CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

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1 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Studi LA DETERMINAZIONE DELL OGGETTO DEL CONTRATTO E I CRITERI DI CALCOLO DEL COMPENSO PROFESSIONALE FORENSE Commento al d.l n conv. in l n. 27 e al d.m n.140 (tariffe e parametri) SEMINARIO Roma, 18 ottobre 2012 Università di Roma La Sapienza Facoltà di Giurisprudenza - Aula Calasso - Piazzale Aldo Moro, 5 Dossier di documentazione e analisi a cura dell Ufficio studi del Consiglio nazionale forense I dossier dell Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 10/2012

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3 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Studi INDICE * 1. DECRETO 20 LUGLIO 2012, N. 140 (PUBBL. IN GAZZ. UFF. N. 195 DEL 22 AGOSTO 2012) REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 27. PAG RELAZIONE MINISTERIALE ILLUSTRATIVA DEL D.M. 140/2012 PAG TABELLE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI ALLEGATE AL D.M. 140/2012 PAG ART. 13 (CONFERIMENTI DELL'INCARICO) A.C A (RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE) TESTO DELLA DISPOSIZIONE APPROVATA IN DATA 9 OTTOBRE 2012 DALLA CAMERA DEI DEPUTATI PAG OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DM RECANTE PARAMETRI (A CURA DELL UFFICIO STUDI DEL CNF) PAG CRITICITÀ RELATIVE AI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL AVVOCATO. PROPOSTE PER UN INTERVENTO CORRETTIVO (A CURA DELL UFFICIO STUDI DEL CNF) PAG. 79 * Il presente dossier è stato realizzato da Francesca Mesiti e Riccardo Cremonini, con il coordinamento di Giuseppe Colavitti I dossier dell Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 10/2012

4 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Studi 7. IL CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE (MODELLO ELABORATO DAL PROF. AVV. UBALDO PERFETTI, VICEPRES. CNF) PAG TRIBUNALE DI COSENZA, ORDINANZA 1 FEBBRAIO 2012, G.U. GRECO (Q.L.C.) PAG T.A.R. LOMBARDIA BRESCIA, SEZIONE I, ORDINANZA 10 SETTEMBRE 2012, N PAG TRIBUNALE DI CREMONA, ORDINANZA 13 SETTEMBRE 2012, G.U BORELLA (Q.L.C) PAG TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE I CIVILE, SENTENZA 26 SETTEMBRE 2012, N PAG CASS. SEZ. II CIVILE, SENTENZA 23 MAGGIO 28 SETTEMBRE 2012, N PAG CASS. SEZ. UNITE CIVILI, SENTENZA 25 SETTEMBRE 12 OTTOBRE 2012, N PAG CLAUDIO COLOMBO, LIBERALIZZAZIONI E PROFESSIONI: PRIME CONSIDERAZIONI SUL DECRETO MONTI, ALTALEX, 26 GENNAIO 2012 PAG GIUSEPPE COLAVITTI, PASSI DA COMPIERE ED ERRORI DA EVITARE NEL CONTRATTO D OPERA PROFESSIONALE DOPO IL DECRETO SULLE LIBERALIZZAZIONI, GUIDA AL DIRITTO, 3 APRILE 2012 PAG. 133 I dossier dell Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 10/2012

5 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Studi 16. MAURO DI MARZIO, NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO, GIUR. MERITO, 2012, FASC. 6, P PAG STEFANO CALVETTI, CHIEDERE È LECITO; RISPONDERE È CORTESIA. MA GUAI A NON CHIEDERE!, DIRITTO E GIUSTIZIA, 2012, P. 634 PAG VITO AMENDOLAGINE, OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA SUL REGOLAMENTO MINISTERIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER GLI AVVOCATI, JUDICIUM.IT, 17 SETTEMBRE 2012 PAG MASSIMO VACCARI, UNA PANORAMICA DELLE NOVITÀ RIGUARDANTI LA PROFESSIONE DI AVVOCATO CIVILISTA DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO SUI PARAMETRI, JUDICIUM.IT, 5 OTTOBRE 2012 PAG ANTONIO PORRACCIOLO, GIOVANBATTISTA TONA, LEGALI, SUI PARAMETRI CON VALORE RETROATTIVO URGE UN CHIARIMENTO, ILSOLE 24ORE, 8 OTTOBRE 2012 PAG. 197 ALLEGATI: ELENCO DOSSIER PUBBLICATI DALL UFFICIO STUDI AL 17 OTTOBRE 2012 COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI I dossier dell Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 10/2012

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7 DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO seminario su: LA DETERMINAZIONE DELL OGGETTO DEL CONTRATTO E I CRITERI DI CALCOLO DEL COMPENSO PROFESSIONALE FORENSE Commento al d.l n conv. in l n. 27 e al d.m n.140 (tariffe e parametri) partecipano: Guido Alpa Giuseppe Colavitti Antonio Damascelli Andrea Fusaro Cesare Imbriani Aldo Morlino Giampaolo Parodi Andrea Pasqualin Federico Pernazza Cesare Pinelli Vincenzo Vigoriti 18 ottobre 2012 ore 14 Aula Calasso Facoltà di Giurisprudenza Piazzale Aldo Moro 5-1 -

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9 DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140 (in Gazz. Uff., 22 agosto 2012, n. 195) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012; Adotta il seguente regolamento: CAPO I Disposizioni generali Art.1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso

10 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. CAPO II Disposizioni concernenti gli avvocati Art.2 Tipologia di attività 1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria. Art.3 Attività stragiudiziale 1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono. Art.4 Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. 3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Art.5 Determinazione del valore della controversia - 4 -

11 1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. 2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato. 3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa. Art.6 Procedimenti arbitrali 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. 2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l attività stragiudiziale. Art.7 Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi 1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. Art.8 Cause di lavoro 1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Art.9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio 1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale. Art.10 Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito - 5 -

12 1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11. Art.11 Determinazione del compenso per l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la - 6 -

13 registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. 7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. 9. Per le controversie il cui valore supera euro ,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione. 10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. Art.12 Attività giudiziale penale 1. L attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. 3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti. 5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà. 6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. 7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo

14 Art.13 Parte civile 1. I parametri previsti per l attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l attività giudiziale civile. Art.14 Determinazione del compenso per l attività giudiziale penale 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l attività. 4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. 7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. 8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. CAPO III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili SEZIONE I Disposizioni generali Art

15 Tipologia di attività 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società. 2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo. Art.16 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attività'»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile; e) «passività'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; - 9 -

16 h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso. Art.17 Parametri generali 1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. Art.18 Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. SEZIONE II Disposizioni e parametri specifici Art.19 Amministrazione e custodia 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C- Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.20 Liquidazioni di aziende 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato

17 dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.21 Valutazioni, perizie e pareri 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.22 Revisioni contabili 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché' per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.23 Tenuta della contabilità 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.24 Formazione del bilancio 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.25 Operazioni societarie

18 1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.26 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.27 Assistenza in procedure concorsuali 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo. Art.28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria 1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché' per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in

19 contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art.29 Sindaco di società 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà. 3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento. CAPO IV Disposizioni concernenti i notai Art.30 Tipologia di attività 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti. 2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono. 3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società. 4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile. 5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti». Art.31 Criteri 1. Per valore di riferimento si intende: a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;

20 b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l entità del credito garantito; c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza; d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato. Art.32 Parametro 1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili. 3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro ,00; per importi superiori si applica il comma Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. 5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella. 6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti. 7. Per gli atti il cui valore supera euro ,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro ,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro ,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro per la tipologia della tabella B-Notai. 8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'archivio notarile. CAPO V Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica Art

21 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare. Art.34 Parametri generali per la liquidazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q». Art.35 Costo economico dell'opera 1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata. Art.36 Complessità della prestazione 1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. 2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Art.37 Specificazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

22 a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia. Art.38 Consulenze, analisi ed accertamento 1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione. Art.39 Determinazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP=V G Q P CAPO VI Disposizioni concernenti le altre professioni Art.40 Altre professioni 1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. CAPO VII Disciplina transitoria ed entrata in vigore Art

23 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Art.42 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

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25 Relazione illustrativa del D.M. 140/2012 Premessa L articolo art. 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l organo giurisdizionale liquiderà il compenso d ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l ipotesi di liquidazione d ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell accordo già enucleabile dall art c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi concetto più ampio di quello di mercato e b) esclude implicitamente la necessità, per l organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l associazione professionale» cui si riferisce l art c.c.; iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell opera e, implementando la chiave sistematica dell art. 9 rispetto all ultimo inciso del secondo comma dell art c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione. Il presente decreto a natura evidentemente regolamentare stanti i caratteri di generalità e astrattezza delle previsioni che deve contenere non può quindi riprendere la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e unicuique suum tribuere, offra alla stessa «parametri» e non più «tariffe». Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione latamente giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l organo giurisdizionale stesso

26 La descritta impostazione risulta l unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all accordo che, all opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato. Le professioni interessate, poiché sottoposte all alta vigilanza del Ministero della giustizia, sono state suddivise nelle seguenti categorie: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell area tecnica, altre professioni vigilate. Al capo I sono state dettate alcune norme generali, la cui esplicazione può ora trovare base per una migliore comprensione. All articolo 1 si enuncia dunque che in ogni caso in cui l organo giurisdizionale fuori dei vincoli derivanti da un accordo debba liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi successivi, esso si attiene alle disposizioni del decreto, applicate anche per via di analogia interna. Quanto a quest ultima ipotesi si può pensare all ipotesi dell avvocato cui si debba liquidare il compenso, nei presupposti sopra descritti, per la sua attività di revisore contabile, per cui l organo giurisdizionale potrà utilizzare analogicamente i parametri previsti per i revisori contabili, sistematicamente più contigui a quelli per la generica attività stragiudiziale forense. Aderendo al suggerimento del Consiglio di Stato si è soppresso, perché sovrabbondante, il doppio riferimento all analogia contenuto nel comma 1, primo periodo, dell art. 1, ipotizzato come indicato nell iniziale relazione illustrativa per alludere alla possibilità di applicazione analogica delle norme decretali anche in via interna al medesimo regolamento (si pensi a segmenti dell attività professionale non espressamente normati), e non solo, nella ricorrenza dei presupposti perché operi l analogia, con riferimento a fattispecie esterne al perimetro oggettivo normato (si pensi a nuove competenze, e quindi attività, della singola professione, aggiunte da successiva normativa). Si condivide, però, l assunto che la conclusione può essere egualmente raggiunta senza duplicazione del riferimento all analogia. Nei compensi che pure ricomprendono l intero corrispettivo per la prestazione professionale, non escluse le attività accessorie alla stessa non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario (si pensi alla voce spese forfettarie propria di molte precedenti tariffe). Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Logicamente, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il Consiglio di Stato suggerisce di modificare l art. 1 comma 2 nel senso di specificare che il compenso, unitario e onnicomprensivo, comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso. Nel parere si rinviene base normativa per questo assunto nell art. 9, comma 4, del citato d.l. n. 1 del 2012, come convertito, in cui, al penultimo periodo, si enuncia che il compenso va pattuito «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Non si condivide l assunto e, pertanto, non è stata accolta l osservazione. Nella norma in parola la locuzione spese è utilizzata in senso lato all evidente finalità di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, e non per snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle. L art. 9 comma 4 menzionato, infatti, riguarda il ben diverso caso del compenso pattuito. Caso in cui, logicamente, può ipotizzarsi e pretendersi che l accordo si estenda al computo o meno delle spese, tipicamente forfettarie, ovvero alle modalità di quel computo. Il precetto mira cioè a contenere al massimo le asimmetrie informative ma, appunto, in una cornice negoziale e negoziata. È evidente che quando invece l accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate non esistendo alcun parametro che le possa surrogare. Si pensi alle spese di trasferta che possono esservi o meno, possono crescere, come costi, a seconda delle urgenze e distanze, e di cui l organo giurisdizionale non potrà che accogliere la domanda di liquidazione non già in base a non meglio precisati né precisabili, e dunque arbitrari, parametri, ma solo ed esclusivamente, mancando la pattuizione che le riguardi, a fronte di quello che effettivamente risulta, secondo i principi generali e primari che sovrintendono l attività giurisdizionale, qui naturalmente non derogabili. Di quanto appena detto vi è anche un inequivoca, anche se indiretta, conferma normativa: il concetto di compenso cui l art. 9 fa riferimento al comma 4 è, difatti, letteralmente comprensivo di tutte le voci di

27 «costo» (del servizio professionale), quali gli «oneri e contributi», confermando che si ha riguardo a una categoria solo latamente e quindi impropriamente qualificata compenso nel senso di corrispettivo. L art. 9 comma 4, cioè, menziona voci, come quelle appena menzionate, per cui neppure astrattamente sarebbe ipotizzabile alcun parametro. E se, riguardo a quelle voci, si tratta di componenti del costo discendenti e regolati da altre norme, nel caso delle spese di tratta di segmenti del costo che l organo giurisdizionale deve liquidare, parimenti in forza di altre norme di legge, in base alle risultanze, se non ne risulti concordata l imputazione in ragione del fatto che si tratta di componente disponibile del costo medesimo. Naturalmente ciò non toglie che l assenza di prova del preventivo di massima di cui all articolo 9, comma 4, terzo periodo, comprensivo delle spese, non possa costituire elemento di valutazione negativa dell organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. In questo senso, accogliendo una specifica osservazione del Consiglio di Stato, si è aggiunto un apposito comma all art. 1, per l ipotesi in cui, appunto, nel corso del procedimento non sia emersa prova in merito all assolvimento degli obblighi informativi di cui costituisce sintesi il preventivo di massima. Proseguendo nell illustrazione dell articolato, si stabilisce poi che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Va nuovamente rammentato, pure sul punto, che la liquidazione cui si riferisce il decreto è conseguente non a una prestazione latamente imposta come quella, ad esempio, di un consulente tecnico d ufficio, ma fiduciaria, e in cui, però, le parti non hanno previamente voluto accordarsi sul corrispettivo. Si aggiunge che quando l incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell opera effettivamente svolta. Infine una norma più ricognitiva che costitutiva che costituisce una fondamentale ricaduta del superamento delle tariffe: in nessun caso, come già si anticipava, le soglie numeriche indicate per la liquidazione, di regola, del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Va qui rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato che la scelta, espressamente qualificata come legittima, effettuata dall amministrazione di prevedere, quali parametri, anche forbici percentuali operanti su valori medi di liquidazione, innescherebbe un rischio di riedizione surrettizia delle griglie tariffarie. Il Consiglio ha pertanto proposto di eliminare qualsiasi riferimento in particolare alle diminuzioni minime, anche se appare evidente che dovrebbe trarsi la medesima conclusione per il simmetrico tetto massimo. Non si condivide l osservazione, che, pertanto, non è stata accolta. Messa da parte la pur rilevante considerazione che, così facendo, fattispecie come le liquidazioni dei compensi forensi per le assistenze legali dei soggetti in gratuito patrocinio avrebbero più che probabili, significative e attualmente insostenibili ricadute negative per la finanza pubblica (venendo meno il parametro minimo di riferimento, sia pure derogabile), va rimarcato con forza che privando l organo giurisdizionale di forbici di oscillazione dei valori medi di liquidazione, si innescherebbe un altro e ben più consistente rischio: quello di appiattire le liquidazioni giudiziali sul valore medio di liquidazione, rimasto unico e del tutto anelastico parametro certo di riferimento. Il tutto, per un verso, con l alto rischio di pregiudizio dell unicuique suum tribuere, per altro verso, con l alto rischio di deviazioni disomogenee nelle liquidazioni giudiziali, che non potrebbero considerarsi un obiettivo da perseguire, e, per altro verso ancora, con serio rischio di conseguente incremento del contenzioso. La soppressione delle forbici anche solo orientative, cioè, non potrebbe che avere come effetto quello di irrigidire il valore medio di liquidazione, privandolo dei dati che ne segnano il significato ponderale, nella logica della liquidazione per fasi di attività, del compenso professionale. Si avrebbe così la più che alta probabilità di offrire allo stesso mercato un segnale marcatamente rigido, laddove la logica dei parametri, rapportata al superamento delle tariffe in chiave di liberalizzazioni e promozione della concorrenza, si ritiene debba fare proprio dell elasticità un dato distintivo volto a indurre al puntuale accordo sul compenso (e le spese) il professionista e il cliente che fruisce del suo servizio. Il tutto si inscrive, del resto, come sembra opportuno tornare a sottolineare, in una logica, esplicitata normativamente, di piena derogabilità delle forbici stesse, costituenti mera fascia di orientamento per l organo giurisdizionale

28 Avvocati Generalità Traendo qualche spunto dalla riforma tedesca del 2004, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG, che ha sostituito la legge federale sulla retribuzione degli avvocati (Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, BRAGO) del 1957, il Consiglio Nazionale Forense, nel settembre del 2010, all esito di un proficuo confronto con il Ministero della giustizia, aveva formulato una proposta innovativa e già strutturata nel senso poi valorizzato dalla modifica legislativa cui con il presente regolamento viene data più specifica attuazione. Si era proposto infatti di semplificare la tariffa forense accorpando le voci di onorari, diritti, indennità, fondendole in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziali (cfr. 19 RVG), anche per contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali, e invece favorire un attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti. La proposta indicava 4 fasi e una macrovoce complementare: fase di studio della controversia, fase introduttiva del procedimento o del processo, fase istruttoria a sua volta articolata in semplice e complessa, fase decisionale, compenso accessorio inteso, quest ultimo, con sostanziale riferimento alle sessioni di lavoro collaterali residue rispetto a quelle fatte rientrare nelle fasi vere e proprie. L impianto è stato utilmente ripreso per razionalizzare i parametri di riferimento, di cui, come anticipato, non si è inteso dare declinazione solo per clausole generali, articolando 5 fasi: di studio, introduttiva del procedimento o del processo, istruttoria, decisoria, esecutiva, così da ricomprendere anche quest ultima quale completamento per la realizzazione del bene della vita perseguito nel settore civile, amministrativo, comprensivo del contenzioso contabile, e tributario, e quale segmento terminale nel penale. Ferma la diversa regolazione dei parametri per l attività stragiudiziale, di cui si darà conto più sotto. La stessa proposta del CNF, del settembre 2010, aveva quindi indicato l opportunità di aggiornare i valori della precedente tariffa di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004 n. 127, secondo gli indici ISTAT riferibili alle professioni liberali, del 24,1%. Nel presente decreto, ferma restando la radicale soluzione di continuità che la norma di legge fondante ha determinato con il precedente sistema tariffario, si è analogamente inteso prendere le mosse dalla precedente tariffa non nel senso, altrimenti in frizione con la norma primaria, di aggiornarla o rimodularla o mutarne le vesti, ma quale orientamento razionale rispetto all attività forense e, al contempo, quale momento di raccordo tra il precedente sistema e quello nuovo nella lata chiave degli usi sinora invalsi. È necessario sottolineare, dunque, che non si sarebbe potuto in alcun modo riversare la precedente tariffa, aggiornata, nel nuovo sistema dei parametri. I rifermenti alla precedente tariffa sono quindi stati solamente e ragionevolmente orientativi. Il decreto si propone, anche per gli avvocati, infatti, di stabilire dei parametri generali (quali sono ad esempio la complessità, l importanza, il pregio o l urgenza dell opera), e dei parametri specifici, numerici e rapportati all attività forense davanti ai vari organi giurisdizionali e in funzione del vario valore della causa, in interrelazione tra loro. Per un verso i parametri numerici che, come anticipato, lasciano marcato spazio all attività di concreta determinazione giudiziale, con pochi scaglioni e larghe forbici orientano i parametri generali traducendosi in segnalazione del grado di complessità della prestazione, e, non trattandosi di tariffari, sono aggiornabili giudizialmente nel tempo, tipicamente secondo gli indici ISTAT rilevanti. Per altro verso i parametri generali, che segnano il connotato specifico della liquidazione non tariffaria, possono sempre e motivatamente prevalere sul risultato della determinazione per parametro numerico, appunto non vincolante. Si è pertanto proceduto innanzi tutto ad aggiornare la precedente tariffa del 2004 quale mero termine di riferimento nei sensi sopra illustrati tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l intera collettività, e, in specie, della componente Professioni liberali, con un aumento del 24,1%. Sul punto va specificato che la bozza di proposta del CNF del settembre 2010 sottolineava che il dato, ottenuto e confermato dal Centro elaborazione dati dell ISTAT (le serie storiche sono comunque reperibili sul sito ufficiale è riferibile, per la componente Professioni liberali, al periodo aprile 2004 aprile Tenuto conto, però, che la generale variazione dei prezzi al consumo è stata tra il 2004 e il 2010 (per anno successivo) dell 11,4%, (serie storiche, tavola 21.8, con una media dell 1,9%) è sembrato ragionevole

29 non incrementare ulteriormente l aggiornamento raggiungendo e superando la soglia di ¼ dei precedenti valori. L incremento di riferimento è stato quindi del 3% all anno di media. All esito della rivalutazione sono stati utilizzati i medesimi arrotondamenti previsti dal D.M. n. 127 del 2004, come indicati nella relativa relazione accompagnatoria. Si è poi proceduto a individuare gli onorari e diritti di riferimento per ogni fase. Si è infine adattato il risultato: a) con criterio di ragionevolezza, che impone di considerare il problema dell aumento dei costi legali anche sotto l aspetto dell incidenza degli stessi sul reddito medio reale degli utenti, e dunque pure in rapporto al valore, e cioè al costo di acquisto, dei beni della vita contesi, così da evitare che, in frizione con i principi costituzionali, «il ricorso alla giustizia possa diventare privilegio per pochi» (parere interlocutorio del Consiglio di Stato, 27 ottobre 2003, n. sez. 4061/2003, con riferimento al procedimento per l approvazione della precedente tariffa del 2004); b) con criterio di proporzionalità, che si traduce non solo nel rispetto del criterio di adeguatezza del compenso professionale rispetto all opera svolta, ma che impone anche, e proprio per ciò, la considerazione di un adeguato rapporto di regola sussistente tra le controversie di dato valore e tra i relativi procedimenti davanti ai diversi organi di giustizia dei singoli gradi o nei gradi (latamente) superiori. Un altra importante precisazione di metodo: con l abrogazione delle tariffe risulta definitivamente superata la distinzione tra onorari e diritti, oltre che indennità. Questo è un necessario precipitato sia in termini di rottura con il sistema tariffario sia in termini sistematici. Infatti: i) il «compenso» evoca chiaramente un concetto unitario; ii) come conferma anche la disciplina del preventivo (art. 9 comma 4, cit.), lo scopo della riforma è rendere massimamente intellegibile la focalizzazione del corrispettivo dovuto, e dunque semplice, nella massima misura possibile, la sua struttura, superando perciò parcellizzazioni e duplicazioni anche parziali; iii) non si giustificherebbe, quindi, una duplicità o una differenza di parametri, cui invece la legge assegna un univoca funzione unitaria, oltre che residuale rispetto all accordo. Ciò posto, non resta che prendere a riferimento principale, per il parametro, il precedente onorario perché: a) unitariamente riferito all opera prestata (tanto che, a differenza con i diritti, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, andava liquidato «con la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, [con] quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita»: Cass. n del 2001); b) parametricamente declinato rispetto agli stessi valori di controversia, e non fisso come per il diritto. Ciò non toglie che, nella individuazione dei parametri numerici di orientamento per fasi, si è tenuto conto anche dei valori di costo riferiti ai precedenti diritti, in quanto relativi, in via integrativa, alla componente attuativa piuttosto che propriamente valutativa dell attività professionale. Senza, però, obliterare che: non poteva in alcun modo rivivere sotto altre formali spoglie la duplicità in esame (si pensi all onorario per la redazione e non solo per la preparazione di un atto introduttivo della lite davanti al giudice: voce 15 della tabella A delle tariffe, e corrispondente diritto, voce n. 3 della tabella B), e la suddivisione in fasi, correlata alla parametrazione in funzione di un compenso unitario, supera l idea di un diritto distinto per ogni frazione di attività anche quando, ad esempio, consista nella partecipazione a un udienza di mero rinvio (voce 19 della tabella B della tariffa: v. Cass. n. 920 del 1994). L unicità del compenso mira dunque a dare spessore alla semplificazione insita nell abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto alla riduzione delle asimmetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso d informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti. Il Consiglio di Stato ha suggerito, nel merito, di diminuire il quantum assunto come base per congegnare il valore medio di liquidazione, e, pertanto, di ridurre gli importi individuati come parametri. Ha osservato che, come da propria giurisprudenza (Cons. di Stato, parere 2 luglio 2010 n. 3229, riguardante le tariffe dei dottori commercialisti ed esperti contabili), l adeguamento ISTAT «non necessariamente» deve essere operato per intero, soprattutto «in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere

30 sacrifici per far fronte alla contingenza economica». Considerazioni ancora più valide oggi si aggiunge che la «crisi finanziaria» risulta aggravata. E ancora più valide si afferma con il passaggio dalle tariffe ai parametri. Naturalmente il Consiglio propone di estendere il contenimento ovvero la riduzione ai valori medi di liquidazione propri delle altre professioni. Non si è ritenuto di accogliere il suggerimento per i seguenti motivi. Il tema è affrontato riguardo ai compensi forensi perché sono quelli che soffrivano di un mancato adeguamento ISTAT delle tariffe realmente significativo in relazione al lungo tempo trascorso, come rilevato, dall ultimo aggiornamento. E questo è stato per l amministrazione un ulteriore motivo per aggiornare i valori tariffari forensi al fine di contribuire a individuare ragionevolmente i parametri numerici dati dal valore medio di liquidazione, seppure strutturalmente diversi, e, in particolare, come visto, con un elasticità e variabilità del tutto estranee alla logica degli importi tariffari. Sul punto va poi considerato che della congiuntura economica soffre anche il mondo lavorativo delle libere professioni. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che l adeguamento ISTAT in parola, assunto, secondo quanto appena illustrato e che qui va ribadito, solo quale piattaforma di riferimento iniziale: a) non è stato operato per intero, posto che, come rilevabile già da quanto prima specificato, l indice ISTAT (componente professioni liberali) aprile 2009 aprile 2012 è del 29,3% (contro il 24,1% applicato) con una differenza di oltre il 5% (cfr., sempre, in ); b) è stato contenuto, come pure già illustrato, proprio in funzione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità sopra spiegati, in ragione della tutela dei valori, storicamente contestualizzati sul piano economico, inerenti all accesso alla giustizia; c) è stato contenuto (anche in questo caso si tratta di un tema già affrontato nella iniziale relazione) dalla fusione tra diritti, onorari e indennità, sia pure parzialmente bilanciata dalla considerazione che questa fusione ha avuto nella determinazione del valore medio di liquidazione (su cui vedi infra); d) è stato poi ulteriormente contenuto dall assorbimento della voce, propria delle precedenti tariffe, data dalle spese forfettarie (mentre si è visto che ora le spese saranno liquidate giudizialmente, in difetto di accordo, solo in quanto attestate). Da ultimo si deve notare come nella determinazione degli importi si è mirato a contenere l attuale rapporto medio ponderale tra costi legali concretamente sostenuti e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, rilevato secondo gli indici doing business della Banca mondiale (v. infra). Tipologia di attività. Attività stragiudiziale. Tipologie di controversia e procedimento Le prestazioni professionali forensi sono state distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono state a loro volta distinte in attività penale; e attività civile, amministrativa, comprensiva come si diceva del contenzioso contabile, e tributaria. L attività stragiudiziale si prevede sia liquidata tenendo conto del valore e della natura dell affare, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. Non si è previsto alcun parametro a vacazione, eccessivamente rigido (anche quando meramente orientativo) rispetto alla complessa varietà dell attività stragiudiziale, strettamente connessa alle dinamiche di mercato. Si stabilisce che quando l affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato (sempre senza vincoli insuperabili, e cioè di regola) sino al 40 per cento rispetto a quello liquidabile in base ai parametri altrimenti rilevanti per l attività stragiudiziale. Viene cioè valorizzata la componente non conflittuale dell attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione delle controversie, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell uso della risorsa giudiziaria a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria. Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

31 Quanto all attività giudiziale dell area civile, ferma la distinzione in fasi, nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva e quindi tendenzialmente unitaria anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell opera prestata e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nei casi di azione di classe, attesa la tipica complessità della controversia, si stabilisce la possibilità di aumento del compenso liquidato fino al triplo. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è (analogamente a quanto sopra) aumentato fino al 25 per cento rispetto, logicamente, a quello ordinariamente liquidabile. Si conferma la valorizzazione dell attività forense diretta alla conciliazione nella stessa prospettiva sopra illustrata quanto all attività stragiudiziale. Accogliendo un osservazione del Consiglio di Stato, pienamente coerente con le implicazioni sistematiche appena descritte, si è previsto che debba costituire elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l adozione di condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. L art. 5 stabilisce i criteri di valutazione del valore della controversia ai fini della parametrazione, riprendendo quelli, consolidati, della precedente tariffa. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all entità economica della ragione di credito alla cui tutela l azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa, latamente compresi quelli di giustizia contabile (in linea con le concettualizzazioni della precedente tariffa), il valore della causa è determinato allo stesso modo quando l oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell interesse sostanziale tutelato. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, per un verso si prevede, nella tabella allegata, un allineamento allo scaglione generale di riferimento ( euro), con ampia forbice di variazione (da +150% a 50% del valore medio di liquidazione di cui si dirà più sotto), per altro verso si tiene «particolare» conto dell oggetto e della complessità della stessa controversia. L art. 6 specifica che per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga quali gli arbitraggi, per la liquidazione del compensi si applicano i parametri previsti per l attività stragiudiziale, sintetizzando, questi casi, ipotesi di mandato a transigere. L art. 7, poi, indica che, fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per i procedimenti diversi, ferme le regole e i criteri generali (artt. 1 e 4). L art. 8, riprendendo la precedente tariffa, stabilisce che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Si tratta di un parametro orientativo volto ad assicurare il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela di posizioni fondamentali e a forte connotazione personalistica, usualmente connesse a situazioni di disparità di forze tra le parti coinvolte, come tali considerate sotto vari profili, processuali e sostanziali, dall ordinamento. Per la particolare semplicità seriale, a sua volta connessa a oneri della finanza pubblica, si è stabilito (art. 9), che il compenso può essere ridotto fino alla metà nelle controversie per l ottenimento dell indennizzo da irragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001)

32 Per i compensi relativi alle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (si pensi alle previsioni di cui agli artt. 115, 116, 117 e 118 del testo unico in parola), anch essi connessi a rilevanti ricadute erariali, si prevede che si tenga specifico conto dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Questa menzione è attualmente contenuta nell art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, però, prevede riferimenti non più fruibili alle tariffe. Restano ferme le altre riduzioni previste dal testo unico spese di giustizia quale quella di cui all articolo 130 di tale testo normativo, che qui si estendono per omogeneità di parametro anche al settore penale. Si specifica che sebbene nell individuazione dei parametri numerici per i compensi si sia partiti da un aggiornamento della tariffa forense del 2004, specie la già evidenziata fusione delle voci di onorario con quelle dei diritti, e la previsione della riduzione del 50% del valore medio di liquidazione dei compensi anche in materia penale, determina in ogni caso l assenza di riflessi negativi sulla finanza pubblica, come confermato dalla relazione tecnica della Direzione generale del Bilancio del Ministero della giustizia. L art. 10 indica che nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento. La ragione è chiaramente relativa all esercizio professionalmente inappropriato dei diritti processuali. Quanto alle pronunce in rito, seppure risulta rispondente al vero che non necessariamente potrebbero essere conseguenza delle premesse professionali appena richiamate, va detto che l ormai consolidato diritto vivente esclude possano andare a danno della parte i mutamenti giurisprudenziali, posto che in ipotesi di overruling in senso proprio, e cioè processuale, la parte viene rimessa in termini (Cass., S.U., n del 2011, Cass., n del 2012). Fasi e parametri. Metodo L art. 11 indica i criteri di determinazione del compenso per l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, in relazione alle fasi. Si ribadisce che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono solo di regola quelli di cui alla tabella A Avvocati. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. Si specifica che nella fase di studio della controversia sono compresi, solo a titolo di esempio: l esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. Nella fase introduttiva del giudizio sono compresi, sempre a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame inclusivo di quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo, memorie, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l esame delle corrispondenti relate, l iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. Nella fase istruttoria sono compresi, ancora a titolo di esempio: le richieste di prova o controprova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso o in funzione del giudizio, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie o altri atti anche connessi nel corso del giudizio, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d ufficio, la designazione di consulenti di parte, l esame delle corrispondenti designazioni delle altre parti, l esame delle deduzioni dei consulenti d ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace inerenti a mezzi di prova, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità

33 della fase rileveranno, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate purché non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. Logicamente, fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta, secondo quanto più sotto si dirà in aggiunta. Nella fase decisoria sono compresi, fermo il carattere non tassativo dell elencazione: le precisazioni delle conclusioni e l esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l iscrizione di ipoteca giudiziale, quale precipitato del titolo decisorio ottenuto. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A Avvocati, per l atto di precetto formalmente estraneo all esecuzione in senso proprio, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l esame delle relative relate, il pignoramento e l esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l esame dei relativi atti, le assistenze all udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. Riprendendo l articolo 1 comma 3, si ribadisce che il compenso comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. Va premesso che come si tornerà a sottolineare il comma 9 dell art. 11 stabilisce che, ferma la suddivisione in fasi, per le controversie il cui valore supera euro ,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto natura del procedimento, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione. I parametri appena indicati si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione oltre tale valore. L articolo chiude enunciando che per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva riferita ai beni immobili. Nella ricostruzione delle fasi si è tenuto conto di tutto quanto emergente dalla bozza CNF del settembre 2010 e dai lavori del correlativo gruppo di studio. Queste indicazioni sono poi quelle seguite per elaborare i parametri numerici di riferimento. Il dettaglio del procedimento seguito è il seguente. Si è assunto a riferimento, su cui tarare gli parametri numerici (per valore, grado e organo di giudizio), lo scaglione euro, nei procedimenti davanti al tribunale di primo grado e agli organi equiparati della giustizia tributaria. Questo scaglione ha avuto quale termine di riferimento, per la precedente tariffa, lo scaglione, pressoché sovrapponibile, ma lievemente diverso, , ,00. Prima fase: studio. Nella bozza CNF settembre 2010 già si segnalava che per la fase di studio può aversi a tipico riferimento, della precedente tariffa, le voci di onorario (tabella A precedente tariffa) studio (n. 12), consultazione (n. 13) e ispezione e ricerca di luoghi e documenti (n. 14). Gli importi degli onorari, incrementati come sopra si è detto, sono stati sommati nel loro valore medio (somma di minimi e massimi, divisione per due), per un totale di circa La proposta CNF settembre 2010 segnalava, quale diritto (tabella B precedente tariffa), riferibile a tale fase, solo quello della disamina (n. 2), ma certamente possono imputarsi altre voci di diritto quali consultazioni e corrispondenza con il cliente (nn. 21 e 22). Il valore medio di liquidazione, seguendo i criteri metodologici sopra richiamati (esclusione di duplicità di voci, ragionevolezza dei costi), è stato così determinato in euro Questo, dunque, il valore medio di liquidazione, su cui orientativamente operare le concrete determinazioni che sono esplicazione dei parametri generali. Il valore medio di riferimento è logicamente riferibile a tutta l area valoriale della controversia e non solo alla sua linea media ( euro). Il valore della controversia, d altra parte, refluirà sulla concreta determinazione della liquidazione, quale parametro

34 generale e quindi unitamente agli altri di cui all art. 4 comma 2, richiamato infatti espressamente dall art. 11 comma 1. Le variazioni sul valore medio sono orientativamente incanalate, dalla tabella allegata al decreto, entro forbici percentuali come si diceva non inderogabili. I relativi moltiplicatori percentuali della forbice (per questa fase da +60% e 50%) sono stati individuati tenendo conto, sempre orientativamente, dei minimi e dei massimi degli onorari coinvolti nell elaborazione. Seconda fase: introduzione. Qui la bozza CNF settembre 2010 proponeva di imputare le seguenti voci: (onorari di) preparazione e redazione dell atto introduttivo anche in risposta (ricorso, citazione, comparsa di risposta) (n. 15 tabella A della precedente tariffa), e, quanto ai diritti (tabella B precedente tariffa): domanda introduttiva, comparsa di risposta e/o intervento (n. 3), rinnovazione o riassunzione della domanda (n. 4), chiamata di terzo in causa (n. 5), autentica di firma (n. 6), esame dell eventuale procura notarile (n. 7), versamento del contributo unificato (n. 8), iscrizione della causa a ruolo (n. 9), ovvero costituzione in giudizio (n. 10), esame di provvedimenti giudiziali relativi (n. 15, come quelli riferibili al decreto di fissazione dell udienza o di suo differimento o di autorizzazione alla chiamata prima dell udienza), la formazione del fascicolo (n. 18), le (ulteriori) consultazioni con il cliente (n. 21), la notifica di ogni atto e il relativo esame (n. 23 e n. 24), l eventuale richiesta di documenti (n. 29). Può aggiungersi l esame della costituzione in giudizio avversaria riconducibile alla voce n. 11 della tabella A della precedente tariffa. Seguendo lo stesso metodo sia quanto agli onorari (media: 520 euro) sia in funzione dell unicità del compenso, con esclusione di ogni duplicazione a qualsiasi titolo (voce n. 3 della tabella B e n. 15 della tabella A); sia in funzione della ragionevolezza del parametro numerico, si è determinato il valore medio di liquidazione in 600 euro. Va tenuto conto che, logicamente, molte delle voci di diritto sopra elencate, attengono alla complessità della fase, e quindi restano assorbite dal margine di oscillazione del valore medio di liquidazione (pluralità di notifiche, rinnovazione della citazione). Deve considerarsi, inoltre, che l unicità del compenso comporta l assoggettamento del valore medio di liquidazione ai moltiplicatori inerenti alla forbice orientativa abbinata, contro la natura fissa dei precedenti diritti. Per la forbice delle oscillazioni si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione proprio dei minimi e dei massimi della precedente tariffa per la voce di onorario rilevante (n. 15 della tabella A della precedente tariffa): di qui le percentuali di incremento e diminuzione del 60% e del 50% Terza fase: istruzione. Riprendendo e sviluppando anche per questa fase la bozza CNF settembre 2010, si è considerata, in conseguenza, l imputazione delle voci di onorario riferibili alle memorie e assistenze alla prova (n. 18 e n. 17), e, tipicamente, quanto ai diritti (tabella B della precedente tariffa), le voci relative a: esame di scritti difensivi anteriori alla pronuncia di ordinanze e sentenze (n. 11), della documentazione prodotta dalla controparte nella stessa cornice temporale (n. 12), istanze, ricorsi o simili (n. 14), esame dei provvedimenti giudiziali (dispositivo) interlocutori (n. 15), dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge (n. 17), assistenza alla parte comparsa davanti al giudice (n. 20), notifica e relativo esame (n. 23 e n. 24), esame dell interrogatorio formale o non formale della parte (n. 36), e le altre voci relative ai mezzi istruttori, come le intimazioni di testi o le designazioni di consulenti di parte (nn. 26, 27, 28). L art. 11, comma 5, penultimo e ultimo periodo, stabiliscono, come anticipato, che «al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta». Ne consegue che la fase può mancare del tutto, come nelle cause esclusivamente in diritto, o può ridursi al minimo quando manchino memorie o assunzioni di prove costituende, come nelle cause documentali, o quando, tipicamente, le stesse memorie o assunzioni non siano plurime per ciascuna parte. Dal che la particolare semplicità delle cause contumaciali

35 Ciò che rileva è dato, comunque, dalle attività difensive necessarie per legge o ad avviso del giudice (incluse pertanto, e tipicamente, quelle conseguenti a eventi processuali incidentali, quali querele di falso o verificazioni di scritture private quando, appunto, non attivate in via principale), e le assistenze alle assunzioni probatorie. Prendendo spunto ma senza vincoli dal sistema delle precedenti tariffe, ai fini della determinazione del parametro dato dal valore medio di liquidazione si sono quindi considerate tre componenti: un udienza di trattazione e un assunzione istruttoria per parte. Su questo è parametrata una forbice orientativa più ampia rispetto alle altre fasi (+150%, 70%) per l obiettiva presenza di una più ampia gamma di variabili. La media delle voci di onorario aggiornato delle voci nn. 16 e 17, porta al risultato di euro. Alla luce delle voci relative a diritti, non sovrapponibili, quali l esame delle deduzioni avversarie, e dei criteri sopra discussi, si è ritenuto ragionevole integrare questo valore medio di liquidazione a euro, simmetrico a quello proprio della fase di studio, seppure maggiormente soggetto a modificazioni parametriche per i motivi detti. La fase introduttiva, d altra parte, costituisce, rispetto alle fasi di studio e istruttoria, rispettivamente un precipitato e una premessa. Quarta fase: decisione. Stesso metodo di elaborazione è stato seguito per il parametro numerico della fase decisionale. Le voci di onorario della precedente tariffa sono relative all udienza, alla redazione delle difese conclusive, dirette e in replica, e alla discussione, in udienza pubblica o camera di consiglio (nn. 16, 19 e 20 della tabella A), cui può aggiungersi l iscrizione d ipoteca giudiziale quale atto che accede direttamente alla tutela inerente al provvedimento finale ottenuto dalla parte (n. 53). Sui diritti la bozza CNF settembre 2010 imputa le seguenti voci: precisazione delle conclusioni (n. 38, tabella B), e relativo esame di quelle di controparte (n. 39), redazione della nota spese (n. 40), registrazione della sentenza (n. 42), esame del dispositivo e del testo integrale del provvedimento giurisdizionale (nn. 16 e 16), partecipazione all udienza (n. 19), richiesta di copie (n. 30), deposito atti in cancelleria (n. 31), ritiro del fascicolo (n. 32), iscrizione nel F.A.L. (n. 34) e ogni altra registrazione (n. 33). Si è ritenuto ragionevole assumere a riferimento la più scansionata discussione scritta, facendo la media degli onorari relativi all udienza e alle difese, e aggiungendo le voci dei diritti non ritenuti assorbiti, quali la precisazione e l esame delle conclusioni avversarie e la registrazione della sentenza, ottenendo la somma di circa euro (arrotondamento da 1.616,5 euro). D altra parte, considerando che per la discussione orale la tariffa precedente stabiliva costi inferiori, anche se la stessa può essere preceduta da note illustrative finali (tipicamente previste dall art. 429, secondo comma, c.p.c.) e può vedere autorizzate repliche, si è ritenuto ragionevole assumere a valore medio di liquidazione il parametro numerico di euro. Per la forbice di oscillazione si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione degli onorari della precedente tariffa, individuando gli incrementi e le diminuzioni di regola operabili in +60% e 50%, in simmetria con le fasi di studio e introduzione. Quinta fase: esecuzione. Per l esecuzione nulla indicava la bozza CNF settembre 2010, ma si sono assunte a riferimento le voci di onorario sub n. 54 e 55 della tabella A, e le voci di diritti nn della tabella B. Si è quindi considerata la media degli onorari immobiliari (870 euro) e il maggior peso specifico che in questa fase assumono i singoli atti richiesti dalla sequenza esecutiva. Simulando un ipotesi semplificata di procedimento esecutivo immobiliare, con unicità di voci quanto ai certificati o alle ispezioni ipotecarie o catastali, senza pluralità di esecutati e senza interventi (e fermo restando che l eventuale incidente cognitivo oppostivo resta estraneo alla fase, quale momento di autonoma e propria, seppur connessa, cognizione), con esito di vendita e distribuzione del ricavato su progetto amichevole, si è ottenuta l ulteriore somma (da sommare alla precedente) di circa euro. Anche considerando il parziale assorbimento che pure per le altre fasi ha determinato l unicità del compenso, si è quindi ritenuto ragionevole individuare il valore di euro per i procedimenti aventi ad oggetto immobili

36 Considerando il margine di variazione degli onorari per le procedure esecutive mobiliari (sub VII della tabella B della precedente tariffa), si è individuato il valore medio di liquidazione per questa ipotesi in 800 euro con un ulteriore contenimento correlato alla usuale natura di queste procedure esecutive. Non si è ritenuta di fare distinzione con le ipotesi di beni mobili registrati, lasciando refluire questa componente nella complessità e importanza della prestazione correlata al suo oggetto. Anche in questo caso la forbice di oscillazione, simmetrica a quella delle fasi di cognizione eccettuata la peculiarità istruttoria (+60% e 50%), è stata individuata tenendo conto anche di quella della precedente tariffa per gli onorari. Operando alcune semplici simulazioni rispetto allo scaglione, ne emerge, ad esempio, che rispetto al valore medio della controversia, euro, il valore medio di liquidazione può essere portato, dalla forbice sia pure non inderogabile, sino a euro, che corrispondono al 19,2% del valore conteso, di poco inferiore alla percentuale che gli indici doing business della Banca mondiale indicano essere attualmente il rapporto medio ponderale, in Italia, tra costi legali concretamente sostenuti, e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, in ipotesi di non impugnazione di merito, ossia il 21,8% ( pagine ufficiali, sub data, enforcing contracts, Italy, alla sottopagina: contracts/). Da questi indici emerge che si tratta di un rapporto marcatamente superiore rispetto a quello di aree contigue quali Francia (17,4%) Germania (14,4%) Spagna (17,2%). Naturalmente lo scaglione qui assunto a riferimento dell impianto (per questo confrontabile concettualmente con il valore ponderale doing business) permette di superare la percentuale rispetto a una controversia di valore corrispondente al minimo dello scaglione stesso, ma l ipotesi che in questo caso si liquidino compensi previsti sia pure orientativamente come massimi, iscriverebbe la fattispecie in un area di eccezionalità estranea alla logica del confronto in parola. Altri scaglioni Determinati i valori medi di riferimento e le oscillazioni orientative, per lo scaglione di riferimento, si sono individuati gli altri scaglioni fino all ultimo, di ,00 di euro, oltre cui non si sono stabiliti parametri numerici per i motivi sopra accennati e che vengono qui ripresi. Le aree valoriali sono state individuate in modo molto più ampio rispetto alla precedente tariffa, proprio perché si tratta di parametri di riferimento per l attività di liquidazione giudiziale, e non dell applicazione di rigide griglie tariffarie. Per individuare una proporzionata variazione dei singoli valori medi di liquidazione, per le altre macro aree valoriali (scaglioni), è stata considerata, orientativamente, con arrotondamenti, la percentuale di variazione prevista dalla precedente tariffa rispetto alle voci di onorario imputate alla fase di studio, il cui peso specifico è certamente maggiore, e cioè più qualificante, posto il riferimento all intera impostazione gestoria, sul piano professionale, della controversia. Per lo scaglione fino a euro si è individuata una diminuzione del 55% circa del valore medio di liquidazione, con un contenimento dei costi rispetto alla percentuale rigidamente risultante dalla impostazione sopra riportata (di circa il 50%), in funzione del principio di proporzionalità e accesso alla tutela giurisdizionale. Per la fase esecutiva di questo scaglione non si è operato il suddetto contenimento per mantenere il compenso professionale in termini proporzionati all opera complessivamente e usualmente necessaria. Per lo stesso motivo (inversamente operante) si sono operati lievi contenimenti dei valori medi di liquidazione riferiti alle fasi esecutive degli scaglioni successivi. Si è tenuto anche conto del fatto che i sopra ricordati indici doing business segnalano una percentuale di costi esecutivi, in Italia, del 5.2%, che, per lo scaglione di riferimento, nel caso di beni immobili, porterebbe, rispetto al valore medio della controversia nello scaglione, all importo di euro contro i fissati. Per lo scaglione tra e euro, allo stesso modo, si è quindi computato un aumento di circa il 65%, sempre rispetto allo scaglione di riferimento. Per lo scaglione tra e euro si è computato un aumento di circa il 170%, rispetto allo scaglione di riferimento. È stata contenuta la forbice in aumento per la fase istruttoria, in funzione del principio di ragionevolezza dei costi

