ACCORDO AMMINISTRATIVO
|
|
|
- Roberto Cipriano Monaco
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 14 NOVEMBRE 1957 Ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione tra la REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA in materia di assicurazioni sociali fìrmata a Roma il 14 novembre 1957, le Autorità competenti dei due Stati contraenti, e cioè: PER L'ITALIA, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresentato dal Signor ALESSANDRO FARACE, Incaricato d'affari a. i. dell'ambasciata, d'italia in Belgrado; PER LA JUGOSLAVIA, il Segretario del Consiglio Esecutivo Federale per il lavoro rappresentato dal Dottor SVETOZAR POPOVIĆ, Consigliere dell'istituto federale per l Assicurazione Sociale, hanno concordato le seguenti disposizioni. PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 L'applicazione della Convenzione spetta, conformemente alle disposizioni che seguono: a) in Italia, oltre agli organismi di assicurazioni sociali competenti per particolari categorie di lavoratori: all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per quanto riguarda l assicurazione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l assicurazione contro la tubercolosi, l assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari, nonché le prestazioni di maternità per le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi familiari;
2 all'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto riguarda l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; all'istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie, per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; b) in Jugoslavia, al Savezni savod za Socijalno Osiguranje (Istituto Federale per l'assicurazione Sociale) e, per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, ai Biroi za posredovanje rada (Uffici distrettuali per il collocamento). Articolo 2 1. Nei casi previsti all'art. 4, par. 1 lett. a) e par. 2, della Convenzione, i lavoratori o le persone che esercitano un'attività autonoma sono tenuti a comprovare, mediante un certificato, che essi continuano ad essere soggetti alla legislazione dello Stato contraente nel cui territorio ha sede l'impresa da cui dipendono o essi esercitano l'attività autonoma abitualmente. Detto certificato è rilasciato, in Italia dalla competente sede provinciale dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie, in Jugoslavia, dal competente Sreski zavod za socijalno osiguranje (Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale). 2. Qualora più lavoratori siano inviati insieme dal datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente per uno stesso periodo di tempo, può essere rilasciato per essi un certificato collettivo. 3. Il certificato di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere esibito, all'occorrenza, agli uffici competenti dello stato contraente ove ha luogo il lavoro temporaneo o il temporaneo esercizio dell'attività autonoma, dal rappresentante del datore di lavoro, se esso esiste, altrimenti dal lavoratore o dalla persona che esercita l'attività autonoma. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 il datore di lavoro, gli assicurati e i loro aventi diritto regolano ogni questione concernente i contributi e le prestazioni direttamente con gli organismi di assicurazione sociale competenti dello Stato contraente alla cui legislazione continuano ad essere soggetti. Articolo 3 Nei casi previsti all'art. 5, punto 2, secondo periodo, della Convenzione, il lavoratore deve presentare domanda, avvisandone contemporaneamente il suo datore di lavoro, in Italia, alla competente sede provinciale dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie, che ne informa gli organismi competenti per le altre assicurazioni sociali, in Jugoslavia al competente Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale,
3 PARTE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Capitolo I Assicurazioni per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternità e di morte (indennità funeraria) Articolo 4 1. Se un assicurato, che dal territorio di uno Stato contraente si reca in quello dell'altro Stato, fa valere le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione per beneficiare delle prestazioni in caso di malattia, di tubercolosi, di maternità o di morte (indennità funeraria), egli è tenuto a presentare all'ente assicuratore competente dello Stato contraente, nel territorio del quale si è recato, un certificato dal quale risultino i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nel primo Stato. Detto certificato è rilasciato, su domanda dell'assicurato, possibilmente prima del suo trasferimento nel territorio dell'altro Stato: - in Italia, dalla competente sede provinciale dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie; - in Jugoslavia, dal competente Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale. 2. Se l'assicurato non è in grado di presentare il certificato previsto al paragrafo 1, l'ente assicuratore competente per la concessione delle prestazioni è tenuto a richiedere il certificato stesso all'ente assicuratore dell'altro Stato di cui al paragrafo 1, secondo periodo. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti valgono anche per gli aventi diritto. Articolo 5 1. Per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione l'ente assicuratore obbligato comunica senza indugio all'ente assicuratore competente del Paese di origine del lavoratore (ente delegato) il nominativo dell'assicurato e la data d'inizio del diritto alle prestazioni. L'ente assicuratore obbligato comunica inoltre senza indugio all'ente delegato la data di cessazione del diritto alle prestazioni. 2. L'ente delegato provvede all accertamento degli aventi diritto alle prestazioni.
