NEWSLETTER MEFOP GLI STANDARD DI VALUTAZIONE IL BENCHMARK DEI FONDI PENSIONE* LETTERA SUL MERCATO DEI FONDI PENSIONE

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1 LETTERA SUL MERCATO DEI FONDI PENSIONE Anno 1, numero 1 aprile 2000 NEWSLETTER MEFOP GLI STANDARD DI VALUTAZIONE La storia Negli Stati Uniti la valutazione dei risultati finanziari dei fondi pensione (FP) ha costituito, fin dagli anni sessanta, materia di dibattito tra organismi pubblici e FP; risale infatti al 1968 la pietra miliare su questo argomento, ossia Measuring the investment performance of pension funds della Bank Administration Institute. Gli aspetti essenziali del processo di misurazione della performance sono cinque: (1) questa misurazione deve basarsi su una valutazione delle attività e passività ai prezzi di mercato; (2) la performance deve essere calcolata come risultato complessivo (total return basis); (3) tale risultato deve tenere conto dei flussi monetari e/o del tempo (metodo money-weighted e/o time-weighted); (4) la performance deve essere valutata rispetto ai rischi assunti per realizzarla (indici di rendimento corretto per il rischio); (5) il gestore deve essere valutato al lordo delle commissioni, la cui incidenza va però resa esplicita. Negli anni successivi, sempre negli Stati Uniti, si sono definiti standard relativi non solo alla determinazione dei risultati finanziari, correnti e passati, ma anche alla presentazione delle performance, per raggiungere due ulteriori obiettivi: (i) fornire ai (potenziali) clienti, sia privati che istituzionali, una visione d insieme dei risultati di ogni gestore; (ii) rendere uniformi e quindi - confrontabili i risultati di una pluralità di gestori, tenuto conto sia del rischio dell investimento effettuato che del tipo di mandato ricevuto. Ciò ha fatto nascere, sotto l egida dell Association of Investment Management and Research (AIMR) e del Global Investment Performance Standards Committee (GIPS), una metodologia standard per la determinazione e la presentazione delle performance degli investimenti finanziari. L applicazione di questa metodologia ha consentito di misurare e, soprattutto, di confrontare i risultati ottenuti da diversi prodotti finanziari e da diversi gestori. Ciò ha garantito una maggiore trasparenza sia nella scelta dei gestori da parte degli organi direttivi dei FP sia nella valutazione dei risultati della gestione, rafforzando così la tutela degli aderenti ai fondi stessi e il dispiegarsi della concorrenza nel mercato. Solo l utilizzo di una metodologia standard crea, infatti, adeguati presupposti perché i processi di valutazione dei gestori e delle loro performance si possano fondare su dati uniformi, confrontabili e presentabili. La diffusione La metodologia standard è articolata in cinque punti: (a) definizione di un tracciato record dei dati gestionali e specificazione delle fonti, che devono mettere a disposizione tali dati; (b) predisposizione di criteri standard per il calcolo degli indici di risultato e di rischio; (c) determinazione della periodicità del processo di valutazione; (d) scelta del valutatore che deve certificare la correttezza degli indici e ordinare i relativi risultati; (e) comunicazione dei risultati della valutazione. Nell industria italiana della gestione del risparmio, l applicazione degli standard di valutazione dei risultati è stata finora affidata a due sole iniziative: l istituzione di un Comitato italiano per gli standard di presentazione delle performance, promosso dall Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF) insieme ad Assogestioni e ad ABI; la raccomandazione, rivolta ancora da Assogestioni ai propri associati e accolta da alcune società di risparmio gestito, di utilizzare le metodologie sopra esaminate. Inoltre, la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (Covip) ha fatto riferimento agli standard nell art. 4 delle sue istruzioni riguardo al processo di selezione dei gestori ( ). La cultura della valutazione non è molto più radicata negli altri paesi dell Europa continentale, dove la diffusione degli standard di valutazione riguarda circa il 25% di chi opera nell industria della gestione del risparmio. Il fatto interessante è che l approdo dei primi FP alla piena operatività ha riacceso, in Italia, l interesse per la definizione e l utilizzo di standard di valutazione. Ciò vale soprattutto per quei FP che, alla fine del 2000, concluderanno uno dei primi esercizi di gestione finanziaria delle risorse degli aderenti. continua a p. 2 In questo numero 1 Il benchmark dei fondi pensione 1 Gli standard di valutazione 2 Notizie dalla Mefop 5 Flash dall Europa 5 Il punto sui Fondi 6 Novità fiscali: il d.lgs 47/2000 IL BENCHMARK DEI FONDI PENSIONE* A complemento dell analisi svolta riguardo alla definizione degli standard di valutazione (cfr. l articolo qui accanto), riteniamo utile specificare il concetto di benchmark che, pur essendo ormai entrato nel lessico comune, è spesso oggetto di definizioni troppo generiche o confuse. Qui ci preme sottolineare che il benchmark è un mezzo e non un fine nella gestione del portafoglio per almeno tre ragioni. Innanzitutto, il benchmark è lo strumento cruciale per realizzare l obiettivo finanziario dell investitore ed è, quindi, assimilabile al portafoglio ottimale delle sue attività; per opportunità operative e per ragioni