REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI

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1 Deliberazione n. 4/2016/SCBOLZ/PRSP REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Bolzano composta dai magistrati: Raffaele DAINELLI Marcovalerio POZZATO Alessandro PALLAORO Presidente Consigliere Consigliere Nella Camera di consiglio del 25 marzo 2016 per deliberare in ordine alla sana gestione finanziaria (con particolare riguardo alle criticità contabili concernenti il rispetto del patto di stabilità, gli equilibri di bilancio e l indebitamento) dei Comuni della provincia di Bolzano, sulla base dei questionari sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015, trasmessi dai rispettivi Organi di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO l art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; VISTO l art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 1

2 VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTO il regolamento (n. 14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni; VISTE le deliberazioni n. 1/2015 e n. 1/2016 con cui la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti ha approvato, rispettivamente, il programma delle attività ed indagini di controllo per l anno 2015 e per l anno 2016; VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/2015, approvativa delle linee guida e dei criteri cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti della gestione dell esercizio 2014 e n. 32/2015, approvativa delle linee di indirizzo su aspetti significativi del bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata; RILEVATO che ai sensi della richiamata delibera della Sezione delle Autonomie n. 13/2015 Le sezioni di controllo, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, ove ne ricorra l esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti o integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali ; VISTI i dati inseriti dagli Organi di revisione economico-finanziaria dei comuni della provincia di Bolzano nel Sistema Informativo questionario Enti locali (SIQuEL) della Corte dei conti ( =CONTROLLOREFERTO); VISTE le note esplicative trasmesse dagli Organi di revisione in esito alle richieste formulate dalla Corte dei conti; RILEVATO che sono pervenute osservazioni relativamente alle citate gestioni, da parte dell Ente vigilante (cfr., fra le altre, note: prot del 28 agosto 2015, prot del 15 luglio 2015 e prot dell 8 ottobre 2015), nell ambito dell esercizio della funzione di vigilanza e di controllo ai sensi dell art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, dell art. 6, comma 3-ter, del D.P.R. n. 305/1988 e dell art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10; VISTI il decreto n. 1 di data 21 gennaio 2016 e la nota del 23 marzo 2016 con i quali il Presidente della Sezione di controllo di Bolzano ha convocato il Collegio per i giorni marzo 2016; UDITI nella Camera di consiglio i relatori Marcovalerio Pozzato e Alessandro Pallaoro ed esaminata la documentazione agli atti; PREMESSO CHE: - la citata legge n. 266/2005 prevede l adozione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate gravi irregolarità, fenomeno che appare rilevante, tra l altro, se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica (del. Sezione delle autonomie n. 18/2013); - nel caso di accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità.. l art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, prevede l obbligo da parte degli Enti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; 2

3 - si può considerare suscettibile di segnalazione agli Organi dell Ente locale, alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ogni forma di irregolarità contabile (anche non grave) o meri sintomi di precarietà, al fine di promuovere le opportune misure correttive, fermo restando che l assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva; - la Corte costituzionale, con sentenza n. 60/2013, ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti... si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano e che il suddetto controllo sulla gestione economico-finanziaria non...preclude in alcun modo l istituzione di ulteriori controlli riconducibili all amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall art. 79, terzo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972, ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti e alla Provincia,...su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale ; - ai sensi dell art. 4 (funzioni della Regione) del D.P.R. n. 670/1972 (Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni spetta alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; - ai sensi dell art. 8 (funzioni delle Province) dello Statuto, la potestà di emanare norme legislative in materia di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano; - che l art. 80 dello Statuto assegna alle Province la competenza legislativa in tema di finanza locale; - ai sensi dell art. 56 (disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale) della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7, l armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con legge provinciale; - l art. 10 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 agosto 2015, n. 22 recita : Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall articolo 79 dello Statuto di autonomia e per coordinare l ordinamento contabile con l ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le Province provvedono a disciplinare l armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1 gennaio 2016 cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ; - l art. 23, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2014, n. 11 (legge finanziaria 2015) prevede che : Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario ; - l art. 9, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11, aggiungendo i commi 2, 3, 4, 5, 6 all articolo 23 della legge provinciale n. 11/2015, ha ulteriormente specificato che : (2) L adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all anno 2017.