LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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- Sabina Corona
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1 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2 ART. 38 COS TITUZIONE 1 comma: ogni cittadino inabile al lavoro e s provvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale 2 comma: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed as sicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria 4 comma: ai compiti previs ti in questo articolo provvedono organi ed is tituti prepos ti dallo S tato 5 comma: l as sistenza privata è libera
3 S is tema previdenziale pubblico Inps Legge di riforma 335/95 Sistema a ripartizione Ogni mese i versamenti dei lavoratori attivi alimentano le pensioni erogate ai pensionati. Calcolo retributivo - (ante riforma previdenza l. 335/95) Pensione = dopo 40 anni, 80% della media della retribuzione degli ultimi 10 anni. Calcolo contributivo (Legge 335/95) Pensione = calcolata sul totale dei contributi versati in tutta la vita lavorativa e sui relativi rendimenti prodotti nella fase di accumulo
4 GLI EFFETTI DELLA LEGGE 335 DEL 1995: la mis ura della pens ione pubblica ris petto alla retribuzione prima del pens ionamento TASSI DI COPERTURA 80% 70% 60% 50% anno
5 Sistema a ripartizione e sistema a capitalizzazione La pensione pubblica: il meccanismo della ripartizione Fondi Pensione: la capitalizzazione individuale I contributi versati OGGI dal lavoratore servono a pagare le pensioni degli ATTUALI PENSIONATI I contributi versati OGGI dal lavoratore serviranno a pagare la SUA pensione complementare
6 Normativa di riferimento Decreto legislativo 124/93 (abrogato da D. Lgs 252/05) Disciplina delle forme pensionistiche complementari Legge 335/95 Riforma del sistema pensionistico Decreto 703/96 Ministero del Tesoro Regole di investimento delle risorse dei fondi pensione e disciplina del conflitto di interesse Decreto attuativo 211/97 Ministero del Lavoro Norme su atti costitutivi, statuti, requisiti dei componenti degli organi, procedure per l autorizzazione all esercizio dei fondi pensione Decreto Legislativo 47 del 18 febbraio 2000 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (circolare esplicativa 29/E Ag. Entrate del 20/03/2001) Decreto Legislativo 168/2001 Correzioni al d.lgs 47/2000 (circolare esplicativa 78/E del 6 agosto 2001) L. 243 del 23/08/04 (delega di riforma previdenziale) D. Lgs 252/05 Testo unico della previdenza complementare
7 PREVEDI: fonte istitutiva Accordo del 9/4/2001 tra ANCE FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL ANAEPA-CONFARTIGIANATO ANSE-CNA FIAE-CASA CLAAI ASSOEDILI-CNA
8 Cos è Prevedi E un Fondo Pensione Complementare: contrattuale o chiuso; a capitalizzazione individuale; a contribuzione definita; costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs 252/ 95
9 Prevedi: finalità (art. 3 S tatuto Prevedi) 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio Il Fondo non ha scopo di lucro. 3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti non inerenti lo scopo di cui al precedente comma 1.
10 Prevedi - Destinatari (art. 5 S tatuto Prevedi) Operai, impiegati e quadri a cui si applichi il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato: assunti a tempo indeterminato, o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato; assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi; dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL edili-industria e del CCNL edili-artigianato e degli enti paritetici del settore edile; in distacco, ai sensi della legge 300 del , presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
11 Perché un fondo pens ione neg oziale Fondo non negoziale - L is critto è cliente - S copo di lucro Fondo negoziale - L is critto è s ocio - S enza scopo di lucro - Commissioni elevate - Commissioni molto basse - Nessuna rappresentanza - Rappresentanza dei s oci - Nessun rapporto con il CCNL - Legame con CCNL
12 Gli organi del Fondo Pensione Consiglio di amministrazione assemblea dei delegati elegge i componenti in rappresentanza dei lavoratori Collegio dei revisori contabili Responsabile del Fondo Presidente e Vicepresidente
13 Prevedi - flussi di adesione Lavoratori Richieste di adesione Cassa Edile Comunicazione dell adesione del lavoratore Flusso mensile delle adesioni Esito del flusso Prevedi Aziende
14 Prevedi - flus s i di contribuzione Aziende Denuncia mensile/mut Segnalazione anomalie Versamento contributi Casse Edili Server MUT Flusso periodico delle contribuzioni verificate e riconciliate Segnalazioni anomalie o ordine di bonifico Server Prevedi Prevedi Estratto c/c di raccolta Bonifico su c/c di raccolta dei contributi riconciliati Banca Depositaria