37 Per lo scaglione tra e ,00 di euro si è computato un aumento di circa il 350%, rispetto allo scaglione di riferimento. È stata ulteriormente contenuta la forbice in aumento per la fase istruttoria, in funzione del principio di ragionevolezza dei costi. Va nuovamente sottolineato che in tutti i casi sono stati operati degli aggiustamenti tenendo conto che le percentuali sopra citate sono solamente orientative, quali parametri, sia pure numerici. Gli stessi parametri percentuali, d altra parte, sono stati utilizzati, come tali, per un adeguata proporzione dei valori relativi alle magistrature superiori. Come si diceva, non si è operata la proporzione per l area valoriale superiore a ,00 di euro (che era pur possibile tradurre in una percentuale destinata a moltiplicarsi per il valore crescente della controversia come per lo scaglione superiore ai ,00 della precedente tariffa), posto che in tal caso potranno operare più appropriatamente rispetto al caso concreto i parametri generali, tenuto logicamente conto dei valori medi di liquidazione dello scaglione precedente. La percentuale, infatti, irrigidisce il parametro numerico e si pone in frizione con il concetto di valore medio di liquidazione. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile il parametro numerico si riferisce, coerentemente alla logica dell impianto, allo scaglione di riferimento, con ampi margini di incremento e diminuzione del valore medio di liquidazione (+150%, 50%). Giudice di pace Per le controversie davanti al giudice di pace si è seguito lo stesso metodo, operando una distinzione per quelle entro i euro, data la competenza generale (su beni mobili) per valore di questo organo giurisdizionale (art. 7 primo comma c.p.c.). Rispetto a questo scaglione si sono operati analoghi rapporti alla precedente tariffa, considerando la media ponderale (media della media) degli scaglioni tra 600 euro e euro, e poi la stessa media con i valori dello scaglione davanti al tribunale fino a euro, con conseguenti temperamenti in funzione di proporzionalità e conseguente accesso alla giustizia. Esempio: per la fase di studio, la media (con arrotondamenti dei decimali) per le voci di onorario nn. 2, 3 e 4 della tabella A (sub I) della precedente tariffa, dà, per gli scaglioni da 600 a euro, l importo di euro 207; mentre la media delle corrispondenti voci per le controversie davanti al tribunale (nn. 12, 13 e 14) per lo scaglione fino a euro, dà 215 euro. La media ponderale sopra menzionata è di euro 211. Di qui, considerando le voci di diritto imputabili anche se in parziale assorbimento in funzione dell unicità del compenso (v. sopra per la fase di studio davanti al tribunale), e l assorbimento della voce (unica: n. 1) per le controversie fino a 600 euro davanti al giudice di pace, è stato ritenuto ragionevole determinare l importo, per la fase di studio davanti a questo giudice, di euro 300. Rispetto alle simmetrie proporzionali dei valori medi di liquidazione per lo scaglione di riferimento davanti al tribunale, emerge una differenza per la fase decisoria, che però è la conseguenza dei valori delle voci di onorario corrispondenti davanti al giudice di pace (specie la n. 9). Differenza che del resto, e infatti, permette di mantenere una ragionevolezza dei costi rispetto al valore e alla tipologia della controversia (si noti che la sommatoria è di euro per un valore medio della controversia di euro, sia pure diminuibile fino a meno della metà in funzione delle forbici orientative). Le forbici sono state contenute in funzione dei principi sopra richiamati di proporzionalità e accesso alla giustizia: sono stati quindi contenuti gli incrementi e aumentate le diminuzioni. Per lo scaglione oltre i euro si è prevista una diminuzione del 40%, rispetto al valore medio di liquidazione dello scaglione di riferimento davanti al tribunale, tenendo conto della proporzione con i valori dello scaglione precedente davanti al giudice di pace. Corte di appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado SI è stabilito un incremento del 20% del valore medio di liquidazione rispetto al corrispondente scaglione davanti al tribunale, tenuto conto, orientativamente, dei valori medi di liquidazione davanti a quest ultimo ma anche di quelli fissati per le prestazioni davanti alle magistrature superiori, e considerate le proporzioni risultanti dalla precedente tariffa (ad esempio, per la fase di studio, le corrispondenti voci degli onorari segnalavano un incremento, nello scaglione di riferimento, del 23% circa)

38 Si sono accomunati, alle corti di appello ordinarie, gli organi di giurisdizione amministrativa e contabile di primo grado sia in considerazione dei valori medi della precedente tabella sia data la sovrapponibile competenza territoriale e conseguente rilevanza degli stessi. Suprema Corte di cassazione, magistrature superiori, compreso il tribunale di prima istanza dell Unione europea Si sono individuati valori medi di liquidazione tenendo conto sia dei valori medi risultanti dalla precedente tabella sia dei valori medi orientativi della liquidazione del compenso secondo il presente decreto. Si è incrementata la forbice alta relativa alla fase di studio e di discussione, posto il valore aggiunto dato dalla natura dell organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, e di quelli a questi fini equiparabili, e il peso specifico, in rapporto a tali giudizi, della fase di studio e di discussione finale. Procedimento per ingiunzione Stante la sua peculiare natura, e in continuità con la precedente tariffa, sono stati individuati valori orientativi forfettari per il procedimento in parola, tenuto conto di quelli stabiliti nel D.M. n. 127 del Precetto Attesa la natura peculiare dell atto, che prevede un autoliquidazione da parte dell istante, si è proceduto in modo analogo alla fattispecie ingiuntiva, anche qui in continuità con la precedente tariffa e tenendo conto dei relativi valori medi. Procedimento di espropriazione presso terzi e per consegna o rilascio Tenuto conto della peculiare semplicità di tali procedimenti e anche in questo caso in continuità concettuale, in parte qua, con la precedente tariffa, è stata stabilita una diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni. Affari tavolari Tenuto conto della peculiare natura di tali procedimenti e anche in questo caso in continuità concettuale, in parte qua, con la precedente tariffa, è stata stabilita una diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni. Attività penale Per l attività giudiziale penale è stato seguito il medesimo metodo. L attività in parola è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisionale; fase esecutiva. Si stabilisce che se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato, l avvocato ha diritto al compenso per l opera effettivamente svolta. La norma ripete quella generale (art. 1 comma 5) con l importante riferimento all estinzione del reato. Il comma 2 dell art. 11 specifica che nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell opera prestata, del numero e dell importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell eventuale urgenza della prestazione. A questi fini si terrà conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l entità economica e l importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l orario e i trasferimenti conseguenti all assistenza prestata. Ma si terrà pure conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l avvocato difende una parte contro più parti. Riprendendo anche qui i criteri della precedente tariffa, si prevede che per l assistenza d ufficio a minori il compenso può essere in particolare diminuito fino alla metà

39 In linea con la corrispondente previsione dettata in materia civile ed equiparate, si stabilisce che debba costituire elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Anche in tal caso si è tratto spunto dai suggerimenti offerti dal Consiglio di Stato. Si è omesso un più ampio riferimento all abuso processuale in considerazione del fatto che nel procedimento penale dell azione dispone la parte pubblica. Viene quindi richiamata la disposizione sui compensi nel caso di gratuito patrocinio introdotta per l attività giudiziale civile e quelle ad essa equiparate. I parametri previsti per l attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l attività giudiziale civile. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono quindi, di regola, quelli di cui alla tabella B Avvocati, ma giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. Il compenso è liquidato per fasi. L art. 14 indica che nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l attività. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. Nella fase istruttoria sono compresi, sempre a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all esecuzione della pena e delle misure cautelari. Per i procedimenti cautelari o speciali (si pensi a quelli in materia di misure di prevenzione) si fa espresso richiamo al principio dell analogia specifica interna. Il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. Fasi e parametri. Metodo ed esiti Prendendo spunto per questo aspetto dalla bozza CNF settembre 2010, è stato assunto come procedimento di riferimento quello davanti al tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza, e sono state pertanto imputate alle singole fasi le seguenti voci della precedente tariffa penale. Fase di studio: voci nn. 2, 7.7 Fase di introduttiva: voci nn. 7.1, 7.2, 7.5 Fase istruttoria: voci nn. 3, 5, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 Fase decisoria: voci: nn. 6.1, 6.2, 6.3, 7.6. Anche in questo caso si è operata la media tra i minimi e i massimi della precedente tariffa a fini di generale riferimento per individuare il valore medio di liquidazione relativo alle singole fasi. Le forbici abbinate ai valori medi di liquidazione sono stati individuati tenendo conto in specie del peso specifico variabile dell attività di studio e dell istruttoria. Per i rapporti proporzionali con i procedimenti davanti agli altri giudici e negli altri gradi, è stato seguito il metodo di elaborazione seguente

40 Partendo anche in questo caso dalla bozza CNF settembre del 2010, sono stati computati gli scostamenti percentuali nei minimi e nei massimi della precedente tariffa rispetto ai minimi e massimi davanti al tribunale monocratico (e magistrato di sorveglianza), e quindi la media (aritmetica) tra le varie sottovoci, al fine di elaborare la media generale delle voci e quella generale davanti al giudice. Si sono ottenuti così i seguenti risultati tendenziali e orientativamente rilevanti. La media delle variazioni percentuali davanti al giudice di pace è: minimo 24%, massimo 16%. Davanti al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell udienza preliminare: minimo +1%, massimo +35%. Davanti al tribunale collegiale: minimo +25%, massimo +34%. Davanti alla Corte di appello e al tribunale di sorveglianza: minimo +59%, massimo +67%. Davanti alla Corte di assise o alla Corte di assise d appello: minimo +152%, massimo +169%. Davanti alle magistrature superiori: minimo +213%, massimo 236%. Su queste basi si sono è stato ritenuto ragionevole individuare gli incrementi percentuali individuati nella tabella allegata, riguardanti il valore medio di liquidazione. Si torna a sottolineare che si tratta di parametri numerici orientativi che interagiranno con quelli generali. Per la fase di esecuzione penale, si è rivalutato l onorario a vacazione della precedente tariffa, traendo anche qui spunto dalla bozza CNF del settembre Conclusivamente va rimarcato poi che la ben maggiore semplificazione del sistema dei compensi così delineato determinerà un esponenziale incremento dell agilità decisionale, per gli organi giurisdizionali, (anche) in sede di liquidazione delle spese all esito del contenzioso. Commercialisti ed esperti contabili Il Capo III del decreto contiene disposizioni concernenti i dottori commercialisti e gli esperti contabili, quali professionisti iscritti in unico albo. Anche per questa categoria professionale l abrogato sistema tariffario è stato sostituito secondo quanto disposto dall articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base a criteri di semplificazione dell attuale assetto regolamentare e tenendo conto della finalità di formazione dei parametri, destinati ad essere utilizzati esclusivamente nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. La finalità della determinazione dei parametri connoterà anche in questo caso il contenuto del decreto, consentendo all organo giurisdizionale un ampio spettro di discrezionalità nella valutazione dell opera del professionista e spingendo, indirettamente, a una regolazione negoziale preventiva del compenso che sottragga il cliente (e lo stesso professionista) al rischio di incertezze. L attuale regolamento recante la disciplina degli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, contenuta nel decreto del Ministro della giustizia del 2 settembre 2010, n. 169, distingue macrocategorie di voci che compongono la retribuzione nel suo complesso. Il compenso, secondo la tariffa oggi abrogata (e salva sempre la sua limitata applicazione temporanea per effetto del regime transitorio), è strutturato in rimborsi di spese, indennità, onorari specifici (determinati unitariamente in relazione all esecuzione dell incarico), onorari graduali (determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni), onorari preconcordati e onorari a tempo. In molti casi dette componenti del compenso sono cumulabili e le singole voci sono determinate attraverso l applicazione di criteri generali per la determinazione degli importi (natura, caratteristiche, durata e valore della pratica), nonché di criteri specifici (quali l eccezionale importanza, complessità o difficoltà della pratica, le condizioni d urgenza, l esercizio della professione in un comune con un certo numero di abitanti, l incarico conferito a una pluralità di professionisti, gli incarichi connessi tra loro conferiti da più clienti, l incarico non giunto a compimento, l incarico già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica). La particolare complessità del sistema tariffario in via di superamento è poi ulteriormente accentuata dalle previsioni di onorari specifici calibrati su una dettagliata individuazione delle singole attività di possibile competenza professionale dei dottori commercialisti e delle categorie iscritte nel medesimo albo (l attuale tariffa individua le attività professionali, per le quali competono onorari specifici, nel capo III del decreto n. 169/2010, ripartito in 13 sezioni e composto di 28 articoli)

41 La proposta normativa qui illustrata mira a perseguire l obiettivo primario della semplificazione degli strumenti idonei a consegnare all organo giurisdizionale parametri di massima non vincolanti per la liquidazione giudiziale. A tal fine secondo l intervento normativo proposto: è eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari e, all interno di questa categoria, tutte le ulteriori distinzioni richiamate (secondo il modello generale del decreto, il compenso ha una sua struttura unitaria ed onnicomprensiva); sono ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso (opera in via residuale l analogia per le attività non previste); sono razionalizzati e ridotti i criteri per la determinazione del valore delle pratiche. L ulteriore obiettivo di rimettere all organo giurisdizionale parametri applicabili di regola in sede di liquidazione, secondo limiti ampi di valutazione, è specificamente perseguita, anche per gli iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mediante la previsione che stabilisce la ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l applicazione di una forbice percentuale (da un minimo ad un massimo) da calcolare sul predetto valore. In altri termini, all interno dello stesso scaglione è possibile che il compenso possa essere determinato in un range percentuale nell ambito del quale di regola si colloca il giudizio di liquidazione dell organo giurisdizionale avuto riguardo ai parametri generali che connotano ulteriormente la prestazione. In applicazione dei parametri generali di cui all art. 17 comma 1, sono in ogni caso possibili più ampie variazioni, posta la derogabilità dei parametri numerici, aventi valore meramente orientativo. Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 29, è ripartito in due sezioni, la prima contenente disposizioni generali, la seconda concernente la individuazione di parametri di dettaglio per ognuna delle tipologie di attività professionali. Ferma l applicazione delle regole generali contenute nell articolo 1 del regolamento illustrato, l articolo 15, che apre la sezione prima, individua le seguenti attività svolte da dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia; b) liquidazioni di azienda; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza ed assistenza contrattuale ed economico finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) funzione di sindaco di società. La necessità di mantenere una essenziale distinzione delle singole attività del professionista in questione deriva dal fatto che a ciascuna di esse corrisponde l applicazione di parametri specifici idonei a costituire, in ragione della peculiarità della prestazione, una differenziata base di calcolo, non omologabile per tutte le ipotesi. Il secondo comma dell articolo 15 richiama la regola generale dell applicazione analogica dei parametri nel caso in cui debba essere liquidato il compenso del professionista per prestazioni non comprese nell elenco delle attività disciplinate. L articolo 16 contiene definizioni necessarie a determinare la portata di alcuni criteri (componenti positivi di reddito lordo, attività, passività, ecc.) sulla scorta dei quali determinare il valore della pratica, quale parametro generale di base. Al valore della pratica, l articolo 17 aggiunge altri parametri generali quali: l importanza, difficoltà, complessità della pratica; le condizioni d urgenza per l espletamento dell incarico; i risultati ed i vantaggi ottenuti dal cliente; l impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; il pregio dell opera prestata. Il comma 2 dell articolo 17 introduce la norma generale per la determinazione del compenso, secondo la quale il valore della pratica è determinato, per le singole attività del professionista, in base ai criteri specificati nella sezione seconda del capo. La liquidazione avviene poi applicando al valore come determinato le percentuali previste nella tabella allegata al decreto. Tali percentuali, per ogni scaglione di

42 valore, sono previste secondo una forbice minimo massimo, che di regola l organo giurisdizionale considera quale parametro di riferimento ai fini della liquidazione. L articolo 18 definisce i limiti orientativi entro cui far operare il parametro della complessità della prestazione, prevedendo una maggiorazione sino al 100% in caso di prestazione complessa ed una riduzione sino al 50% per le prestazioni che vengano effettuate senza particolare impiego di risorse, speditamente e in assenza di questioni rilevanti. La sezione seconda (articoli da 19 a 29) raccoglie disposizioni aventi struttura analoga. In ciascuna di esse è individuato il criterio per la determinazione del valore della pratica in relazione all attività considerata, secondo il seguente elenco: a) amministrazione e custodia: sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività; b) liquidazioni di azienda: totale dell attivo realizzato e passivo accertato; c) valutazioni, perizie e pareri: valore risultante dalla perizia o dalla valutazione; d) revisioni contabili: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività; e) tenuta della contabilità ordinaria: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività; e.1) tenuta della contabilità semplificata: componenti positivi di reddito lordi; f) formazione del bilancio: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività; g) operazioni societarie consistenti in costituzioni di società e variazioni successive: capitale sottoscritto; g.1) operazioni societarie consistenti in fusioni, scissioni ed altre: totale delle attività delle situazioni patrimoniali; h) consulenza ed assistenza contrattuale: corrispettivo pattuito; h.1) consulenza ed assistenza per la stipulazione di mutui e finanziamenti: capitale mutuato o erogato; h.2) consulenza ed assistenza economico finanziaria: capitali e valori finanziari; i) assistenza in procedure concorsuali: totale delle passività; l) rappresentanza tributaria: importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso; l.1) consulenza tributaria: importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso; m) funzione di sindaco di società: sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività. Ciascun articolo della sezione seconda richiama, per la concreta individuazione delle percentuali applicabili ai valori della pratica come determinati, gli specifici riquadri della tabella allegata, dove sono espresse le percentuali orientative minime e massime da sviluppare di regola in sede di liquidazione giudiziale. All articolo 28, comma 1, per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse, si prevede (attraverso il richiamo del riquadro della tabella) l applicazione, di regola, di un compenso fisso, in considerazione della impossibilità di individuare, in tale contesto, un criterio medio di riferimento, che risulterebbe altrimenti del tutto arbitrario. Per l attività di sindaco di società (articolo 29) sono previste riduzioni in relazione all ipotesi di società di semplice amministrazione di beni immobili o di società dedicate al solo godimento di beni (comma 2). Di contro, maggiorazioni sono ragionevolmente stabilite per l ipotesi del sindaco unico e per la carica di presidente del collegio sindacale (comma 3). Quanto agli sviluppi numerici della tabella va rilevato che essi sono stati ricavati attingendo dai valori delle tariffe abrogate, ma di recente adozione, cosicché gli attuali scaglioni di valore e le percentuali applicabili consentono di giungere a liquidazioni perequate rispetto ai valori attuali, salvi i diversi, semplificati criteri di determinazione dei compensi e l elasticità stessa del giudizio di liquidazione oggi affidato all organo giurisdizionale sulla base dei parametri voluti dalla legge. Notai Il ricorso ai parametri, anche per i notai, è concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente). Anche in questo caso, naturalmente, nella sua attività liquidatoria l organo giurisdizionale potrà farne ricorso di regola, non necessariamente, e soprattutto sono individuate fasce parametriche anche numeriche in modo tale da consentire margini di discrezionalità particolarmente ampi, così da indurre le parti a preferire senz altro l accordo sulla determinazione del compenso. Art. 30. Descrive come è strutturato, in linea generale, il compenso l attività professionale del notaio

43 Tenuto conto di quanto illustrato in premessa e richiamata l attenzione sulla circostanza che il parametro al quale l organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è qualche cosa di profondamente diverso dalla tariffa, con la quale non deve essere confuso, né deve prestarsi a fungere da tariffa mascherata, si è ritenuto di distinguere nell ambito dell attività professionale del notaio, macro categorie sulla base dell oggetto del negozio. Sono state quindi individuate cinque macro categorie di atti: quella degli atti aventi ad oggetto beni immobili; quella degli atti aventi ad aggetto beni mobili (inclusi i beni mobili registrati: specificazione che si ritiene opportuna, posto che, spesso, sotto il profilo normativo, tale tipologia di beni è assimilata agli immobili); quella avente ad oggetto atti societari. Per atti societari si intendono tutti quegli atti che attengono tipicamente alla vita della società: costituzione, modifica, trasformazione della società (incluse, quindi, scissioni e fusioni). Gli atti di valore indeterminato o indeterminabile, nonché quelli che non possono essere ricondotti a una delle categorie sopra individuate, formano la macro categoria degli altri atti. Si è ritenuto opportuno precisare, al fine di evitare equivoci, che anche la attività di autenticazione della sottoscrizione, ove sia la sola prestazione professionale richiesta al notaio, rientra nella categoria degli altri atti. Per le prestazioni di garanzia reale o personale, il compenso è calcolato in percentuale sull ammontare del credito garantito: la forbice dell aumento o diminuzione in percentuale è volutamente ampia e senza determinazioni di scaglioni ma con l indicazione del solo limite massimo di di credito garantito: oltre tale importo, la liquidazione avverrà sulla base dei parametri generali e cioè, a titolo esemplificativo, della difficoltà e complessità dell atto, dell impegno profuso, del tempo impiegato. Non si è ritenuto di raggruppare in un autonoma categoria di atti anche quelli successori, in analogia a quanto emerso dai contributi resi dal Consiglio Nazionale Notarile nel corso dei tavoli tecnici finalizzati all (ormai superato) aggiornamento delle tariffe notarili (contributo del quale, peraltro, si è tenuto conto anche nella individuazione delle percentuali, sopra ricordate, per la liquidazione del compenso in caso di atti aventi ad oggetto prestazioni di garanzia). Si tratta infatti per lo più di atti la cui natura mal si concilia con la elaborazione di un compenso calcolato sulla base di un parametro rapportato al valore economico dell oggetto. Ad esempio, la redazione di un testamento in cui il testatore vuole devolvere il suo modesto patrimonio a più eredi, istituire oneri e legati, garantire la quota di legittima ai figli ma favorire comunque la seconda moglie, presenta, certamente, una maggiore complessità rispetto alla redazione di un testamento in cui il testatore intenda lasciare il suo notevole patrimonio ad un unico erede. Parimenti, la accettazione di eredità o la pubblicazione di un testamento sono atti che richiedono una prestazione professionale che non muta in base all entità del patrimonio del de cuius, mentre, per la accettazione con beneficio di inventario, il compenso al notaio dovrà essere calcolato tendo conto anche della necessaria attività di inventario. Le relative prestazioni rientreranno, ai fini dei parametri, nelle altre macro aree di volta in volta rilevanti. Art. 31. Il parametro è strutturato muovendo dal concetto base di valore del bene oggetto dell atto. La norma in esame si preoccupa di chiarire cosa debba intendersi per valore del bene oggetto dell atto. Laddove tale valore non sia definito dalla concorde volontà parti (come in tutti gli atti di natura contrattuale), il valore dovrà essere desunto da quello di mercato. Per le prestazioni di garanzia, il valore è quello dato dall entità del credito garantito, mentre, per gli atti societari, il valore è quello dell oggetto dell atto. Quando non vi sia un oggetto dell atto suscettibile di valutazione economica come può essere, ad esempio, una modifica statutaria attinente al solo trasferimento di sede l atto sarà considerato di valore indeterminato. Art. 32. La norma affronta in dettaglio la determinazione del parametro, rinviando, per il dato numerico da applicare in concreto, alle tabelle allegate al decreto. Il dato di partenza della liquidazione sarà, per ciascuna categoria di atti, il valore medio di riferimento. Il valore medio di riferimento è in questo caso quello che si ottiene considerando il valore medio di un determinato atto all interno di uno scaglione: nel caso di atti immobiliari, ad esempio, si è ritenuto valore medio di riferimento quello di un atto relativo a un immobile del valore commerciale di ,00 all interno di uno scaglione che va da ,00 a ,

44 La forbice percentuale opererà invece rispetto al valore concreto dell atto, tenendo conto che più alto è tale valore reale dell atto, più bassa dovrà essere la percentuale di aumento. Il compenso determinato è poi suscettibile di aggiustamenti correttivi che tengano conto della difficoltà della prestazione, della sua complessità, della urgenza con la quale si è chiesto al notaio di provvedere: criteri che possono essere valutati tanto congiuntamente quanto disgiuntamente. Ciò varrà, logicamente, anche l impegno profuso, nel cui ambito potrà essere considerato non solo il mero dato temporale, cioè il tempo impiegato, ma anche e soprattutto l impegno di studio, ricerca, approfondimento, che si è reso necessario per fornire la richiesta prestazione. Gli scaglioni presi in esame sono volutamente ampi e ciò al fine di rimarcare il carattere assolutamente residuale che deve avere il riscorso ai parametri di cui al presente decreto che non doveva né potrà fungere da dettagliata griglia di riferimento, sostanzialmente applicativa, per le parti nel corso della loro libera contrattazione del compenso. Resta fermo, in ogni caso, che, per la elaborazione della tabella, come già ricordato, si è tenuto conto dei contributi provenienti dall ordine notarile nel corso dei tavoli tecnici finalizzati all aggiornamento delle precedenti tariffe di settore. Il calcolo complessivo del compenso, peraltro, potrà risultare, ove necessario, dall applicazione di più tabelle e/o dall applicazione di più voci della medesima tabella (si pensi ad una accettazione della eredità con richiesta di trascrizione degli immobili). Laddove, poi, l atto abbia per oggetto sia beni mobili sia beni immobili (una divisone ereditaria, ad esempio), si applicherà la tabella relativa al valore usualmente più alto che, nella specie, è quella dei beni immobili. È stato ribadito come per norma generale che tutte le forbici sono derogabili. Professioni dell area tecnica Ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, per le professioni dell area tecnica, si è ritenuto opportuno individuare alcuni specifici parametri di calcolo, resi necessari dalla pluralità di categorie professionali e quindi tipologie di prestazioni coinvolte. Si consideri infatti che per area tecnica si intendono le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare come previsto dall articolo 33 del presente provvedimento (ambito di applicazione). È stato quindi necessario tener conto dell alto numero delle professioni interessate in questa rilevante semplificazione. Di qui il significativo utilizzo di parametri numerici ed espressioni matematiche di sintesi, emerse all esito della consultazione con tutti gli ordini e collegi interessati. Ciò posto, è stata basilarmente considerata, come per le altre professioni, la complessità delle prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell incarico, denominato parametro G, elemento la cui rilevanza risponde a esigenze a carattere generale, e ricompreso tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola allegata. A questo si è abbinato quello inerente alla specificità delle prestazioni, definito parametro Q. In particolare, a ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l opera come indicato nella tavola Z 2 allegata. Si è poi tenuto specifico conto delle caratteristiche e del valore dell opera, soprattutto del suo costo economico, parametro rispetto al quale l attività professionale richiesta è chiamata a incidere in termini prestazionali (art. 34, parametri generali per la liquidazione del compenso). Al riguardo, è opportuno sottolineare che si è espressamente individuato un parametro di riferimento del costo economico dell opera detto parametro P da calcolare tenendo conto, di regola, del suo valore di mercato. Nell articolo 35 (costo economico dell opera), anche per semplificare l attività giudiziale di liquidazione, il costo economico dell opera è individuato, in termini matematici, intendendo per V il valore, mediante (come anticipato) l espressione: P=0,03+10/V alla 0,4, applicato all importo delle singole categorie prestazionali componenti l opera secondo la tavola allegata

45 Come osservato dal Consiglio di Stato l uso di formule matematiche non è inibito a livello normativo, specie quando siano riferite a soggetti tecnicamente in grado di comprenderle, mentre per quanto concerne gli altri soggetti, quale, in tal caso, il cliente ovvero consumatore, resta essenziale ma anche sufficiente che siano intellegibili quanto necessariamente precise, e che ai fini della intelligibilità sia contenuta una esplicazione non solo nella relazione illustrativa ma anche negli allegati, come si è provveduto a fare. In ogni caso, sulla scia dei suggerimenti dell organo consultivo, si è provveduto a semplificare anche il dato normativo. Il parametro P, in particolare, individua una curva decrescente in rapporto al valore dell'opera V. Esso consente di riconoscere, di regola, percentuali di compenso inversamente proporzionali al valore dell'opera in questione, coerentemente alla scelta già compiuta dal legislatore per la determinazione delle tariffe delle principali professioni tecniche (si veda, tra tutte, la legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti" e successive modifiche) e per la determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (D.M. 4 aprile 2001). Tale scelta è motivata dal fatto che, lasciando inalterate le percentuali di compenso, quest ultimo raggiungerebbe somme non proporzionate all effettivo impegno profuso per l erogazione delle prestazioni professionali proprio per le opere dal valore più elevato; il parametro P consente di correggere tale distorsione, rendendo il compenso delle prestazioni professionali non linearmente correlato al valore dell opera V. Per chiarire, si rappresenta quanto segue, in forma schematica. È stato dato rilievo, poi, in termini di parametri generali, alla natura dell opera, al pregio della prestazione, ai risultati e ai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, all eventuale urgenza della prestazione, tutti elementi in base ai quali l organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 %. Come si anticipava in incipit, in virtù delle molteplici peculiarità caratterizzanti le attività svolte dai professionisti dell area tecnica, è stata d altra parte considerata la tipologia specifica prestazione, che viene innanzi tutto valutata in maniera differenziata a secondo delle sue diverse fasi di espletamento. Anche in questo caso è stata assegnata pregnante rilevanza alle fasi della prestazione stessa. L articolo 37, quindi, individua le seguenti fasi in cui si può articolare la prestazione: la definizione delle premesse, la consulenza e lo studio di fattibilità; la progettazione; la direzione esecutiva; le verifiche ed i collaudi. In questa cornice, per consentire l adeguata e idonea valorizzazione delle specificità delle singole prestazioni a carattere tecnico, si sono poi considerate, come già si rilevava, le seguenti categorie di opere, specificate nella tavola allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. L art. 39 (Determinazione del compenso) indica quindi una finale formula di calcolo, di agevole utilizzo, secondo la quale il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, secondo le categorie dell opera, il parametro «Q» corrispondente alla specifica prestazione o alla somma delle specifiche prestazioni eseguite rispetto all opera stessa, e il parametro «P», secondo l espressione che segue: CP=V G Q P. Di seguito lo sviluppo di un esempio

46 Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo, dal quale è estrapolata la scheda. Definito il valore dell opera suddiviso nelle categorie d opera che la compongono si procede come segue: colonne (1 2) :valore dell Opera V suddiviso per categorie : valore complessivo ; di cui: Opere edilizie , Opere strutturali ; impianti meccanici ; impianti elettrici colonna (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro P colonna (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità G colonne (5 6) all interno della fase prestazionale considerata: vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze Q il cui totale è riportato nella colonna (7) colonna (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella colonna (8) ottenuti dalla espressione riportata: = V*P*G*ΣQ (art 39). Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista. Diventa dunque essenziale verificare la prestazione del professionista in tutte le sue componenti in modo da poter appurare se essa è stata completa o parziale, salve ulteriori considerazioni in ordine tipicamente all eventualità che siano state richieste prestazioni aggiuntive inizialmente non previste o, quando previste, che esse, in particolare, siano state richieste con speciali modalità e tempi. Tutto ciò, naturalmente, permetterà di

47 individuare l eventuale parzializzazione o maggiorazione del compenso così come esso scaturisce dalla sua iniziale valutazione. Per la stessa ragione vanno individuate puntualmente tutte le categorie che compongono l opera, ed il loro costo. Come norma di chiusura, si prevede che il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi e nelle categorie appena indicate, è liquidato per analogia. Per evitare invece lacune e incertezze interpretative, l articolo 38 (consulenza, analisi e accertamento) prevede che il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi e accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo conto dell impegno del professionista e dell importanza della prestazione. Resta ferma anche in tali casi la concreta derogabilità dei risultati ottenuti con i parametri numerici, in funzione dei parametri generali diversi. Altre professioni vigilate Si stabilisce che il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall organo giurisdizionale per analogia alle altre disposizioni del decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura delle prestazioni, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione. Disposizione transitoria Le disposizioni di cui al decreto si applicheranno alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

48 - 42 -

49 DECRETO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012, N. 140 (pubbl. in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 2012) Tabella A Attività giudiziaria civile TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Fase esecutiva FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria mobiliare immobiliare SCAGLIONE FINO A EURO PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Valore medio di liquidazione: euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 400; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% IMPORTI IN EURO minimo medio massimo SCAGLIONE DI RIFERIMENTO: VALORE DELLA CAUSA TRA EURO ED EURO FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria Fase esecutiva mobiliare PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Valore medio di liquidazione: euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 800; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% IMPORTI IN EURO minimo medio massimo

50 immobiliare Valore medio di liquidazione: euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase esecutiva Fase esecutiva FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria mobiliare immobiliare mobiliare immobiliare SCAGLIONE DA EURO A EURO PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Valore medio di liquidazione: euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 1.300; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% SCAGLIONE DA EURO A EURO PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 3.250; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Valore medio di liquidazione: euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 2.100; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO minimo medio massimo IMPORTI IN EURO minimo medio massimo FASI Fase di studio PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a IMPORTI IN EURO minimo medio massimo

51 Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria mobiliare Fase esecutiva immobiliare +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 5.400; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Valore medio di liquidazione: euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 3.600; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% SCAGLIONE SUPERIORE A PARAMETRI Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11. VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero Fase decisoria diminuito fino al 50%

52 GIUDICE DI PACE FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria SCAGLIONE FINO A EURO PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60% Valore medio di liquidazione: euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60% Valore medio di liquidazione: euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80% Valore medio di liquidazione: euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70% SCAGLIONE DA EURO IMPORTI IN EURO minimo medio massimo IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione previsto per il tribunale diminuito del 40% Fase decisoria

53 CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO SCAGLIONE FINO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% Fase decisoria SCAGLIONE DA EURO EA EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% Fase decisoria SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% Fase decisoria SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% Fase decisoria SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio Massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% Fase decisoria SCAGLIONE SUPERIORE A PARAMETRI Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza

54 delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11. SCAGLIONE DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello Fase istruttoria scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero Fase decisoria diminuito fino al 50%

55 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA SCAGLIONE FINO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione SCAGLIONE DI RIFERIMENTO: VALORE DELLA CAUSA TRA EURO ED EURO FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase decisoria PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione fino a -50% Valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50% SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO minimo medio massimo IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione

56 SCAGLIONE SUPERIORE A PARAMETRI Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11. SCAGLIONE DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, Fase decisoria aumentato fino al +150% ovvero diminuito fino al -50%

57 CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI SCAGLIONE FINO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione SCAGLIONE DI RIFERIMENTO: VALORE DELLA CAUSA TRA EURO ED EURO FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase decisoria PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione fino a -50% Valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50% SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO minimo medio massimo IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione SCAGLIONE DA EURO A EURO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Variazione del valore medio di Fase introduttiva liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse Fase decisoria variazioni percentuali in aumento o diminuzione

58 SCAGLIONE SUPERIORE A PARAMETRI Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11. SCAGLIONE DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, Fase decisoria aumentato fino al +150% ovvero diminuito fino al -50%

59 PROCEDIMENTO D INGIUNZIONE Intero procedimento SCAGLIONE IMPORTI IN EURO minimo massimo Scaglione fino a Scaglione da 5.000,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione superiore a Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; - art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo

60 PRECETTO Intero procedimento SCAGLIONE IMPORTI IN EURO minimo massimo Scaglione fino a Scaglione da 5.000,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione oltre i PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO Intero procedimento PARAMETRI Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni SCAGLIONE Scaglione fino a Scaglione da ,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione superiore a IMPORTI IN EURO minimo medio massimo Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione

61 processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; - art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11. AFFARI TAVOLARI Intero procedimento PARAMETRI Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni SCAGLIONE Scaglione fino a Scaglione da ,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione da ,01 a Scaglione superiore a IMPORTI IN EURO minimo medio massimo Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause,

62 dell eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell art. 11; - art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11.

63 Tabella A Attività giudiziaria penale TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA FASI Fase di studio Fase introduttiva Fase istruttoria Fase decisoria Fase esecutiva PARAMETRI Valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50% Valore medio di liquidazione: euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70% Valore medio di liquidazione: euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70% Euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50% IMPORTI IN EURO minimo medio massimo GIUDICE DI PACE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, diminuito del 20% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario) GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL UDIENZA PRELIMINARE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, aumentato del 20% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario)

64 TRIBUNALE COLLEGIALE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, aumentato del 30% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario) CORTE D ASSISE IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, aumentato del 150% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario) CORTE D APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, aumentato del 60% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario) CORTE D ASSISE D APPELLO IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, aumentato del 160% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario)

65 MAGISTRATURE SUPERIORI IMPORTI IN EURO FASI PARAMETRI minimo medio massimo Fase di studio Valore medio di liquidazione Fase introduttiva corrispondente a quello previsto Fase istruttoria per il tribunale monocratico, aumentato del 220% Fase decisoria Fase esecutiva (compenso orario)

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67 A.C A S Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Approvata, in un testo unificato, dal Senato). Relatore: CASSINELLI. Testo dell art. 13 approvato dall Assemblea della Camera il 9 ottobre 2012 ART. 13. (Conferimenti dell'incarico). 1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito. 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. 8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive

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69 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DM RECANTE PARAMETRI (Roma, 2 luglio 2012) Premessa. L art. 9 del decreto legge 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 dispone l abrogazione delle tariffe professionali vigenti e l adozione di parametri tramite decreto ministeriale, ciò al fine di consentire la liquidazione giudiziale dei compensi. In sede di conversione in legge, il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria che consente l applicazione delle tariffe fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla di entrata in vigore della legge di conversione (art. 9, comma 3, DL cit.). Le tariffe professionali, ed in particolare la tariffa forense (DM 127/2004), sono, dunque, ancora produttive di effetti e (seppur temporaneamente) applicabili; d altra parte, i parametri in corso di adozione, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento (è stata infatti rimossa, per la sua evidente irrazionalità la disposizione che vietava di utilizzare i parametri nei rapporti tra privati 1 ) per determinare il compenso. A seguito della legge 248/2006 (cd. Bersani), infatti, una volta rimossa l inderogabilità dei minimi, anche le tariffe forensi non indicavano altro che valori di riferimento per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua libera determinazione sulla base della volontà delle parti. Al di là dei nominalismi, dunque, è evidente una sostanziale equivalenza di tariffe e parametri, sul piano della loro comune funzione. Del resto, si consideri che nella parte normativa della bozza di decreto in commento sono esposte regole di liquidazione, di determinazione del valore della controversia, etc. in tutto e per tutto simili, se non identiche, a quelle contenute nella parte normativa del DM 127/2004 col quale sono state approvate le tariffe forensi. Quest ultime, poi, pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la 1 Nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione ex art. 36 D. Lgs. n. 206/05 l utilizzazione dei parametri nei contratti tra professionista e consumatore o microimpresa, nullità relativa tuttavia espunta dal Senato in sede di conversione. È infatti prevalsa la ragionevolezza: sull ansia di non far rientrare dalla finestra del parametro le tariffe appena uscite dalla porta (dell abrogazione) il Governo aveva infatti introdotto una misura francamente bizzarra: le parti non potevano riferirsi ai parametri nell ambito della loro autonomia privata, ma in caso di controversia, il giudice avrebbe dovuto impiegare quegli stessi parametri che le parti avevano avuto il divieto, a pena di nullità, di richiamare! Deve ritenersi dunque che resti pienamente legittimo e rimesso all autonomia contrattuale il ricorso ai parametri nei contratti tra professionista e cliente. Il ricorso ai parametri, inoltre, può rivelarsi di utilità nella prevenzione del contenzioso, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che saranno eventualmente utilizzati dal giudice

70 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi prestazione o l attività difensiva si è esaurita (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all assorbente argomentazione che gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l opera complessiva è stata condotta a termine, con l esaurimento o la cessazione dell incarico professionale (Cass. 1010/1996; Id. 6275/ 1988). Di diverso, ora, oltre al procedimento di elaborazione dei parametri che muove da un iniziativa ministeriale, vi è che la determinazione puntuale dei valori numerici esposti nelle tariffe era frutto di un attenta istruttoria con puntuale giustificazione, a differenza dei parametri laddove i numeri paiono frutto di determinazione apodittica, priva di qualsiasi pur minima giustificazione e senza alcun aggancio con i valori delle precedenti tariffe. Anzi, l obiettivo che traspare in modo evidente dall analisi dei risultati economici cui l applicazione dei parametri conduce, è quello della diminuzione quantitativa del compenso di spettanza dell avvocato, come si evince con chiarezza dal confronto di cui infra si darà conto dei risultati ottenibili applicando alle stesse attività professionali vecchie tariffe e nuovi parametri. Sennonché non è questo l obiettivo che il legislatore intendeva perseguire con l introduzione della categoria logico/giuridica dei parametri, sibbene l altro del resto evidenziato e richiamato nella parte relativa all analisi dell impatto della nuova regola consistente nel favorire la prevedibilità dei costi del servizio e, per tal via, la stipula di accordi per la determinazione del compenso tra professionista e cliente. Si tratta, perciò, di un obiettivo eccentrico rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore. IN PARTICOLARE: LE CRITICITÀ RISCONTRATE 1. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Le tabelle A e B allegate alla bozza e riferite al compenso degli avvocati presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice ; essi si collegano ad un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva). Non vi è traccia di una benché minima motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il ministero sia giunto ad indicare un determinato valore piuttosto che un altro. Che sussista, invece, un esigenza di esplicitazione dell iter logico seguito, si ricava dall analisi che il Consiglio di Stato in sede consultiva effettuò quando si trattò di controllare la bozza del DM 127/2004 col quale furono poi approvate le vigenti tariffe forensi; in quel caso il Consiglio di Stato chiese giustamente conto al Ministero del percorso logico e dei calcoli effettuati, non prima di avere ammonito che l istituto tariffario non assolve solo all esigenza di tutela dei professionisti da una concorrenza sregolata ed abusiva, ma tutela anche gli utenti del servizio forense sul piano della trasparenza e del contenimento delle pretese patrimoniali degli stessi professionisti (Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi - parere 26 gennaio 2004 n. 4061/03 - Pres. de Lise, Est. Pozzi, pag. 10). Ciò significa che l amministrazione deve illustrare le ragioni, il percorso logico ed i calcoli effettuati dandone conto negli atti che accompagnano il provvedimento stesso. Il tutto, se del caso, producendo dei modelli di parcella, come in sede istruttoria chiese il Consiglio di Stato nel

71 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi (Consiglio di Stato, parere cit.). Nulla di tutto ciò si rinviene in alcuna parte del provvedimento all esame. Unico ma insufficiente cenno al riguardo è contenuto nella sezione 2 (procedure di consultazione), dove si fa riferimento a consultazioni intervenute tra l ufficio legislativo del Ministero della giustizia e l area tecnica, in particolare il centro studi. Si fa cenno poi ad una interlocuzione avuta con rappresentanti del Consiglio nazionale dell Ordine dei dottori commercialisti, che hanno avanzato elaborati studi di fattibilità della tabella in relazione alle ipotesi normative prospettate. Altre consultazioni si sarebbero svolte con il Consiglio nazionale notarile, e con il non meglio precisato mondo associativo forense, ma in ogni caso non con questo Consiglio nazionale forense. Non risultano dunque, per espressa ammissione del Ministero, studi di fattibilità condotti con riferimento ai parametri da applicarsi alle attività degli avvocati, ma soltanto consultazioni con il mondo associativo forense. Come deve essere inteso il fumoso riferimento? È stata consultata una associazione di avvocati? E quale? E perché proprio quella? E perché nel caso di commercialisti e notai si sono consultati i Consigli nazionali, mentre per gli avvocati si è proceduto in modo diverso? Oltre che i valori monetari dei parametri, del tutto immotivate si presentano le scelte condotte con riferimento alla rimodulazione degli scaglioni di valore, il cui andamento, ovviamente, incide fortemente sui valori dei parametri. I vecchi scaglioni di valore furono verificati puntualmente dal Consiglio di Stato, tanto che il ministero dovette poi riprodurre gli scaglioni della tariffa previgente (1994) senza operare arrotondamenti giacché questi, facendo in molti casi scattare prima lo scaglione successivo, potevano produrre ingiustificati aumenti tariffari (Consiglio di Stato, parere cit.). 2. Eccesso di potere per sviamento; violazione di legge (art cc; art. 9, co. 4, d.l. 1/2012) Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla determinazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l operazione complessiva compiuta dall ufficio legislativo del ministero ha avuto come unico obiettivo l abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente come in premessa si è detto con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati. Del resto tutto ciò contraddice sia l art c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all importanza dell opera ed al decoro della professione, sia lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 che richiama ancora l importanza dell opera. Si riporta qui di seguito un esempio dell abbattimento indiscriminato. Per le cause civili avanti il tribunale ordinario di valore compreso tra ,00 ed ,00, l'applicazione della tariffa civile del 2004 a VALORI MEDI (cioè media matematica fra minimi e massimi, ovvero minimo + massimo : 2) dà i seguenti risultati: fase di studio: diritti 285, onorari 925, totale % = 1361 contro 1200 degli attuali parametri; fase introduttiva: = % = 790 contro 600;

