REGOLAMENTO di EuroTLX
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- Marino Antonucci
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1 REGOLAMENTO di EuroTLX APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MAGGIO 2014 DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 21 LUGLIO
2 DEFINIZIONI 5 TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE...11 Articolo 1.1 Finalità...11 Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche...11 TITOLO 2. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DISTRUMENTI FINANZIARI...12 CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI...12 Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi...12 CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI...12 Articolo 2.2 Condizioni generali...12 Articolo 2.3 Obbligazioni e altri titoli di debito...12 A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali...12 B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari...14 Articolo 2.4 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio...15 Articolo 2.5 Diritti di opzione...15 Articolo 2.6 Covered warrant e certificates...15 Articolo 2.7 Quote o azioni di OICR...16 Articolo 2.8 Asset Backed Securities...17 Articolo 2.9 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti...17 CAPO 3 PROCEDURA DI AMMISSIONE...18 Articolo 2.10 Avvio della procedura...18 Articolo 2.11 Verifica dei requisiti...18 Articolo 2.12 Esito della procedura...18 Articolo 2.14 Termini dell ammissione...19 Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione...20 TITOLO 3. OPERATORI 21 CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI...21 Articolo 3.1 Operatori ammessi alle negoziazioni...21 Articolo 3.2 Procedura di ammissione alle negoziazioni...21 Articolo 3.3 Condizioni generali di ammissione e permanenza...23 Articolo 3.4 Esclusione su richiesta dalle negoziazioni...28 Articolo 3.5 Impugnazione dei provvedimenti...28 Articolo 3.6 Comunicazioni degli Operatori...28 Articolo 3.7 Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione...29 CAPO 2 CONTROLLO DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO...29 Articolo 3.8 Attività di verifica e forme di cooperazione...29 Articolo 3.9 Provvedimenti nei confronti degli Operatori...30 CAPO 3 CORRISPETTIVI...30 Articolo 3.10 Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi...30 CAPO 4 REGOLE DI CONDOTTA...31 Articolo 3.11 Regole di condotta generali degli Operatori...31 Articolo 3.12 Regole di condotta degli Intermediari...31 Articolo 3.13 Regole di condotta dei Liquidity Provider...33 Articolo 3.14 Regole di condotta per gli Operatori aderenti al segmento EuroTLX internazionale non garantito...33 CAPO 5 TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE...34 Articolo 3.15 Trasmissione delle proposte al mercato...34 CAPO 6 SISTEMI TECNOLOGICI E NEGOZIAZIONE...36 Articolo 3.16 Disfunzioni tecniche dei sistemi degli Operatori
3 TITOLO 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI DINEGOZIAZIONE CAPO 1 NEGOZIAZIONI...38 Articolo 4.1 Modalità e orari di negoziazione...38 Articolo 4.2 Modalità di negoziazione...38 Articolo 4.3 Segmenti di negoziazione...39 Articolo 4.4 Proposte di negoziazione...39 Articolo 4.5 Negoziazione continua...41 Articolo 4.6 Prezzo di riferimento...42 Articolo 4.7 Prezzo statico e dinamico...43 Articolo 4.8 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza...44 TITOLO 5. INFORMATIVA.45 Articolo 5.1 Informativa agli Operatori - Principi generali...45 Articolo 5.2 Informativa agli Operatori Contenuti...45 Articolo 5.3 Informativa al pubblico - Principi generali...45 Articolo 5.4 Informativa al pubblico Contenuti...46 Articolo 5.5 Informativa Titolo...46 Articolo 5.6 Comunicazioni agli Operatori ammessi...46 TITOLO 6. LIQUIDITY PROVIDER...47 CAPO 1 PRINCIPI GENERALI...47 Articolo 6.1 Registrazione...47 Articolo 6.2 Particolari modalità operative dei Liquidity Provider...49 CAPO 2 OBBLIGHI GENERALI DEI LIQUIDITY PROVIDER...50 Articolo 6.3 Obblighi dei Liquidity Provider...50 CAPO 3 MARKET MAKER...52 Articolo 6.4 Strumenti finanziari sui quali gli Operatori possono operare come Market Maker...52 Articolo 6.5 Obblighi dei Market Maker...52 CAPO 4 SPECIALIST...54 Articolo 6.6 Strumenti finanziari sui quali gli Operatori possono operare come Specialist...54 Articolo 6.7 Obblighi degli Specialist...54 Articolo 6.8 Obblighi informativi degli Specialist...55 TITOLO 7. COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE. 57 Articolo 7.1 Liquidazione delle negoziazioni...57 Articolo 7.2 Tempistica della liquidazione delle negoziazioni...58 Articolo 7.3 Compensazione e garanzia delle negoziazioni...59 Articolo 7.4 Netting Bilaterale...59 Articolo 7.5 Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto...59 Articolo 7.6 Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate event...63 TITOLO 8. VIGILANZA SUL MERCATO.65 CAPO 1 PRINCIPI GENERALI...65 Articolo 8.1 Finalità...65 Articolo 8.2 Comunicazioni con EuroTLX...65 CAPO 2 OBBLIGHI DI LIQUIDITÀ E SIGNIFICATIVITÀ DEI PREZZI...65 Articolo 8.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi...65 CAPO 3 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE...66 Articolo 8.4 Condizioni generali...66 Articolo 8.5 Interventi di EuroTLX...67 Articolo 8.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX...67 CAPO 5 GESTIONE DEGLI ERRORI E PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DEI CONTRATTI...67 Articolo 8.7 Disposizioni generali
4 Articolo 8.8 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti...68 Articolo 8.9 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti...68 Articolo 8.10 Procedura di cancellazione dei contratti azionabile per i casi di sospetta manipolazione...72 Articolo 8.11 Procedura di cancellazione dei contratti azionabile per i casi di condotte lesive delle condizioni di liquidità del mercato...73 CAPO 6 CONTROLLO DEI PROCESSI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI...74 Articolo 8.12 Monitoraggio del rischio di contagio...74 Articolo 8.13 Inibizione temporanea dell attività di un Operatore sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito...74 Articolo 8.14 Inibizione temporanea dell attività di un Operatore sugli strumenti finanziari garantiti...75 CAPO 7 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE...75 Articolo 8.15 Condizioni generali...75 Articolo 8.16 Interventi di EuroTLX...75 CAPO 8 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...76 Articolo 8.17 Condizioni generali...76 Articolo 8.18 Condizioni di sospensione...76 CAPO 9 REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...77 Articolo 8.19 Condizioni generali...77 Articolo 8.20 Condizioni di revoca...77 TITOLO 9. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI 79 Articolo 9.1 Condizioni generali...79 Articolo 9.2 Controlli specifici sugli Operatori...79 Articolo 9.3 Procedimento disciplinare...80 Articolo 9.4 Sanzioni...80 Articolo 9.5 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Operatore Interconnesso...81 Articolo 9.6 Destinazione delle sanzioni pecuniarie...81 TITOLO 10. DISPOSIZIONI FINALI..82 CAPO 1 DISPOSIZIONI VARIE...82 Articolo 10.1 Diritto applicabile...82 Articolo 10.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX...82 Articolo 10.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo Articolo 10.4 Informazioni sull esercizio dei diritti...83 Articolo 10.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio...84 Articolo 10.6 Altre informazioni...84 Articolo 10.7 Sanzioni
5 Definizioni ABS (Asset Backed Security) Altre Obbligazioni: Altri titoli di debito Ammissione alle negoziazioni Avviso Azione Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell operazione di cartolarizzazione. Indica obbligazioni Sovranazionali/Agency, Mercati Emergenti, Corporate e Finanziarie e Altre Obbligazioni Governative. In particolare: - Sovranazionali/Agency sono le obbligazioni emesse da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati, da Banche centrali, da Agenzie Governative; - Mercati Emergenti sono le obbligazioni emesse da Stati ricompresi nell indice MSCI Barra a prescindere dalla possibile appartenenza ad altre tipologie di strumenti finanziari definite nel presente Regolamento. Per la definizione degli Stati ricompresi nell indice MSCI Barra EuroTLX osserva la composizione del predetto indice nel primo giorno di negoziazione di ogni anno; detta classificazione avrà validità per l intero anno di negoziazione. - Corporate e Finanziarie sono le obbligazioni non emesse da Stati e comunque non ricomprese in nessuna della altre tre sottocategorie di Altre obbligazioni ; - Altre Obbligazioni Governative sono le obbligazioni emesse da Stati diversi dall Italia e non già presenti nelle definizioni di Mercati Emergenti e Titoli di Stato non Italia. Indica strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e rappresentativi di capitale di debito. Indica l ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su EuroTLX. Indica la pubblicazione redatta e diffusa da EuroTLX contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del Mercato EuroTLX. Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell emittente. Certificates Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l andamento di un attività sottostante. 5
6 Cliente al dettaglio Cliente professionale Comunicazioni Tecniche Condizioni Generali di fornitura dei servizi Corrispettivi Covered warrant plain vanilla Covered warrant esotico Documentazione di partecipazione Indica la categoria di clienti diversi dai Clienti professionali e dalle controparti qualificate. Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico. Indicano i documenti, emanati da EuroTLX, che descrivono aspetti tecnici di funzionamento di EuroTLX o dei servizi strumentali alle negoziazioni; essi sono pubblicati nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra EuroTLX e gli Operatori concernenti la partecipazione degli Operatori al Mercato EuroTLX. Indica il quadro delle condizioni economiche applicabili agli Operatori a EuroTLX, allegato al Regolamento di EuroTLX, di cui ne costituisce parte integrante. Indica uno strumento finanziario, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico. Indica la documentazione, i dati e le informazioni richieste all Operatore nell ambito della procedura di ammissione mediante moduli resi disponibili sul sito internet o mediante specifica richiesta. EuroTLX Indica la società che organizza e gestisce il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) denominato 6
7 EuroTLX. Fail Giorno di mercato aperto Guida ai Parametri Informativa emittenti Informativa Titolo Interconnessione Intermediari Istruzione di Mercato Istruzione di Regolamento Istruzione OTC Indica il mancato regolamento alla data di regolamento degli interi quantitativi corrispondenti ad una Istruzione di Mercato. Indica un giorno in cui il Mercato EuroTLX è aperto. Indica il documento di accompagnamento al Regolamento di EuroTLX denominato Guida ai Parametri comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet ww.eurotlx.com. Indica la modalità di diffusione al pubblico dell informativa fornita dagli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX del presente Regolamento e pubblicate nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet di EuroTLX. Indica il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di ammissione su EuroTLX, redatto da EuroTLX al momento dell ammissione sul Mercato e liberamente accessibile sul sito internet Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di Intermediari, di clienti degli Intermediari (inclusi gli Operatori Interconnessi), di unità organizzative degli Intermediari diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime. Indica gli Operatori che operano per conto di clienti, anche attraverso modelli di client servicing o client facilitation on principal basis o on riskless principal basis. Indica una istruzione inviata dal sistema X-TRM a Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg, normalmente corrispondente ad un saldo bilaterale (compenso), eccezionalmente corrispondente ad un istruzione singola (di inserimento o Reverse trade). Indica una Istruzione di Mercato o Istruzione OTC avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso sistema di liquidazione. Indica una istruzione avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso un sistema di liquidazione, inserita in Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg da un Operatore a seguito di un operazione di scorporo di un Istruzione di Mercato o di un altra Istruzione OTC. 7
8 Liquidity Provider Lotto minimo Market Maker Mercato di Stato appartenente all'ocse Indica l Operatore Market Maker e/o Specialist. Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario. Indica l Operatore Liquidity Provider che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal Mercato EuroTLX con riferimento a strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni bancarie non Eurobond, dai certificate e dai covered warrant. Indica un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'ocse. Mercato EuroTLX Indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX. Netting bilaterale Obbligazione Obbligazione convertibile Obbligazione bancaria non eurobond Obbligazione strutturata OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) Operatore La funzionalità che consente di aggregare i contratti eseguiti sul segmento di EuroTLX caratterizzato dal regolamento su Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg, secondo il criterio definito nella Comunicazione Tecnica. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che garantisce il valore nominale a scadenza. Indica un obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirla, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato. Indica un obbligazione emessa da una banca ed originariamente collocata presso la clientela di una banca. Indica un obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds). Indica la generica categoria degli Intermediari, dei Market Maker 8
9 o degli Specialist abilitati ad operare su EuroTLX. Un Operatore può essere abilitato ad operare congiuntamente come Intermediario, Market Maker e Specialist. Operatore Interconnesso Proposta di negoziazione Quantità minima Quota Revoca Reverse trade Scorporo Sedi di negoziazione Single Listing Indica l intermediario avente un collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di un Intermediario ammesso alle contrattazioni. Indica un ordine o una Quota che individua in modo inequivocabile l intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su EuroTLX. Indica la quantità minima per ogni strumento finanziario per il quale il Market Maker o lo Specialist ha l obbligo di esporre una Quota durante l orario di negoziazione continua. Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori Specialist e Market Maker operanti sul Mercato EuroTLX in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un unica transizione consente l aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall operatore Specialist e Market Maker. Indica l esclusione dalle contrattazioni su EuroTLX di uno strumento finanziario o di un Operatore, su iniziativa di EuroTLX. Indica un istruzione di segno contrario ad una data istruzione che deve essere annullata. Indica la cancellazione dell Istruzione di Regolamento in Fail che contiene alcune istruzioni regolabili e il contestuale inserimento di due nuovi accorpamenti (ovvero di due Istruzioni OTC), uno contenente le istruzioni regolabili, l altro contenente quelle non regolabili. Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all articolo 1, comma 1, lettera w-ter), all articolo 1, comma 5-octies e all articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico della Finanza. Indica la situazione secondo la quale uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione su assenso dell emittente sul mercato regolamentato EuroTLX non risulta essere stato ammesso alla negoziazione su altri mercati regolamentati in Paesi dell Unione Europea sempre su assenso dell emittente. Specialist Indica l operatore Liquidity Provider che si impegna a rispettare 9
10 gli obblighi di liquidità stabiliti dal Mercato EuroTLX con riferimento agli strumenti finanziari indicati all articolo 6.6. Strumenti Finanziari EuroTLX Strumento partecipativo Titolo Atipico Titoli Garantiti Titoli di Stato Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel Mercato EuroTLX. Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza. Indica l insieme degli strumenti finanziari per i quali i contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX sono regolati tramite il sistema di garanzia nel quale Cassa di Compensazione e Garanzia assume il ruolo di controparte centrale. Indica obbligazioni Titoli di Stato Italia, Titoli di Stato non Italia e Sovereign. In particolare: - Titoli di Stato Italia : sono le obbligazioni emesse dallo Stato italiano e appartenenti al Piano di emissioni dello Stato italiano. - Titoli di Stato non Italia : sono le obbligazioni non ricomprese in Altre Obbligazioni Mercati Emergenti, emesse dallo Stato USA o da Stati membri dell Unione Europea diversi dall Italia. - Sovereign : sono le obbligazioni emesse da Stati, tipicamente emesse in valuta diversa da quella del Paese emittente, ovvero emesse con modalità differenti rispetto al piano di emissioni previsto dal Paese emittente, ovvero offerte non esclusivamente nel Paese emittente, e comunque non ricomprese in altre tipologie di strumenti finanziari definite dal presente Regolamento. 10
11 Titolo 1. Disposizioni Generali Capo 1 Oggetto del Regolamento e modifiche Articolo 1.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) denominato EuroTLX organizzato da EuroTLX. Il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX è organizzato e gestito per offrire un MTF europeo per la negoziazione retail size di strumenti obbligazionari e di prodotti di investimento principalmente destinati ai Clienti al Dettaglio. Tutti gli Operatori sono chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e del suo carattere retail e ad assicurare che anche i propri Operatori Interconnessi operino conformemente a tale principio. L attività degli Operatori per conto di Clienti Professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta. 2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione e Revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e Revoca dalle negoziazioni degli Operatori; c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; d) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni. Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche 1. Le modifiche al Regolamento di EuroTLX sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX e vengono prontamente comunicate agli Operatori. Il testo del Regolamento viene pubblicato sul sito 2. L Amministratore Delegato può inoltre emanare Comunicazioni Tecniche vincolanti che vengono trasmesse agli Operatori tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito di EuroTLX. 11
12 Titolo 2. finanziari Ammissione alla negoziazione di strumenti Capo 1 Condizioni generali Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina l ammissione alla negoziazione su EuroTLX delle seguenti tipologie di strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito compresi Strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato e Titoli Atipici; b) Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e Diritti di Opzione; c) Covered Warrant; d) Certificates; e) Asset Backed Securities; f) Quote o azioni di OICR; g) Combinazioni di strumenti di cui ai punti precedenti. Capo 2 Strumenti finanziari Articolo 2.2 Condizioni generali 1. I requisiti per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità delle relative negoziazioni, nell ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni. EuroTLX effettua l apposito controllo sulla base dei documenti di pubblico dominio. 2. L ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario sul Mercato EuroTLX è subordinata all esistenza di un soggetto che si impegni a supportarne la liquidità durante le fasi di negoziazione. 3. Alle offerte di vendita effettuate nel sistema non si applica l articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza Articolo 2.3 Obbligazioni e altri titoli di debito A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: 12