(3) A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria. (4) Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio (5) Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d esecuzione 3

4 sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l adozione del relativo sistema contabile. (6) I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1 gennaio 2017 ; - la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali) ha riformato il sistema della contabilità degli enti locali della provincia mediante interventi volti a perseguire l armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con quelli stabiliti dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L e successive modifiche (gli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 66 della legge sono stati impugnati con delibera del Consiglio dei Ministeri in data 26 febbraio 2016 per contrasto con l art. 117, c. 2, lettera e) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici); - la legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 15 dicembre 2015, n. 31, modificando la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ha recepito le disposizioni in materia di controllo interno recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012). RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il programma delle attività della Sezione di controllo di Bolzano per l anno 2015 (del. n. 1/2015), comprende, tra l altro, l esame sulla sana gestione finanziaria dei Comuni della provincia di Bolzano, sulla base dei questionari sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015, da inviarsi entro il 31 luglio 2015 da parte dei rispettivi Organi di revisione economicofinanziaria, ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con particolare riguardo ai comuni che presentano criticità contabili concernenti il rispetto del patto di stabilità, gli equilibri di bilancio e l indebitamento ; il programma della Sezione per l anno 2016 (del. n.1/2016) prevede l esame dei rendiconti consuntivi (2015) e dei bilanci preventivi (2016), sempre ai sensi delle citate leggi, con particolare riferimento ai profili concernenti il patto di stabilità (provinciale), l indebitamento e gli equilibri economico-finanziari degli enti. Costituisce costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per preservare l equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea (cfr., ex plurimis, sentenza n. 175 dell 11 giugno 2014). Giova rammentare che la Provincia autonoma di Bolzano (Ente che esercita la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali ai sensi dell art. 54, c. 1, dello Statuto di autonomia) è chiamata a svolgere, tramite la Ripartizione Enti locali, il controllo sugli enti locali (allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10), nonché i controlli funzionali all attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 24, comma 3, della legge provinciale n. 10/1992), anche ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica ex art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia. In tale contesto normativo taluni funzionari dell Ente provinciale sono stati accreditati per l accesso al citato sistema informativo SIQuEL della Corte dei conti, al fine di realizzare una efficace sinergia tra i controlli interni all ordinamento provinciale e quelli esterni della Magistratura contabile, sulla base di informazioni finanziarie condivise. Costituisce, infatti, una caratteristica comune agli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle vigenti norme statutarie (cfr. il titolo VI della Statuto - Finanza della Regione e delle Province) la previsione secondo cui spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza ; le medesime, per altro verso,...vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 4

5 Quanto sopra induce la Sezione (in un ottica di efficacia dei controlli, di maggiore trasparenza delle informazioni finanziarie dell intero sistema territoriale integrato di competenza della Provincia, in applicazione anche dei principi derivanti dall art. 79, terzo comma, dello Statuto) a riferire con la presente delibera sugli esiti dell attività svolta riferita ai 116 Comuni della provincia, sulla base degli elementi inseriti nell apposito sistema informativo e degli ulteriori chiarimenti pervenuti dagli Enti nel periodo 20 ottobre gennaio Ciò posto, con particolare riguardo agli aspetti individuati dal Collegio in sede di programmazione delle attività di controllo, si espone di seguito quanto risulta dal sistema. A) EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO (cfr. tabella di cui alla sezione 2 dei questionari; punto 1, tabella 1.1, differenza di parte corrente) I seguenti