4 Articolo 6 Per l'applicazione, dell'art. 11, par. 2, della Convenzione il titolare di una pensione o di una rendita, deve presentare un certificato all'ente assicuratore competente del luogo di residenza (ente delegato). Detto certificato è rilasciato, su domanda dell'interessato, dall'istituto debitore della pensione o della rendita. Articolo 7 1. Nei casi previsti all'art. 12, par. 1, della Coenvenzione l'ente assicuratore obbligato rilascia all'assicurato, o all'avente diritto, prima del trasferimento, la dichiarazione di consenso al trasferimento e trasmette copia di tale dichiarazione all'ente assicuratore competente dell'altro Stato (ente delegato) indicato agli articoli 10, 11 e 12. Se la dichiarazione non è stata richiesta prima del trasferimento, essa deve essere richiesta per il tramite dell'ente delegato: - in Italia, alla competente sede provinciale dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie, o, se tale ufficio non è conosciuto, alla direzione generale dello stesso Istituto, che trasmettono detta richiesta alla competente sede provinciale dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale o, se tale ufficio non è conosciuto, alla direzione generale dello stesso Istituto, se questo è l'ente assicuratore obbligato; - in Jugoslavia, al competente Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale o, se tale ufficio non è conosciuto, all'istituto Federale per l'assicurazione Sociale. 2. Nei casi previsti all'art. 12, par. 2, della Convenzione, l'ente assicuratore obbligato rilascia all'assicurato o all'avente diritto, prima del trasferimento, un apposito certificato. All'occorrenza, si applicano, in modo corrispondente, le disposizioni del par. 1, secondo periodo. 3. L'ente delegato effettua il controllo dei beneficiari delle prestazioni nello stesso modo che se si trattasse di propri assicurati. 4. Nel caso in cui sia necessario un ricovero in ospedale, l'ente delegato comunica senza indugio all'ente assicuratore obbligato la data dell'entrata in ospedale e, appena, il beneficiario ha lasciato l'ospedale, la data della dimissione. Qualora l'ente delegato ritenga che la specializzazione debba essere prorogata oltre il limite di tempo fissato nel documento di cui al par. 1 o 2, ne informa senza indugio l'ente assicuratore obbligato. Se l'ente assicuratore obbligato non dà il suo consenso alla continuazione del ricovero in ospedale, il suo obbligo di rimborso cessa con il quindicesimo giorno successivo a quello in cui la comunicazione della relativa decisione è pervenuta all'ente delegato. Articolo 8 1. Per la concessione delle prestazioni in denaro per inabilità al lavoro l'ente delegato, dopo la denuncia dell'inabilità al lavoro, trasmette senza indugio all ente assicuratore obbligato un apposita
5 comunicazione nella quale deve essere indicata anche la durata prevedibile dell'inabilità al lavoro. In caso di prolungamento dell'inabilità al lavoro oltre la durata, prevedibile indicata nella comunicazione di cui al primo periodo, l'ente delegato trasmette senza indugio all'ente assicuratore obbligato un'apposita comuni cuzione nella quale deve estere indicata, l'ulteriore durata prevedibile dell'inabilità al lavoro. 2. Le prestazioni in denaro sono corrisposte all'assicurato dall'ente assicuratore obbligato in base alle comunicazioni inviategli dall'ente delegato e per il tramite di tale ente, in conformità alle disposizioni dell'art. 27. Articolo 9 1. Le spese per le prestazioni in natura, e gli accertamenti medici nei casi di cui all'art. 7, sono rimborsate dall'ente assicuratore obbligato in base ad una distinta inviatagli dall'ente delegato alla fine di ogni caso di malattia. Le prestazioni in natura che non possono essere indicate singolarmente sono computate in base ad una quota forfettaria, per giornata di malattia desunta dai risultati contabili dell'ente delegato per l'esercizio durante il quale le prestazioni sono, concesse; fino a quando tali risultati non sono accertati il rimborso è effettuato, salvo conguaglio, sulla base della quota desunta dai risultati contabili dell'ultimo esercizio per il quale essi sono stati accertati. 2. Le spese per le prestazioni in natura agli aventi diritto ai sensi dell art. 10 della Convenzione sono rimborsate mediante compensi unitari globali per ogni assicurato e per ogni mese durante il quale sussiste il diritto alle prestazioni. Analoga disposizione vale per il rimborso delle spese di cui all'art. 11, par. 2, della Convenzione. Tali importi sono determinati dalle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati contraenti, sulla base dei risultati contabili dell'ente delegato in analogia a quanto previsto nel paragrafo 1, secondo periodo. Articolo 10 Per l'applicazione degli articoli da 5 a 9 si considerano enti delegati: In Italia: le sedi provinciali dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie, competenti per il luogo di residenza o soggiorno dei beneficiari delle prestazioni; in Jugoslavia: gli Istituti distrettuali per l'assicurazione sociale. Articolo 11 Per la concessione delle prestazioni in caso di tubercolosi si applicano in modo corrispondente le disposizioni degli articoli da 5 a 10, con le seguenti varianti:
