA COMUNICAZIONE INVIATA ALL ENEA ENTRO I 90 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI Con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 è stata prevista la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente con modalità telematiche, il contenuto della scheda informativa da trasmettere all Enea, anche oltre il termine di novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. SOSTITUZIONE DEL PORTONE D INGRESSO Dall esame della normativa non emerge la possibilità di applicare il beneficio anche al portone d ingresso e, quindi, se ne deduce che tale rifacimento non è considerato significativo per il conseguimento del risparmio energetico, unico elemento determinante per il riconoscimento dell agevolazione. Tuttavia con risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475 è stato chiarito che è possibile applicare la detrazione d imposta del 55%-65% sulle spese sostenute se si considera il portoncino d ingresso alla stregua delle strutture opache verticali, su cui sono effettuati lavori di coibentazione per conseguire gli indici di risparmio energetico ri- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 395

132 chiesti, o si possa assimilare il portoncino a una porta finestra avente le stesse componenti costruttive degli infissi, purché siano rispettate le altre condizioni e modalità previste dalla normativa. A seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 al regolamento sul rendimento energetico in edilizia tramite la circolare del 23 aprile 2010, n. 21 l Agenzia delle entrate ha rilevato che: Alla luce delle disposizioni sopravvenute, il Quadro normativo di riferimento deve ritenersi modificato e, conseguentemente, superata la posizione espressa dalla scrivente nella citata risoluzione n. 475 del Pertanto, i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006, rientrano nel campo applicativo dell agevolazione al pari delle finestre, sempreché si tratti di serramenti che delimitano l involucro riscaldato dell edificio, verso l esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO ALLE FINESTRE È possibile fruire della detrazione del 55%-65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico anche se si sostituiscono solo i vetri, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U. L art. 3 del D.I. 19 febbraio 2007, dispone che la detrazione spetta anche per le spese relative al miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. IMMOBILE LOCATO SU CUI VENGONO EFFETTUATI LAVORI AGEVOLABILI Il D.I. 19 febbraio 2007, dispone all art. 1, lett. a) che la detrazione dall imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Stante tale disposizione si ritiene che il contribuente persona fisica possa usufruire della detrazione del 55%-65% anche per l unità immobiliare locata, in quanto proprietario della medesima. Per poter fruire dell agevolazione, infatti, la norma richiede che il soggetto risulti possedere, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto dell intervento. SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI CON RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA NUDO PROPRIETARIO E INQUILINO Con la circolare 23 giugno 2010, n. 38 l Agenzia delle entrate ha evidenziato che nell ipotesi in cui il nudo proprietario [o il proprietario] dell immobile e l inquilino si accordino per ripartirsi la spesa derivante dalla sostituzione degli infissi la detrazione spetta a entrambi per l ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro , rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. Appare plausibile ritenere che tale orientamento dell Agenzia possa essere applicato anche alle altre tipologie di interventi agevolabili. 396 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