15 Finanziamento dei Fondi Pens ione (art. 8 D.Lg s 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 Contributo aziendale: nella misura prevista da Fonti Istitutive; Contributo aziendale: nella misura minima prevista da Fonti Istitutive; Contributo dipendente: nella misura prevista da Fonti Istitutive; Contributo dipendente: nella misura minima prevista da Fonti Istitutive; TFR maturando: - 100% per assunti dopo il 28/04/93; - secondo Fonti Istitutive per gli altri (per Prevedi 18%) TFR maturando: - 100% per assunti dopo il 28/04/93; - secondo Fonti Istitutive per gli altri (per Prevedi 18%) aumentabile al 100% anche tacitamente
16 Finanziamento dei Fondi Pens ione (art. 8 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 L adesione implica l obbligo contributivo per lavoratore e azienda; La contribuzione del lavoratore è volontaria e inscindibile da quella aziendale; Tutte le fonti contributive sono necessarie e inscindibili La contribuzione cessa al venire meno dei requisiti di permanenza nel F.P. Il conferimento del solo TFR implica l adesione al F.P. ma non comporta altri obblighi contributivi Se contribuente da almeno 1 anno, il neopensionato può continuare a contribuire al Fondo
17 Il conferimento del TFR (art. 8 co. 7 lett. a)-b) e co. 8 del D.Lg s 252/05) Espresso: tramite scelta di una forma pensionistica complementare entro il 30 giugno 2007 oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 31/12/2006; Tacito: il silenzio protratto oltre il termine citato comporta la destinazione del TFR a: - Fondo Pensione Negoziale; - in caso di più fondi negoziali, decide un accordo tra le Parti; - in mancanza di fondi negoziali il tfr viene destinato alla forma pens. compl. presso l INPS Il TFR versato tacitamente viene investito nella linea più prudente, che garantisca la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr.
18 per gli occupati ante 28/04/93 (art. 8 co. 7 lett. c D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 La misura dell accantonamento TFR destinato al Fondo è stabilita dalle Fondi Istitutive: Per Prevedi = 18% Iscritti a forme pens. compl. entro il 31/12/2006 a) SI: possono conferire tutto il TFR maturando alla forma a cui sono iscritti (vale il silenzio assenso); b) NO: possono conferire non meno della quota minima di TFR prevista dal CCNL al fondo pensione (incrementabile successivamente). In caso di silenzio tutto il tfr maturando va al fondo negoziale di categoria
19 Deducibilità fis cale dei contributi (art. 8 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 In misura pari al minore tra questi limiti: 12% del reddito complessivo (lavoro dipendente + altri redditi); 5.164,57 totali; Doppio della quota di TFR destinata al Fondo (ad eccezione dei vecchi iscritti) per la deducibilità dai redditi di lavoro dipendente In generale in misura non superiore a: 5.164,57; Per i neo assunti dopo il 31/112/2006, dal 6 al 20 anno di contribuz. deducibilità in misura pari al minore tra questi due limiti: 5.164,57 + (25.822,85 C) C = contributi versati nei primi 5 anni 5.164, ,29 Comunicazione contributi non dedotti entro il 30 settembre Comunicazione contributi non dedotti entro il 31 dicembre
20 Pres tazioni previdenziali (art. 11 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Il contributo aziendale Dal 01/01/2007 Requisiti pensione vecchiaia: - Età pensionabile Inps; - Contribuzione > = 5 anni Requisiti generali per pensione: - Requisiti per pensione Inps; - Contribuzione > = 5 anni Requisiti pensione anzianità: - Età > (età pens. Inps 10); - Contribuzione > = 15 anni - Cessazione attività lavorativa Erogazione in forma capitale: - Max 50% posizione previd. se rendita annua > 50% assegno sociale - Fino a 100% posizione previd. se rendita annua < 50% assegno sociale In caso di inoccupazione > 48 mesi: - Età > Requisiti pensione Inps 5 anni; - Contribuzione > = 5 anni Erogazione in forma capitale: - Max 50% posizione previd. se 70% rendita annua > 50% assegno sociale - Fino a 100% posizione previd. se 70% rendita annua < 50% assegno sociale
21 Tas s azione delle rendite (art. 11 co. 6 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Il contributo aziendale Dal 01/01/2007 tassazione su tassazione ordinaria su contributi dedotti in fase di accumulo e sul TFR; esenzione dei rendimenti maturati prima della costituzione della rendita e dei contributi non dedotti in fase di accumulo; tassazione dei rendimenti maturati post rendita con imposta sostitutiva del 12,5% contributi già dedotti e su tfr con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15 (aliquota minima pari al 9%); esenzione dei rendimenti maturati prima della costituzione in rendita e dei contributi non dedotti in fase di accumulo