6 1) In luogo delle sedi provinciali e della direzione generale dell Istituto Nazionale per l Assicurazione contro le Malattie sono competenti da parte italiana le sedi provinciali e la direzione generale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 2) le spese per le prestazioni in natura ai sensi dell art. 9, paragrafo 1, sono computate in base al costo medio per giornata di assistenza desunto dal bilancio dell ente delegato per l esercizio durante il quale le prestazioni sono state concesse; fino a quando tale costo medio non è accertato il rimborso è effettuato, salvo conguaglio, sulla base del costo medio desunto dal bilancio ultimamente approvato; 3) le.distinte delle spese per le prestazioni in natura ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1, sono inviate dall ente delegato trimestralmente; 4) le disposizioni dei punti precedenti si applicano anche al rimborso delle spese per le prestazioni in natura agli aventi diritto residenti nel Paese di origine del lavoratore. Articolo 12 Per la concessione delle prestazioni in denaro e in natura in caso di maternità si applicano in modo corrispondente le disposizioni degli articoli da 5 a 10, con la differenza che, per quanto riguarda le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi familiari, sono competenti da parte italiana le sedi provinciali e la direzione generale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Articolo Per la concessione delle indennità funerarie l'ente assicuratore obbligato richiede all ente assicuratore dell'altro Stato contraente, competente per il luogo di residenza degli aventi diritto, le informazioni necessarie. 2. Nei casi previsti al par. 1 si applicano, in modo corrispondente, le disposizioni dell art. 8, par. 2. Capitolo II Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Articolo Per la concessione delle prestazioni in denaro e in natura dovute in caso di inabilità temporanea dell assicurato che, dopo il verificarsi dell evento assicurativo, si reca nel territorio dell altro Stato contraente, si applicano in modo corrispondente le disposizioni dell art. 7, par. 1, 3 e 4, dell art. 8, dell art. 9, par. 1 e dell art. 10, con la differenza che, in luogo degli enti indicati
7 all'art. 7, par. 1 e all art. 10, sono competenti da parte italiana le sedi provinciali e la direzione generale dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 2. Per la concessione degli assegni in caso di morte si applicano in modo corrispondente le disposizioni dell'art. 13. Articolo Per la fornitura, riparazione e rinnovo degli apparecchi di protesi, l interessato può presentare la domanda o direttamente all ente assicuratore obbligato o all ente assicuratore competente dello Stato contraente in cui egli risiede o soggiorna. 2. Le modalità relative alla concessione delle prestazioni di cui al precedente paragrafo sono determinate, di comune accordo, dagli enti assicuratori competenti dei due Stati contraenti e cioè per l Italia l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e per la Jugoslavia l'istituto Federale per l Assicurazione Sociale. Articolo Le domande tendenti ad ottenere il pagamento di una rendita, secondo la legislazione italiana, di una pensione o di un assegno di invalidità secondo la legislazione jugoslava, ovvero di un indennità in capitale per infortunio sul lavoro o malattia professionale, possono essere presentate o direttamente all ente assicuratore competente dello Stato contraente in cui l infortunio sul lavoro si è verificato o la malattia professionale si è manifestata per la prima volta o all ente assicuratore competente dello Stato contraente in cui l interessato risiede o soggiorna. Se il richiedente non conosce l ente assicuratore competente, la domanda è presentata: - in Italia, all Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; - in Jugoslavia, all'istituto Federale per l Assicurazione Sociale. 2. Qualora la domanda sia presentata all ente assicuratore competente dello Stato contraente in cui l interessato risiede o soggiorna, questo ente trasmette senza indugio la domanda all ente assicuratore competente dell altro Stato, comunicandogli la data di presentazione della domanda. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano anche per le domande tendenti ad ottenere la ripresa del pagamento di una rendita, pensione o assegno, già liquidato da un ente assicuratore di uno Stato contraente, ovvero il pagamento di una maggiorazione o di una