13 a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) emessi a fronte di un emissione il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 100 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX può ammettere alla negoziazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; d) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell emittente, non sospesi dalle negoziazioni; e) dotati di rating, o il cui emittente o garante, o la capogruppo dell emittente, siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; nel caso di obbligazioni garantite da un definito portafoglio di asset sono presi in considerazione anche i rating di quest ultimo, purché tutti i giudizi espressi siano investment grade ; f) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all emissione, alla quotazione o all offerta al pubblico (quali, ad esempio, il prospetto, l offering circular o altri documenti assimilabili); g) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), EuroTLX controlla: - l inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), EuroTLX controlla che lo strumento finanziario risulti accentrato presso le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), d), ed e), EuroTLX effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle Sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera g), EuroTLX si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lettera f), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle Sedi di negoziazione e dai Liquidity Provider. 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l ammissione alla negoziazione stabiliti dall articolo
14 B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari 1. Sono ammissibili alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell emittente, non sospesi dalle negoziazioni; d) dotati di rating, o il cui emittente, garante o società capogruppo siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; tale requisito può considerarsi soddisfatto qualora l emittente, il garante o la società capogruppo abbiano una documentata aspettativa di ottenere il rating entro sei mesi dalla data di ammissione alla negoziazione su EuroTLX; nel caso di obbligazioni garantite da un definito portafoglio di asset sono presi in considerazione anche i rating di quest ultimo, purché tutti i giudizi espressi siano investment grade ; e) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all emissione, alla quotazione, o all offerta al pubblico (quali ad esempio, il prospetto, l offering circular, il foglio informativo o altri documenti assimilabili); f) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli Investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), EuroTLX controlla: - l inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), EuroTLX controlla che lo strumento risulti accentrato presso le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), e d) EuroTLX effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle Sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera f), EuroTLX si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lett. e), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle Sedi di negoziazione o dai Liquidity Provider. 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l ammissione alla negoziazione stabiliti dall articolo Qualora lo strumento sia indicizzato ad un valore o un attività finanziaria, l emittente deve aver conferito l incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del 14
15 premio a scadenza ad un agente per il calcolo, o operare in qualità di agente per il calcolo. Articolo 2.4 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le azioni, i certificati rappresentativi di azioni e gli altri titoli di capitale di rischio negoziati in almeno un Mercato di Stato appartenente all OCSE, ovvero che siano negoziati in tale mercato alla data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX. 2. Possono essere altresì ammesse alle negoziazioni su EuroTLX le azioni di Banche non ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati dell UE, esclusivamente previa presentazione da parte dell Emittente di apposita domanda di ammissione con la quale attesta di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili agli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante come definiti dall articolo 2-bis del Regolamento Consob n /1998 e successive modifiche e integrazioni, e con la quale lo stesso Emittente si impegna a comunicare a EuroTLX le informazioni rese pubbliche ai sensi dei medesimi obblighi. 3. Sono ammissibili ai sensi del comma 2, le azioni: a) emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonee ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. Articolo 2.5 Diritti di opzione 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX i diritti d opzione rivenienti da operazioni di aumento di capitale effettuate sugli strumenti di cui all articolo 2.4 del Regolamento ammessi alla negoziazione su EuroTLX. Articolo 2.6 Covered warrant e certificates 1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla negoziazione qualora l attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie: a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall emittente i covered warrant o i certificates, negoziati in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; 15
16 c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili; e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. EuroTLX si riserva di richiedere allo Specialist la metodologia di calcolo e di gestione degli stessi. 2. EuroTLX può ammettere a negoziazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, per le quali sia disponibile al pubblico un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato. EuroTLX si riserva di richiedere allo Specialist la metodologia di calcolo del valore del sottostante. 3. Per l ammissione alla negoziazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni EuroTLX può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell investimento per il cliente. 4. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0, Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l esercizio automatico a scadenza per gli strumenti in the money. 6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. 7. I covered warrant e certificates devono essere dotati di Informativa Titolo che faciliti l investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti. Per i covered warrant ed i certificates emessi nell ambito di un programma può essere redatta una Informativa Titolo riepilogativa delle caratteristiche dell emissione oggetto del programma. Articolo 2.7 Quote o azioni di OICR 1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 16
17 2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all articolo 2.6 commi 1, 2, 3 e 6. Articolo 2.8 Asset Backed Securities 1. Le asset backed securities devono essere: a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale. 2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari all investment grade. Articolo 2.9 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti 1. Per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera g), EuroTLX può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, EuroTLX considererà i seguenti criteri: a) la natura giuridica dell emissione; b) il rating dell emissione, se presente; c) il profilo dell emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) il grado di solvibilità dell emittente; e) l effettiva possibilità per il Liquidity Provider di supportare la liquidità in modo continuativo agli strumenti. 3. All ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera g), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti finanziari aventi natura giuridica assimilabile. 17
18 Capo 3 Procedura di ammissione Articolo 2.10 Avvio della procedura 1. La procedura di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione resa disponibile sul sito internet di EuroTLX da parte del soggetto richiedente. La domanda di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario deve pervenire a EuroTLX mediante invio di e- mail all indirizzo [email protected]. 2. La data di presentazione è stabilita nel Giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta a EuroTLX. 3. EuroTLX rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda via La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della medesima emissione. 5. La domanda di ammissione dello strumento finanziario si intende completa quando è pervenuta a EuroTLX corredata da tutte le informazioni richieste. 6. I termini di cui all articolo 2.13 decorrono dalla data di presentazione della domanda mediante invio di all indirizzo [email protected], o dal successivo completamento della stessa. 7. EuroTLX verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente via . La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora il soggetto richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. Articolo 2.11 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, EuroTLX provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, EuroTLX ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente ed eventualmente concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 2.12 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, EuroTLX delibera l ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX e la comunica al soggetto 18
19 richiedente ed ai Liquidity Provider che hanno presentato domanda di estensione dell operatività. 2. EuroTLX comunica, inoltre, l ammissione dello strumento finanziario tramite Avviso, prima dell inizio delle relative negoziazioni. L Avviso include almeno le seguenti informazioni: Dati anagrafici; Liqudity Provider; Lotto minimo; Metodo di calcolo del rateo (se applicabile); Mercato di riferimento (ove presente); Ciclo di regolamento; Depositaria; Impegni del Liquidity Provider. 3. EuroTLX può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione e comunicarla al soggetto richiedente e ai Liquidity Provider che hanno presentato domanda di estensione dell operatività qualora: a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dai Capi 1 e 2 del presente Titolo; b) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un processo di negoziazione equo ed ordinato; c) al soggetto che deve supportare la liquidità dello strumento siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell articolo 9.1. Articolo 2.13 Termini dell ammissione 1. L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 7 Giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, EuroTLX ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente ed ai Liquidity Provider che hanno presentato domanda di estensione dell operatività, fissando contestualmente un nuovo termine. 2. I termini per l ammissione alla negoziazione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. Resta fermo quanto previsto nell articolo 2.12, comma 7; b) sospesi, su richiesta del soggetto richiedente l ammissione, per un massimo di 60 giorni; c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari appartenenti ad una delle tipologie indicate all articolo 2.1 del presente Regolamento per le quali non sono ancora stati ammessi alla negoziazione su EuroTLX strumenti finanziari della stessa tipologia. 19
20 Articolo 2.14 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 1. EuroTLX esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. 20
21 Titolo 3. Operatori Capo 1 Disposizioni generali Articolo 3.1 Operatori ammessi alle negoziazioni 1. Gli Operatori sono i soggetti ammessi da EuroTLX alle negoziazioni nel Mercato EuroTLX come successivamente stabilito. 2. Possono partecipare alle negoziazioni nel Mercato EuroTLX i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. 3. Gli Operatori possono operare come Intermediari e/o Liquidity Provider, conformemente a quanto previsto all articolo I Liquidity Provider possono operare come Market Maker e/o Specialist. Linee guida 3.1 Operatori ammessi alle negoziazioni Possono partecipare alle negoziazioni nel Mercato EuroTLX: a) i soggetti autorizzati all esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di atre disposizioni di leggi speciali italiane; b) le banche e imprese di investimento autorizzate all esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari. Articolo 3.2 Procedura di ammissione alle negoziazioni 1. Ai fini dell ammissione alle negoziazioni nel Mercato EuroTLX, l operatore inoltra a EuroTLX apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nella Richiesta di Servizi, specificando il ruolo che intende assumere (intermediario e/o Market Maker e/o Specialist). 2. Dalla data in cui EuroTLX comunica all operatore l avvenuta ricezione della richiesta di cui al comma 1, con l invito eventuale a completare la Documentazione di partecipazione, l operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei 21
22 servizi di cui all articolo 3.10, comma 2, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili. 3. La Documentazione di partecipazione si intende completa e corretta quando è pervenuta a EuroTLX corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. EuroTLX informa l operatore dell esito positivo della verifica della completezza e correttezza formale della documentazione e i partecipanti al Mercato EuroTLX della richiesta pervenuta. 4. L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione in qualità di Intermediario è deliberato entro 60 Giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda e comunque non prima di 10 giorni calcolati a partire dalla comunicazione di cui al comma L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione in qualità di Specialist e/o Market Maker è deliberato entro 90 Giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda e comunque non prima di 10 giorni calcolati a partire dalla comunicazione di cui al comma Qualora siano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata, i termini per l ammissione di cui ai commi 4 e 5 si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. 7. Nel caso di esito positivo della procedura, EuroTLX ne informa l operatore e lo iscrive in apposito elenco. 8. EuroTLX esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Linee guida La richiesta di cui al comma 1 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a EuroTLX della Richiesta di Servizi e messa a disposizione attraverso il sito Internet di EuroTLX, unitamente a copia dell autorizzazione rilasciata dall Autorità di controllo ove richiesta da EuroTLX. 2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 2, l operatore è tenuto a completare e trasmettere via mail all indirizzo [email protected] copia firmata e scannerizzata della Documentazione di partecipazione utilizzando i moduli disponibili attraverso il sito Internet di EuroTLX con i seguenti dati: a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all articolo 3.3; b) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l indicazione di eventuali soggetti terzi di cui si avvale. 22
23 Nell ambito della procedura di ammissione EuroTLX può richiedere all operatore ogni ulteriore elemento necessario al fine dell esame della richiesta. 3. Gli Operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da società del gruppo London Stock Exchange che intendano richiedere l adesione al Mercato EuroTLX inoltrano a EuroTLX la Richiesta di Servizi. EuroTLX, fermo restando quanto previsto dalle linee guida 3.1, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida 3.3 (1) e di non richiedere le informazioni già fornite dall Operatore in ragione della partecipazione a mercati regolamentati o altri sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da società del London Stock Exchange Group. Si applica la procedura di cui all articolo 3.2, commi da 1 a 8 del Regolamento in quanto compatibile. 9. Gli Operatori assicurano la permanenza dell autorizzazione e dei requisiti di cui all articolo 3.1 nonché delle condizioni di cui all articolo 3.3, comma Alla revoca o alla decadenza dell autorizzazione all esercizio dell attività di negoziazione, ovvero all adozione di provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Testo Unico della Finanza da parte dell autorità competente conseguono la sospensione o l esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l interesse della clientela. EuroTLX può sospendere o escludere l Operatore dalle negoziazioni nei casi di: a) sospensione degli organi amministrativi dell Intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario; b) sospensione o cancellazione dell agente di cambio, ai sensi dell articolo 201 del Testo Unico della Finanza; c) amministrazione straordinaria; d) liquidazione coatta amministrativa; e) altre procedure concorsuali; f) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte. 11. Il venir meno dell adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a EuroTLX dagli Operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato/ segmento fino al momento in cui gli Operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione dalle negoziazioni nel mercato, EuroTLX si riserva di escludere l Operatore. Articolo 3.3 Condizioni generali di ammissione e permanenza 1. L ammissione degli Operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da 23
24 EuroTLX sulla base di criteri oggettivi non discriminanti delle seguenti condizioni che dovranno sussistere in via continuativa: a. adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da EuroTLX per il funzionamento del mercato; b. sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato; c. adeguate procedure interne e di controllo dell attività di negoziazione, tra l altro per assicurare il rispetto delle regole di condotta di cui all articolo 3.12, comma 5 e 3.15; d. adeguate procedure di compensazione e garanzia, nonché di liquidazione, tra l altro per assicurare il rispetto delle regole di condotta di cui all articolo 3.14 ove applicabile. 2. L Operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici allla condizioni previste nelle linee guida 3.3 (2). [L entrata in vigore delle condizioni di affidamento a terzi per la gestione dei sistemi tecnologici dell Operatore, di cui al comma 2 dell articolo 3.3 e relative linee guida sarà comunicata con successivo Avviso.] 3. L ammissione degli Operatori è inoltre subordinata, in base ai segmenti nei quali intendono operare, alla verifica: a) dell adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida 7.1, nonché dell adesione diretta o indiretta ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica); b) dell adesione al sistema di compensazione e garanzia previsto nelle linee guida 7.3. Linee guida 3.3 (1) Requisiti di partecipazione 1. L Operatore, ai fini dei requisiti di cui all articolo 3.3 deve attestare che: a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all attività di negoziazione e siano in possesso di un adeguata qualificazione professionale; b. gli addetti all attività di Liquidity Provider per gli Strumenti Finanziari 24
