Servizio INFORMATIVA 730
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- Orlando Perri
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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: [email protected] Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC
2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 29 Prot DATA Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Agevolazioni IRPEF per soggetti disabili e Modello 730 (parte II) Riferimenti: Istruzioni ministeriali alla compilazione del Mod. 730/2009 Nella presente Circolare viene ripresa l analisi delle agevolazioni IRPEF per i soggetti disabili, oggetto già della precedente Informativa. Anche in tal caso vengono evidenziati gli aspetti principali, nonché la modalità di compilazione del Modello 730/2009. In calce al documento viene fornita una tabella riassuntiva relativa agli oneri deducibili e detraibili con riferimento sia alle spese trattate qui di seguito che a quelle di cui all Informativa n. 28 dd SPESE PER L ACQUISTO ED IL MANTENIMENTO DI CANI GUIDA Per i soggetti non vedenti sono previste delle agevolazioni per quanto riguarda: l acquisto del cane guida; il mantenimento dello stesso. Per quanto riguarda il primo punto l articolo 15, comma 1, lett. c) TUIR prevede che può essere agevolato l importo corrisposto per l acquisto di un cane guida da parte di un soggetto non vedente. La detrazione spetta una sola volta nell arco di quattro anni, con riferimento all acquisto di un solo cane, con possibilità di rateizzazione in quattro quote annuali, di pari importo. Per tale tipologia di spesa non è previsto un limite massimo agevolabile. TA BENE Con Circolare 22 dicembre 2000, n. 238, è stato chiarito che le spese per l acquisto di cane guida da parte di soggetti non vedenti può essere portato in detrazione anche dai soggetti che hanno sostenuto le spese per conto di familiari fiscalmente a carico. Per beneficiare di tale agevolazione il contribuente dovrà indicare a rigo E5, Sezione I del quadro E, l importo della spesa sostenuta e nell apposita casella il numero di rata che si intende portare in detrazione; nel caso in cui non si intenda rateizzare l importo speso a tale titolo, tale casella risulterà in bianco. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
3 Informativa n pagina 2 di 5 Numero rata o non compilata Importo della spesa sostenuta per l acquisto del cane guida Per quanto riguarda il secondo punto, l articolo 15, comma 1 quater prevede che il soggetto non vedente ha diritto ad una detrazione forfetaria pari a 516,46 per le spese di mantenimento del cane guida. TA BENE La detrazione spetta esclusivamente al non vedente e non anche alle persone cui risulti fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione in esame è necessario che il contribuente barri, nella Sezione VII Altre detrazioni del quadro E, la casella di rigo E43. Detrazione forfetaria 516,46 SPESE PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO PER SOGGETTI SORDOMUTI Sussiste la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per servizi di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 29 marzo 1970, n Non è previsto un limite agevolabile. Per fruire della detrazione è necessario indicare nei righi generici E19, E20 ed E21 l importo della spesa sostenuta, inserendo, nell apposita casella, il codice 30. codice nessun limite di spesa CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI La Legge n. 342/2000 ha disposto che sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 1.549,37, i contributi versati a favore degli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale e familiare. Si fa presente che tale deduzione non riguarda esclusivamente i soggetti portatori di handicap, trattandosi di una tipologia di spesa fruibile da qualsiasi contribuente. Tuttavia, viene in questa sede riportata, in quanto spesso un soggetto disabile necessita di tali servizi.