133 INSTALLAZIONE SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E DI ENERGIA ELETTRICA Tramite la risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12 l Agenzia delle entrate ha rilevato che l installazione di un sistema termodinamico a concentrazione solare per la produzione di energia Termica ed elettrica può usufruire, come evidenziato dalle relazioni tecnica dell Enea del 25 novembre 2010, in maniera limitata della detrazione del 55%-65% prevista per l installazione dei pannelli solari. In particolare le spese sostenute per l installazione del sistema possono essere oggetto di detrazione per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. L importo agevolabile risulta determinato in misura percentuale sulla base del rapporto tra l energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall impianto. RETTIFICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE INVIATE ALL ENEA Tramite la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, l Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alla possibilità che i contribuenti che non abbiano indicato nella scheda informativa da inviare all Enea nei 90 giorni successivi all ultimazione dei lavori, tutti i costi effettivamente sostenuti, di poter comunque usufruire della detrazione del 55%-65% anche su tali importi. La risposta fornita dall Agenzia differisce a seconda dell anno cui le comunicazioni inviate si riferiscono. Annualità 2007 e 2008 Per tali annualità non era possibile provvedere alla rettifica della scheda inviata, l Agenzia ritiene possibile che il contribuente possa usufruire della detrazione anche in riferimento ai maggiori importi non indicati nella scheda inviata all Enea, ma riportati nella relativa dichiarazione dei redditi. Tale possibilità, tuttavia, risulta possibile a condizione che il beneficiario, oltre a essere in grado di dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione, riesca anche a documentare le spese non indicate nella scheda originariamente inviata. Stante tali condizioni, la detrazione usufruita in dichiarazione dei redditi sull effettivo importo delle spese sostenute non viene considerata indebita. Annualità successiva al 2008 Per quanto concerne, invece, le schede inviate dal 2009 la situazione risulta profondamente diversa; da tale anno, infatti, l Enea ha implementato la possibilità di rettificare le schede inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi cui le medesime si riferiscono. In tale ipotesi, pertanto, la detrazione del 55%-65% sulle spese non indicate nella comunicazione inviata all Enea, possono essere agevolate solamente nel caso in cui si sia provveduto alla correzione della scheda stessa. In assenza di tale correzione l eventuale detrazione usufruita sulle spese non indicate nella comunicazione risulta indebita e quindi soggetta a recupero da parte dell Agenzia delle entrate. MANCATA COMUNICAZIONE ALL ENEA: REMISSIONE IN BONIS Tramite la circolare 9 maggio 2013, n. 13 l Agenzia delle entrate ha dato parere positivo alla possibilità per il contribuente che non abbia presentato la comunicazione all Enea nel termine ordinario dei 90 giorni dalla fine lavori, di usufruire della remissione in bonis disciplinata dall art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16. L Agenzia ha, tuttavia, evidenziato che per poter usufruire di tale istituto il contribuente sia chiamato a presentare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 397

134 come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scada successivamente al termine ordinario dei 90 giorni per presentare la comunicazione. Si evidenzia che l interpretazione fornita introduce, pertanto, un termine di remissione in bonis particolarmente volatile. Nell ipotesi in cui, infatti, i 90 giorni scadano al 31 gennaio 2016, la comunicazione potrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre 2016, usufruendo dell istituto in oggetto. Ove, invece, i 90 giorni scadano il 29 settembre 2016, la comunicazione potrà essere presentata sempre entro il 30 settembre DETRAZIONE DEL 55%-65% IN RIFERIMENTO A UN IMMOBILE AD USO PROMISCUO UTILIZZATO DA UN PROFESSIONISTA Nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, l Agenzia delle entrate ha fornito un interessante interpretazione dell applicazione della detrazione del 55%-65% nell ipotesi in cui i lavori agevolabili siano stati eseguiti su un immobile utilizzato promiscuamente da un contribuente sia per la propria attività professionale che per fini abitativi. In particolare il contribuente chiedeva quale fosse la corretta applicazione della detrazione in esame, nel caso in cui lo stesso avesse dedotto dal proprio reddito professionale il 50% delle spese sostenute per tali interventi (ai sensi di quanto previsto dall art. 54 del TUIR disciplinante il reddito di lavoro autonomo). La risposta dell Agenzia delle entrate ha quindi evidenziato che, in considerazione del fatto che la detrazione del 55%-65% può essere usufruita per gli interventi agevolabili eseguiti su qualsiasi categoria di immobili, ivi compresi quelli strumentali, il contribuente nel caso prospettato possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio dell attività professionale. Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio. Il contribuente in esame, pertanto, stante il tenore letterale della risposta sopra riportata, può dedurre dal proprio reddito professionale il 50% delle spese relative ai lavori agevolabili per la detrazione del risparmio energetico e, successivamente, usufruire in maniera piena, stanti i relativi presupposti, della relativa detrazione del 55%-65%. Si ritiene, tuttavia, utile rammentare che ai sensi dell ultimo periodo del terzo comma dell art. 54 del TUIR, la deduzione dal reddito professionale del 50% delle spese relative all ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili ad uso promiscuo sia consentita unicamente ove le medesime per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. L effettivo ambito di applicazione di tale possibilità riconosciuta dall Agenzia delle Entrate risulta, quindi, limitato alla natura degli interventi effettuati che, nella domanda proposta dal contribuente, non risultano evidenziati. RIGO RP71: INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE Con la risoluzione n. 200 del 16 maggio 2008, l Agenzia delle Entrate ha rilevato come, a fronte di contratti di locazione stipulati anteriormente all entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e automaticamente prorogati, la proroga debba essere intesa come effettuata ai sensi della Legge n. 431/1998, in quanto espressamente previsto dalla legge stessa. Nell ipotesi in cui, invece, si sia provveduto a stipulare un contratto di locazione in 398 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