teoriche (secondo il CAPM, in equilibrio il mercato è la combinazione più efficiente di attività rischiose), esso fa riferimento a uno o più indici di mercato. In secondo luogo, il benchmark è lo strumento per valutare le decisioni di investimento rispetto all obiettivo del portafoglio, nel duplice senso di bussola per le scelte del gestore e di misurazione della bontà di tali scelte. Infine, il benchmark è lo strumento con cui gli investitori istituzionali o ogni singolo risparmiatore possono scegliere razionalmente fra le diverse gestioni e possono monitorare i prodotti finanziari. Queste tre funzioni del benchmark - definibili come funzione strategica, di misurazione e di trasparenza - sono recepite sia nei regolamenti Consob, in materia di risparmio gestito, che nella delibera Covip, in materia di verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione (FP). Ciò mostra che si tratta di funzioni applicabili al processo di investimento dei FP, caratterizzato dal fatto che gli organi decisionali di tali FP predeterminano l obiettivo finanziario dei potenziali aderenti, scelgono il benchmark e lo trasferiscono all effettiva gestione. Il riferimento vale, soprattutto, per i fondi pensione contrattuali e di categoria (FPc), caratterizzati dalla separazione fra gli organi decisionali del fondo stesso e i gestori del suo portafoglio finanziario. I FP mirano a massimizzare il rendimento (atteso), in un dato orizzonte temporale, compatibilmente con la minima probabilità che il rendimento effettivo scenda al di sotto di una soglia minima accettabile (rischio). Data la natura previdenziale dei FP, il rischio del loro investimento deve essere compatibile con il realizzarsi di un rendimento minimo positivo anche a fronte di andamenti avversi del mercato finanziario. Come è noto, nel caso dei FPc la principale fonte di finanziamento è data dalla quota dei flussi di Tfr, fissata contrattualmente, che ogni singolo lavoratore può destinare alla previdenza complementare; vi è, inoltre, un iniziativa legislativa volta a permettere la destinazione dell intero flusso di Tfr. Il rendimento minimo, che l allocazione finanziaria dei FP deve perseguire al netto dei costi di gestione, è quindi pari al rendimento del Tfr allocato presso le imprese di appartenenza (base di 1,5% più lo 0,75% del tasso di inflazione). Una volta fissato l obiettivo finanziario nei termini appena specificati, gli organi decisionali del FP devono definire un coerente benchmark, ossia il portafoglio di indici azionari e/o obbligazionari che è ottimale rispetto a quell obiettivo. Secondo l approccio teorico più diffuso, il benchmark è determinato dal punto di intersezione tra la funzione di utilità del FP, basata sulla minimizzazione della probabilità di ottenere rendimenti al di sotto della soglia minima accettabile, e la frontiera efficiente del mercato, data dalla combinazione di azioni e/o obbligazioni con il più alto rapporto tra rendimento atteso e rischio. Sia il rendimento atteso che il rischio sono misurati nell orizzonte temporale dell obiettivo finanziario. Come va composto il benchmark? E statisticamente accertato che i rischi di perdite, cui è esposto un portafoglio azionario, decrescono con l allungarsi dell orizzonte temporale di investimento. E del resto noto, ma troppo spesso trascurato, che un portafoglio monetario diventa più rischioso con l allungarsi dell orizzonte temporale di investimento; tale portafoglio annulla infatti i rischi di perdite in termini di valore nominale del capitale, ma espone il risparmiatore al rischio di perdite in termini di potere di acquisto. La combinazione ottimale è, quindi, funzione dei bisogni e delle attese delle diverse tipologie di risparmiatori; e ciò implica Direttore responsabile: Lorenzo Sisti Editore: Mefop S.p.A. Presidente: Marcello Messori Redazione: Via Abruzzi, Roma tel fax mefop03@mcc.it continua a p. 2 Autorizzazione del Tribunale di Roma n 198 del 9 maggio 2000 NEWSLETTER MEFOP 1

2 L applicazione L esperienza, maturata dal mondo finanziario anglosassone riguardo all applicazione degli standard di valutazione dei risultati finanziari (specie dei FP), permette qualche approfondimento. Si possono individuare due momenti nella vita dei FP, in cui gli standard di valutazione svolgono un ruolo importante: (1) la gara per la scelta dei gestori finanziari, che deve essere guidata dalla valutazione dei gestori concorrenti anche in base al confronto fra le loro passate performance; (2) l esame dell andamento finanziario e gestionale del FP da parte dei suoi organi direttivi. Il momento (1) è denominato, d ora in poi, fase ex ante e il momento (2) fase ex post. Nella fase ex ante, l utilizzo da parte di tutti i gestori degli standard GIPS (o di loro modificazioni) assicurerebbe l uniformità dei dati di performance, presentati dai gestori partecipanti alla gara, e rafforzerebbe così le sopra citate istruzioni della Covip, permettendo l adozione di un metro di giudizio comparato più trasparente ed efficace agli organi direttivi dei FP. Viceversa, nella fase ex post, la definizione di standard di valutazione nell industria dei FP ha due possibili applicazioni: (a) la valutazione dei risultati finanziari realizzati dal singolo comparto o dall intero portafoglio di ciascun FP; (b) la valutazione dei risultati realizzati dai singoli gestori finanziari