COMUNE DI PROSERPIO PROVINCIA DI COMO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI PROSERPIO PROVINCIA DI COMO"

Transcript

1 COMUNE DI PROSERPIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del

2 2

3 TITOLO I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Oggetto Art. 2: Competenze Art. 3: Responsabilità Art. 4: Servizi a pagamento e gratuiti Art. 5: Atti a disposizione del pubblico CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO Art. 6: Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte Art. 7: Depositi di osservazione, obitorio e deposito mortuario CAPO III FERETRI Art. 8: Deposizione della salma nel feretro Art. 9: Bara per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 10: Fornitura gratuita delle bare Art. 11: Piastrina di riconoscimento CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 12: Trasporti funebri Art. 13: Modalità del trasporto e percorso Art. 14: Trasporti gratuiti e a pagamento Art. 15: Norme generali per i trasporti Art. 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art. 17: Trasporti in luogo diverso dal cimitero Art. 18: Trasporto all estero o dall estero Art. 19: Trasporto di ceneri e resti TITOLO II CAPO I CIMITERI Art. 20: Disposizioni generali Art. 21: Vigilanza Art. 22: Ammissione nel cimitero Art. 23: Orari di ammissione dei feretri, ceneri o resti Art. 24: Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme Art. 25: Sepolture Art. 26: Identificazione delle sepolture Art. 27: Giorni e orari di apertura del cimitero Art. 28: Disciplina dell ingresso Art. 29: Divieti speciali Art. 30: Riti funebri Art. 31: Fiori e piante ornamentali Art. 32: Materiale ornamentale CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 33: Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione Art. 34: Tumulazione Art. 35: Tumulazioni provvisorie 3

4 CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 36: Esumazioni Art. 37: Esumazioni ordinarie Art. 38: Esumazioni straordinarie Art. 39: Estumulazioni Art. 40: Estumulazioni ordinarie Art. 41: Estumulazioni straordinarie Art. 42: Oggetti da recuperare Art. 43: Disponibilità dei materiali CAPO IV CREMAZIONE Art. 44: Crematorio Art. 45: Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione Art. 46: Urne cinerarie Art. 47: Dispersione e affidamento delle ceneri Art. 48: Modalità conservative delle urne TITOLO III CAPO I - CONCESSIONI Art. 49: Sepolture Art. 50: Durata delle concessioni Art. 51: Modalità di concessione di tombe, cappelle, ossari/cinerari di famiglia Art. 52: Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe Art. 53: Disposizioni tecniche per cappelle, edicole e monumenti per sepolture di famiglia Art. 54: Manutenzione CAPO II - MODALITA DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE Art. 55: Cause di cessazione della concessione Art. 56: Rinuncia Art. 57: Decadenza Art. 58: Revoca Art. 59: Estinzione TITOLO IV CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 60: Accesso al cimitero CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI Art. 61: Funzioni Art. 62: Divieti TITOLO V CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE 4

5 Art. 63: Mappa Art. 64: Annotazioni in mappa Art. 65: Scadenziario delle concessioni CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI Art. 66: Cautele Art. 67: Concessioni pregresse Art. 68: Norma di rinvio Art. 69: Contravvenzioni Art. 70: Entrata in vigore 5

6 TITOLO I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi: alla destinazione di salme, nati morti e feti, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e alle attività connesse con la cessazione della vita; alla cremazione; ai trasporti funebri; alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata. Art. 2: Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l espletamento di detti compiti, del Responsabile dell Ufficio Demografico ai sensi dell art. 107 del D. Lgs. n.267/ Ai fini del presente regolamento: Il Responsabile dell Area Tecnica ha competenza per tutto quanto riguarda la manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove edificazioni relativi a edifici, viali, sentieri, verde pubblico, gestisce i rapporti con l eventuale soggetto affidatario dei servizi cimiteriali. In caso di gestione in economia sovraintende all esecuzione di interventi di inumazione, tumulazione, esumazioni ordinarie, straordinarie, estumulazioni ordinarie e straordinarie. Il Responsabile del Settore Demografico ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per la regolazione e le operazioni amministrative di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria, trasporto di salme, per le pratiche di ammissione alla camera mortuaria e per la tenuta dei registri cimiteriali, preferibilmente a livello informatico. L Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, alla cremazione ed alle eventuali altre modalità se previste da specifiche norme nazionali o regionali. Art. 3: Responsabilità 1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall uso di mezzi e strumenti di sua proprietà, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difformi dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi. 2. I soggetti privati che operano all interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell autorizzazione ad operare all interno del cimitero. Art. 4: Servizi a pagamento e gratuiti 1. I Servizi afferenti l attività funebre e cimiteriale a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, sono: 6