8 prestazione supplementare, quando il beneficiario risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente. 4. Lo prestazioni di cui al presente articolo sono corrisposte direttamente ai beneficiari che risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente dall'ente assicuratore obbligato. Articolo L'ente assicuratore competente dello Stato contraente, nel cui territorio il richiedente o beneficiario di prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale risiede o soggiorna, procede al controllo richiesto dall ente assicuratore obbligato nelle condizioni previste dalla legislazione del rispettivo Stato. L'ente assicuratore obbligato mantiene tuttavia il diritto di far esaminare l interessato, congiuntamente, da un medico di fiducia dello stesso ente. 2. Le spese eventualmente sostenute per esami medici o per periodi di osservazione in ospedale, come pure le spese di viaggio dei beneficiari di prestazioni per presentarsi alle visite di controllo, sono rimborsati dall'ente assicuratore obbligato sulla base delle tariffe dell'organismo che ha effettuato il controllo, su presentazione di una distinta dettagliata. È rimborsato anche l'indennizzo per mancato guadagno, che l'ente delegato abbia pagato per conto dell'ente assicuratore obbligato. Articolo 18 Per l applicazione degli articoli 14 e 15 della Convenzione i competenti enti assicuratori italiani e jugoslavi si trasmettono reciprocamente, su richiesta della parte che vi ha interesse, copia di ogni documento utile allo scopo, relativo agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e alle lavorazioni precedenti. CAPITOLO III Assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti Articolo Gli assicurati o i superstiti di assicurati che risiedono in uno dei due Stati contraenti e fanno valere un diritto a prestazioni in base alle disposizioni del Capitolo III della Parte II della Convenzione, devono presentare una domanda, in doppio esemplare, all ente assicuratore di detto Stato competente per l istruttoria ai sensi del successivo art. 20, par Se un beneficiario, che abbia già percepito in uno dei due Stati contraenti o in un terzo Stato una pensione in base alla legislazione di uno Stato contraente, trasferisce la sua
9 residenza nell altro Stato contraente, deve far domanda per l'ulteriore pagamento della pensione all'ente assicuratore competente per l istruttoria nello Stato contraente in cui risiede. 3. Qualora la domanda di cui ai paragrafi 1 e 2 sia presentata ad un ente assicuratore dell altro Stato contraente, questo ente trasmette senza indugio la domanda all ente assicuratore competente per l istruttoria nello Stato contraente in cui il richiedente risiede, comunicandogli la data di presentazione della domanda. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo ente assicuratore, secondo la legislazione del rispettivo Stato. 4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti valgono anche per i richiedenti che risiedono in uno degli Stati contraenti e fanno valere un diritto a prestazioni esclusivamente in base alla legislazione dell altro Stato contraente. 5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono corrisposte direttamente ai beneficiari che risiedono nell'altro Stato contraente dall'ente assicuratore obbligato. Articolo Sono competenti per l'istruttoria: - in Italia, la. direzione generale e le sedi provinciali dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; - in Jugoslavia, l'istituto Federale per l'assicurazione Sociale. 2. L'ente competente per l'istruttoria nello Stato in cui il richiedente risiede trasmette all'ente competente per l'istruttoria nell'altro Stato un esemplare della domanda e un prospetto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti dal richiedente nel primo Stato, nonchè eventuali documenti assicurativi dell'altro Stato. Se si tratta della concessione di una pensione per invalidità, deve essere allegata una copia del parere richiesto per la decisione su tale presupposto, emesso dal medico di fiducia dell'ente assicuratore competente per la determinazione della prestazione nello Stato in cui il richiedente risiede. 3. L ente competente per l istruttoria nell altro Stato decide sulla domanda per quanto lo riguarda e trasmette all ente competente per l istruttoria nello Stato in cui il richiedente risiede la comunicazione della decisione presa, unitamente ad una copia per il richiedente ed una copia per il competente ente assicuratore, se esso è diverso dall ente competente per l istruttoria nello Stato in cui il richiedente risiede. Contemporaneamente esso trasmette un prospetto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti dal richiedente nell altro Stato ed eventuali documenti assicurativi dello Stato in cui il richiedente risiede. L ente competente per l istruttoria nello Stato in cui il richiedente risiede decide quindi a sua volta sulla domanda e comunica al richiedente la propria decisione, unitamente a quella dell ente competente per l istruttoria nell altro Stato. Copia della decisione è trasmessa all ente competente per l istruttoria nella altro Stato, con l indicazione della data in cui le decisioni sono state comunicate al richiedente.