comuni evidenziano un equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio conseguito con l utilizzo dell avanzo di amministrazione (ai sensi dell art. 17 del testo unico delle leggi regionali sull ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol di cui al D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, e successive modifiche e integrazioni, nonché della circolare n. 19/2011 della Ripartizione Enti locali della Provincia autonoma di Bolzano), e/o di ulteriori entrate che la normativa di settore (statale, regionale e provinciale) autorizza a tal fine: - rendiconto 2014: Bronzolo, Cortina sulla strada del vino, Fiè allo Sciliar, La Valle, Laces, Naturno, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Proves, Stelvio, Valle Aurina; - bilancio di previsione 2015: Appiano sulla strada del vino, Badia, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Caldaro sulla strada del vino, Campo di Trens, Castelbello Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Egna, Falzes, Fortezza, Gais, Gargazzone, La Valle, Laion, Lauregno, Luson, Martello, Merano, Naturno, Naz Sciaves, Parcines, Ponte Gardena, Proves, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, Rodengo, San Martino in Passiria, Salorno, San Candido, Selva dei Molini, Sesto, Silandro, Sluderno, Terlano, Trodena, Ultimo, Velturno. B) INDEBITAMENTO (cfr. sezione seconda dei questionari; punto 3, domanda 3.3) Nei seguenti comuni si registra una evoluzione peggiorativa dell indebitamento: - dati rendiconto 2014 rispetto a quelli del rendiconto 2013: Avelengo, Badia, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Gargazzone, La Valle, Laives, Lasa, Malles Venosta, Moso in Passiria, Naz-Sciaves, Parcines, Perca, Racines, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, Selva dei Molini, Silandro, Vadena, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno; - dati bilancio di previsione 2015 rispetto a quelli del rendiconto 2014: Avelengo, Barbiano, Bolzano, Bronzolo, Campo Tures, Castelbello Ciardes, Cornedo all Isarco, Dobbiaco, Egna, Funes, Gais, Glorenza, Lagundo, Laives, Lasa, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Nalles, Perca, San Lorenzo di Sebato, Salorno, Stelvio, Termeno, Varna, Verano, Vipiteno. C) PATTO DI STABILITA provinciale (cfr. sezione 2 dei questionari, punto 5, domanda 5.1) Hanno comunicato il non raggiungimento dell obiettivo di risparmio per l anno 2014 gli Organi di revisione economico-finanziario dei seguenti comuni: Avelengo, Gais, Glorenza, Laces, Lasa, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Ora, Parcines, Perca, Predoi, Proves, Renon, Santa Cristina Valgardena, Salorno, Stelvio, Tesimo, Val di Vizze, Velturno, Verano, Villandro. Equilibri del conto del bilancio Nel corso dell attività istruttoria la Sezione ha chiesto all Ente provinciale di conoscere gli esiti dei controlli svolti circa la salvaguardia da parte dei comuni dell Alto Adige degli equilibri finanziari di bilancio (in fase previsionale e di rendiconto), nella gestione di competenza e di cassa, in termini di saldo complessivo e di parte corrente. In argomento, la competente Ripartizione si è limitata a comunicare (nota del 16 ottobre 2015) che: - i trasferimenti provinciali sono erogati secondo il fabbisogno di cassa (documentato dai tesorieri), in quattro rate; - da anni la Provincia provvede ai relativi controlli; 5

6 - la quarta rata dei trasferimenti correnti è liquidata solo dopo la dimostrazione dell avvenuta copertura (90%) dei servizi di acqua potabile, smaltimento acque reflue e rifiuti (incluso la pulizia delle strade); - in fase di previsione, nessun comune fa registrare un disavanzo economico. Lo stesso vale per i rendiconti di quei comuni fino ad ora. In esito alla verifica di congruità dei dati finanziari presenti nel sistema informativo, si riscontrano gestioni comunali con saldi negativi di parte corrente e conseguenti equilibri di competenza raggiunti utilizzando l avanzo di amministrazione e/o ulteriori entrate allocate in altri comparti di bilancio (il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa di settore -statale regionale e provinciale- seppur non di regola, al fine di assicurare gli equilibri medesimi). In passato, l utilizzo dell avanzo in sede di previsione di bilancio è stato oggetto anche di apposita circolare (n. 19 del 12 ottobre 2011) della competente Ripartizione provinciale, con contenuti che suscitano perplessità ( l avanzo di amministrazione può essere utilizzato inoltre per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento ). Circa l utilizzo dell avanzo la Sezione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70/2012; in particolare, (...Non è conforme ai precetti dell art. 81, quarto comma, Cost., realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente..). Richiama altresì la Sezione l art. 74 del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, di modifica degli artt. 162 e 187 del decreto legislativo n. 267/2000, in tema di principi di bilancio e di composizione del risultato di amministrazione degli enti locali (norme che trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2016). Queste disposizioni, unitamente al principio contabile concernente la contabilità finanziaria applicato di cui all allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 (cfr. il punto 9.2 in tema di risultato di amministrazione) disciplinano