25 EuroTLX, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell attività di Liquidity Provider e dei relativi strumenti tecnici; c. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente Regolamento. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l ufficio di vigilanza delle negoziazioni di EuroTLX. L Operatore comunica a EuroTLX il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l Operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di EuroTLX; d. si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell attività di negoziazione e di adeguate procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione; e. si è dotato di una unità di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell eventuale ricorso a soggetti terzi. L Operatore inoltre comunica a EuroTLX il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l Operatore inoltre comunica, via mail all indirizzo [email protected], preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. 2. Nello svolgimento dell attività di negoziazione e delle attività connesse, l Operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali EuroTLX ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). Qualora si avvalga di sistemi diversi da quelli per i quali EuroTLX ha rilasciato certificazione di conformità, l Operatore deve sottoporre il sistema alla valutazione di conformità (cd. conformance test). Tale valutazione è svolta con modalità e le tempistiche indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per l effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche Condizioni Generali di fornitura dei servizi. 3. L Operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l esecuzione delle attività di cui alle presenti linee guida purché resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L Operatore ne deve informare EuroTLX. Nell accordo tra Operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che EuroTLX, o suoi incaricati, possa svolgere l attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l Operatore si avvale. Linee guida 3.3 (2) 25
26 [L entrata in vigore delle linee guida 3.3 (2) circa le condizioni di affidamento a soggetti terzi dei sistemi tecnologici dell Operatore sarà comunicata con successivo Avviso] Condizioni per l affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici 1. Ai sensi dell articolo 3.3 comma 2, l Operatore può avvalersi di soggetti terzi per: a) il collegamento con il mercato; b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing o di facility management). 2. Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da EuroTLX stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata. EuroTLX si riserva di non richiedere l accreditamento dei soggetti già accreditati da London Stock Exchange. 3. La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e a tal fine deve avere in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto che prevede, tra l altro: a) la possibilità per EuroTLX, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX; b) la possibilità per EuroTLX di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato; c) l obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente comma 1, lettera b). 4. EuroTLX si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 3 agli Operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri Operatori del proprio gruppo. 5. L operatore deve informare EuroTLX della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a EuroTLX, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l operatore si avvale. 6. L Operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi. 7. Dal contratto fra soggetto terzo e Operatore deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati 26
27 dall operatore, fermo restando che nel caso di Centro Servizi il contenuto dell affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per EuroTLX di svolgere l attività di verifica dell adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale. 8. Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi. 4. Qualora nello svolgimento delle attività di controllo EuroTLX individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l integrità dei mercati, può applicare agli Operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l adozione: a. sospensione dalle negoziazioni; b. imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell Operatore; c. limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni, o segregazione di specifiche attività di negoziazione; d. imposizione di limiti operativi di collegamento. 5. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l Operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di EuroTLX, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni. 6. EuroTLX può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo. 7. Dell adozione dei provvedimenti, EuroTLX informa tempestivamente l Operatore. 8. Gli Operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 3.3, comma 1, e
28 Linee guida 3.3 (3) Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie 1. Gli Operatori ammessi alle negoziazioni comunicano via mail all indirizzo [email protected] a EuroTLX, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 3.1 e 3.3 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale. 2. Le modifiche di cui al comma precedente sono comunicate dagli Operatori a EuroTLX tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché EuroTLX possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all informativa al mercato. 3. EuroTLX si riserva di richiedere agli Operatori un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 3.1, comma 2, e 3.3, comma 1, mediante invio di apposita comunicazione. 9. Gli Operatori rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli Avvisi relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli Operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso EuroTLX e nell utilizzo dei sistemi di negoziazione. Gli Operatori richiedono ai proprio Operatori Interconnessi di mantenere una condotta improntata ai medesimi principi. Articolo 3.4 Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 1. Gli Operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l esclusione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all articolo 3.10, comma 2. Articolo 3.5 Impugnazione dei provvedimenti 1. L impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni. Articolo 3.6 Comunicazioni degli Operatori 1. Gli Operatori comunicano tempestivamente a EuroTLX ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento. 28
29 Articolo 3.7 Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione 1. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un Operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l Operatore e l intermediario devono inviare a EuroTLX una dichiarazione contenente: a. l impegno dell intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall Operatore fino al momento del recesso dall accordo; b. l eventuale autorizzazione alla sospensione dell Operatore da parte di EuroTLX su richiesta e responsabilità dell intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di EuroTLX stessa di verificarne l opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra Operatore e intermediario. Linee guida 3.4 Dichiarazione La dichiarazione è resa nella forma della c.d. notifica è parte della Documentazione di Partecipazione. Capo 2 Controllo del rispetto del regolamento Articolo 3.8 Attività di verifica e forme di cooperazione 1. Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, EuroTLX può: a. richiedere agli Operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi. Se necessario, sarà cura dell Intermediario ottenere dal suo Operatore Interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX; b. convocare i rappresentanti degli Operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni; 29
30 c. al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all articolo 3.3, effettuare verifiche presso le sedi degli Operatori ammessi. 2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, EuroTLX, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all articolo 9.4, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all articolo Gli Operatori sono responsabili nei confronti di EuroTLX per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall Operatore stesso. 4. EuroTLX può cooperare, anche scambiando informazioni, con mercati regolamentati e con altri sistemi multilaterali di negoziazione. 5. Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del Mercato EuroTLX acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Articolo 3.9 Provvedimenti nei confronti degli Operatori 1. L imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni. Capo 3 Corrispettivi Articolo 3.10 Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei Corrispettivi 1. A fronte dei servizi erogati, gli Operatori sono tenuti al versamento di Corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da EuroTLX sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi. 2. I rapporti tra EuroTLX e l Operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di EuroTLX. 3. EuroTLX dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse. 30
31 Capo 4 Regole di condotta Articolo 3.11 Regole di condotta generali degli Operatori 1. Gli Operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l integrità dei mercati. Essi, tra l altro, non possono: a. compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati; b. porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli Strumenti Finanziari EuroTLX negoziati o alla variazione dell esposizione sul mercato; c. compiere atti che possano impedire la preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e il suo carattere retail e/o ostacolare i Liquidity Provider nell adempimento degli impegni assunti; d. porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse. Articolo 3.12 Regole di condotta degli Intermediari 1. Gli Operatori che operano in qualità di Intermediari eseguono nel Mercato EuroTLX esclusivamente ordini per conto dei clienti anche attraverso modelli di client servicing o client facilitation on principal basis o on riskless principal basis, e non svolgono nel mercato attività di negoziazione nell eslcusivo interesse del portafoglio della proprietà. 2. Gli Intermediari sono tenuti a non mettere in atto comportamenti tipici dell attività di market making (market making abusivo) e richiedono che i loro Operatori Interconnessi non mettano in atto comportamenti tipici dell attività di market making (market making abusivo). Linee guida 3.12 (1) 1. Per attività di market making abusivo si intende la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali da sottendere un attività di market making sullo strumento. Costituiscono attività di market making abusivo ai sensi del presente comma: a) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei Liquidity Provider sullo strumento; b) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con continuazione della medesima condotta anche 31
32 nel caso di conclusione di contratti per i quantitativi degli ordini in precedenza esposti. 2. Per individuare eventuali attività di market making abusivo, EuroTLX, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Operatori, fa principalmente riferimento: a) alle modalità di comportamento nel suo complesso di un Intermediario o di un suo Operatore Interconnesso, attraverso l accertamento di più casi riconducibili alle condizioni indicate al comma 1; b) alla dinamicità della contribuzione dei Liquidity Provider sullo strumento. 3. Qualora accerti che sia in corso un attività riconducibile alle condizioni indicate al comma 1, EuroTLX può richiedere all Intermediario di provvedere senza indugio a richiamare l Operatore Interconnesso al rispetto delle regole di condotta al fine di far cessare l attività di market making abusivo. 3. Gli Intermediari devono astenersi dal porre in essere un attività lesiva delle condizioni di liquidità del mercato e richiedono che i loro Operatori Interconessi si astengano dal porre in essere un attività lesiva delle condizioni di liquidità del mercato. È considerata lesiva delle condizioni di liquidità del mercato l attività finalizzata ad approfittare di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi degli altri Operatori. Linee guida 3.12 (2) 1. Per individuare eventuali attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato, EuroTLX, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Operatori, fa principalmente riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso dell Intermediario o dall Operatore Interconnesso, attraverso l accertamento di più casi di sfruttamento di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi. A tal fine, possono costituire indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato: a) la ripetizione di operazioni, anche eseguite in diverse giornate di negoziazione e su strumenti finanziari diversi, concluse in occasione di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi di altri Operatori; b) la conclusione di operazioni ravvicinate su più strumenti finanziari per avvantaggiarsi di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi effettuati dal medesimo Intermediario; c) l utilizzazione di software di program trading per eseguire le operazioni riconducibili alle lettere a) e b) del presente comma. 4. I contratti per i quali siano accertati casi di sospetta manipolazione e casi di condotta lesiva delle condizioni di liquidità di cui ai commi precedenti possono essere oggetto di cancellazione da parte di EuroTLX, nell ambito delle procedure di cui agli articoli 8.10 e
33 5. Gli Intermediari che operano nel Mercato EuroTLX attraverso modelli di client servicing o client facilitation on principal basis o on riskless principal basis, devono assicurare che: a) ogni ordine immesso nel Mercato EuroTLX sia giustificato da un ordine iniziale di un cliente del medesimo Intermediario. Non possono essere considerati ordini di clienti, le Proposte di negoziazione provenienti da desk di trading di proprietà dell Intermediario; b) la quantità totale eseguita nel Mercato EuroTLX sia sempre uguale o inferiore a quella eseguita tra l Intermediario e il suo cliente; c) nei contratti eseguiti nel Mercato EuroTLX il lato dell Intermediario sia sempre di segno opposto a quello del contratto eseguito tra l Intermediario e il suo cliente; d) tale operatività sia identificata mediante apposita tipologia di committente secondo le modalità indicate nel Manuale del Servizio di Negoziazione; e) le operazioni siano regolate utilizzando un unico conto di regolamento presso il sistema di liquidazione; f) il transaction reporting nei confronti dell Autorità competente sia effettuato rispettando i requisiti previsti da essa. Articolo 3.13 Regole di condotta dei Liquidity Provider 1. I soggetti che operano in qualità di Liquidity Provider possono svolgere attività di negoziazione in conto proprio limitatamente agli strumenti per i quali si sono assunti gli obblighi di liquidità. 2. I Liquidity Provider sono tenuti a predisporre e mantenere processi efficienti di formazione del prezzo sui titoli per i quali supportano la liquidità in modo indipendente ed autonomo dai prezzi generati da altri Liquidity Provider operanti sul medesimo strumento finanziario. 3. I Liquidity Provider operano nel rispetto degli obblighi di sostegno della liquidità previsti al Titolo 6. Articolo 3.14 Regole di condotta per gli Operatori aderenti al segmento EuroTLX internazionale non garantito 1. Gli Operatori che operano sul segmento EuroTLX internazionale non garantito devono assicurare: 1) il buon funzionamento dei processi di Netting bilaterale; 2) la comunicazione e gestione dei Fail e il contenimento del rischio di contagio; 3) l individuazione dei contratti non regolati. 2. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli Operatori sono tenuti a rispettare le seguenti linee guida nonché di quanto indicato nella relativa Comunicazione Tecnica. 33
34 Linee guida Gli Operatori che operano sul segmento EuroTLX internazionale non garantito devono comunicare: 1) l elenco di Istruzioni di Regolamento secondo le disposizioni contenute nell apposita Comunicazione Tecnica; 2) informazioni ad hoc, a fronte di richieste specifiche inoltrate da EuroTLX. 2. Gli Operatori sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente, essenziali all attività di EuroTLX di monitoraggio e gestione dei Fail, nei termini stabiliti nell apposita Comunicazione Tecnica o eventualmente comunicati da EuroTLX. Gli Operatori che operano sul segmento EuroTLX internazionale non garantito devono: a) adottare le misure organizzative ritenute più opportune per contenere i Fail nell ambito di proporzioni fisiologiche, sia in termini di numero, quantitativi interessati, durata; b) adoperarsi per una tempestiva risoluzione dei Fail provocati; c) a fronte di richiesta da parte di EuroTLX, effettuare gli Scorpori che permettono il regolamento di contratti effettivamente regolabili, secondo i criteri specificati dall apposita Comunicazione Tecnica. Capo 5 Trasmissione delle proposte Articolo 3.15 Trasmissione delle proposte al mercato 1. Gli Operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da EuroTLX per il funzionamento del mercato, incluse le Proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni, e dei loro effetti. Gli Operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità e numero. 2. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli Operatori devono rispettare i limiti tecnici all immissione delle proposte fissati in via generale da EuroTLX nella Guida ai Parametri. EuroTLX può inoltre stabilire ulteriori limiti all immissione o alla modifica di Proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di un numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. EuroTLX stabilisce detti limiti nonché i Corrispettivi dovuti dagli Operatori in caso di loro superamento. 3. Gli Intermediari non possono in alcun caso fornire una Interconnessione a persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. Gli Intermediari possono consentire a gestori di fondi e di patrimoni su base individuale di immettere ordini nel mercato direttamente tramite Interconnessione, fermo restando il 34
35 rispetto da parte loro delle regole di condotta di cui al capo 4. Gli Intermediari richiedono che i loro Operatori Interconnessi rispettino le disposizioni al presente comma. 4. Gli Operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici di accesso diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione (cd. CompID). A tal fine gli Operatori devono preventivamente prendere contatti con EuroTLX. Linee guida Gli Operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle Proposte di negoziazione inoltrate al mercato. 2. Gli Intermediari devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l altro: - alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione; - ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni; tali controlli devono consentire di assicurare il riconoscimento degli soggetti interconnessi e la provenienza delle Proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni; a tal fine gli Intermediari devono assegnare un codice univoco identificativo agli Operatori Interconnessi, assicurandosi che tale codice sia univoco per ciascun Operatore Interconnesso. In ogni caso di variazione del codice identificativo assegnato a un Operatore Interconnesso, prima di effettuare la variazione stessa, l Intermediario ha l obbligo di comunicare la variazione a EuroTLX mediante utilizzo della casella [email protected]; - ai controlli sui quantitativi massimi e sui prezzi delle proposte immesse; - ai controlli sull attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni; - alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità e numero. 3. Al fine di assicurare l adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all articolo 3.15, comma 1, gli Operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l altro dei seguenti elementi: a) prezzo dell ultimo contratto; b) limiti di prezzo e di quantità eventualmente specifici per strumento; c) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa; d) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa. 4. In particolare, gli Operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità e numero, potrebbero avere effetti sull ordinato funzionamento del mercato. A 35