72 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi fase istruttoria: = % = 3060 contro 1200; fase decisoria: = ,5% = 2475 contro Fortemente penalizzati risultano, poi, i giudizi dinanzi al giudice di pace: ciò rileva particolarmente nelle cause di risarcimento danni per la circolazione di veicoli; con la liquidazione di importi irrisori a favore del professionista l obiettivo che qui si intende perseguire è quello di scoraggiare ogni iniziativa volta a tutelare i diritti del danneggiato favorendo obiettivamente, al contrario, le compagnie assicurative. Per ulteriori dimostrazioni riferite ad altri tipi di giudizio, si rimanda alle tabelle allegate alla presente nota, che esplicitano simulazioni volte a confrontare i risultati derivanti dall applicazione della tariffa forense del 2004 e quelli derivanti dall applicazione della bozza di parametri (allegato 1). 3. Eccesso di potere per disparità di trattamento. È davvero singolare verificare come l abbattimento sistematico degli importi sia stato trattamento riservato agli avvocati, ma non ai commercialisti. La tabella C relativa ai compensi dei commercialisti reca infatti valori grosso modo analoghi a quelli del DM 2 settembre 2010, n. 169 di approvazione delle tariffe di quest ultimi. Basti pensare come i parametri previsti per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria, contenuti nel riquadro 10.3 della Tabella C, relativa all art. 28, comma 3 del regolamento, riprendano esattamente le percentuali stabilite dall art. 49 del DM 169/2010. Lo stesso può dirsi anche in relazione alla liquidazione di aziende (art. 20 e riquadro 2 del regolamento), ove si riprendono le percentuali già previste in precedenza, nonostante gli incrementi per scaglione di valore fossero maggiori. 4. Eccesso di potere per irragionevolezza dell art. 1, comma 6, nella parte in cui non prevede un obbligo di motivazione in capo al giudice che si discosti dai parametri nella liquidazione dei compensi dei professionisti. Il primo comma dell art. 1 dispone che l organo giurisdizionale ( ) applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto. Il 6 comma aggiunge però che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti. Si dovrebbe quantomeno aggiungere che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa determinazione. In caso contrario i parametri resteranno lettera morta ed i giudici potranno liquidare in modo anche del tutto arbitrario. 5. Eccesso di potere nell articolazione delle fasi (travisamento). L art. 4 comma 1 realizza un chiaro travisamento allorquando afferma che l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria si distingue nelle fasi di studio della controversia, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria, esecutiva. In particolare la fase esecutiva viene contemplata come un momento necessario dell attività giudiziale, mentre è noto che si tratta di una

73 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi procedura autonoma, che si attiva solo se la parte soccombente non si adegua alla sentenza (così era regolata nella tariffa del 2004). In questo modo le tabelle contemplano tutte una fase che in realtà nella maggior parte dei casi non ha modo di realizzarsi, cosicché il compenso stabilito per l attività difensiva correlata è solo figurativamente attribuito all avvocato. 6. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento alla riduzione della metà dei compensi stabiliti per le controversie di lavoro non oltre i 1000 euro ed in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo. Gli artt. 8 e 9 della bozza dispongono una riduzione drastica dei compensi per le controversie di lavoro fino a 1000,00 euro, e per quelle in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo. Anche in questi casi non è possibile ravvisare alcuna motivazione al riguardo: non si vede perché non si dovrebbe applicare il criterio generale basato sulla complessità e quantità delle questioni trattate. 7. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riguardo alla riduzione del compenso dell avvocato del soccombente in caso di responsabilità aggravata e pronunce in rito. L art. 10 della bozza dispone una drastica riduzione, pari alla metà, del compenso dovuto al difensore del soccombente nei casi di responsabilità processuale aggravata (di cui all art. 96 c.p.c.), nonché d inammissibilità, improponibilità, o improcedibilità della domanda. In primo luogo occorre sottolineare che la previsione accosta irragionevolmente ipotesi del tutto diverse: da un lato le fattispecie di responsabilità aggravata, che presuppongono un accertamento della responsabilità della parte; e dall altro i casi di definizione della controversia con una pronuncia di rito. Secondariamente va detto che spesso inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità non sono esiti del tutto ipotizzabili (almeno con un ragionevole margine di certezza) sin dal momento della domanda (si pensi a disposizioni di legge difficilmente interpretabili, oscure, ambigue). Molto spesso, poi, anche là dove (ad es.) l inammissibilità può essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in concreto della domanda risponde ad un esigenza fondamentale di tutela del diritto costituzionale di difesa; di più, in alcuni casi si tratta di soddisfare un interesse dell Ordinamento. Viene in questa prospettiva in considerazione, emblematicamente, l art. 360-bis c.p.c. che sanziona con l inammissibilità il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza del giudice di merito che sia stata decisa conformemente a precedenti della stessa corte senza che sussistano ad avviso di quest ultima ragioni sufficienti per mutare indirizzo interpretativo. Ciò significa che, a fronte di un orientamento più o meno consolidato, l avvocato rischierebbe di veder dimezzato il suo compenso se proponesse un ricorso per cassazione anche quando ritenesse sussistere ragioni che dovrebbero indurre il cambiamento di opinione; il quale, non solo è sintomo di mobilità del diritto e garanzia della sua perenne sintonia con le esigenze mutevoli della società, ma è fenomeno più ricorrente di quanto si ipotizzi ed interessante anche la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite

74 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi della Corte di cassazione, come dimostrano le sentenze delle S.U. della Corte di cassazione n. 108/2000 e 23726/2007 in materia di frazionamento del credito che giungono a conclusioni opposte (la seconda negando ciò che la prima consentiva). Nessun ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente proporsi in contrasto con l orientamento della prima sentenza, eppure solo la sua proposizione in concreto ha consentito al Diritto di progredire per pervenire a sanzionare come ha fatto la seconda sentenza l abuso del processo integrato dal frazionamento del credito. Come si vede, il rischio di pronunce in rito del tipo di quelle ipotizzate dal Ministero, è consustanziale al ministero difensivo ed alla tutela dei diritti e non costituisce, di per sé ed in quanto tale, sintomo di un comportamento dell avvocato dimentico dei suoi doveri di lealtà verso l Ordinamento e per ciò da sanzionare; ed invece è proprio la prospettiva sanzionatoria quella considerata dal Ministero nel congegnare una norma, quale quella in commento, che parifica in modo inammissibile comportamenti diversi per finalità e modo d estrinsecarsi e senza che la sanzione si correli, nel suo operare, a valutazioni del giudice circa le ragioni della pronuncia in rito. Oltre ad innestare uno scopo sanzionatorio in una normativa che ha tutt altre finalità. Non solo, anche il modo d operare della norma è imperscrutabile sicché tutto si traduce in una disposizione irrazionale: infatti la riduzione non può costituire oggetto di condanna: è bene ricordare, infatti, che l art. 91 c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa, non di quella soccombente. Unica applicazione rilevante, pertanto, dovrebbe essere l ipotesi di mancato accordo tra avvocato e cliente soccombente sulla determinazione del compenso: qualora il giudice dovesse provvedere alla sua liquidazione, di fronte ad una pronuncia di rito, dovrebbe disporre la riduzione automatica del 50%. Oltre al caso citato, non si rinvengono ulteriori fattispecie applicative, se si prescinde da una ipotesi espressiva di irragionevoli interferenze con l autonomia privata delle parti: si tratta del caso in cui l avvocato abbia concordato col cliente preventivamente il compenso per la prestazione dovuta e, successivamente, il cliente, risultato soccombente, si rivolga ad un giudice al fine di contestare tale accordo. In tale evenienza il giudice, al ricorrere di una pronuncia di rito, dovrebbe disporre una riduzione del compenso del professionista, non residuando spazio per valutare le ragioni che hanno condotto a tale esito processuale né per la discrezionalità relativa alla possibilità di operare, o meno tale riduzione. Una interpretazione siffatta della disposizione consentirebbe al regolamento ministeriale di intervenire direttamente non solo sugli accordi relativi al compenso tra professionista e cliente, ma anche sulla libertà d apprezzamento del giudicante, obbligato a riformarli in chiave sanzionatoria, con una eccezionale compressione dell autonomia privata delle parti e del diritto soggettivo del professionista al compenso, mortificato, per giunta da un atto amministrativo, di carattere regolamentare, nulla disponendo al riguardo l art. 9 del DL 1/ Eccesso di potere per irragionevolezza in relazione allo scaglione di valore superiore ad euro Mentre la tariffa 2004 prevedeva due ulteriori scaglioni per i valori superiori ad euro e li sviluppava adeguatamente, oltre a prevedere uno scaglione residuale in grado di condurre al calcolo degli onorari qualsiasi fosse stato il valore di causa, con l applicazione di coefficienti specifici, ora i parametri si fermano alle cause di valore fino ad euro , bloccando quindi lo sviluppo necessario dei compensi. Con il che si concreta una evidente irragionevolezza, perché l andamento dei compensi viene artificiosamente bloccato allo scaglione

75 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi di valore compreso tra euro ed euro , anche per cause di valore molto superiore. È bene ricordare che il previgente sistema tariffario prevedeva, piuttosto, per le cause di elevato valore criteri di sviluppo degli onorari per cui questi crescevano in modo meno che proporzionale al valore della causa, ma comunque realizzando un maggior guadagno, conformemente al canone generale della correlazione del compenso al valore ed alla importanza della controversia, confermato anche dall art. 4, comma 2 degli attuali parametri. 9. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed irragionevolezza in relazione alla tabella B relativa all attività giudiziale penale. Anche per quanto attiene il giudizio penale, si possono svolgere le medesime osservazioni già svolte per il giudizio civile. In particolare, si allega la tabella relativa al processo innanzi al Giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare dalla quale emerge che il parametro previsto per la fase di studio è di gran lunga inferiore al valore medio ricavabile dall applicazione della tariffa del 2004 tenendo conto degli atti che statisticamente vengono compiuti in questa fase

76 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Allegato 1. Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri. GIUDICE DI PACE Valore controversia: fino a 5.000,00 MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI FASE DI STUDIO 340,00 410,00 480,00 300,00 FASE INTRODUTTIVA FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica 347,00 402,00 457,00 150,00 591,00 663,50 736,00 300,00 660,00 812,50 965,00 400,00 Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative

77 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi TRIBUNALE ORDINARIO Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni. MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI FASE DI STUDIO 663, , , ,00 Riprende la tariffa media FASE 459,00 706,50 954,00 600,00 Sotto la tariffa media INTRODUTTIVA FASE 1.544, , , ,00 Sotto la tariffa minima ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze FASE DECISORIA 1.548, , , ,00 Sotto la tariffa minima 1 conclusionale e replica Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi

78 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CORTE D APPELLO Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) FASE DI STUDIO 763, , , ,00 Sotto la tariffa media FASE 529,00 884, ,00 720,00 Sotto la tariffa media INTRODUTTIVA FASE 1.494, , , ,00 Sotto la tariffa minima ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze FASE DECISORIA 1.243, , , ,00 Di poco superiore alla tariffa minima Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe, al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria

79 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI FASE DI STUDIO 833, , , ,00 Di poco superiore alla tariffa media FASE INTRODUTTIVA 966, , , ,00 Di poco superiore alla tariffa minima FASE DECISORIA 1.657, , , ,00 Superiore alla tariffa minima, ma molto lontano dalla tariffa media Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del Mentre nella fase di studio l importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie

80 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi TAR Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva) MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) FASE DI STUDIO 758, , , ,00 Identico alla tariffa media FASE INTRODUTTIVA FASE ISTRUTTORIA 649, , ,00 720,00 Di poco superiore alla tariffa minima 1.314, , , ,00 Di poco superiore alla tariffa mimina FASE DECISORIA 1.243, , , ,00 Superiore alla tariffa minima ma lontano dalla tariffa media Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo

81 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) FASE DI STUDIO 1.113, , , ,00 Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004 FASE 839, , , ,00 Inferiore alla media tra INTRODUTTIVA tariffa minima e media del 2004 FASE DECISORIA 2.058, , , ,00 Inferiore alla tariffa minima 2004 Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l importo delle tariffe minime del

82 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE SCAGLIONE MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI Fino a euro 374,00 429,00 484, euro Da a , , , euro euro Da a , , , euro Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime; l importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro)

83 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi PRECETTO SCAGLIONE TARIFFE 2004 PARAMETRI MINISTERIALI Fino a euro 172,00-387, euro Da a , , euro euro Da a 1.259, , euro Oltre , , euro Valutazione: in relazione ai compensi per l atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione; tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe

84 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ATTIVITA GIUDIZIALE PENALE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL UDIENZA PRELIMINARE MEDIO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI FASE DI STUDIO 629,2 360,00 FASE INTRODUTTIVA 514,8 720,00 FASE ISTRUTTORIA 772,2 1080,00 FASE DECISORIA ,00 FASE ESECUTIVA 500,5 24 (per ogni ora) Valutazione: nell attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti

85 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 LUGLIO 2012, N. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27. Criticità relative ai parametri per la determinazione del compenso dell avvocato Proposte per un intervento correttivo (Roma, 19 settembre 2012) I. CORREZIONI DELL INGIUSTIFICATO ABBATTIMENTO DEI COMPENSI PER GLI AVVOCATI Occorre denunciare l immotivato, ingiustificato ed indiscriminato abbattimento degli importi dei parametri relativi ai compensi per gli avvocati, rispetto alle abrogate tariffe del 2004, pur dichiarate riferimenti ragionevolmente orientativi (cfr. Relaz. Min. pag. 6) Come risulta dalle tabelle allegate, ad esempio, i parametri relativi alla fase istruttoria risultano sensibilmente inferiori ai valori medi del 2004, nonostante le numerose attività da espletare, quali le memorie di parte, necessarie o autorizzate dal giudice, come quelle ex art. 183 c.p.c., che comportano svolgimento di un attività effettivamente rilevante del professionista. Inoltre il D.M. considera l indice di variazione dei prezzi al consumo ISTAT solamente in relazione al periodo , trascurando il periodo A tali considerazioni si aggiunge un anomalia, che concerne la mancata considerazione del rimborso delle spese generali, quantificato in modo forfettario dall art. 14 dell abrogato D.M. 127/2004 nella misura del 12,5%. Si trattava di una voce di costo autonoma, indipendente dal valore e dalla complessità delle questioni trattate, e direttamente correlata alla gestione dello studio professionale, nonché alle spese relative, a titolo esemplificativo, al personale ed all acquisto e gestione degli strumenti utilizzati dal professionista. Tale voce, pertanto, costituiva un terzo componente necessario nella determinazione del compenso professionale. Il D.M., tuttavia, escludendo la rilevanza di tale voce di costo all art. 1, comma 2, consente al giudice di liquidare solamente le spese documentate per quel particolare procedimento; in tal modo, il compenso professionale viene ulteriormente decurtato, venendo a mancare una voce che integrava una voce fissa del compenso professionale, oltre a onorari e diritti (tanto è vero che la voce era dovuta a prescindere dalla presenza di spese documentate). Risulta necessario, pertanto, che il Ministero provveda: A) ad aumentare i valori indicati nel Decreto e nelle Tabelle relative ai parametri degli Avvocati, computando effettivamente diritti ed onorari mediamente ricorrenti, come nelle simulazioni allegate;

86 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi B) ad introdurre una voce di compenso denominata spese generali e fissarlo, come già in passato, al 12,5%; C) in caso di accorpamento di scaglioni, calcoli il Ministero i valori del compenso medio utilizzando come base di calcolo il minimo del primo scaglione ed il massimo dell ultimo scaglione accorpati. II. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER EVITARE ARBITRIO DEL GIUDICE I parametri costituiscono un insieme di valori di riferimento, che consentono in primo luogo al giudice di liquidare il compenso professionale in difetto di accordo tra le parti. Al comma 7 dell art. 1, tuttavia, si specifica che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti. Al fine di scongiurare l eventuale rischio di un totale arbitrio dell organo giurisdizionale nell attività di liquidazione, sarebbe quantomeno necessario inserire un obbligo di motivazione in capo al giudice che si discosti sensibilmente dai parametri indicati. Tale previsione consentirebbe, se non altro, di poter sondare la ragionevolezza dell iter logico seguito dal giudice nel procedimento di liquidazione dei compensi, rendendo possibile una verifica del rispetto dei parametri generici indicati dal D.M. (quali complessità della questione, pregio dell opera, o urgenza) e dall art c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all importanza dell opera e al decoro della professione. Si favorirebbe un applicazione uniforme dei parametri per tutti gli organi giurisdizionali, anche al fine di evitare che tali indicazioni siano destinate a rimanere sulla carta e non trovare applicazione alcuna. Si raccomanda, pertanto, di inserire la seguente disposizione all art. 1, comma 7: «Qualora l organo giurisdizionale si discosti sensibilmente dalle soglie indicate, ha l onere di fornire espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto e all attività effettivamente svolta dal professionista.» III. ESATTA CONFIGURAZIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI Per quanto concerne le fasi in cui si distingue l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (art. 4), la fase esecutiva sembrerebbe contemplata quale momento necessario dell attività giudiziale. Deve rilevarsi, tuttavia, che si tratta di un procedimento autonomo, che prende le mosse dal mancato adeguamento della parte soccombente alla sentenza. Tale fase, dunque, non ha modo di realizzarsi nella maggior parte dei casi, prevedendo un compenso che risulta attribuito all avvocato solamente in maniera figurativa. Si raccomanda, pertanto, di provvedere come segue: - tenere conto del carattere autonomo della fase esecutiva provvedendo alla rideterminazione degli importi per l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (cfr. punto I); - precisare che si tratta di un procedimento del tutto autonomo, e non di una fase, come previsto ad esempio per le impugnazioni

87 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi IV. CONTROVERSIE DI LAVORO Priva di giustificazione risulta la drastica riduzione fino alla metà prevista dall art. 8 del D.M. in relazione alle controversie di lavoro fino a 1.000,00 euro. Sebbene una previsione simile fosse prevista anche nel vecchio tariffario, si tratta tuttavia di meccanismi non sovrapponibili: l art. 12 D.M. 127/2004, infatti, circoscriveva tale decurtazione alle controversie individuali di valore inferiore a 500,00 euro e limitatamente ai soli onorari, lasciando intatta la misura dei diritti, che per bassi valori di causa integravano la maggior parte del compenso, e la percentuale del rimborso forfettario delle spese generali di cui all art. 14. Non si giustifica dunque lo scostamento dai criteri generali, quali la complessità e quantità delle questioni trattate, a prescindere dal valore ridotto della controversia. Si raccomanda, pertanto: - La soppressione dell art. 8 del D.M. V. CONTROVERSIE PER L INDENNIZZO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Prive di giustificazione risultano le drastiche riduzioni (sino) alla metà previste dall art. 9 del D.M. in relazione alle controversie per irragionevole durata del processo e alla liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in materia penale. L assenza di una ragione che giustifichi lo scostamento dai parametri generali, quali la complessità e quantità delle questioni trattate, non consente di considerare legittimo tale ulteriore abbattimento operato in via generale e di principio. La riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato, peraltro, risulta gravemente lesiva del diritto di difesa dei soggetti più deboli e rischia di tradursi in un concreto ostacolo per l accesso alla giustizia. Si raccomanda, pertanto: - La riformulazione dell art. 9 del D.M. come segue: «Art. 9 (Gratuito patrocinio). Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.» - Di conseguenza, a fini di coordinamento: «all art. 12 sopprimere il comma 5 ed il comma 7». VI. RESPONSABILITÀ AGGRAVATA E PRONUNCE IN RITO Anche le previsioni di cui all art. 10, che prevedono una riduzione alla metà del compenso liquidabile in caso di responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito risultano irragionevoli e prive di giustificazione. La responsabilità processuale aggravata riguarda un

88 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi comportamento della parte sostanziale, che può aver dato istruzioni all avvocato in mala fede o colpa grave, e non si vede perché il patrocinatore dovrebbe essere punito. Spesso non è ipotizzabile al momento della domanda la definizione della controversia con una pronuncia di rito, e anche qualora lo fosse, come in caso di precedenti consolidati, l avvocato può dover comunque rischiare tale eventualità nell interesse del cliente. Si raccomanda, pertanto, la soppressione dell art. 10 del D.M. VII. SCAGLIONE DI VALORE SUPERIORE AD EURO ,00 L incompletezza della previsione di un unico scaglione di valore, per importi superiori ad euro ,00 risulta di tutta evidenza, in quanto non consente di adottare un meccanismo razionale di ragionevole previsione ed adeguato sviluppo degli onorari per importi superiori. La mancanza di specifiche indicazioni sul punto condurrebbe a liquidazioni del tutto differenti sull intero territorio, affidate esclusivamente alla sensibilità dell organo giurisdizionale decidente, peraltro relative a controversie di valore elevato, che comporteranno un compenso professionale economicamente rilevante. Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla previsione di un meccanismo di parametrazione più preciso, che consideri la proporzionalità del compenso rispetto all attività svolta, evitando tuttavia un aumento esponenziale dei costi. VIII. PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE E PRECETTO Anomalie ulteriori meritano di essere evidenziate in relazione ai parametri relativi ai procedimenti per ingiunzione e per la redazione del precetto, di cui alla Tabella A Avvocati allegata al D.M. Vizio comune risulta la riduzione eccessiva degli scaglioni di valore in relazione a tali procedimenti: sebbene possa apprezzarsi una riduzione degli scaglioni, tale intervento non necessariamente si traduce in una più corretta ed agevole applicazione del parametro e rischia, al contrario, di condurre ad una valutazione eccessivamente semplicistica, penalizzando l operato del professionista, e spingendo a non valutare l attività effettivamente svolta e la complessità della questione affrontata. Sorprende altresì la circostanza che il legislatore abbia preferito non indicare un valore medio di riferimento per la liquidazione delle spese relative a decreti ingiuntivi e precetti, fornendo invece un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. Tale ventaglio di importi, a disposizione del giudice, non si presenta di facile fruibilità e recepisce l indirizzo di drastico abbattimento dei parametri per i compensi degli avvocati: l importo minimo liquidabile, infatti, risulta in ogni caso di gran lunga inferiore alle vecchie tariffe minime. Si raccomanda, pertanto, di provvedere ad una revisione in aumento dei valori indicati, tenendo altresì conto delle circostanze già indicate supra sub I e, in particolare, dell eliminazione delle voci relative ai diritti ed al rimborso delle spese generali

89 Allegato 1. Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri. Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi GIUDICE DI PACE Valore controversia: fino a 5.000, MINISTERIALI MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI FASE DI STUDIO 340,00 410,00 480,00 300,00 FASE 347,00 402,00 457,00 150,00 INTRODUTTIVA FASE 591,00 663,50 736,00 300,00 ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze FASE DECISORIA 660,00 812,50 965,00 400,00 1 conclusionale e replica Totale 1.938, , , ,00 6

90 TRIBUNALE ORDINARIO Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni. MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI FASE DI STUDIO 663, , , ,00 Riprende la tariffa Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi media FASE 459,00 706,50 954,00 600,00 Sotto la tariffa media INTRODUTTIVA FASE 1.544, , , ,00 Sotto la tariffa minima ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze FASE DECISORIA 1.548, , , ,00 Sotto la tariffa minima 1 conclusionale e replica Totale 4.214, , , ,00 7

91 Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe, al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CORTE D APPELLO MINISTERIALI (+20%) tariffa minima Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI FASE DI STUDIO 763, , , ,00 Sotto la tariffa media FASE 529,00 884, ,00 720,00 Sotto la tariffa media INTRODUTTIVA FASE 1.494, , , ,00 Sotto la tariffa minima ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze FASE DECISORIA 1.243, , , ,00 Di poco superiore alla Totale 4.029, , , ,00 8

92 CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI MINISTERIALI Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI FASE DI STUDIO 833, , , ,00 Di poco superiore alla Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del Mentre nella fase di studio l importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi tariffa media 966, , , ,00 Di poco superiore alla tariffa minima FASE minima, ma molto lontano dalla tariffa media INTRODUTTIVA FASE DECISORIA 1.657, , , ,00 Superiore alla tariffa Totale 3.456, , , ,00 9

93 Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi TAR MINISTERIALI (+20%) media minima ma lontano dalla tariffa media Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva) MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI FASE DI STUDIO 758, , , ,00 Identico alla tariffa FASE INTRODUTTIVA 649, , ,00 720,00 Di poco superiore alla tariffa minima FASE ISTRUTTORIA 1.314, , , ,00 Di poco superiore alla tariffa mimina FASE DECISORIA 1.243, , , ,00 Superiore alla tariffa Totale 3.964, , , ,00 10

94 Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l importo delle tariffe minime del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE MINISTERIALI (+20%) tariffa minima e media del 2004 Valore controversia: da ,01 a ,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI FASE DI STUDIO 1.113, , , ,00 Inferiore alla media tra FASE INTRODUTTIVA 839, , , ,00 Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004 FASE DECISORIA minima , , , ,00 Inferiore alla tariffa Totale 4.010, , , ,00 11

95 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE MINISTERIALI SCAGLIONE MINIMO 2004 MEDIO 2004 MASSIMO 2004 PARAMETRI Fino a euro 374,00 429,00 484, euro Da a , , , ,00 euro euro Da a , , , ,00 euro Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime; l importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro). 12

96 Valutazione: in relazione ai compensi per l atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione; tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi PRECETTO SCAGLIONE TARIFFE 2004 PARAMETRI MINISTERIALI Fino a euro 172,00-387, euro Da a , , euro euro Da a 1.259, , euro Oltre , , euro 13

97 ATTIVITA GIUDIZIALE PENALE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL UDIENZA PRELIMINARE Valutazione: nell attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi MEDIO 2004 PARAMETRI MINISTERIALI FASE DI STUDIO 629,2 360, FASE INTRODUTTIVA 514,8 720,00 FASE ISTRUTTORIA FASE DECISORIA FASE ESECUTIVA 772,2 1080, ,00 500,5 24 (per ogni ora) 14

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99 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE CON NON CONSUMATORE* Tra: identificato tramite carta di identità/passaporto rilasciata/o da il n. scadente il la cui fotocopia è allegata al presente contratto 1 (ovvero) identificato tramite carta di identità/passaporto rilasciata/o da il n. scadente il la cui fotocopia è allegata al presente contratto il quale dichiara di agire e di stipulare il presente contratto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante quale titolare/amministratore unico/presidente del CdA e quindi in nome e per conto della società con sede in in via n. cap. soc. iscritta al n. del registro imprese di nella vigenza dei suoi poteri come da certificato della CCIAA di che si allega in copia 2 di seguito e per brevità denominato anche cliente e l avv. nato a il, con studio legale in, in via tel., fax:, pec, codice fiscale, iscritto nell albo tenuto dal Consiglio dell Ordine degli avvocati di di seguito e per brevità denominato anche avvocato, tutti collettivamente denominati, quando necessario, le parti PREMESSO - che il cliente ha chiesto la prestazione professionale dell avvocato per lo svolgimento dell attività meglio descritta nell art. 1 che segue;: - che l avvocato ha manifestato l intenzione di aderire alla proposta accettando di prestare l attività di cui sopra; - che il cliente dichiara di aver ricevuto l informativa di cui all art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e che acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell avvocato, nonché da parte dei suoi collaboratori, sia di studio che esterni, nei limiti e per le finalità di cui di cui agli artt. 1 ss. del d. lgs. n. 196/2003; - che il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto [solo se trattasi di materia di mediazione obbligatoria: ( ) e che ha sottoscritto il relativo documento informativo da produrre in giudizio 3 ]; * Modello elaborato dal Prof. Avv. Cons. Ubaldo Perfetti. 1 Anche ai fini della normativa antiriciclaggio 2 Idem c.s. 3 Per evitare, in questi casi, di produrre al giudice il contratto

100 - che il cliente dichiara di aver ricevuto l informazione per cui, ai sensi e per gli effetti dell art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, l avvocato è tenuto a svolgere le attività ivi previste tra cui la segnalazione di eventuali operazioni sospette ricorrendone i presupposti; - che il cliente dichiara di aver ricevuto il preventivo di massima come infra quantificato - relativamente al costo complessivo della prestazione richiesta all avvocato e che è consapevole della possibilità che detta previsione, essendo di massima, può essere suscettibile di modifiche in più, o in meno, a seconda delle modalità concrete di svolgimento della prestazione, di eventuali sopravvenienze ad oggi non prevedibili e di quant altro possa influire sulla determinazione del costo della prestazione; - che il cliente dichiara di stipulare il presente contratto per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta e di non essere una microimpresa 4 ; ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: ART. 1 CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL INCARICO 1.1. Il cliente conferisce all avvocato l incarico di: (a) agire in giudizio innanzi all autorità competente nei confronti di e di chiunque altro sarà individuato dall avvocato come soggetto legittimato passivamente, compiendo tutte le attività necessarie ad ottenere (ovvero) (b) costituirsi nel giudizio incardinato da innanzi al per resistere alla pretesa compiendo tutte le attività che saranno ritenute necessarie alla tutela dell interesse del cliente (ovvero) (c) assisterlo stragiudizialmente nell ambito della controversia con compiendo tutte le attività necessarie alla composizione di detta controversia ed al raggiungimento dell obiettivo consistente (ovvero) (d) fornire la consulenza stragiudiziale sia a mezzo di pareri orali che scritti in merito a 4 Se invece si tratta di consumatore occorrerebbe filtrare le clausole per sondarne la tenuta nell ottica del codice del consumo

101 (ovvero) (e) 1.2. L avvocato accetta di svolgere l incarico di cui sopra dichiarando di avere, allo stato delle informazioni e dei documenti forniti dal cliente, le competenze necessarie a svolgerlo, salvo sopravvenienze ed imprevisti che dovessero consigliare la costituzione di un collegio di professionisti tra cui eventuali specialisti. ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELL INTERESSE 2.1. L incarico sopra descritto è conferito dal cliente nell interesse suo proprio (ovvero) L incarico di cui sopra è conferito dal cliente nell interesse di nato a il e residente a in via codice fiscale di seguito denominato assistito, identificato tramite carta di identità/passaporto rilasciata/o da il n. scadente il la cui fotocopia è allegata al presente contratto. L assistito manifesta all uopo il suo consenso a che l avvocato svolga nel suo interesse l incarico di cui sopra, impegnandosi a fornire tutte le indicazioni e le notizie, anche documentali che l avvocato dovesse richiedergli, direttamente o a mezzo del cliente, ed accetta che interlocutore dell avvocato sia il cliente unico destinatario di tutte le eventuali comunicazioni ed informative e sul quale graverà peraltro ogni obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto all avvocato per effetto del seguente contratto. (ovvero) L incarico di cui sopra è conferito dal cliente nell interesse della società/ditta/controllata/collegata con sede in in via n. cap. soc. iscritta al n. del registro imprese di nella vigenza dei suoi poteri come da certificato della CCIAA di che si allega in copia per la quale qui agisce e sottoscrive nato a il e residente a in via codice fiscale nella sua veste di titolare/legale rappresentante, amministratore unico/presidente del CdA, identificato tramite carta di identità/passaporto rilasciata/o da il n. scadente il la cui fotocopia è allegata al presente contratto, di seguito denominato assistito L assistito manifesta all uopo il suo consenso a che l avvocato svolga nel suo interesse l incarico di cui sopra, impegnandosi a fornire tutte le indicazioni e le notizie, anche documentali che l avvocato dovesse richiedergli, direttamente o a mezzo del cliente, ed accetta che interlocutore dell avvocato sia il cliente unico destinatario di tutte le eventuali comunicazioni ed informative e sul quale graverà peraltro ogni obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto all avvocato per effetto del seguente contratto

102 2.2. L interesse di cui sopra è identificato dal cliente nell ottenere 5 ART. 3 INFORMATIVE AI SENSI DELL ART. 9 LEGGE 27/ Ai sensi dell art. 9, co. 4 della legge 27/2012 l avvocato dichiara ed il cliente prende atto che: (a) quanto alla sua complessità, l espletamento dell incarico prospetta una difficoltà ordinaria ovvero una difficoltà particolare tenuto conto del fatto che ovvero una difficoltà particolarmente accentuata tenuto conto del fatto che (b) quanto agli oneri ipotizzabili dall inizio alla conclusione dell incarico - allo stato, sulla base delle informazioni fornite dal cliente e dello sviluppo ordinario dell incarico - sono prevedibili i seguenti: spese per notifiche contributo unificato copie autentiche copie trasferte spese per collaboratori spese per ausiliari spese per i consulenti tecnici di ufficio spese per i consulenti di parte corrispondenza telefono, fax, mail si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca si no ca ca ca ca ca ca (c) quanto alla polizza assicurativa per i danni involontariamente prodotti dall attività professionale, che l avvocato è assicurato con la compagnia giusta polizza n. avente massimale di stipulata il e scadente il. 5 Serve anche a stabilire se la prestazione ha raggiunto il suo scopo e per i casi in cui il compenso è collegato alla realizzazione dell interesse

103 (d) quanto al preventivo di massima, che il costo complessivo della prestazione dell avvocato allo stato prevedibile oscilla da un minimo di ad un massimo di oltre spese di qualsiasi genere tra quelle indicate sub b) che precede, IVA di legge, CAP ed accessori se dovuti. ART. 4 COMPENSO 4.1. Ai sensi dell art. 9, co. 4 della legge 27/2012 e dell art. 2293, co. 3 c.c. le parti pattuiscono come segue il compenso dell avvocato: (a) un importo pari a quello determinabile con l utilizzazione dei parametri di cui al DM n. 140 pubblicato nella GU della Repubblica italiana n. 195 del (ovvero) (b) un importo pari a quello determinabile con l utilizzazione dei parametri di cui al DM n. 140 pubblicato nella GU della Repubblica italiana n. 195 del maggiorato del % (ovvero) (c) un importo pari al % del valore della controversia consensualmente determinato dalle parti in via forfetaria ed a questo solo scopo in (ovvero) (d) un importo pari al % del valore della controversia come determinabile ai sensi del codice di procedura civile con l applicazione dei criteri di determinazione del valore delle cause a seconda del loro oggetto (ovvero) (e) un importo pari ad /ora; all uopo l avvocato dichiara che è prevedibile un impiego di un minimo di ore ed un massimo di ore. (ovvero) (f) per per per Attività stragiudiziale Attività giudiziale Attività giudiziale penale ( ) per civile/amministrativa/tributa l attività ria ( )per la fase di stragiudiziale;. (.) per l attività prestata studio;.( ) oneri di nella procedura di ( )per la fase delle segreteria/oneri mediazione, prevista dal Dlgs indagini preliminari; collaboratori/oneri 28/2010; ( ) attività correlate domiciliatari 6 ; ( )per la fase di studio; all eventuale applicazione.( ) spese per ( )per la fase delle misure cautelari; mezzo di trasporto, cautelare; ( )per l udienza pernottamento ecc.; ( )per la fase preliminare; 6 L art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 fa riferimento a spese, oneri, contributi. All interno del lemma oneri si vuole cercare di quantificare le spese vive non documentate

104 introduttiva;...( )per la fase istruttoria;...( ) per la fase decisoria; ( ) per la fase esecutiva; ( ) contributo unificato, marche atti giudiziari;.( )oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari ;.( ) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. 7 ( ) per il giudizio di primo grado/per riti alternativi; ( ) per il giudizio di appello; ( )per il giudizio di legittimità; ( )per la fase esecutiva; ( ) marche atti giudiziari; ( )oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari;...( ) spese per mezzo di trasporto, ecc. 8 pernottamento 4.2. All importo come sopra determinato dovranno aggiungersi tutte le spese di qualsiasi genere tra cui quelle indicate sub art. 3.1.b). che precede L importo come sopra determinato sarà aumentato del % : (a) nel caso l accordo stragiudiziale intervenga entro mesi/anni da oggi (ovvero) (b) nel caso di sentenza favorevole anche parzialmente agli interessi del cliente quest ultimi come determinati sub art che precede (ovvero) nel caso di sentenza favorevole anche parzialmente agli interessi del cliente - come determinati sub art che precede - che intervenga entro mesi/anni da oggi (ovvero) (b) 4.4. Il compenso sarà corrisposto: (a) quanto ad un acconto pari ad oltre CAP ed IVA di legge, al momento della sottoscrizione del presente contratto; (b) quanto al residuo sulla base di acconti da detrarsi dal conto di liquidazione finale - richiesti dall avvocato man mano che la prestazione sarà svolta ed in misura, comunque, complessivamente non superiore al valore della prestazione sin lì effettuata; 7 Cfr. nota 3. 8 Cfr. nota

105 (c) a saldo, non oltre venti giorni dal momento in cui la prestazione può dirsi terminata, o, comunque, il mandato interrotto. Quanto alle spese di ogni tipo tra cui quelle indicate sub art. 3.1.b) che precede, esse saranno anticipate dal cliente e comunque corrisposte all avvocato entro e non oltre dieci giorni dalla sua richiesta motivata Il cliente si impegna a pagare gli acconti ed il saldo del compenso nonché ad anticipare tutte le spese di cui sub 4.4. che precede entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui gliene verrà fatta richiesta dall avvocato. Il mancato pagamento entro il termine anzidetto, oltre a determinare l applicazione degli interessi sulle somme dovute, costituisce causa di risoluzione del presente contratto oltre a legittimare la sospensione della prestazione da parte dell avvocato ex art c.c. facoltà da esercitarsi, peraltro, con le modalità previste dal codice deontologico forense ed in modo che non possa derivarne pregiudizio agli interessi del cliente L avvocato è autorizzato ad attuare le eventuali compensazioni nei casi e con le modalità previsti dal Codice deontologico forense In ipotesi di attività giudiziale e di condanna al pagamento delle spese di lite a carico della parte soccombente ed a favore di quella rappresentata dall avvocato, il cliente: (a) nel caso di condanna alla rifusione a favore del cliente di spese di lite quantificate in misura inferiore al compenso pattuito nel presente contratto, il cliente si impegna a pagare all avvocato il corrispettivo qui pattuito indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale, restando a suo carico il di più di cui non avesse ottenuto la rifusione; (b) nel caso di condanna alla rifusione a favore del cliente di spese di lite quantificate in misura superiore al compenso pattuito nel presente contratto, il cliente si impegna a pagare all avvocato la differenza in più una volta ottenuta dal soccombente la rifusione di dette spese di lite. ART. 5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 5.1. Sopravvenendo fatti e circostanze di qualsiasi specie e natura in grado di alterare significativamente le previsioni circa l andamento dell attività professionale, i suoi costi e l importo del corrispettivo convenuto, l avvocato si impegna a notiziare di ciò il cliente ed a concordare con questi le eventuali modifiche necessarie da apportare al presente contratto ed al corrispettivo pattuito In caso di mancato accordo, il cliente accetta sin d ora che la determinazione al riguardo sia assunta, senza possibilità di impugnativa con pieno effetto vincolante nei suoi confronti ed anche ex art c.c., dal Consiglio dell Ordine degli avvocati che tiene l albo presso cui è iscritto l avvocato; il Consiglio dell Ordine deciderà in coerenza con i criteri utilizzati dalle parti nel presente contratto. ART. 6 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO 6.1. L avvocato eseguirà l incarico con la diligenza lui richiedibile e propria dell attività professionale espletata, senza obbligo di risultato, nel rispetto delle leggi, nessuna esclusa ed altresì delle regole della deontologia compendiate nel vigente Codice deontologico forense elaborato dal Consiglio Nazionale Forense. A tal riguardo il cliente: (a) si dichiara edotto del fatto che la deontologia professionale può imporre regole e doveri anche additivi rispetto a quelli legali, con possibili riflessi sul contratto d opera professionale e nei rapporti interni tra avvocato e cliente; (b) dichiara di sapere che il testo del Codice deontologico forense è disponibile sul sito Nello svolgimento dell incarico l avvocato potrà farsi sostituire, per singole e determinate attività, da altri professionisti anche non appartenenti alla sua struttura di studio, fermo rimanendo che unico responsabile della prestazione resterà l avvocato che risponderà dell inadempimento del sostituto

106 3.3. Quando l avvocato lo ritenga opportuno, o necessario, potrà nominare altri avvocati corrispondenti in loco con pieno effetto nei confronti del cliente e con obbligo di quest ultimo di soddisfare le ragioni di credito del corrispondente nominato Il presente contratto e comunque l esecuzione dell incarico non attribuiscono all avvocato la titolarità dei diritti sostanziali facenti capo al cliente di cui resterà titolare sempre e comunque quest ultimo; qualsiasi transazione, accordo, rinuncia e comunque qualsiasi atto che implichi disposizione dei diritti resterà di esclusiva competenza del cliente. : l avvocato il cliente l assistito (eventuale) Accettazione ex art. 1341/2 c.c. di eventuali clausole vessatorie

107 Tribunale di Cosenza ORDINANZA 1 FEBBRAIO 2012 dott. Giuseppe Greco Premesso che in data 27/12/2011 il sottoscritto giudice, dopo aver assunto sommarie informazioni testimoniali, ha adottato ai sensi del capoverso dell'art. 669-sexies, il seguente decreto: "Letto il ricorso presentato dalla società in accomandita semplice..., rappresentata e difesa dagli avv.... in data ventitré dicembre duemilaundici; - esaminata la produzione allegata al ricorso: - assunte sommarie informazioni; visti gli artt. 700 e 669-bis e seguenti cod. proc. civ.; - osserva:... ha disattivato, in data ventidue dicembre duemilaundici, la fornitura di energia somministrata alla società ricorrente presso una struttura alberghiera dalla stessa gestita in..., sul presupposto che la beneficiaria della somministrazione sia rimasta inadempiente nel pagamento di quattro fatture emesse tutte in data cinque aprile duemilaundici dell'importo complessivo di Euro ,59; - l'importo delle suddette fatture e dei relativi consumi - è stato determinato dal fornitore di energia presuntivamente in relazione al periodo due febbraio duemilaotto/nove dicembre duemiladieci ovvero dal momento della installazione dell'apparecchio dl misurazione, risultato guasto, al giorno della sua sostituzione; - la determinazione presuntiva del consumo è stata compiuta "tenendo conto della media dei consumi giornalieri tenuta dalla cliente, successivamente" alla sostituzione dell'apparecchio dl misurazione; - siffatta determinazione, alla luce della istruzione sommaria compiuta in data odierna, appare del tutto arbitraria e inattendibile in quanto è emerso chiaramente che nel periodo al quale si riferisce Il calcolo del consumo presunto la struttura alberghiera non era ancora funzionante mentre la media del consumi giornalieri e stata ricavata dall'osservazione dei consumi effettuati in epoca nella quale la struttura era pienamente operativa; - difettando la omogeneità dei periodi di osservazione è del tutto evidente che appare discutibile la correttezza del criterio utilizzato per la determinazione del consumo presunto: - a ciò va aggiunto che la parte istante ha già versato la somma di Euro 9.000,00 a copertura degli eventuali consumi che dovessero risultare dovuti a causa del cattivo funzionamento dell'apparato misuratore; - sussiste, pertanto il fumus di fondatezza del ricorso: - d'altra parte la rilevata fondatezza prima facie del ricorso suggerisce di provvedere ai sensi del capoverso dell'art. 669-sexies cod. proc. civ. In quanto il tempo necessario alla instaurazione del contraddittorio potrebbe viepiù pregiudicare l'attuazione del provvedimento dl accoglimento avuto riguardo alla forzata inattività nell'esercizio dell'impresa e ai conseguenti danni sullo sviamento della clientela; - p.q.m. - ordina alla... di riattivare immediatamente la fornitura dl energia sull'utenza in uso a... - fissa per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza dell'undici gennaio duemiladodici alle ore nove e trenta; - assegna all'istante termine fino al quattro gennaio duemiladodici per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla. Si comunichi con urgenza. Così deciso addì ventisette dicembre duemilaundici. - Il Giudice - dott. Giuseppe Greco ; che dopo l'instaurazione del contraddittorio il provvedimento su esteso deve essere confermato in quanto la parte resistente nel costituirsi in giudizio si è limitata a dedurre genericamente l'insussistenza del c.d. "fumus boni iuris" e del c.d. "periculum in mora", senza

108 allegare alcuna specifica circostanza di fatto idonea a contrastare le ragioni della tutela concessa a mezzo di decreto; che è pacifico e non contestato che le fatture emesse dalla società resistente sulla base di consumi "presunti" sono state tutte tempestivamente contestate; che, pertanto, appare, "prima facie", fondata la invocata tutela atipica siccome preordinata ad un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della insussistenza del presupposti della risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento del somministrato ovvero della illegittimità della diffida ad adempiere intimata dalla parte resistente; che, conseguentemente, va pienamente confermato il decreto assunto "inaudita altera parte"; che, in conformità alla disposizione di cui al comma 7 dell'art 669-octies cod. proc. civ. la parte resistente va condannata al pagamento delle spese del presente procedimento; che la condanna presuppone la determinazione degli "onorari dl difesa" (espressione tratta dalla norma dell'art. 91 cod. proc. civ.); che secondo il diritto vivente gli onorari per le prestazioni professionali dell'avvocato devono essere liquidati secondo le tabelle che siano vigenti al momento dell'esaurimento delle prestazioni stesse da individuarsi nel momento in cui la causa sia ritenuta In decisione dal giudice (ex plurimis: Cass.civ., Sez. III, , n. 6557); che tuttavia la recentissima disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 24 gennaio 2012, ha espressamente abrogato "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"; che il comma 2 del citato articolo 9 ha, inoltre, stabilito che "ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, Il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante"; che la l'applicazione della disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 s impone in forza del principio "tempus regit actum" trattandosi nella specie di norma dl carattere processuale; che la evidenziata natura processuale della disposizione in parola si desume dal fatto che essa vincola gli "organi giurisdizionali" nell'attività di liquidazione di onorari professionali; che l'interpretazione restrittiva della norma siccome volta a regolamentare esclusivamente l'attività giurisdizionale nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del "compenso del professionista" ovvero nei giudizi instaurati tra committente e professionista appare incompatibile con la "ratio" complessiva dell'intervento legislativo il quale è a tutta evidenza finalizzato (almeno così risulta dalla lettura della relazione governativa) a determinare uno straordinario impulso allo sviluppo economico del paese e al corretto funzionamento dei mercati nell'ambito del quale la lentezza dei processi, specialmente nel campo della giustizia civile, costituisce un oggettivo vincolo allo sviluppo; che, quindi, la suddetta disposizione deve intendersi quale principio processuale di carattere generale in quanto vincola la giurisdizione in tutti i processi nei quali si deve provvedere alla liquidazione degli "onorari di difesa": che la evadente mancanza di alcuna disciplina transitoria non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe ed obbliga ad applicare il nuovo regime a tutti i processi In corso che non siano già stati definiti anche per quel che riguarda la condanna alle spese processuali;