specificamente (in un ottica prudenziale) l utilizzo del risultato medesimo. In questo quadro la Sezione sottolinea l importanza della salvaguardia di equilibri strutturali, trasparenti e veritieri, anche alla luce di eventuali passività potenziali (es. contenzioso in essere) e dell andamento (negativo) delle gestioni degli organismi partecipati dagli enti medesimi. Giova rammentare che, in tale contesto, in attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), l art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede che I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, normativa richiamata anche dall articolo 79, comma 1, dello Statuto di autonomia. Ulteriori disposizioni in materia di equilibri dei bilanci, nel percorso verso gli equilibri di cui alla legge n. 243/2012, sono recate dall art. 1, c. 707 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in coerenza con gli impegni europei e nelle more dell entrata in vigore della citata legge n. 243/2012, cui anche le autonomie speciali sono tenute ad attenersi, ai fini della tutela della unità economica della Repubblica (cfr. in argomento anche la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 5/2016). Si invitano, pertanto, i responsabili dei servizi finanziari, gli Organi di revisione e di governo delle Amministrazioni comunali (nei rispettivi ambiti), nonché l Ente vigilante ad assicurare una puntuale osservanza delle disposizioni in materia di pareggio e di equilibri di bilancio (finanziari, economici e patrimoniali), quale prima finalità del controllo interno, onde assicurare tempestive misure correttive qualora nel corso delle gestioni emergano valori negativi nei flussi medesimi. Con particolare riguardo alla specifica normativa che caratterizza il pareggio di bilancio nel 2016 e i connessi equilibri, si richiama il contenuto delle recenti Linee di indirizzo per la corretta attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali e per la formazione del 6

7 bilancio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella adunanza del 18 marzo 2016 (del. 9/2016). Con l art. 7 della legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17 ( Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali ), la Provincia ha recentemente introdotto nuove norme in materia di pareggio ed equilibri complessivi dei bilanci degli enti locali, riformando il sistema di contabilità degli enti, nell ambito dell armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 118/2011 (e s.m.i.). Il Collegio evidenzia al riguardo perplessità, poiché con la soprariferita disposizione si sono aggiunte (rispetto a quanto prevede l art. 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000), la seguente espressione e le altre eccezioni previste dalla legge, ai fini della configurazione degli equilibri medesimi. Tale inciso pare mal conciliarsi con ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell art. 117, c. 2, lettera e) della Costituzione armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto, nel disciplinare un adeguamento, specificazione, integrazione al decreto legislativo n. 118/2011, potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri complessivi. Vale la pena evidenziare che la cennata disposizione è stata impugnata (in armonia con gli orientamenti espressi da questa Sezione) dal Consiglio dei Ministri (del. in data 26 febbraio 2016), innanzi alla Corte costituzionale (ricorso n. 6/2016). A salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti della provincia, l art. 31 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, ha recentemente destinato anche i finanziamenti del fondo perequativo assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano agli enti locali ai sensi dell ordinamento locale. Per quanto riguarda la materia Enti locali deficitari di cui alla parte II del titolo VIII del decreto legislativo n. 267/2000, l art. 1 della legge regionale Trentino Alto Adige Sűdtirol n. 31/2015 ha disposto che siano le Province autonome di Trento e di Bolzano a dettare la relativa disciplina, in relazione alle funzioni di cui agli artt. 54, 79 e 80 dello Statuto di autonomia. Indebitamento L Ente provinciale vigilante ha formalmente comunicato in data 29 ottobre 2015 (cfr. risposta all interrogazione consiliare n. 1499/2015), che l ammontare del residuo debito (complessivo) dei 116 comuni del territorio ammontava, al 31 dicembre 2014, a euro ,77 (al 31 dicembre 2013: euro ,26). Il dato comprende i debiti in essere nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A., l istituto di credito locale Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. e il Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell Adige, mentre non tiene conto dell indebitamento dei comuni tramite il fondo di rotazione per investimenti messo a disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell art. 7-bis della legge provinciale n. 6/1992 e dei restanti fondi di rotazione attualmente disponibili (nel 2015, ad esempio, in sede di accordo sulla finanza locale per l anno 2015, stipulato in data 29 gennaio 2015, sono stati messi a disposizione dei comuni 33,1 milioni di euro per l edilizia scolastica, le scuole materne, gli acquedotti e le canalizzazioni, le case di riposo e gli altri progetti di investimento di pubblico interesse). In tale contesto, l Ente vigilante ha fornito alla Corte dei conti i dati