36 tal fine gli Operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi. 5. Con riguardo alle Interconnessioni, gli Intermediari oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di: - prevenire l inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate; - istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. 6. Gli Intermediari assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni. 7. Gli Intermediari si impegnano a comunicare ai loro Operatori Interconnessi le regole di condotta definite dal presente Regolamento e, ove richiesto da EuroTLX, a richiedere la loro collaborazione, per individuare e far cessare entro un congruo lasso di tempo eventuali violazioni degli obblighi previsti all articolo Capo 6 Sistemi tecnologici e negoziazione Articolo 3.16 Disfunzioni tecniche dei sistemi degli Operatori 1. Gli Operatori informano tempestivamente EuroTLX di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 3.3, comma 1, e Nei casi di cui al comma precedente, gli Operatori si attengono alle indicazioni ricevute da EuroTLX e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida. Linee guida 3.16 Disfunzioni tecniche dei sistemi degli Operatori 1. Ai sensi dell articolo 3.16, comma 1, gli Operatori informano tempestivamente EuroTLX delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione. Gli Operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi. 36
37 2. Gli Operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli Operatori possono richiedere a EuroTLX la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso. 3. Gli Operatori comunicano a EuroTLX, nelle modalità previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, l elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell elenco possono essere indicati gli addetti all attività di negoziazione, il compliance officer di cui alla linea guida 3.3 (1) oppure altri soggetti che l Operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l articolo 3.8, comma EuroTLX può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell elenco di cui al precedente comma 3. EuroTLX comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell elenco solamente ai soggetti indicati nell elenco stesso o al compliance officer. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione. 5. Gli Operatori devono comunicare l elenco di cui al comma 3 e ogni modifica dello stesso secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi. Le modifiche dell elenco saranno efficaci non appena confermata la ricezione da parte di EuroTLX. Gli Operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso devono comunicare l elenco di cui al comma 3 per ciascun codice di accesso. 6. In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice di accesso dell Operatore, il codice di accesso, il nome e numero di telefono dell addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. 7. EuroTLX dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l Operatore, fermo restando l applicazione delle procedure di cui agli articoli 8.8 e
38 Titolo 4. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni di negoziazione Capo 1 Negoziazioni Articolo 4.1 Modalità e orari di negoziazione 1. La negoziazione nel Mercato EuroTLX si svolge secondo la modalità della negoziazione continua con i seguenti orari: fase di pre-negoziazione negoziazione continua Durante la fase di pre-negoziazione è possibile la sola immissione, modifica e cancellazione delle Quote da parte degli operatori Liquidity Provider. La negoziazione continua e la conclusione dei contratti ha inizio al termine della fase di pre-negoziazione e si svolge secondo le modalità di cui all articolo EuroTLX può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto indicato al comma 1 per specifiche giornate di negoziazione. EuroTLX comunica al pubblico, con ragionevole anticipo, le giornate di negoziazione interessate ed i relativi orari di negoziazione. 3. EuroTLX stabilisce per singolo strumento finanziario un Lotto minimo negoziabile, secondo le caratteristiche dello strumento, in modo da garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni, all atto dell ammissione dello strumento finanziario stesso. 4. Il Lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo, ove previsto, dal regolamento di emissione dello strumento stesso. 5. I Lotti minimi possono essere modificati in un momento successivo all ammissione, dandone pronta notizia al pubblico. La comunicazione al pubblico riporta la data a partire dalla quale decorrono i nuovi quantitativi minimi. Articolo 4.2 Modalità di negoziazione 1. Le negoziazioni su azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, diritti di opzione, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR avvengono per il loro prezzo unitario, indipendentemente dal proprio valore nominale. 2. Le negoziazioni su obbligazioni e altri titoli di debito e asset backed securities avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale del valore nominale del titolo, posto quest ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziazione in centesimi). 38
39 3. Con riferimento agli strumenti finanziari dotati di cedola interessi negoziati a corso secco, il valore pagato dall acquirente, ovvero ricevuto dal venditore a seguito della conclusione di un contratto, sarà incrementato del rateo di interessi calcolato secondo una delle modalità previste nelle linee guida 7.1 del presente Regolamento. 4. EuroTLX provvederà a comunicare al pubblico tramite Avviso la modalità di negoziazione degli strumenti finanziari dotati di cedola interessi. Articolo 4.3 Segmenti di negoziazione 1. Gli strumenti finanziari negoziati nel Mercato EuroTLX sono ripartiti in funzione del servizio di liquidazione prescelto e della presenza o meno del sistema di compensazione e garanzia, nei seguenti segmenti: segmento EuroTLX Domestico garantito, nel quale sono negoziati gli strumenti liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. e per i quali opera il sistema di compensazione e garanzia di cui all articolo 7.3; segmento EuroTLX Domestico non garantito, nel quale sono negoziati gli strumenti liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. e per i quali non opera il servizio di compensazione e garanzia; segmento EuroTLX Internazionale garantito, nel quale sono negoziati gli strumenti liquidati presso servizi di liquidazione esteri e per i quali opera il sistema di compensazione e garanzia di cui all articolo 7.3; segmento EuroTLX Internazionale non garantito, nel quale sono negoziati gli strumenti liquidati presso servizi di liquidazione esteri e per i quali non opera il sistema di compensazione e garanzia. Articolo 4.4 Proposte di negoziazione 1. La volontà negoziale degli Operatori si esprime attraverso Proposte di negoziazione in forma anonima. Le Proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo Strumento Finanziario EuroTLX da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione. Le Proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull esito della proposta e indicano la tipologia di committente. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (Guide to the new Trading System) sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta. 2. Nella fase di pre-negoziazione possono essere immesse le tipologie di proposte quote. 39
40 3. Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le seguenti tipologie di proposte: a) con limite di prezzo (o limit order), Proposte di negoziazione che possono essere eseguite ad un prezzo uguale o migliorativo rispetto al proprio prezzo limite; b) senza limite di prezzo (o market order), Proposte di negoziazione eseguibili a qualsiasi prezzo. 3. Nella fase di pre-negoziazione e di negoziazione continua le Proposte di negoziazione immesse possono essere cancellate o modificate. 4. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 5. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti nelle linee guida Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, EuroTLX determina, in via generale, il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una Proposta di negoziazione e ne dà comunicazione tramite il proprio sito internet Linee guida 4.4 La durata massima che può essere indicata per le Proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione valida fino a data è fissata pari a 1 giorno. Prezzi delle proposte di negoziazione EuroTLX stabilisce nella Guida ai Parametri il tick di negoziazione degli strumenti negoziati sul mercato EuroTLX e ne dà comunicazione al pubblico mendiante il sito internet La valorizzazione dei contratti avviene sulla base della valuta di denominazione degli Strumenti Finanziari EuroTLX, salvo quanto diversamente specificato nell Avviso di ammissione alle negoziazioni. 40
41 Articolo 4.5 Negoziazione continua 1. Durante la fase di negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all articolo 4.4, come segue: a) l immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa; b) l immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l abbinamento con una o più proposte di vendita aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili; analogamente, l immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. L immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una Proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo. 2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del comma 1, il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 3. L esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 4. Le proposte ineseguite al termine della negoziazione continua sono automaticamente cancellate dal sistema. 5. I contratti eventualmente conclusi tra Liquidity Provider sono cancellati da EuroTLX, ad eccezione di quelli su strumenti finanziari che rientrano nelle definizioni di Sovranazionali/Agency, Mercati Emergenti e Corporate e Finanziarie qualora risultino conclusi tra Liquidity Provider che abbiano entrambi presentato preventiva ed esplicita richiesta di mantenerli validi, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell articolo Ogni Liquidity Provider a seguito della richiesta da parte di un Operatore che non riscontri sul book di uno strumento finanziario la presenza di una quantità sufficiente alle proprie esigenze di acquisto o vendita, può inserire una Proposta di negoziazione di segno contrario e di pari quantità a quella concordata dall Operatore, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato, estremi esclusi. 41
42 7. Il Liquidity Provider comunica a EuroTLX le informazioni relative ai contratti conclusi di cui al comma precedente entro l inizio della giornata successiva di negoziazione, mediante invio di all indirizzo: [email protected]. 8. Qualora durante la negoziazione continua di uno Strumento Finanziario EuroTLX il prezzo del contratto in corso di conclusione superi i limiti di variazione dei prezzi di cui alle linee guida, la negoziazione continua dello Strumento Finanziario EuroTLX viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è specificata nelle seguenti linee guida e la proposta che ha determinato la sospensione viene automaticamente cancellata. Linee guida 4.5 Controlli automatici delle negoziazioni 1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi, individuati per classi di vita residua di ciascun strumento finanziario: a) limiti massimi di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico; b) limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico; c) limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico. I valori di riferimento sono indicati nella Guida ai Parametri. 2. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui al comma 1, lettere b) e c), la negoziazione continua viene automaticamente sospesa per un intervallo di tempo pari a 2 minuti. Durante la sospensione temporanea non sono consentite l immissione e la modifica di proposte. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono nella modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di EuroTLX ai sensi del Titolo 8. Articolo 4.6 Prezzo di riferimento 1. Per gli strumenti diversi dagli strumenti azionari, covered warrant e certificates il prezzo di riferimento è pari: a) alla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua e il cui valore per titpologia di strumento finanziario è indicato nella Guida ai Parametri; 42
43 b) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera a), il prezzo di riferimento è pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto e vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti; c) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera b), il prezzo di riferimento è pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti; d) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera c), il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente. 2. Per gli strumenti azionari, covered warrant e certificates il prezzo di riferimento è pari: a) ad un numero significativo di migliori proposte in acquisto e vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti; b) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera a), il prezzo di riferimento è pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti; c) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera b), il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente. 3. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, EuroTLX può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di mercato oppure ad un singolo strumento finanziario, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al comma 1, lettera a), o che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste nei commi precedenti, dandone comunicazione con Avviso. Articolo 4.7 Prezzo statico e dinamico 1. Il prezzo statico è dato dal: a) prezzo di riferimento del giorno precedente per le obbligazioni bancarie non eurobond, covered warrant e certificates; b) prezzo del primo contratto concluso nella fese di negoziazione continua per gli altri strumenti. 2. Il prezzo dinamico è dato dal: 43
44 a) prezzo dell ultimo contratto concluso durante la seduta corrente; b) prezzo di riferimento del giorno precedente, qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta corrente. Articolo 4.8 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza 1. La cancellazione dalle negoziazioni avviene automaticamente secondo le seguenti modalità: Covered Warrants, e Certificates: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione per l esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari; il Giorno di mercato aperto previsto per la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante laddove la rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla scadenza dello strumento finanziario stesso. In quest ultimo caso, sulla base delle caratteristiche dello strumento finanziario contenute nel regolamento dello strumento stesso e del tempo residuo a scadenza, EuroTLX può disporre il posticipo della data di cancellazione automatica; Obbligazioni e altri titoli di debito compresi Strumenti partecipativi, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato diversi dai BOT, Titoli Atipici e Asset Backed Securities: terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario, EuroTLX può disporre l anticipo della data di cancellazione automatica a seguito di interventi analoghi da parte del mercato di riferimento e/o del sistema di liquidazione; BOT: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso del titoli medesimi; Obbligazioni convertibili: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l ultimo Giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario. 44
45 Titolo 5. Informativa Articolo 5.1 Informativa agli Operatori - Principi generali 1. Agli Operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli Operatori, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi. 2. EuroTLX stabilisce le condizioni e le modalità per l eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma ai clienti interconnessi. Articolo 5.2 Informativa agli Operatori Contenuti 1. Durante l'intera seduta di mercato gli Operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a. book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo; b. sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi; c. situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione e dei propri contratti conclusi; d. riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l orario, la quantità e il prezzo di esecuzione. Articolo 5.3 Informativa al pubblico - Principi generali Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, EuroTLX provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli Strumenti Finanziari EuroTLX. EuroTLX non diffonde al pubblico informazioni relative all identità degli Operatori contraenti. 45
46 Articolo 5.4 Informativa al pubblico Contenuti 1. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a. prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita; b. quantità e ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo; c. prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell ultimo contratto concluso nonché identificato dello strumento finanziario; d. quantità e controvalore negoziati cumulati. Articolo 5.5 Informativa Titolo 1. Per tutti gli strumenti finanziari per cui è prevista la redazione di una Informativa Titolo quale requisito di ammissione, EuroTLX provvede alla redazione ed alla pubblicazione attraverso il sito internet una Informativa Titolo concernente le caratteristiche generali di ciascun strumento finanziario, di regola con informazioni aggiornate al momento dell ammissione sul Mercato EuroTLX dello stesso strumento finanziario. Articolo 5.6 Comunicazioni agli Operatori ammessi 1. EuroTLX informa il pubblico e gli Operatori delle variazioni intervenute nell elenco degli Operatori ammessi a negoziare su EuroTLX e degli strumenti finanziari negoziati, a seguito di ammissioni, Revoche ed esclusioni, tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito 46
47 Titolo 6. Liquidity Provider Capo 1 Principi generali Articolo 6.1 Registrazione 1. Le negoziazioni nel Mercato EuroTLX possono svolgersi con l intervento di un Liquidity Provider. 2. Può esercitare l attività di Liquidity Provider l Operatore ammesso sul Mercato EuroTLX che ne faccia richiesta utilizzando l apposito modello reso disponibile sul sito internet di EuroTLX, indicando gli strumenti per i quali intende svolgere l attività di sostegno della liquidità. 3. Il Liquidity Provider, che è tenuto al rispetto delle regole di condotta di cui all articolo 3.13 e all articolo 6.3 e può operare: come Specialist per gli strumenti di cui all articolo 6.6, e si impegna a rispettare gli obblighi di cui agli articoli 6.7; come Market Maker per gli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, e si impegna a rispettare gli obblighi di cui all articolo 6.5. Linee guida 6.1 (1) Procedura per l abilitazione ad operare come Liquidity Provider 1. Per l abilitazione ad operarre come Liquidity Provider si applica la procedura di cui all articolo Il Liquidity Provider che intenda supportare la liquidità su strumenti finanziari ne richiede l ammissione a negoziazione o qualora già ammessi a negoziazione richiede l estensione dell operatività per tali strumenti. 3. Per l abilitazione ad operare come Liquidity Provider di un soggetto non Intermediario si applica la procedura di cui all articolo EuroTLX comunica al Liquidity Provider la data a partire dalla quale esso è ammesso ad operare nella qualità di Liquidity Provider e la data a partire dalla quale è tenuto a supportare la liquidità sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta. Il giorno precedente l inizio dell attività di Liquidity Provider si applica quanto previsto alla linea guida