109 che la suddetta e radicalmente innovativa disciplina legislativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, sollevato drammatici interrogativi in ordine ai criteri cui il giudice è tenuto a conformarsi nel liquidare, alla chiusura del procedimento da lui trattato, gli "onorari di difesa" da porre carico - mediante condanna - della parte soccombente In assenza dei necessari parametri stabiliti dal ministro vigilante; che di tali gravi interrogativi si è immediatamente quanto responsabilmente fatto carico il Consiglio Nazionale Forense il cui Ufficio Studi ha evidenziato come l'assenza dei "parametri" da stabilirai da parte del Ministro della Giustizia possa determinare la paralisi dei procedimenti di liquidazione. in sede giurisdizionale"; che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012 gli "onorari di difesa" venivano liquidati dal giudicante facendo riferimento alle tariffe adottate mediante regolamento del Ministro della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio nazionale forense; che l'espressa abrogazione di tali tariffe non consente, a giudizio di questo giudice, dl utilizzare le suddette tariffe in quanto "abrogate" quali "parametri" della liquidazione facendo ricorso a criteri ermeneutici fondati sulla analoga né, tantomeno, quali "parametri" di un giudizio equitativo non ravvisandosi alcuna lacuna del regime voluto dal legislatore che possa legittimare l'impiego dello strumento della interpretazione analogica ne di far postulare la "sopravvivenza" delle abrogate tariffe quali "parametri" alternativi cui far ricorso per integrare la regolamentazione legislativa; che, peraltro, in "subiecta materia" non appare possibile neppure l'estremo ricorso alla "equità" giudiziale la quale per espressa volontà del legislatore potrà esercitarsi nel determinare il preciso ammontare degli "onorari di difesa" nell'ambito dei, presumibilmente, elastici "parametri" che il ministro competente avrà cura di adottare ma non già nell'individuare autonomamente i criteri cui ancorare una qualche determinazione equitativa; che il principio costituzionale di "indefettibilità della giurisdizione" (cfr. Corte costituzionale n. 361/1988) del quale è corollario il dovere per l'organo investito della risoluzione dl una controversia di decidere sollecitamente conformemente a diritto la questione portata alla sua cognizione non consente all'organo giurisdizionale alcuna dilazione nelle more della emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare i c.d. "parametri" della liquidazione giudiziale (fatta salva, evidentemente, la possibilità in determinate fattispecie di sollecitare le parti a voler esplicitamente attribuire al giudicante un potere di mero arbitraggio sulla determinazione degli "onorari dl difesa" da porre a carico della parte tenuta a sopportarli per legge); che l'eventuale ricorso da parte del giudicante a parametri diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore (ove non si traducesse in un mero recepimento delle abrogate tariffe che di fatto finirebbe per vanificare la volontà del legislatore) potrebbe risultare, volta a volta mortificante per il decoro della professione forense e quindi in contrasto con il primo comma dell'art. 36 della legge fondamentale (tenuto conto che sono l'attuale regime il professionista non potrà ottenere in sede giurisdizionale la determinazione del compenso in via autonoma nei confronti del proprio cliente, così come avrebbe potuto fare per I'innanzi) ovvero troppo gravoso per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Costituzione); che pertanto (ove non si ritenesse possibile, come opina il sottoscritto giudice, postulare la "sopravvivenza" delle abrogate tariffe quali "parametri" alternativi a quelli previsti dalla legge) qualunque soluzione si dovesse scegliere nella determinazione degli "onorari di difesa" essa implicherebbe il rischio concreto di dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni simili sul piano processuale avuto riguardo al fatto che qualsivoglia soluzione rimarrebbe fondata in

110 ultima analisi sulla "equità", soggettiva del decidente: che, in definitiva, le disposizioni di cui al commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, si pongono, a giudizio del sottoscritto giudice, in netto contrasto con il canone di rango costituzionale della (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto al vigente ordinamento che impone di liquidare senza dilazione gli onorari di difesa ) laddove non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle nome e l'adozione da parte del ministro competente dei "parametri" ivi previsti; che alla evidenziata lacuna legislativa non e possibile porre rimedio attraverso alcuna interpretazione conforme a costituzione; che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 appare, altresì, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto vulnera il diritto di agire e resistere in giudizio rendendo incerto l'onere delle spese da affrontare nel corso del procedimento; che la suddetta disciplina viola anche l'art. 3 della Costituzione in quanto attribuisce, di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione del relativo potere, una facoltà ampiamente discrezionale al giudice tenuto a liquidare gli "onorari di difesa"; che tale facoltà appare priva di alcun ragionevole ancoraggio a parametri certi e controllabili così, peraltro, frustrando, il diritto della parte soccombente di insorgere nei confronti di un provvedimento che risulti, eventualmente, incongruo o esorbitante; che non è neppure ipotizzabile, che il giudice, cui fatto obbligo di applicare in via esclusiva "parametri" ad oggi inesistenti, possa omettere di decidere sulla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali ovvero sospendere il giudizio sino alla data in cui sarà emanato il provvedimento ministeriale per la cui emanazione, peraltro, le disciplina impugnata non pone alcun termine, in quanto la sospensione, in un caso non previsto da alcuna norma processuale, integrerebbe, altresì, la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dell'art. 111, comma, Costituzione; che è pacificamente sollevabile davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità di un decreto-legge; che da quanto premesso consegue che la decisione relativa alla liquidazione degli "onorari di difesa" vada sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale, trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata. Non può, invero, negarsi che la questione sia rilevante ai fini della decisione in quanto la possibilità per l'organo giurisdizionale di decidere in ordine alle spese del presente giudizio condizionata alla individuazione di un criterio che, nel permanere in vigore delle norme impugnate, l'ordinamento non appare fornire in alcun modo. Ne può, d'altra parte, sostenersi che la questione sia manifestamente infondata ove si tenga conto, per un verso, dell'impossibilità per il giudice di conformarsi a parametri di liquidazione obbligatori ma inesistenti e, per altro verso, dell'evidente impossibilità di determinare in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente. Va pertanto sollevata, nel termini su esposti, questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e sospesa la decisione in ordine alla determinazione delle spese del procedimento da porre a carico della parte risultata soccombente. visti gli artt. 669 bis e seg. cod. proc. civ.; P.Q.M

111 conferma il provvedimento reso in data ventisette dicembre duemilaundici; condanna la patte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento; visti gli artt. 134 Cost., 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 gennaio 2012 nel termini di cui in parte motiva; sospende la decisione in ordine alla determinazione delle spese processuali da porre a carico della parte resistente; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e che sia successivamente trasmessa senza ritardo alla Corte Costituzionale

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113 T.A.R. Lombardia - Brescia Sezione I Ordinanza 10 settembre 2012, n REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 631 del 2011, proposto da: M.F., rappresentato e difeso dall'avv. G.M., con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; contro U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6; per l'annullamento del provvedimento prot. n. P-BG/L/N/2009/ del 14/06/2010, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. N.G. a favore del ricorrente, nonchè di ogni altro atto connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'interno e di Questura di Bergamo; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato: - che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l avv. G.M., difensore di F.M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n 1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n 15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;

114 - che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n 140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore; - che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari; - che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela; - che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%; - che in ogni caso ai sensi dell art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità; - che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo; - che non possono essere riconosciute le spese reclamate, in quanto non documentate, ricordandosi che la notifica a favore degli ammessi al gratuito patrocinio è a sua volta gratuita; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) liquida a favore dell avv. G.M. per il patrocinio a spese dello Stato del sig. F.M. nel ricorso n 631/2011 R.G. di questo Tribunale la somma omnicomprensiva di (mille) oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente Stefano Tenca, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2012 IL SEGRETARIO

115 IL CASO. it Testi integrali e note Pubb. il 24 settembre 2012 Trib. Cremona, ordinanza 13 settembre 2012 (est. G. Borella) ART. 9 D.L. 1/2012 CONV. IN L. 27/2012 ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI - REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI D.M. 20 LUGLIO 2012 N EFFICACIA PROCESSI PENDENTI INCOSTITUZIONALITÀ MANIFESTA INFONDATEZZA NON SUSSISTE RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE. Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione all art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest ultimo in relazione all art. 6 Cedu, all art. 5 trattato Ue e all art. 296 Trattato sul Funzionamento dell Ue e all art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo e dalla Carta di Nizza. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA SEZIONE UNICA PROMISCUA In persona del Dott. Giulio Borella Visto l art. 279 c.p.c.; Visto l art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall art. 1 L. 27/2012, visto il D.M. 140/2012 del , pubblicato in G.U. del ; SOLLEVA Eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, confliggenti con gli art. 3, 24 e 117 Costituzione, in relazione all art. 6 Cedu, all art. 5 co.iv e all art. 296 Trattato Ue, all art. 6 Trattato Ue e alla Carta dei Diritti dell Unione firmata a Nizza nel 2000 MOTIVI L art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, ha disposto l abrogazione con effetto ex tunc, quindi anche per le cause in corso, delle tariffe professionali. L effetto retroattivo dell abrogazione si evince senza possibilità di equivoci o differenti interpretazioni dalla lettera dell art. 9 co. I-II, ove si afferma perentoriamente che sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Anche il co. V indirizza nella stessa direzione, affermando che sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe. Ora l applicazione retroattiva dell abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest ultimo nella parte in cui impone di legiferare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall Italia, nella specie l art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo (cui ha aderito anche l Unione ex art. 6 Trattato Ue) e il principio di proporzionalità all art. 5 co. IV e all art. 296 trattato Ue, oltre che nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione firmata a Nizza nel 2000, pure richiamata dall art. 6 Trattato Ue, che annovera lo stato di diritto tra i principi comuni alle tradizioni costituzionali degli stati membri dell Ue. Sebbene infatti la nostra Costituzione non preveda, se non in campo penale e, secondo un interpretazione più moderna, in tutto il settore sanzionatorio, il divieto assoluto di norme retroattive, il principio di irretroattività riceve comunque copertura costituzionale, come anche recentemente la Consulta ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 78/2012. L art. 3 della Costituzione infatti, nello stabilire il principio di uguaglianza e, quindi, di ragionevolezza delle scelte del legislatore, impone di salvaguardare la certezza dell ordinamento, in funzione dell affidamento dei cittadini, che devono poter orientare le proprie condotte, confidando che esse non saranno sindacate ex post, in base a norme non vigenti e, dunque, non conoscibili al momento in cui la fattispecie produttiva di effetti giuridici era ancora in fieri. Riproduzione riservata Testi integrali e note

116 IL CASO. it Testi integrali e note Pubb. il 24 settembre 2012 Ugualmente l art. 117 della Costituzione, nell imporre al legislatore di legiferare in conformità al diritto internazionale pattizio, rinvia, tra l altro, alla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo, ratificata dall Italia con L. 848/55, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha pure avuto modo di precisare come, ex art. 6 CEDU, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo ostano a che il potere legislativo interferisca con l amministrazione della giustizia o pregiudichi l affidamento dei cittadini (cfr Corte EDU Agrati c/ Italia). Analoghi principi si rinvengono in ambito comunitario, per effetto del richiamo effettuato dall art. 6 Trattato Ue alla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo e alla Carta dei Diritti dell Unione di Nizza. Dal compendio normativo richiamato emerge come la retroattività di una legge non penale possa ammettersi solamente laddove, all esito di un prudente bilanciamento, sussistano preminenti motivi imperativi di interesse generale a sostegno della scelta. Ora, con riferimento alla norma censurata, non risultano sussistere tali imperative ragioni di interesse generale, e la norma è irragionevole. Infatti lo scopo dichiarato del legislatore, col D.L. 1/2012 e norme derivate e conseguenti, è quello di liberalizzare il mercato delle professioni. Tuttavia, rispetto a tale obiettivo, la retroattività dell abrogazione delle tariffe è del tutto inefficace e, quindi, il mezzo appare inadeguato e sproporzionato allo scopo (con ciò concretizzando anche violazione del principio di proporzionalità, immanente al sistema dell Unione ed esplicitato dall 5 co. IV Trattato sull Unione e art. 296 del Trattato sul funzionamento dell Unione). Infatti l autonomia negoziale, cui la liberalizzazione vorrebbe fare da volano, risulta veramente spendibile solo nel momento anteriore all instaurazione del rapporto - delle trattative e, quindi, solamente con riguardo ai contratti ancora da stipulare, successivi alle nuove disposizioni, mentre, per quelli già conclusi in epoca precedente e tutt ora in fase di esecuzione, il mutamento dei compensi in corso d opera si traduce in un mutamento dell equilibrio contrattuale a suo tempo concordato tra le parti (con una di esse che inevitabilmente finisce per guadagnarci e un altra per perderci), a dispetto delle valutazioni di convenienza dalle stesse condotte al momento della stipulazione, quando invece, in passato, era sempre stato pacifico che le nuove tariffe che via via entravano in vigore si sarebbero applicate solo ed esclusivamente agli adempimenti successivi. Ciò ha del resto la sua logica spiegazione giuridica nel fatto che il diritto e la misura del compenso del professionista sorgono e si determinano nel momento stesso del compimento delle singole attività. S intende dire che la fattispecie giuridica, col compimento del singolo adempimento, si è già perfezionata e l effetto (il diritto e la misura del compenso) si è già prodotto in favore del professionista, secondo il noto sillogismo fattonorma-effetto. Intervenire retroattivamente su quell effetto significa dunque non solo toccare un diritto quesito, ma anche alterare arbitrariamente gli effetti di una fattispecie esaurita, a danno necessariamente di una delle parti. Potrebbe quindi oggi quindi venirsi la disomogenea situazione per cui, pur avendo in ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso. Né si dica che, per i contratti in corso, le parti potrebbero cautelarsi rinegoziando il rapporto e concludendo l accordo caldeggiato dalla riforma: v è infatti da domandarsi quale forza negoziale possano spendere gli avvocati nei confronti di clienti che, nel caso non si dovesse raggiungere un accordo, sanno che il compenso verrà liquidato in base al nuovo D.M. 140/2012. Il quale prevede compensi mediamente assai più bassi di quelli a suo tempo liquidabili col D.M (stante anche il fatto che il valore della causa non si determinerebbe più, come avveniva in precedenza, in base alle norme del codice di procedura civile, bensì in Riproduzione riservata Testi integrali e note

117 IL CASO. it Testi integrali e note Pubb. il 24 settembre 2012 base alla somma finale concretamente attribuita alla parte vincitrice). Il caso di specie è emblematico: posto un valore della controversia di euro 5.000,00 circa, in base al D.M le parti hanno presentato parcelle che oscillano tra euro 4.664,00 ed euro ,00 circa, oltre a spese e accessori, mentre, adottando il D.M. 140/2012, il compenso del legale ammonterebbe, in media, ad euro 2.100,00 circa, aumentabile fino ad un massimo di euro 3.855,00. Invece i calcoli funzionali alla conclusione degli accordi sui compensi si debbono fare all inizio e a bocce ferme, non in corso di causa. In realtà l obiettivo del legislatore sembra essere un altro: dare forza contrattuale al cliente, tramite l abbassamento delle tariffe, ma non già per favorire il portafogli del cliente stesso, bensì per spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e, così, bloccare l alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia, afflusso che non ha pari in nessun altro paese d Europa. In pratica, dietro l apparente schermo della liberalizzazione, si tenta di risolvere il problema della giustizia, facendo leva sul solito versante delle spese: fino ad oggi lo si era fatto calcando la mano sulla soccombenza; oggi lo si fa svilendo il lavoro degli avvocati. Ed ecco allora che, nell ottica del legislatore, anche la retroattività dell abrogazione delle tariffe acquisterebbe un senso: quello di spingere gli avvocati a definire in fretta cause per le quali si rischia di aver lavorato per anni in perdita. Così però si usa in maniera distorta lo schermo della liberalizzazione e lo strumento della retroattività, per creare un filtro indiretto all accesso dei cittadini alla giustizia. Ma ciò è contrario all art. 24 della Costituzione, che deve quindi anch esso ritenersi violato dalla normativa censurata. Si è tutti d accordo che, tra le cause della lentezza dei processi, vi sia l eccessiva mole di contenzioso. Bisogna però allora avere il coraggio di fare una scelta fondamentale: o garantire un accesso alla giustizia indiscriminato, come avviene oggi, strada che appare però sempre più difficilmente percorribile, a fronte della scarsità di risorse; oppure creare i giusti filtri e limiti il filtro in Cassazione e il filtro in appello ad esempio, recentemente introdotto -, che però non possono passare per lo svilimento del lavoro già svolto di un intera categoria di professionisti. PQM Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla liquidazione delle spese senza la risposta della Consulta; ritenuto altresì che la questione non sia manifestamente infondata, per tutti i motivi addotti; ritenuto che la lettera della legge non consenta interpretazioni alternative, compatibili col dettato costituzionale, che autorizzino il Giudice a non applicare retroattivamente le nuove tariffe; IL TRIBUNALE DI CREMONA in persona del giudice monocratico Dott. Giulio Borella, solleva eccezione di legittimità costituzionale dell art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione all art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest ultimo in relazione all art. 6 Cedu, all art. 5 trattato Ue e all art. 296 Trattato sul Funzionamento dell Ue e all art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo e dalla Carta di Nizza. Dispone la sospensione del processo in corso e ordina la trasmissione dell ordinanza e degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ex art. 23 ult.co. L. 87/1953. Si comunichi. Cremona, Riproduzione riservata Testi integrali e note

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119 Tariffe forensi, liquidazione giudiziale, processi pendenti, criteri Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza n 1252 Il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, all art. 1, co. 7, espressamente prevede che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Ciò vuol dire che, motivatamente, il giudice che reputi incongruo il compenso, in conseguenza dell effetto retroattivo della nuova normativa, semplicemente può non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratta, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem. Fatto ( 1 ) Tribunale di Varese Sezione I civile Sentenza 26 settembre 2012, n (Est. Buffone)...omissis... RB ed AR contraevano matrimonio concordatario in Varese, il 1978; in data 1992, i coniugi pervenivano alla comune decisione di separarsi consensualmente e, per l effetto, presentavano condizioni condivise dinanzi al Tribunale di Varese, omologate con decreto del Successivamente, il Tribunale di Varese, con sentenza del 2 giugno 1998, dichiarava la cessazione degli effetti civili dell unione matrimoniale, confermando le condizioni di separazione del , con la sola modifica in punto di quantum dell assegno alimentare a carico del R, rideterminato in (ex) lire mensili. In data 12 aprile 2006, la B notificava all ex coniuge atto di precetto, con cui intimava il pagamento degli arretrati del mantenimento, ritenuti mai versati dall onerato. Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 settembre 1993, la Banca assumeva di essere creditrice di entrambi gli ex coniugi della somma di ex lire , quale saldo debitore del c/c n e richiedeva ingiunzione di pagamento che il Tribunale di Varese emetteva in pari data (decreto ingiuntivo n. 1427/1993). In forza del titolo monitorio ottenuto, la Banca procedeva ad atto di pignoramento immobiliare in data 28 giugno 1995, sulla quota di 1/6 dei beni della B, appartenenti, tra l altro, a A, B, C, D, E. Seguiva atto di citazione della creditrice per ottenere la divisione dell immobile oggetto di pignoramento (citazione notificata il 31 gennaio 2004). Al fine di evitare la vendita all incanto dell immobile, l attrice riferiva di avere anticipato la somma di Euro ,66. Con ricorso del 2 marzo 2011, la B richiedeva, ex artt. 671, 669-bis c.p.c., il sequestro conservativo dei beni dell ex marito, assumendosi creditrice verso lo stesso, per le spese sostenute verso la Banca onde evitare la vendita dell immobile pignorato. Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso limitatamente alla somma di Euro ,00. Con la citazione introduttiva dell odierno giudizio, la parte attrice chiede condannarsi il convenuto a versarle la somma di Euro ,66 oltre alle altre somme dovute dalla stessa alla creditrice procedente per le ragioni indicate in premessa, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese

120 Diritto La domanda può essere accolta solo parzialmente. Giova premettere che entrambe le parti sia la attrice che il convenuto stipularono con la Banca il contratto di conto corrente n che portava, alla data del 20 ottobre 1992, un saldo negativo di Euro 2.866,70. Al momento della notifica della ingiunzione di pagamento da parte del creditore, pertanto, la parte attrice e il convenuto potevano estinguere l obbligazione mediante il versamento della somma di lire oltre le spese (v. l ingiunzione di pagamento del 20 settembre 1993). Trattandosi di obbligazione solidale dal lato passivo, l attrice agendo con la diligenza che la comune esperienza richiedeva - avrebbe potuto (rectius: dovuto) saldare l intero debito e riservarsi di agire in rivalsa o regresso verso il coobbligato insolvente. Vi è che, invece, a fronte della ingiunzione, non solo il convenuto, ma anche l attrice, restarono inerti e decisero non solo di non onorare il debito ma anche di non presentare opposizione al decreto di pagamento facendolo così divenire esecutivo. L inerzia dei condebitori si protrasse anche dopo i successivi atti esecutivi fino a trascinarsi sino al successivo giudizio divisorio, a cui ovviamente non prese parte il convenuto, in quanto estraneo alla comunione immobiliare oggetto di scioglimento. Alla luce dei rilievi sin qui svolti, deve ritenersi che ogni posta debitoria successiva alla notifica del decreto ingiuntivo sia da ricollegare alla inerzia colposa della parte attrice, debitrice in solido, chiamata dunque a dovere uti singuli sopportarne le conseguenze, ex art. 1227, comma I, c.c. Recependo l insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n , Pres. Vittoria, rel. Segreto), infatti, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza, se l'inerzia abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Ebbene: di fronte al credito (non contestato) della Banca, l attrice avrebbe dovuto comportarsi nel rispetto delle norme di Legge che ella stessa aveva accettato con la sottoscrizione del contratto: saldare l intero del debito e riservarsi la rivalsa verso il convenuto. Alla luce delle premesse che precedono, l odierna azione, va riqualificata come rivalsa ed accolta esclusivamente limitatamente alla parte di debito esistente alla data della notifica della ingiunzione, con maggiorazione degli interessi legali alla data dell odierna pronuncia. Si tratta di somma pari ad alla data del 20 settembre La somma all attualità è di Euro 2.550,00. Vanno aggiunte le spese di lite. Non può farsi riferimento alle Tariffe forensi di cui al DM 8 aprile 2004, trattandosi di corpus normativo espunto dall Ordinamento dall art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. La liquidazione delle spese processuali avviene, quindi, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive ex art. 42 (v. Trib. Termini Imerese, sentenza 17 settembre 2012 n. 1252; Tar Lombardia - Brescia, sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528; Trib. Varese, sez. I civ., decreto 17 settembre 2012 n ( 2 ): per le pronunce, v. e Non ignora questo giudice che, secondo una certa giurisprudenza (che offre una motivazione particolarmente ricca: Trib. Cremona, sez. civ., ordinanza 13 settembre 2012), l abrogazione delle tariffe forensi, in combinato disposto con la introduzione dei nuovi criteri, sarebbe sospettabile di incostituzionalità, in quanto si sarebbe verificata una riduzione irragionevole dei compensi degli Avvocati, a fronte di incarichi già

121 espletati (comparando il compenso che si sarebbe versato con i vecchi criteri, il compenso che si liquida con i nuovi). Le censure, tuttavia, non sono condivise da questo ufficio. Il DM 20 luglio 2012 n. 140, infatti, all art. 1 comma VII, espressamente prevede che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Ciò vuol dire che, motivatamente, il giudice che reputi incongruo il compenso, in conseguenza dell effetto retroattivo della nuova normativa, semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem (sussistendo in capo al rimettente la necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione (cfr. Corte Cost., 19 ottobre 2001, n. 336 in Giur. Costit., 2001, f. 5; Corte Cost. ord., 21 novembre 1997, n. 361 in Giur. Costit., 1997, fasc.6). Nel caso di specie, tenuto conto del modesto valore della causa, ma della già intervenuta fase cautelare ante causam, (guardando al petitum e non al disputatum: v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n ), applicati i valori medi, le spese si liquidano euro 3.100,00 per competenze ed Euro 195,00 per spese. Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile P.q.m. in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n dell anno 2011, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda della parte attrice, e per l effetto *** condanna la parte convenuta AR a versare a RB l importo complessivo di Euro 2.550,00 calcolata all attualità - oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo. Condanna la parte convenuta AR al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice che Liquida come segue, ai sensi dell art. 91 c.p.c. Spese. 195,00 Competenze ,00 Vanno aggiunti il rimborso dell Iva e del Cpa giusta l art. 11 legge 20 settembre 1980, n Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza. Sentenza immediatamente esecutiva come per Legge, letta in udienza all esito della discussione orale della causa ai sensi dell art. 281-sexies c.p.c. Varese, lì 26 settembre

122 Il giudice dott. Giuseppe Buffone (1) All odierno giudizio è applicabile l art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l effetto, la stesura della sentenza segue l art. 132 c.p.c. come modificato dall art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello svolgimento del processo (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi). (2) Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell art. 42 del D.M. medesimo, prevede, all art. 41, che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal ). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante

123 Professionista, compensi, liquidazione, criterio unitario, tariffa applicabile Cassazione civile, sez. II, sentenza n L'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa. Svolgimento del processo SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 23 maggio 28 settembre 2012, n (Presidente Rovelli Relatore Proto) Il geometra I.G. otteneva, nei confronti di Emme Promozione s.r.l. (poi incorporata da Krizia S.p.A.) decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali. Emme Promozione con citazione dell'11/10/1994 proponeva opposizione contestando che il professionista avesse svolto tutte le attività indicate e affermando che le attività effettivamente svolte erano già state retribuite con il pagamento di lire , a saldo. Con sentenza del 12/3/2003 il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva parzialmente l'opposizione accertando in lire il credito residuo del professionista. Krizia S.p.A., incorporante Emme Promozione s.r.l. proponeva appello deducendo, tra l'altro e per quanto qui interessa, che la parcella era stata emessa con riferimento alla tariffa professionale approvata il 6/12/1993, in epoca successiva al progetto esecutivo redatto nel I.G. si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 22/3/2005 in parziale riforma della sentenza appellata condannava Krizia S.p.A. a pagare a G.I. la minor somma di lire risultante dall'importo riconosciuto come dovuto al professionista, pari lire (senza le voci "assistenza al collaudo" e "liquidazione" per mancata prova dell'espletamento di tali attività), detratte lire che risultavano già corrisposte. La Corte territoriale rilevava: - che, la documentazione legittimamente prodotta in appello (trattando di processo instaurato prima

124 dell'entrata in vigore della riforma del 1990) provava che il geometra aveva ininterrottamente svolto la sua attività fino al 3/9/1993 (in particolare valorizzava a tal fine una lettera inviata al professionista dalla cliente il 3/9/1993); - che la parcella poteva essere redatta sulla base delle tariffe vigenti al momento del completamento dell'attività professionale che aveva avuto la sua conclusione nel 1993; - che nella liquidazione della parcella, pertanto, non poteva applicarsi il D.M. 6/12/1993 n. 596, ma doveva applicarsi la L. n. 144/1949 e successivi adeguamenti; - che, d'altra parte, la percentuale sull'importo delle opere non era variata rispetto alla tabella allegata alla Legge professionale; - che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto come già corrisposto l'importo di lire Krizia S.p.A. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. I.G. è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato inserimento, tra le somme già corrisposte in pagamento al geometra, dell'importo di lire per ritenuta di acconto asseritamente documentato in atti (allegati 11-a e 13 dell'atto di appello); deduce inoltre la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per l'omessa decisione su due capi di appello, nei quali si chiedeva darsi atto del pagamento di lire per ritenuta di acconto. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la cliente del professionista ha pagato all'erario somme a titolo di ritenuta di acconto quale sostituto di imposta del professionista e per tali somme il sostituto aveva omesso di esercitare la rivalsa (obbligatoria) al momento del pagamento del compenso. L'art. 64, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 definisce il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto". L'obbligo del sostituto è infatti previsto per agevolare la riscossione e l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, pur rimanendo obbligato anche il sostituito, mentre il rapporto privatistico tra sostituto e sostituito è configurato in termini di rivalsa. Ciò comporta che il sostituto ha corrisposto la ritenuta all'erario in adempimento di una obbligazione propria e tale adempimento non costituisce "pagamento" del debito nei confronti del professionista, ma determina, se del caso, il semplice diritto alla rivalsa. Ne discende che l'omessa motivazione è irrilevante in quanto non concerne un fatto decisivo per il giudizio (v. art. 360 n. 5 c.p.c.) e non sussiste omessa pronuncia in quanto la somma successivamente pagata, corrispondente all'importo dovuto per la ritenuta dapprima non effettuata,

125 non era stata richiesta con domanda di restituzione, ma illegittimamente portata a deconto del credito del professionista quale (insussistente) pagamento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione della tabella H del D: 16/9/1982, della tabella H3 del D.M. 407/88; della tabella H4 del D.M. 596/1993 e la "mancata valutazione delle differenze di percentuale riportate in dette tabelle". La ricorrente assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la percentuale sull'importo delle opere non sia variata rispetto alla tabella allegata alla legge professionale, mentre le tabelle H dei tariffari dei Geometri per gli anni 1982, 1988 e 1993 erano variati. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'erronea applicazione retroattiva del tariffario 596/1993 e la violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e assume che sarebbe stato applicato proprio il tariffario di cui al D.M. 596/1993 che si affermava non doversi applicare e che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi in merito a quale tariffario dovesse essere applicato. 4. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto si risolvono nell'unitaria censura dell'entità della liquidazione calcolata sulla base della parcella tarata dall'ordine e che corrisponderebbe ai criteri stabiliti dal D.M. 596/1993, ma non a quelli stabiliti dal D.M. 16/9/1982 o dal D.M. 407/1988 che, per le voci riconosciute come dovute (progetto di massima, preventivo sommario, progetto esecutivo, direzione lavori), porterebbero a liquidazioni inferiori. Il secondo motivo è in parte inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale, invece, si afferma che la liquidazione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti al momento del completamento dell'attività professionale (pag. 3 della sentenza), che si era svolta fino al 3/9/1993 (pag. 2 della sentenza) e che non potevano essere applicati gli adeguamenti disposti dal D.M. 6/12/1993 n. 596 in quanto intervenuto successivamente al completamento dell'attività. Appare pertanto evidente che la Corte territoriale, rilevando che le attività erano state completate il 3/9/1993 ha ritenuto applicabile il D.M. 407/1988 e, quindi, è in discussione solo la corretta applicazione del suddetto D.M., mentre resta del tutto immotivata l'affermazione secondo la quale la Corte di Appello avrebbe applicato il D.M. del In ordine alla violazione dei criteri stabiliti dal D.M. 407/1988 nel secondo motivo non sono state svolte specifiche censure; le censure sono svolte nel terzo motivo che, tuttavia, è inammissibile nella parte in cui deduce l'omessa pronuncia sulla tariffa applicabile e l'erronea applicazione retroattiva della tariffa di cui al D.M. 596/1993 essendo invece certo, come detto, che la Corte distrettuale ha inteso applicare quello del 1988 e, quindi, non la tariffa del 1993 retroattivamente. Resta, quindi da esaminare il profilo dell'errata applicazione del D.M. 407/1988 in quanto la ricorrente deduce che la sua corretta applicazione avrebbe comportato la liquidazione di un onorario di lire , oltre maggiorazioni, mentre la Corte di Appello ha riconosciuto dovuto un

126 onorario di lire (previa deduzione delle voci assistenza al collaudo per lire e liquidazione per lire , ritenute non dovute). Sotto questo profilo, la censura è inammissibile per genericità in quanto la società ricorrente si limita ad esporre e sviluppare un proprio calcolo dell'importo dovuto in base alla tariffa del 1988 senza tuttavia riportare i diversi importi che sono stati liquidati nella notula approvata dal Collegio dei geometri che è stata utilizzata dal giudice di appello per la determinazione del dovuto, dopo avere apportato alcune correzioni in riduzione; manca pertanto il parametro di riferimento per stabilire la violazione dei limiti tariffari massimi. 5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, la mancata valutazione delle prove prodotte in merito alla datazione della prestazione e la mancata applicazione del D.M. 16/9/1982; nel motivo si reitera la censura per la quale le prestazioni erano state svolte in data anteriore alla vigenza della tariffa del 1993 e si assume che alcune di esse (progetto di massima, progetto esecutivo, computo metrico, necessariamente antecedenti alla concessione edilizia del 1987) addirittura prima del 1988 con conseguente applicabilità della tariffa del Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'attività, pur iniziata nella vigenza della tariffa del 1982, doveva essere retribuita secondo la tariffa del 1988; infatti, la Corte di Appello, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede in quanto, come detto, assistita da congrua motivazione, ha rilevato che dalla prodotta documentazione risultava una ininterrotta attività del professionista svolta fino al 3/9/1993, come documentato da una lettera della società indirizzata al professionista (v. pag. 2 della sentenza) e dal computo metrico estimativo relativo alla sistemazione degli esterni, che rifletteva un'attività svolta fino al 1993; la contestazione della ricorrente per la quale l'incarico per la sistemazione delle aree esterne non sarebbe stata ricompresa nell'incarico è meramente oppositiva e fa leva su un dato solo formale consistente nell'intestazione della parcella. La motivazione della Corte territoriale è inoltre corretta perché in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (cfr. Cass. n. 3233/1955; Cass. n. 50/1957). 7. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della circolare del Ministro dei LLPP n , la violazione dell'art. 11 preleggi, del principio tempus regit actum e l'omessa motivazione; si sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile per tutta l'attività il tariffario del 1993 o del 1988 in quanto, in caso di successione delle tariffe nel corso di una prestazione professionale, devono essere applicate, per le singole attività, le tariffe vigenti al momento dell'espletamento di ogni singola attività. 8. Il motivo è infondato per le già evidenziate ragioni (v. supra punto 6) tenuto conto della natura unitaria dell'incarico (che non termina con l'esecuzione della singola prestazione) e della circostanza che la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento

127 9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ma senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese in quanto l'intimato non si è costituito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso

128

129 Avvocato e procuratore - Onorari e diritti - Abolizione della distinzione - Nozione unitaria - Compenso unitario - Parametri di cui al dm 140/12 - Liquidazione da parte di organo giurisdizionale - Epoca successiva all entrata in vigore del dm 140/12 - Applicabilità - Sussiste. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 25 settembre 12 ottobre 2012, n (Presidente Preden Relatore Rordorf) Svolgimento del processo L'occupazione nel 1981 di alcune aree appartenenti alla Spaz S.S.G.A. s.p.a. (poi divenuta P.V.V. s.p.a. e che in prosieguo verrà indicata sempre come P.) ad opera del Comune di Montecatini Terme, che intendeva costruirvi parcheggi pubblici, dette origine ad un complesso contenzioso, in parte afferente alla determinazione dell'indennità di occupazione ed in parte al risarcimento del danno per l'intervenuta trasformazione di dette aree e per la loro mancata restituzione, pur dopo la scadenza del termine di durata dell'occupazione, senza che fosse stato emanato alcun provvedimento espropriativo. Con riferimento a quest'ultimo profilo, nel maggio del 2004, la società P. ricorse al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il quale però - dopo che le sezioni unite di questa corte ne ebbero confermato la giurisdizione, pronunciandosi sull'istanza di regolamento preventivo proposta dalla medesima società (ordinanze nn ed del 2008) - rigettò la domanda in quanto ritenne che il diritto dell'attrice al risarcimento del danno fosse prescritto. Della questione fu investito il Consiglio di Stato, che, con sentenza depositata il 29 agosto 2011, riformò la decisione di primo grado, poiché, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, reputò che l'irreversibile trasformazione delle aree occupate non ne avesse implicato l'acquisizione in proprietà da parte della pubblica amministrazione, potendo ciò avvenire solo in forza di un accordo negoziale col proprietario di dette aree o dell'emanazione di un regolare provvedimento espropriativo (non realizzabile nelle forme accelerate previste dall'art. 43 del d. Igs. n. 327 del 2001, frattanto dichiarato incostituzionale). Pertanto, il Consiglio di Stato ritenne che il diritto della società proprietaria al risarcimento del danno fosse da correlare al mancato godimento delle aree indebitamente occupate, a partire dal momento di scadenza del termine di occupazione legittima sino a quando, in difetto di eventuale restituzione nel pristino stato, la proprietà non fosse passata in capo all'amministrazione in uno o nell'altro dei modi di acquisto sopra richiamati. Donde il carattere permanente dell'illecito imputato alla pubblica amministrazione, la conseguente impossibilità di considerare prescritto il diritto al risarcimento del danno di cui s'è detto, e la quantificazione di tale danno in misura corrispondente agli interessi moratori, da calcolare annualmente sul valore del bene nell'arco di tempo considerato, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria

130 Avverso questa sentenza il Comune di Montecatini Terme ha proposto ricorso per cassazione, assumendo che il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione. La società P. si è difesa con controricorso, chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni per responsabilità, processuale aggravata. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. L eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata in via preliminare dalla difesa della società controricorrente, non è fondata. Al contrario di quanto affermato da detta controricorrente, infatti, da alcun documento prodotto in causa è dato evincere che la sentenza impugnata con il ricorso qui in esame ossia la sentenza del Consiglio di Stato n. 4834/2011 era stata notificata al difensore del Comune di Montecatini Terme. Ne consegue che, essendo stata detta sentenza depositata in cancelleria il 29 agosto 2011, il ricorso per cassazione, inviato per la notifica il 24 febbraio 2012, non può dirsi affatto tardivo. 2. Il comune ricorrente lamenta il superamento, nell impugnata pronuncia, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, limiti che non avrebbero consentito al Consiglio di Stato di affermare - come ha fatto - che la proprietà delle aree di cui si discute nel caso in esame non è stata acquisita dalla pubblica amministrazione e, che una tale acquisizione può avvenire solo per effetto, un accordo negoziale da stipulare con la società P. o all'esito di un regolare procedimento espropriativo. Così decidendo il giudice amministrativo avrebbe, per un verso, inteso colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dall art. 43 del d. Igs. n. 327 del 2001, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010, interferendo però in tal modo indebitamente con la sfera delle attribuzioni proprie del legislatore, e, per altro verso, avrebbe invaso la sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, cui spetterebbe valutare l'eventualità dell acquisto della proprietà delle aree da parte del comune per effetto di usupione. 3. Il ricorso non è fondato. Giova anzitutto ricordare che non è più possibile mettere in discussione la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo a conoscere della domanda di risarcimento del danno proposta dalla società P. nella presente causa, essendo stata tale questione già risolta dalle ordinanze (n ed del 2008) con le quali questa corte si è pronunciata in sede di regolamento preventivo. Ciò premesso, è agevole rilevare come l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale amministrativo che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione e nell'accogliere invece siffatta domanda, determinando il criterio di liquidazione del danno da risarcire, si è mossa nel medesimo alveo giurisdizionale nel quale era precedentemente intervenuta la riformata pronuncia di primo grado. In entrambi i casi il giudizio ha avuto ad oggetto il diritto della società P. di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione di aree di sua proprietà senza l'intervento di alcun successivo provvedimento espropriativo (quella che un tempo si era soliti definire

131 "occupazione acquisitiva"): diritto che il primo giudice ha reputato fosse ormai estinto e che, viceversa, il giudice d'appello ha considerato ancora in vita, procedendo perciò a definire i criteri di liquidazione del danno. Gli argomenti che il Consiglio di Stato ha adoperato per giustificare tale decisione - in particolare quelli concernenti le diverse possibili modalità di acquisto legittimo della proprietà delle aree in contestazione da parte della pubblica amministrazione, su cui si appuntano le censure del comune ricorrente - sono null'altro che passaggi motivazionali, volti a chiarire come il giudice di secondo grado ha individuato gli estremi del danno risarcibile, a spiegare la ragione per la quale egli ha reputato quel danno permanente ed il relativo diritto non ancora prescritto ed a definire i criteri in base ai quali il medesimo danno è destinato ad essere liquidato. Anche a voler ammettere, per mera esigenza dialettica, che quegli argomenti siano errati e che, come il comune ricorrente insiste nel sostenere, si sarebbe dovuto tener conto della possibilità che le aree delle quali si parla fossero state già da alcun tempo usucapite dall'amministrazione che le aveva occupate per realizzarvi dei parcheggi pubblici, si tratterebbe di eventuali errores in iudicando, ma non certo di uno sconfinamento dai limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, quali già accertati nelle precedenti ordinanze di questa corte sopra citate. Né altrimenti è a dirsi per il fatto che il Consiglio di Stato, formulando le argomentazioni cui s'è fatto cenno, non abbia tenuto conto della sopravvenuta emanazione da parte del legislatore, dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d. Igs. n. 327 del 2001, di un novello art. 42-bis del medesimo decreto (articolo introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'intervallo di tempo compreso tra la data della decisione in camera di consiglio e quella della pubblicazione della sentenza qui impugnata); circostanza, questa, che, a tutto concedere, potrebbe assumere rilievo in termini di eventuale violazione di legge, ma non vale certo a configurare un'indebita invasione del giudice nella sfera riservata al legislatore. 4. Il comune ricorrente, essendo rimasto soccombente, dovrà però rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti d.m. 20 luglio 2012, n, 140. A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9, 2 comma, del d. I. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate

132 Vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n del 2005, e Cass. n del 2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza. Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente. P.Q.M. Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge

133 Liberalizzazioni e professioni: prime considerazioni sul decreto Monti Articolo di Claudio Colombo (Altalex, 26 gennaio 2012) 1. Il primo e il quarto comma: l abrogazione delle tariffe professionali. Propagandata come una delle maggiori innovazioni contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni, in realtà l abrogazione delle tariffe professionali ha una valenza puramente simbolica. Lo scardinamento del sistema tariffario, infatti, era già stato realizzato con l abolizione della sua obbligatorietà, quanto ai minimi, abolizione risalente ormai ad oltre cinque anni fa (con il d.l. Bersani, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248). Mi risulta quindi del tutto oscuro comprendere come l abrogazione di un apparato di regole da tempo non più cogente possa avere effetti, di qualunque segno, sulla crescita economica e sull incremento della concorrenza. A ben vedere, infatti, questo nessuno lo ha convincentemente spiegato, e prova ne sia che quasi sempre nei resoconti giornalistici, che hanno preceduto la gestazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, veniva fornita la fuorviante indicazione secondo cui il Governo Monti si sarebbe apprestato ad abolire le tariffe minime obbligatorie, come se queste non fossero già appartenute alla dimensione della storia del diritto, e non a quella del diritto vigente. Per la verità, un serio approccio al tema qui in discussione avrebbe dovuto partire da un analisi (mi verrebbe da dire review, per usare un termine in voga) degli effetti che in concreto l abrogazione dell obbligatorietà delle tariffe minime ha determinato sul versante dei benefici per i consumatori, nonché per le micro, piccole e medie imprese: se condotta in modo adeguato, tale analisi avrebbe da un lato probabilmente portato a qualche sorpresa in senso negativo per gli oppositori del sistema tariffario, mentre dall altro avrebbe certamente consentito di acclarare i significativi vantaggi di cui hanno beneficiato le grandi imprese, ed in generale i grossi clienti, a discapito dei professionisti. In conclusione, l unica novità rilevante sembra dunque rappresentata dal fatto che, oltre ai minimi tariffari, risultano oggi aboliti anche i massimi, sicché il professionista potrà pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all importanza dell opera, come si legge nel contesto del terzo comma della disposizione in esame. Si passa, dunque, da un sistema in cui l adeguatezza del compenso all importanza dell opera veniva ad essere tradotta in numeri (calibrati sulla complessità dell incarico e sul suo valore economico), ad un sistema in cui la valutazione della sua sussistenza rischia di rimanere affidata, nei fatti, a meccanismi vagamente equitativi, sulla cui pericolosità avrò modo di tornare più avanti. Lascio al lettore il compito di stabilire se questo sia un passo avanti o indietro, in un mondo nel quale la misurabilità in termini numerici anche delle attività umane intellettuali viene considerato un valore. 2. Il secondo comma: le tariffe escono dalla porta e, in quanto indispensabili, rientrano dalla finestra sotto forma di parametri

