COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA
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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 06/07/2017 Nr. Prot Affissa all'albo Pretorio il 06/07/2017 Allegati presenti CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 : APPROVAZIONE Nr. Progr. Data 43 01/07/2017 Seduta NR. 6 Cod. Ente: CO-36025/R L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome PALADINI MAURIZIO PRATI MARCO GUALMINI ANTONELLA Carica PRESIDENTE VICESINDACO ASSESSORE Presente S S N Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1 Assenti giustificati i signori: GUALMINI ANTONELLA Assenti non giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO. In qualità di SINDACO il Sig. PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 : APPROVAZIONE LA GIUNTA COMUNALE Premesso che - a norma dell art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell art. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell imputato o se l imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; - l art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; - il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni; Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del , esecutiva, con la quale si deliberava, tra l altro: - di approvare la convenzione proposta dal Tribunale ordinario di Modena per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; - di stabilire che la convenzione in oggetto avrebbe avuto durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; - di autorizzare il Sindaco pro tempore Antonella Gualmini alla sottoscrizione della convenzione in oggetto; Dato atto che il Comune di Montefiorino ha sottoscritto la convenzione in oggetto in data e che, pertanto, tale convenzione e' scaduta il 29 ottobre 2016; Valutata positivamente l esperienza intercorsa; Visto l allegato schema di convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale ordinario di Modena avente validità dalla data della sottoscrizione fino al e ritenutolo meritevole di approvazione; Ritenuto in particolare di aderire alla convenzione in oggetto condividendo gli obiettivi di rieducazione perseguiti dal legislatore con l applicazione del lavoro di pubblica utilità, atteso che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire una forma di rieducazione di maggiore efficacia, come processo dinamico di reintegrazione sociale del soggetto condannato; Considerato che l ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell art. 54 del citato decreto legislativo;
3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 Rilevato che: - la prestazione di lavoro dei condannati a favore della collettività è svolta in forma gratuita ed è fatto divieto all ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma; - il tipo e la durata del lavoro saranno determinati dal Giudice nella sentenza di condanna; - saranno a carico dell Amministrazione ospitante l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso terzi; Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro; Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 3 Settore, attestante la regolarità e la correttezza amministrava ai sensi dell art. 49, comma 1 e 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.; Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.; Con voti unanimi espressi in forma palese DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione proposta dal Tribunale ordinario di Modena per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada che, composta da n.8 articoli, viene allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire che la convenzione in oggetto decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020; 3. di dare atto che: - i condannati svolgeranno la loro attività in forma non retribuita; - saranno a carico dell Amministrazione ospitante l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la responsabilità civile verso terzi; - che i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati sono il Responsabile del 3 Settore ( Coordinatore ) ed i Responsabili dei Uffici/Servizi interessati per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell Amministrazione con specifico incarico di coordinare l attività del singolo condannato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all art. 6 della convenzione e alla redazione della prevista relazione che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione; 4. di autorizzare, sin d ora, il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell allegata convenzione; 5. di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente convenzione alla Cancelleria del Tribunale ordinario di Modena ; A seguito di separata votazione che dà quale esito finale l unanimità dei consensi, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l urgenza di provvedere in merito.
4 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 TRIBUNALE DI MODENA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 Premesso che 1) a norma dell art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell art. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell imputato o se l imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 2) l art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 3) il Ministro della Giustizia con l allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni; considerato che l ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell art. 54 del citato decreto legislativo, si stipula la presente convenzione (di seguito la Convenzione ) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito il Tribunale ) e l Amministrazione Comunale di Montefiorino nella persona del legale rappresentante, Sindaco protempore, Maurizio Paladini (di seguito l Amministrazione ), giusta deliberazione della Giunta Comunale nr. del : Art. 1 Attività da svolgere L Amministrazione consente che nr. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l Amministrazione specifica che l attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le 1
5 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell Amministrazione nel ramo sociale e, per quanto concerne le ipotesi di cui all art. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del Codice della Strada, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell educazione stradale. In particolare sono previste: - nell ambito sociale, attività di supporto, anche informatico e di accompagnamento, presso il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e abitative e presso il Settore Istruzione - presso il Settore Manutenzione e Logistica, attività di supporto, anche informatico, logistiche, manutentive e operative per la messa in sicurezza e manutenzione di strade e di edifici pubblici; - presso il Settore Ambiente e Protezione Civile, attività di supporto, anche informatico, logistiche e operative per la messa in sicurezza e la manutenzione di aiuole e più in generale del verde pubblico e di contributo alla gestione dell anagrafe canina e più in generale di banche dati. Art. 2 Modalità di svolgimento L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all art.1. Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni I soggetti indicati dal comma 2 dell art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest ultimo le relative istruzioni sono: 1) il Responsabile del 3 Settore_Servizi al Cittadino, Maurizio Paladini (di seguito il Coordinatore ); 2) il Responsabile dell Ufficio/Servizio interessato, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell Amministrazione con specifico incarico di coordinare l attività del singolo condannato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione. L Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati. Art. 4 Modalità del trattamento Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. Il condannato impegnato in attività che richiedono l uso di dispositivi di protezione individuale, è 2
6 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall Amministrazione, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. Art. 5 Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali E' fatto divieto all'amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto L Amministrazione ha l obbligo di comunicare quanto prima all Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Art. 7 Risoluzione della Convenzione Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'amministrazione. Art. 8 Durata della Convenzione La Convenzione avrà durata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, da entrambe le parti, fino al Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell elenco degli enti convenzionati di cui all art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale per gli affari penali. Montefiorino, lì Per il Tribunale di Modena Il Presidente Vittorio Zanichelli Per l Amministrazione Il Sindaco Maurizio Paladini 3
7 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to PALADINI MAURIZIO F.to BUSCIGLIO GAETANO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio om line (L. 69/2009) accessibile al pubblico dal 06/07/2017 al 21/07/2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L , nr Montefiorino, lì 06/07/2017 F.to BUSCIGLIO GAETANO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. È copia conforme all'originale. Montefiorino, lì 06/07/2017 BUSCIGLIO GAETANO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio A T T E S T A che la presente deliberazione: - E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000; - E' stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. nr. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari in data 06/07/2017 (con atto Prot. Nr.4755 ) - E' divenuta esecutiva il 17/07/2017, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3 comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000. Montefiorino, lì DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. È copia conforme all'originale. Montefiorino, lì...
8 COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 01/07/2017 OGGETTO Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 : APPROVAZIONE UFFICIO DEL SEGRETARIO In ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.E.L.in oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Addì, 01/07/2017 IL RESPONSABILE F.to PALADINI MAURIZIO UFFICIO RAGIONERIA In ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L., si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Addì, 01/07/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA
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