relativi all utilizzo di fondi di rotazione da parte dei comuni della provincia (informazioni finanziarie tratte dai bilanci di previsione 2014 dei comuni), da cui si evince un ulteriore debito residuo dei 116 comuni del territorio, al 31 dicembre 2014, pari a euro ,74. Stante l entità complessiva e il trend dell indebitamento in essere (nelle sue varie forme), la Sezione, ha chiesto alla Provincia notizie circa i comuni il cui debito (dagli esiti dei controlli interni all ordinamento provinciale) registra nell ultimo triennio ( ) un andamento crescente, con illustrazione delle relative ragioni. La Provincia, nel richiamarsi alla normativa provinciale in materia (art. 1, c. 3/quinquies della legge n. 24/1986), secondo la quale il comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento (interesse e capitale), aggiunta a quella dei mutui in essere, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate correnti, si è limitata a rendere noto che anche nel caso in cui per i comuni, anziché un terzo, valesse un quarto delle entrate correnti, tutti i comuni della nostra provincia resterebbero al di sotto di quest ultimo limite. 7

8 Ha comunicato, inoltre, che nel triennio l indebitamento ha fatto registrare un andamento crescente nei seguenti dieci comuni: Avelengo, Curon Venosta, Falzes, Lasa, Naz- Sciaves, Parcines, Perca, Prato allo Stelvio, Senales e Val di Vizze, dovuto, in generale, all assunzione di mutui per opere pubbliche che non vengono finanziate dal fondo di rotazione provinciale ; peraltro, l indebitamento complessivo dei comuni altoatesini è diminuito consistentemente per via dell accesso al fondo di rotazione provinciale di cui all articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, possibile dall anno 2008 (cfr. nota della Provincia dell 8 ottobre 2015, prot ). Osserva la Sezione che, in linea generale, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr., tra l altro, l art. 8, c. 3, della legge n. 183/2011 e l art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013), anche per effetto di precisi vincoli comunitari, recano disposizioni finalizzate al raggiungimento dell obiettivo di una riduzione del debito degli enti territoriali (cfr. Corte Cost., sent. n. 175/2014); in tale contesto, si prende atto che (secondo quanto comunicato dai relativi Organi di revisione) i comuni hanno rispettato i limiti e le norme per il ricorso all indebitamento previsti dalle leggi provinciali in materia (art. 1, c. 3/quinquies, della legge provinciale n. 24/1986, e successive modifiche ed integrazioni, nonché art. 9 della legge provinciale n. 6/1992, e successive integrazioni). Fermo restando il contributo alla finanza pubblica da parte della Provincia autonoma di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare e quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, ai sensi dell art. 79, comma 4/bis, dello Statuto di autonomia, la disposizione di cui al citato ottavo comma dell art. 3, trova applicazione - come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/ anche nei confronti delle autonomie speciali partecipando alla complessiva regolamentazione avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica. Nel quadro dei principi di coordinamento finanziario dello Stato, sussistono dubbi sulla coerenza dell art. 1, comma 3/quinquies, della legge provinciale n. 24/1986, come aggiunto dall art. 6 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, che disciplina l accesso a nuovi mutui ( Il comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo triennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali ), ponendo limiti ben diversi da quelli previsti dalla legislazione statale (cfr. art. 204, c. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ). La soprariferita percentuale massima dell 8%, introdotta nell ordinamento dall art. 1, c. 735, della legge di stabilità 2014, è disposizione di coordinamento finanziario che non risulta recepita nell ordinamento locale. La Sezione sottolinea che, a prescindere dall esplicita introduzione della disposizione concernente la riferita percentuale massima a livello provinciale, con l entrata in vigore ( ) anche nelle Provincie Autonome della normativa sull armonizzazione in tema di mutui e altre forme di indebitamento, la competenza in materia di legislazione contabile va pienamente ricondotta nella sfera esclusiva del Legislatore statale. In altre parole, alle Provincie Autonome è data facoltà di emanare mere disposizioni applicative (che non possono avere carattere di riforma ovvero innovativo) del d. lgs. n. 118/2011, in relazione al generale quadro fornito dallo Stato, in adempimento anche dei vincoli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea. Al riguardo, giova osservare che La codificazione di parametri standardizzati per il calcolo percentuale dell indebitamento è fondamentale per consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti (pubblici) in modo uniforme e trasparente, così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per 8

9 un efficace coordinamento della finanza pubblica del Paese (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 309/2012; Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n. 7/2016). Dall analisi dei dati presenti nel Sistema SIQuEL (concernenti l indebitamento complessivo dei comuni), emerge per Amministrazioni un disallineamento con gli elementi forniti dagli Organi di revisione economico-finanziaria (relazioni di accompagnamento ai bilanci preventivi e successivi degli enti stessi). Le riferite incongruenze vanno ricondotte principalmente alla diversa tempistica di redazione degli atti e alla contabilizzazione dei fondi di rotazione messi a disposizione dalla Provincia (cfr., in via non esaustiva, i chiarimenti forniti al riguardo dagli Organi di revisione dei Comuni di Andriano e Avelengo). Si sottolinea in tale quadro la necessità di ricomprendere nell indebitamento complessivo anche i mutui assunti dai comuni, per i quali la Provincia si è fatta totale carico delle rate di ammortamento (cfr. art. 1, comma 3, della legge provinciale n. 24/1986). Evidenzia la Sezione che, in ogni caso, le definizioni di indebitamento e di spesa di investimento (cfr. l art. 119, comma 8, della Costituzione, l art. 75 del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, nonchè l art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003) sono necessariamente univoche su tutto il territorio nazionale, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato; al proposito deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 425/2004 e 188/2014), circa l anticipazione di cassa, operazione che esula dall indebitamento (non comportando risorse aggiuntive) e che consente di superare, entro il limite massimo stabilito, una momentanea carenza di liquidità. Si rammenta, in un ottica più generale, che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha recentemente chiarito che anche la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di contrarre mutui degli stessi e soggiace al limite di cui al citato art. 119 della Costituzione, secondo cui il ricorso all indebitamento si giustifica solo per il finanziamento di spese di investimento, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all art. 3, comma 18, legge n. 350/2003. E stato, in particolare, sottolineato che le garanzie concorrono al limite di indebitamento, fatta salva la ipotesi di accantonamento dell intero importo del debito garantito (del. n. 30/2015/QMIG del 23 ottobre 2015). In materia di ricorso al debito, le Regioni e le Province autonome rivestono un ruolo rafforzato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per effetto di quanto previsto dall art. 10,comma 3, della legge n. 243/2012, ai sensi del quale le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l anno di riferimento, l equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione medesima. Appare di palmare evidenza che ogni ente territoriale (in primis le regioni e le province autonome) dovrà tener conto, nel contrarre un nuovo debito, della riferita disciplina, che, come osservato anche dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti (deliberazione n. 527/2015), pone necessariamente gli enti interessati a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati,al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell indebitamento a livello regionale. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni comunali e l Ente vigilante a voler porre la massima attenzione (nell ambito delle esigenze di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche): - all obbligo di adeguamento della disposizioni locali alle finalità di coordinamento della finanza pubblica dettate da leggi dello Stato ai sensi dell art. 79, c. 4, dello Statuto; - alla necessità che il nuovo indebitamento non irrigidisca eccessivamente la spesa degli enti medesimi. Infine (sempre in tema di indebitamento), assume rilievo l istituto del riconoscimento di debito che ha trovato disciplina nell art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), riconducibile secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 64/2005) a un...principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica. Relativamente all esercizio finanziario 2014, nella apposita banca dati della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, i debiti fuori bilancio riconosciuti nei Comuni di Bolzano, Bressanone, Merano, Monguelfo e Trodena ammontano complessivamente ad euro ,00 (di cui euro ,00 per sentenze esecutive; i restanti per acquisizione di beni e servizi). 9

10 Patto di stabilità e crescita nell ambito dell accordo sulla finanza locale per l anno 2014 La delegazione dei comuni ovvero il Consiglio dei comuni, il Presidente della Provincia e l Assessore all Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni hanno sottoscritto, in data 23 maggio 2014, l accordo sulla finanza locale per l anno 2014 convenendo, ai sensi dell art. 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, un obiettivo di risparmio per i 116 comuni e le 7 comunità comprensoriali del territorio pari a euro 12 milioni (comuni) e a 2 milioni (comunità comprensoriali). Con il 4 accordo aggiuntivo per la finanza locale del 25 luglio 2014 sono state stabilite le modalità di calcolo ed è stato definito l obiettivo di risparmio per ciascun ente della provincia. Si è altresì convenuto, nel caso di non raggiungimento dell obiettivo assegnato, l obbligo di presentazione di un piano di risanamento con la previsione di sanzioni e con la puntualizzazione che Nell ambito del periodo pluriennale sono ammessi degli scostamenti, purchè l obiettivo di risparmio complessivo sia raggiunto. Si prescinde dall applicazione delle sanzioni ( ) e dalla presentazione del piano di risanamento, qualora l obiettivo di risparmio per il periodo sia raggiunto. I suddetti obiettivi sono stati stabiliti, secondo quanto comunicato dalla Provincia, in osservanza dell art. 1, c. 