VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 122 del 14/07/2017 Proposta Num. 1114/2017 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' L anno 2017 addì 14 del mese di luglio alle ore 10:20 nella Casa Comunale, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano presenti: CONTI ISABELLA MALPENSA MARINA BERTUZZI MASSIMO CRISTONI MICHELE SALERNO FEDERICO SIMON BENEDETTA SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE Assente Presente Presente Presente Presente Presente Presenti n. 5 Assenti n. 1 Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAFFINI ANDREA che provvede alla redazione del presente verbale. Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, MALPENSA MARINA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voto unanime e palese l approva, adottando il seguente verbale. Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Tribunale di Bologna ed il Comune di San Lazzaro di Savena relativo allo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso l Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena; Richiamate le disposizioni di legge che prevedono lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità quale pena da scontare in caso di condanna per alcuni reati e precisamente: - a termini dell art. 54 del D.Lgs n. 274 del 28 agosto 2000 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell imputato, e nelle ipotesi previste dall art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; - l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni; - l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 prevede che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; - l art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992, Nuovo Codice della Strada, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme dello stesso codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità; - l art. 186 comma 9 bis e l art. 187 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992, Nuovo Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; - l art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dall art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell art. 1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; - con atto del 16 luglio 2006 il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni. Tenuto conto che la convenzione sopra richiamata, sottoscritta in data , è scaduta in data e che nel frattempo il Comune di San Lazzaro di Savena ha provveduto ad assicurare lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità con i richiedenti che hanno fatto domanda nel periodo di validità della convenzione stessa; Ritenuto di procedere all approvazione del nuovo schema di convenzione con il Tribunale di

3 Bologna per lo svolgimento per la durata di due anni di lavoro di pubblica utilità presso l Amministrazione Comunale; Sentito in proposito il Comitato di Direzione; D E L I B E R A 1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra il Tribunale di Bologna ed il Comune di San Lazzaro di Savena relativo allo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso l Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena, per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del D.Lgs 285/1992; 2. di dare atto che la convenzione avrà durata di due anni dalla sottoscrizione; 3. di dare atto che l obbligo dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei condannati ricade sull Ente e su di esso gravano gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa e che l onere derivante dalla copertura assicurativa potrà essere finanziato dal Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora disponibile come da circolare Inail n.8/2017, in alternativa graverà sull Ente che provvederà a quantificare il premio considerando come base di calcolo la retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale; in tale caso la spesa relativa all'attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni INAIL, viene quantificata presuntivamente in Euro 200 annui, e trova copertura al capitolo/articolo /3 Inail di cui codice di 5 livello di incaricare i Dirigenti delle strutture comunali di dar corso agli impegni contenuti nella richiamata convenzione. La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. ooo Deliberazione n. 122 del 14/07/2017

4 Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. IL VICE SINDACO MALPENSA MARINA IL VICE SEGRETARIO GENERALE RAFFINI ANDREA Deliberazione n. 122 del 14/07/2017

5 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274 E DELL ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE DEGLI ARTT. 186 E 187 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 185 Premesso che, in applicazione delle seguenti disposizioni normative: - art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell art. 14 della legge 24 Novembre 1999 n. 468 ; - legge 11 giugno 2004 n. 145 Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato ; - art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n, 49 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità della Amministrazione dell Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi ; - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Disposizioni in materia di sicurezza stradale ; il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; Considerato che: - l art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell art.1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; - il Ministero di Grazia e Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; - l Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell art. 54 del citato decreto legislativo; - il Comune di S. Lazzaro di Savena ha approvato lo schema della presente convenzione con la deliberazione della Giunta Comunale n. del, Si conviene e si stipula la presente 1/4

6 CONVENZIONE tra IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Maria Arcangelo Caruso, nato a Avola (SR) il , Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa e Il COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (C.F ) nella persona del Sindaco pro tempore Isabella Conti, nata a Bologna il , domiciliata per la carica presso l Amministrazione comunale a S. Lazzaro di Savena, P.zza Bracci,1 Art.1- Attività da svolgere Il Comune di S. Lazzaro di Savena (di seguito Ente) consente che tre condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54 del decreto legislativo 274/2000, per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del decreto legislativo 285/1992 e ss.mm.ii., prestino all interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L Ente, in conformità con quanto previsto dall art.1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, specifica che presso le sue aree/settori/servizi l attività non retribuita in favore della collettività, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: a. affiancamento al personale dell Ente in attività di tipo operativo o che prevedono compiti manuali e/o esecutivi b. affiancamento al personale della Polizia Municipale in attività di educazione stradale nelle scuole e in attività di controllo attraversamenti pedonali, entrata/uscita alunni c. affiancamento al personale dell Ente in attività di supporto in campo amministrativo contabile o tecnico-specialistico d. eventuali altre attività che tengono conto della professionalità e competenze del condannato compatibilmente con le attività necessarie nei Settori e uffici dell Ente Art.2- Modalità di svolgimento Tenuto conto che gli Uffici dell Amministrazione Comunale sono principalmente aperti dal lunedì al venerdì mattina con rientri pomeridiani di martedì e giovedì e solo in minima parte nella giornata di sabato, l attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Art.3- Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni L Ente indica nei dirigenti delle aree/settori/servizi di cui all art. 1, le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni 2/4

7 Art.4- Modalità di trattamento Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l attività potrà svolgersi in modo da impedire l esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l art. 54 commi 2,3,4, del citato decreto legislativo. L Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. Art.5- Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali E fatto divieto all Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l attività da essi svolta. L obbligo dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei condannati ricade sull Ente e su di esso gravano gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa. L onere derivante dalla copertura assicurativa potrà essere finanziato dal Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da circolare Inail n.8/2017, in alternativa graverà sull Ente che provvederà a quantificare il premio considerando come base di calcolo la retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Art.6- Verifiche e relazioni sul lavoro svolto L Ente ha l obbligo di comunicare quanto prima all Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l art. 26 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) I soggetti incaricati, ai sensi dell art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Art.7- Risoluzione della convenzione Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero di Grazia e Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell Ente. Art.8- Relazione sull applicazione della convenzione 3/4

8 Il Settore Risorse Umane predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. Art.9- Durata della convenzione La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula, salvo proroga. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell elenco degli Enti convenzionati di cui all art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari penali. Bologna, Il Presidente del Tribunale di Bologna Il Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena Dott. Francesco Maria Arcangelo Caruso Dr.ssa Isabella Conti 4/4

9 Proposta N / 1114 SETTORE RISORSE UMANE OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs n 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. Lì, 13/07/2017 IL DIRIGENTE BARBIERI ANNA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

10 Proposta N / 1114 SETTORE RISORSE UMANE OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs n 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile. Lì, 13/07/2017 IL DIRIGENTE BARBIERI ANNA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

11 Certificato di Esecutività Deliberazione di Giunta Comunale N. 122 del 14/07/2017 SETTORE RISORSE UMANE Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio on-line di questo Comune. Li, 09/08/2017 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE CANEPONE SANDRA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

12 Certificato di Avvenuta Pubblicazione Deliberazione di Giunta Comunale N. 122 del 14/07/2017 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. Si dichiara l avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/07/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art 124 del D.lgs , n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell art. 125 del D.lgs , n Li, 09/08/2017 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE CANEPONE SANDRA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

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