134 Abolite le tariffe, il Governo si è immediatamente reso conto della necessità della loro esistenza, in un sistema razionale. Non potendo tuttavia smentire se stesso, si è ben guardato dal chiamarle con il loro nome, e le ha chiamate parametri, affidandone la determinazione ad emanandi decreti ministeriali. Solo a chi analizza la questione con superficialità e preconcetto può sfuggire il fatto che ci sono dei casi in cui l esistenza di una tariffa è imprescindibile, direi ontologicamente, a meno di non volersi affidare al criterio veterogiurdico dell equità, come peraltro si leggeva in alcune bozze fatte circolare nella settimana precedente il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso. Senza pretesa di essere esaustivi, si rileva come un primo caso sia quello in cui è l autorità giudiziaria a dover stabilire l entità del compenso spettante al professionista: ciò accade, ad esempio, in occasione del conferimento di incarichi a consulenti tecnici d ufficio, nell ambito dei procedimenti giudiziari. L esigenza di fornire al giudice parametri certi, al fine di evitare abusi o eccessi di discrezionalità (in un senso o nell altro), è talmente evidente da non meritare particolari spiegazioni. Un secondo caso è quello in cui il giudice deve stabilire quale sia l ammontare degli onorari legali, che la parte vittoriosa in un processo può recuperare a carico di quella soccombente. Sul punto è forse superfluo precisare che qui la quantificazione non può essere sic et simpliciter ragguagliata a quanto pattuito tra l avvocato della parte vittoriosa e quest ultima, anzitutto per l elementare ragione che il contratto ha effetto solo tra le parti e non nei confronti dei terzi (art c.c.). In ogni caso, se così fosse, non si conterebbero i casi di condotte speculative, a discapito della parte soccombente, specie se notoriamente solvibile (ad esempio: io, avvocato, so che una causa civile contro un assicurazione è molto probabilmente destinata ad essere vinta; concordo con il mio cliente un onorario esorbitante, e tale determinazione risulterà vincolante per l assicurazione soccombente). Un terzo caso è quello in cui, non essendo stato previamente convenuto dalle parti il compenso (od essendo stato convenuto con modalità affette da invalidità, come si dirà tra breve), il professionista abbia comunque prestato la propria opera a favore del cliente. Ai sensi dell art c.c., è ancora una volta il giudice a dover stabilire l entità del compenso, se sorge controversia in merito tra il cliente ed il professionista. Relativamente a questa ipotesi va subito precisato, anticipando quello che dirò a margine del terzo comma, che l inottemperanza all obbligo di pattuizione per iscritto del compenso non ha (né potrebbe avere, pena la manifesta incostituzionalità) come conseguenza quella della perdita del diritto del professionista a vedere remunerata l attività comunque in concreto svolta. Ciò posto, il Governo come si è già accennato aveva in un primo tempo ritenuto di poter risolvere i problemi in questione attraverso l affidamento al giudice di un indiscriminato potere equitativo. La marcia indietro è stata verosimilmente determinata dalla presa d atto che in tal modo si sarebbe venuto a creare un enorme contenzioso sulla correttezza di valutazioni giudiziarie puramente equitative, svincolate da qualunque criterio predeterminato. A quel punto anche la più cieca furia iconoclasta nei confronti delle tariffe si è dovuta arrendere (anche se, come dirò tra breve, non del tutto) di fronte alla totale irrazionalità dell unica alternativa concretamente individuabile. L evidente fretta con la quale è stato scritto, all ultimo momento, il comma qui in esame, ne spiega peraltro le grossolane lacune. La prima è rappresentata dal fatto che non si individua alcun termine per l emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri ai quali gli organi giurisdizionali dovranno attenersi per la liquidazione del compenso dei professionisti, né si fornisce alcuna indicazione su quali debbano essere i principi generali cui ci si dovrà attenere, a livello ministeriale, in sede di elaborazione dei parametri medesimi: l una e l altra circostanza fanno prospettare il dubbio circa la tenuta costituzionale della norma, così come oggi è formulata. La seconda è costituita dal fatto che non si prevede alcunché in ordine alla disciplina intertemporale, da applicarsi fino al momento dell emanazione dei decreti ministeriali. Ciò determina un evidente carenza, che peraltro neppure potrebbe essere colmata attraverso l equità, visto che opportunamente ogni riferimento a quest ultima è stato espunto dal testo del decreto legge

135 Inevitabilmente, dunque, la soluzione-ponte non potrà che essere quella di continuare a riferirsi alle attuali tariffe, ancorché abrogate, perché esse rappresentano, ad oggi, l unico parametro di riferimento razionale, al quale è possibile affidarsi senza rischiare di incorrere in una censura di arbitrarietà. È comunque del tutto probabile che, durante l iter di conversione del decreto legge, a queste lacune venga ovviato nell unico modo razionalmente ipotizzabile, e cioè dichiarando l ultrattività delle attuali tariffe professionali, sino all emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri. Ovviamente è poi facile prevedere che il conflitto tra Governo e categorie professionali finirà per trasferirsi sul metodo e sul merito degli emanandi parametri. È pressoché certo, infatti, che le professioni vorranno essere quanto meno consultate, in sede ministeriale, in vista dell adozione dei decreti, ancorché ciò non sia previsto dalla norma, così come attualmente configurata. Una tale pretesa, peraltro, non potrebbe essere tacciata di corporativismo, posto che la questione attiene pur sempre all attribuzione di un valore economico al lavoro di qualcuno. Infine, con un inserimento dell ultimissima ora (non a caso assente dalle versioni del testo del decreto legge, pubblicate sui quotidiani di sabato scorso), si è precisato che l utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n Come ho anticipato, si ripropone qui quella avversione ideologica e preconcetta nei confronti delle tariffe, che tuttavia finisce, a ben vedere, per rivelarsi del tutto illogica, e comunque destinata a restare sul terreno della pura declamazione. Detto, infatti, che la norma sancisce comunque, sia pure indirettamente, la piena validità della relatio ai parametri nei rapporti tra professionisti e soggetti diversi dai consumatori e dalle microimprese, non è dato in realtà comprendersi per quale ragione debba ritenersi affetta da nullità, in quanto vessatoria, una clausola contrattuale che operi un rinvio a criteri e valori, quali quelli ministeriali, cui non potrebbe giuridicamente venire negato il crisma dell adeguatezza, pena la loro illegittimità azionabile dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. In ogni caso, come anticipato, la declaratoria di nullità parziale della clausola contrattuale di rinvio ai parametri ministeriali, finirebbe per determinare un singolarissimo cortocircuito, per cui il giudice dichiarata la nullità dovrebbe comunque poi provvedere a stabilire ex art c.c. l entità del compenso spettante al professionista, e per fare ciò altra possibilità non avrebbe, che quella di utilizzare i medesimi parametri, con buona pace della loro espunzione dal regolamento negoziale. 3. Il terzo comma: compenso, preventivo e obblighi informativi. La previsione dell obbligo per il professionista di fornire il preventivo, insieme a quella relativa all abrogazione delle tariffe, costituisce la novità maggiormente enfatizzata sugli organi di stampa. In realtà la configurazione della norma sul punto è piuttosto illogica e confusa, e verosimilmente dovrà essere fatta oggetto quanto meno di ampio restyling ad opera del Parlamento. Ma andiamo con ordine. La norma esordisce stabilendo che il compenso del professionista è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell incarico. Come ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel comma in esame, la mancata pattuizione per iscritto del compenso costituisce illecito disciplinare del professionista, e ciò per espressa statuizione contenuta nella parte finale del comma medesimo. Qui si pone peraltro un primo interrogativo, e cioè quello relativo all opportunità, se non alla legittimità, che sia la legge dello Stato a sancire direttamente la natura di illecito disciplinare di determinate condotte od omissioni, nell ambito di un sistema ordinistico, quale ancora è ed è destinato a rimanere, stando ai provvedimenti legislativi sinora approvati quello delle professioni

136 A parte ciò, è comunque evidente che, alla luce del testo in esame, l unica sanzione riconducibile alla mancata pattuizione per iscritto del compenso non possa che essere quella disciplinare, dovendosi tassativamente escludere che, ad esempio, essa possa condurre alla nullità civilistica del contratto tra professionista e cliente, ovvero alla perdita del diritto del professionista a vedere remunerata l attività comunque svolta in favore del cliente. Il contratto d opera professionale, infatti, è un contratto a titolo oneroso, sicché giammai esso potrebbe venire trasformato in contratto a titolo gratuito, a causa di un inottemperanza di indole formale. Sempre in tema di compenso, la norma prosegue statuendo, letteralmente, che la relativa misura, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all importanza dell opera, e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Ebbene, qui emergono con evidenza proprio quei profili di illogicità e confusione in precedenza segnalati, oltre che tutta una serie di possibili equivoci interpretativi. Il primo profilo concerne proprio il concetto di preventivo (termine peraltro scomparso nella lettera della versione definitiva del decreto legge, ma rimasto nella sostanza). Sia nel linguaggio comune, che nella pratica degli affari, sia infine nella terminologia legale (si pensi, ad esempio, alla materia dei bilanci) un preventivo è per sua natura qualcosa di provvisorio, e destinato a variare in relazione ai concreti accadimenti inerenti, ad esempio, ad un contratto, o ad un rapporto, che dura nel tempo: non a caso al preventivo segue, esaurita la prestazione, o concluso il periodo di riferimento, il consuntivo. Del tutto singolarmente, invece, nella disposizione in esame si fa implicitamente riferimento solo al preventivo (mentre non si parla di consuntivo), ed il requisito della redazione scritta del preventivo, se richiesta dal cliente, si sovrappone al requisito della pattuizione scritta del compenso, in tal modo determinandosi una sostanziale incomprensibilità lessicale, prima ancora che giuridica, del testo normativo. Con il che, delle due l una. O si ammette, come logica vorrebbe, che quanto indicato nel preventivo possa poi, in sede di consuntivo, essere fatto oggetto di aumento (o di diminuzione), in relazione alla concreta prestazione erogata dal professionista, ma in realtà ciò confliggerebbe con la lettera della norma, che come si è visto non parla di consuntivo, e dalla quale si evince che il preventivo rappresenta in sostanza la modalità di comunicazione della misura del compenso. Per contro, se si afferma l invariabilità del compenso rispetto a quanto indicato nel preventivo, dovrebbe senz altro ricavarsi la totale irrazionalità di una norma (e, dunque, la sua incostituzionalità), che, così configurata, imporrebbe al professionista di prevedere sin dall inizio l entità totale del suo compenso, in relazione ad una prestazione quasi sempre del tutto incerta quanto alla sua durata, alle specifiche attività in cui si dovrà articolare, ed alla complessità del suo svolgimento, complessità non di rado dipendente da fattori totalmente estranei al controllo del professionista stesso. Il secondo profilo attiene all adeguatezza della misura del compenso, rispetto all importanza dell opera: personalmente ritengo che tale precisazione ancorché probabilmente ben vista dalle categorie professionali, in funzione antidumping, ed ancorché del tutto inutile, in quanto ripetitiva di quanto già statuisce il tuttora vigente art. 2233, secondo comma, c.c. possa essere pericolosa, in quanto cancellato il sistema tariffario essa introduce la possibilità di un controllo giudiziale del compenso pattuito, con ciò facendo perdere certezza giuridica agli accordi sottoscritti tra professionisti e clienti. Ovviamente il segnalato pericolo è destinato ad attenuarsi, se come è pressoché certo i parametri ministeriali verranno ad essere adoperati quale canone di adeguatezza. Con il che, però, risulterebbe ulteriormente confermata la natura puramente cosmetica del passaggio dalle tariffe ai parametri, e serietà vorrebbe che in sede parlamentare preso atto dell ineludibilità, per le ragioni sopra esposte, dell esistenza di una tariffa, ancorché non obbligatoria si ponga fine ad una battaglia che, in conclusione, si rivela meramente nominalistica. Il terzo profilo concerne le modalità sostanziali di pattuizione del compenso. A conferma di una notevole confusione di idee, nelle versioni del decreto apparse sulla stampa di sabato si leggeva che la misura del compenso si sarebbe dovuta pattuire in modo onnicomprensivo ; nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale si legge invece esattamente l opposto, e cioè come detto che la misura del compenso va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le

137 voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Dunque, si è passati da un criterio di necessaria sinteticità, ad un criterio di necessaria analiticità. Va da sé che, in quanto soluzioni oppostamente estreme, ambedue appaiono scarsamente perspicue. Come è noto, infatti, a seguito dell abolizione dell obbligatorietà dei minimi tariffari, le modalità sostanziali di pattuizione del compenso tra professionisti e clienti si sono in concreto moltiplicate: facendo riferimento, ad esempio, alla categoria forense, si possono menzionare i compensi orari, quelli a forfait, quelli parametrati sulle tariffe ministeriali, eventualmente con uno sconto rispetto ai minimi, i patti di quota lite, i compensi a minimo garantito con success fee, e via elencando. Ebbene, avendo il Governo introdotto il requisito della analiticità, non è chiaro quali di queste metodologie di determinazione del compenso seguitino ad essere compatibili con tale requisito. Anche qui, delle due l una: o si ritiene che tutte le modalità di cui sopra siano ancora consentite (salvo quanto statuito nella declamatoria statuizione contenuta nell ultima frase del secondo comma), il che inevitabilmente finirebbe, in relazione ad alcune di dette modalità, per porre il problema del rapporto tra preventivo e consuntivo, come sopra delineato; o si ritiene, al contrario, che alcune di esse siano incompatibili con il nuovo assetto della materia, il che si tradurrebbe in un paradossale effetto limitativo dell autonomia contrattuale, contenuto in un decreto legge in tema di liberalizzazioni. Inoltre, deve rilevarsi che l esigenza, sottesa alla logica del preventivo, di individuare in anticipo la misura del compenso, si pone in evidente contraddizione con l opposta logica, di poter consentire che il relativo ammontare sia collegato, in tutto o in parte, al dato inizialmente incerto del conseguimento del risultato utile per il cliente. I fautori dell opportunità che ciò sia permesso (laddove prima del Decreto Bersani in larga parte non lo era), lo ricordo, sono principalmente gli stessi propugnatori della libera concorrenza nel settore delle professioni, sicché non c è dubbio che la questione meriti proprio da parte di costoro di venire opportunamente rimeditata. Un accenno, infine, a proposito degli obblighi informativi. In larga parte, quanto statuito dal comma in esame (necessità di informare il cliente circa il grado di complessità dell incarico e circa gli oneri ipotizzabili al momento del suo conferimento) risulta già attualmente sancito dalla totalità dei codici deontologici, nei quali a ben vedere gli obblighi di informazione a carico del professionista appaiono sovente ben più ampi ed incisivi. Dunque, atteso che il mancato rispetto di tali obblighi rileverebbe unicamente a fini disciplinari, ben può dirsi che nulla è destinato a cambiare rispetto allo status quo. Un diverso discorso va invece fatto con riferimento all obbligo di comunicare i dati della copertura assicurativa. Sotto questo profilo il decreto legge introduce una sorta di fuga in avanti, in quanto prevede la doverosità di una comunicazione inerente ad una circostanza, che però attualmente non forma oggetto di alcuno specifico obbligo generalizzato in capo ai professionisti. L obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa è infatti previsto nell ambito dei principi che dovranno essere recepiti nella futura riforma degli ordinamenti professionali (art. 3, comma quinto, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148), sicché allo stato non pare discutibile che la norma vada interpretata come peraltro opportunamente si leggeva in alcune bozze preliminari del decreto legge nel senso che l obbligo deontologico della comunicazione al cliente dei dati della polizza assicurativa scatta solo se quest ultima è stata in concreto stipulata. 4. Conclusioni. L impressione generale che si ritrae dalla lettura delle disposizioni che si sono commentate è, dunque, quella di un testo redatto con eccessiva fretta, assai condizionato da ragioni di natura squisitamente ideologica e, non ultimo, dalla necessità di introdurre alcuni concetti chiave (l abolizione delle tariffe, il preventivo) politicamente e giornalisticamente efficaci, ma giuridicamente poveri di contenuto, quando non assolutamente discutibili sul piano della concreta formulazione

138 L auspicio è che un sereno iter parlamentare della legge di conversione consenta di apporre quei necessari correttivi, senza i quali la riforma rischia di produrre effetti esattamente contrari, rispetto ai propositi dichiarati. Chi scrive non si nasconde che il fenomeno della globalizzazione e la crisi finanziaria che attanaglia l Europa nel suo complesso, ed il nostro Paese in particolare, impongano dei decisi cambiamenti, i quali non potranno che riguardare tutte le categorie produttive. In questo senso credo che vadano combattuti gli opposti estremismi, di chi da un lato seguita ad arroccarsi a difesa di un certo corporativismo fuori dai tempi, e di chi dal lato opposto pretende (spesso in mala fede ed in palese conflitto di interessi) di negare la specificità delle professioni e dei professionisti, rispetto alle attività di impresa. Si aggiunga, infine, che una seria riforma delle professioni non potrebbe non tenere conto del fatto, troppo spesso volutamente omesso nei confronti della pubblica opinione, che la posizione del professionista può essere sì assimilata a quella del contraente c.d. forte, relativamente ai rapporti con la clientela consumatrice, o micro- e piccoloimprenditoriale; ma che viceversa nei confronti dei grossi clienti (imprese industriali medio-grandi, grande distribuzione commerciale, banche, assicurazioni, enti pubblici e para-pubblici, sindacati, etc.) sono quasi sempre i professionisti a vestire i panni del contraente c.d. debole

139 TARIFFE, PREVENTIVO E SOCIETÀ Passi da compiere ed errori da evitare nel contratto d opera professionale Utile specificare sin dall inizio che gli oneri potrebbero essere superati, modulando il compenso sulle singole prestazioni, necessarie ed eventuali. Nessun problema per importi forfetizzati o mirati sul valore del risultato conseguito oppure su base oraria di Giuseppe Colavitti Il contenuto dei contratti di prestazione d opera professionale necessita di un ripensamento da condursi alla luce delle novità di cui all articolo 9 del decreto legge 1/2012, cosiddetto liberalizzazioni. E delle ulteriori modifiche della legge di conversione. Com è noto, infatti, il Governo ha inserito anche disposizioni incidenti sul mercato dei servizi professionali nell atto normativo destinato (sperabilmente) a produrre effetti di crescita economica, grazie alle potenzialità delle liberalizzazioni. È necessario pertanto procedere a una esegesi delle disposizioni del citato articolo 9 che riguardano, direttamente o indirettamente, i contenuti del mandato professionale. Non senza avere prima evidenziato una peculiarità della tecnica impiegata per disciplinare le fattispecie in oggetto. Per quanto in astratto le liberalizzazioni dovrebbero essere interventi miranti a ridurre la misura della regolazione pubblica dei rapporti economici, in modo che questi, dopo l intervento normativo, risultino maggiormente affidati alle dinamiche autonome del comportamento degli operatori, e meno regolati, se così si può dire, in concreto le cose non stanno sempre in questi termini. Nel caso che qui ci occupa, il grado di regolazione, e quindi di eterodeterminazione, del rapporto contrattuale che si instaura tra il cittadino cliente e il professionista è nel complesso aumentato. Aumentano gli obblighi a carico del professionista e gli ambiti materiali sottratti alla volontà delle parti, anche se ciò è fatto per rendere il mercato dei servizi professionali più efficiente e trasparente. Se i mezzi siano adeguati allo scopo lo diranno gli stessi operatori del settore e gli osservatori, tra qualche tempo. Intanto è però possibile avanzare una valutazione complessiva dell intervento sotto il profilo della verifica della chiarezza dei testi. La prima esigenza di ogni settore del mercato è quella, infatti, di avere una cornice di regole la più chiara possibile, per poter prevedere gli effetti dei comportamenti economici, e compiere dunque le conseguenti scelte. Difficoltà di ricostruzione, dubbi interpretativi e incertezze nel quadro di riferimento normativo si traducono in altrettante difficoltà di esercizio della libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e del diritto di libertà professionale (articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea). Se questo è vero, non si può non riconoscere che la tecnica di redazione delle norme è stata tutt altro che impeccabile, e che un esatta ricostruzione dei risultati non è semplicissima, ma necessita come detto di un analisi esegetica. Giova precisare, innanzi tutto, che le regole fissate dall articolo 9, del Dl 1/2012 si applicano a tutte le attività professionali. Il primo comma, quello che dispone l abrogazione delle «tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico» sembrerebbe circoscrivere la portata applicativa alle sole professioni organizzate in ordini professionali ma, a ben vedere, la funzione della norma è più probabilmente quella di individuare con precisione l oggetto della clausola abrogativa, atteso che le tariffe professionali sono in verità disperse in una pluralità di fonti - a volte si tratta di decreti ministeriali (avvocati), altre volte di Dpr (commercialisti), altre volte perfino di fonti di rango primario (geometri) - che il Legislatore non ha saputo o voluto dettagliare. Altri commi dell articolo sono poi formulati in modo ampio, e in particolare il quarto comma, quello relativo al compenso e al preventivo, si riferisce genericamente alle prestazioni professionali, per cui si ritiene che il campo di applicazione si estenda anche oltre le professioni regolamentate, a quell area un po indistinta e dai confini inevitabilmente mobili alla quale ci si riferisce parlando di nuove professioni o professioni non ordinistiche. Si tratta, in alcuni casi, di attività veramente nuove, esercitate in forme giuridiche analoghe a quelle proprie delle professioni di più antica tradizione (a partire dall inquadramento nel lavoro autonomo); in altri di attività liminari o anche sovrapponibili a quelle svolte da professionisti iscritti in albi, purché non soggette a riserva (si pensi alla APRILE 2012 IL SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA PAGINA

140 TARIFFE, PREVENTIVO E SOCIETÀ n LA PATTUIZIONE DEL COMPENSO consulenza fiscale). Il fatto che le norme siano pensate con riferimento a una molteplicità di professioni consente probabilmente di spiegare alcune forzature del Legislatore, che ha costruito un abito che meglio si adatta a taluni contesti e appare invero problematico per altri. Si pensi all obbligo di preventivo: se potrebbe essere forse abbastanza semplice quantificare in anticipo il tempo di lavorazione e gli eventuali costi per la preparazione di una dichiarazione dei redditi, o per la redazione di un parere, dove per i casi più semplici il professionista dovrà sostanzialmente cercare di valutare quanto tempo impiegherà per lo studio della materia e per la scrittura dell atto, e poi definire un costo/ora che incorpori la propria competenza, ben più complicato appare redigere un preventivo per una due diligence nel quadro di un trasferimento di azienda, e forse ancor più difficile prestabilire i costi di un procedimento giudiziale. Con tutte le variabili che possono accadere in relazione al contegno della controparte o delle controparti, e del giudice che potrebbe ad esempio ammettere o non ammettere taluni mezzi di prova, incidendo sul numero delle udienze e delle attività difensive, con la necessità di pagare consulenti di parte o di ufficio (il ctu lo paga in genere l attore, salva eventuale refusione delle spese di lite). O si pensi al caso in cui, durante un giudizio, viene sollevata una questione di legittimità costituzionale, o una questione pregiudiziale comunitaria: in entrambi i casi il giudizio è sospeso e comincia un altro giudizio di fronte ad altro giudice (Corte costituzionale o Corte di giustizia) i cui tempi e i cui costi sono tutt altra cosa. Stabilire un preventivo dettagliato per queste ipotesi è impossibile. E questo il Legislatore lo ha compreso, occorre dire, specificando nel corso dei lavori di conversione che il preventivo è di massima. Il compenso Mal si comprende allora perché, nel definire gli oneri informativi a carico del professionista, abbia optato per un idea di definizione della misura del compenso pattuita «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Indicare tutte le voci di costo per le prestazioni di assistenza e difesa in giudizio in uno degli esempi di cui sopra è impossibile. Se viene sollevata una questione di legittimità costituzionale, magari non eccepita dalle parti e quindi ancor più imprevedibile perché disposta d ufficio dal giudice, non si conoscono in anticipo le necessità di assistenza del cliente rispetto a profili di diritto dei quali il legale non si è mai occupato, e alla luce di tecniche argomentative peculiari proprie del sindacato di costituzionalità, che non sempre tutti gli avvocati possiedono. In questi casi infatti, anche alla luce del dovere di competenza di cui all articolo 12 del Codice deontologico, sarebbe opportuno allargare il mandato a un collega più esperto del ramo: è quanto spesso in effetti accade, senza necessità di regole coercitive, quando un civilista si imbatte in problematiche di diritto amministrativo e/o costituzionale (e viceversa, ovviamente), anche se le difficoltà del mercato spingono talvolta alcuni colleghi ad avventurarsi (imprudentemente) lungo terreni poco praticati. È del tutto evidente che fissare la misura del compenso al momento del conferimento dell incarico professionale, come recita l articolo 9, comma 4, è in questi casi impossibile. Salvo ricordare che, come detto, la norma ha una portata applicativa molto vasta, e riguarderà pertanto casi nei quali questa rigorosa predeterminazione è possibile, casi nei quali invece non è possibile, e dunque occorra addivenire a una interpretazione del precetto normativo che sia ragionevole, per poter spiegare un minimo di effettività: ad impossibilia nemo tenetur. Le Camere civili hanno infatti suggerito in questa logica di predisporre accordi sul compenso articolati per fasi del giudizio, e comprensivi di oneri prevedibili e oneri eventuali, ove si verifichino taluni accadimenti. Anche in questo caso, tuttavia, si ritiene impossibile che l accordo possa essere effettivamente onnicomprensivo, almeno nei casi in cui il giudizio può svilupparsi in modo articolato, a meno di non costruire accordi complicatissimi comprensivi di variabili, subordinate, e subordinate alle subordinate. Forma scritta e non solo Anche se le norme in esame non lo dicono espressamente, l accordo sul compenso deve essere scritto: lo si ricava dal combinato disposto dell articolo 9, comma 4, e dell articolo 2233 del Codice civile, il cui comma terzo sancisce la nullità dei patti sul compenso tra avvocati e PAGINA 18 IL SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA APRILE

141 TARIFFE, PREVENTIVO E SOCIETÀ clienti che non siano redatti in forma scritta. Se gli avvocati fanno un accordo sul compenso, lo devono fare per iscritto; avendo ora il Legislatore sancito la necessità dell accordo, è chiaro che, almeno per i rapporti professionali con avvocati, gli accordi sul compenso devono oggi avere forma scritta. Quid iuris per gli altri professionisti? L articolo 2233 del Codice civile, come detto, si riferisce solo agli avvocati. Ne deriverebbe che la forma scritta sia richiesta oggi solo nelle relazioni tra avvocato e cliente, non anche, ad esempio, tra un commercialista e il cliente. In questo senso andrebbe letto anche il riferimento alle forme previste dall ordinamento introdotto dai lavori di conversione in legge. Si deve pertanto ritenere che le forme di pattuizione del compenso tra un professionista e il cliente restino quelle previgenti disposte (o non disposte) dall ordinamento, per cui la forma scritta resta necessaria solo per la professione forense e per le altre professioni per le quali esista una specifica previsione in tal senso. Per le professioni regolamentate e per le professioni non regolamentare per le quali non è sancita la forma scritta (e credo siano la maggior parte), resta pienamente integro il principio civilistico della libertà di forme. Non è dato sapere se il Legislatore intendesse espressamente stabilire un regime specifico (e più severo) per gli avvocati, ma questo è quello che è accaduto. La questione non è di poco conto, e potrebbero porsi anche problematiche di tono costituzionale, con riferimento al principio di eguaglianza. Più in generale, la necessità della forma scritta solo per l accordo sul compenso degli avvocati rischia di disincentivare le altre categorie alla precisazione di un vero e proprio contratto scritto di mandato professionale allorquando accettano lo svolgimento di un incarico. occorre infatti riconoscere che, essendo tali n INFORMAZIONI AL CLIENTE E PREVENTIVO Il professionista deve informare il cliente, al momento del conferimento dell incarico, circa il grado di complessità della causa (questioni di routine, questioni di media difficoltà o pratiche che richiedono un approfondimento maggiore) Sebbene la legge non lo imponga, è preferibile che a tale onere informativo si provveda in forma scritta, nel contratto di patrocinio Il preventivo deve essere di massima. Oltre alle attività necessarie, quali comparse, memorie, e la partecipazione alle udienze, sarebbe preferibile indicare anche gli oneri eventuali (prevedibili) legati all andamento della prestazione, quali costi per consulenze tecniche di parte e d ufficio, costi per eventuale chiamata in causa di terzo, possibilità di essere condannati alle spese, possibilità che il giudice condanni altresì per lite temeraria e così via Si ritiene necessario, altresì, informare tempestivamente il cliente qualora si superino gli oneri ipotizzabili quali inseriti nel contratto con il cliente in maniera tale da evitare l insorgere di contestazioni e tanti gli obblighi informativi che gravano in generale sui professionisti, la finzione di un vero e proprio contratto d opera professionale appare sempre più come una misura di best practice consigliabile. Sia per assolvere una volta per tutte agli oneri informativi collegati alle discipline in materia di privacy e alla normativa antiriciclaggio, sia per evitare il rischio di possibili contestazioni future in ordine non solo a quanto dovrà pagare il cliente, ma anche alle modalità di svolgimento del rapporto, compresi i tempi di esecuzione. Non vi è dubbio che il decreto sulle liberalizzazioni dia una spinta ulteriore e probabilmente definitiva verso tale approdo, aumentando e dettagliando gli oneri informativi a carico del professionista. Soprattutto per l avvocato, che deve comunque mettere per iscritto l accordo sul compenso, e allora sarà fortemente incentivato ad assolvere a quegli obblighi informativi in un unico documento contrattuale, insieme con la parte relativa al compenso. Meno per gli altri professionisti, che, come detto, possono continuare a stipulare accordi verbali in materia di compenso, esponendosi peraltro a rischi di contestazione futuri. Secondo il quarto comma dell articolo 9, come detto, al momento del conferimento dell incarico professionale deve esserci un accordo sul compenso; non è lo stesso momento nel quale devono essere fornite le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Questo dovere è riferito infatti dalla norma a un arco temporale più ampio, «dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico». La previsione allude alla necessità di una sequela costante del professionista circa i profili dell andamento dei costi della propria opera profusa a vantaggio del cliente; è pertanto coerente con il più generale dovere di trasparenza e di lealtà e correttezza che il cliente venga informato di eventuali circostanze che, nel corso dello svolgimento dell opera, possano comportare un aumento dei costi. Violazione degli obblighi informativi La violazione degli obblighi informativi, nella versione originaria del decreto, rilevava sul piano deontologico, in quanto costituiva - come recitava l ultimo periodo dell originario comma 3 - un illecito disciplinare del professionista. In sede di conversione, tuttavia, il Legislatore ha espunto tale disposizione dal comma 4 (l originario comma 3). Deve peraltro ritenersi che la violazione degli obblighi informativi, attenendo al dovere di lealtà e correttezza dell avvocato nei confronti del cliente, possa comunque acquisire, nel caso concreto, rilievo deontologico. La soppressione del rilievo APRILE 2012 IL SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA PAGINA

142 TARIFFE, PREVENTIVO E SOCIETÀ n COSÌ È CAMBIATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO TESTO ORIGINARIO DEL DL 1/2012 TESTO MODIFICATO CON LA LEGGE 27/2012 Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma La durata del tirocinio previsto per l accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli Ordini e il ministro dell istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione te- Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.,l utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n Il decreto deve salvaguardare l equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall ordinamento, al momento del conferimento dell incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma La durata del tirocinio previsto per l accesso alle professioni regolamentate non potrà può essere superiore a diciotto mesi; e per i primi sei mesi, potrà il tirocinio può essere svolto, in presenza di un apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, in concomitanza col con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la PAGINA 20 IL SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA APRILE

143 TARIFFE, PREVENTIVO E SOCIETÀ TESTO ORIGINARIO DEL DL 1/2012 TESTO MODIFICATO CON LA LEGGE 27/2012 cnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 6. All articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; pubblica amministrazione e la semplificazione e l innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 7. All articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all alinea, nel primo periodo, dopo la parola «regolamentate» sono aggiunge le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) è soppressa. c) la lettera d) è soppressa abrogata. 7. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. disciplinare vale comunque a restituire la valutazione del comportamento del professionista all autonomo e responsabile apprezzamento del Consiglio dell Ordine, rimuovendo ogni indebito automatismo. Non già a fornire ai professionisti una licenza di violare impunemente gli obblighi di trasparenza. Il primo degli obblighi informativi è quello di rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, analogamente a quanto già previsto dalla soppressa (rectius: abrogata, come precisato dal legislatore in sede di conversione del comma 5), lettera d), dell articolo 3 del decreto legge 138/2011. Il professionista, una volta considerata la complessità della questione sottoposta alla sua attenzione, provvederà a effettuare una valutazione ex ante dell impegno che ritiene richiederà lo svolgimento della prestazione professionale e a comunicarlo al cliente. Si potrà avvalere, pertanto, delle formule più ampie possibili, in modo da consentire al cliente di comprendere se la questione sia di routine, di media difficoltà ovvero se la pratica sia più complessa e richieda, dunque, un maggiore approfondimento e l impiego di un grado maggiore di competenza, professionalità e impegno, e/o l avvalimento di collaboratori su specifici profili. Superamento degli oneri ipotizzabili Qualora, nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, si superino gli oneri ipotizzabili comunicati al cliente al momento del conferimento dell incarico si ritiene, come detto, che il professionista sia tenuto a informarne il cliente. Potrebbe essere allora opportuno, per quanto la legge non rechi un obbligo in questo senso, specificarne l eventualità fin dall inizio. Il problema potrebbe peraltro superarsi del tutto con una determinazione del compenso di tipo modulare che specifichi l importo richiesto in relazione alle singole prestazioni, necessarie ed eventuali. Nessun problema in merito all utilizzo di contratti che prevedono un importo forfettizzato o un compenso parametrato al valore del risultato conseguito (vale a dire un patto di quota lite). In linea di massima, anche qualora si sia optato per un meccanismo di determinazione del compenso su base oraria non si rilevano problemi: potrebbero sorgere questioni solamente ove sia stata inserita una previsione relativa a un numero massimo (ipotizzabile) di ore richieste per lo svolgimento della prestazione. In tal caso, sarebbe preferibile informare prontamente il cliente che è necessario un numero di ore maggiore per portare a compimento l incarico. Il preventivo Il comma 4 dell articolo 9 contempla, inoltre, l obbligo del preventivo. Nella versione originaria del decreto, tale preventivo doveva essere reso «anche in forma scritta», se richiesta dal cliente; previsione soppressa nelle modifiche apportate alla disposizione in sede di conversione, ove invece si specifica - come detto, opportunamente - che il preventivo è di massima. Il preventivo dovrà necessariamente contenere indicazioni generali. Sebbene sia venuto meno il requisito della forma scritta, è comunque preferibile che il preventivo sia predisposto in forma scritta. Tale veste, infatti, potrebbe agevolare il professionista al momento del conferimento effettivo dell incarico. Preme ricordare, infatti, che a differenza del preventivo l accordo sul compenso dell avvocato deve comunque necessariamente rivestire la forma scritta. Qualora il cliente APRILE 2012 IL SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA PAGINA

144 TARIFFE, PREVENTIVO E SOCIETÀ n LA POLIZZA ASSICURATIVA Allo stato attuale non sussiste l obbligo di dotarsi di polizza assicurativa: deve piuttosto ritenersi che l obbligo di comunicazione dei dati della polizza viga per i professionisti che sono già dotati di copertura assicurativa Un obbligo di fare può essere imposto solo sulla base di una previsione legislativa espressamente diretta allo scopo: non può pertanto dedursi l obbligo di stipula da una norma che si limita a stabilire la comunicazione al cliente L obbligo dell assicurazione obbligatoria sarà efficace allorquando sarà attuata la misura di cui all articolo 3, comma 5, lettera e), del Dl 138/2011, che prevede peraltro apposite convenzioni tra Consigli nazionali e compagnie assicurative, volte a tutelare il professionista da condizioni contrattuali svantaggiose lo accettasse il preventivo e il cliente concordasse, il preventivo reso in forma scritta, sottoscritto dal cliente, potrebbe diventare parte integrante del contratto di patrocinio e a esso potrebbe farsi riferimento per la determinazione del compenso. La misura del compenso Il comma 4 dell articolo 9 prevede che la misura del compenso sia adeguata all importanza dell opera, riproducendo parzialmente quanto già disposto dall articolo 2233, comma 2, del Codice civile in materia di determinazione del compenso del professionista intellettuale. Tale norma, infatti, oltre all importanza dell opera, fa riferimento a un altro criterio di valutazione/adeguatezza del compenso del professionista, individuato nel decoro della professione. Il decoro è canone normativo riferibile al più ampio valore della dignità, che la Costituzione della Repubblica non manca di richiamare nella norma fondamentale che disciplina i criteri generali di retribuzione del lavoro (di tutto il lavoro, non solo di quello dipendente), l articolo 36 della Costituzione, certamente riferibile anche ai professionisti quando richiama l esigenza che il compenso sia parametrato alla qualità e quantità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un esistenza libera e (appunto) dignitosa. Ci si domanda se si possa utilizzare anche il riferimento ai parametri di cui al comma 2 dell articolo 9: il loro utilizzo, infatti, veniva sanzionato nella versione originaria della disposizione con la nullità di protezione, ex articolo 36 del Dlgs 206/2005, solamente in relazione ai contratti individuali sottoscritti con consumatori e microimprese. Venuta meno tale limitazione in sede di conversione, deve concludersi che le parti contraenti siano libere di determinare il compenso del professionista in base ai criteri che preferiscono, forti dell autonomia privata loro riconosciuta dall ordinamento. Il ricorso ai parametri inoltre può rivelarsi di utilità nella prevenzione del contenzioso, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che sarebbero eventualmente utilizzati dal giudice. Si può poi ritenere che esistano profili di connessione tra preventivo e accordo sul compenso: così come il preventivo dovrà contenere indicazioni generali e di massima, tale carattere si rifletterà anche sull accordo relativo al compenso; spesso non risulta possibile per il professionista, infatti, anteriormente alla conclusione dell incarico professionale, prevedere in maniera analitica tutte le prestazioni che si troverà a svolgere. Se è vero che la misura del compenso deve essere stabilita con l accordo delle parti, è anche vero che il preventivo è di massima, e il preventivo ha per oggetto, appunto, null altro che la misura del compenso. In ogni caso, per evitare problemi, potrebbe prevedersi nel contratto di patrocinio una clausola di salvaguardia, che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione. La polizza assicurativa Da ultimo merita un cenno la questione delle assicurazioni professionali. Tra gli ulteriori obblighi informativi imposti dalla disposizione in esame, figura quello di indicare gli estremi della propria polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. Deve escludersi che tale previsione possa avere l effetto surrettizio di anticipare alla data di entrata in vigore del decreto l obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui all articolo 3, comma 5, lettera e), del Dl 138/2011: l obbligo di comunicazione dei dati della polizza vige per i professionisti che sono già dotati di copertura assicurativa (in questo senso anche C. Colombo, Liberalizzazioni e professioni: prime considerazioni sull articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, A favore di tale ipotesi milita il principio secondo cui un obbligo di fare può essere imposto solo sulla base di una previsione legislativa espressamente diretta allo scopo: non può pertanto dedursi l obbligo di stipula da una norma che preveda un adempimento ulteriore e successivo, e cioè la comunicazione al cliente. Deve ricordarsi che, nella formulazione dell articolo 3, comma 5, de l decreto legge 138/2011, la comunicazione degli estremi della polizza è inequivocabilmente connessa alla previsione di apposite convenzioni tra Consigli nazionali e compagnie assicurative, volte a tutelare il professionista da condizioni contrattuali svantaggiose. Ritenere anticipata l esigibilità dell obbligo di stipula, in assenza dell immediata operatività della garanzia rappresentata dalle convenzioni quadro esporrebbe milioni di professionisti al rischio di vedersi praticare condizioni capestro. n PAGINA 22 IL SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA APRILE

145 NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO Giur. merito 2012, 06, 1274 Mauro Di Marzio Sommario: 1. Dalle origini al «decreto Bersani». 2. Il rapporto di clientela dal «decreto Bersani» al «decreto Crescitalia». 3. Gli obblighi informativi. 4. La liquidazione ad opera del giudice. 5. La modifica dell'art. 91 c.p.c. 1. DALLE ORIGINI AL «DECRETO BERSANI» Il problema dei costi del processo, trascurato per decenni, è da qualche anno al centro di frenetiche iniziative del legislatore volte a rimediare ai mali della giustizia civile. Tra i vari aspetti che si riflettono su tali costi ci soffermeremo qui sulle recenti novità normative in tema di compenso dell'attività professionale dell'avvocato per prestazioni giudiziali tanto dal versante del rapporto di clientela, quanto da quello della liquidazione operata dal giudice: per il che occorrerà però brevemente fare qualche passo indietro, al fine di evidenziare la linea lungo la quale l'ordinamento pare indirizzarsi. La materia è rimasta regolata per ben oltre mezzo secolo dall'art. 24 l. 13 giugno 1942, n. 794, dedicata agli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, il quale disponeva che: «Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla». La disposizione, che prevedeva in tal modo un rigido congegno di computo del compenso, fissato inderogabilmente entro un minimo ed un massimo è stata però abrogata, quanto alla previsione dei minimi tariffari, dall'art. 2 comma 1, lett. a ), d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. «decreto Bersani»). L'abrogazione della disposizione in tema di minimi tariffari, secondo quanto la norma espressamente dichiara, è stata disposta in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi (1), nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato. Sul piano della liquidazione giudiziale delle spese di lite, tuttavia, nulla è cambiato dal momento che, come ha chiarito la S.C., «l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza» (2). Lo stesso provvedimento normativo, inoltre, è intervenuto sull'art c.c., sostituendone l'ultimo comma, già animato da un'idea di «sacralità» della professione forense, con la previsione del requisito della forma scritta per le pattuizioni concernenti i compensi professionali. Attraverso l'abrogazione, inoltre, delle «disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali... il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», il «decreto Bersani» ha dato ingresso al patto di quota lite, in sintonia con quanto consentito nei Paesi anglosassoni, con il contingent fee. In definitiva, il compenso, dopo il menzionato decreto, può essere convenuto in conformità alla tariffa, sotto forma di patto di quota lite, in una somma à forfait. È ritenuto inoltre ammissibile il palmario (3). La medesima disposizione, come si sa, ha poi largamente consentito agli avvocati di farsi pubblicità (4). Un'iniziativa quella portata dal «decreto Bersani» nella prospettiva della «liberalizzazione» della professione di avvocato nel complesso fortemente discutibile, almeno dall'angolo visuale delle ricadute sul funzionamento del servizio-giustizia, basti considerare i deflagranti effetti prodottisi negli anni '70 sul sistema giudiziario statunitense a seguito di non dissimili iniziative(5), tali da produrre un fenomeno poi definito come litigation explosion. La conseguenza, che dovrebbe essere già sotto gli occhi di tutti, in un paese in cui il numero degli avvocati eccede già di gran lunga i (6), è per un verso quello della creazione di una sorta di sottoproletariato giudiziario, pronto a tutto pur di accaparrarsi qualche causa e vincerla con ogni mezzo (7), per altro verso quello della mutazione genetica dell'attività professionale di avvocato in attività imprenditoriale destinata a svolgersi attraverso sempre più grandi law firm(8): dal che l'utente finale non sembra avere nulla di buono da attendersi. 2. IL RAPPORTO DI CLIENTELA DAL «DECRETO BERSANI» AL «DECRETO CRESCITALIA» Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», c.d. «decreto Crescitalia», convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 9, sotto la rubrica «Disposizioni sulle professioni regolamentate», ha anzitutto abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, riservando di sostituirle con tariffe da elaborarsi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, dal ministro vigilante. Per quanto riguarda la professione di avvocato, in particolare, è caduto il congegno (9) secondo il quale i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile erano «stabiliti dal Consiglio nazionale forense», la cui deliberazione (10) doveva essere quindi «approvata dal Ministro per la grazia e giustizia» (11). La novità pare collocarsi nella scia del già citato «decreto Bersani», quale completamento dell'operazione di «liberalizzazione» in materia di determinazione del corrispettivo della prestazione professionale di avvocato, ormai integralmente sottratto non soltanto nel minimo ad ogni influenza necessaria della tariffa. Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto all'avvocato, nell'ambito del contratto di patrocinio, dunque, occorre oggi fare riferimento alla previsione dettata dall'art ult. comma c.c., secondo cui l'accordo tra avvocato e cliente deve essere formato per iscritto (si tratta di un requisito di forma ad substantiam ), ed il compenso deve essere commisurato «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (12) nonché al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9 comma 4 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27). Il comma 4 dell'art. 9 in esame, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione, dopo aver ribadito che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall'ordinamento, ossia, quanto all'avvocato, per iscritto, ai sensi dell'art ult. comma c.c. appena citato, chiarisce che l'accordo deve aver luogo al momento del conferimento dell'incarico professionale. Qui sorge un primo quesito. Cosa accade se, stipulato il contratto di patrocinio, le parti nulla dicano in ordine al compenso, ovvero riservino di determinarlo in una fase successiva, in particolare all'esito del giudizio, sia pure per iscritto? Ebbene, il compenso del professionista, nel contratto di patrocinio, si colloca dal versante dell'oggetto, la mancanza del quale determina in linea di principio un vizio di nullità del negozio, ai sensi degli artt e 1325 c.c. Con riguardo al contratto di prestazione d'opera professionale, tuttavia, l'art comma 1 c.c. stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. L'antinomia è evidente: si tratta, perciò, di verificare il rapporto tra il dettato dell'art comma 1 c.c., che consente alle parti di stipulare il contratto senza tuttavia pattuire il corrispettivo, il quale sarà all'esito determinato in base alla tariffa o per intervento del giudice, sentito l'ordine forense, e la nuova previsione dell'art. 9 del «decreto