4 Informativa n pagina 3 di 5 ATTENZIONE Come confermato dalla Circolare n. 2/2005, la deduzione in esame non pregiudica la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per addetti all assistenza personale (nei casi di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana). Si veda in proposito il paragrafo successivo. I contributi versati a favore di detti lavoratori vanno indicati nella Sezione II del quadro E, rigo E24, per un ammontare massimo pari a 1.549,00. Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari, importo massimo 1.549,00 SPESE PER ADDETTI ALL ASSISTENZA PERSONALE L art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR ha previsto che siano detraibili per un importo massimo di ,00, le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, qualora il reddito complessivo non superi l ammontare di ,00. La Circolare dell Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2005, n. 2, ha chiarito il fondamentale concetto di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, sono considerati non autosufficienti i soggetti incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti. Sono inoltre considerate non autosufficienti le persone che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni. Tuttavia, come precisato dalla suddetta Circolare, lo stato di non autosufficienza deve risultare da apposita certificazione medica. L agevolazione vale anche nel caso di spese sostenuta per gli altri familiari, anche non fiscalmente a carico. L importo delle spese sopportate per l assistenza personale va indicato nella Sezione I del quadro E, rigo E15, per un ammontare massimo pari a 2.100,00. Tale limite deve essere determinato tenendo conto che: è necessario fare riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l assistenza;
5 Informativa n pagina 4 di 5 ESEMPIO Il sig. Rossi sostiene spese pari ad 5.000,00 per una badante che accudisce sia il padre che la madre, entrambi non autosufficienti. Il sig. Rossi potrà quindi portare in detrazione l importo massimo di 2.100,00; i restanti 2.900,00 non possono essere detratti. la somma che si può portare in detrazione è divisibile tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa con riferimento allo stesso familiare. ESEMPIO I fratelli Verdi sostengono spese pari ad 4.000,00 ( 2.000,00 a testa) per una badante che accudisce il padre non autosufficiente. I sig. Verdi potranno quindi portare in detrazione complessivamente l importo massimo di 2.100,00 ( 1.050,00 a testa); i restanti 1.900,00 non possono essere detratti. spese per assistenza personale, fino ad 2.100,00 SPESE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L articolo 2, Legge n. 388/2000, ha disposto la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 36% o 41% per le spese sostenute per interventi tesi a favorire la mobilità interna ed esterna dell abitazione per le persone portatrici di handicap, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. Il limite di spesa ammesso a fruire della detrazione, a partire dal 2003, è pari a ,00. La detrazione deve essere suddivisa in 10 rate costanti e di pari importo salvo la possibilità per i contribuenti disabili più anziani di recuperare in un periodo più breve le spese sostenute (in cinque rate costanti e di pari importo, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni ed in tre rate costanti e di pari importo per i soggetti di età non inferiore a 80 anni). Le spese per l abbattimento delle barriere architettoniche possono essere portate in detrazione da un soggetto diverso dal disabile indipendentemente dal fatto che sia a carico o meno. Tali spese vanno indicate nei righi da E33 ad E36, della Sezione III del quadro E, Modello 730/2009. Importo della spesa fino ad un massimo di ,00 sostenuta per l eliminazione delle barriere architettoniche
6 Informativa n pagina 5 di 5 TABELLA RIASSUNTIVA ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO E) TIPOLOGIA SPESA RIGO LIMITE ONERE DEDUCIBILE/ DETRAIBILE PER FAMILIARI A CARICO RATEIZZABILE SPESE SANITARIE E3 NESSU DETRAIBILI AL 19% Sì SPESE MEDICHE GENERICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA E26 NESSU DEDUCIBILI Sì, ANCHE N A CARICO SPESE VEICOLI E ,99 DETRAIBILI AL 19% Sì Sì SPESE ACQUISTO CANE GUIDA E5 NESSU DETRAIBILI AL 19% Sì Sì SPESE MANTENIMENTO CANE GUIDA E43 / DETRAZIONE FORFETARIA 516,46 SPESE SERVIZI INTERPRETARIATO E19 (COD 30) NESSU DETRAIBILI AL 19% Sì CONTRIBUTI ADDETTI ASSISTENZA E ,00 DEDUCIBILI Sì SPESE ADDETTI ASSISTENZA E ,00 DETRAIBILI AL 19% Sì, ANCHE N A CARICO SPESE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E33 E ,00 DETRAIBILI AL 36% O 41% Sì, ANCHE N A CARICO Sì, OBBLIGATORIA
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