nell ambito di ciascun FP. Il punto (a) racchiude, a sua volta, due funzioni: (a 1) l attività di controllo sui risultati dell allocazione finanziaria, che spetta agli organi direttivi dei FP; (a 2) l attività di comunicazione di questi risultati agli aderenti effettivi (e potenziali) dei FP. In quanto segue, si affrontano separatamente i punti (a 1), (a 2) e (b). L applicazione al mercato Rispetto ad (a 1), l applicazione degli standard di valutazione ai risultati finanziari, ottenuti da un dato FP o da un suo specifico comparto, porta alla costruzione di indici sintetici e uniformi. Questo processo di valutazione può raggiungere vari livelli di dettaglio; e, come si ribadirà fra breve, la scelta del livello minimo di dettaglio è un presupposto essenziale per la fissazione di standard comuni di valutazione per l industria dei FP. Per esempio, permettendo anche di misurare la deviazione (positiva o negativa) dei risultati dai rispettivi benchmark (cfr. l articolo qui accanto), gli indici forniscono agli organi direttivi dei FP lo strumento più efficiente per una verifica delle performance, realizzate dai loro portafogli finanziari corrette per il rischio, e indicano le linee d azione per migliorare la qualità delle future gestioni. Rispetto ad (a 2), ossia alla funzione di comunicazione, l applicazione degli standard di valutazione e la costruzione dei relativi indici offrono informazioni omogenee e semplici ai (potenziali) aderenti ai FP e, più in generale, al mercato del risparmio previdenziale. Tale applicazione consente, infatti, di: (i) definire indici di rendimento non solo lordi ma anche, se non soprattutto, corretti per il rischio; (ii) ottenere la certificazione di questi indici, e dei sottostanti risultati quantitativi e qualitativi, da parte di operatori terzi dotati di competence e di reputazione; (iii) pervenire, così, alla costruzione di uno standard di comunicazione comune all industria della previdenza complementare, adottata soprattutto dai FP contrattuali e di categoria (FPc) e ritenuta informativa e affidabile dagli aderenti/acquirenti; (iv) assicurare tempi certi (mensile, trimestrale, semestrale, annuale, triennale, ) e modalità definite alla comunicazione dei risultati. Si noti che i punti (i)-(iv) rivestono una particolare importanza per i FP italiani, perché il loro prodotto finanziario e previdenziale non è ancora stabilmente entrato nei portafogli dei lavoratori. Una comunicazione credibile e sistematica, relativa alle caratteristiche tecniche e ai risultati delle allocazioni finanziarie dei FP rafforzerebbe le potenzialità di crescita della previdenza complementare. Una tale comunicazione aiuterebbe, inoltre, gli aderenti ai FP a percepire e ad accettare il (non trascurabile) rischio, che è proprio di schemi previdenziali a capitalizzazione e a contribuzione definita. L applicazione al FP Rispetto a (b), ossia all applicazione degli standard di valutazione ai singoli gestori finanziari nell ambito di ciascun FP, occorre distinguere fra fondi pensione aperti (Fpa) e FPc. Quanto ai primi, la valutazione dei risultati del fondo e quella delle performance dei gestori finanziari in genere coincidono in quanto, nella quasi totalità dei casi, il promotore del FPa ne è anche il distributore e il gestore. I FPc tendono, invece, a utilizzare più di un gestore finanziario e ad affidare, a ciascuno di essi, l allocazione finanziaria di una parte del patrimonio versato dagli aderenti. In tale caso, la valutazione di ognuno dei gestori finanziari utilizzati diventa importante per almeno due ragioni: fornisce lo strumento per verificare comportamenti devianti rispetto all obiettivo prefissato (benchmark) e per controllare, così, l effettiva rischiosità dello specifico portafoglio finanziario; permette agli organi direttivi dei FPc di monitorare la qualità del propri cluster di gestori finanziari. La valutazione di ognuno dei gestori costituisce, quindi, per i FPc un indispensabile sistema di controllo interno nell interesse degli aderenti e del mercato. In conclusione, l utilizzo di standard di valutazione permetterebbe di migliorare la qualità e la credibilità dell operare dei FP e di rafforzare la fiducia degli aderenti e l informazione dei non aderenti. Il presupposto di tutto ciò è, però, che l industria dei FP definisca e adotti un insieme minimo di standard comuni così da rendere i risultati e gli indici omogenei, confrontabili e comunicabili. Mefop ha iniziato ad affrontare il problema e ha avviato una fattiva collaborazione con quei FPc che hanno aderito alla sua iniziativa. Siamo certi che ciò permetterà di compiere un piccolo, ma importante, passo avanti per lo sviluppo del mercato del risparmio previdenziale in Italia..continua Standard da p. 1 continua benchmark da p. 1 che, a tipologie diverse, devono corrispondere benchmark diversi. L attuale scelta dei FPc è per un benchmark strategico unico (monocomparto), o per un insieme di benchmark che sfociano nella determinazione di un unico rendimento medio ponderato (monocomparto con più linee di investimento). L auspicio è che si tratti di scelte iniziali, imposte da vincoli organizzativi e patrimoniali. A regime, la scelta di benchmark differenziati e con combinazioni distinte di rischio-rendimento (multicomparto) è, infatti, essenziale perché i FP arrivino a offrire allocazioni finanziarie