146 Crescitalia», come convertito, che impone di estendere anche al corrispettivo, già al momento del conferimento dell'incarico professionale, la stipulazione del contratto di prestazione d'opera professionale. Non sembra vi sia altra strada, in proposito, se non quella di ritenere per implicito abrogato il primo comma dell'art c.c., con riguardo sia al contratto di patrocinio che alla generalità dei contratti di prestazione d'opera professionale da parte degli esercenti professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Val quanto dire, secondo quanto si premetteva, che la mancata pattuizione del corrispettivo al momento del conferimento dell'incarico professionale cagiona la nullità del contratto di patrocinio, per la mancanza di un requisito essenziale. Né sembra che la mancata pattuizione in ordine al corrispettivo possa dar luogo a nullità parziale, ai sensi dell'art c.c.: l'applicazione del primo comma è infatti preclusa dall'evidente impossibilità di ritenere che il professionista avrebbe concluso il contratto pur sapendo della nullità; l'applicazione del secondo comma è altrettanto evidentemente preclusa dalla mancanza di norme imperative dirette ad integrare la pattuizione. La menzionata nullità comporterebbe come naturale conseguenza l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art c.c., con conseguente diritto alla ripetizione: ma, per un verso, la prestazione d'opera professionale è evidentemente insuscettibile di essere restituita; sicché, per altro verso, appare arduo ritenere che il cliente possa ripetere quanto eventualmente corrisposto, come nella pratica sovente accade, a titolo di acconti sul corrispettivo (13). Dalla omessa pattuizione del corrispettivo, va distinta, naturalmente, la individuazione convenzionale di criteri di calcolo che rendano il corrispettivo allo stato indeterminato, ma determinabile all'esito dello svolgimento della prestazione. A fronte del l'affidamento all'avvocato dell'incarico di promuovere o di seguire una certa controversia, le parti possono cioè fin da subito pattuire un compenso determinato, come nel caso della fissazione di una somma à forfait, ma possono anche convenire un compenso non determinato, ma determinabile, ex art c.c. È così corrispettivo non determinato, ma determinabile all'esito del giudizio, quello convenuto attraverso il patto di quota lite, dal momento che esso risulterà automaticamente determinato, in caso di vittoria della parte patrocinata, quale percentuale dell'importo riconosciuto dal giudice. Vale aggiungere, qui, che il corrispettivo (non ancora determinato ma determinabile) sembra poter essere pattuito, nel rispetto della nuova disciplina, anche mediante rinvio alla tariffa, una volta che essa sarà stata adottata dal ministro competente. In proposito, il decreto-legge poi convertito con modificazioni, dopo aver previsto l'emanazione del decreto ministeriale volto a stabilire i parametri per la determinazione del compenso del professionista in sede di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, aggiungeva che «l'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'art. 36 d.lg. 6 settembre 2005, n. 206». Quali pensieri albergassero nella mente del legislatore, tanto da ritenere vessatoria fermi gli obblighi informativi di cui si parlerà dopo l'adozione di criteri di calcolo del corrispettivo fissati dallo stesso legislatore, non è facile comprendere. Sta di fatto che tale precetto è caduto in sede di conversione. Cionondimeno, è qui il caso di rammentare che il contratto di patrocinio rientra, alle condizioni di legge, nella categoria dei contratti del consumatore: la S.C. ha di recente esaminato la questione, al fine del radicamento della competenza territoriale nelle cause in materia di pagamento del corrispettivo all'avvocato, indicando i criteri da adottare al fine di scrutinare l'applicabilità della disciplina di tutela dei consumatori (14). 3. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Il «decreto Crescitalia», come convertito, pone a carico del professionista, al momento della stipulazione del contratto di patrocinio, precisi obblighi informativi. L'avvocato, cioè, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Questa previsione si inquadra in un più ampio contesto che vede ampliarsi gli obblighi informativi a carico dell'avvocato. A tal riguardo vale anzitutto ricordare l'art. 4 comma 3 d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti, secondo il precedente art. 2, su diritti disponibili, il quale stabilisce che: «All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile». Più in generale, nella giurisprudenza recente, si trova spesso rimarcato il rilievo degli obblighi informativi gravanti sull'avvocato, obblighi che attengono, oltre che allo studio del caso, alla complessiva prospettiva dell'introduzione del giudizio, sì da porre la parte in condizioni di operare una corretta valutazione costi/benefici. Da tempo, del resto, la dottrina ha posto in luce come l'autonomia delle professioni liberali non esclude che il professionista sia assoggettato al «dovere di chiarimento ed informazione al cliente intorno alle possibilità di successo» (15), od altresì all'«obbligo di illuminare il cliente» in funzione della sua autodeterminazione (16). Ed il Codice deontologico forense, stabilisce che l'avvocato, oltre a dover rifiutare incarichi che eccedono la sua competenza (art. 12), «non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose» (art. 36) e deve informare il cliente, all'atto dell'incarico, «sulle caratteristiche della controversia e sulle soluzioni possibili» (art. 40). Gli obblighi informativi di cui si discorre è essenziale sottolineare sembrano collocarsi dal versante contrattuale, oltre che da quello disciplinare, per violazione dei canoni ora rammentati, e non da quello precontrattuale. Difatti, la natura delle disposizioni del Codice disciplinare forense quali norme integrative dei precetti legislativi, di recente riconosciuta dalle Sezioni Unite, anziché semplici regole interne di categoria, comporta che l'infrazione deontologica connessa al mandato determini responsabilità contrattuale per violazione delle previsioni di correttezza e diligenza ivi previste, quale oggetto d'integrazione normativa (17). Conclusione, quest'ultima, che sembra rafforzata dal «decreto Crescitalia». Entro tale prospettiva si trova riassuntivamente affermato, in giurisprudenza, che, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello ius postulandi, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (18). Così, con riguardo all'appello, l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendone le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione: pertanto, la circostanza che il cliente abbia

147 omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione (19). Pare emergere, in definitiva, un avvicinamento della responsabilità professionale dell'avvocato se è lecito semplificare a quella del medico, la quale si manifesta sotto l'aspetto della centralità del «consenso informato» al fine dell'individuazione degli obblighi gravanti sul professionista. Sembra cioè delinearsi per il professionista, come è stato di recente osservato, «un quadro piuttosto severo, consentaneo alla tendenziale oggettivazione della responsabilità informativa; in ogni caso, non poco appesantito dalla conformazione dell'onere probatorio. Difatti, mentre si tiene ferma la tradizionale qualifica dell'obbligazione professionale come obbligo di mezzi, escludendosi che in obligatione sia dedotto il conseguimento del risultato finale anziché soltanto il suo diligente perseguimento, si manifesta un rigore notevole sul piano dell'obbligo accessorio d'informazione, esigendosi la prova specifica del puntuale adempimento del dovere d'allerta sulle prospettive di successo dell'azione» (20). 4. LA LIQUIDAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE L'art. 9 del «decreto Crescitalia», nella sua versione originaria, disponeva che, ferma l'abrogazione delle tariffe, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista fosse determinato con riferimento aparametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. La disposizione ha subito dato luogo a taluni dubbi interpretativi concernenti, in particolare, l'individuazione dei criteri da adottare ai fini della liquidazione delle spese di lite a far data dal 24 gennaio Taluno ha sospettato la norma di incostituzionalità per il fatto di aver creato un irragionevole vuoto normativo (21). Altri, più plausibilmente, hanno ritenuto che la abrogata tariffa dovesse continuare ad applicarsi, fino all'ema- nazione della nuova (22). In tal senso si sono pronunciati i dirigenti di numerosi uffici giudiziari. La questione, tuttavia, è venuta meno con la legge di conversione del decreto-legge, la quale ha disposto che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto dovessero continuare ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui si è detto. Dopodiché, la liquidazione giudiziale avverrà sulla base dei decreti ministeriali. Non mancano, in prospettiva, talune criticità. Eccone una. La disciplina delle spese dettata dall'art. 91 c.p.c. è tuttora improntata non già all'idea della sanzione, bensì a quella del rimborso: il codice di rito, secondo un'impostazione in prevalenza condivisa, ha cioè recepito la costruzione, radicata nella tradizione ed espressa dal brocardo victus victori, compiutamente enunciata presso di noi dal Chiovenda, secondo cui il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione, giacché, se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione patrimoniale non altrimenti giustificabile. Ma, dopo le innovazioni apportate dal «decreto Crescitalia», sulla scia del «decreto Bersani», si immagini questa combinazione. Le parti del contratto di patrocinio, avvocato e cliente, hanno convenuto la misura del corrispettivo adottando il patto di quota lite, ovvero indicando una somma à forfait, di modo che l'importo pattuito è inferiore (e supponiamo di gran lunga inferiore) a quello derivante dall'applicazione della tariffa. In effetti, il cliente vince in pieno la causa e, in mancanza del deposito della nota spese (l'art. 75 disp. att. c.p.c. è tuttora in vigore, ma non può certo dubitarsi che le spese di lite debbano essere comunque liquidate anche se la nota non è stata depositata), il giudice provvede alla liquidazione osservando scrupolosamente la tariffa (come sempre dovrebbe fare) e, dunque, condanna il soccombente a rimborsare al vincitore una somma di molto superiore rispetto a quella che lo stesso vincitore dovrà corrispondere al proprio difensore in forza del contratto di patrocinio stipulato. Per questa via il vincitore si arricchisce di una somma che non ha alcuna plausibile giustificazione. In simile frangente, lo stesso principio della soccombenza, così come disegnato dalla fondamentale disposizione ricordata, finisce per rimanere vulnerato. 5. LA MODIFICA DELL'ART. 91 C.P.C. Resta per completezza da dire, in conclusione, che anche l'art. 91 c.p.c. è stato modificato, sia pure in misura che può considerarsi del tutto marginale. La modifica trae origine dalla novella dell'art. 82 c.p.c., che ha elevato da euro 516,46 (pari ad 1 milione di lire) ad euro 1100,00 la soglia delle cause devolute al giudice di pace nelle quali è consentita la difesa personale (23). A tale novità è seguita l'aggiunta di un comma all'art. 91, il quale oggi stabilisce che: «Nelle cause previste dall'art. 82 comma 1 le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda» (24)

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149 Nota a: Cassazione civile, 12/07/2012, n , sez. II CHIEDERE È LECITO; RISPONDERE È CORTESIA. MA GUAI A NON CHIEDERE! Diritto e Giustizia 2012, 0, 634 Stefano Calvetti Avvocato L'applicazione della disposizione in tema di tariffe professionali che prevede la possibilità, nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, della liquidazione degli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti, attribuisce al Giudice soltanto un potere discrezionale, il cui esercizio va oltretutto necessariamente sollecitato dall'avvocato interessato. Quotidiano del 13 Luglio 2012 La sentenza della Seconda sezione Civile della Cassazione qui in esame (n del 12 luglio 2012), si è occupata di una vertenza nella quale un avvocato si lamentava della irrisoria quantificazione, da parte del Tribunale, delle proprie spettanze per l'attività difensiva svolta in giudizio. Il caso. Un avvocato si avvicenda ad un precedente difensore nella difesa in giudizio, avanti al Tribunale, di una signora. Definita la causa con sentenza, l'avvocato passa all'incasso della parcella, ma la cliente non ne vuole sapere di adempiere spontaneamente. Il difensore agisce quindi in giudizio proponendo lo specifico ricorso previsto dalla legge in materia di onorari professionali (art. 29, l. n. 794/1942). La cliente non si costituisce nemmeno. Ebbene, a fronte della richiesta di euro 900 circa, il Tribunale accoglie la domanda solo in parte, condannando la cliente al pagamento della minor somma di euro 250. Davvero poco cosa. A fronte della decisione del Tribunale il difensore propone ricorso per cassazione, che però, come si vedrà tra poco, sarà rigettato. I motivi della contestazione: l'asserita complessità e importanza delle questioni trattate. Per l'avvocato ricorrente in cassazione, l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato adeguatamente l'attività professionale svolta, come dimostrato (meglio: come ritenuto dimostrato), dalla documentazione prodotta (come si vedrà appresso, proprio la mancanza di adeguata documentazione agli atti sarà uno motivi che porteranno al rigetto del ricorso). L'avvocato avrebbe predisposto una comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore; avrebbe redatto una comparsa conclusionale; avrebbe partecipato a due udienze. Su queste basi, erroneamente il Tribunale non avrebbe applicato l'art. 5 delle tariffe professionali (D.M. n. 585/1994), per cui non avrebbe tenuto conto della complessità e dell'importanza delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal professionista in relazione alle stesse. Le bacchettate della Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour non risparmiano alcune osservazioni pungenti nei confronti del ricorrente, in buona sostanza tacciato di aver confezionato una impugnazione del tutto lacunosa, suffragata esclusivamente da generiche petizioni di principio. Infatti, a dire della Suprema Corte, agli atti non vi sarebbe neppure alcuna traccia della pretesa comparsa conclusionale redatta dall'avvocato. Inoltre, nessun addebito può essere mosso al Tribunale per aver escluso dal computo delle competenze e degli onorari di avvocato diverse voci previste nelle tariffe professionali in assenza di alcuna prova dell'effettivo espletamento delle relative attività. In definitiva, la Cassazione rileva che il ricorso è estremamente generico limitandosi a richiamare solo astrattamente una complessa attività professionale di cui però non vengono indicate le concrete articolazioni tramite le quali si sarebbe svolta. Il monito finale della Suprema Corte. Quindi, nessuna lamentela può essere fatta valere soprattutto se l'interessato si è dimenticato di invocare l'applicazione del criterio premiale previsto dalle tariffe professionali. Infatti, l'applicazione della disposizione in tema di tariffe professionali che prevede la possibilità, nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, della liquidazione degli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti, attribuisce al Giudice soltanto un potere discrezionale, il cui esercizio va adeguatamente sollecitato dall'avvocato interessato. Tale principio è invero piuttosto consolidato in giurisprudenza. La stessa Seconda sezione della Cassazione, infatti, in precedenti occasioni aveva avvertito che l'aumento degli onorari oltre il massimo e sino al raddoppio costituisce un potere e non un dovere per il giudice e che la valutazione della particolare o addirittura straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento dello stesso, la cui discrezionalità già si esplica nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa. Per di più, ove al giudice sia attribuito un potere discrezionale, il mancato esercizio di esso non necessita di specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa della opportunità di avvalersene (cfr. Cass. Civ., sez. II, 12 giugno 2008, n )

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151 VITO AMENDOLAGINE Osservazioni a prima lettura sul regolamento ministeriale per la determinazione dei parametri di liquidazione giurisdizionale dei compensi per gli avvocati Sommario: 1. Ambito di applicazione e regole generali. 2. Il contratto di patrocinio contenente anche il preventivo sul compenso è soggetto all obbligo di registrazione? 3. La disciplina sul regime generale delle spese. 4. Le disposizioni sulla flessibilità del compenso. 5. La valutazione giudiziale negativa riguardante il compenso dell avvocato. 6. Compenso liquidato dal giudice ed importo contrattualizzato. 7. Tipologia di attività. 8. L attività stragiudiziale dell avvocato. 9. L attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. 10. La determinazione del valore della controversia. 11. Le disposizioni del d.m. n.140/2012 su procedimenti arbitrali, cautelari o speciali o non contenziosi, cause di lavoro e per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio. 12. Sulla responsabilità processuale aggravata (dell avvocato o del cliente?) e relative pronunce in rito. 13. La determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. 14. L attività giudiziale penale riferita all avvocato ed alla parte civile. 15. La determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale. 16. La soppressione del rimborso forfettario spese generali. 17. Considerazioni finali. 1. Ambito di applicazione e regole generali All art. 1 costituente l intero capo primo dedicato alle disposizioni generali del D.M. 20 luglio 2012, n.140, recante il regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, si prevede che l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. Ciò significa che le disposizioni del D.M. n.140/2012 non possono entrare in conflitto con il contenuto di precedenti accordi scritti tra il professionista ed il cliente, ma unicamente svolgere una funzione di supplenza od integrazione. L art. 41 del D.M. n.140/2012 prevedendo la disposizione temporale, recita: <<le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore>>. Bene, e per quelle anteriori? In particolare, per la liquidazione dei compensi in materia stragiudiziale e/o giudiziale relativi a prestazioni professionali anteriori all entrata in vigore del D.M. n.140/2012 a quale parametro dovrà riferirsi l avvocato per chiedere i soldi al cliente? Non certo le vecchie tariffe forensi essendo quest ultime ormai abrogate. A scanso di equivoci, l art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2012, n.27, prevedeva che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui al secondo comma e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il testo della norma anzidetta è quindi chiaro nel riferirsi alle sole spese giudiziali, per tale ragione dovendosi certamente escludere sia quelle relative alla fase stragiudiziale di una qualunque controversia, come quelle di consulenza, conciliazione, mediazione facoltativa od obbligatoria delle

152 controversi civili e commerciali (ovviamente escludendo il compenso del mediatore per la cui determinazione esiste una separata disposizione normativa) o comunque prodromiche all avvio di un azione esecutiva sia quelle che sebbene maturate durante un processo non siano state però consacrate in un titolo giudiziale a conclusione dello stesso (sentenza). Poniamo allora il caso che prima dell entrata in vigore del D.M. n.140/2012 a seguito di una pronuncia giudiziale sia necessario notificare atto di precetto ed iniziare l esecuzione forzata, se poi il debitore intende pagare quanto dovuto senza dover attendere la liquidazione del giudice dell esecuzione, come farà l avvocato a chiedere il compenso per la fase successiva all emanazione della sentenza? Quali parametri potrà utilizzare il suddetto professionista per la determinazione del proprio compenso relativo al precetto ed all esecuzione forzata iniziata in assenza delle vecchie tariffe, non potendo avvalersi del regolamento di cui al D.M. n.140/2012 che si riferisce unicamente alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore? La giurisprudenza di merito formatasi su tale questione pur rilevando il carattere di ultrattività delle abrogate tariffe forensi in base alla disciplina transitoria di cui all art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2012, n.27, non ha risolto il problema, essendosi limitata a statuire che il giudice, per la liquidazione del compenso all avvocato, debba applicare l art c.c. per cui, in applicazione della norma in esame, ai fini della quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati ed alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all art. 75 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Varese, 3 febbraio 2012; secondo Trib. Cagliari, 22 febbraio 2012, in il vuoto normativo creatosi per effetto della formulazione dell art. 9 del d.l. n.1/2012 verrebbe colmato attraverso l applicazione delle tariffe professionali abrogate, fino alla pubblicazione dei relativi parametri ministeriali. contra cfr. Trib. Cosenza, ord., 1 febbraio 2012, in che ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, premessa la natura processuale della suddetta disposizione desunta dal fatto che essa vincola gli organi giurisdizionali nell attività di liquidazione di onorari professionali, e che l evidente mancanza di una appropriata disciplina transitoria non consente di ritenere interamente ultrattivo il vecchio regime delle tariffe, obbligando il giudice ad applicare il nuovo regime a tutti i processi in corso che non siano già stati definiti anche per quel che riguarda la condanna alle spese processuali, atteso che l eventuale ricorso da parte del giudicante a parametri diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore, potrebbe risultare mortificante per il decoro della professione forense e quindi in contrasto con il primo comma dell art. 36 della Legge fondamentale, ovvero troppo gravoso per l esercizio del diritto di difesa in giudizio, e che pertanto, qualunque soluzione si dovesse scegliere nella determinazione degli onorari di difesa essa implicherebbe il rischio concreto di dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni simili sul piano processuale ha rimesso gli atti alla Consulta, poiché le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell art. 9 del d.l. n. 1/2012, si pongono in netto contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza laddove non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l entrata in vigore delle norme e l adozione da parte del ministro competente dei parametri ivi previsti. Lo stesso giudice, non ha mancato di rilevare altresì che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell art. 9 del d.l. n. 1/2012 appare, altresì, in contrasto con l art. 24 della Costituzione in quanto vulnera il diritto di agire e resistere in giudizio rendendo incerto l onere delle spese da affrontare nel corso del procedimento, considerando altresì che la suddetta disciplina viola anche l art. 3 della Costituzione in quanto attribuisce, di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione del relativo potere, una facoltà ampiamente discrezionale al giudice tenuto a liquidare gli onorari di difesa, tale facoltà apparendo

153 priva di alcun ragionevole ancoraggio a parametri certi e controllabili così frustrando, il diritto della parte soccombente di insorgere nei confronti di un provvedimento che risulti, eventualmente, incongruo od esorbitante. Nella citata ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta, si dava poi atto come non sia neppure ipotizzabile, che il giudice, cui è fatto obbligo di applicare in via esclusiva parametri all epoca inesistenti, possa omettere di decidere sulla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali ovvero sospendere il giudizio sino alla data in cui sarà emanato il provvedimento ministeriale per la cui emanazione, peraltro, la stessa disciplina impugnata non poneva alcun termine, in quanto la sospensione, in un caso non previsto da alcuna norma processuale, integrerebbe la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall art. 111, comma, Costituzione). Più di recente, cfr. Trib. Monza, 6 agosto 2012, in si è chiarito come l ultrattività delle abrogate tariffe forensi prevista dall art. 9, terzo comma del d.l. n.1/2012, convertito con modifica in l. n.27/2012 che si applica limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali fino all entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione dei nuovi parametri e comunque fino al centoventesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. In quest ultima pronuncia, si chiarisce che il regime transitorio per la liquidazione delle spese giudiziali e non quindi per quelle stragiudiziali, o comunque maturate in procedure diverse da quelle giudiziali, come nell ambito di un procedimento di mediazione obbligatoria od arbitrale non può che fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l attività difensiva è terminata, recependosi l orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale (cfr. Cass., 21 novembre 1998, n.11814, in Inoltre, lo stesso giudice brianzolo nel citato provvedimento specifica che in tal senso depone anche il secondo comma dell art. 9 del d.l. n.1/2012 al quale si raccorda il successivo terzo comma, dettando una disciplina transitoria limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito di soccombenza. Quest ultima precisazione assume poi una particolare importanza perché consente di ritenere che per rifarsi alle abrogate tariffe forensi è comunque necessario pervenire ad una liquidazione giudiziale del compenso riferito all attività prestata dall avvocato. In tal senso depone la parte finale del citato provvedimento del Trib. Monza, 6 agosto 2012, laddove afferma: <<se dunque l attività giudiziale dell avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi sino a tale data applicabili ai fini della liquidazione giudiziale delle spese, tale liquidazione dovrà continuare a far riferimento alle tariffe ivi previste, conformemente alla nota spese redatta e depositata in giudizio dai difensori in base alle stesse con il loro ultimo atto difensivo. Se invece la conclusione dell attività difensiva, con il compimento dell opera professionale, si abbia dopo l intervenuta abrogazione, l entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorchè alcune attività siano state svolte nel vigore di queste>>. Analoga problematica si pone per ogni azione giudiziaria già intrapresa prima dell entrata in vigore del D.M. n.140/2012 ma non definita con una pronuncia giudiziale successiva all entrata in vigore dello stesso regolamento. Altrettanto dicasi in ordine alle procedure arbitrali o conciliative, laddove non vengano definite con l emissione del lodo o di un accordo sottoscritto dalle parti che comprenda anche la determinazione del compenso del singolo avvocato, perché ad esempio le parti desiderano accordarsi prima evitando ulteriori esborsi di denaro ed accorciando i tempi di definizione della lite

154 Ma ad analoga conclusione potrebbe pervenirsi laddove le parti desiderino accordarsi anticipatamente sulla definizione della lite con una transazione, in cui, per prassi, ciascuna parte si paga il proprio avvocato. Ebbene, come farà quest ultimo ad esigere dal proprio cliente il compenso per l attività giudiziale e stragiudiziale prestata sino alla conciliazione compresa, magari per l opera prestata davanti al mediatore? Anche in tali ipotesi, come potrà il singolo professionista chiedere il pagamento del proprio compenso senza avvalersi delle vecchie tariffe professionali né dei parametri posti dal nuovo regolamento di cui al citato D.M. n.140/2012? La suddetta questione, a ben vedere, si pone non soltanto nei confronti del cliente dell avvocato, ma anche ed in particolar modo nei confronti della controparte, a sua volta assistita da altro legale, che in sede di richiesta del pagamento del compenso, può sollevare la relativa problematica. Il problema non è soltanto trovare l accordo con la parte o la controparte nei casi in cui sia quest ultima a doversi accollare la relativa spesa ma l esatta individuazione di parametri oggettivamente attendibili a cui ricorrere per la determinazione del compenso dovuto per l attività professionale espletata. In buona sostanza, in tutte le ipotesi innanzi considerate, se l avvocato chiede una certa somma al proprio cliente (o peggio ancora alla controparte debitrice nei cui confronti sia già stata avviata l azione di recupero per la sorte capitale rimasta impagata al termine del relativo procedimento), quest ultimo potrà sempre rifiutarsi di corrisponderla, a suo giudizio ritenendola esosa, ed in tal modo, costringere quindi lo stesso professionista ad adire il giudice per arrivare ad una determinazione giudiziale del proprio compenso. Probabilmente, esistendo su tale punto un evidente lacuna normativa, non altrimenti rimediabile neppure con l applicazione del generale principio tempus regit actum, laddove trattasi di fattispecie rectius: controversie nate quando le tariffe professionali erano già state abrogate, l unica possibilità, in difetto di un accordo tra l avvocato ed il debitore, stante l inesistenza di utili parametri al riguardo, sarà allora proprio quella prospettata, di ultimare la fase stragiudiziale o giudiziale già intrapresa, (nel caso dell esecuzione forzata facendosi liquidare dal giudice dell esecuzione il compenso relativo a tale fase, ed a quella anteriore, iniziata con la notifica dell atto di precetto), iniziandola o proseguendola davanti al giudice competente, la cui liquidazione sarà successiva all entrata in vigore del D.M. n.140/2102, ed in quanto tale, anche ove manchi l accordo delle parti, potrà comunque applicarsi quest ultimo. Ciò lo si desume chiaramente dal primo comma dell art. 11 del D.M. n.140/2012 laddove conclude affermando che <<l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso>>, ma per farlo, dovrà comunque emettere una pronuncia giudiziale che contenga la relativa statuizione concernente la determinazione del compenso spettante al professionista. Tuttavia, in tale modo, si realizzano due finalità in palese contrasto con quella cui dovrebbe tendere, in ultima analisi, il regolamento di cui al citato D.M. n.140/2012: da un lato la proliferazione di nuove azioni giudiziarie, in tale ipotesi, obbligatoriamente portate avanti dal singolo professionista per causa a quest ultimo non imputabile, senza possibilità di addivenire ad una preventiva conciliazione pure prevista dagli artt. 3 e 4 del citato regolamento, e dall altro, l aggravio di spese e costi a danno del proprio cliente e/o della stessa controparte (debitore) a seconda dei casi, la cui unica giustificazione plausibile risiede nella pur prevedibile lacuna normativa ignorata dall attuale legislatore con una norma ad hoc di diritto temporale trattandosi di una normale conseguenza derivante dell abrogazione delle tariffe a cui è seguito un notevole periodo temporale prima

155 dell approvazione del D.M. n.140/2012 la cui colposa mancanza viene quindi superata, chiamando le stesse parti ad accollarsi l onere di sopportare un maggior esborso economico. 2. Il contratto di patrocinio contenente anche il preventivo sul compenso è soggetto all obbligo di registrazione? In relazione alla disciplina relativa alla pattuizione del compenso, resta fermo quanto disposto dal quarto comma dell art. 9 rubricato disposizioni sulle professioni regolamentate del d.l. n.1/2012 convertito con modificazioni dalla l. n.27/2012 (e successivamente modificato dall'art. 5, primo comma, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), ai sensi del quale, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, e deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Ciò significa che non esistendo più tariffe professionali la cui applicazione era obbligatoria per legge, anche con rispetto ai minimi tariffari, sul versante fiscale non potrà più procedersi ad una preventiva ricostruzione presuntiva o sintetica anche d ufficio del reddito del professionista maturato in relazione al singolo affare considerato, dovendo prima appurarsi se in relazione allo stesso esista o meno un accordo tra il medesimo professionista qui considerato ed il cliente in quanto ai sensi dell art. 1 del D.M. n.140/2012 le disposizioni di quest ultimo, compresi i parametri indicati per singole fasi di attività, si applicano soltanto in difetto di un preventivo accordo privatistico tra le parti in ordine allo stesso compenso e successivamente, dovendo procedersi all interpretazione dello stesso, trattandosi di un vero e proprio contratto di diritto privato, a sua volta composto da singole clausole, che per quanto intelligibili, dovranno essere attentamente interpretate e valutate. Al riguardo, dovrà quindi tenersi conto dei relativi contenuti riguardanti la materia qui considerata, anche in virtù del fatto che il contratto di patrocinio stipulato con il cliente, al pari delle scritture private a contenuto patrimoniale, potrebbe andare soggetto all imposta di registro ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il quale prevede l'obbligo di registrazione di tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale, anche quelle sottoscritte tra privati od imprese a prescindere dall'intervento di un mediatore, al pari della transazione, trattandosi di atti relativi a prestazioni di servizi oggetto di IVA stipulati in forma scritta nel territorio dello Stato che si prestano ad essere ricompresi tra quelli già indicati nella Tariffa allegata al TUIR (contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo, art.10 della tariffa, parte seconda, scheda 22 pag.61), ovvero tra gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al citato D.P.R. n.131/1986). 3. La disciplina sul regime generale delle spese Il secondo comma dell art. 1 del D.M. n.140/2012 dispone che nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo

156 I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Ciò significa che tutte le spese di natura sostanzialmente borsuale comprensive anche di quelle degli ausiliari incaricati direttamente dal professionista, come del resto si legge nella stessa relazione illustrativa al decreto anche con riferimento agli oneri e contributi, anche fiscali, comunque necessarie od opportune per lo svolgimento del mandato professionale, sono escluse dal compenso convenuto con il cliente, ed anche dall applicazione in funzione suppletiva od integrativa dei relativi parametri previsti dal D.M. n.140/ Le disposizioni sulla flessibilità del compenso Il terzo comma dell art. 1 del D.M. n.140/2012 prevede espressamente che i compensi liquidati dal giudice in base al D.M. n.140/2012 comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, mentre dal quarto comma della stessa disposizione, si evince che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Quest ultima disposizione mira a realizzare il principio che il compenso dovuto dal cliente è unico anche se nel corso dell opera professionale espletata in suo favore intervenga un team di professionisti riconducibile ad un unico centro d interesse (la società tra professionisti). Quid juris se invece il medesimo team di professionisti pur facendo parte del medesimo studio professionale, non opera come società tra professionisti ovvero come studio associato? La disposizione citata si riferisce espressamente e soltanto alla fattispecie della società tra professionisti, per cui dovrebbe prendersi atto che prestazioni di più professionisti eseguite in favore del cliente per il medesimo affare esulano dalla fattispecie di cui al comma quarto dell art. 1 del D.M. n.140/2012, stante la mancata espressa previsione dell applicazione analogica delle relative disposizioni. 5. La valutazione giudiziale negativa riguardante il compenso dell avvocato Il quinto comma dello stesso art. 1 del D.M. n.140/2012 recita: per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta, mentre al sesto comma l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9, quarto comma, terzo periodo, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Cosa significa in concreto il termine adoperato nel D.M. n.140/2012 valutazione negativa? forse si intende la possibilità per l organo giurisdizionale di avvalersi della facoltà di abbassamento dei valori dei parametri utili per la determinazione del compenso professionale dell avvocato? Se è davvero così, allora nonostante lo scopo della riforma, così come dichiarato nella relazione illustrativa al decreto ministeriale in commento sia quello di rendere massimamente intellegibile la focalizzazione del corrispettivo dovuto, e, dunque, semplice, nella massima misura possibile, la sua stessa struttura, in realtà, nella prassi negoziale, al professionista basterà dimostrare per iscritto l esistenza del consenso informato previamente fornito al cliente-consumatore prima dell accettazione dell incarico, eventualmente anche tenendo conto al riguardo di quanto sancito dall art c.c. in tema di vessatorietà delle relative clausole, oltre che dei luoghi e modalità di formazione del relativo accordo fondato su schemi di contratti-preventivi a struttura complessa

157 come del resto la stessa controversia a cui si riferiscono, sostanzialmente in linea con quelli previsti dal citato art. 9, quarto comma, terzo periodo, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, per mettere in evidenza una criticità della suddetta disposizione regolamentare, non altrimenti rimediabile neanche dallo stesso giudice nel corso del giudizio a cui inerisce il conferimento del mandato difensivo. In effetti, sebbene nella relazione illustrativa al decreto ministeriale si tenda ad affermare accademicamente, rectius: teoricamente, che l unicità del compenso mira a dare spessore alla semplificazione insita nell abrogazione delle tariffe, costituendo a sua volta un utile supporto alla riduzione delle asimmetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso d informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti, in realtà, sul piano dell applicazione pratica di tale principio, non sembra difficile presagirne una diversa (e legittima) attuazione in senso diametralmente opposto, almeno rispetto all idea utopisticamente vaticinata nel testo della citata relazione illustrativa annessa al decreto ministeriale n.140/ Compenso liquidato dal giudice ed importo contrattualizzato Il settimo ed ultimo comma dell art. 1 del D.M. n.140/2012 recita: in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Ciò significa che non soltanto il giudice ma anche le parti, e tra queste, in primis il professionista, hanno le mani libere nella determinazione del compenso, con buona pace del cliente meno esperto o scaltro di altri nella contrattazione di tali questioni. E quindi evidente come anche tale disposizione si presti ad interpretazioni che non è affatto detto siano favorevoli per il cittadino-utente costretto ad avvalersi di tali servizi per difendersi in un processo. 7. Tipologia di attività L art. 2 del D.M. 20 luglio 2012, n.140, con il quale inizia il capo secondo, relativo alle disposizioni concernenti gli avvocati, premesso che le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale, e che le attività giudiziali sono a loro volta distinte in attività penale ed attività civile, amministrativa e tributaria, ai successivi artt. 3 e 4 si limita ad enunciare criteri empirici per la liquidazione, senza chiarire, né specificare, il relativo significato, ovvero cosa si intende per ciascuna di tali attività, anche al fine di individuarne con esattezza i relativi confini. 8. L attività stragiudiziale dell avvocato In particolare, secondo l art. 3 del D.M. n.140/2012 l attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito

158 alle stesse. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono. L art. 3 citato, ai commi primo e terzo precisa che l attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto anche dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente prevedendo altresì l aumento del compenso quando l affare si conclude con una conciliazione, quindi con esito positivo dell incarico affidato al professionista, inducendo quindi a ritenere che l obbligazione del professionista possa ritenersi di risultato oltre che di mezzi. Inoltre, il riferimento ai valori di mercato delle ore impiegate dal professionista per l esecuzione dell incarico, a maggior ragione se con riferimento all attività stragiudiziale, notoriamente già luogo di scontro con soggetti che la prestano pur senza rispettarne i relativi standards in termini di garanzia e qualità, autorizza a dedurre che attualmente, in Italia, la libera professione resta disciplinata dalle stesse regole che valgono nell ambito dell impresa commerciale, dove il prezzo del corrispettivo di compravendita delle merci è determinato soltanto dalle logiche del mercato, dove a prevalere è il competitor più forte (avvalendosi della propria organizzazione, forza economica, anche per garantire una serie di servizi per battere la concorrenza, tra cui rientrano la maggiore pubblicità promozionale dei propri prodotti e la capacità di abbassare i prezzi che però non sempre, anzi quasi mai si traduce in un effettivo vantaggio per il consumatore, secondo la famosa massima non scritta riassumibile nel non si regala proprio nulla a nessuno ) e non necessariamente quello più bravo e meritevole, con l unica precisazione che nella fattispecie disciplinata dal D.M. n.140/2012 si tratta non della compravendita di cose o di un qualunque servizio, ma di una ben definita ed altamente qualificata attività e servizi resi da categorie di professionisti iscritti in albi. Aggiungasi che le prestazioni legali, come ogni altra professionale su base ordinistica, si sono rette non su valori di mercato, ma su precisi valori fissati e pubblicati da Autorità pubbliche e controllati dagli ordini professionali. Pertanto le prestazioni intellettuali professionali non soggiacciono e non possono soggiacere alle regole proprie di mercato che non c è in tale ambito professionale e che, peraltro, presuppongono meccanismi di determinazione e poi di regolamentazione, monitoraggio e controllo dei valori da parte di più attori del mercato stesso (es. produttori, grandi distributori, filiera dei venditori, consumatori, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l energia ed il gas, Associazioni dei consumatori, etc.). 9. L attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria Anche l art. 4 del D.M. n.140/2012 non va al di fuori del perimetro tracciato con riferimento alla liquidazione, precisando che l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: a) studio della controversia; b) introduzione del procedimento; c) istruttoria; d) decisoria; e) esecutiva. La stessa norma regolamentare, dopo aver previsto al secondo comma che nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione, al terzo e quinto comma precisa che si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi,

159 anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente, nonché, quando il procedimento si conclude con una conciliazione con l aumento del compenso fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'art. 11, in tal modo confermando le analoghe determinazioni espresse in termini di obbligazioni di risultato già espresse con riferimento all attività stragiudiziale. Il quarto comma dell art. 4 del D.M. n.140/2012 prevede che qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'art. 11. Il sesto comma dell art. 4 del D.M. n.140/2012 prevedendo che costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, mira a punire peraltro genericamente come si evince finanche dall uso atecnico del termine condotte che ben si addice con riferimento alla parte del processo ma non certo all avvocato il singolo professionista che contravvenga ai criteri di celerità del giudizio. E evidente che la previsione di tale principio che peraltro, essendo riferito alla misura del compenso, entra in palese contrasto con quanto enunciato dall art. 1 dello stesso D.M. n.140/2012 in base al quale le relative disposizioni si applicano soltanto in difetto di accordo tra le parti e che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa tende unicamente a punire l avvocato, ammonendolo preventivamente, dal tutelare oltre una certa misura i diritti del proprio cliente, pena la possibilità che, determinate condotte, possano essere valutate negativamente, esclusivamente nei suoi stessi confronti, dal giudice ai fini della determinazione del compenso. Ciò ovviamente, senza contare che a decidere se ed eventualmente in quale misura dette condotte possano elevarsi al rango di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli è lo stesso giudice della causa, il quale, ove a sua volta sia incorso in ritardi per la definizione del contenzioso, potrebbe essere indotto a rigettare richieste avanzate dalla difesa con il pretesto che le stesse, argomentando diversamente, possano comunque essere idonee a suo giudizio, a costituire la previsione innanzi indicata dal sesto comma dell art. 4 del D.M. n.140/2012. In ogni caso, appare fin troppo evidente il chiaro invito a non oltrepassare un immaginaria linea rossa nella difesa del cittadino, superata la quale, si rischia un altrettanto evidente situazione di conflitto d interessi sul piano economico fra l avvocato ed il proprio assistito. Un esempio può forse aiutare a chiarire. Tizio si rivolge al proprio avvocato chiedendo di difenderne le ragioni evocando la controparte in giudizio. Se nel corso del processo, la strategia difensiva dell avvocato per il giudice adito si riveli essere eccessivamente articolata o macchinosa, come spesso può accadere anche per questioni che a prima vista potrebbero apparire di facile soluzione salvo poi verificare all atto pratico l esatto contrario, ovvero alla difficoltà di pervenire ad una soluzione soddisfacente, potrà verificarsi l ipotesi che lo stesso giudicante, per evitare di incorrere in un eccessiva dilatazione dei tempi del processo, sia costretto tecnicamente a segnalare all avvocato la possibilità di evitare di coltivare richieste istruttorie particolarmente complesse. Si pensi ad esempio, alla citazione di numerosi testimoni, parte dei quali residenti al di fuori del circondario dell ufficio giudiziario ove si svolge il processo, magari chiamati a deporre su un rilevante numero di capitoli, ovvero una consulenza tecnica d ufficio particolarmente complessa ed

160 onerosa, od ancora un ispezione giudiziale, o nel campo del diritto penale od amministrativo, altri accertamenti particolarmente complessi che pure la particolare natura del singolo procedimento richiede per l accertamento della verità giudiziaria. Tali attività, notoriamente comportano un notevole dispendio di tempo e costi, è per tale ragione, la stessa questione innanzi evidenziata, potrebbe porsi anche sotto l aspetto della valutazione di una condotta idonea ad ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Quest ultimi, in difetto di una diversa specificazione, dovrebbero presumibilmente intendersi quelli posti dall attuale l. 24 marzo 2001, n.89, così come modificata dall art.55 del d.l. 26 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni in l. n.134/2012. Quello illustrato, è soltanto uno dei possibili ed innumerevoli esempi che potrebbero verificarsi nella prassi giudiziaria, dove l accertamento della verità rischia seriamente di diventare ostaggio di logiche di mercato, quanto all ottimizzazione dei tempi e costi del processo, in tal modo finendo con il porre sullo stesso piano della valutazione delle merci rapporto dell offerta/domanda rispetto alla qualità/prezzo i diritti delle persone ed inevitabilmente con essi anche quest ultime. L unica differenza è che se un prodotto non piace al consumatore quest ultimo ha sempre la possibilità di cambiare rivolgendosi sul mercato ad altro operatore economico, mentre nell ambito della giustizia ciò non è possibile. In altre parole, se un prodotto commerciale che sembra non funzionare a dovere lo si può sostituire od anche evitare di acquistarlo, ciò non è possibile nel settore della Giustizia, vale a dire non si può scegliere il tribunale od il giudice più efficiente e di conseguenza l avvocato che sappia pervenire più rapidamente di un altro ad una soddisfacente soluzione della causa, compatibilmente con il carico di lavoro presente sul ruolo dell ufficio giudiziario. Probabilmente, la disposizione contenuta nel sesto comma dell art. 4 del D.M. n.140/2012 è volta a distogliere l attenzione dal vero problema, mascherando l unico imbarazzante aspetto della questione legata alla ragionevole durata del processo: l inefficienza della macchina giudiziaria italiana per la mancanza di risorse ed investimenti adeguati che mai come nel corso degli ultimi anni sono stati sostituiti da uno svariato numero di riforme e controriforme legislative, tutte rivelatesi perfettamente inutili e persino controproducenti, come incontrovertibilmente dimostrano da un lato l immediata abrogazione a breve distanza di tempo dall approvazione di una loro parte (basti pensare al processo societario, all applicazione del rito del lavoro alle cause da incidenti stradali con lesioni, tanto per fare qualche esempio sul tema della giustizia civile) e dall altro, il continuo perseverare del legislatore politico e tecnico nell immettere continuamente nell ordinamento nazionale nuove disposizioni, spesso lacunose, sconnesse ed in contraddizione con altre preesistenti rimaste in vigore, creando un impressionante stratificazione normativa che almeno sino ad oggi non ha eguali in nessun altra legislazione di Stati aderenti all unione europea. 10. La determinazione del valore della controversia L art. 5 del D.M. n.140/2012 prevede che ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale

161 La genericità della disposizione in commento nel rinviare al codice di procedura civile e soltanto per una determinata categoria di azioni ad altrettanto generici parametri quali l'entità economica della ragione di credito azionata nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, per quelli divisori alla quota od ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata, pone non pochi problemi in presenza del verificarsi di particolari situazioni. Una su tutte: se vi è revoca o rinuncia all incarico da parte del difensore, in assenza di un preventivo accordo tra quest ultimo ed il cliente, come dovrà regolarsi il giudice adito con separato giudizio per la determinazione del compenso quando ancora non è definito il giudizio in relazione al quale il primo professionista venne incaricato di prestare la propria attività? Alla stessa conclusione si perviene poi qualora la stessa parte decida di transigere la lite, e quindi non si arrivi ad una pronuncia giudiziale. Anche in tale ultima ipotesi dovrà applicarsi analogicamente la disposizione contenuta nel primo comma dell art. 5 del D.M. n.140/2012 per la determinazione del valore da usare come parametro di riferimento per la determinazione del compenso spettante all avvocato? E vero che ai sensi del primo comma dell art. 1 dello stesso D.M. n.140/2012 l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso, ma è altrettanto vero che definita la controversia con una transazione, si renderà necessario instaurare un separato ed autonomo giudizio dallo stesso difensore che dopo aver rinunciato od essere stato revocato dall incarico, chieda di essere pagato per l opera prestata in favore del cliente. Anche questa purtroppo è un ulteriore eventualità non prevista dal legislatore, che potrebbe fungere da volano per la creazione di nuovo contenzioso civile. Il secondo comma dell art. 5 del D.M. n.140/2012 afferma che nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è invece determinato a norma del primo comma quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato. Bene, anche in tale ipotesi, se le parti decidono di mettersi d accordo prima di arrivare ad una pronuncia giudiziale, risparmiando costi e tempo, chi e sulla base di quali parametri stabilirà che possono applicarsi nella controversia che si intende definire transattivamente i criteri di cui al primo comma della stessa disposizione regolamentare? Cosa significa, sul piano concreto, che quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato? Appare evidente come dette indicazioni, oltre ad essere generiche, potrebbero forse eventualmente aiutare il giudice nel decidere il compenso spettante al professionista, ma non certo le parti, che pur avendo faticosamente raggiunto un intesa sul bene della vita oggetto della contesa, francamente, appare difficile riescano anche a mettersi d accordo sul quantum da riconoscere al professionista per l attività prestata in assenza di oggettivi elementi di valutazione della stessa, tenuto altresì conto che trattandosi di giudizi amministrativi in cui una delle parti è la p.a. occorre pur sempre che dette voci di spesa specie ove i relativi importi siano rilevanti, come nel caso delle controversie legali fondate su appalti pubblici siano àncorate all osservanza di criteri oggettivi prestabiliti. Altrettanto dicasi per la generica previsione riferita alle controversie di valore indeterminato od indeterminabile per le quali si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa, senza specificare null altro al riguardo, con riferimento all indicazione di specifici criteri-guida

162 11. Le disposizioni del d.m. n.140/2012 su procedimenti arbitrali, cautelari o speciali o non contenziosi, cause di lavoro e per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio Le osservazioni fatte con riferimento alle prestazioni rientranti nell attività giudiziale o stragiudiziale valgono anche in relazione all art. 6 del D.M. n.140/2012 che per i procedimenti davanti agli arbitri, prevede che nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse, mentre in ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale. Anche prescindendo dalla stravagante quanto immotivata discriminazione operata con riferimento alla tipologia di arbitrato, a seconda se quest ultimo assuma la natura rituale od irrituale ai fini dell applicazione dei relativi parametri riferiti all attività giudiziale o stragiudiziale, anche per tali procedimenti, si ripropongono le stesse osservazioni critiche svolte nei precedenti paragrafi, apparendo tale disposizione regolamentare non meno generica di quelle che la precedono, permanendo gli stessi dubbi innanzi evidenziati anche con riferimento alle questioni di diritto temporale. Con riferimento alle restanti ipotesi contenziose, distinte per tipologia, per le cause di lavoro la normativa regolamentare si rivela essere lacunosa, per effetto della scarna previsione contenuta all art.8 del D.M. n.140/2012 da cui è possibile ricavare soltanto che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera euro, il compenso dell avvocato è ridotto di regola fino alla metà (praticamente a stralcio, senza indicazione alcuna dei relativi parametri di riferimento, come invece prevede appositamente l art. 7 dello stesso decreto, trattando dei procedimenti cautelari, speciali o non contenziosi di cui si dirà appresso, e, soprattutto, senza aggiungere nulla per le cause di valore superiore). Soltanto nella relazione illustrativa si precisa che tale previsione sarebbe volta ad assicurare il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela di posizioni fondamentali ed a forte connotazione personalistica, usualmente connesse a situazioni di disparità di forze tra le parti coinvolte, come tali considerate sotto vari profili, processuali e sostanziali, dall ordinamento. Ma a ben vedere, tale regola vale non soltanto per il lavoratore ma anche e soprattutto per la parte datoriale, a maggior ragione se di dimensioni rilevanti od internazionale: si pensi alla Fiat i cui legali debbano patrocinarne le ragioni in controversie in cui è la stessa azienda ad evocare in giudizio i propri dipendenti, in relazione a singole controversie ciascuna delle quali inferiore ad euro 1.000,00. Vale anche in tal caso il suddetto principio esposto nella relazione illustrativa al decreto? Al precedente art. 7 dello stesso D.M. n.140/2012 riguardante i procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi si enuncia che fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi (volontaria giurisdizione) anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole ed i criteri generali di cui agli artt. 1 e 4 del D.M. n.140/2012. La suddetta disposizione, si rivela essere palesemente pleonastica, laddove accomunati i procedimenti cautelari, speciali o non contenziosi anche quando si svolgono in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare (sono quelli di volontaria giurisdizione, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, etc.) per la determinazione del compenso all avvocato si limita a rinviare per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole ed i criteri generali di cui agli artt. 1 e 4 dello stesso decreto

163 Ebbene, per conseguire tale risultato sarebbe stato sufficiente includere anche i procedimenti previsti dall art.7 del D.M. n.140/2012 tra quelli espressamente indicati nella rubrica dell art. 4, norma quest ultima a cui pure tra l altro l art. 7 rinvia, le cui disposizioni si riferiscono all attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. La disposizione contenuta all art. 9 del D.M. n.140/2012 si riferisce alle cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio, stabilendo che in tali controversie il compenso può essere ridotto fino alla metà, a cui segue la contorta previsione che per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal T.U. delle spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale. Ora fermo restando la drastica riduzione alla metà degli importi dovuti per il compenso all avvocato, viene da chiedersi cosa intende dire esattamente la pur generica citata disposizione regolamentare o meglio ancora, come verrà intesa nella futura interpretazione giurisprudenziale laddove la stessa prevede che <<si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>? Forse un caso ulteriore in cui il compenso all avvocato può essere ulteriormente diminuito, o magari un ipotesi di esonero totale o parziale dalla relativa corresponsione, tenendo conto anche di quanto enunciato dal successivo art. 10 dello stesso D.M. n.140/2012 sulla responsabilità processuale aggravata? 12. Sulla responsabilità processuale aggravata (dell avvocato o del cliente?) e relative pronunce in rito L art. 10 del D.M. n.140/2012 dispone che nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità, improponibilità od improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'art. 11. Nella relazione illustrativa al decreto si afferma che la ragione è chiaramente relativa all esercizio definito come professionalmente inappropriato dei diritti processuali. Ciò però significa che al solo avvocato della parte soccombente viene ad essere riservato un trattamento più deteriore rispetto a quello del vincitore, punendolo con la decurtazione della metà del compenso a cui avrebbe diritto per aver patrocinato una causa del cliente che avrebbe dovuto rifiutare a priori. A questo punto sorge anche qui qualche domanda da porsi. La prima è se anche tale norma abbia davvero un senso, specialmente laddove l avvocato della parte che poi si rivelerà essere soccombente nella causa, con una condanna per responsabilità processuale aggravata, abbia già pattuito il compenso con il proprio cliente, tenuto conto che ai sensi dell art. 1 del D.M. n.140/2012 l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. Se la parte soccombente si è già accordata preventivamente con il proprio avvocato a corrispondergli in ogni caso un determinato compenso anche nell ipotesi in cui la relativa domanda sia dichiarata dal giudice inammissibile, improponibile od improcedibile cosa dovrà fare il giudice in tale ipotesi, contravvenire all accordo ed in tal modo violare quanto espressamente enunciato all art. 1 del D.M. n.140/2012?

