NOTA INFORMATIVA. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
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- Massimo Quarta
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1 NOTA INFORMATIVA contratto di assicurazione Novit Auto- NATANTI contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei natanti modello n del 1 dicembre 2010 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva autorizzazione dell Isvap. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza Le ricordiamo che è possibile richiedere presso i nostri punti vendita e sul sito internet di Novit Assicurazioni SpA il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al suo veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicato tra le possibili offerte dalla compagnia A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1.informazioni generali Novit Assicurazioni S.p.A., compagnia diretta e coordinata da Sequoia Partecipazioni S.p.A. - Gruppo Sequoia, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi con il N. 027., ha sede legale e direzione generale in Via Pisa Torino (Italy), tel , sito: indirizzo di posta elettronica: info@novitassicurazioni.it. È stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con decreto del Ministro dell Industria e Artigianato dell 11/04/1974 (Gazzetta Ufficiale 18/04/74 n. 101) ed è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Alla chiusura del bilancio 2009, l ammontare del patrimonio netto è pari a ,53, la parte destinata al capitale sociale è , sono mandati a riserva ,25. L indice di solvibilità relativo alla gestione danni è pari a 0,69. Esso rappresenta il rapporto tra ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. coperture assicurative offerte Le ricordiamo che il contraente può sottoscrivere un'unica formula tariffaria che prevede un premio fisso annuale. La compagnia assicura, in conformità alle norme della alle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. 1 di 8
2 L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. Per ulteriori informazioni la invitiamo a consultare art 1 delle Condizioni di Assicurazione AVVERTENZA: Si considerano esclusi tutti i soggetti richiamati al punto 4 della presente nota informativa. Sono, inoltre esclusi tutte le acque non esplicitamente citate all art 4 delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa è soggetta ad esclusioni e rivalse che possono dar luogo al mancato pagamenti dell indennizzo o al rimborso dello stesso da parte del contraente. Per ulteriori informazioni si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Le coperture nei confronti dei rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione e nei confronti dei rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione di veicolo munito di targa provvisoria possono dar luogo ad ulteriori forme di rivalse. Per ulteriori informazioni si rinvia agli articoli 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto si intende stipulato con la presenza di massimali. Per ulteriori informazioni si rinvia all art 1 delle Condizioni di Assicurazione Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento le presentiamo due esempi: massimale assicurato ,00 ammontare del sinistro ,00 danno risarcito dalla Compagnia ,00 danno a carico dell Assicurato 0 massimale assicurato ,00 ammontare del sinistro ,00 danno risarcito dalla Compagnia ,00 danno a carico dell Assicurato ,00 Le esemplificazioni numeriche riportate nella seguente nota informativa valgono a solo scopo dimostrativo del meccanismo di funzionamento. I massimali, gli scoperti e le franchigie applicabili al risarcimento sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione/ contratto. Salvo nel caso in cui il contratto sia stipulato con la clausola deroga al tacito rinnovo, il contratto si intende stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: La disdetta data da una delle parti, per avere effetto, deve pervenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta, a mano o tramite fax almeno 15 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art 1901, comma 2 del Codice Civile. Per ulteriori informazioni si rinvia all art 21 delle Condizioni di Assicurazione 3.1 estensione della copertura (eventuali) La copertura è stipulata con la presenza di estensioni. Per ogni ulteriore precisazione si rimanda all articoli 1 e 8 delle Condizioni di Assicurazione. 4. soggetti esclusi dalla garanzia La copertura assicurativa prevede alcuni soggetti esclusi dalla garanzia. Per ulteriori informazioni si rinvia all art. 3 delle condizioni di assicurazione 2 di 8
3 5. dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio- nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per ulteriori informazioni per l assicurazione Responsabilità Civile natanti si rinvia all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione AVVERTENZA: Le ricordiamo che al contratto si applicano le cause di nullità previste dal Codice Civile. Per ulteriori informazioni si rinvia all art. 20 delle Condizioni di Assicurazione 6. premi Le modalità ed i mezzi di pagamento consentiti da Novit sono i seguenti: - assegno diretto - assegno bancario - assegno circolare - assegno postale - bonifico diretto - bonifico bancario - contanti (banconote), nei limiti consentiti dalla normativa in vigore - bancomat - versamento su c/corrente postale - pagamento R.I.D La periodicità del premio è unicamente annuale. E tuttavia prevista la facoltà per il Contraente di stipulare contratti temporanei, per i soli natanti con potenza fiscale oltre 90 C.V. Tale facoltà è limitata alternativamente ad un periodo di 15 giorni consecutivi con premio di tariffa ridotto del 60% o ad un periodo di 4 mesi consecutivi con premio di tariffa ridotto del 20%. Il premio viene determinato sulla base di parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla compagnia all intermediario. AVVERTENZA: E possibile per il contraente ottenere la restituzione della parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per ulteriori informazioni si rinvia all art 5,15 delle Condizioni di Assicurazione 7. informativa in corso di contratto Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la compagnia si impegna ad inviare al contraente una comunicazione scritta, unitamente all attestazione sullo stato di rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni di legge vigenti. La compagnia, inoltre, ha l obbligo di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 8. attestazione sullo stato del rischio- classe di merito Questo punto non è applicabile ai contratti Novit auto Natanti in quanto non è prevista la formula bonusmalus 9. recesso Ai sensi dell art. 172 del Decreto, in caso di modifica delle condizioni di premio in misura superiore al tasso programmato di inflazione il Contraente può recedere dall assicurazione mediante comunicazione alla Compagnia od all intermediario presso il quale è stipulata la polizza da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero a mezzo fax, entro il giorno di scadenza del contratto; in questo caso il contratto si risolve il giorno di scadenza stesso e non si applica il termine di tolleranza di cui all art del Codice Civile. 3 di 8