7 a) inumazione; b) esumazione; c) tumulazione; d) estumulazione; e) dispersione ceneri; f) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari fatto salvo il caso in cui l uso sia determinato da necessità del Comune, così come previsto dal comma 5 dell art. 9 del R.R. n. 6/ Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi: a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune; b) la raccolta e trasferimento dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico; c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Proserpio che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali o per i quali vi sia disinteresse dei familiari. 3. Per i non residenti in vita a Proserpio, deceduti nel territorio comunale, per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché lo stesso provveda al pagamento dei servizi erogati. Art. 5: Atti a disposizione del pubblico 1. Presso gli uffici comunali è tenuto il registro di cui all art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. 2. Sono a disposizione del pubblico: a) copia del presente regolamento; b) ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge , n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune informa la cittadinanza sull attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici. In occasione delle denunce di morte, assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell ambito dei soggetti autorizzati all esercizio dell attività funebre. CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO Art. 6: Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte 1. Per le denunce delle cause di morte ed accertamento di morte, si rinvia all art. 40 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Art. 7: Depositi di osservazione, obitorio e deposito mortuario 1. Il Comune di Proserpio non dispone di deposito di osservazione o obitorio. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l ASL territorialmente competente ha certificato l antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall autorità 7

8 giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate. 4. Il deposito delle salme di cui al comma 2, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l attività funebre. 5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso: a. alla sala del commiato; b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria; c. all abitazione propria o dei familiari 6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all art. 39 del R.R. 9 n. 6/2004. CAPO III FERETRI Art. 8: Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere (la salma trascorso il periodo di osservazione), deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se la salma risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. 6. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati. Art. 9: Bara per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura delle casse, la qualità dei materiali di cui sono composte ed il loro trasporto dovranno essere conformi al presente Regolamento ed alle norme regionali e nazionali. 2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se necessario nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l operazione o del personale tecnico-ispettivo dell ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco. 3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di al comma 1 ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 4. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute. 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 6. E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro. 8

9 Art. 10: Fornitura gratuita delle bare 1. Il Comune di Proserpio fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 9, 1 comma, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno viene accertato dai Servizi Sociali del Comune. Art. 11: Piastrina di riconoscimento 1. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 12: Trasporti funebri 1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 e la più specifica disciplina regionale. Art. 13: Modalità del trasporto e percorso 1. Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei feretri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto. 2. Il trasporto, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni di cui all art.27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto verso la chiesa o il luogo dove si svolgono le esequie, la sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5. In tutti i casi il Responsabile dei Servizi Demografici comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Art. 14: Trasporti gratuiti e a pagamento 1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre. 2. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 3. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile e dai Servizi Demografici, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l attività funebre su richiesta 9

10 diretta degli interessati. 4. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l attività funebre eventualmente presenti sul territorio, previo riconoscimento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale, di effettuare, secondo il criterio della turnazione: a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari, così come attestate dai Servizi Sociali comunali; b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 5. Nell ipotesi di cui sopra al punto b) restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessaria e il pagamento della tipologia del trasporto funebre, secondo tariffe da stabilire in un apposita convenzione, con i soggetti autorizzati, che preveda i casi di intervento e disciplini i criteri della turnazione. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. L amministrazione, qualora li disponga direttamente, può far valere l azione di rivalsa dei costi nei confronti dei soggetti individuati dal codice civile. Art. 15: Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia. Art. 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. All autorizzazione è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto. 4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro sottoscriverà il modello-verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei Servizi Cimiteriali. 5. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. 6. In casi di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all art.25 del D.P.R. n. 285/1990. Art. 17: Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati. 10

11 Art. 18: Trasporto all estero o dall estero 1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. n. 285/1990, mentre nel secondo quelle di cui ai seguenti artt. 28 e 29. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 dello stesso regolamento. Art. 19: Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune da e per l estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco aventi le caratteristiche dei cui all art. 36 del DPR 285/1990 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente. 3. Il trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, può avvenire: a) con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie; b) con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni; c) con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui all art. 20, del R.R. 6/2004. TITOLO II CAPO I CIMITERI Art. 20: Disposizioni generali 1. Il Comune, nell ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell arco dei venti anni successivi all adozione degli strumenti urbanistici, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull ambiente e cioè l inumazione e la cremazione. Art. 21: Vigilanza 1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all art. 101 del D.P.R. n. 285/1990 e nel rispetto delle prescrizioni regionali. 2. Il Comune assicura la manutenzione, l ordine, la vigilanza, l accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione. 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di feti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto e debitamente autorizzato. 11