10 Articolo 21. Per la totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi equivalenti prevista all'art. 18 della Convenzione si applicano lo seguenti regole: a) i periodi da prendere in considerazione come equivalenti sono quelli considerati come tali dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono stati compiuti; b) i periodi che coincidono sono presi in considerazione una volta sola in ciascuno Stato; le prestazioni derivanti da tali periodi sono a carico dell'ente assicuratore competente dello Stato in cui l'interessato è stato assicurato immediatamente prima del periodo che coincide, altrimenti dall'ente assicuratore dello Stato a cui l'interessato è stato assicurato successivamente; c) se un periodo considerato come equivalente in uno Stato coincide con un periodo di assicurazione nell'altro Stato, solo il secondo è preso in considerazione. Articolo 22 Nei casi previsti all art. 21 della Convenzione, l'ente assicuratore che deve concedere l'importo necessario per raggiungere la pensione minima, comunica al competente ente assicuratore dell'altro Stato contribuente la parte di detto importo che è posta a carico di questo ente assicuratore. Questo ente assicuratore corrisponde, detta parte unitamente alla pensione da esso dovuta. Articolo Per valutare lo stato di invalidità di un richiedente o di un titolare di pensione di invalidità che risiede in uno Stato contraente l'ente competente per l'istruttoria nell altro Stato contraente tiene conto dei risultati degli accertamenti effettuati dall'ente competente per l'istruttoria nel primo Stato contraente. L'ente competente per l'istruttoria nell'altro Stato contraente mantiene tuttavia il diritto di far esaminare il richiedente, congiuntamente, da un medico di fiducia nello stesso ente. 2. Le spese eventualmente sostenute per esami medici o per periodi di osservazione in ospedale, come pure le spese di viaggio dei beneficiari di pensioni per presentarsi alle visite di controllo, sono rimborsate dall'ente assicuratore obbligato sulla base delle tariffe dell'ente che ha effettuato il controllo, su presentazione di una distinta dettagliata. CAPITOLO IV Assegni familiari Articolo Il lavoratore che fa valere in base all'art. 23 della Convenzione il diritto agli assegni familiari in uno dei due Stati contraenti per le persone a carico rimaste nel Paese di origine del
11 lavoratore stesso deve presentare, all ente competente del luogo di lavoro, eventualmente per il tramite del datore di lavoro, una domanda in cui sono indicati i nominativi, la data ed il luogo di nascita e il luogo di residenza delle persone a carico per le quali chiede il beneficio degli assegni familiari. Alla domanda deve essere allegato il certificato, relativo allo stato di famiglia, rilasciato dall'autorità competente del luogo di residenza delle persone a carico ed eventualmente ogni altro documento comprovante il diritto agli assegni familiari. Sono competenti a ricevere le domande: - in Italia: le sedi provinciali dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale; - in Jugoslavia: gli Istituti distrettuali per l'assicurazione sociale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, in modo corrispondente, in caso di variazioni nello stato di famiglia del lavoratore 3. Qualora non intervengano variazioni nello stato di famiglia del lavoratore, la durata della validità del relativo certificato è di un anno. Il rinnovo deve essere effettuato entro il mese successivo e ciascun inno di permanenza del lavoratore nell'altro Stato. 4. Gli assegni familiari di cui al presente articolo sonocorrisposti direttamente agli aventi diritto dall'ente assicuratore obbligato. CAPITOLO V Assicurazione disoccupazione Articolo 25 Qualora per l'apertura del diritto alle prestazioni di disoccupazione in uno dei due Stati contraenti ai sensi dell'art. 26, par. l, della Convenzione sia necessario il cumulo dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Stato, si applicano, in modo corrispondente, le disposizioni dell'art. 4, par. 1 e 2, del presente accordo. Articolo Nei casi previsti dall'art. 26, par. 2, della Convenzione l'ente assicuratore obbligato rilascia al disoccupato, che ritorna nel proprio Stato una dichiarazione nella quale indica, in particolare il termine entro il quale il disoccupato è tenuto ad iscriversi al competente Ufficio di collocamento dello Stato in cui ritorna, e trasmette copia di tale dichiarazione al competente ente assicuratore di detto Stato (ente delegato). Se la dichiarazione non è stata richiesta prima del trasferimento, essa deve essere richiesta per il tramite dell'ente delegato: In Italia, alla sede provinciale competente dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale o, se tale ufficio non è conosciuto, alla direzione generale dello stesso Istituto;