4 Al Contraente viene inoltre concessa la facoltà di comunicare la non accettazione anche nei 15giorni successivi alla scadenza annuale, nel qual caso il contratto è risolto dalle ore del giorno di comunicazione. Nell ipotesi, infine, che il Contraente non prenda contatto o non comunichi all agenzia la propria volontà di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende risolto dalle ore del 15 giorno successivo alla scadenza annuale. 10. prescrizione e decadenze dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze come previsto dall art 2952 del Codice Civile. Nell assicurazione di Responsabilità Civile, dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento o ha promosso l azione in tal senso, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni, salvo i più ampi termini previsti dall art 2947 Codice Civile, nell ipotesi di reato. 11. regime fiscale Il trattamento fiscale applicato è quello previsto dalla normativa vigente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Novit Assicurazioni S.p.A non applica il risarcimento danni in forma specifica. 12.procedura per il risarcimento danni AVVERTENZA:La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro (art del Codice Civile) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma. La liquidazione dei sinistri avviene per via diretta attraverso gli ispettorati TO1 e TO2. L spettorato TO1 è disponibile al seguente numero tutti i gironi feriali dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 17 tranne il venerdì dove l orario è 12-13; l ispettorato TO2 è disponibile al numero il lunedì e mercoledì dalle alle e il martedì,mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17 AVVERTENZA:Per la liquidazione e pagamento dei sinistri la compagnia si attiene a quanto previsto dal Decreto, dall articolo 148 e seguenti. 13. incidente stradale con controparte estera Il sinistro verrà gestito,salvo obbligo di denuncia alla compagnia, applicando ove previsto le norme di diritto internazionale oppure le norme derivanti dal diritto applicabile alle acque in cui avviene il sinistro In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap Spa- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 14. facoltà del contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Questo punto non è applicabile ai contratti Novit auto Natanti 4 di 8
5 15. accesso agli atti dell impresa I contraenti e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.i termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli indicati dall art.146 del Decreto. (Le spese di spedizioni sono a carico del richiedente) 16. reclami In base a quanto previsto dalla normativa vigente, i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione e della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, vengono dal reclamante rivolti direttamente alla compagnia assicuratrice. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro, dunque, devono essere inoltrati per iscritto all Ufficio Reclami NOVIT ASSICURAZIONI S.p.A- Via Pisa Torino (Italy)- fax 011/ servizio.reclami@novitassicurazioni.it. Qualora l utente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP. Inoltre i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione nonché delle disposizioni relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi devono essere presentati direttamente ad ISVAP. Per la risoluzioni delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Il reclamo deve essere inviato all ISVAP presso l Ufficio Tutela Utenti o Ufficio Tutela Danneggiati in via del Quirinale, Roma oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi in cui l utente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti di 8
6 Novit Assicurazione S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Mario Rossit 6 di 8
7 DEFINIZIONI Nel testo si intendono: ASSICURAZIONE: il contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (cfr art del Codice Civile). AUTOVETTURA: autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture uso privato, scuole guida, noleggio con e senza conducente. BENEFICIARIO: il soggetto o i soggetti ai quali la Compagnia è tenuta a liquidare l indennizzo. COMPAGNIA: Novit Assicurazioni S.p.A., indicata anche semplicemente come Novit. CONSAP: ente gestore della Stanza di Compensazione Via Yser, Roma. CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. DECRETO: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 FRANCHIGIA: importo minimo stabilito contrattualmente (o percentuale minima applicata al capitale assicurato) che resta a carico dell Assicurato per ogni danno risarcibile a termini del presente contratto. INDENNIZZO O INDENNITÀ: somma dovuta dalla Compagnia all Assicurato od al beneficiario in caso di sinistro. MASSIMALE: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione. MOTOVEICOLI: motocicli, motocarrozzette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi. PARTI: i soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Compagnia. PERSONALIZZAZIONE: elementi soggettivi riferiti al proprietario intestatario al P.R.A. o ai conducenti abituali del veicolo utilizzati per la determinazione del premio. 7 di 8
8 POLIZZA: il documento che prova l assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. PROPRIETARIO: l intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RESPONSABILITA MINORITARIA: la responsabilità attribuita al conducente del veicolo coinvolto in misura inferiore al 50% del totale. RESPONSABILITA PARITARIA: la responsabilità attribuita al conducente del veicolo coinvolto in misura pari al 50% del totale. RESPONSABILITA PRINCIPALE: la responsabilità attribuita al conducente del veicolo coinvolto in misura superiore al 50% del totale. RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto. RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. RIVALSA: il diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del Conducente o del Proprietario le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dall inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedono il contributo dell Assicurato al risarcimento del danno. SCADENZA ANNUALE: la scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese, alla data di termine del contratto. SCOPERTO: percentuale stabilita contrattualmente che resta a carico dell Assicurato per ogni danno risarcibile a termini del presente contratto. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. TARIFFA: la tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione o rinnovo del contratto. 8 di 8
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