135 vigenza della suddetta legge, ma la stessa non sia citata nel contratto, si deve comunque ritenere che il contratto risulti disciplinato dalla Legge n. 431/1998, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto non può mai essere contrario alle disposizioni di legge. Parimenti, nel caso in cui nel contratto di locazione si faccia riferimento a ipotesi legislative previgenti alla Legge n. 431/1998, lo stesso deve comunque essere ricondotto alla disciplina prevista dalla Legge n. 431/1998. CONTRATTO DI LOCAZIONE INTESTATO ALLA MOGLIE A CARICO Nel caso in cui intestataria del contratto di locazione dell abitazione sia la moglie a carico, considerando che la detrazione in esame può essere usufruita esclusivamente da parte del soggetto intestatario del contratto, il contribuente perderà la detrazione poiché i soggetti fiscalmente a carico, non essendo tenuti a versare imposte non sono, parimenti, soggetti fruitori delle relative detrazioni. In tale situazione non risulterà applicabile nemmeno quanto previsto dal comma 1-sexies dell articolo in tema di rimborso della detrazione per canoni in capo a soggetti c.d. incapienti in quanto la circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, punto 9.5 ha esplicitamente evidenziato come: un soggetto che non possiede redditi non può essere definito incapiente ai fini del riconoscimento dell ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall art. 16, comma 1- sexies, del TUIR. CONTEGGIO DEL REDDITO COMPLESSIVO L art. 16 del TUIR fa riferimento al reddito complessivo del contribuente che usufruisce delle predette detrazioni, occorre pertanto tener conto solo del reddito di quest ultimo e non di quello complessivo di tutto il nucleo familiare. COMPATIBILITÀ TRA DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE INQUILINI Si ritiene che la deduzione della rendita dell abitazione principale, prevista dall art. 10, comma 3-bis, del TUIR e la detrazione prevista dall art. 16 del TUIR per i canoni di locazione dell abitazione principale siano compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate. Infatti, l art. 10 del TUIR richiede il solo possesso di un immobile - abitazione principale (del possessore o dei familiari), mentre l art. 16 del TUIR richiede la stipulazione di un contratto di locazione di un immobile - abitazione principale (del conduttore o dei familiari) e di possedere un reddito complessivo che non supera i ,41 euro. RIGO RP72: LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE A LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un Comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di lo- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 399

136 cazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e, in ogni caso, al di fuori della propria regione, spetta una detrazione d imposta rapportata al periodo dell anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione in oggetto spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. L Agenzia delle entrate con risoluzione n. 44/E del 14 febbraio 2002 precisa che le detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro sono alternative; unico caso ammesso per beneficiare di entrambe le detrazioni è dato dal caso in cui il contribuente nello stesso periodo d imposta sia stato per una parte titolare di un contratto convenzionale e per l altra parte dell anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro. Nel caso in esame al contribuente spettano entrambe le detrazioni. 400 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