164 Tanto anche in considerazione di quanto stabilito all ultimo comma dell art. 1 del D.M. n.140/2012: <<in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa>>. La seconda, attiene invece alla natura dell obbligazione professionale se in tale ipotesi, potrà continuare ad essere considerata semplicemente come di mezzi o se invece la si debba intendere come di risultato, atteso che la vistosa decurtazione del compenso (cinquanta per cento) viene legata alla pronuncia emessa dal giudice al termine del relativo processo. A ciò non osta la particolarità della pronuncia, in punto di gravità della stessa, atteso che anche laddove si discute di inammissibilità, improponibilità od improcedibilità della domanda giudiziale, non di rado si rinvengono orientamenti giurisprudenziali divergenti, cosa del resto normale, almeno in un paese come l Italia in cui ancora non esiste una regola assimilabile allo stare decisis di matrice anglosassone. Ma soprattutto, cosa accadrà applicando tale principio in materia penale al difensore della parte che, nonostante esistano poche possibilità di accoglimento della domanda, chieda ugualmente al suo difensore di patrocinarne le ragioni nonostante il rischio di incorrere in un rigetto della stessa per inammissibilità, improponibilità od improcedibilità? Ed indipendentemente da ciò, come dovrà comportarsi l avvocato nei confronti del proprio cliente, in un qualunque procedimento, sebbene vi sia un consistente rischio di incorrere in un rigetto della domanda? Rifiutarsi di difenderlo per paura di incorrere a priori nella sanzione prevista dall art. 10 del D.M. n.140/2012 consistente nella decurtazione del cinquanta per cento del proprio compenso per responsabilità processuale aggravata (sua o del proprio cliente)? Altra questione su cui riflettere, potrebbe poi essere quella riguardante la valutazione della stessa opportunità e sensibilità dimostrata dall attuale legislatore verso la professione forense, nell aver scelto di ammonire preventivamente i relativi professionisti esercenti la stessa, dal patrocinare cause difficili od estremamente difficili, in cui potrebbe esistere il rischio di incorrere in un rigetto della domanda giudiziale per inammissibilità, improponibilità od improcedibilità della stessa, mettendo così in guardia il medesimo professionista dalla possibilità di incorrere in un futuro addebito a titolo di responsabilità processuale aggravata del resto previsto appositamente nei confronti dell avvocato difensore della parte soccombente riferito alle eventuali conseguenze derivanti da una scelta (sua o del cliente?) poi rivelatasi errata per effetto della decisione finale del giudice. In buona sostanza, la regola prevista nell art. 10 del regolamento ministeriale senza equivoci di sorta, sembra voler porre a carico dell avvocato soccombente, a sua volta difensore della parte sconfitta al termine del processo, di fatto, solidalmente con quest ultima, una sanzione pecuniaria per aver adito il sistema giustizia con una domanda poi rivelatasi inammissibile, improponibile od improcedibile, perché in base alla relazione illustrativa al decreto, ritenuta in contrasto con l attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell uso della risorsa giudiziaria, a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria. Ed infatti, nella stessa relazione illustrativa si conferma la valorizzazione dell attività forense diretta alla sola conciliazione della controversia, attraverso l aumento del compenso rispetto a quello liquidabile ordinariamente. In realtà, nel regolamento ministeriale di cui al D.M. n.140/2012 vi sono anche altri punti da cui si evincono tutta una serie di aprioristiche valutazioni negative verso le stesse possibilità di scelta riferite a strategie difensive dell avvocato le quali, rendono quindi legittimo il sospetto di una

165 diffidenza verso quest ultimo, che inevitabilmente finisce con l oscurarne anche la stessa professionalità, come si ricava ad esempio dall art. 1, sesto comma, ai sensi del quale <<l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9, comma 4, terzo periodo, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso>>, dall art. 4, che al sesto comma enuncia: <<costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli>>, in quest ultima ipotesi, senza null altro al riguardo, neanche fosse una norma in bianco al cui riempimento dovrà quindi rimediare il giudice chiamato a decidere la singola controversia, esprimendo le proprie osservazioni e valutazioni per individuare di volta in volta quali possano essere le eventuali <<condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli>>, e dall art. 12, sesto comma: <<costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli>>. Vi sarebbero anche altri non meno importanti interrogativi da porsi in merito all utilità (ed opportunità) dell art. 10 del D.M. n.140/2012, ma forse, anche per evidenti ragioni di spazio, è meglio chiudere qui su tale punto specifico. 13. La determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria Il contenuto dell art. 11 del D.M. n.140/2012 che per ragioni sistematiche, avrebbe potuto essere inserito nel testo dell art. 4 è sostanzialmente una riproposizione sintetica riferita ad una serie di atti ed attività già previste dalle abrogate tariffe forensi per la liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato, prevedendo al primo comma che i parametri specifici per la determinazione del compenso dell avvocato sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata allo stesso decreto. Il giudice può sempre (discrezionalmente) diminuire od aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma restando l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4 dello stesso decreto. Su tale punto, appare evidente il rischio di incorrere in veri e propri eccessi o stravaganze valutative, riconducibili all arbitrio del giudice, il quale potrebbe essere tentato di decidere di aumentare o diminuire il compenso all avvocato a seconda delle circostanze concrete che in ultima analisi potrebbero riferirsi anche soltanto alla particolare considerazione riposta nella stessa persona fisica del professionista piuttosto che a quella inerente il singolo procedimento trattato. In buona sostanza, è come dare al giudice la possibilità di premiare o sanzionare sul piano squisitamente economico la condotta professionale dell avvocato, con ogni conseguente pericolo sotto il profilo dell indipendenza e libertà di garantire la difesa del proprio cliente così come attualmente sanciti dalla Carta dei Principi Fondamentali dell Avvocato Europeo, reperibile on line all indirizzo redatta dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) ed adottata all unanimità nella sessione plenaria tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006, destinata ad essere applicata in tutt Europa, in cui si enunciano i principi fondamentali, espressione del sostrato comune a tutte le norme nazionali ed internazionali che disciplinano l avvocatura. In particolare, dall art. 2.1 sui principi generali, si evince che <<gli avvocati debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di consigliare e rappresentare i clienti. Ciò significa che l avvocato deve essere indipendente dallo Stato, dalle fonti di potere e dai poteri economici, e non deve permettere che la sua indipendenza sia compromessa da pressioni indebite >>

166 Ai punti e si prevede che <<i numerosi obblighi a carico dell avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l imparzialità del giudice. L avvocato deve pertanto impedire ogni attentato alla propria indipendenza e fare attenzione a non venir meno alle norme deontologiche per compiacere i clienti, i giudici o terzi. Tale indipendenza è necessaria per l attività giuridica come per quella giudiziaria. I consigli dati da un avvocato al proprio cliente non hanno valore se sono impartiti per compiacerlo, per interesse personale o sotto l effetto di una pressione esterna>>. Ebbene, se quanto precede è vero, come si spiega che la determinazione concreta del compenso spettante all avvocato debba oggi dipendere da una così ampia discrezionalità del giudice, al quale è altresì rimessa la stessa discrezionalità di ridurlo od aumentarlo a seconda delle circostanze e percezioni od esperienze soggettive, di fatto, svincolando la relativa valutazione da ogni possibilità concreta di esercitare un efficace attività di controllo, sia preventivo che a posteriori? Tuttavia, l indicazione a titolo di esempio per ciascuna fase di singoli atti ed attività da prendere in considerazione per la definizione del compenso spettante al professionista, oltre che apparire pleonastica, atteso che l indicazione degli importi in relazione alle relative fasi di attività è già riportata nella tabella allegata A Avvocati al D.M. n.140/2012, sul piano pratico rischia di rivelarsi persino inutile, in quanto, non essendo più prevista nell attuale regolamento ministeriale per la determinazione del compenso dell avvocato l obbligatoria applicazione della suddivisione in onorari e diritti in uso alle abrogate tariffe forensi, con l assegnazione per ciascuna voce del relativo importo in considerazione del valore della controversia, che serviva da un lato per verificare il rispetto dei minimi tariffari, e dall altro, per àncorare gli importi spettanti al professionista a ben precisi parametri previamente individuati, anche al fine di garantire sotto il profilo dell art. 36 cost., la dignità ed il decoro dell opera svolta dal professionista, attualmente, tali esigenze sono inevitabilmente destinate a cedere il passo ad altri criteri rispondenti alla logica propria del mercato, come del resto chiaramente affermato nello stesso regolamento ministeriale in commento, con specifico riferimento alla determinazione delle ore impiegate dal professionista per la prestazione richiestagli per la cui valutazione si tiene conto anche del valore di mercato attribuito alle stesse, che sebbene esplicitamente riferito all attività stragiudiziale enunciata all art. 3, di fatto, sembra permeare implicitamente l intero D.M. n.140/2012. Il secondo comma della disposizione in commento recita: il compenso è liquidato per fasi, mentre il terzo comma enuncia che nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. Il quarto comma dell art. 11 del D.M. n.140/2012 prevede che nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio, gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, ed il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. Il quinto comma della stessa disposizione regolamentare dispone che nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione

167 delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. Il sesto comma dell art. 11 del D.M. n.140/2012 enuncia che nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Il settimo comma dell art.11 del D.M. n.140/2012 dispone invece che nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. All ottavo comma del citato art.11 del D.M. n.140/2012 si stabilisce che il compenso, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. I commi nove e dieci dell art.11 del D.M. n.140/2012 indicano rispettivamente che per le controversie il cui valore supera euro ,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'art. 4, commi da 2 a 5, con la precisazione che i suddetti parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione, e che per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. 14. L attività giudiziale penale riferita all avvocato ed alla parte civile L art. 12 del D.M. n.140/2012 prevede che l'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi:

168 a) studio; b) introduzione del procedimento; c) istruttoria procedimentale o processuale; d) decisoria; e) esecutiva. Se il procedimento od il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario ed i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Anche qui valgono le stesse considerazioni svolte nel paragrafo 10 del D.M. n.140/2012 sulla natura dell obbligazione assunta dal professionista, se debba considerarsi ancora di mezzi o di risultato alla luce delle disposizioni regolamentari che si commentano. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso dell avvocato l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Quest ultima disposizione si commenta da sé. Un esempio può aiutare a chiarire. Se un processo relativo alla punizione di un certo reato è a rischio di prescrizione per una serie di ritardi accumulati dai responsabili (personale addetto agli uffici di cancelleria, giudici, etc.) dell ufficio giudiziario competente, per evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria consistente nella decurtazione del compenso, si chiede all avvocato dell imputato di sopperire a tali ritardi dell amministrazione, in buona sostanza, evitando di formulare istanze od espletare le correlate attività difensive nell interesse del proprio assistito, salvo forse la sola ipotesi in cui esista la certezza di raggiungere il risultato sperato, soltanto perché il relativo esame da parte del giudice del procedimento potrebbe ritardare la prosecuzione dello stesso giudizio ormai giunto al limite della prescrizione prevista ex lege per quel determinato reato, così di fatto rinunciandovi? La disposizione in esame chiude enunciando che si applica l'art. 9, primo comma, secondo periodo, in base al quale, nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso dell avvocato può essere ridotto fino alla metà. Il successivo art. 13 del D.M. n.140/2012, a proposito della parte civile, e del responsabile civile recita: <<i parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile>>. Conseguentemente, a rendere operativi i parametri relativi all attività giudiziale civile nei confronti della parte e del responsabile civile

169 costituiti nel giudizio penale basta che i relativi atti e/o attività non rientrino tra quelli destinati ad essere ricompresi nelle fasi penali. La formulazione letterale di tale disposizione apparentemente chiara in realtà si presta a generare non pochi equivoci, proprio a causa della difficoltà di fatto a ricomprendere o meno determinati atti ed attività nelle fasi penali ai fini dell applicazione dei relativi parametri di riferimento per la liquidazione del compenso al professionista. 15. La determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale Anche per quanto concerne l art. 14 del D.M. n.140/2012 valgono le stesse considerazioni svolte nel paragrafo 8 sulla determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria riferito all esame dell art. 11 del D.M. n.140/2012. In particolare, l art. 14 del D.M. n.140/2012 al primo comma prevede che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata allo stesso decreto. Il giudice può sempre (discrezionalmente) diminuire od aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 12. Al secondo comma, la disposizione in commento enuncia che il compenso è liquidato per fasi, mentre a quello successivo dispone che nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti della fase introduttiva o che esauriscono l'attività. Il quarto comma è dedicato alla fase introduttiva, nella quale sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. Al quinto comma, si stabilisce che nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati od imputati di reato connesso o collegato. In particolare, la fase si considera complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime ed in plurime udienze, ovvero comportano la redazione di scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. Al sesto comma, riferito alla fase decisoria, si prevede che sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica, mentre dal successivo settimo comma, si evince che nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. L ottavo e penultimo comma dell art. 14 del D.M. n.140/2012 recita: <<fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli artt. 1 e 12>>. Il nono comma dell art.14 del D.M. n.140/2012 infine, prevede invece che il compenso, ai sensi dell'art. 1 terzo comma, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse ad oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati

170 16. La soppressione del rimborso forfettario spese generali. Il D.M. n.140/2012 e con esso, anche la relazione illustrativa non contempla più il rimborso forfettario spese generali che in precedenza era dovuto all avvocato nella misura del 12,50% calcolato sull ammontare dei diritti ed onorari di cui alle abrogate tariffe forensi, né alcuna voce sostitutiva. Trattasi di una ulteriore lacuna delle nuove disposizioni regolamentari sul compenso all avvocato destinate a riverberarne le relative conseguenze in danno di quest ultimo, che a differenza del passato non potrà più beneficiare di tale forma di rimborso delle spese borsuali comunque funzionali al puntuale ed esatto adempimento del mandato difensivo rectius: contratto di patrocinio concluso con il cliente. La dimenticanza di cui si discute è particolarmente grave non soltanto perché rischia di pesare a fondo perduto sulle tasche dell avvocato, quanto per i possibili risvolti fiscali destinati a prodursi anche alla luce dello speso metro di recente introduzione. Facciamo un piccolo esempio: l avvocato officiato di un importante incarico difensivo per il cui assolvimento deve spostarsi al di fuori del foro di appartenenza, anche in considerazione della qualità personale del cliente, anticipa i relativi costi per il trasporto (automobile, treno, aereo), soggiorno, pasti, telefonate extraurbane con il cellulare fatte allo studio od ad altri uffici, taxi, bus, metropolitana od altro mezzo pubblico adoperato per gli ulteriori spostamenti, ovvero spese di parcheggio in un garage cittadino per la propria automobile, etc.. Trattasi di spese normalissime, comunque solitamente connesse ad una breve permanenza del professionista nella città ove è ubicata la relativa sede giudiziaria dinanzi alla quale dovrà svolgersi l attività difensiva nell interesse del cliente. Ebbene, come potrà oggi l avvocato dimostrare la diretta e stretta inerenza di tali spese alla pratica dello stesso cliente? A ben vedere, non per tutte le spese concretamente sopportate dal professionista per l adempimento di atti ed attività riferite ad una determinata pratica è possibile dimostrarne l imputazione diretta e, quindi, la relativa inerenza, con le ovvie quanto intuibili difficoltà successivamente rilevanti non solo in sede di presentazione della richiesta di rimborso da parte del cliente ma anche sul piano della stessa fatturazione come spese non imponibili. In particolare, sotto tale specifico profilo, appare infatti evidente come la sostanziale impossibilità di fatto per l avvocato nel dimostrare la diretta ed inequivoca inerenza di tali voci di spesa con una determinata pratica di studio potrà costituire fonte di un autonomo contenzioso fiscale in caso di successivi controlli mirati svolti dall Agenzia delle Entrate, all esito della rilevazione dei flussi finanziari tracciati in un determinato periodo dell anno, incrociando le relative informazioni presenti nelle banche dati con i parametri rinvenibili nello spesometro recentemente introdotto dal legislatore della Crescita congiuntamente al redditometro che tende a rilevare anche e proprio la rilevanza di tali voci di spesa al fine di determinare la reale capacità di spesa del singolo contribuente. E infatti evidente il rischio di incorrere in specifiche contestazioni ed accertamenti ove la giustificazione in fattura delle suddette voci di spesa non più ricomprese una tantum nell ambito del rimborso forfettario 12,50% spese generali non risulti idonea sotto il profilo della loro stretta inerenza con la pratica a cui pure le stesse si riferiscono. Questo se il cliente ne riconosce il pagamento, perché, in caso contrario sarebbe ancora peggio, in quanto l avvocato oltre a non vedersele rimborsate dal proprio assistito rimarrebbe anche esposto a successivi controlli da parte dell Agenzia delle Entrate, dinanzi alla quale, non potrà certo

171 giustificarne il relativo esborso quale mera anticipazione effettuata con soldi propri ma in realtà per conto del cliente. Ciò comporterà quindi la probabile imputazione di tali spese nella determinazione del reddito imponibile del professionista, con tutte le facilmente intuibili conseguenze negative significativamente rilevanti a carico del medesimo professionista. 17. Considerazioni finali Concludendo, il testo del regolamento ministeriale n.140/2012 poggia sui seguenti principi e criteri, peraltro desumibili dalla stessa relazione illustrativa al suddetto decreto: 1) La disciplina dei compensi professionali è direttamente rapportata al mercato, che tuttavia va distinto dall autonomia privata in ambito professionale, conseguentemente, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto ministeriale, la relativa regola per la sua determinazione è divenuta quella negoziale, ripristinandosi la centralità dell accordo già enucleabile dall art c.c. 2) Il giudice applica i parametri previsti dal decreto ministeriale quando deve liquidare il compenso a tal fine occorrendo quindi un apposita pronuncia giudiziale resa su un apposita istanza presentata in tal senso; 3) Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti nel decreto ministeriale; 4) Induzione delle parti al raggiungimento dell accordo sul compenso professionale, visto quale naturale espressione della legge di mercato, disincentivando il ricorso alla liquidazione giudiziale, che ove necessaria per la determinazione del compenso al professionista assume un ruolo centrale attraverso la valutazione discrezionale del giudice svincolata dalla rigida applicazione dei parametri del decreto; 5) Residualità e carattere non vincolante per il giudice nell applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale costituenti come si evince dalla relazione illustrativa, una mera fascia di orientamento per lo stesso organo giurisdizionale, in quanto, anche in caso di liquidazioni d ufficio del compenso sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto potrà applicarsi soltanto quando manchi l accordo sul compenso medesimo tra il professionista ed il soggetto tenuto al pagamento per le prestazioni professionali. 6) Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. 7) Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 8) Sono abrogate le disposizioni normative vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe forensi. 9) I punti di riferimento in sede giurisdizionale per la liquidazione del compenso del professionista sono dunque l importanza e complessità dell opera ed il pregio della stessa. 10) Il compenso non comprende né le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche in modo forfettario, nè oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, quindi anche fiscali

172 11) Anche il costo degli ausiliari incaricati direttamente dal professionista è ricompreso tra le spese dello stesso e quindi escluso dalla pattuizione del compenso. 12) In assenza di accordo il giudice liquida le spese documentate dal professionista. 13) L assenza di prova del preventivo di massima, comprensivo delle spese, costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione del compenso al professionista da parte del giudice, dovendo emergere altresì la prova in merito all avvenuto assolvimento degli obblighi informativi del medesimo professionista nei confronti del cliente. 14) Quando l incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 15) Quando l incarico professionale non viene portato a conclusione, o nel caso di prosecuzione di un precedente incarico, si tiene conto dell opera effettivamente svolta dal professionista. 16) Ai fini della liquidazione del compenso dell avvocato in base ai parametri di riferimento previsto dal decreto, suddivisione dell attività giudiziale civile, penale amministrativa e tributaria in 5 fasi: studio, introduttiva del procedimento o del processo, istruttoria, decisoria, esecutiva. 17) L attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e natura dell affare, numero ed importanza delle questioni trattate, pregio dell opera prestata, risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, eventuale urgenza della prestazione, ore complessive impiegate, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 18) Valorizzazione della componente non conflittuale dell attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione delle controversie. Al mercato, ed in particolare, alla sua presunta capacità di autoregolamentarsi, l ultima parola sulla concreta bontà delle scelte prese in tal senso dall attuale legislatore nella materia considerata dal D.M. n.140/

173 MASSIMO VACCARI Una panoramica delle novità riguardanti la professione di avvocato civilista dopo l entrata in vigore del regolamento sui parametri. 1. Introduzione. 2. L accordo sul compenso. 3. Preventivo e obblighi informativi. 4. Il nuovo sistema dei parametri. 4.1 Premessa. 4.2 Le disposizioni generali e i parametri generali per l avvocato. 4.3 I parametri numerici. 4.4 I parametri per l attività stragiudiziale. 5. I parametri fondati sulle condotte e sulle scelte difensive. 5.1 Premessa Responsabilità processuale aggravata e domande inammissibili, improponibili o improcedibili. 5.3 Abuso del processo. 5.4 L attività conciliativa. 6. La bi-direzionalità limitata della liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. 7. Il regime transitorio. 7.1 Premessa. 7.2 Il regime transitorio delle norme di diritto sostanziale 7.3 e quello delle norme di diritto processuale. Le diverse soluzioni prospettabili: applicabilità immediata; la regola tempus regit actum; la regola tempus regit processum. 8. Conclusione: il ruolo dell avvocato e del giudice nel nuovo sistema. 1. Introduzione. Il 23 agosto di quest anno, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia (D.M. 20 luglio 2012 n. 140). E stata così completata la disciplina delle professioni regolamentate 1 introdotta dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, più noto come cresci Italia o pacchetto liberalizzazioni ), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27. Il regolamento costituisce, infatti, attuazione dell art. 9 del testo normativo succitato che, al comma 1, aveva abrogato le tariffe professionali con decorrenza dal 25 gennaio , e, al comma 2, aveva previsto che: ferma restando l abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del 1 La relazione illustrativa al regolamento 140/2012 individua quali professioni regolamentate, sottoposte all alta vigilanza del Ministero della Giustizia, le seguenti: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell area tecnica e altre professioni vigilate. Le professioni rientranti nella penultima categoria sono numerose e sono elencate nell art.33 del regolamento. L ultima categoria ha invece carattere residuale. 2 Nell esordio della relazione illustrativa del D.M. 140/2012 la portata dell art. 9, comma 1, del d.l.1/2012, viene illustrata nei seguenti termini: è stata abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure approvata dal Ministro competente

174 Ministro vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 3. Queste fonti, con riguardo al professionista forense, non si limitano a definire nuove modalità di determinazione del compenso spettante per l attività svolta ma, a differenza delle altre professioni regolamentate, individuano direttamente o indirettamente, in alcuni casi recependoli dalla elaborazione giurisprudenziale o da precedenti disposizioni normative, una serie di obblighi di comportamento nei confronti del cliente piuttosto rilevanti. Alle nuove norme, pertanto, ben può attribuirsi la portata di una vera e propria miniriforma della professione forense e in queste pagine se ne delineeranno i tratti salienti e se ne proporrà un inquadramento sistematico, con particolare riguardo ai riflessi di essa sulla professione di avvocato civilista. 2.L accordo sul compenso. L art. 9, comma 1, del d.l. n.1/2012 prevede che: il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall ordinamento, al momento del conferimento dell incarico professionale. Dalla norma traspare una delle scelte di fondo della riforma, ossia quella di valorizzare, tra i vari strumenti di determinazione del compenso spettante al professionista intellettuale menzionati dall art. 2233, primo comma, c.c. (autonomia negoziale, usi, tariffe e determinazione da parte del giudice, previa consultazione con l ordine professionale), il primo 4 5. Già in passato la Suprema Corte 6 aveva evidenziato il primato dell accordo tra i criteri di cui all art c.c. ma, come osserva la relazione al D.M. 140/2012, la rigidità del sistema tariffario aveva disincentivato, di fatto, il ricorso ad esso. 3 Il comma 3 dell art. 9 d.l.1/2012 aveva prorogato la vigenza delle tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 4 La relazione ministeriale al regolamento 140/2012, chiarisce che l art. 9, comma 1, d.l.1/2012 ha una portata parzialmente abrogatrice dell art.2233, primo comma, c.c. laddove osserva che la prima norma a) non menziona gli usi e b) esclude implicitamente la necessità, per l organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire l associazione professionale cui si riferisce l art c.c. 5 Accanto alla finalità espressa di questa scelta, ossia quella di riaffermare il primato del mercato, non è difficile coglierne una seconda, inespressa, di natura fiscale. 6 Cass. sez. II civile, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro It., 1997, c.2180 così si era espressa: L art c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al

175 Pertanto, a seguito della riforma, nel caso di controversia tra professionista e cliente in ordine all ammontare del compenso spettante al primo, il giudice, per i contratti di mandato conclusi dal 25 gennaio in poi, dovrà fare riferimento a quanto stabilito nell eventuale accordo. Nell ipotesi in cui l accordo manchi, anche solo in parte (ad esempio con riguardo a qualcuna delle attività svolte dal difensore), o sia invalido, la liquidazione giudiziale dovrà avvenire in base ai criteri, definiti parametri, indicati nel regolamento 140/2012. Si noti che dal terzo comma dell art. 9 d.l.1/2012, che aveva prorogato la vigenza delle tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si evince come i parametri siano utilizzabili anche ai fini della liquidazione delle spese nei confronti del soccombente ai sensi dell art. 91 c.p.c.. E opportuno chiarire che in questo caso non si potrà tener conto dell eventuale accordo che la parte vittoriosa abbia concluso con il proprio difensore poiché esso non sarà opponibile al soccombente, che rimarrà terzo rispetto ad esso. Non si può peraltro escludere che quell accordo possa contenere elementi utili al giudice per la liquidazione in favore della parte vittoriosa del giudizio, come ad esempio la pattuizione in favore del professionista di un rimborso forfetario (ai sensi dell art.1 comma 2 del regolamento). Esso potrebbe infatti facilitare il ricorso al criterio presuntivo, ben possibile nel silenzio della norma 8, al fine di dimostrare le spese sostenute dalla parte vittoriosa. Ancora l accordo potrebbe evidenziare l intenzione, o l aspettativa, della parte risultata vittoriosa di conseguire un determinato risultato, anche non economico, dal giudizio, vale a dire un profilo che, ai sensi dell art. 4, comma 3 del reg. 140/2012, come si vedrà meglio nel prosieguo, rappresenta uno dei criteri generali per la professionista, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che si intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi e in ulteriore subordine rimettendone la determinazione la giudice, previo parere non vincolante dell associazione professionale. 7 Sul regime transitorio della riforma si tornerà più approfonditamente nell ultimo paragrafo dello scritto. 8 L art. 1, comma 2, del regolamento 140/2012 stabilisce che: Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità compresa quella concordata in modo forfetario e la relazione illustrativa spiega al riguardo che: E evidente che quando l accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove- e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate non esistendo alcun parametro che le possa surrogare. Sul punto si tornerà nel pf

176 determinazione giudiziale del compenso, sebbene la sua applicazione alla liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. sia piuttosto problematica 9 (il giudice ovviamente dovrà valutare se il risultato prefissato sia stato o meno conseguito). Si concorda con chi ritiene 10 che, per la determinazione convenzionale del compenso, professionista legale e cliente saranno liberi di scegliere una gamma piuttosto vasta di modalità, quali: a) uno strumento di carattere modulare ed analitico, che fissi il costo delle singole prestazioni (ad esempio, con riguardo all attività giudiziale, per ogni singolo atto difensivo scritto o udienza); b) un criterio che preveda il pagamento in base all orario, commisurato alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione; c) un compenso di tipo forfetario, in base al quale al professionista spetti un determinato importo per ciascuna fase del procedimento o parte della prestazione relativa all incarico conferito; d) un compenso parametrato al valore del risultato conseguito (c.d. patto di quota lite), ovvero in misura percentuale in base al valore della controversia; e) un sistema misto, che contempli un utilizzo combinato degli altri sistemi sopra citati. Qualora optassero per il criterio sub c le parti, qualunque fossero le caratteristiche soggettive del cliente, potrebbero utilizzare, per i contratti conclusi a decorrere dal 23 agosto 2012, i parametri fissati dal D.M. 140/2012, sia nei valori medi come nelle percentuali di aumento e diminuizione 11, dopo che, in sede di conversione del d.l. 1/2012, è venuta meno la norma che vietava di fatto una simile possibilità per i contratti individuali tra microimprese e consumatori, sanzionandola con la nullità di cui all art. 36 D. lgs. 206/2005. La modalità del rinvio ai parametri, che, ovviamente, potrà essere seguita anche per la redazione del preventivo di massima, previsto sempre dall art. 9, comma 4, d.l.1/ , renderà anzi più intelligibile al cliente l entità del compenso eventualmente dovuto, 9 Il criterio era già previsto dall art. 5, comma 3, della tariffa forense (D.M. 8 aprile 2004 n.127) ma solo con riguardo alla liquidazione degli onorari a carico del cliente. La sua trasposizione anche nell ambito della liquidazione nei confronti del soccombente non è agevole, come si vedrà meglio al pf Dossier n.6/2012 del Consiglio nazionale forense su Le professioni regolamentate nel decreto Cresci Italia, p Ciò anche nelle ipotesi di conciliazione sopravvenuta, stragiudiziale o giudiziale (art.3, comma 3, e art. 4, comma 4 del regolamento). 12 Su questo aspetto si tornerà nel prossimo paragrafo

177 attenuando le assimetrie informative esistenti tra lo stesso e il professionista, e risponderà così appieno ad un altra delle finalità dichiarate della riforma 13. Peraltro per gli incarichi professionali conferiti successivamente al 25 gennaio 2012, così come per quelli in corso di esecuzione a tale data, che siano stati rinegoziati, le parti potrebbero convenire un compenso strutturato sulla base delle tariffe ma in questi casi il professionista sarà onerato di obblighi informativi più penetranti di quelli che derivano dagli altri criteri che possono essere prescelti. L inciso, presente nella norma in esame, secondo cui il compenso è pattuito nelle forme previste dall ordinamento, comporta che, per quanto riguarda il contratto tra professionista legale e cliente, vada osservato il requisito della forma scritta ad substantiam di cui all art c.c., comma 3, introdotto dal d.l. 4 luglio 2006 n.223 (c.d decreto Bersani), convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.248. L art. 2233, terzo comma, c.c. non chiarisce se il difetto di forma scritta integri una ipotesi di nullità parziale, di carattere assoluto o relativo (del tipo di quella prevista dall art. 36 D. lgs. 206/2005), ma questa è la soluzione da preferire, almeno nei casi in cui il cliente del professionista abbia le caratteristiche di consumatore. E evidente che l accordo, oltre a potersi concludere anche mediante sottoscrizione da parte del cliente del preventivo scritto, potrà avere un contenuto più ampio della sola pattuizione sul compenso. Con riguardo a quest ultima ipotesi non va trascurato che, qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, dovrà essere osservata la disciplina in tema di clausole vessatorie di cui all art. 33 d. lgs. 205/2006, in conformità all insegnamento più recente della Suprema Corte. Negli ultimi anni, infatti, in più occasioni, i giudici di legittimità hanno affermato che il prestatore di opera professionale intellettuale integra la figura del professionista di cui all art bis c.c., e quindi dell attuale art. 3 cod. cons Significativamente nella relazione illustrativa al D.M.140/2012, pag. 7, si osserva: L unicità del compenso mira dunque a dare spessore alla semplificazione insita nell abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto alla riduzione delle assimetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso di informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti. 14 Cass. 20 marzo 2010, n.6824, Giust. Civ. Mass., 2010, 3, 409; Cass. 27 febbraio 2009 n.4914, Foro It., 2009, 10, 2684, con riguardo al rapporto medico paziente; Cass. ord. 4 maggio 9 giugno 2011 n.12685, Giust

178 Tale affermazione muove dalla premessa che è professionista, ai fini dell applicazione della disciplina sui contratti del consumatore, la persona che assume verso l altra l impegno di svolgere a suo favore un compito da professionista intellettuale, se l impegno è assunto nel quadro di un attività svolta in modo non occasionale 15. La qualifica di consumatore, secondo la Suprema Corte, va invece riconosciuta a chi abbia richiesto la prestazione professionale per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Anche il legislatore della riforma aveva aderito a tale impostazione nel momento in cui, nel d.l. 1/2012, aveva previsto la sanzione della nullità di cui all art. 36 d.lgs. 206/2005 per i contratti individuali tra professionista e consumatori o microimprese, che avessero richiamato i parametri di cui al D.M. 140/ Preventivo e obblighi informativi Un ulteriore elemento di novità della riforma è rinvenibile nella previsione (dall art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012) di una serie di obblighi informativi che il professionista è tenuto ad osservare prima del formale conferimento dell incarico, in quanto sono chiaramente diretti a mettere in condizione il cliente di effettuare una scelta consapevole al riguardo: - l obbligo di comunicare al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell incarico fino al momento della conclusione; - l obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale, nel caso in cui sia stata già attivata una simile copertura; - quello, apparentemente distinto dal primo, di rendere nota la misura del compenso attraverso un preventivo di massima Si badi che i primi due obblighi non rivestono carattere di novità. Civ. 2012, 2, 419, con riguardo invece al rapporto tra avvocato e cliente, sia pure con riferimento alla applicabilità della deroga convenzionale del foro del consumatore. 15 Cass. ord. 4 maggio 9 giugno 2011 n cit

179 Il dovere di rendere informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell incarico fino alla conclusione dello stesso, oltre ad essere stato più volte affermato in sede giurisprudenziale 16, è previsto dall art. 40 del codice deontologico forense ed ha assunto rilievo anche civilistico per effetto dell art. 3 comma 5, lett. d) del d.l. n.138/2011 (c.d. manovra bis), convertito con modificazioni dalla l..14 settembre 2011 n.148. Il comma e) di quest ultima disposizione ha invece introdotto, per la prima volta, l obbligo di rendere noti gli estremi della polizza assicurativa 17. Riveste invece carattere di assoluta novità, rispetto agli incarichi conferiti a decorrere dal 24 gennaio del , l obbligo di rendere noto al cliente un preventivo di spesa. Il preventivo viene definito, del tutto comprensibilmente, come di massima, poiché il professionista non è in grado di prevedere, in un momento così anticipato come quello precedente il conferimento dell incarico, tutte le attività che dovrà svolgere per assolverlo. L entità del suo impegno infatti dipenderà, inevitabilmente, dalle variabili che si potranno verificare nel corso dell attività, come ad esempio, per quanto riguarda il giudizio, quelle dipendenti dalle difese della controparte o dalle determinazioni del giudice o da eventi processuali sopravvenuti. La norma, al contempo, chiarisce che il preventivo deve essere specifico, poiché deve indicare per le singole prestazioni previste tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi 19. Per la redazione del progetto di spesa non è necessaria l osservanza della forma scritta, nemmeno se richiesta dal cliente 20, anche se tale modalità agevolerà l assolvimento 16 Sul punto si veda in particolare: Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004 n.14597, in Giur. It. 2005, L obbligo menzionato nel testo presuppone necessariamente quello di stipulare apposita polizza contro i danni da responsabilità civile professionale, che è previsto dalla prima parte dell art. 3, comma 5, lett. d. del d.l. ed è in vigore dal 13 agosto 2012, per effetto della legge 14 settembre 2011 n.148. Al fine di comprendere quest ultimo passaggio occorre rammentare che la norma sopra citata prevedeva che gli ordinamenti professionali dovessero essere riformati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi, tra i quali quelli relativi agli obblighi informativi citati nel testo. 18 L obbligo trova la sua collocazione naturale nella fase precedente la conclusione del contratto cosicchè è arduo poterlo ipotizzare con riguardo a rapporti già in corso. Sul regime transitorio delle norme contenute sia nel d.l.1/2012 che nel regolamento 140/2012 si fa rinvio all ultimo paragrafo dello scritto. 19 Nella relazione al D.M. 140/2012 si osserva sul punto che: Nella norma in parola (sott. art. 9 comma 4, d.l. n.1 del 2012) la locuzione spese è utilizzata in senso lato all evidente finalità di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, e non per snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle

180 dell onere per il professionista di aver adempiuto al connesso obbligo informativo, derivante dall art. 1, comma 6, del regolamento 140/2012, che stabilisce che: l assenza di prova del preventivo di massima di cui al comma 9, comma 4, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Nonostante l ampiezza della sua formulazione la norma attiene ad un obbligo che l avvocato ha nei confronti del proprio assistito, a prescindere dalla circostanza che il preventivo sia stato accettato, cosicchè l inadempimento di esso 21 potrà rilevare, se eccepito, solo nell ambito del giudizio tra i due sulla liquidazione del compenso e, se ritenuto grave, potrà comportare anche il rigetto della domanda. Dal raccordo tra la norma di legge e quella regolamentare si desume poi che la prova che deve offrire il professionista, è quella di aver portato a conoscenza del cliente il preventivo. Da questa disposizione traspare in modo evidente l assoluto rilievo che il legislatore attribuisce all informativa sui costi prevedibili dell attività defensionale. 22 A ben vedere pertanto l obbligo di rendere noto il preventivo risulta strettamente connesso a quello di rappresentazione del grado di complessità dell incarico e ciò è perfettamente comprensibile se si considera che la conoscenza di quest ultimo aspetto è funzionale all esigenza del cliente di valutare non solo l entità della spesa che dovrà affrontare ma anche la stessa opportunità di conferire il mandato professionale. E chiaro allora che il preventivo, seppure di massima, rappresenta il principale strumento per dar conto della presumibile attività professionale che dovrà compiersi e per mettere, quindi, il cliente in condizione di compiere una scelta consapevole nell affidare 20 In sede di conversione del d.l. 1/2012 è stato eliminato l inciso dell art. 9, comma 4, che prevedeva tale possibilità in caso di richiesta del cliente. La relazione al D.M. 140/2012 (pag. 4) lascia chiaramente intendere che la prova dell assolvimento degli obblighi informativi possa essere anche diversa da quella scritta. 21 In dottrina è stato da tempo evidenziato come nel rapporto tra professionista e cliente,ove, a causa dello squilibrio tra i due contraenti, il ruolo delle trattativa è massimamente sminuito, l obbligo di informazione trasmigri dalla sua sede naturale (quella delle trattative) all ambito contrattuale divenendo oggetto della prestazione dovuta. (M. Porcari, Obbligo di informazione: monito della Cassazione ad avvocati e notai, nota a Cass. Civ., sez. III, 8 maggio 1993, in Corriere Giuridico, 1994, p.1274). 22 Il decreto risulta quindi in piena sintonia con gli approdi di una recente e innovativa giurisprudenza di merito (Trib. di L Aquila, 2 agosto 2011, emessa nel proc. n. 1104/04 R.g.a.c. inedita) che ha posto in luce come l attività informativa, o lato sensu consultiva, del professionista intellettuale rappresenti l oggetto primario della prestazione professionale ed, insieme, il presupposto sul quale si fonda la successiva definizione delle ulteriori attività che formano oggetto del contratto di prestazione d opera intellettuale. L affermazione discende dalla premessa che, si legge nella sentenza in questione, secondo cui il committente nel contratto d opera intellettuale è contraente debole non per ragioni di natura economica o di struttura del mercato ma di ignoranza delle cognizioni tecniche necessarie per sorvegliare lo svolgimento dell attività del professionista

181 l incarico. La conferma di quanto si sta dicendo è rinvenibile nel passo della relazione al D.M. 140/2012 (pag. 2) in cui si afferma che il preventivo costituisce sintesi dell assolvimento degli obblighi informativi. Sulla base di queste premesse il professionista sarà tenuto ad indicare tutte le attività che, prima del conferimento dell incarico, risultano prevedibili e utili al raggiungimento del risultato, sulla base delle informazioni che siano acquisibili attraverso un apposita sollecitazione al cliente 23, poiché in caso contrario potrà essere ritenuto inadempiente e vedersi anche negato il diritto al compenso (la formula utilizzata nel regolamento 140/2012 consente sicuramente una simile interpretazione). Non va dimenticato però come tale obbligo, al pari di quello relativo all ammontare delle spese, non è circoscritto alla fase preliminare sopra detta ma permane per tutto il periodo in cui dura l incarico, in relazione alle attività, inizialmente non previste né prevedibili, che si rendessero necessarie per conseguire il risultato avuto di mira dal cliente. E anche opportuno segnalare che, con specifico riguardo al rapporto tra avvocato e cliente l art. 9, comma 4, del d.l.1/2012, non esaurisce la gamma degli obblighi informativi che gravano sul primo, poiché in essa rientrano tutti quelli che attengono ad ogni aspetto atto ad influire sulle determinazioni che il secondo può trovarsi ad assumere al momento del conferimento dell incarico così come nella gestione della lite o dell affare. In tale prospettiva il professionista forense sarà tenuto, ad esempio, a rendere note al cliente le conseguenze che comporta la scelta di pattuire un compenso anzichè rimetterne la determinazione al giudice, quali, soprattutto, il probabile maggiore onere economico e l inapplicabilità di una disposizione, che si esaminerà dettagliatamente nel prosieguo, come l art. 10 del D.M. 140/2012 che fissa un parametro per i casi di responsabilità processuale aggravata e di domande inammissibili, improponibili e improcedibili Sul punto si rammenti la fondamentale pronuncia della Suprema Corte, sez. II, 14 novembre 2002 n.16023, in Danno e responsabilità, 2003, pp che, con riguardo alla attività stragiudiziale avente ad oggetto la formulazione di un parere, ha posto a carico del professionista legale doveri di informazione, sollecitazione e di dissuasione, riconducendoli tutti al dovere di diligenza professionale. 24 A ben vedere può dubitarsi della compatibilità con il disposto dell art. 1229, secondo comma, c.c. di una clausola dell accordo tra avvocato e cliente che riconoscesse al primo il compenso anche nell ipotesi di condanna del secondo per responsabilità processuale aggravata, quindi per mala fede o colpa grave, poiché tale

182 Allo stesso modo il cliente avrà diritto di sapere preventivamente che, in caso di conciliazione e in difetto di uno specifico accordo, il professionista legale potrà ottenere una maggiorazione del compenso per l attività prestata, ai sensi degli artt. 3, ultimo comma, e 4, penultimo comma, del D.M.140/2012, riguardanti, rispettivamente, l ipotesi della conciliazione stragiudiziale e quella della conciliazione giudiziale. 4. Il nuovo sistema dei parametri. 4.1 Premessa. Il regolamento 140/2012 riprende la struttura del D.M. 8 aprile 2004 n. 127 poiché si compone di due parti: una prima parte di tipo normativo, contenente disposizioni di carattere generale, delle quali alcune sono comuni a tutte le professioni regolamentate (si tratta del capo I, costituito da un unico articolo) mentre altre riguardano specificamente ognuna delle professioni, che sono dirette a definirne l ambito di applicazione e a fissare alcuni criteri guida per l applicazione dei parametri, Ia seconda delle specificità di ciascuna di esse e una seconda parte, costituita da allegati (Tabelle A e B per gli avvocati, Tabelle, A, B, C e D per i notai, tabella C per i commercialisti) che contengono i c.d. parametri numerici. 4.2 Le disposizioni generali e i parametri generali per l avvocato. Al comma 1 dell art. 1 viene, innanzitutto, ribadito il carattere sussidiario della liquidazione giudiziale del compenso rispetto all accordo delle parti e, immediatamente dopo, si afferma la possibilità di ricorrere all analogia 25 per risolvere i casi non espressamente menzionati nel regolamento 26. ipotesi, dando luogo alla riduzione del compenso ai sensi dell art. 10 D.M. 140/2002, presuppone la responsabilità del difensore. Sul punto si veda meglio al pf Si noti che già l art. 16 del D.M. 2 settembre 2010 n.169 (regolamento recante la disciplina degli onorari dei commercialisti e degli esperti contabili) prevedeva un simile criterio, che ora è stato esteso a tutte le professioni regolamentate. 26 La relazione illustrativa al D.M. 140/2012 (pag. 2) chiarisce che il criterio analogico opera sia in via interna al medesimo regolamento (al riguardo viene menzionato il caso di segmenti di attività professionale non espressamente regolati), sia esternamente, ossia con riferimento a fattispecie non rientranti nel perimetro oggettivo di applicazione del regolamento stesso (viene citato il caso di nuove competenze che nel corso del tempo vengano attribuite ai professionisti), purchè ricorrano i presupposti per ricorrere all analogia. Per alcuni esempi di analogia interna al regolamento si rimanda alla nota