48 Linee guida 6.1 (2) Procedura per l esclusione dall abilitazione ad operare come Liquidity Provider 1. Il Liquidity Provider che intenda essere escluso dall attività di sostegno della liquidità deve presentare richiesta a EuroTLX. La richiesta di esclusione ha validità solo qualora contenga l impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro Operatore. 2. EuroTLX, anche valutando le condizioni indicate alla linea guida 6.1.3, comma 4, delibera l esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di Revoca. EuroTLX può richiedere al Liquidity Provider di proseguire, in tutto o in parte, la propria attività di garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. Linee guida 6.1 (3) Estensione / Esclusione dell operatività su strumenti finanziari 1. Il Liquidity Provider che intenda estendere la propria operatività ad altri strumenti finanziari deve presentare a EuroTLX richiesta scritta. Si applica in quanto compatibile la procedura prevista in casi di abilitazione ad operare in qualità di Liquidity Provider, di cui alla linea guida Il Liquidity Provider che intenda essere escluso dall attività di supporto della liquidità su uno o più strumenti finanziari deve presentare richiesta via mail all indirizzo [email protected]. 3. Nel caso di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EuroTLX da più di 6 mesi e sui quali non sono stati eseguiti contratti, l esclusione sarà concessa a partire dal terzo Giorno di mercato aperto successivo al giorno di presentazione della richiesta; fino alla data di esclusione il Liquidity Provider è tenuto a proseguire la propria attività di supporto della liquidità. 4. EuroTLX, nell esame della richiesta di esclusione e salvo che non ricorrano i presupposti previsti al comma 3, fa principalmente riferimento: a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli specifici strumenti finanziari; b) alla presenza di altri Liquidity Provider che supportino la liquidità sugli specifici strumenti finanziari; c) alla possibilità di negoziare su altre Sedi di negoziazione gli specifici strumenti finanziari; d) al numero di contratti eseguiti su EuroTLX aventi ad oggetto gli specifici strumenti finanziari; e) a quanto specificato nell apposita Comunicazione Tecnica relativa ai termini di esclusione dall operatività su strumenti finanziari. 5. EuroTLX delibera l esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di Revoca. 48
49 Eurotlx, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 4, può richiedere al Liquidity Provider di proseguire la propria attività di supporto della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. 6. EuroTLX comunica al pubblico e al Liquidity Provider richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Liquidity Provider è escluso dall attività di sostegno alle negoziazioni sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma EuroTLX può rigettare la richiesta di esclusione qualora il periodo trascorso tra l inizio dell operatività sugli strumenti finanziari oggetto di richiesta di esclusione e la data della stessa risulti inferiore a 6 mesi. 8. L esclusione o il rigetto della richiesta viene deliberata entro il Giorno di mercato aperto successivo alla presentazione della domanda di esclusione nel caso ricorrano i presupposti previsti dal comma 3 ed entro 7 Giorni di mercato aperto negli altri casi. Articolo 6.2 Particolari modalità operative dei Liquidity Provider 1. Il Liquidity Provider può richiedere di essere abilitato a concludere contratti in conto proprio su strumenti finanziari che rientrano nelle definizioni di Altre Obbligazioni - Sovranazionali/Agency, Altre Obbligazioni - Mercati Emergenti e Altre Obbligazioni - Corporate e Finanziarie con gli altri Liquidity Provider che abbiano avanzato la medesima richiesta, presentando apposito modulo incluso nella Documentazione di partecipazione. 2. La richiesta di disabilitazione dalla funzionalità di cui al comma precedente deve essere inoltrata inviando l apposito modulo, reso disponibile sul sito internet di EuroTLX, opportunamente sottoscritto da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza e firma via mail all indirizzo [email protected] confermata telefonicamente al numero In tal caso, laddove nella comunicazione inviata via si faccia espressa richiesta di attivazione immediata della disabilitazione, EuroTLX si attiverà a rendere effettiva la disabilitazione stessa a partire dal Giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della comunicazione, purché quest ultima sia pervenuta entro le ore di un Giorno di mercato aperto. 3. La disabilitazione di cui al comma 2, una volta resa effettiva, comporterà la cancellazione in automatico dei contratti conclusi tra l Operatore richiedente e gli altri Liquidity Provider abilitati. 4. EuroTLX informa tempestivamente gli Operatori dell avvenuta disabilitazione con apposito Avviso. 49
50 Capo 2 Obblighi generali dei Liquidity Provider Articolo 6.3 Obblighi dei Liquidity Provider 1. Relativamente agli strumenti finanziari per i quali si impegna a sostenere la liquidità il Liquidity Provider sul Mercato EuroTLX è tenuto a rispettare gli obblighi di cui ai commi seguenti. 2. Il Liquidity Provider si impegna per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali interviene, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita, a prezzi significativi, a partire dalla fase di negoziazione continua, esclusivamente della tipologia quote, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da EuroTLX (obblighi di quotazione). Le Quantità minime sono stabilite da EuroTLX in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi dei Liquidity Provider e sono indicate nell Avviso di ammissione a negoziazione. I prezzi si considerano significativi quando coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari e con le condizioni di mercato. 3. Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi o garantiti da emittenti bancari e ai certificates già distribuiti l obbligo di cui al comma precedente può, su espressa richiesta del Liquidity Provider al momento della presentazione della domanda di estensione dell operatività, essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata in apposito Avviso. In tale caso il Liquidity Provider immette in adempimento dei propri obblighi esclusivamente proposte della tipologia single sided quote. 4. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una Proposta di negoziazione immessa dal Liquidity Provider sul book di uno strumento al di sotto della Quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il Liquidity Provider non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto. 5. Il Liquidity Provider può richiedere l esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell attività di market making (fast market). 6. EuroTLX valuta la richiesta del Liquidity Provider e dispone, nel caso, l esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione. 7. Il Liquidity Provider può altresì beneficiare di un esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità in acquisto di cui al comma 3 qualora supporti la liquidità di obbligazioni bancarie che siano subordinate e risulti applicabile il limite di riacquisto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche disposte da Banca d Italia, al raggiungimento della quantità massima riacquistabile ai sensi del medesimo disposto, 50
51 comunicando con tempestività tale evento a EuroTLX. 8. EuroTLX dà comunicazione al pubblico dei Liquidity Provider che si sono avvalsi di una delle facoltà di cui ai commi 3, 5 o 7 sul sito internet di EuroTLX, nella finestra visualizzabile selezionando il codice ISIN dello specifico strumento finanziario. 9. EuroTLX può, con Avviso, modificare gli impegni dei Liquidity Provider. 10. EuroTLX verifica il rispetto degli obblighi assunti dai Liquidity Provider. Linee guida Nella giornata precedente l avvio dell attività sugli strumenti finanziari oggetto di domanda di ammissione o di estensione dell operatività, il Liquidity Provider comunica a EuroTLX, via mail all indirizzo [email protected], i prezzi con cui intende iniziare la propria attività di supporto della liquidità. Il Liquidity Provider si assume la responsabilità della significatività dei prezzi comunicati con tale modalità. 2. Per gli strumenti finanziari caratterizzati da un obbligo di riacquisto il Liquidity Provider comunica a EuroTLX, via mail all indirizzo [email protected], tutte le informazioni che devono essere rese pubbliche in via continua ai sensi del paragrafo 3 della Comunicazione Consob n. DEM/DME/ dell' , o di sue eventuali successive modifiche. Nel caso in cui l emittente abbia scelto il Mercato EuroTLX quale canale con cui dette informazioni vengono fornite al pubblico, EuroTLX ne dà comunicazione al pubblico tramite Avviso nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet di EuroTLX e pubblica con le medesime modalità le informazioni ricevute. 51
52 Capo 3 Market Maker Articolo 6.4 Strumenti finanziari sui quali gli Operatori possono operare come Market Maker 1. Il Market Maker può supportare la liquidità relativamente agli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni bancarie non eurobond, dai certificates e dai covered warrant. Articolo 6.5 Obblighi dei Market Maker L Operatore che opera in qualità di Market Maker può assumere i seguenti ruoli: Market Maker A; oppure Market Maker B. Market Maker A 1. L Operatore che intende essere ammesso in qualità di Market Maker A deve: a) inoltrare domanda di ammissione quale Intermediario entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale Market Maker A; b) inserire EuroTLX tra le sedi di esecuzione nell ambito della propria Execution Policy entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale Intermediario. 2. L operatore Market Maker A, oltre agli obblighi generali dei Liquidity Provider di cui all articolo 6.3, si impegna ad assumere obblighi di liquidità su almeno 250 strumenti finanziari. Questo impegno può ritenersi soddisfatto anche qualora sia adempiuto da più società del gruppo di appartenenza del Market Maker A. 3. Nel caso in cui almeno uno dei termini previsti al comma 1, lettera a) e b) trascorra senza che siano rispettati gli impegni richiamati dalle medesime disposizioni, EuroTLX applica al Market Maker A, a partire dal mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker B. 4. Nel caso in cui il Market Maker A escluda EuroTLX dalle sedi di esecuzione nell ambito della propria Execution Policy e/o nel caso in cui non supporti la liquidità su almeno 250 strumenti finanziari, e tali condizioni non siano ripristinate nel termine massimo di 30 giorni a far data dalla comunicazione di EuroTLX, EuroTLX applica al Market Marker A a partire dal mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker B. 5. Una volta ripristinate le condizioni di cui al comma 2, EuroTLX applica al Market 52
53 Maker, a partire dal mese in cui avviene il ripristino delle stesse, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker A. 7. Nel caso previsto al comma 3, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno di ammissione alla negoziazione in qualità di Market Maker, il Market Maker perde definitivamente la qualifica A e assume la qualifica B, con tutti i relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. Nel caso previsto al comma 4, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno in cui è venuta meno la condizione, il Market Maker perde definitivamente la qualifica di Market Maker A e assume la qualifica di Market Maker B, con tutti i relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. 8. Il Market Maker che ha assunto la qualifica di Market Maker B ai sensi del comma 7, nel caso di ripristino delle condizioni indicate al comma 2, può richiedere di ottenere nuovamente la qualifica di Market Maker A, presentando l apposito modulo incluso nella Documentazione di partecipazione. Market maker B 1. L operatore Market Maker B, oltre agli obblighi generali dei Liquidity Provider di cui all articolo 6.3, si impegna ad assumere obblighi di liquidità su almeno 30 strumenti finanziari. 2. Qualora, il Market Maker B si trovi a supportare la liquidità su un numero di strumenti finanziari inferiore all impegno minimo richiesto dal comma 1 e non presenti entro 30 giorni, a far data dalla comunicazione di EuroTLX, domanda di estensione dell operatività su strumenti già negoziati su EuroTLX o di nuova ammissione, EuroTLX applica al Market Maker B, a partire dal mese successivo in cui scade il termine di cui sopra, le condizioni economiche previste per tale ipotesi. 3. Una volta ripristinate le condizioni di cui al comma 1, EuroTLX applica al Market Maker B, a partire dal mese successivo a quello in cui avviene il ripristino delle stesse, le condizioni economiche generali previste nel contratto di ammissione. Market maker A e B Per i soli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera a), non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità, i Market Maker possono esporre esclusivamente Proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro di valore nominale, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, i Market Maker si impegnano a segnalare a EuroTLX la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in 53
54 acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnalano il venir meno della circostanza medesima. Capo 4 Specialist Articolo 6.6 Strumenti finanziari sui quali gli Operatori possono operare come Specialist 1. Lo Specialist può supportare la liquidità relativamente agli strumenti certificates e/o ai covered warrant e/o alle obbligazioni bancarie non Eurobond e/o altre obbligazioni e/o agli altri titoli di debito: a) da esso stesso emessi ovvero emessi da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93; oppure b) emessi da altri emittenti bancari e collocati dallo Specialist e/o da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93 presso la propria clientela e/o quella di società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93. In alternativa, il rapporto di controllo o collegamento vanno definiti con riferimento agli artt. 1 comma 1 (a), (b) e (d) nonché 41 comma 1 della Settima Direttiva 83/349/CEE. Le società si considerano appartenenti allo stesso gruppo qualora abbiano la stessa impresa madre con cui consolidare ai sensi dell art. 3 della Settima Direttiva 83/349/CEE; oppure c) per i quali i soggetti sopra indicati abbiano assunto impegni nei confronti dell emittente e/o intermediari, diversi da emittenti sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario. Articolo 6.7 Obblighi degli Specialist 1. Lo Specialist, oltre agli obblighi generali dei Liquidity Provider di cui all articolo 6.3, si impegna ad assumere obblighi di spread esclusivamente con riferimento ai Covered Warrant ed ai certificates, fatta eccezione per: a) i covered warrant esotici; b) i covered warrant o i certificates aventi come sottostante uno o più strumenti finanziari o indici caratterizzati, in particolari periodi della negoziazione, da una liquidità o significatività dei prezzi non idonea al mantenimento di spread contenuti nei limiti massimi stabiliti. 54
55 2. Lo spread di una coppia di Proposte di negoziazione generate dalla medesima Quota è calcolato come differenza tra il prezzo della proposta in vendita e della proposta in acquisto. 3. Il limite massimo di spread è calcolato come percentuale del prezzo di riferimento dello strumento rilevato il Giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione, secondo i valori riportati nella Guida ai Parametri e, relativamente al primo giorno di negoziazione di ciascun strumento finanziario interessato, nell Avviso di ammissione alle negoziazioni. 4. Per i soli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità oppure definiti come obbligazioni bancarie non eurobond, lo Specialist può esporre esclusivamente Proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro di valore nominale, nel caso di obbligazioni e altri titoli di debito, o a euro di controvalore calcolato sulla base del prezzo di riferimento del giorno precedente nel caso di covered warrants e certificates, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, lo Specialist si impegna a segnalare a EuroTLX la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnala il venir meno della circostanza medesima. Articolo 6.8 Obblighi informativi degli Specialist 1. Lo Specialist è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX, via mail all indirizzo [email protected], le seguenti informazioni concernenti certificate, covered warrant e obbligazioni bancarie non Eurobond dei quali supporta la liquidità: a) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata; b) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle cedole, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione; c) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l ammontare residuo in circolazione; d) per gli strumenti finanziari per cui l emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola callable ), la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato; e) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al 55
56 verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all emittente, l avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso; f) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica; g) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell evento o l esercizio della facoltà, che ha causato l estinzione dello strumento finanziario; h) per gli strumenti finanziari caratterizzati da un obbligo di riacquisto, tutte le informazioni che devono essere rese pubbliche in via continua ai sensi del paragrafo 3 della Comunicazione Consob n. DEM/DME/ dell' , o di sue eventuali successive modifiche. Nel caso in cui l emittente abbia scelto il Mercato EuroTLX quale canale con cui dette informazioni vengono fornite al pubblico, EuroTLX ne dà comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet e pubblica con le medesime modalità le informazioni ricevute. 56
57 Titolo 7. Compensazione, garanzia e liquidazione Articolo 7.1 Liquidazione delle negoziazioni 1. Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, EuroTLX provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso i servizi di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza o servizi di liquidazione esteri sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente. I servizi di liquidazione operativi nel Mercato EuroTLX sono individuati nelle linee guida. 2. Gli Operatori possono richiedere a EuroTLX l impostazione di filtri relativamente a contratti che hanno la caratteristica di avere il medesimo Operatore come controparte sia in acquisto che in vendita. I filtri consentono agli Operatori che li utilizzano di non inviare a regolamento i contratti che soddisfano uno dei criteri previsti. 3. I contratti conclusi su EuroTLX possono essere modificati o cancellati solo da EuroTLX sino al loro regolamento. Linee guida 7.1 (1) Servizi di riscontro e di liquidazione Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM. I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da Monte Titoli, Euroclear e da Clearstream Banking Luxembourg. Linee guida 7.1 (2) Modalità di calcolo del rateo 1. Con l Avviso di ammissione alle negoziazioni, EuroTLX comunica quale delle seguenti modalità di calcolo del rateo è applicata allo strumento: a) ACT/ACT annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni dell anno (365 in genere, 366 se l anno è bisestile) e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; b) ACT/ACT periodale: tasso di interesse periodale del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; c) ACT/365: tasso di interesse annuo del titolo diviso per 365 e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; d) ACT/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato 57