tagliate sui profili di rischio delle classi omogenee di loro aderenti. Va aggiunto che i portafogli ottimali sono costruiti sulla base di parametri (volatilità, rendimento atteso e correlazioni di mercato), che possono subire significative variazioni nel corso del tempo. Anche se si tratta di variazioni che sono inversamente correlate all orizzonte temporale considerato, è necessario che le componenti del benchmark (per esempio, gli indici azionario e obbligazionario) siano sottoposte a un ripetuto monitoraggio durante la gestione, al fine di approssimare al meglio il punto di intersezione fra funzione di utilità e frontiera efficiente. In ogni caso, la composizione ottimale del benchmark deve sfociare nell assegnazione, a ciascuno dei gestori selezionati o dei comparti di investimento prescelti, di porzioni del portafoglio totale (parte azionaria, obbligazionaria, e così via) con l obiettivo di battere il corrispondente indice di mercato. L attività del gestore è, quindi, proiettata su un profilo di rischio relativo al suo benchmark parziale; ed è sottoposta, ex ante, alla definizione del massimo rischio relativo ed, ex post, a una verifica di efficienza. Questo ruolo del benchmark per la misurazione dei risultati della gestione è importante sia nella fase di monitoraggio e di verifica del portafoglio, che in quella di selezione dei gestori; ed è strettamente collegato al problema degli standard di valutazione. Come si precisa nell articolo qui accanto, l adozione di standard per la presentazione e per la misurazione delle performance (per esempio: i GIPS, basati sugli standard dell AIMR) rende più trasparenti e confrontabili i dati di gestione e valorizza, così, le funzioni svolte dal benchmark. L utilizzo del benchmark non può, però, essere confinato agli aspetti quantitativi della gestione. La gestione va anche esaminata sulla base di molteplici elementi qualitativi: il tipo di modelli adottati per la valutazione e per l approccio ai mercati (modelli top-down, bottom-up, e così via), lo stile di gestione prescelto (value/growth; large/small cap; ecc.), la modalità di controllo del rischio di portafoglio. Il benchmark prescelto potrà, quindi, riflettere un determinato aspetto qualitativo (per esempio, lo stile di investimento) e la valutazione della performance del gestore dovrà essere pesata anche in base alla filosofia del processo di investimento. Tutto ciò ha come corollario il problema, molto dibattuto, se sia preferibile una gestione attiva o una passiva. La gestione attiva ha robuste basi teoriche in quanto, anche in presenza di mercati finanziari perfetti, i benchmark non sarebbero necessariamente efficienti. Almeno nel caso dei FP, la contrapposizione fra gestione attiva e passiva è però fuorviante. Si è detto che il benchmark del FP è il portafoglio strategico ottimale costruito attivamente su un profilo di rischio assoluto, che è calcolato sugli indici di mercato (benchmark parziali). La gestione delle singole parti del portafoglio deve rispettare i vincoli di rischio relativo, che sono compatibili con il controllo del rischio assoluto del portafoglio totale al fine di non compromettere il raggiungimento dell obiettivo finanziario. Ne deriva che: qualsiasi gestione attiva deve adeguarsi a vincoli stringenti, qualsiasi gestione passiva è fondata su una scelta attiva che evolve nel tempo. (*) L articolo è stato redatto da Carlo Alberto Bruno e Marcello Messori. NOTIZIE DALLA MEFOP Mefop ha avviato l esame di due importanti problemi per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione: (a) Definizione degli standard per la valutazione dei risultati dei fondi pensione e dei gestori finanziari. In collaborazione con alcuni fondi pensione, Mefop intende definire un processo standard di valutazione che sia comune a tutta l industria dei fondi pensione. (b) Comunicazione e marketing dei fondi pensione. Sempre in collaborazione con alcuni fondi pensione, Mefop intende, fra l altro: (i) approntare e coordinare una rete, che sia in grado di collegare i fondi pensione e di garantire l accesso futuro a tutti i loro aderenti; (ii) definire contenuti, modalità, strumenti e canali per la strategia di informazione che è necessario offrire agli aderenti, effettivi e potenziali, dei fondi pensione. Su questi temi si sono già tenute due riunioni, volte a delineare entrambi i progetti. L obiettivo è di entrare, al più presto, nella fase operativa. In una recente riunione, Mefop ha anche affrontato il tema: L impatto del D.lgs. 47/ 2000 su Statuti e Schede informative dei Fondi pensione contrattuali e di categoria: una proposta di adeguamento. Stampato da: Tipografia Claudio Neri Numero chiuso il 31/03/00 NEWSLETTER MEFOP 2