12 in Jugoslavia, al competente Biro za posredovanje rada (Ufficio distrettuale per il collocamento) e, se tale ufficio non è conosciuto, all'istituto Federale per l'assicurazione Sociale. 2. L'ente delegato comunica senza indugio all'ente assicuratore obbligato la data in cui il disoccupato si è iscritto al competente Ufficio di collocamento. Esso comunica inoltre senza indugio all'ente assicuratore obbligato la data di cessazione dello stato di disoccupazione. 3. L'ente delegato effettua il controllo dei beneficiari delle prestazioni nello stesso modo che se si trattasse di propri assicurati. 4. Le prestazioni sono corrisposte ai beneficiari dall'ente assicuratore obbligato in base alle comunicazioni inviategli dall'ente delegato e per il tramite di tale ente, in conformità alle disposizioni dell'art. 27. CAPITOLO VI Disposizioni relative ai pagamenti Articolo Nei casi in cui le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'ente assicuratore obbligato per il tramite dell'ente delegato ai beneficiari nell'altro Stato contratente, si applicano le seguenti disposizioni. 2. L'ente assicuratore obbligato, all'inizio di ogni mensilità di pagamento, trasmette all'ente delegato una distinta in doppio esemplare, nella quale per ogni caso di prestazione sono in particolare indicati: a) la natura della prestazione; b) il numero distintivo del caso; c) il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del beneficiario o dei beneficiari, nonchè, se beneficiario o beneficiari sono gli aventi diritto dall'assicurato, il cognome e nome dell assicurato e se il beneficiario o i beneficiari sono rappresentati legalmente, il cognome, il nome e l'indirizzo del rappresentante legale; d) l'importo da pagare espresso nella valuta dell'ente assicuratore obbligato; e) il periodo cui si riferisce il pagamento. Contemporanemente l'ente assicuratore obbligato versa a una Banca del rispettivo Stato, sul conto di una Banca dell'altro Stato a favore dell'ente delegato, la somma necessaria per il pagamento e invia all ente delegato un avviso di versamento: le Autorità competenti indicheranno le Banche competenti a tale riguardo. Con detto versamento l'ente assicuratore obbligato è liberato da ogni obbligazione nei confronti dei beneficiari delle prestazioni.
13 3. L'ente delegato paga le prestazioni ai beneficiari al cambio secondo il quale i relativi importi gli sono stati accreditati con le stesse modalità previste per il pagamento delle prestazioni ai propri beneficiari. 4. Allorchè si verifichi un evento che comporti la sospensione del pagamento, l'ente delegato indica sulla distinta di cui al paragrafo 2 il motivo della sospensione del pagamento e restituisce la somma non pagata all'ente assicuratore obbligato. 5. A comprova dei pagamenti effettuati l'ente delegato, al più tardi entro due mesi dall'accreditamento, restituisce all'ente assicuratore obbligato un esemplare della distinta di cui al paragrafo 2, sulla quale sono indicati gli importi pagati e quelli non pagati, nonché gli estremi della restituzione degli importi non pagati. 6. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano in modo corrispondente ai rimborsi delle spese di cui all'art. 9, agli artt. 11, 12 e 14 in quanto richiamino l art. 9, all'art. 15, all art. 17, par. 2, e all'art. 23, par. 2. Articolo 28 Nei casi in cui le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'ente assicuratore obbligato direttamente ai beneficiari nell'altro Stato contraente, l'ente assicuratore obbligato trasmette annualmente al competente ente assicuratore dell altro Stato contraente una distinta contenente le indicazioni di cui all art. 27, par. 2. PARTE III DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI Articolo 29 Per la concessione delle prestazioni in natura agli assicurati previsti nell'art. 4 e nell'art. 5, punto 2, primo periodo, della Convenzione, come pure ai loro aventi diritto, l'ente assicuratore obbligato può delegare il competente ente assicuratore dell'altro Stato contraente: in tal caso si applicano, in modo corrispondente, e in quanto necessario, le disposioni del presente Accordo previste per i casi di cui all'art. 7, par. 2, dello stesso Accordo. Articolo I cittadini di uno Stato contraente, che risiedono in un terzo Stato e fanno valere diritti a prestazioni in base alla legislazione dell'altro Stato contraente e alla Convenzione, devono presentare la domanda al competente ente assicuratore di quest ultimo Stato.