58 per i giorni rateo effettivi; e) 30E/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso 360 e moltiplicato per il numero dei giorni rateo commerciali. 2. Ai fini della presente linea guida si intende per a) Giorni rateo effettivi: i giorni effettivi intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta dell operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX; b) Giorni rateo commerciali: i giorni, calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta dell operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX; c) Data valuta: la data di regolamento dell operazione, stabilita sulla base di apposita Comunicazione Tecnica. 3. Per gli strumenti finanziari che prevedono il calcolo di un rateo di interesse sui contratti conclusi, laddove i documenti relativi allo strumento finanziario prevedano che la determinazione delle cedole avvenga il terzo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura delle controparti inserire i compensi relativi ai contratti aventi data valuta il primo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. Laddove la determinazione delle cedole avvenga il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura delle controparti inserire i compensi relativi ai contratti aventi data valuta il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. Laddove invece la determinazione della cedole avvenga il giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura delle controparti inserire i compensi relativi ai contratti aventi data valuta il primo, il secondo ed il terzo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. In ultimo, laddove la determinazione della cedole avvenga il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura delle controparti inserire i compensi relativi ai contratti aventi data valuta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. Articolo 7.2 Tempistica della liquidazione delle negoziazioni 1. I contratti di compravendita conclusi sul Mercato EuroTLX sono liquidati il terzo giorno successivo alla data di stipulazione. [A far data dal prossimo 6 ottobre 2014, il comma 1, è modificato come segue: 1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato EuroTLX sono liquidati il secondo giorno successivo alla data di stipulazione.] 2. I termini di liquidazione sono calcolati in base al calendario definito da EuroTLX, come indicato in apposita Comunicazione Tecnica. 58
59 3. EuroTLX può indicare nell Avviso di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello Strumento Finanziario EuroTLX. Articolo 7.3 Compensazione e garanzia delle negoziazioni 1. I contratti relativi agli strumenti finanziari appartenenti ai segmento EuroTLX domestico garantito e internazionale garantito di cui all articolo 4.3 sono inoltrati al sistema di compensazione e garanzia individuato nelle linee guida. 2. Le società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia di cui al comma 1 operano nel rispetto del presente Regolamento nonché secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti. Linee guida 7.3 Sistema di compensazione e garanzia Il sistema di compensazione e garanzia degli strumenti finanziari di cui all articolo 7.3, comma 1 è il sistema gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Articolo 7.4 Netting Bilaterale 1. I contratti relativi agli strumenti finanziari negoziati nel segmento EuroTLX internazionale non garantito di cui all articolo 4.3 sono regolati attraverso l inoltro ai servizi di liquidazione di saldi bilaterali generati dal sistema di Netting bilaterale di X- TRM. Articolo 7.5 Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto 1. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante: a) per quanto riguarda gli strumenti finanziari del segmento EuroTLX domestico garantito e Internazionale garantito, si applicano le procedure previste dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all articolo 7.3; b) per quanto riguarda gli strumenti finanziari del segmento EuroTLX domestico non garantito e internazionale non garantito, si applicano le procedure contenute nei seguenti articoli. 59
60 Linee guida 7.5 (1) Tempistiche di attivazione della procedurali buy in 1. L Operatore in bonis può avviare la procedura di Buy-in a partire dal sesto giorno successivo la data di regolamento (S+6), nel caso di un contratto (o di un saldo bilaterale, nel caso di regolamento tramite Netting Bilaterale) avente ad oggetto uno strumento finanziario appartenente al segmento domestico non garantito e estero non garantito. Il singolo processo di Buy-in può avere ad oggetto anche più contratti (o più saldi bilaterali) purché eseguiti sul medesimo strumento finanziario con il medesimo Operatore, e per ciascun contratto sia trascorso il termine sopra indicato senza la mancata consegna dei titoli. Linee guida 7.5 (2) Modalità di avvio della procedura 1. Per avviare la procedura di Buy-in, la l Operatore in bonis deve inviare via mail una Buy-in Notice all Operatore in Fail, a EuroTLX (tramite mail all indirizzo [email protected]) e, se già nominato, al Buy-in Agent che ha accettato tale incarico. 2. Nel caso in cui nessun Operatore abbia accettato l incarico, l Operatore in bonis deve specificare nella Buy-in Notice la richiesta di nomina d ufficio. La nomina di ufficio viene effettuata tramite apposita comunicazione (confermata via mail) da parte di EuroTLX e la scelta ricade nell ambito degli Operatori che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere inseriti nella Lista dei Buy-in o Sell-out Agent nominabili d ufficio. 3. In ogni caso, un Buy-in Agent non può appartenere al medesimo Gruppo dell Operatore in bonis e, se nominato d ufficio, dell Operatore in Fail. Modalità e termini per l esecuzione coattiva del Buy-in 1. Il Buy-in Agent non può attivarsi, prima del secondo giorno successivo all invio della Buy-in Notice da parte dell Operatore in bonis all Operatore in Fail. In questo periodo di tempo, l Operatore in Fail può provvedere al regolamento del contratto o dei contratti oggetto di Buy-in; nel caso in cui riesca a consegnare il quantitativo di titoli dovuto, l Operatore in Fail deve inviare tempestivamente una comunicazione attestante l avvenuto regolamento al Buy-in Agent, all Operatore in bonis, e a EuroTLX. La procedura di Buy-in, in tal caso, viene immediatamente annullata. 2. Trascorso il medesimo periodo di tempo, il Buy-in Agent può procedere ad acquistare un quantitativo di titoli corrispondente a quello oggetto di Buy-in. Il Buy-in Agent trasmette via mail all Operatore in bonis, all Operatore in Fail e a EuroTLX: a) l avvenuta esecuzione coattiva; b) gli estremi dei contratti conclusi; 60
61 c) i costi sostenuti e il compenso richiesto. 3. Il Buy-in Agent non può acquistare il quantitativo di titoli necessario per l esecuzione del Buy-in dall Operatore in Fail. Qualora il Buy-in Agent acquisti OTC il quantitativo di titoli necessario per l esecuzione del buy-in, si deve sincerare preliminarmente che la controparte di mercato sia in grado di effettuare la consegna. 4. L Operatore in bonis provvede a consegnare al Buy-in Agent i contanti necessari per il buon fine dell esecuzione coattiva dei titoli, unitamente alla refusione dei costi e del compenso dovuto. 5. L Operatore in Fail deve provvedere al più tardi entro il giorno successivo alla comunicazione del Buy-in Agent a corrispondere all Operatore in bonis il differenziale negativo eventualmente derivante dal prezzo tel quel del contratto/i di esecuzione del Buy-in e il/i prezzo/i tel quel del/i contratto/i originario/i. Il differenziale negativo deve essere corrisposto tramite un Istruzione di Regolamento a favore dell Operatore in bonis, con data valuta pari a quella del regolamento del contratto/i originario/i. 6. A seguito dell esecuzione del Buy-in, l Operatore in bonis e l Operatore in Fail cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni relative al/i contratto/i originario/i. Qualora non sia possibile eseguire il Buy-in per l intero quantitativo necessario ma solo per una parte, il Buy-in Agent può acquistare questo quantitativo parziale di titoli. Cash settlement 1. Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento del/i contratto/i originario/i, il Buy-in Agent non sia riuscito ad eseguire il Buy-in recuperando in tutto o in parte il quantitativo di titoli necessario, per l intera parte o per la parte rimanente il Buy-in Agent deve provvedere ad effettuare una valutazione del valore corrente del quantitativo oggetto di Buy-in e comunicare tale valutazione via mail all Operatore in bonis, all Operatore in Fail e a EuroTLX. 2. L Operatore in Fail deve provvedere al più tardi entro il giorno successivo alla comunicazione del Buy-in Agent a corrispondere all Operatore in bonis il differenziale eventualmente derivante dal prezzo tel quel della valutazione del Buy-in Agent e il/i prezzo/i tel quel del/i contratto/i originario/i. Il differenziale deve essere corrisposto tramite un Istruzione di Regolamento a favore dell Operatore in bonis, con data valuta pari a quella del regolamento. 3. Qualora il Buy-in Agent non esegua il Buy-in prima della scadenza dei titoli, la valutazione del Buy-in Agent deve essere pari alla differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo tel quel del contratto originario, calcolata tenendo conto degli eventuali stacchi cedola intervenuti. Tempistiche di attivazione della procedura di sell out 1. L Operatore in bonis può avviare la procedura di sell-out a partire dal giorno successivo la data di regolamento (S+1). 61
62 Il singolo processo di Sell-out può avere ad oggetto anche più contratti purché eseguiti sul medesimo strumento finanziario con la medesima controparte, e per ciascun contratto sia trascorso il termine sopra indicato senza la mancata consegna del contante. Modalità di avvio della procedura 1. Per avviare la procedura di Sell-out, l Operatore in bonis deve inviare via mail una Sell-out Notice alla controparte in Fail, a EuroTLX (tramite mail all indirizzo [email protected]) e, se già nominato, al Sell-out Agent che ha accettato tale incarico. L Operatore in bonis può specificare nella Sell-out Notice se intende aspettare a nominare il Sell-out Agent trascorso il termine del giorno successivo all invio della Sellout Notice, entro il quale come descritto nel paragrafo successivo l Operatore in Fail può consegnare il contante dovuto. Nel caso in cui nessun Operatore abbia accettato l incarico, l Operatore in bonis deve specificare nella Sell-out Notice la richiesta di nomina d ufficio. La nomina di ufficio è effettuata tramite apposita comunicazione (confermata via mail) da parte di EuroTLX e la scelta ricade nell ambito degli Operatori che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere inseriti nella Lista dei Buy-in o Sell-out Agent nominabili d ufficio. In ogni caso, un Sell-out Agent non può appartenere al medesimo Gruppo dell Operatore in bonis e, se nominato d ufficio, dell Operatore in Fail. Modalità e termini per l esecuzione coattiva del Sell-out 1. Il Sell-out Agent non può attivarsi prima del secondo giorno successivo all invio della Sell-out Notice da parte dell Operatore in bonis all Operatore in Fail. Durante il primo giorno successivo all invio della Sell-out Notice, l Operatore in Fail può provvedere al regolamento del contratto o dei contratti oggetto di Sell-out. Trascorso questo periodo di tempo, il Buy-in Agent può procedere a vendere un quantitativo di titoli corrispondente a quello oggetto di Sell-out. Il Sell-out Agent trasmette via mail all Operatore in bonis, all Operatore in Fail e a EuroTLX: a) l avvenuta esecuzione coattiva; b) gli estremi dei contratti conclusi; c) i costi sostenuti e il compenso richiesto. La controparte in bonis provvede a consegnare al Sell-out Agent i titoli necessari per il buon fine dell esecuzione coattiva dei titoli, unitamente alla refusione dei costi e del compenso dovuto. 2. L Operatore in Fail deve provvedere al più tardi entro il giorno successivo alla comunicazione del Sell-out Agent a corrispondere all Operatore in bonis il differenziale eventualmente derivante dal prezzo tel quel del contratto/i di esecuzione del Buy-in e il/i prezzo/i tel quel del/i contratto/i originario/i. Il differenziale deve essere corrisposto tramite un Istruzione di Regolamento a favore dell Operatore in bonis, con data valuta pari a quella del regolamento. 3. A seguito dell esecuzione del Sell-out, l Operatore in bonis e l Operatore in Fail cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni relative al/i contratto/i originario/i. 62
63 Qualora non riesca a vendere i titoli nella prima giornata utile o vi riesca solo parzialmente, il Sell-out Agent può provvedere nei giorni successivi. Schema di Buy-in o Sell-out Notice La Buy-in o Sell-out Notice può essere redatta in via schematica e deve contenere le seguenti indicazioni: Estremi di ciascun contratto (o saldo bilaterale) oggetto di Buy-in o Sell-out - Numero Istruzione di Regolamento - Controparte in bonis - Controparte in Fail - ISIN strumento finanziario - Descrizione strumento finanziario - Data di negoziazione (giorno/mese/anno) - Data di regolamento (giorno/mese/anno) - Quantità - Prezzo - Controvalore Buy-in o Sell-out Agent (se già nominato) oppure Richiesta di nomina di ufficio oppure (nel solo caso di Sell-out) Richiesta di provvedere alla nomina del Sell-out Agent dopo il termine del giorno successivo l invio della Sell-out Notice. Articolo 7.6 Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate event 1. Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra una corporate event: a) per i contratti conclusi nel segmento EuroTLX internazionale garantito si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all articolo 7.3; b) per i contratti conclusi nel segmento EuroTLX domestico garantito e non garantito, e internazionale non garantito, si applica la disciplina contenuta nelle seguenti linee guida. Linee guida 7.6 Qualora i contratti conclusi nei segmenti EuroTLX domestico non garantito e internazionale non garantito non siano liquidati nel termine previsto e intercorra una corporate event, gli Operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, rettificati degli eventuali effetti economici e fiscali. Qualora i contratti conclusi nel segmento EuroTLX domestico garantito non siano liquidati nel termine previsto, le rettifiche sono effettuate dal sistema di liquidazione sulla base di criteri volti a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento e a disincentivare la 63
64 ritardata consegna dei titoli o del contante. In particolare, qualora intercorra un operazione di stacco cedola o di rimborso il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex cedola o ex rimborso e riconoscere all acquirente un importo monetario pari alla cedola o all importo rimborsato e non percepito da quest ultimo. Nel caso di rimborso parziale mediante riduzione del valore nominale dell obbligazione deve essere proporzionalmente rettificata la quantità originariamente scambiata. 64
65 Titolo 8. Vigilanza sul mercato Capo 1 Principi generali Articolo 8.1 Finalità 1. L attività di vigilanza su EuroTLX si realizza nella funzione di verifica e controllo del rispetto del presente Regolamento e delle Comunicazioni Tecniche, nonché in tutti gli atti successivi conseguenti a dette funzioni nell ottica di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle attività di mercato. 2. EuroTLX svolge l attività di vigilanza attraverso l Unità di Supervisione. Articolo 8.2 Comunicazioni con EuroTLX 1. Le richieste ed ogni altro tipo di comunicazione da parte dell Operatore verso EuroTLX devono essere effettuate a mezzo comunicazione telefonica al n , salvo nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento dispongano diversamente. Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi Articolo 8.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi 1. EuroTLX dispone attività di controllo specifiche per l operato dei soggetti che supportano la liquidità al fine di verificare il rispetto degli obblighi di liquidità ad essi imposti. 2. Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi di quotazione continua e di Quantità minima di cui all art. 6.3, e degli obblighi di spread di cui all art. 6.7, EuroTLX tiene conto su base mensile, di valori inferiori al 90% della performance complessiva del Liquidity Provider e di valori inferiori, su più del 10% degli strumenti contribuiti, al 70% della performance calcolata sui singoli strumenti finanziari. A tal fine l Indicatore di Performance è calcolato come segue: ( ) [ ( )] [ ( )] dove: 65
66 : calcolato, per ciascun i-esimo strumento, in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di quotazione in via continuativa, al netto delle esenzioni per fast market e delle esenzioni in acquisto e in vendita; : calcolato, per ciascun i-esimo strumento, in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di Quantità minima; : calcolato, per ciascun i-esimo strumento, in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di spread; N: numero totale di strumenti finanziari per i quali il Liquidity Provider supporta la liquidità; n: numero di strumenti finanziari soggetti ad obbligo di spread e per i quali il Liquidity Provider supporta la liquidità. 3. EuroTLX esegue un monitoraggio nel continuo degli obblighi di spread di cui all art In caso di violazione, EuroTLX può chiedere allo Specialist interessato l immediato ripristino di condizioni conformi a tali obblighi. 4. Ai fini della valutazione del rispetto della significatività dei prezzi di cui all art. 6.3, EuroTLX esegue un monitoraggio nel continuo dei prezzi delle Proposte di negoziazione immesse nel Mercato EuroTLX, tenendo conto del contesto di mercato e dell informativa on going. EuroTLX si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti, anche per iscritto, sui prezzi delle proposte inviate nonché richiedere ai Liquidity Provider l astensione dall operatività sino al ripristino di Proposte di negoziazione a prezzi significativi. 5. Il mancato rispetto degli obblighi di liquidità comporta l esperimento di richieste di chiarimento al Liquidity Provider interessato. In caso di ripetute violazioni degli obblighi di liquidità o al verificarsi, in assenza di valide giustificazioni documentate, di ripetute situazioni di astensione di cui al comma precedente può essere avviato un procedimento disciplinare. Capo 3 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione Articolo 8.4 Condizioni generali 1. EuroTLX può modificare le condizioni di svolgimento delle contrattazioni di cui al precedente Titolo 4, anche per singoli strumenti finanziari, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) la carenza di informazioni su un emittente o su un particolare strumento finanziario renda necessario il reperimento di ulteriori informazioni, al fine di assicurare un adeguata trasparenza; b) siano rilevati comportamenti potenzialmente anomali da parte di un Operatore, tali da rendere necessari ulteriori chiarimenti, nell ottica di tutelare il complesso degli investitori; c) eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti il mercato dei capitali siano tali da influire in modo rilevante sull ordinato svolgimento delle contrattazioni; 66