3 NEWSLETTER MEFOP 3 Deducibilità Se lavoratore dipendente: Per soggetti fiscalmente a carico Tassazione del rendimento annuo Contributo del lavoratore: doppio del Tfr destinato a previdenza complementare, nei limiti del 12% del reddito complessivo e, comunque, non maggiore di Non vale il limite del doppio del Tfr, nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori (nonché nel caso sub.vecchi iscritti e soggetti a carico). Contributo del datore di lavoro: rientra nel reddito del lavoratore Tfr: interamente deducibile Se lavoratore autonomo: 12% del reddito complessivo e, comunque, entro il limite massimo di Eccezioni: Vecchi iscritti ai vecchi fondi pensione ( non novati ): il plafond di 10 milioni è maggiorato, per un periodo transitorio di 5 anni, della differenza dei contributi effettivamente versati nel 1999 e il predetto limite dei 10 milioni. Per i lavoratori dipendenti, iscritti a tali Fondi, non vale il limite del doppio del TFR. Datore di lavoro Prestazioni finali Rendita: I contributi versati ai Fondi Pensione contrattuali e di categoria (FPc) sono interamente deducibili senza alcuna limitazione. Le somme, destinate a previdenza complementare o integrativa e versate a favore dei soggetti a carico sono deducibili anche se il lavoratore non ha versato il Tfr al FP. Le somme vanno prima dedotte dal reddito del soggetto fiscalmente a carico, entro il limite di , e, in caso di incapienza, la parte eccedente va dedotta dal reddito rispetto al quale il soggetto è fiscalmente a carico nel limite del 12% di quest ultimo e del limite massimo di Tassazione del risultato annuo maturato (o equivalente) a un aliquota dello 11%; i risultati negativi (minusvalenze) sono computati in diminuzione dei risultati dei successivi esercizi senza limiti temporali. Tassata con aliquote marginali Irpef al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Capitale: Tassazione separata secondo la formula 1 (cfr. sotto) con scomputo delle somme già assoggettate a tassazione, se inferiore a 1/3; tassazione dell importo complessivamente maturato, se comprese tra 1/3 e 1/2 quando la rendita sia inferiore al 50% dell assegno sociale; tassazione senza sconto delle somme già assoggettate ad imposta se superiore ad 1/3 e inferiore al 50%.Non si tiene conto della condizione prevista per il +/- 1/3 nel caso di prestazioni in capitale a seguito di decesso. NB. Per gli iscritti ai fondi pensione al 1/01/2001 la tassazione della prestazione in capitale si applica su un montante scomposto in due parti: quello maturato fino al 31/12/2000 viene tassato secondo le disposizioni del vecchio regime, quello maturato dal 1/01/2001 viene tassato secondo la nuova disciplina. Altre prestazioni Riscatto della posizione ( come D.Lgs 124/93 art. 10 comma 1 lett. c ): Tassazione progressiva sul montante, dato dai contributi versati in deduzione e dal Tfr al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (tra cui i capital gains e gli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione). Riscatto parziale (equivalente dell anticipazione nel FP aperto e nelle polizze vita uniformate): Tassazione separata (cfr. la formula (1) sulle somme riscattate per il loro intero importo ( comprensivo dei capital gains che hanno già scontato imposta dell 11%). Anticipazione: Cfr. riscatto parziale. Tfr Tassazione all 11% della rivalutazione annua; Tassazione separata (cfr. formula 1) del Tfr erogato al netto delle rivalutazioni di legge. N.B. Anche per il Tfr il sistema di tassazione adottato è quello pro-rata; si continua, infatti, ad applicare il vecchio regime per il Tfr maturato e per le anticipazioni fino al 31/12/2000, mentre si applica il nuovo regime per il Tfr maturato e per le anticipazioni percepite dal 1/01/ detrazioni Soppressa la riduzione della base imponibile del Tfr. Per quanto riguarda il Tfr, è prevista una detrazione di imposta pari a lire annuali per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni. E comunque riconosciuta tale detrazione per gli anni compresi fra il 1/01/2001 e l entrata in vigore della riforma del Tfr e, comunque, non oltre il 31/12/2005, relativamente a tutte le cessazioni di rapporti di lavoro. Liquidazione dell imposta L imposta è liquidata in via provvisoria dai sostituti di imposta; successivamente gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l imposta in base all aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Altre novità Imposta sulle assicurazioni: 0.1% sul montante trasformato in rendita IVA: esente Entrata in vigore 1-giugno-2000 Efficacia del decreto 1-gennaio 2001

4 La tassazione separata prevista per prestazioni di capitale, riscatto parziale e anticipazione, Tfr si attua secondo il seguente schema: Formula (1) = TASSAZIONE SEPARATA IMPOSTA salvo conguaglio = [ t% (aliquota Irpef) base imponibile] NEWSLETTER MEFOP 4 ALIQUOTA (t%) = all aliquota Irpef corrispondente al REDDITO DI RIFERIMENTO Imponibile di riferimento REDDITO DI RIFERIMENTO = anni di contribuzione 12 BASE IMPONIBILE: Tfr: ammontare di Tfr erogato al netto delle rivalutazioni di legge, già assoggettate ad imposta. Anticipazione e riscatto parziale: intero importo (contributi, a qualsiasi titolo + Tfr + capital gains) Prestazione di capitale: - se < 1/3 del montante finale o > 1/3 ma < 50% dell assegno sociale = Contributi +Tfr - se > 1/3 del montante finale e > 50% dell assegno sociale = Contributi + Tfr + capital gains dove IMPONIBILE DI RIFERIMENTO in caso di: Tfr = Tfr maturato (sia quello presso il fondo quiescenza che quello trasferito al FP). Anticipazione o riscatto parziale = contributi dedotti Prestazioni di capitale =contributi dedotti L aliquota Irpef, corrispondente al reddito di riferimento, si applica su tale BASE IMPONIBILE