14 2. Le domande presentate a un ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato. Articolo Per le domande, i certificati, le dichiarazioni, le comunicazioni e le distinte previste dal presente Accordo devono essere adoperati, in quanto necessario, appositi formulari i cui modelli saranno stabiliti, di comune accordo, dagli enti assicuratori competenti dei due Stati contraenti. 2. Se i richiedenti o beneficiari di prestazioni non allegano alla domanda la documentazione necessaria o la documentazione allegata è incompleta, l'ente assicuratore al quale la domanda è presentata si rivolge al competente ente assicuratore dell'altro Stato contraente per ottenere o completare la documentazione. Articolo 32 Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione. FATTO a Belgrado il 10 ottobre 1958 in due originali, in lingua italiana e serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede. Per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ALESSANDRO FARACE Per il Segretario del Consiglio Esecutivo Federale per il Lavoro SVETOZAR POPOVIĆ
Norme di applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di immigrazione tra il Brasile e l'italia, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974
Norme di applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di immigrazione tra il Brasile e l'italia, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974 Articolo 1 All'applicazione delle presenti Norme provvedono:
LVIII. 7 maggio 1987, Praia
LVIII 7 maggio 1987, Praia Accordo amministrativo fra l'italia, e il Capo Verde per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980 (1). ACCORDO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI
Capitolo I Disposizioni Generali
ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Capitolo I Disposizioni Generali Art.
Testo originale. Art. 1
Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1
VENEZUELA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICIA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA (Firmata a Roma il 7 giugno 1988) Per l applicazione
0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il
Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali
Testo originale Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali 0.831.109.454.1 Conchiusa il 17 ottobre 1951 Approvata dall assemblea federale il 21 dic. 1953 1 Entrata in vigore:
Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione tra l'italia e il Brasile del 9 dicembre 1960
L. 6 aprile 1977, n. 236. Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960. 1. È approvato
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 693) approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1972 (V. Stampato n. 830) presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MEDICI)
Titolo I Disposizioni generali. Testo originale
Testo originale 0.831.109.454.23 Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell I.N.P.S.
BRASILE PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL ACCORDO DI EMIGRAZIONE FRA L ITALIA ED IL BRASILE DEL 9/12/1960 Firma: Brasilia, 30 gennaio 1974 Ratifica: legge 6 aprile 1977, n. 236 G.U. del 1 giugno 1977, n. 147 Entrata
Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione
Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio Vienna, 29 marzo 1990 E' un Accordo tra
MEMORANDUM D'INTESA. tra
Allegato alla circ. n. 46/1980 MEMORANDUM D'INTESA tra l'"istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" in seguito denominato INAIL, rappresentato dal Presidente dell'inail e
TRATTATI CONVENZIONI CONVENZIONE
TRATTATI CONVENZIONI 1 9 5 7 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI E PROTOCOLLO GENERALE ROMA, 14 NOVEMBRE 1957 CONVENZIONE
ACCORDO AMMINISTRATIVO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.