22 Tas sazione delle prestazioni in capitale (art. 11 co. 6 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Il contributo aziendale Dal 01/01/2007 tassazione separata sui contributi dedotti in fase di accumulo e sul TFR; esenzione dei rendimenti (se il capitale erogato è a 1/3 della posizione previd. totale) e dei contributi non dedotti tassazione agevolata: tassazione su contributi dedotti in fase di accumulo e su TFR al 15% ridotto dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15 (aliquota minima pari al 9%); esenzione dei rendimenti e dei contributi non dedotti in fase di accumulo;
23 Cessazione dei requisiti di partecipazione (art. 14 co. 2 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Il contributo aziendale Dal 01/01/2007 a) Trasferimento della posizione a: - un altro Fondo chiuso - un Fondo aperto - una polizza pensionistica individ. b) Riscatto del capitale maturato c) Mantenimento della posizione in assenza di contribuzione a) Trasferimento ad altra forma pens. compl.; b) Riscatto del 50% posiz. prev. per: - inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi o per mobilità; cassa int. guadagni c) Riscatto totale in caso di: - Invalidità permanente; - Inoccupazione > 48 mesi - Età < età pens. Inps 5 d) Riscatto totale della posizione previd. e) Mantenimento della posizione presso il Fondo in assenza di contribuzione. 6 mesi di tempo dalla domanda per liquidare 6 mesi di tempo dalla domanda per liquidare la posizione
24 Tassazione dei riscatti (art. 14 co. 4 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Il contributo aziendale Dal 01/01/2007 Tassazione sui contributi dedotti in fase di accumulo e sul TFR ed esenzione dei rendimenti. La tassazione è: -ordinaria in caso di cessazione volontaria dei requisiti di partecipaz. al fondo (dimissioni, cambio inquadr., ecc.); - separata in caso di cessazione involontaria dei requisiti di partecip. al fondo (pensionamento, fallimento azienda, decesso, ecc.). Esenzione dei rendimenti e dei contributi non dedotti in fase di accumulo; Per i casi di cui alla lett. b)-c) della pagina precedente e per i decessi: tassazione al 15% ridotto dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15 (aliquota min. pari a 9%) su contributi dedotti in fase di accumulo e su TFR Per il caso di cui alla lett. d) della pagina precedente: aliquota del 23% sull imponibile calcolato come sopra
25 Deces s o dell is critto (art. 11 co. 5 e 14 co. 3 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Il contributo aziendale Dal 01/01/2007 In costanza di rendita: - pagamento del montante o erogazione rendita ai reversionari Prima del pensionamento: - riscatto da parte dei beneficiari ex lege (moglie o figli o genitori a carico) o, in assenza, di altri se designati o, in assenza, acquisizione da parte del Fondo In costanza di rendita: - pagamento del montante ai beneficiari o erogazione rendita ai reversionari Prima del pensionamento: - riscatto da parte degli eredi o diversi beneficiari designati o, in assenza, acquisizione da parte del Fondo
26 Tras ferimento volontario (art. 14 co. 6 (art. 14 co. 6 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 Il trasferimento volontario è consentito: dopo 5 anni di partecipazione al fondo, nei primi 5 anni di vita del fondo; Il trasferimento volontario è consentito: dopo 2 anni di partecipazione al fondo dopo 3 anni successivamente.
27 Anticipazioni (art. 11 co. 7 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 Dopo 8 anni, il lavoratore può richiedere un anticipazione fino al 100% della posizione previd. per: acquisto o ristrutturazione della 1^ casa per sé o per i figli spese mediche straordinarie Congedi formativi o parentali E possibile il reintegro della posizione a) Fino al 75% della posiz. previd. per spese mediche straordinarie per sé e per i familiari a carico; b) Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% della posiz. previd. per l acquisto o la ristrutturazione della 1 casa per sé o per i figli; c) Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% per altri motivi E possibile il reintegro della posizione
28 Tas sazione delle anticipazioni (art. 11 co. 7 D.Lgs 252/05) Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007 Tassazione separata sull intera somma erogata Caso a): tassazione al 15% ridotto dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15 (aliqu. minima del 9%) su contributi dedotti in fase di accumulo e su TFR; Caso b) e c): tassazione del 23% sull importo erogato al netto dei rendimenti già tassati; In caso di reintegro della posizione è riconosciuto un credito di imposta sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 corrispondente all imposta pagata.
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