5 FLASH DALL EUROPA Verso la proposta di direttiva Nel Piano d Azione per i Servizi Finanziari, sottoscritto nel giugno 1999 dai Capi di Stato e di Governo europei, è stata programmato di approntare una direttiva sulla regolamentazione prudenziale degli schemi pensionistici occupazionali entro la metà del 2000 (con effettiva adozione nel 2002). Dopo dieci anni di tentativi falliti sembra, quindi, giunto il momento di colmare una grave lacuna nella normativa europea, quella inerente al secondo pilastro del sistema previdenziale. Tale incombenza ricade sulla Commissione per il mercato interno, i servizi finanziari e la fiscalità, presieduta da Frits Bolkenstein, che ha deciso di attuare una strategia di intenso dialogo e concertazione con i principali soggetti coinvolti. A questo riguardo, la Commissione Bolkenstein ha proceduto ad una consultazione pubblica rispetto al Libro Verde (cfr. Flash dall Europa in Newsletter Mefop, n.0); ha inoltre promosso la ricerca Rebuilding Pensions: Security, Efficiency, Affordability, svolta dalla Pragma Consulting sul tema dei principi prudenziali. In particolare, la ricerca si basa sulle risposte ad un questionario da parte di 125 istituzioni, rappresentanti i diversi segmenti dell industria europea dei fondi pensione, e può essere considerata una sintesi efficace del pensiero degli operatori di mercato sul tema delle norme prudenziali nella gestione dei fondi pensione. Lo studio evidenzia che la protezione dei diritti pensionistici è la condizione indispensabile di qualsiasi provvedimento la Commissione voglia adottare. Tuttavia, nella ricerca si sottolinea che tale protezione deve armonizzarsi con criteri di efficienza e con prezzi sostenibili per la previdenza complementare. Rebuilding Pensions suggerisce almeno due raccomandazioni molto interessanti per la realtà italiana. 1) Richiedere periodicamente al C.d.A. del fondo pensione una dichiarazione relativa ai principi delle politiche di investimento (Statement of investment principles); tale documento è, tra l altro, già previsto nella normativa inglese e da quella svizzera. 2) Ridurre l incidenza delle restrizioni quantitative a vantaggio dell introduzione di regole prudenziali di natura qualitativa. In questo specifico campo si parla di principio della persona prudente, poiché l adesione ad un impostazione prudente nella strategia decisionale non deve penalizzare la ricerca di un adeguato rendimento a causa di vincoli che introducano elementi di inefficienza, senza accrescere d altro canto la sicurezza degli investimenti. In ogni caso, è doveroso sottolineare come Rebuilding Pensions non possa essere considerato rappresentativo della posizione e della visione della Commissione, dal momento che è l espressione dei cosiddetti addetti ai lavori ; e, come è noto, questi ultimi spesso avvertono gli aspetti normativi come un vincolo alla loro attività e tendono, quindi, ad auspicarne la riduzione. Come appare evidente dall intervento del 30 marzo di Bolkenstein, la Commissione dovrà trovare una soluzione di carattere più politico che tecnico. Anticipando le linee di fondo della direttiva, lo stesso Bolkenstein ha dichiarato che nella sua stesura non si è definita una regolamentazione dettagliata per i fondi occupazionali, dato che i sistemi vigenti nei diversi stati membri riflettono stadi di sviluppo troppo disomogenei per essere armonizzati senza traumi; in tal senso, vanno rispettate le differenze esistenti all interno dell Unione tra i diversi regimi. Inoltre qualunque regolamentazione introdotta nella proposta è stata concepita espressamente in modo tale da non causare un innalzamento dei costi di gestione, allo scopo di favorire e non di frenare la crescita dei fondi pensione europei. È opportuno rimarcare che, nelle intenzioni della Commissione, la proposta di direttiva non interesserà solamente la questione dei principi prudenziali, ma affronterà anche: la liberalizzazione della fornitura dei servizi di gestione e di custodia (oggi, i gestori e le banche depositarie spesso non hanno il diritto di offrire i loro servizi ai fondi pensione stabiliti in altri stati membri); l affiliazione transfrontaliera dei lavoratori (oggi, in molti casi, un aderente a un fondo pensione, che decide di trasferirsi in un altro stato membro in via provvisoria o definitiva, perde in parte o in toto i diritti acquisiti); la costituzione di fondi pensione occupazionali su base europea. In conclusione, la proposta di direttiva sembra soffrire di discontinuità tra due ordini di obiettivi, la regolamentazione prudenziale e la salvaguardia dei principi di libera circolazione e di mobilità del lavoro; la Commissione è, però, convinta che i temi della liberalizzazione e dell affiliazione transfrontaliera non susciteranno resistenze ed opposizioni da parte degli stati membri, solo se inseriti in un quadro generale di tutela dei diritti pensionistici. Va infine notato con soddisfazione che, in Italia, la scelta del sistema a contribuzione definita senza alcuna garanzia sulla prestazione ha prodotto una legislazione, che già soddisfa molte delle indicazioni contenute in Rebuilding Pensions e che potrà essere agevolmente adeguata alla futura direttiva. IL PUNTO SUI FONDI I fondi autorizzati all attività Fondo ALIFOND COMETA FONCER FONCHIM FONDENERGIA FONDODENTISTI PREVIAMBIENTE QUADRI FIAT SOLIDARIETA VENETO I fondi autorizzati alla raccolta delle adesioni Fondo ARCO BYBLOS CONCRETO COOPERLAVORO EUROGRUZZOLO FON.TE. FONDAPI FONDARTIGIANI FONDO GOMMA PLASTICA FONLIGURE FONSER FOPADIVA FOPAVA FOPEN FUNDUM LABORFONDS MEDIAFOND MEDIOCREDITO CENTRALE PEGASO PREVICLAV PREVICOOPER