183 Il comma 2 chiarisce che nel compenso non sono comprese le spese da rimborsare, nemmeno quelle concordate in modo forfetario, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo e i costi per gli ausiliari. La conseguenza di tale previsione è che le spese dovranno essere oggetto di prova, ferma restando, ad avviso di chi scrive, la possibilità del ricorso alle presunzioni 27. Il comma 3 enuncia il carattere onnicomprensivo del compenso, precisando che in esso è incluso quello per le attività accessorie alla prestazione professionale. Il comma 4 indica il criterio da seguire per la liquidazione del compenso nel caso di incarico collegiale (compenso unico con possibilità di aumento fino al doppio) e in quello di incarico conferito a società tra professionisti. Il comma 5 individua il compenso per gli incarichi non conclusi (ipotesi alla quale va ricondotta della rinuncia o della revoca dell incarico) e per la prosecuzione di precedenti incarichi (criterio dell opera effettivamente svolta). Se si eccettua quella sugli incarichi collegiali le altre riproducono disposizioni che, in relazione agli avvocati, erano già presenti nel D.M. 8 aprile 2004 n.127. Nell ultimo comma dell art. 1 si afferma il carattere non vincolante delle soglie indicate per la determinazione del compenso, nelle tabelle allegate al regolamento, anche a mezzo di percentuale sia nei minimi che nei massimi. Da tale disposizione si evince, a contrario, che tutte le altre indicazioni contenute nel regolamento, quali ad esempio quelle che si esamineranno nel paragrafo n.5, hanno carattere vincolante. Il capo II del regolamento contiene le disposizioni generali concernenti gli avvocati. La prima (art. 2) individua le tipologie delle prestazioni professionali suddividendole nelle due grandi macro-categorie dell attività stragiudiziale e di quella giudiziale e, con riguardo a quest ultima, opera una ulteriore ripartizione nelle due tipologie delle attività civile, amministrativa e tributaria, unitariamente considerate, e dell attività penale. Gli artt. 3, 4, 11, 12 e 14 definiscono i parametri generali utilizzabili per la determinazione del compenso spettante per le suddette tipologie di attività, chiarendo, per quanto riguarda le attività giudiziali, che la liquidazione deve avvenire per fasi processuali distinte, individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organi 27 Vedi nota

184 giurisdizionali davanti ai quali venga svolta l attività (giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione) in: fase di studio della controversia, fase introduttiva del procedimento, fase decisoria, fase esecutiva 28. Per ciascuna di queste fasi vengono poi individuate, quali siano le specifiche attività difensive che vi sono ricomprese, a seconda del tipo di giudizio (civile, penale, amministrativo e tributario) in cui vengono svolte. Altre disposizioni regolamentari indicano il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso (art. 5) nonché quello da seguire per quantificare il compenso nei procedimenti civili diversi da quello ordinario, ossia nei procedimenti arbitrali (art.6), nei procedimenti cautelari e speciali o non contenziosi (art. 7) 29, nelle cause di lavoro (art. 8) 30 e nelle cause per l indennizzo da irragionevole durata del processo (art.9) 31. E necessario precisare che i parametri generali per la liquidazione del compenso per l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria elencati nell art. 4 sono: il valore, la natura, la complessità della controversia, il numero, l importanza e la complessità delle questioni trattate, l eventuale urgenza della prestazione (comma 2) nonché il pregio dell opera prestata, i risultati del giudizio e i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (comma 3). Si noti che tali criteri erano già presenti nella tariffa forense abrogata ma quelli dell urgenza della prestazione e dei risultati del giudizio e 28 A pag. 19 della relazione al D.M. 140/2012 si chiarisce che per i procedimenti di espropriazione presso terzi e per consegna o rilascio si applicano i parametri previsti per i procedimenti esecutivi mobiliari, con una riduzione del 10 % del valore medio di liquidazione e che per ogni altra esecuzione, come per quella per obblighi di fare o di non fare si applicano, analogicamente, a seconda del loro oggetto, le previsioni inerente alle esecuzioni di natura immobiliare e mobiliare. L art. 11, ultimo comma, del regolamento stabilisce che per le procedure concorsuali si applichino i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. Tutte queste previsioni costituiscono esempio di una applicazione analogica espressa. 29 A questa tipologia di controversie sono riconducibili, pur in difetto di espressa menzione, i procedimenti di convalida di sfratto e di finita locazione, i procedimenti possessori nella fase possessoria, i procedimenti di atp, quelli di volontaria giurisdizione. 30 A questa categoria paiono potersi ricondurre, in difetto di espressa menzione, e in applicazione del criterio analogico di cui all art. 1 comma 1 del regolamento, tutte le cause soggette al rito del lavoro e quindi, a titolo di esempio, i procedimenti locatizi nella fase successiva a quella di convalida nonché i procedimenti di cui agli artt del d.lgs.150/ La norma prevede che il compenso per tali giudizi possa essere ridotto, cosicché risulta evidente la finalità di contenimento degli stessi. Sul punto è opportuno segnalare che nella Relazione inaugurale dell anno giudiziario 2012 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, reperibile sul sito della Suprema Corte di Cassazione, si riferisce che nell anno 2011 il loro numero è salito a (nel 2010 erano ), con un aumento del 20,5%, localizzato soprattutto negli uffici giudiziari del Centro (34.9%) e delle Isole (56.9%), laddove in quelli settentrionali si è riscontrata una riduzione sensibile (-35.1% negli uffici del NordEst e -3,8% nel Nord-Ovest)

185 dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente erano riservati alla liquidazione a carico del soccombente (art. 5 comma 4 del D.M. 127/2004). Nell abbandono di tale distinzione è quindi possibile rinvenire un altra peculiarità della nuova disciplina, che si ritrova anche nella enunciazione del parametro generale utile a determinare il valore della controversia (art. 5 D.M. 140/2012). Anche in questo caso quello che nella tariffa forense costituiva un criterio generale per la liquidazione degli onorari a carico del cliente (vale a dire il valore effettivo della controversia anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale) è stato esteso alla liquidazione delle spese giudiziali. La scelta, che è chiaramente ispirata da una esigenza di semplificazione, pare però comportare serie difficoltà applicative. Infatti l eventualità che si possano considerare, nell ambito del giudizio nei confronti del soccombente, il risultato e i vantaggi anche non patrimoniali realizzati dalla parte vittoriosa, è estremamente remota, a meno di non attribuire rilevanza, a quei soli fini, all eventuale accordo tra la prima e il difensore della stessa I parametri numerici. Come si è detto il regolamento stabilisce per tutte le professioni prese in considerazione dei parametri generali e dei parametri specifici di carattere numerico. Per l attività giudiziale degli avvocati questi ultimi sono rapportati ai diversi organi giurisdizionali davanti ai quali essa si svolga (Giudice di pace, Tribunale ordinario, Corte di Appello e Suprema Corte di Cassazione), come era già nel D.M. 127/2004, e al valore della causa, in interrelazione tra loro secondo sei scaglioni (sei, per la precisione, per il giudizio davanti al Tribunale: il primo per le cause di valore fino ad euro ,00, il secondo per quelle da euro ad euro , il terzo per quelle da euro ad euro , il quarto per quelle da euro ad euro , il quinto per le cause di valore da euro ad euro , ed il sesto scaglione per le cause di valore indeterminato o indeterminabile Si veda quanto osservato sul punto al pf La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 15 febbraio 2007 n.3372, Giust. Civ. Mass. 2007, 2) ha avuto occasione di distinguere l ipotesi della domanda di valore indeterminabile, che è quello che non può essere determinato, da

186 La tabella A del regolamento individua poi, per ciascuno scaglione di riferimento, e per ciascuna fase giudiziale, dei valori medi di liquidazione e delle forbici percentuali di aumento e di riduzione operanti sui primi. Nella relazione ministeriale vengono chiariti i seguenti passaggi: - con l abrogazione delle tariffe è stata definitivamente superata la distinzione tra diritti e onorari; - il termine compenso, che evidentemente è stato mutuato dall art primo comma c.c., esprime una nozione unitaria (valida peraltro per tutte le professioni regolamentate), in ossequio a quelle finalità di semplificazione e di maggiore informazione che la riforma mira a realizzare; - per la individuazione dei valori medi di liquidazione è stato assunto a riferimento principalmente il precedente onorario ma si è tenuto conto anche dei valori di costo riferiti ai precedenti diritti 34. La relazione al D.M. 140/2012 (pag. 6) illustra nei seguenti termini anche l interrelazione esistente tra le due categorie di parametri: Per un verso i parametri numerici orientano i parametri generali traducendosi in segnalazione del grado di complessità della prestazione, e, non trattandosi di tariffari, sono aggiornabili giudizialmente nel tempo, tipicamente secondo gli indici Istat rilevanti. Per altro verso i parametri generali, che segnano il connotato specifico della liquidazione non tariffaria, possono sempre prevalere sul risultato della determinazione del parametro numerico appunto non vincolante. Proprio questo meccanismo, insieme all eliminazione dei minimi e massimi, costituiscono lo strumento per adeguare la liquidazione alle particolarità del caso concreto. 4.4 I parametri per l attività stragiudiziale. quella di valore indeterminato, che è quella che andava accertata in corso di istruttoria. Il D.M. 140/2012 ha invece parificato le due ipotesi, con evidente finalità di semplificazione. 34 Nella relazione al D.M. 140/2012 si chiarisce che agli importi assunti a riferimento per congegnare il valore medio di liquidazione è stato applicato l adeguamento Istat, seppure non in misura integrale (per la precisione l adeguamento è stato del 24,1 % a fronte di un indice Istat rilevabile per il periodo aprile aprile 2012, componente professioni liberali, del 29,3 %)

187 Alcune considerazioni a parte merita la scarna disciplina che il regolamento dedica all attività stragiudiziale 35. Essa si riduce, invero, all indicazione di parametri generali che, a ben vedere, corrispondono a quelli contemplati per l attività giudiziale (valore e natura dell affare, numero e importanza delle questioni trattate, pregio dell opera prestata, risultati e vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, urgenza della prestazione), con l unica differenza che tra di essi non vi è quello della complessità (della controversia). Palese risulta quindi la differenza rispetto al D.M. 8 aprile 2004 n.127 che a tale tipologia di attività dedicava un apposito allegato (il D), nel quale erano elencate le specifiche diverse prestazioni che vi potevano rientrare 36. A fronte di una simile, ampia, previsione è evidente come nella categoria della attività stragiudiziale rientrino tutte quelle che prima erano menzionate nella tariffa forense e quindi anche quella di arbitro, nei diversi ruoli in cui può essere svolta 37. Nemmeno per il compenso orario 38 il regolamento ha inteso fornire indicazioni numeriche ma ha richiamato, al fine di determinarne l ammontare, la nozione, non chiaramente individuabile, di mercato (è dubbio, in particolare, se con essa si sia inteso far riferimento agli usi). Quest ultima scelta è stata giustificata nella relazione ministeriale con la volontà di non fissare nessun parametro a vacazione eccessivamente rigido rispetto alla complessa varietà dell attività stragiudiziale strettamente connessa alle dinamiche di mercato. E chiaro, quindi, come nel nuovo sistema sia rimessa alla volontà delle parti la definizione di ogni aspetto riguardante l attività stragiudiziale, da quello della individuazione delle attività che vi rientrano a quello della determinazione del corrispettivo per esse. Ad una simile impostazione possono muoversi alcuni rilievi critici. 35 In questa categoria è riconducibile l attività di assistenza prestata nella fase di mediazione di cui al d. lgs. 28/ La tabella D del tariffa forense ora abrogata elencava le seguenti attività: prestazioni di consulenza, prestazioni di assistenza, assistenza ad assemblee, adunanze consigli, assistenza in procedure concorsuali stragiudiziali e giudiziali, assistenza in procedure arbitrali irritali, prestazioni di gestione amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari, ispezioni, visure e gli onorari spettanti in base ad esse attività di arbitro a sua vola suddivisa in attività di arbitro unico, di componente del collegio e di presidente del collegio 37 Si noti che anche il regolamento recante la disciplina dei compensi spettanti ai commercialisti (D.M. 2 settembre 2010 n.69), all art. 39, prevedeva compensi diversi a seconda che il professionista ricoprisse l incarico di arbitro unico, di componente di un collegio arbitrale o di presidente dello stesso. 38 Il punto 10 dell allegato D del regolamento 127/2004 (tariffa forense) prevedeva invece che le parti potessero convenire un compenso, sostitutivo di quello previsto dalla tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie e comunque non inferiore ad euro 65,00 all ora

188 Innanzitutto l indicazione di parametri numerici, tanto più se non vincolanti, non avrebbe impedito ma avrebbe, anzi, con tutta probabilità, favorito la prospettiva di una definizione in via convenzionale dei succitati profili poiché avrebbe posto soprattutto il cliente in condizioni di apprezzare quale sarebbe stata l alternativa se non avesse accettato quanto eventualmente proposto dal professionista forense. Con specifico riferimento all attività di arbitro è poi opportuno considerare che potranno essere frequenti i casi in cui non si realizzerà l accordo tra le parti sull entità del compenso, stante la tuttora vigente previsione di cui all art. 814, comma 2, c.p.c.. In tali ipotesi si dovrà ricorrere alla liquidazione del Presidente del Tribunale competente, il quale non disporrà, però, di criteri oggettivi sui quali basarsi a tale fine A prescindere da tali considerazioni, nulla impedisce alle parti, pur a fronte della nuova disciplina, di convenire compensi calcolati sulla base delle tipologie di attività e degli importi, ivi compresi quelli relativi al compenso orario, di cui al D.M. 127/2004, anche rivalutati rispetto a quegli importi. In difetto di accordo invece potrà ammettersi, ai fini della liquidazione giudiziale del compenso per l attività stragiudiziale, il ricorso, in applicazione del criterio analogico fissato dall art. 1 del D.M. 140/2012, ai parametri numerici previsti per la fase di studio dell attività giudiziale, quanto meno nel caso in cui la consulenza fornita dall avvocato sia funzionale alla valutazione sulla opportunità o sulla convenienza dell avvio di un giudizio o dell assunzione della difesa in esso. Potrà procedersi analogamente nel caso di tratti di stabilire il compenso per l assistenza prestata dal professionista nel corso di una mediazione obbligatoria. 5. I parametri fondati sulle condotte e le scelte difensive. 5.1 Premessa. Nel regolamento 140/2012 sono presenti anche alcune norme che stabiliscono criteri di determinazione del compenso, derogativi di quelli fissati dalle disposizioni esaminate nel paragrafo precedente e, a differenza di questi, vincolanti per il giudice, che sono specifici per l attività del professionista legale e che sono correlati alle scelte e alle condotte, anche processuali, che egli abbia assunto nello svolgimento dell incarico. Al paragrafo 3 si è già detto della disposizione (art. 1 comma 6 del D.M. 140/2012) che attribuisce rilievo negativo, ai fini della liquidazione giudiziale del compenso,

189 nell ambito della controversia tra avvocato e proprio cliente, all assenza di prova (di comunicazione) del preventivo di massima. 5.2 Responsabilità processuale aggravata e domande inammissibili, improponibili o improcedibili. Ai medesimi fini, e con riguardo allo stesso ambito (controversia tra avvocato e cliente), contemplato dalla norma appena richiamata, l art. 10 del D.M. 140/2012 prevede la riduzione, di regola nella misura del 50 %, del compenso spettante all avvocato 39, rispetto a quello liquidabile nei casi ordinari, nel caso di responsabilità processuale aggravata ovvero, comunque, nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda. In quest ultima parte del testo normativo il legislatore ha chiaramente dimostrato di considerare le pronunce in rito menzionate, necessariamente una volta che siano divenute definitive, di per sé indicative di negligenza del difensore. Nella relazione illustrativa al D.M. (pag.11), si riconosce ciò e si afferma che l unica ipotesi che può sottrarsi alla succitata presunzione è quella della pronuncia che sia conseguenza di un overruling processuale, giacchè in quel caso la parte viene rimessa in termini 40. Una simile impostazione pare eccessivamente severa 41, sia nella scelta di equiparare, ai fini della riduzione del compenso, i casi delle pronunce in rito alla condanna per lite temeraria, nonostante i primi, a differenza della seconda, non presuppongano necessariamente condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave 42 (si pensi ai casi in cui sulla questione che ha portato alla pronuncia in rito esista un contrasto giurisprudenziale), sia per l automaticità dell effetto sanzionatorio che la norma 39 La riduzione sanzionatoria, che potrà essere anche superiore alla soglia indicata dalla norma, andrà applicata sull entità del compenso come determinata secondo i parametri ordinari e quindi una volta applicate le percentuali di aumento e riduzione fissate nella tabella A- Avvocati. 40 Secondo l impostazione del regolamento quindi anche le pronunce di inammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L.69/2009, comporteranno la riduzione del compenso, salvo diverso accordo tra le parti. 41 Per una critica all intero testo della norma: V. Amendolagine, Osservazioni a prima lettura sul regolamento ministeriale per la determinazione dei parametri di liquidazione giurisdizionale dei compensi per gli avvocati, pp Per questo motivo, a differenza dell ipotesi della responsabilità processuale aggravata, si può ritenere legittima una clausola di un eventuale accordo tra avvocato e cliente che esonerasse da responsabilità il primo nel caso in cui la domanda del secondo venisse dichiarata inammissibile o improcedibile, per ragioni non dipendenti da negligenza grave del professionista

190 riconduce alle sentenze considerate (l utilizzo del tempo indicativo presente induce a ritenere che il giudice non abbia margini di discrezionalità al riguardo). La prima parte dell art. 10 del D.M. 140/2012 si pone invece nella stessa prospettiva di disincentivazione delle difese temerarie, che ha trovato espressione in un primo momento, limitatamente al gratuito patrocinio, nell art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002 n e, assai più recentemente, in una prospettiva più ampia, nell aggiunta all art. 96 c.p.c. di un terzo comma ad opera della L.69/2009. A differenza di quest ultima disposizione, però, quella del regolamento 140/2012 mira a sanzionare economicamente non già la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ma il difensore di essa, sul presupposto, difficilmente contestabile, che le condotte e le scelte processuali sono dettate, o quantomeno condivise, dal professionista 44 (l art.136 D.P.R. 115/2002 invece sanziona sia la parte che il difensore). Sul punto è opportuno rammentare che, proprio sulla base di questa premessa, alcuni giudici di merito 45 erano giunti, in passato, a condannare il difensore, che avesse tenuto condotte contrastanti con il dovere di lealtà e probità, in solido con il cliente, alla rifusione delle spese in favore della controparte, tramite una interpretazione estensiva dell art. 94 c.p.c. Questa conclusione non ha però trovato l avallo della Suprema Corte, che ha limitato l ambito di applicazione della norma all attività svolta in assenza di procura 46. Se si tiene conto di questo profilo è evidente come questa parte dell intervento regolamentare finisca per colmare una lacuna normativa e come tale è senz altro apprezzabile. Tornando all esame della norma, va chiarito che il giudice chiamato a liquidare il compenso del professionista opererà la riduzione (la norma non pare lasciare ambiti di discrezionalità) se la circostanza della condanna ai sensi dell art. 96 c.p.c. sarà stata allegata e comprovata dal cliente mediante la produzione della decisione che la 43 L 136 D.P.R. 115/2002 prevede la revoca, da parte del giudice, dell ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell ordine degli avvocati, se l interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 44 Nella relazione, la ratio dell intero l art. 10, viene indicata nell esercizio professionalmente inappropriato dei diritti processuali. 45 Trib. Reggio Emilia, 4 giugno 2007 in Trib. Cagliari 11 luglio 2009 n.2247, in La Previdenza Forense, 2008, p Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2006 n , Foro It., 2006, 11,

191 contenga. 47 Deve infatti ritenersi che l unico giudice che può verificare la sussistenza delle condizioni di una lite temeraria sia lo stesso davanti al quale essa si è svolta, in conformità a quanto ha ripetutamente affermato la Suprema Corte Abuso del processo. Ancora va segnalata la disposizione che, con riferimento all attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (si tratta dell art. 4, ultimo comma, ma identica previsione è rinvenibile nell art. 12, penultimo comma, dedicato alla attività giudiziale penale), stabilisce che: costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli Anche in questa ipotesi, come per quelle contemplate dall art. 10, il presupposto implicito del parametro è che la responsabilità del comportamento descritto sia ascrivibile all avvocato (si badi che la norma richiede non già che la condotta abusiva abbia effettivamente rallentato il processo ma che sia stata idonea a produrre tale risultato). Sotto il profilo sistematico la norma trova precedenti nella legislazione dei paesi di common law, nei quali il divieto di abuso del processo è criterio ispiratore della gestione da parte dei difensori della lite giudiziaria. In quei sistemi infatti nessun atto processuale deve mai essere strumentale ad any improper purpose, such as to harass or to cause unnecessary delay or needless increase in the cost of litigation (rule 11 B) 1 delle Federal Rules of Civil procedure). Nel nostro ordinamento mancava fino ad oggi un istituto ad ampio spettro che sanzionasse le condotte processuali meramente dilatorie, a prescindere dalla soccombenza, sebbene in dottrina ne fosse stata lamentata la mancanza 49 e qualche voce autorevole avesse anche rappresentato la necessità che esso coinvolgesse l avvocato E da ritenere che la pronuncia ex art. 96 c.p.c. rilevante ai sensi dell art. 10 D.M. 140/2012 debba essere passata in giudicato poiché l accertamento in essa contenuto influisce su quello dell entità del compenso. 48 Cfr. Cass., sez. III, 4 giugno 2007 n.12952, Giust. Civ. Mass. 2007, 6; Cass. Sez. Unite 19 maggio 2008 n.12637, Giust. Civ. Mass. 2008, 5, L. P. Comoglio, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, Sul punto merita di essere segnalato un passo, tratto dal paragrafo (il n.7) dedicato all abuso del processo, della Relazione inaugurale dell anno giudiziario 2012, cit.: Auspichiamo quindi un intervento normativo che stabilisca che, a prescindere dall esito della procedura, qualora il giudice accerti che il rappresentante del pubblico ministero o il patrocinatore della parte privata abbia abusato del processo, gli atti vadano

192 E evidente allora che la disposizione in esame integra l art. 92, primo comma, secondo parte, c.p.c. trovando la propria matrice nel più generale dovere di lealtà. Se è agevole individuare l ambito soggettivo di applicazione della norma (è evidente come essa consenta di valutare il contegno del difensore di qualsiasi parte del giudizio) non può dirsi altrettanto per il suo ambito oggettivo. Sotto il profilo strettamente letterale la disposizione pare assumere rilievo sia ai fini della liquidazione del compenso a carico del cliente sia in quella a carico del soccombente. Sotto il profilo sistematico poi una simile lettura risulta più conforme ad una delle finalità dell intero regolamento, che trova espressione anche nel già esaminato art. 10, di massima responsabilizzazione del difensore. E chiaro infatti che, in base ad essa, l avvocato che tenesse la condotta abusiva sarebbe esposto al rischio della riduzione del proprio compenso, sia nel caso in cui agisse nei confronti del proprio assistito, per ottenere la liquidazione di esso, sia nel caso di quantificazione delle spese ai sensi dell art. 91 c.p.c. Vi sono però una serie di considerazioni che inducono a limitare l applicazione della norma alla seconda delle due ipotesi sopra dette. La prima, di ordine funzionale, è che, in questo modo, la valutazione della condotta processuale viene rimessa al giudice che si trova nelle condizioni migliori per compierla, ossia quello davanti al quale si è svolto il giudizio, analogamente a quanto accade nell ipotesi, già vista, della responsabilità processuale aggravata (art. 10, prima parte del D.M. 140/2012). In più, seguendo questa tesi, il giudice sarebbe chiamato a compiere tale accertamento d ufficio, riguardando esso la funzionalità del processo, e non a seguito di eccezione della parte-cliente del difensore. Infine la soluzione qui proposta consente di tener conto dell eventuale accertamento dell abuso nel caso in cui la parte vittoriosa che, nel rapporto con il proprio difensore avesse beneficiato della riduzione ex art. 4, penultimo comma D. M. 140/2012, promuovesse un giudizio diretto ad ottenere l indennizzo da irragionevole durata del processo. obbligatoriamente trasmessi ai rispettivi organi dell azione disciplinare; e, inoltre, che il patrocinatore della parte privata sia condannato, con la sentenza che chiude la fase del processo, ad una speciale e personale sanzione pecuniaria, da fissare in termini economici di adeguata severità, al fine di assicurarne un effettiva efficacia deterrente

193 In questo caso infatti dovrebbe essere necessariamente valutata la incidenza causale della condotta difensiva tenuta, ed accertata, nel giudizio a quo sulla durata dello stesso 51. L indicazione che allora si può trarre dalla lettura combinata dell art. 10 e dell art. 4, ultimo comma, del D.M. 140/2012 è che il consenso del cliente può esonerare da responsabilità il professionista solo nell ipotesi contemplata dalla seconda di tali norme. Sia consentita una ulteriore notazione sul punto. A ben vedere il coordinamento tra le norme fin qui esaminate e quella che include tra i criteri generali utilizzabili per determinare il compenso da riconoscere al professionista il risultato del giudizio (si tratta dell art. 4 comma 3) induce ad escludere che possa essere considerato a questo fine il giudizio conclusosi con una condanna del cliente per lite temeraria. In altri termini, secondo l impostazione del regolamento 140/2012, in questo caso il difensore non potrà giustificare la richiesta di compenso integrale nei confronti del proprio assistito sostenendo che l attività prestata è stata comunque vantaggiosa per esso sotto altri profili 52. Mi pare che questa interpretazione sia anche pienamente in linea con il modello di difensore che delinea lo stesso codice deontologico forense laddove, all art. 6, prevede che: L avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave e, all art. 36, prescrive che l adempimento del mandato debba avvenire nell osservanza delle norme di legge e deontologiche. 5.4 L attività conciliativa. Vi sono norme regolamentari che hanno la medesima finalità deflativa di quelle esaminate nel paragrafo precedente ma, a differenza di esse, un contenuto premiale per il difensore. Ci si riferisce agli artt. art. 3, ultimo comma, e 5, penultimo comma, del D.M.140/2012 che prevedono un aumento percentuale del compenso nel caso di 51 Sovviene sul punto l orientamento della Suprema Corte secondo cui il diritto ad ottenere l indennizzo da irragionevole durata del processo va escluso se la parte abbia promosso una lite temeraria o abbia resistito al solo fine di far sì che si realizzasse la fattispecie della violazione del termine di durata ragionevole del processo. (Cass. sez. VI, 9 gennaio 2012 n.35, Giust Civ., 2012, 2, 316, con riguardo alla parte soccombente nel giudizio ritenuto temerario). 52 Si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di azioni finalizzate esclusivamente a ritardare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o l esecuzione forzata o ancora ad azioni di accertamento negativo dirette a paralizzare domande di condanna al pagamento di somme, che si concludano con un rigetto e una condanna ai sensi dell art. 96 c.p.c

194 sopravvenuta conciliazione 53 e la cui fonte di ispirazione è agevolmente individuabile nell ordinamento tedesco, ed in particolare nel Rechtsanwaltsvergungestz (codice delle tariffe forensi) e nel Bundesrechtssanwaltsgebiihrenordnung (legge federale sugli onorari degli avvocati). Dalle disposizioni in esame discendono ulteriori obblighi comportamentali a carico del difensore. Si è già detto infatti come, a fronte di una possibilità di conciliazione, egli debba sicuramente informare il proprio assistito delle conseguenze sia economiche che di altro tipo di essa. La disposizione presenta poi risvolti deontologici di non poco momento, soprattutto rispetto al dovere di indipendenza di cui all art. 10 del codice deontologico forense. L avvocato infatti si troverà, d ora innanzi, nella non invidiabile condizione di dover valutare la convenienza per il proprio assistito della soluzione conciliativa, evitando di farsi condizionare, in tale analisi, dalla prospettiva del vantaggio personale che essa potrebbe arrecargli. 6. La bi-direzionalità limitata della liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. Alcuni passaggi del regolamento 140/2012 possono indurre a ritenere che la liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. vincoli anche le pretese del legale della parte vittoriosa nei confronti del proprio cliente, nel caso in cui manchi o sia invalido l accordo sul compenso, così da assumere efficacia bi - direzionale (nei confronti del soccombente e nei confronti del cliente). Depongono in tale senso sia la scelta di uniformare i criteri generali utilizzabili per la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e per quella a carico del cliente sia quella, espressa nell art.10 del D.M. 140/2012, di attribuire rilievo, ai fini della determinazione del compenso spettante all avvocato, alle condotte che lo stesso abbia tenuto nel giudizio nei confronti della controparte del suo cliente. E indubbio poi che questa lettura risulti anche coerente con la finalità primaria dell intera riforma di favorire in sommo grado la determinazione in via convenzionale del compenso, esponendo le parti che non abbiano raggiunto un accordo sul punto al rischio della liquidazione giudiziale. 53 V. Amendolagine, Osservazioni a prima lettura, cit. p. 8, osserva, giustamente, come tale norma individuando come risultato positivo per il cliente il raggiungimento della conciliazione e correlando ad essa l aumento del compenso, configuri l obbligazione del professionista come di risultato e non più di mezzi secondo la tradizionale ripartizione che aveva peraltro una funzione meramente descrittiva

195 Non pare invece altrettanto significativa nel senso qui prospettato la mancata riproposizione nel D.M. 140/2012, di una norma come l art. 2 del D.M. 8 aprile 2004 n.127 che prevedeva che gli onorari e i diritti fossero dovuti dal cliente indipendentemente dalle statuizione del giudice sulle spese giudiziali. Tale evenienza può infatti spiegarsi semplicemente come una conseguenza dell abrogazione della tariffa forense. Vi sono però due argomenti, uno di carattere applicativo e l altro di carattere normativo, che non consentono di accogliere la conclusione sopra proposta in termini assoluti. Sotto il primo profilo si è già detto 54 della estrema difficoltà di applicare alla liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. i criteri generali che nella tariffa forense erano stati esclusivamente contemplati per la liquidazione nei confronti del cliente. Un ulteriore ostacolo alla tesi qui in esame è poi rinvenibile nel disposto dell at. 61, comma 2, della legge professionale (Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n.1578) che tuttora prevede che l onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, possa essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese. Tale norma non può ritenersi abrogata, nemmeno tacitamente, ai sensi dell art. 15 disp. prel. c.c., per effetto dell abrogazione del sistema tariffario, poichè il profilo da essa disciplinato non risulta essere stato considerato, neppure indirettamente, da nessuna delle disposizioni della legge di conversione del d.l. 1/2012. D altro canto l effetto abrogativo non può ricondursi nemmeno al venire meno della nozione di onorario, utilizzata dall art..61 R.D.L.1578/1933, poiché essa può ritenersi sostituita da quella di compenso. Proprio valorizzando il fatto che la norma ha un ambito di applicazione più ristretto di quello dell art. 2 del D.m. 127/2004, poiché considera il risultato del giudizio tra gli elementi che consentono al professionista di ottenere una somma superiore a quella liquidata nei confronti del soccombente, è possibile affermare che essa funga da limite all estensione degli effetti della liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. anche al rapporto tra l avvocato e il proprio cliente, vittorioso nel giudizio. 54 Si veda quanto osservato al riguardo al pf

196 Così potrà trovare applicazione innanzitutto nell ipotesi di compensazione parziale delle spese, alla quale il giudice può pervenire sulla base di valutazioni che nulla hanno a che vedere con il rapporto tra la parte vittoriosa e il difensore di essa. Ad essa possono poi aggiungersi l ipotesi in cui per l avvocato non sia possibile dimostrare il risultato conseguito in favore del cliente nel corso del giudizio nei confronti del soccombente, per i limiti gnoseologici propri di esso, o ancora quella del compenso per attività difensive strettamente inerenti il giudizio in cui vi sia stata la condanna alle spese ma compiute successivamente ad essa. 7. Il regime transitorio. 7.1 Premessa Come si è visto nei precedenti paragrafi l art.9 del d.l.n.1/12 e il regolamento 140/2012 contengono sia norme di diritto sostanziale (quelle che regolano il rapporto cliente-avvocato) sia norme di diritto processuale (quelle che indirizzano la condanna ex art. 91 c.p.c.). L art.9 del d.l. 1/2012 non contiene norme di diritto transitorio, se non la proroga dell applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 limitatamente alle liquidazioni giudiziali, mentre l art.41 del D.M. n. 140/12 prevede la propria applicabilità alle liquidazioni successive al 23 agosto. Si noti come quest ultima disposizione si riferisca all applicazione, ai sensi dell art. 91 c.p.c., dei parametri 55, ma riguardi, in mancanza o in caso di invalidità dell accordo sul compenso, anche il rapporto tra cliente ed avvocato. A fronte di tale quadro normativo non si può fare a meno di notare che sarebbe stato sicuramente più opportuno che il legislatore fornisse una precisa indicazione sul punto, al fine di evitare le incertezze interpretative che si sono subito palesate. 7.2 Il regime transitorio delle norme di diritto sostanziale. 55 La conclusione indicata nel testo discende dalla considerazione che il terzo comma dell art. 9 d.l.1/2012, aveva prorogato la vigenza delle tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

197 Occorre esaminare partitamente il regime transitorio delle norme di diritto sostanziale e quello delle norme di diritto processuale contenute nel d.l.1/2012 e nel D.M. 140/2012. Iniziando a considerare il primo si tratta di stabilire se il nuovo regime sia utilizzabile per determinare il compenso spettante al professionista legale rispetto agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 gennaio 2012 o anche per quelli ancora in fase di esecuzione a quella data. E opportuno precisare che tale indagine va compiuta in virtù del criterio interpretativo di cui all art. 11 disp. prel., che impone di valutare se la norma nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali. Non si può invece tener conto, ai fini della predetta indagine, del principio giurisprudenziale che regolava la fattispecie della successione di tariffe professionali forensi 56. Il nuovo sistema di determinazione del compenso dell avvocato infatti, non è una naturale evoluzione del precedente ma, oltre a seguire alla sua espressa abrogazione, muove da presupposti e criteri completamente diversi, primo tra tutti quello della possibilità di maggiorazioni e riduzioni del compenso. Ciò detto pare a chi scrive che le nuove disposizioni, anche quelle in tema di liquidazione giudiziale del compenso, non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a quanto accaduto con l art.2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l obbligo della forma scritta per l accordo sul compenso dell avvocato. Depone a favore di tale conclusione innanzitutto la scelta di fondo, compiuta con la riforma, di ridurre a due (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale), rispetto ai quattro originariamente previsti dall art. 2233, primo comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista. A ciò si aggiunga che l art. 9, comma 4, del D.M. 140/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che, come si è detto, sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti. 56 Tra le altre si vedano: Cass., 11 marzo 2005, n. 5426, Giust. Civ. Mass., 2005, 4; Cass., 30 ottobre, 1996 n. 9514, Foro It., 1997, 1,

198 Ancora l applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti 57, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell incarico. Questo diritto verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l applicazione retroattiva dello stesso. Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, per gli incarichi professionali che fossero stati interamente eseguiti prima dell entrata in vigore del d.l.1/ e quello delle norme di diritto processuale. Le diverse soluzioni prospettabili: applicabilità immediata; la regola tempus regit actum; la regola tempus regit processum. L ulteriore questione che si pone è quella dell applicabilità dei nuovi parametri ai processi pendenti alla data del 23 agosto 2012 e anch essa va esaminata tenendo conto del criterio interpretativo di cui all art. 11 disp. prel 58. La prima opzione interpretativa possibile 59 è quella che, muovendo dal riferimento al momento della liquidazione presente nell art. 41 del D.M. 140/2012, giunge ad affermare l utilizzabilità dei nuovi criteri, ai fini della determinazione del compenso da porre a carico del soccombente, per tutte le attività difensive che siano condotte a termine dopo l entrata in vigore del regolamento medesimo, con la precisazione che il momento ultimo da considerare a tali fini è quello dell esaurimento della fase in cui si è svolta l attività. 57 Secondo la Suprema Corte le tariffe professionali svolgevano un diverso ruolo a seconda che si trattasse di tariffe fisse (es, tariffe dei diritti degli avvocati nei giudizi civili ed in genere tutte le tariffe ai cui si riferisce l'art.636 comma primo ult.parte c.c.), le quali integravano direttamente il contratto, ovvero di tariffe con determinazione solo del massimo e del minimo (es. tariffe degli onorari degli avvocati nel settore civile e compensi in genere nel settore penale), che, in difetto di accordo delle parti, avevano solo la funzione di dettare i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso, oltre a costituire un criterio per la determinazione del compenso da parte del giudice, lasciando comunque a questi un margine di discrezionalità nell'ambito del limite minimo e massimo (Cass. n., 11 marzo 2005, n. 5426, e Cass., 30 ottobre, 1996 n. 9514, cit.). 58 Sul punto R. Caponi, Tempus regit processum, Un appunto sull efficacia delle norme processuali nel tempo, Riv. Dir. Proc., 2006, p Hanno optato per tale soluzione il Tribunale di Termini Imerese con una sentenza del 17 settembre 2012 e il Tribunale di Varese, con un decreto sempre del 17 settembre 2012, entrambi in

199 La tesi si espone però ad una prima obiezione secondo la quale il dato letterale della norma in esame non depone univocamente nel senso predetto. Essa, infatti, si limita ad individuare il momento a partire dal quale vanno utilizzati i nuovi criteri ma non precisa quali siano le attività alle quali applicarli, ed in particolare se si tratti di attività difensive precedenti o successive al menzionato momento della liquidazione. Ancora non può sottacersi come l interpretazione sopra citata non paia idonea a superare il vaglio di ragionevolezza di cui si è detto, ponendosi in contrasto con il parametro dell art. 3 Cost. Essa darebbe luogo infatti ad una applicazione retroattiva della nuova disciplina che è irragionevole perché inciderebbe sulle aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima della instaurazione della causa, e in molti casi anche diversi anni prima dell entrata in vigore della riforma, senza una adeguata giustificazione 60. Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, all entità dei valori medi di liquidazione, al più restrittivo regime in tema di prova delle spese e alla presenza di una norma sanzionatoria come l art. 4, ultimo comma (disposizione che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell art. 91 c.p.c. e che riguarda i difensori di entrambe le parti), previsti dal D.M. 140/2012, il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente. Resta ferma peraltro la possibilità che in concreto la liquidazione operata in base ai parametri risulti pari o anche superiore a quella effettuata in base alle tariffe, sebbene, nemmeno in tale ipotesi, si possa tener conto della più favorevole disciplina in tema di spese di cui al D.M. 127/2004. Si noti poi che, a giustificare l opzione interpretativa in esame, non potrebbe valere nemmeno la valorizzazione della ratio, sottesa alla riforma, di favorire il mercato e, indirettamente, anche l accesso alla giustizia, attraverso la incentivazione di accordi sul compenso tra avvocati e clienti, perché tali obiettivi non possono che valere pro futuro. Una seconda soluzione porta ad attribuire rilievo, come discriminante, al momento del compimento di ciascun singolo atto difensivo, cosicchè si dovrebbe ricorrere alle tariffe 60 Il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 13 settembre 2012 (in ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 9 del d.l. 1/2012 e del regolamento 140/2012, in relazione agli artt. 3, 24 e 117 Cost. sul presupposto che il complesso di tali norme abbia efficacia retroattiva

200 per le prestazioni difensive compiute sotto la loro vigenza e ai parametri per gli atti difensivi compiuti dopo il 23 agosto 2012, secondo una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum 61. Una simile tesi, che pure cerca di contemperare esigenze di certezza con la tutele di diritti acquisiti, presenta, però, due inconvenienti: uno di ordine applicativo e l altro di ordine sistematico. Sotto il primo profilo infatti essa comporta la difficoltà di combinare due sistemi di liquidazione non esattamente sovrapponibili (si pensi solo alla difficoltà di conciliare i compensi per attività previsti dalle tariffe con compensi per fasi previsti dai parametri). Ad essa si aggiunge l ulteriore complicazione di individuare il regime applicabile per le attività giudiziali svolte nell arco di tempo trascorso tra il momento fino al quale era stata prorogata la vigenza delle tariffe (120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 1/2012, ossia il 23 luglio 2012) e quello in cui è entrato in vigore il D.M. 140/2012 (23 agosto 2012). Sotto il profilo sistematico, invece, la tesi in esame dà luogo ad un regime transitorio differente per le norme di diritto processuale e per quelle di diritto sostanziale, contenute nel d.l.1/2012 e nel D.M. 140/2012, con riguardo alle attività giudiziali in corso all atto dell entrata in vigore di tali fonti normative. Il difensore, in base ad essa, potrebbe pretendere dal proprio cliente un compenso per l attività giudiziale svolta, da determinarsi sulla base di criteri differenti da quelli utilizzati dal giudice per liquidare le spese (a ben vedere una simile conseguenza, invero difficilmente giustificabile, potrebbe essere evitata se si ammettesse che la liquidazione ai sensi dell art. 91 c.p.c. vincoli in ogni caso anche le pretese dell avvocato nei confronti del proprio cliente ma rispetto ad una simile possibilità si rinvia a quanto osservato nel pf.6). Vi è infine una terza opzione interpretativa, secondo la quale il D.M. 140/2012 è applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012, in conformità al principio tempus regit processum. 61 Una variante alla tesi esposta nel testo è quella che reputa applicabile il regime tariffario ai giudizi in cui le attività difensive si siano interamente esaurite prima del 23 agosto e il regime dei parametri ai processi in cui tali attività, a quella data, dovevano essere ancora compiute in tutto o in parte. Ha optato per essa la seconda sezione civile del tribunale di Reggio Calabria nella riunione, tenutasi, ai sensi dell art.47 quater ord. giud., in data 21 settembre

201 Tale soluzione è, a giudizio di chi scrive, la più persuasiva. Innanzitutto essa risulta conforme a quella che il legislatore ha adottato rispetto ad una norma processuale del tutto analoga a quelle introdotte dal D.M. 140/2012, ossia la modifica ad opera della L.69/2009 dell art. 96 c.p.c., (anch essa trova applicazione al momento della liquidazione delle spese del giudizio e richiede, al pari dell art. 4, ultimo comma, del D.M. 140/2012, la valutazione del comportamento processuale sia pure della parte e non dell avvocato). Infatti, in virtù del regime transitorio fissato dall art. 58, primo comma della L.69/2009, la norma succitata si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della novella. E evidente poi come l adesione alla regola tempus regit processum consenta di uniformare il regime transitorio delle norme processuali e di quelle sostanziali contenute nel d.l. 1/2012 e nel D.M. 140/2012. In questa prospettiva allora le liquidazioni menzionate dall art. 41 del regolamento 140/2012 sono quelle delle attività difensive svolte nei giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore. 8. Conclusione: il ruolo dell avvocato e del giudice nel nuovo sistema. Il complesso di disposizioni che si sono esaminate nel paragrafo n.5 contribuisce, senza dubbio, a rafforzare quell obbligo di dissuasione dall assunzione di posizioni pretestuose e dilatorie che la Suprema Corte da almeno un decennio ha ritenuto costituisca uno dei corollari dell obbligo di informazione gravante sull avvocato. 62 E indubbio però che il sistema sin qui delineato responsabilizzi ulteriormente anche il giudice, nel momento in cui gli attribuisce un ampia discrezionalità nella determinazione del compenso da attribuire al professionista. Egli, infatti, dovrà dar conto del concreto esercizio di tale discrezionalità attraverso una adeguata motivazione 63, rifuggendo dalla tentazione di orientarsi a considerare, solo 62 Cass. sez. II, 14 novembre 2002 n.16023, cit. La conseguenza indicata nel testo è già stata fatta discendere, da una parte della dottrina, dalla modifica dell art. 96, ad opera della L.69/2009: E. Morano Cinque, Lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. tra funzione punitiva e funzione risarcitoria, Resp. Civ. e prev. 2010, 1848, e, sia consentito, M. Vaccari, L art. 96, comma 3 c.p.c.: profili applicativi e prospettive giurisprudenziali, NGCC, 2011, p Qualche indicazione utile ad orientare il giudice nell esercizio della valutazione discrezionale potrebbe provenire dalla nota spese, non più redatta secondo il modello dell art.75 disp. att. c.p.c ma come una proposta di liquidazione del compenso, nella quale esplicitare le ragioni della eventuale richiesta di maggiorazione rispetto al

202 per comodità, il valore medio di liquidazione delle varie fasi e tenendo, invece, conto delle particolarità della controversia 64, nonché, tra i criteri generali di quelli, tuttora richiamati dall art. 2233, secondo comma c.c., del decoro dell opera e dell importanza della professione. Una simile opzione non può, però, di per sé destare sorpresa se si considera che fa seguito ad altra, analoga, con la quale la L.69/2009, nell aggiungere all art. 96 c.p.c. un terzo comma, non ha stabilito nessun limite, minimo o massimo, per l entità della condanna per lite temeraria, rimettendone la concreta determinazione all equità del giudicante. Solo acquisendo piena consapevolezza di questi aspetti potranno essere valorizzate le caratteristiche di semplificazione e di modulabilità in base alle caratteristiche del caso concreto che costituiscono i maggiori pregi del nuovo sistema, indubbiamente superiori ai difetti che pure esso presenta e di cui si è dato conto. valore medio di liquidazione stabilito dal D.M. 140/2012. In questa prospettiva potrà anche essere sufficiente dedicare all argomento una parte della comparsa conclusionale. 64 Nella relazione al D.M. 140/2012 si evidenzia il ruolo centrale della valutazione altamente giudiziale del caso concreto come una delle caratteristiche principali della riforma

203 Quotidiano

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