Gazzetta Ufficiale N. 194 del 20 Agosto 2002 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, firmata
Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi
Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi Redatto dall Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali (aggiornato al 29/02/2012) (art.27
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate Parti contraenti,
PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA
PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA La sottostante tabella riporta i requisiti, introdotti dalla nuova riforma previdenziale, necessari per ottenere la pensione di anzianità e quella
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio
Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: [email protected] - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento
Regolamento emittenti
E Regolamento emittenti Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 Allegato 5-bis Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui Aggiornato con le modifiche apportate
Regolamento Sanimpresa
Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA
Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.2005 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI
REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte V
REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte V Erogazione di sussidi a fondo perduto per disagio economico a seguito di malattia, infortunio o decesso. Testo finale approvato C.I.G. Delibera n.56 del 16/12/2011
F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA La Repubblica italiana
REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati
AREA DELLA PREVIDENZA REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento reca disposizioni a tutela della maternità
Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza Dichiarazione di residenza con provenienza dall estero. Indicare lo Stato estero
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
COMUNE DI OLCENENGO Provincia di Vercelli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI INDICE Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 4 5 Oggetto del regolamento Organizzazione
Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate
INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182
INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 Adempimenti contributivi/previdenziali su compensi liquidati a medici esterni, convenzionati con l Istituto ovvero di categoria. Si comunica che, a seguito di approfondimenti
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione
Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno
0.831.109.454.2 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale
Testo originale 0.831.109.454.2 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale Conchiusa il 14 dicembre 1962 Approvata dall Assemblea federale il 18
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
6.02 Stato al 1 gennaio 2010
6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa
6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità
6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità
Capitolo I - Disposizioni generali. Articolo 1
L. 7-10-1986 n. 735 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. Pubblicata nella Gazz.
4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
ACCORDO AMMINISTRATIVO per l attuazione dell Accordo di sicurezza sociale tra l Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977
ACCORDO AMMINISTRATIVO per l attuazione dell Accordo di sicurezza sociale tra l Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977 Parte I Disposizioni Generali Art. 1 Per l attuazione dell Accordo
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI (Approvato con Delibera di Consigli n. 5 del 7/04/2014) 1 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 3 Art.
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO MOBILITA DEL PERSONALE (allegato al Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.C. dell 11.6.1998
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA E LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica Ceca e La Repubblica Italiana animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati in materia
CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici
CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con deliberazione consiliare
1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi
1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per
Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Pagina 1 di 6 LEGGE 18 MARZO 1968, n. 474 (GU n. 107 del 27/04/1968) RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA SULL'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento.
Revisori legali, nuove regole dal 13 settembre IPSOA. IT Entrano in vigore il prossimo 13 settembre i tre decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.
CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI
CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato
REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità
REGOLAMENTO per la corresponsione dell indennità di maternità Articolo 1 Indennità di maternità Agli iscritti di sesso femminile compete l indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini
N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
Disoccupazione Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare
Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 [email protected] Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
SCHEDA CILE SPAGNA. Cittadini spagnoli e cileni che lavorino o che abbiano lavorato in uno o in entrambi i Paesi e loro congiunti beneficiari.
SCHEDA CILE SPAGNA CONVENZIONE CILE-SPAGNA. Entrata in vigore La Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Spagna ed il Cile, sottoscritta il 28 gennaio 1997 ed in vigore dal 13 marzo 1998, sostituisce
ATA, UN LAVORO IMPORTANTE. Corso di formazione Le pensioni: il ruolo della segreteria. Proteo Fare Sapere Lombardia FLC CGIL Lombardia
Proteo Fare Sapere Lombardia FLC CGIL Lombardia ATA, UN LAVORO IMPORTANTE Lavori e professionalità per la scuola dell autonomia. Gestire le risorse, conoscere la normativa, partecipare ai progetti Corso
SENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC Vili LEGISLATURA (N. 1304) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (COLOMBO) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (SARTI) e col Ministro del Lavoro
Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947
Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa
Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2007
Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 3 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 luglio 2007 1 Preambolo 1. A seguito della decisione del 3 maggio 2007, il Consiglio di fondazione della
BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014
INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013
In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori
COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio
Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori
Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa
Allegato parte integrante Allegato A
Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI
Circolare Inps 790/1966
Circolare Inps 790/1966 Oggetto: Cumulo dei contributi versati nella Gestione speciale con quelli versati nella assicurazione generale obbligatoria o in altra forma di assicurazione obbligatoria per lavoro
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
PIANO DI PREVIDENZA F10
REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai
B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà
FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AMOS SCRL Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà Art. 1 Tipologia dei trattamenti di solidarietà 1. I trattamenti del fondo di solidarietà
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI - ART.59 DPR 16.10.1979 N.509 come modificato dail art.28 DPR 346/83 e dail art.
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI - ART.59 DPR 16.10.1979 N.509 come modificato dail art.28 DPR 346/83 e dail art.24 DPR 171/91 ART. 1 Il Direttore Generale è autorizzato a disporre in favore dei
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale
INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori