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 267; dell art. 1, c. 134, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; dell art. 32, c. 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell art. 1, c. 457, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale ). Riferisce la Provincia di avere comunicato al Ministero dell Economia e delle Finanze i contenuti dell accordo, nonché i relativi obiettivi, calcolati ai sensi dell art. 31, c. 6 della legge 183/2011 (obiettivo complessivo pari ad euro ,75, di cui euro a carico dei comuni e delle comunità comprensoriali e la differenza di euro ,75 a carico della Provincia). Giova rammentare che le suddette disposizioni si collocano nell ambito dell art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n.670), secondo il quale Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti (testo in vigore dal 1 gennaio 2015). La Ripartizione Enti locali, in esito all attività di controllo esperita, ha comunicato a questa Sezione che i seguenti ventidue comuni non hanno raggiunto gli obiettivi di risparmio per l anno 2014 (convenuto in sede di accordo per la finanza locale): Avelengo, Gais, Glorenza, Laces, Lasa, Lauregno, La Valle, Meltina, Nova Levante, Ora, Parcines, Perca, Predoi, Proves, Renon, Salorno, Santa Cristina Val Gardena, Stelvio, Tesimo, Val di Vizze, Velturno e Villandro. Avendo i comuni e le comunità comprensoriali (nel loro insieme) raggiunto l obiettivo di risparmio complessivo nel periodo triennale , nessuno di essi è (secondo la Provincia) tenuto a presentare un piano di risanamento. Afferma l Amministrazione che le ragioni di ordine economico finanziario per le quali i sopracitati comuni non hanno singolarmente raggiunto i risultati sono da ricondurre, in termini 10

11 generali, al fatto che gli incassi concernenti gli investimenti sono stati inferiori ai rispettivi pagamenti e che in ogni caso non esistono comuni strutturalmente deficitari alla luce della loro situazione economica (che in nessun caso registra risultati negativi). Per completezza si rileva, che a tutt oggi, non risulta ancora sottoscritto (tra la Provincia e gli enti locali del territorio) il patto di stabilità per l anno 2016, come previsto anche dall art. 1, c. 734, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), per la quale negli anni 2016 e 2017 nelle Province autonome resta ferma la relativa disciplina (art.1, c. 454 e seguenti, legge n. 228/2012). Segnalazione all Ente vigilante in ordine agli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni della provincia In tema di adozione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (dirette e indirette, possedute dagli enti locali ai sensi dell art. 1, c. 611 e seguenti, della legge n. 190/2014 e dell art. 18, c. 8-bis della legge 7 agosto 2015, n. 124), risultano trasmessi alla Corte dei conti, a tutt oggi, unicamente i piani relativi alla Provincia stessa (in data 23 aprile 2015), alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano (in data 14 aprile 2015) e al Comune di San Candido (in data 15 luglio 2015). Circa l applicazione delle suddette disposizioni nella provincia di Bolzano, la Ripartizione Enti locali della Provincia aveva nel maggio espresso l avviso che la normativa statale non trova diretta applicazione ai comuni della provincia di Bolzano, poiché nell ambito dei servizi pubblici locali e delle società partecipate, il legislatore ha già in passato legiferato attraverso la legge provinciale n. 12/2007. Non trova quindi applicazione l articolo 105 dello statuto di autonomia, ma la norma di attuazione n. 266/1992, se lo Stato ritenesse nello specifico che la Provincia fosse obbligata ad adeguarsi alla disciplina statale oppure ai principi ivi contenuti. Peraltro, il legislatore provinciale è successivamente intervenuto in materia (cfr. art. 8 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18), prevedendo - al fine di addivenire a un contenimento della spesa pubblica e una riduzione delle società (direttamente e indirettamente) partecipate dagli enti locali - la definizione e l approvazione, entro il 31 marzo 2016, da parte dei Sindaci dei comuni dell Alto Adige e degli altri organi di vertice degli enti, di piani operativi di razionalizzazione, con la contestuale definizione dei criteri di massima a cui gli stessi devono attenersi. Circa i contenuti che i suddetti piani devono avere, si richiamano gli adempimenti e le conseguenti valutazioni (effettivo oggetto sociale; natura dei servizi offerti e stretta inerenza ai compiti dell Ente, ragioni ostative ad una eventuale reinternalizzazione o comunque benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all organismo esterno; divieto di commistione tra attività strumentali ed erogazione di servizi pubblici locali; situazione economica e patrimoniale delle società, specie in caso di persistenti risultati economici negativi) nei confronti degli enti (cfr. del. n. 132/2015, Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia). Il Collegio condivide al proposito le osservazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (del. n. 7/2016): - le delibere di assunzione o mantenimento delle partecipazioni devono tenere