12 4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, che possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali. 5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art. 22: Ammissione nel cimitero 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, i cadaveri, i nati morti e feti, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di cittadini residenti e non residenti, ai quali saranno però applicate tariffe differenziate, stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle seguenti categorie: - cat. A: residenti, le persone residenti presso case di riposo, o conviventi, presso parenti ed affini in linea retta sino al secondo grado la cui ultima residenza, prima del trasferimento in casa di riposo, era a Proserpio. - cat. B: nati in Proserpio e non più residenti. - cat. C: coniuge, convivente, figli, genitori di persona residente o già sepolte in Proserpio. - cat. D: altri, secondo disponibilità, tenuto conto dalla pianificazione prevista dall art.20. Art. 23: Orari di ammissione dei feretri, ceneri o resti 1. Gli orari di ammissione al cimitero sono fissati con provvedimento del Sindaco, sentiti i ministri di culto. Art. 24: Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la sepoltura/esumazione/estumulazione della salma/resti/ceneri, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall art. 12 del R.R. n. 6/2004, è il coniuge. In difetto di questi, è il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. Infine, in caso di concorrenza di questi ultimi, a maggioranza degli stessi. 2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto che dichiari, con le modalità di cui alla DPR n.445/2000, di avere titolo o di essere stato autorizzato ad agire in nome e per conto dei soggetti di cui al comma precedente. Art. 25: Sepolture 1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. 2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme di cui all art. 68 e successivi del D.P.R. n. 285/ Sono a tumulazione le sepolture in loculo, cripta, cella, nicchia o tomba individuale in muratura, cappella, edicola, istituiti secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 del citato D.P.R. n. 285/ Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda, devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l una dall altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all accoglimento delle salme ma 12

13 devono essere tracciati lungo il percorso sul lato corto, che separa fossa da fossa, delle larghezza di metri 0, Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l una dall altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Art. 26: Identificazione delle sepolture 1. Ogni fossa nei campi di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto nonché un identificativo alfa-numerico progressivo. 2. Lapidi, cippi e ornamenti funerari in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l installazione delle lapidi e dei copritomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 3.E tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, salvo quanto successivamente previsto dal presente regolamento. 4. In caso di inadempienza, di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia ai casi di cui al presente articolo. Art. 27: Giorni e orari di apertura del cimitero 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale. Art. 28: Disciplina dell ingresso 1. Nel cimitero, di norma, si entra a piedi. E inoltre vietato: a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti); b) l accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) l accesso a coloro che intendono svolgere all interno del cimitero attività di questua. Art. 29: Divieti speciali 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare: a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) introdurre oggetti irriverenti; c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; e) accumulare neve sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, beni di ogni natura o scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (anche mediante l offerta di servizi o di oggetti), distribuire volantini pubblicitari o altro materiale propagandistico; i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa 13

14 vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) affiggere manifesti, locandine e simili su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, salvo quelle previste dal presente regolamento o ritenute necessarie dai Responsabili dell Ufficio Tecnico o Demografico; k) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni; l) esercitare qualsiasi attività commerciale. 2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), h), l) si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti. 3. Chiunque tenesse, nell interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà invitato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria. Art. 30: Riti funebri 1. All interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso all autorità di Polizia Locale. Art. 31: Fiori e piante ornamentali 1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile della custodia del cimitero li farà rimuovere o sradicare dai concessionari. 2. L adozione dei provvedimenti d ufficio di cui al comma precedente, è di competenza del Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida diretta ai concessionari interessati o, in caso questi non risultassero noti, previa pubblicazione per 20 giorni all albo pretorio e presso il cimitero, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Le relative spese sono poste a carico del concessionario, laddove noto. 3. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia con un altezza massima di metri 1,10. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.). Non è ammessa la deposizione di fiori lungo il camminamento sotto i colombari. Art. 32: Materiale ornamentale 1. Dai cimiteri saranno tolti d ufficio i monumenti, le lapidi e i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi e piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. 2. L adozione dei provvedimenti d ufficio di ripristino avverrà con le stesse modalità del comma 2 dell articolo precedente 14