PREVIDOC PREVIMODA PREVIVOLO SOCRATE TELEMACO Le adesioni Fondo Alla data del Numero ALIFOND 31-mar ARCO 31-mar COMETA 31-mar COOPERLAVORO 31-mar FON.TE. 31-mar FONCER 31-mar FONCHIM 31-mar FONDAPI 31-mar FONDARTIGIANI 31-mar FONDENERGIA 31-mar FONDO GOMMA PLASTICA 31-dic FONDODENTISTI 31-mar FONLIGURE 31-mar FOPADIVA 31-mar FOPAVA 31-mar LABORFONDS 31-mar PEGASO 31-mar PREVIAMBIENTE 31-mar PREVICOOPER 31-mar PREVIDOC 31-mar PREVIMODA 31-mar PREVIVOLO 31-dic QUADRI FIAT 31-dic SOCRATE 31-mar SOLIDARIETA VENETO 31-dic TELEMACO 31-mar Il patrimonio raccolto Fondo Data Patrimonio (Mld/Lit) COMETA 31-gen-00 L. 480 FONCER 31-dic-99 L. 0,10 FONCHIM 31-mar-00 L. 486 FONDENERGIA 31-mar-00 L. 173 FONDODENTISTI 31-mar-00 L. 6 QUADRI FIAT 31-dic-99 L. 44 SOLIDARIETA VENETO 31-dic-99 L. 35 NEWSLETTER MEFOP 5

6 NOVITÀ FISCALI: IL D.LGS 47/2000 Nel precedente numero della Newsletter è stato analizzato lo schema di decreto delegato approvato, in prima lettura, il 29/12/1999. Le disposizioni del nuovo decreto in materia di riordino fiscale della previdenza complementare avranno efficacia a partire dal primo gennaio 2001 e apporteranno modificazioni nell attuale assetto legislativo sia per la previdenza individuale che per quella collettiva. Appare oggi opportuno ritornare sulla questione della riforma fiscale alla luce della versione definitiva del decreto, pubblicato in G.U. il 9 marzo Questo provvedimento mira ad incentivare lo sviluppo dei fondi pensione in Italia; tuttavia, alcune delle disposizioni più innovative sono di non facile interpretazione, mentre altre impongono, per la loro attuazione, l assolvimento di procedure onerose da parte degli stessi fondi. Il decreto eleva notevolmente i limiti massimi dei contributi, che godono di deducibilità fiscale, sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori dipendenti: (cfr scheda sinottica allegata). Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i contributi sono deducibili dal reddito nel quale si computa anche la contribuzione del datore di lavoro- nei limiti del doppio della quota di Tfr destinata a previdenza complementare collettiva, nei limiti del 12% del reddito complessivo e, comunque, entro il limite massimo di dieci milioni; inoltre, per tali redditi è prevista una ulteriore condizione in quanto, per beneficiare della deduzione, deve essere devoluto ai Fondi pensione contrattuali di categoria (FPc) un importo di Tfr pari almeno alla metà dell ammontare del contributo, di cui si chiede la deduzione. Da questa disposizione vengono avvantaggiati i lavoratori, che dispongono anche di redditi diversi da quello di lavoro dipendente e che pertanto possono utilizzare l eventuale margine residuo fino al limite del 12% del reddito complessivo e di per altre tipologie di copertura previdenziale (fondi aperti o polizze vita previdenziali regolate dallo stesso decreto 47/2000). ( vedi tabella1). TABELLA 1 dipendente 1 dipendente 2 redd.lav.dip redd.diversi Tfr Tfr % redd.compl % altri redditi limite assoluto contributo lav contributo dat DEDUCIBILITA complessiva DEDUCIBILITA spendibile in prev.coll DEDUCIBILITA spendibile in prev.individ. (valore massimo) Nel limite assoluto è computato anche il contributo del datore di lavoro 2. I contributi sono stati calcolati al tasso legale 3. Tale valore è dato dal minimo tra , il 12% del reddito complessivo e il doppio del Tfr. 4. Tale valore rappresenta la massima somma che il lavoratore può ancora dedurre dopo aver già beneficiato della deduzione dei contributi obbligatori (previsti dai contratti collettivi e dagli statuti dei fondi). Per quanto riguarda, invece, i contributi eccedenti il plafond di deducibilità, il decreto prevede che sia compito del contribuente comunicare al fondo l importo non dedotto, che non sarà soggetto ad imposta quando restituito sotto forma di prestazione. In vista dell applicazione della nuova normativa sui contributi, i FPc dovranno adeguare sia i propri statuti che le schede informative; inoltre, si aggraverà la complessità della tenuta dell anagrafe fiscale (cfr. Il decreto delegato in Newsletter Mefop n.0): i FPc dovranno, infatti, conservare tutte le informazioni sulla posizione contributiva degli aderenti, in modo da poter creare flussi informativi con i fondi, in cui i lavoratori dovessero eventualmente trasferirsi (ex art.10, comma 1,lett.a) e b) D.Lgs.124/1993). Tra le novità del decreto c è quella di aver previsto un regime di deducibilità anche per i soggetti fiscalmente a carico (cfr. scheda sinottica). A questo riguardo si deve sottolineare che il decreto sembra presupporre un ampliamento della categoria dei soggetti destinatari della previdenza complementare e, dunque, una modifica dell art.2 del decreto 124/1993; in ogni caso, sarebbe auspicabile un esplicito intervento del legislatore che colmi quella che, allo stato attuale, può considerarsi una lacuna normativa, visto che il decreto 47/2000 prevede esplicitamente la modifica dell art.2 solo rispetto ai soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari ; l art.17 del D.Lgs.47/00 prevede per questi stessi soggetti la possibilità di aderire non solo a previdenza individuale ma anche a FPc a contribuzione definita...segue da colonna precedente Il decreto 47/2000 ha apportato una rilevante modifica ( che gli statuti e le schede informative dovranno al più presto