67 d) i limiti di variazione di cui alle linee guida 4.5 non consentano un regolare ed efficiente svolgimento delle contrattazioni; e) ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato. Articolo 8.5 Interventi di EuroTLX 1. Al verificarsi delle condizioni di cui all articolo 8.4, EuroTLX può valutare l opportunità di: a) ridurre o prolungare gli orari di contrattazione, dandone pronta comunicazione al pubblico; b) modificare le altre condizioni di negoziazione, purché non causino diretto pregiudizio agli investitori; c) sospendere o riattivare le contrattazioni, dandone pronta comunicazione al pubblico. 2. Nel valutare l opportunità di adottare una delle misure di cui al comma 1, EuroTLX fa principalmente riferimento: a) alle quantità negoziate su EuroTLX, ai prezzi e alla volatilità fatta registrare dal singolo strumento finanziario anche in rapporto a strumenti similari; b) alla liquidità attuale dello strumento; c) al grado di trasparenza dell informativa garantita dall emittente. Articolo 8.6 Interventi sulle Proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX 1. EuroTLX può procedere alla cancellazione di Proposte di negoziazione per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l Operatore che le ha immesse, su richiesta di EuroTLX, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo o qualora rilevi che il prezzo delle Proposte di negoziazione risulti essere manifestamente errato. 2. EuroTLX procede alla cancellazione di tutte le Proposte di negoziazione inserite dal Liquidity Provider a seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell operatività dello stesso. 3. EuroTLX provvede ad inviare all'operatore i dettagli delle Proposte di negoziazione cancellate. Capo 5 Gestione degli errori e procedure di cancellazione dei contratti Articolo 8.7 Disposizioni generali 1. EuroTLX può disporre e effettuare: 67
68 a) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato nel tempo intercorrente tra la disposizione e l effettiva efficacia tecnica sul mercato di una propria decisione al fine di evitare un grave pregiudizio per il complesso degli investitori, dandone comunicazione al pubblico ed alle controparti interessate mediante il sito b) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato, qualora: (i) ricorrano i requisiti previsti all articolo 8.8; (ii) l Operatore che ha immesso una Proposta di negoziazione in modo errato che ha generato uno o più contratti, ne dia immediata comunicazione a EuroTLX e richieda un intervento sui contratti derivanti dalla proposta errata, e ricorrano i requisiti previsti all articolo 8.9; (iii) ricorrano i requisiti previsti all articolo 8.10 e La disposizione prevista alla lettera a) del presente comma non si applica ai contratti conclusi sul mercato nel tempo intercorrente tra la disposizione e l effettiva efficacia tecnica sul mercato della decisione di cancellare le Proposte di negoziazione in risposta ad una richiesta proveniente da un Operatore ai sensi dell art Rimane ferma l applicabilità della procedura di gestione degli errori prevista dagli articoli 8.8 e Al fine di facilitare lo svolgimento della procedura di gestione degli errori, e per i soli contratti oggetto di tale richiesta, EuroTLX può rivelare agli Operatori coinvolti l identità delle controparti, qualora questa non risulti nei messaggi di conferma dell esecuzione. Articolo 8.8 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti 1. Gli Operatori che intendano, su concorde richiesta motivata degli Operatori contraenti, cancellare uno o più contratti conclusi sul mercato ne fanno richiesta a EuroTLX via mail all indirizzo [email protected] entro 30 minuti dalla chiusura del mercato della giornata stessa in cui i contratti sono stati conclusi. EuroTLX provvede ad operare la cancellazione. 2. EuroTLX comunica agli Operatori coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando i dettagli dei contratti cancellati. 3. EuroTLX, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito Articolo 8.9 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti 1. Gli Operatori che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul mercato e non dispongano del consenso della controparte, richiedono tempestivamente l avvio di una procedura di gestione degli errori da parte di EuroTLX. La richiesta di cancellazione può riguardare un massimo di 5 contratti ovvero tutti i contratti conclusi in un intervallo temporale massimo di 2 minuti, purché in entrambi i casi tali contratti siano stati originati dal medesimo errore. Per ogni richiesta di cancellazione, il richiedente corrisponderà ad EuroTLX l importo stabilito nel Tariffario, 68
69 ad eccezione dei casi in cui risulti applicabile il comma 3. del presente articolo. 2. EuroTLX verifica preliminarmente: a) se la comunicazione dell errore sia stata fornita prontamente (si intende per tale una comunicazione giunta entro un ora dalla conclusione del primo contratto oggetto di richiesta di cancellazione); b) se le Proposte di negoziazione giunte sul mercato siano il frutto di errori evidenti. A tal fine, non è considerato errore evidente l immissione di un ordine avente quantità inadeguata rispetto al profilo di rischio ed alle possibilità di investimento del committente finale dell ordine. A seguito di tali verifiche, in caso di esito positivo, EuroTLX procede secondo quanto previsto dal presente articolo. 3. Sono cancellati tutti i contratti conclusi a prezzi eccedenti il massimo realizzabile a scadenza dall acquirente per i quali sia stata avviata la procedura di gestione degli errori su richiesta dell Operatore che ha commesso l errore. 4. Nei casi diversi dall'ipotesi prevista al comma 3, EuroTLX verifica preliminarmente l esistenza del consenso della controparte, procedendo, in caso positivo, alla cancellazione del contratto. 5. Nei casi diversi dalle ipotesi previste ai comma 3 e 4, EuroTLX cancella i contratti i cui prezzi si discostino dal relativo prezzo teorico ( di riferimento ) in misura maggiore rispetto ai livelli soglia previsti di seguito. Tale prezzo teorico è determinato da EuroTLX applicando la più favorevole, al soggetto che ha richiesto la gestione degli errori, tra le seguenti tre metodologie: a) media aritmetica dei prezzi dei 5 contratti precedenti e dei 5 contratti successivi rispetto ai contratti oggetto di richiesta di cancellazione o conclusi a seguito dell inserimento della proposta errata, se tale media è calcolata su almeno 3 contratti; oppure media aritmetica delle 5 migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book dello strumento al momento dell inserimento della proposta errata. Tale media è calcolata solo se sono presenti sul book almeno 2 proposte in acquisto e 2 proposte in vendita e considerando sempre un uguale numero di proposte in acquisto e in vendita. Qualora entrambe possibili, EuroTLX sceglie la media da calcolare sulla base della natura, liquidità e volatilità dello strumento finanziario; b) valore dello strumento finanziario registrato su un altra Sede di negoziazione tra quelle a disposizione di EuroTLX; tale valore sarà pari al prezzo del contratto che precede il primo contratto oggetto della richiesta di cancellazione, purché concluso non più di un ora prima, altrimenti, in assenza di contratto, alla media aritmetica della migliore proposta in acquisto e di quella in vendita presenti al momento dell inserimento della proposta errata. L Operatore richiedente la cancellazione può fornire a EuroTLX evidenze di prezzi su altre Sedi di negoziazione che, laddove ritenuti validi da EuroTLX, saranno considerati per la determinazione del valore dello strumento finanziario; c) media aritmetica delle 3 proposte in acquisto e in vendita rese disponibili dai maggiori info providers risultanti più aggiornate al momento dell inserimento della proposta errata, purché indicanti una quantità non nulla. Tale media è 69
70 calcolata solo se sono disponibili almeno 1 proposta in acquisto ed 1 proposta in vendita e considerando sempre un uguale numero di proposte in acquisto e in vendita. L Operatore richiedente la cancellazione può fornire a EuroTLX evidenze dei prezzi in acquisto e in vendita di altri Operatori che saranno considerati nel calcolo della media suddetta; al fine di considerare validi i prezzi forniti tramite tali evidenze, EuroTLX può richiedere all Operatore di documentare una conferma di tali prezzi da parte dell'operatore. Qualora non sia possibile determinare nessun prezzo teorico con almeno una delle precedenti tre metodologie, oppure il prezzo teorico determinato risulti incoerente rispetto alla natura, liquidità e volatilità dello strumento finanziario, il prezzo di teorico sarà il valore teorico dello strumento finanziario, calcolato richiedendo l ausilio di Liquidity Provider non coinvolti nella gestione degli errori o attraverso l utilizzo di modelli di pricing a disposizione di EuroTLX. Le soglie di scostamento rispetto al prezzo teorico sono determinate come riportato di seguito: - Contratti conclusi su azioni, certificati rappresentativi di azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR: 5% del prezzo teorico; - Contratti conclusi su covered warrant e certificates a leva e a capitale non protetto: secondo la seguente tabella a): Prezzo teorico in Livello soglia 0,0029 superiore = 100% inferiore = 50% 0,0030-1, % 1,5000-2, % 3, , % 30, ,0000 5% > 70,0000 3,5% - Contratti conclusi su certificates a capitale protetto e parzialmente protetto, secondo la seguente tabella b): Vita residua a Livello soglia per prezzo teorico corretto in scadenza (gg) 30,000 30,001 80,001 > 120,000 80, , % 3,5% 2,50% 3,00% % 4% 3,00% 3,5% % 4,5% 3,50% 4,00% > % 5% 4,00% 4,5% Per prezzo teorico corretto si intende il prezzo teorico diviso l importo di protezione del certificate, moltiplicato per Contratti conclusi su Titoli di Stato Italia, è stabilito secondo la seguente tabella c): 70
71 Vita residua a Livello soglia per prezzo teorico scadenza (gg) 60,000 60,001-90,001 > 120,000 90, , ,00% 0,40% 0,25% 0,25% ,25% 0,50% 0,35% 0,30% ,50% 0,75% 0,55% 0,50% > ,75% 1,25% 0,80% 0,75% Nel caso di Titoli di Stato Italia indicizzati all inflazione, i livelli soglia sopra riportati sono moltiplicati per un fattore correttivo pari a 1,5. - Contratti conclusi su Titoli di Stato non Italia, Sovereign, Sovranazionali/Agency, ed obbligazioni garantite da uno Stato dell area UE secondo la seguente tabella d): Vita residua a Livello soglia per prezzo teorico scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 60,000 90, ,000 > 120, ,50% 0,75% 0,50% 0,40% 0,30% ,50% 1,25% 0,75% 0,60% 0,50% ,25% 1,50% 1,00% 0,75% 0,60% ,00% 2,00% 1,50% 1,00% 0,75% ,00% 2,50% 1,75% 1,25% 1,00% ,75% 3,00% 2,00% 1,50% 1,25% > ,75% 3,50% 2,25% 1,75% 1,50% - Contratti conclusi su strumenti finanziari che non siano già disciplinati dalle disposizioni di cui ai punti precedenti, secondo la seguente tabella e): Vita residua a Livello soglia per prezzo teorico scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 60,000 90, ,000 > 120, ,00% 2,00% 1,25% 1,00% 0,75% ,00% 3,00% 2,00% 1,50% 1,00% ,50% 3,75% 2,50% 1,75% 1,50% ,00% 4,50% 3,00% 2,25% 1,75% ,00% 5,00% 3,50% 2,50% 2,25% ,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,50% > ,00% 8,00% 5,00% 4,00% 3,00% Per i contratti conclusi sugli strumenti finanziari di cui alle tabelle d) ed e) e che abbiano le caratteristiche di seguito indicate, i livelli soglia da applicare, anche congiuntamente, saranno così determinati: i) per gli strumenti finanziari subordinati, i livelli soglia sono moltiplicati per un fattore correttivo pari a 1,5; 71
72 ii) per gli strumenti finanziari per i quali è presente almeno una valorizzazione in acquisto ed una in vendita del Credit Default Swap dell Emittente, relativo ad una scadenza comparabile con quella dello strumento finanziario in oggetto, purché aggiornate nell ora che precede il primo contratto oggetto di richiesta di cancellazione, i livelli soglia sono moltiplicati per 0,8 se la media aritmetica delle valorizzazioni più aggiornate è inferiore a 200 punti base, oppure sono moltiplicati per 0,9 se tale media risulta compresa tra 200 e 400 punti base (estremi inclusi). L Operatore richiedente la cancellazione può fornire a EuroTLX evidenze di CDS di altri Operatori che, laddove ritenute valide da EuroTLX, saranno considerate per la determinazione della media aritmetica suddetta; iii) per gli strumenti finanziari a tasso variabile plain vanilla non strutturati, i livelli soglia sono moltiplicati per 0,8. 6. EuroTLX comunica agli Operatori coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, i dettagli dei contratti stessi. 7. EuroTLX, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito Articolo 8.10 Procedura di cancellazione dei contratti azionabile per i casi di sospetta manipolazione 1. I Liquidity Provider che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul mercato e per i quali ritengano di essere stati colpiti da una condotta di market making abusivo cui all articolo 3.12, comma 2, richiedono tempestivamente l avvio di una procedura di cancellazione dei contratti da parte di EuroTLX. 2. EuroTLX verifica: a) se la richiesta di cancellazione sia pervenuta prontamente (si intende per tale una richiesta giunta entro quindici minuti dalla conclusione del primo contratto oggetto di richiesta di cancellazione); b) se il Liquidity Provider richiedente, contestualmente alla richiesta, ha presentato via mail all indirizzo [email protected] una dichiarazione che confermi l alterazione delle proprie quotazioni e che riporti le caratteristiche del modello di pricing indicando almeno il mercato di riferimento ed i parametri utilizzati; c) se la fattispecie di condotta di market making abusivo individuata si compone di tutti i seguenti elementi, accertati sulla base delle procedure operative di EuroTLX: i) inserimento nel mercato di riferimento che il Liquidity Provider ha dichiarato di utilizzare nel suo modello di pricing, di Proposte di negoziazione che permangano sul miglior livello del book di negoziazione per un breve lasso di tempo, e per quantità sufficienti ad alterare i prezzi del Liquidity Provider; ii) modifica dei prezzi esposti su EuroTLX dal Liquidity Provider richiedente, comprovata dalla sussistenza di differenze di prezzo rispetto ai suoi prezzi 72
73 precedenti o successivi e registrata quale conseguenza dell immissione delle Proposte di negoziazione di cui al punto (i); iii) inserimento su EuroTLX di Proposte di negoziazione, provenienti da un unico codice identificativo assegnato a un Operatore Interconnesso, in corrispondenza di quelle determinanti l alterazione dei prezzi del Liquidity Provider; iv) contratti conclusi nel Mercato EuroTLX, derivanti dall incontro tra i prezzi alterati e identificati ai sensi del precedente punto (ii) e le Proposte di negoziazione identificate ai sensi del precedente punto (iii). 3. EuroTLX cancella tutti contratti per i quali risultino verificate le condizioni previste al comma 2 del presente articolo. 4. EuroTLX comunica agli Operatori coinvolti lo svolgimento della procedura di cancellazione e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando i dettagli dei contratti cancellati. 5. EuroTLX, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito Articolo 8.11 Procedura di cancellazione dei contratti azionabile per i casi di condotte lesive delle condizioni di liquidità del mercato 1. I Liquidity Provider che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul mercato e per i quali ritengano di essere stati colpiti da una condotta lesiva delle condizioni di liquidità del mercato di cui all articolo 3.2, comma 3, richiedono tempestivamente l avvio di una procedura di cancellazione dei contratti da parte di EuroTLX. La richiesta di cancellazione può riguardare un massimo di 5 contratti ovvero tutti i contratti conclusi in un intervallo temporale massimo di 2 minuti, purché in entrambi i casi tali contratti siano stati originati dalla medesima condotta. Per ogni richiesta di cancellazione, il Liquidity Provider richiedente corrisponderà ad EuroTLX l importo stabilito nel Tariffario indipendentemente dall esito della richiesta di cancellazione. 2. EuroTLX verifica: a) se la richiesta di cancellazione sia pervenuta prontamente (si intende per tale una richiesta giunta entro trenta minuti dalla conclusione del primo contratto oggetto di richiesta di cancellazione); b) se il Liquidity Provider richiedente ha dimostrato in via continuativa un impegno a supportare con prezzi competitivi la liquidità dello strumento finanziario su cui sono stati conclusi i contratti oggetto della richiesta di cancellazione; tale impegno è valutato secondo l insieme di indici definiti con apposita Comunicazione Tecnica; c) se il numero di contratti conclusi, riconducibili alla medesima condotta, è almeno pari a 2 se i contratti sono relativi al medesimo strumento finanziario ovvero superiore a 2 se i contratti sono relativi a più strumenti finanziari, e vi sia un unica controparte che risulti sempre price taker, identificata attraverso il 73
74 codice identificativo assegnato agli Operatori Interconnessi, che con il proprio ordine abbia incrociato le proposte già presenti nel book di negoziazione. Nel novero dei contratti conclusi non sono considerati quelli generati da una proposta al meglio. 3. EuroTLX cancella i contratti per i quali risultino verificate le condizioni previste al comma 2 del presente articolo e i cui prezzi si discostino dal relativo prezzo teorico determinato secondo quanto previsto dall articolo 8.9, in misura maggiore del 50% dei livelli soglia previsti dal medesimo articolo. 4. EuroTLX comunica agli Operatori coinvolti lo svolgimento della procedura di cancellazione e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando i dettagli dei contratti cancellati. 5. EuroTLX, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito Capo 6 Controllo dei processi di regolamento delle operazioni Articolo 8.12 Monitoraggio del rischio di contagio 1. EuroTLX, relativamente al regolamento delle operazioni effettuate sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito, svolge un monitoraggio delle Istruzioni di Regolamento in Fail, attraverso controlli basati su soglie temporali e di quantità, finalizzato all individuazione di istruzioni che, singolarmente o in via combinata con altre, possono risultare critiche in termini di contenimento del rischio di contagio. 2. EuroTLX, a seguito dei controlli di cui al comma precedente svolti sulla base delle informazioni ricevute da Euroclear Bank, Clearstream Banking Luxembourg e dagli Operatori, può inoltrare agli Operatori richieste di Scorporo o di informazioni specifiche. Articolo 8.13 Inibizione temporanea dell attività di un Operatore sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito 1. EuroTLX può disporre l inibizione temporanea dell attività di un Operatore sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito, qualora l Operatore non si dimostri in grado di assicurare una corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e dall apposita Comunicazione Tecnica, e la sua operatività determini una criticità rispetto al buon funzionamento del processo di Netting bilaterale e/o del processo di comunicazione e gestione dei Fail. 74
75 Articolo 8.14 Inibizione temporanea dell attività di un Operatore sugli strumenti finanziari garantiti 1. EuroTLX dispone l inibizione temporanea dell attività di un Operatore su tutti gli strumenti finanziari garantiti su richiesta inoltrata da Cassa di Compensazione & Garanzia. 2. Qualora Cassa di Compensazione & Garanzia richieda di procedere immediatamente, EuroTLX provvede a disporre l inibizione nel più breve tempo possibile e a cancellare gli eventuali contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX dall Operatore inibito nel periodo intercorrente tra la ricezione della richiesta di inibizione e l effettiva efficacia tecnica sul mercato dell inibizione medesima. Capo 7 Gestione delle disfunzioni tecniche Articolo 8.15 Condizioni generali 1. L attività di verifica del mantenimento di un adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture tecnologiche: a) di mercato, con particolare riferimento all attività di negoziazione e abbinamento delle proposte; b) di connessione degli Operatori al mercato; c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione; d) connesse al funzionamento dei processi di Netting bilaterale; e) connesse all attività di post-trading. 2. EuroTLX stabilisce le modalità ed i termini di gestione della disfunzione tecnica che consentano di ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nell ottica della più celere risoluzione della disfunzione. 3. EuroTLX comunica tempestivamente al pubblico gli interventi adottati qualora possano avere rilevante impatto sull attività di negoziazione. EuroTLX informa tempestivamente la Consob di ogni malfunzionamento rilevante delle strutture tecnologiche e informatiche che determini condizioni di negoziazione anormali, e delle misure intraprese per la loro rimozione. 4. EuroTLX informa comunque gli Operatori qualora le misure adottate possano avere o abbiano avuto influenza sull operatività degli stessi. Articolo 8.16 Interventi di EuroTLX 1. All accertamento di una disfunzione tecnica, EuroTLX può intervenire sulle contrattazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione e/o ripristinare la regolarità delle negoziazioni, ovvero garantire l ordinato svolgimento delle negoziazioni e l integrità del mercato. In particolare, può: 75