15 CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 33: Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione 1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza tra le fosse e l ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90, così come modificato ed integrato dalle norme regionali. 2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ai sensi dell art. 1 c.7 bis del D.L. n. 292/2000 e del comma 2 dell art. 4 del presente regolamento; b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a 20 anni, effettuate in aree in concessione, secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento. 3. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri/ resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione. Art. 34: Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali. 2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente Regolamento. 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e le norme regionali. 4. La tumulazione di feretri senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, è consentito solo in manufatti preesistenti alla data del 10 febbraio 2005 (entrata in vigore R.R. n. 6/2004), unicamente se derivanti da concessioni pregresse in prenotazione, ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto dall art. 16 comma 8 dello stesso Regolamento regionale. Tuttavia, sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei a norma del comma 10 art. 16 del R.R. n. 6/2004. Art. 35: Tumulazioni provvisorie 1. E possibile, ove disponibile e su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verifichino i seguenti casi: a) sia stata rilasciata la concessione cimiteriale per la costruzione di una cappella e non sia ancora agibile; b) siano in corso lavori di manutenzione sulla cappella tali da non permettere la tumulazione; 2. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo minimo di 6 mesi e per un periodo massimo di 48 mesi. 15

16 CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 36: Esumazioni 1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un feretro precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dalle norme regionali in materia. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione, sono destinate a nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Art. 37: Esumazioni ordinarie 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione, fatto salvo le sepolture per inumazione private con concessione superiore a 10 anni, e possono aver luogo in tutti i mesi dell anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi di settembre e ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. 2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio Demografico. L informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione, è eseguita in conformità alla normativa regionale. Contestualmente, per una migliore informazione, gli uffici comunali provvederanno ad affiggere sulle singole sepolture in scadenza un avviso con invito a contattare gli uffici preposti entro il termine di cui alla normativa sopra citata. 3. I soggetti titolati ai sensi dell art. 24 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni. 4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulti mineralizzato o meno, al momento dell esumazione. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono: a) 1 - mantenimento nella fossa originaria se in sepoltura onerosa, previo pagamento della tariffa corrispondente; 2 - avvio all ossario comune; 3 - nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione, trasferimento nel campo comune, qualora l operazione sia di semplice ed economica realizzazione. In tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di nuova inumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo; b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto; c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dagli aventi titolo. Art. 38: Esumazioni straordinarie 1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi: a) per ordine dell Autorità Giudiziaria; b) per trasporto in altra sepoltura (cappella privata nel cimitero comunale o in altro cimitero di diverso Comune o all Estero); c) cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell anno con preferenza per i 16

17 mesi da gennaio a maggio e nei mesi di settembre e ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. 3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere valutate dagli operatori cimiteriali. 4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo e sono autorizzate dal Servizio Demografico del Comune. Tale autorizzazione prevede: a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompressa nell elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Salute o diversamente rilevate. In caso positivo, vi è l obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell ASL che l esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica; b) la verifica dell avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria; c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell autorizzazione alla cremazione. 5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione. Art. 39: Estumulazioni 1.Per estumulazione si intende la rimozione di un feretro precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dalle norme regionali. 2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Art. 40: Estumulazioni ordinarie 1. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza. mediante pubblicazione all albo pretorio e con affissioni all ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. 2. Con le pubblicizzazioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione. Art. 41: Estumulazioni straordinarie 1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione. 2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi di settembre e ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell ASL tranne i casi in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria. 3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dall art. 38 del presente regolamento. 17

18 Art. 42: Oggetti da recuperare 1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato agli atti dell ufficio cimiteriale. 3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni non reclamati dagli aventi titolo all atto dell esumazione/estumulazione, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Demografico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell ufficio cimiteriale. Art. 43: Disponibilità dei materiali 1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario. Ove ciò non avvenga gli stessi passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. 3. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. 5. Le opere aventi valore artistico o storico, non rivendicate dai concessionari sono conservate dal Comune in qualsiasi luogo idoneo, all interno o all esterno del cimitero. CAPO IV CREMAZIONE Art. 44: Crematorio 1. Il Comune di Proserpio, non avendo il Cimitero dotato di forno crematorio, per procedere alla cremazione si avvale dell impianto funzionante più vicino che risulti disponibile. Art. 45: Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile del comune dove è 18

19 avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001 e della normativa regionale in materia. Art. 46: Urne cinerarie 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell ossario/cinerario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassettina. Art. 47: Dispersione e affidamento delle ceneri 1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001 e dalla normativa regionale. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. 2. Le dispersione delle ceneri è consentita nell area del cimitero individuata come giardino delle rimembrenze. 3. La dispersione delle ceneri è, inoltre, consentita in natura o in aree private. In quest ultimo caso, deve avvenire all aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dall art.3 c.1 nr.8 del D.Lgs. nr.285/ In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso o la precedente tumulazione dei resti, per un periodo massimo di 90 gg, decorsi inutilmente i quali sarà deposta nell ossario comune. 5. Se non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l autorizzazione, il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria è stabilito nella residenza del richiedente. 6. Ogni variazione del luogo di conservazione dell urna cineraria deve essere segnalato al Comune da parte del familiare affidatario o avente titolo. In caso di trasporto fuori dal Comune andrà rilasciata, a cura del Responsabile dei Servizi Demografici, l autorizzazione al trasporto. 7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l indicazione: - per affidamenti di urne autorizzate: dei dati anagrafici e della residenza dell affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto; - per le variazione che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data; - per i recessi dall affidamento: dell identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso e di consegna delle ceneri al Responsabile interessato; - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. 19