recepire) all art.7 del D.Lgs.124/1993, prevedendo la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale anche per un importo superiore al 50% di quello maturato, nel caso in cui l importo annuo della prestazione residua, da liquidarsi in forma periodica, risulti di ammontare inferiore al 50% dell assegno sociale secondo l art.3 della legge 335/1995. Per quanto riguarda il trattamento tributario delle prestazioni del fondo, la relazione al decreto chiarisce che non sussiste una doppia imposizione sulla quota di Tfr trasferito a previdenza nei vari casi di tassazione separata (cfr. la diversa interpretazione in Il decreto delegato, cit.). Il Tfr, trasferito al fondo, viene dedotto dal reddito di lavoro dipendente in fase di devoluzione e tassato solo all atto dell erogazione della prestazione; il Tfr, tassato al momento della liquidazione del fondo di quiescenza, non include la quota trasferita al FPc, di cui si tiene conto solo in fase di determinazione dell aliquota. Dall analisi dell art.10 del decreto si deduce che il legislatore ha portato a termine l intento, espresso nella delega, di introdurre un regime di piena trasparenza fra i tre momenti del fenomeno previdenziale : alla detassazione in fase di contribuzione corrisponde la tassazione, in uguale misura, della prestazione e alla tassazione dei rendimenti finanziari del fondo pensione corrisponde l esenzione del relativo importo dalla prestazione pensionistica. Le prestazioni di capitale, come anche il riscatto parziale e l anticipazione, sono soggette a tassazione separata su basi imponibili variabili a seconda dell entità delle stesse e della motivazione per le quali vengono erogate (cfr. scheda sinottica). Risulta coerente con la delega il regime meno favorevole, previsto dal decreto, per le prestazioni in capitale superiore ad 1/3 del montante maturato; in questo caso la tassazione separata si applica anche alla componente finanziaria, che ha già scontato l imposta dell 11% in sede di tassazione sui rendimenti del fondo pensione. Non si applica invece il regime sfavorevole per le prestazioni superiori a 1/3 del montante nel caso di prestazione in capitale in seguito a decesso o nel caso in cui la prestazione residua, da erogarsi in forma periodica, risulti essere inferiore al 50% dell assegno sociale. Per quanto riguarda il riscatto della posizione individuale, è prevista la tassazione progressiva sia in caso di cambio di attività che in caso di licenziamento; in quest ultimo caso sarebbe però auspicabile un trattamento impositivo meno gravoso vista l involontarietà che è alla base della richiesta di riscatto e la possibile situazione di incertezza economica del soggetto licenziato. Dalla lettura del decreto non risulta chiaro se il trattamento fiscale penalizzante, adottato per i riscatti, debba applicarsi anche alle ipotesi di liquidazione per pensionamento a favore dei soggetti che, avendo raggiunto l età pensionabile ma non i requisiti per ottenere la prestazione sotto forma di rendita, non possono far altro che richiedere l intero capitale. Nel caso di riscatto parziale e di anticipazione la tassazione separata si applica sull intero importo, costituito sia dalla componente capitale che da quella finanziaria (cfr. scheda sinottica). A proposito del problema del reintegro della posizione a seguito di anticipazione, la relazione al decreto ha risolto i dubbi prospettati nel numero precedente della Newsletter: infatti, i contributi versati per il reintegro sono assoggettati allo stesso trattamento riservato a quelli non dedotti (art.1, ultimo comma, D.Lgs.47/2000). Per quanto riguarda il trattamento fiscale del fondo, il decreto prevede l applicazione di un imposta sostitutiva con aliquota dell 11% [ben più elevata rispetto alla auspicata aliquota del 6,25%] anziché del 12,5%, come previsto dalla vigente legislazione. In tal modo, il fondo pensione viene assoggettato allo stesso regime delle gestioni collettive ed individuali, ex D.Lgs.461/1997, con applicazione di una aliquota più bassa, tale da poter discriminare favorevolmente il risparmio previdenziale rispetto al risparmio finanziario. Il decreto 47/2000 apporta modifiche anche al regime tributario del Tfr (cfr. scheda sinottica). Riguardo alle riduzioni dell imponibile, la forte distorsione, da noi prospettata nella Newsletter n.0, è attenuata dal fatto che la riduzione di è stata sostituita non da una deduzione ma da una detrazione di lire annuali. Si ricorda, tuttavia, che tale detrazione è prevista per i lavori a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni e, in ogni caso, per gli anni compresi dal 1/01/2001 e l entrata in vigore della riforma del Tfr (e comunque non oltre il 31/12/2005), relativamente a tutte le cessazioni di rapporti di lavoro. Dalla descrizione delle numerose e complesse modificazioni intervenute, appare evidente che il decreto 47/2000 introduce, nel sistema normativo della previdenza complementare, una potenziale incentivazione fiscale anche se permangono rilevanti dubbi interpretativi e lacune. Sarebbe auspicabile, da parte delle autorità competenti, un intervento esplicativo attuativo: tale intervento aiuterebbe i Fondi pensione, che dovranno adeguare alla nuova normativa i loro statuti e, in alcuni casi, le loro schede informative. NEWSLETTER MEFOP 6

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