137 CHECK LIST DI VERIFICA Detrazioni e Deduzioni Oneri e spese detraibili nella misura del 19% Documenti Condizione S N S N Spese sanitarie RP1 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti RP2 Spese sanitarie per persone con disabilità RP3 Spese per veicoli per persone con disabilità RP4 Spese per l acquisto di cani guida RP5 Spese sanitarie rateizzate nella precedente dichiarazione RP6 verifica con dichiarazione precedente Interessi per mutui acquisto abitazione principale RP7 Interessi per mutui altri immobili RP8 - RP14 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP8 - RP14 Interessi per mutui costruzione abitazione principale RP8 - RP14 Interessi per prestiti o mutui agrari RP8 - RP14 Spese di istruzione diverse da quelle universitarie RP8 - RP14 Spese di istruzione universitaria RP8 - RP14 Spese funebri RP8 - RP14 Spese per addetti all assistenza personale RP8 - RP14 Spese per attività sportive per ragazzi RP8 - RP14 Spese per intermediazione immobiliare RP8 - RP14 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede RP8 - RP14 Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari RP8 - RP14 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 401

138 Erogazioni liberali in denaro a società e associazioni sportive dilettantistiche RP8 - RP14 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso RP8 - RP14 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale RP8 - RP14 Erogazioni liberali a favore della La Biennale di Venezia RP8 - RP14 Spese di manutenzione, protezione o restauro beni soggetti a regime vincolistico RP8 - RP14 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche RP8 - RP14 Erogazioni liberali a favore di enti che svolgono attività nello spettacolo RP8 - RP14 Erogazioni liberali a fondazioni operanti nel settore musicale RP8 - RP14 Spese veterinarie per animali per compagnia o per pratica sportiva RP8 - RP14 Spese per servizi d interpretariato soggetti sordomuti RP8 - RP14 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado RP8 - RP14 Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico RP8 - RP14 Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette degli asili nido RP8 - RP14 Erogazioni liberali al fondo per l ammortamento di titoli di Stato RP8 - RP14 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni RP8 - RP14 Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza RP8 - RP14 Altri oneri per i quali spetta la detrazione d imposta RP8 - RP14 Oneri e spese detraibili nella misura del 26% Documenti Condizione S N S N Erogazioni liberali alle ONLUS RP8 - RP14 Erogazioni liberali ai partiti politici RP8 - RP DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

139 Altre detrazioni Documenti Condizione S N S N Detrazione 36%, 41%, 50% o 65% per spese per recupero del patrimonio edilizio RP41 - RP48 Situazioni particolari N. rate verifica con dichiarazione precedente Interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2015 SI Compilare la sezione IIIB, righi RP51 - RP53, con i dati catastali dell immobile NO Detrazione 50% per arredo immobili ristrutturati N. rate Spese per interventi di risparmio energetico - detrazione 55% o 65% RP61- RP66 Canoni di locazione alloggi adibiti ad abitazione principale RP71 Canone di locazione lav. dip. che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Canone di affitto terreni agricoli ai giovani RP72 RP73 Altre Detrazioni Investimenti start up RP80 Spese di mantenimento dei cani guida RP81 Altre detrazioni borsa di studio delle regioni o delle province di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per spese di istruzione RP83 donazioni effettuate all ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova RP83 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 403

140 Oneri deducibili Documenti Condizione S N S N Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili RP21 Assegno periodico al coniuge RP22 Verificare CF coniuge Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari RP23 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP24 Spese mediche e di assistenza per disabili RP25 Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale RP26 Contributi a ONG che operano per la cooperazione con Paesi in via di sviluppo RP26 Erogazioni liberali a ONLUS e associazioni di promozione sociale RP26 Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca e agli enti parco RP26 Rendite, vitalizi, assegni alimentari corrisposti in forza di testamento o di donazione modale o da provvedimenti dell autorità giudiziaria RP26 Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili RP26 Indennità per perdita dell avviamento RP26 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 RP26 (esclusa l imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014 Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione RP26 Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti al patrocinio a spese dello Stato RP26 Somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge RP26 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per RP26 l espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri Altri oneri deducibili RP DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

141 Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali contributi a deducibilità ordinaria RP27 contributi versati da lavoratori di prima occupazione RP28 contributi versati a fondi in squilibrio finanziario RP29 contributi versati per familiari a carico RP30 fondo pensione negoziale dipendenti pubblici RP31 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione RP32 Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione RP33 Investimenti in start up RP34 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 405

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