76 a) disporre la temporanea sospensione dalle contrattazioni di un Operatore, dandone immediata comunicazione al pubblico; b) disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato, dandone immediata comunicazione al pubblico. 2. EuroTLX, in seguito al provvedimento di sospensione, valuta l opportunità di cancellare tutti gli ordini presenti sul mercato. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere adottati anche per singolo segmento o strumento finanziario. 4. Qualora sia impossibilitata a disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato attraverso le normali funzionalità tecniche, EuroTLX può disporre la sospensione tramite comunicazione al pubblico tramite Avviso pubblicato sul sito internet contenente l orario di inizio del provvedimento di sospensione. In questo caso, gli eventuali contratti eseguiti a partire dall orario indicato nel provvedimento di sospensione saranno considerati nulli. Capo 8 Sospensione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari Articolo 8.17 Condizioni generali 1. EuroTLX può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione dalle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori. La sospensione può essere decisa anche per assicurare il buon funzionamento dei processi finalizzati al regolamento delle operazioni e il contenimento del rischio di contagio. 2. Durante il periodo di sospensione dalle contrattazioni, le Proposte di negoziazione inserite dagli Operatori sullo strumento finanziario sospeso vengono rifiutate e gli obblighi di liquidità a carico dei Liquidity Provider si considerano sospesi. 3. La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 12 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, EuroTLX provvederà all avvio della procedura di Revoca. Articolo 8.18 Condizioni di sospensione 1. Nel valutare l opportunità di sospendere uno strumento dalle contrattazioni, considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell emittente; b) lo stato d insolvenza dell emittente; c) l emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernenti l emittente da parte delle autorità competenti; d) l eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione; 76
77 e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell emittente sugli strumenti finanziari contrattati; f) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato; g) limitatamente agli strumenti finanziari garantiti, le eventuali comunicazioni inviate da Cassa di Compensazione & Garanzia in merito alla loro garantibilità attraverso il sistema di garanzia a controparte centrale; h) la perdita di uno o più requisiti previsti per l ammissione dello strumento finanziario. 2. EuroTLX dà tempestiva notizia al pubblico della sospensione dalle negoziazioni e della riammissione attraverso il sito internet Capo 9 Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Articolo 8.19 Condizioni generali 1. EuroTLX può revocare uno strumento dalla negoziazione in caso di prolungata carenza di negoziazione, o qualora le condizioni per la sospensione di uno strumento finanziario risultino definitive, oppure qualora i Liquidity Provider che ne supportano la liquidità ne facciano richiesta adeguatamente motivata. Articolo 8.20 Condizioni di Revoca 1. Nel valutare l opportunità di revocare uno strumento dalle negoziazioni, EuroTLX considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell emittente e/o del garante; b) lo stato d insolvenza dell emittente e/o del garante; c) l emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernente l emittente e/o del garante da parte delle autorità competenti; d) l eventuale provvedimento di Revoca adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione; e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell emittente sugli strumenti finanziari negoziati; f) il controvalore e le quantità scambiate su EuroTLX nei precedenti 6 mesi; g) la frequenza e la continuità degli scambi su EuroTLX nei precedenti 6 mesi; h) la diffusione tra il pubblico dello strumento; i) la negoziabilità dello strumento su altre Sedi di negoziazione; j) limitatamente agli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, le eventuali comunicazioni inviate da Cassa di Compensazione & Garanzia in merito alla loro garantibilità attraverso il sistema di garanzia a controparte centrale; k) la perdita di uno o più requisiti previsti per l ammissione alla negoziazione dello strumento. 2. EuroTLX può deliberare la Revoca di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione qualora lo strumento negoziato su EuroTLX venga ammesso alla 77
78 quotazione su un mercato regolamentato dell Unione Europea ed i Liquidity Provider richiedano l esclusione dall attività di market making. 3. In seguito all emanazione di un provvedimento di Revoca di uno strumento finanziario, EuroTLX può richiedere ai Liquidity Provider di esporre solo Proposte di negoziazione in acquisto per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di Revoca, al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli dei Clienti al Dettaglio. 78
79 Titolo 9. Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni Articolo 9.1 Condizioni generali 1. EuroTLX può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora ritenga che un Operatore abbia agito in violazione del Regolamento o di Comunicazioni Tecniche vincolanti comunicate da EuroTLX, anche in ragione di offerta a terzi di servizi di Interconnessione e di uso del proprio codice identificativo. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo vengono comunque applicate qualora possano sussistere rilevanti rischi per l integrità del mercato. Articolo 9.2 Controlli specifici sugli Operatori 1. Nello svolgimento dell attività di verifica sull operato degli Operatori, EuroTLX può: a) richiedere all Operatore ogni informazione o documento utile riguardanti l attività svolta nel mercato. Se necessario, sarà cura dell Operatore ottenere dal suo Operatore Interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX; b) porre quesiti all Operatore richiedendo una risposta scritta; c) porre quesiti richiedendo l audizione dell Operatore; d) in casi ritenuti di particolare gravità, operare ispezioni presso la sede dell Operatore; e) nel caso in cui la prosecuzione dell attività dell Operatore possa arrecare grave danno al mercato, sospendere temporaneamente l Operatore dalle contrattazioni. 2. Nei confronti degli Intermediari che operano nel Mercato EuroTLX attraverso modelli di client servicing o client facilitation on principal basis o on riskless principal basis, EuroTLX effettua verifiche periodiche a campione del rispetto dei requisiti previsti all articolo 3.12, comma 5. EuroTLX può effettuare analoghe verifiche ogni qual volta lo ritenga opportuno. Di regola per questo tipo di verifiche, EuroTLX prende in considerazione registrazioni documentali riguardanti i contratti eseguiti tra l Intermediario e i suoi clienti al fine di verificare la loro coerenza rispetto alle registrazioni di EuroTLX. Se ritenuto opportuno, EuroTLX può altresì richiedere registrazioni telefoniche o messaggi di posta elettronica riguardanti i contratti eseguiti tra l Intermediario e i suoi clienti. 3. Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli Operatori, EuroTLX può avviare un procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. 79
80 Articolo 9.3 Procedimento disciplinare 1. EuroTLX, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all Operatore oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell ipotesi di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni e fissando un termine entro il quale l Operatore può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso il Collegio dei Probiviri. L audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10 Giorni di mercato aperto successivi alla richiesta. 2. Qualora l oggetto di indagine sia costituito dall eventuale violazione da parte di un Operatore Interconnesso degli obblighi definiti agli articoli 3.12 e 3.15, il procedimento disciplinare si apre nei soli confronti dell Intermediario. Se necessario, sarà cura dell Intermediario ottenere dal suo Operatore Interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX. 3. EuroTLX informa la Consob dell avvio di un procedimento disciplinare. Articolo 9.4 Sanzioni 1. Il Collegio dei Probiviri, al termine del procedimento disciplinare, qualora non sia prevista una sanzione specifica per l infrazione commessa, sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può comminare agli Operatori le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro ; c) imposizione di limiti all operatività; d) imposizione di limiti per la negoziazione di nuovi strumenti finanziari; e) sospensione dell attività su uno strumento o una tipologia di strumenti o un segmento del mercato; f) sospensione dall operatività sul mercato; g) Revoca dell Operatore. 2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d) e), e f), devono indicare la durata del provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 6 mesi. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), sono comminabili anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b). 3. Il provvedimento disciplinare comunicato all Operatore riporta almeno: a) adeguata motivazione che ha indotto EuroTLX a comminare la sanzione; b) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento disciplinare lo preveda; c) l eventuale tempo concesso per l adeguamento, qualora le sanzioni siano comminate a seguito di violazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico; d) i termini della sanzione. 4. La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi: 80
81 a) l Operatore sia recidivo rispetto a comportamenti nei confronti dei quali EuroTLX ha già adottato altri provvedimenti detti comportamenti possano causare rischi per l integrità del mercato; b) nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). 5. L Operatore può impugnare il provvedimento disciplinare davanti ad un collegio arbitrale, che sarà nominato e che deciderà conformemente a quanto previsto nelle Condizioni Generali di fornitura dei servizi. Articolo 9.5 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Operatore Interconnesso 1. In caso di violazione da parte di un Intermediario o di un suo Operatore Interconnesso anche di uno degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 e, nel caso di un Operatore Interconnesso, l Intermediario non si sia adoperato entro un congruo lasso di tempo per far cessare le violazioni all Operatore Interconnesso suo tramite, il Collegio dei Probiviri, sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidiva dei comportamenti sanzionati, può comminare all Intermediario Operatore diretto una sanzione pecuniaria da un minimo di a un massimo di La sanzione può essere resa pubblica in caso di particolare gravità dell infrazione commessa e in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati. Articolo 9.6 Destinazione delle sanzioni pecuniarie 1. EuroTLX comunica al pubblico e agli Operatori con apposito Avviso pubblicato sul sito internet la destinazione delle sanzioni pecuniarie. 81
82 Titolo 10. Disposizioni finali Capo 1 Disposizioni varie Articolo 10.1 Diritto applicabile 1. Il presente Regolamento e i rapporti con gli Operatori sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano. Articolo 10.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX 1. Tutti gli strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX alla data del 31 dicembre 2009 sono ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1 gennaio Per tutti gli strumenti finanziari ammessi in Single Listing sul Mercato Regolamentato TLX e ivi negoziati alla data del 31 dicembre 2009, gli emittenti dei medesimi strumenti si impegnano ad assumere e rispettare obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime. Agli articoli successivi sono riportate le disposizioni che recepiscono gli obblighi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma. Gli obblighi informativi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma sono disciplinati, in aggiunta alle disposizioni del presente Regolamento, da un apposito contratto tra EuroTLX e l emittente. 3. Gli emittenti che si assumono impegni ai sensi del precedente comma 2, sono altresì tenuti a fornire idonea informativa al pubblico della cessazione di attività del Mercato Regolamentato TLX, dell ammissione d ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1 gennaio 2010 dei medesimi strumenti, dell assunzione, ai sensi del presente Regolamento, di obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime. 4. Con riferimento agli obblighi assunti ai sensi del precedente comma 2 e 3, gli emittenti adempiono agli stessi inviando senza indugio comunicazioni a EuroTLX via mail all indirizzo [email protected]. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante 82
83 la mail, gli obblighi informativi nei confronti di EuroTLX sono assolti tramite fax al numero EuroTLX mette a disposizione del pubblico le informazioni su fatti rilevanti di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4, mediante pubblicazione di un comunicato nella sezione Informativa emittenti del sito internet I comunicati ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono mantenuti sul sito internet per un periodo di tempo atto a consentire un adeguata conoscenza al pubblico. Trascorso detto periodo, i comunicati rimangono disponibili presso EuroTLX. I comunicati ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono archiviati da EuroTLX con modalità che ne garantiscano un efficace consultazione. Articolo 10.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in Single Listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo L emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 10.2, è tenuto all osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente per i titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. In particolare l Emittente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16 della Direttiva Prospetto e dall art. 6 della Direttiva MAD. 2. L emittente collabora con EuroTLX per rendere disponibile al pubblico un efficace e trasparente informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo EuroTLX può richiedere all emittente di fornire prontamente ogni informazione che ritenga opportuna per la corretta gestione delle attività di mercato. A tal fine, EuroTLX può richiedere che l emittente renda pubblici, con le modalità da essa stabilite, tali notizie e documenti necessari per l informazione al pubblico. Nel caso in cui l emittente non ottemperi alla richiesta, EuroTLX, sentito l emittente, può provvedere direttamente a diffondere tali informazioni, salvo che l emittente non opponga, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico possa derivargli grave danno. 4. EuroTLX informa la Consob, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile oppure concordate tra EuroTLX e la Consob, in merito all adempimento degli obblighi previsti ai precedenti comma 1, 2 e 3. Articolo 10.4 Informazioni sull esercizio dei diritti 1. L emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 10.2 invia a EuroTLX copia degli avvisi previsti ai sensi dell art. 84 del Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno antecedente la data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. 83
84 Articolo 10.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio 1. L emittente che intende lanciare un offerta pubblica di acquisto o di scambio sui propri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 10.2 comunica a EuroTLX i termini e la proposta di durata dell offerta allegando copia della bozza del documento di offerta, al fine di predisporre un corretto monitoraggio dell operatività sul mercato, nonché pianificare le attività da svolgere durante l offerta e successivamente alla chiusura della stessa. 2. L emittente offerente comunica a EuroTLX, almeno ogni 3 giorni dalla data di inizio dell offerta, le adesioni ricevute dallo stesso, dagli Intermediari incaricati e dai depositari abilitati. Articolo 10.6 Altre informazioni 1. L emittente di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 10.2 comunica tempestivamente a EuroTLX: a) l approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; b) la notizia dell avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di modifica dell oggetto sociale, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; c) la delibera di approvazione di modifiche allo statuto e la versione aggiornata dello stesso; d) l approvazione del progetto di fusione o di scissione, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; e) il proprio assoggettamento a procedure concorsuali; f) l aumento/diminuzione del rating fornito da una agenzia di rating indipendente di livello internazionale, che implica l acquisto/perdita dello status di investment grade all emissione o all emittente stesso; g) lo scioglimento della società; h) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata e comunque non oltre il secondo giorno antecedente al primo giorno di godimento della nuova cedola; i) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle cedole, entro il Giorno di mercato aperto successivo alla data nella quale il valore è stato determinato, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione; l) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l ammontare residuo in circolazione, entro il terzo Giorno di mercato aperto antecedente alla data di rimborso; 84
85 m) per gli strumenti finanziari per cui l emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola callable ), la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato, entro il terzo Giorno di mercato aperto antecedente alla data di ritiro dei titoli, o, qualora precedente, entro il secondo giorno successivo alla data ultima stabilita dal regolamento di emissione per l esercizio della facoltà; n) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all emittente, l avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso; o) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica; p) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell evento o l esercizio della facoltà, che ha causato l estinzione dello strumento finanziario. EuroTLX provvede a disporre la cancellazione dello strumento dalle negoziazioni con decorrenza giorno successivo a quello in cui l evento si è verificato. Articolo 10.7 Sanzioni In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 10.2 e seguenti, EuroTLX può avviare nei confronti dell emittente il procedimento disciplinare previsto dall articolo 9.1 e comminare all emittente le sanzioni previste dagli articoli 9.2 e
86 ALLEGATI AL REGOLAMENTO 1. Richiesta di Servizi, per l ammissione in qualità di Operatore (Intermediario e/o Liquidity Provider) 2. Condizioni Generali di fornitura dei Servizi e relativa Price list Tali allegati nonché la documentazione e la modulistica volta ad acquisire le informazioni per la gestione delle procedure di ammissione degli strumenti finanziari e degli Operatori, sono rese disponibili sul sito internet di EuroTLX. 86
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