conto della situazione economica e patrimoniale delle società (valutazioni in termini di efficacia ed economicità); - l andamento delle società partecipate non deve essere strutturalmente in perdita; - è sempre necessaria una adeguata motivazione. Occorre inoltre tener conto dei dubbi (del. n. 5/2016, Sezione di controllo per il Piemonte) circa la coerenza con una valutazione di strategicità delle partecipazioni c.d. polvere, che si riducono a mero investimento in capitale di rischio. Relativamente alle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge provinciale ( stretta necessità e/o interesse generale ai sensi dell art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 12/2007 e successive modifiche), l Ente di vigilanza ha comunicato che non è stato svolto alcun riscontro richiamandosi, nel contempo, alla prevista implementazione di nuove aree di attività di controllo. La Corte dei conti sottolinea, pertanto, l esigenza della loro effettuazione nel corso dell esercizio finanziario 2016, unitamente alle verifiche relative all avvenuta adozione (entro il 11

12 31 marzo 2016) dei piani operativi di razionalizzazione (ex art. 10 della legge provinciale n. 1/2015, e dei connessi processi di dismissione), restando in attesa di conoscere i relativi esiti. Sempre con riferimento alle partecipazioni (dirette e indirette) degli enti della provincia in organismi di varia natura, giova sempre sottolineare l esigenza di un inserimento esaustivo dei dati (e di un aggiornamento costante dei medesimi) nella Banca Dati degli Organismi Partecipati della Corte dei conti ( nell ambito del Sistema Informativo questionari Enti Locali (SIQuEL). Segnalazione all Ente vigilante in ordine ai controlli interni alle Amministrazioni comunali Ai sensi dell art. 3 (Attività di revisione interna) della legge regionale (Trentino Alto-Adige/ Sűdtirol) n. 2/2012, Per l applicazione del controllo di gestione di cui all articolo 17 commi 99 e 100 della legge regionale n. 10 del 1998 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l efficacia, l efficienza e l economicità di procedure ed attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale può prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell attività amministrativa (dei singoli comuni). La relazione sull attività svolta nell anno 2014 dalla Società Cooperativa Consorzio dei Comuni delle Provincia di Bolzano evidenzia in argomento che ll servizio di revisione svolge nei Comuni i cosiddetti controlli interni che secondo le norme dell Ordinamento dei Comuni sono previsti obbligatoriamente. La prestazione viene offerta ai Comuni in due forme; nella forma della revisione individuale e nella forma della revisione su tutto il territorio. E emerso dall attività istruttoria che nel corso del 2014 hanno stipulato apposita convenzione concernente il servizio di revisione individuale i seguenti undici comuni: Laion, Brunico, Sesto, Vipiteno, Sarentino, Bronzolo, Rodengo, Bressanone, Rio di Pusteria, Terento e Falzes. I settori sottoposti a verifiche (nel 2014) sono stati, fra l altro, gli uffici demografici, finanziari, la gestione cimiteriale, l erogazione di contributi, gli uffici tecnici, i lavori pubblici, la polizia locale, il personale. Con riguardo all esercizio finanziario 2015 tale forma di revisione è prevista per sei comuni: Bronzolo, Brunico, Caldaro, Appiano, Lana e Laion. Per quanto concerne, invece, il servizio di revisione su tutto il territorio l Ente vigilante ha prodotto copie dei report finali riguardanti i seguenti comuni: Merano, Lasa, Funes, Caldaro, Brunico e Anterivo. Il Consorzio ha analizzato tutti i comuni della provincia sulla base di dati e parametri predefiniti (calcolando indicatori rispetto alla media provinciale comunale, alla media dei comuni del comprensorio e alla media dei comuni per classe di grandezza), allo scopo di fornire (in un contesto macroeconomico) informazioni con i seguenti obiettivi: agevolazione della leggibilità dei dati comunali, valutazione dell efficienza, dell efficacia e dell economicità sulla base di indicatori definiti, paragonabilità orizzontale e verticale dei comuni. La Sezione continua a ribadire che il servizio non pare corrispondere pienamente ai requisiti minimi previsti per i controlli interni, se non integrato dall attività valutativa dei dati in grado di consentire quel circolo virtuoso programmazione/controllo/rendicontazione, volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione nonché la trasparenza dell azione amministrativa... Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell organizzazione dell ente, l efficacia, l efficienza e l economicità dell attività di realizzazione dei predetti obiettivi (art. 17, commi 99 e 100, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10). Si prende atto che l ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di controlli interni agli enti è stato oggetto di recente modifica ad opera della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31. Tale legge ha adeguato le disposizioni (già previste con legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1) in materia di controlli interni (di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari e la qualità dei servizi, sulle società partecipate), in armonia con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2012, n

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