20 Art. 48 Modalità conservative delle urne 1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà espresse dagli aventi titolo, nel cimitero, in cappelle private fuori del cimitero o in luogo specificato dall affidatario. 2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, ove sia presente una concessione cimiteriale in essere, in relazione alla capienza. TITOLO III CAPO I - CONCESSIONI Art. 49: Sepolture 1. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati per la costruzione e l uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. 2. Le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto: a) loculi, cellette ossari/cinerarie costruite dal Comune; b) aree per inumazione in campo comune; c) cappelle, tombe, ossari/cinerari di famiglia; d) sepolture in terra. Il diritto d uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio interessato. L assegnazione dei posti, salvo per le cappelle o tombe di famiglia, verrà fatta con la seguente modalità: a) i posti in terra, sia a pagamento sia nel campo comune, verranno assegnati dal Comune in funzione di quelli disponibili, seguendo il criterio della rotazione. 3. Si ammettono prenotazioni esclusivamente per soggetti appartenenti al medesimo nucleo famigliare, al momento del decesso del coniuge o convivente e del perfezionamento della relativa concessione, limitatamente a tombe sovrapposte. 4. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario. Ogni concessione-contratto deve contenere l individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione, da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali; b) il numero dei posti assegnati; c) la durata; d) i dati anagrafici del concessionario, che deve coincidere con uno di quelli indicati dall art. 24 del presente Regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce; e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi (solo per cinerari o ossari ove la capienza lo consenta), i criteri per la loro precisa individuazione, gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Possono, inoltre, essere previsti a carico del concessionario particolari oneri o prescrizioni in relazione alla tipologia della concessione (quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura, oppure titoli di accesso alle cappelle di famiglia da 20

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI COMUNE DI FOLLO Provincia di La Spezia REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Dettagli

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CITTA DI CERNOBBIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 20.12.2010 INDICE TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo)

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) ------------- REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. (Approvato con

Dettagli

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta) 1 Concessione loculo. 2.000,00 2 Concessione celletta ossario. 400,00 3 Seppellimento in terra di una salma (inumazione) o di un'urna cineraria Con l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

Dettagli

COMUNE DI VALMOREA. Provincia di Como REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

COMUNE DI VALMOREA. Provincia di Como REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE COMUNE DI VALMOREA Provincia di Como REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/09/2006 Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 01/03/2007 Modificato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI VAL DI NIZZA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 24.04.2009 Pagina 1 di 45 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

REGOLAMENTO DEL CIMITERO REGOLAMENTO DEL CIMITERO I. SORVEGLIANZA Art. 1 Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio. II. ORARI Art. 2 Il cimitero rimane aperto al pubblico ininterrottamente, eventuali limitazioni

Dettagli

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 06/06/2014 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2015.

Dettagli

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Quali ambiti prevede la normativa? Trasporto di salme e cadaveri Cremazione Certificazione di morte Loculi

Dettagli

COMUNE DI TERNO D ISOLA

COMUNE DI TERNO D ISOLA COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 56 del 29/11/2006 e modificato con deliberazione comunale 26 del 27.06.2012

Dettagli

M A D O N N A D E L S A S S O Provincia del Verbano Cusio Ossola

M A D O N N A D E L S A S S O Provincia del Verbano Cusio Ossola COMUNE DI M A D O N N A D E L S A S S O Provincia del Verbano Cusio Ossola REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI C O M U N E D I S I D E R N O ( P r o v i n c i a d i R e g g i o C a l a b r i a ) REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI approvato con delibera Commissario Straordinario n

Dettagli

Comune di Guanzate. Regolamento di Polizia Mortuaria

Comune di Guanzate. Regolamento di Polizia Mortuaria Comune di Guanzate Regolamento di Polizia Mortuaria 1 Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22.07.2015 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 6 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 6 Art. 1 Oggetto 6 Art. 2 Competenze

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti.

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30.3.2001 e

Dettagli

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2010

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001 e

Dettagli

NORME DI EDILIZIA CIMITERIALE

NORME DI EDILIZIA CIMITERIALE COMUNE DI MOENA UFFICIO TECNICO Piaz de Sotegrava, 20 38035 Moena (TN) Tel. 0462.573200 - Fax 0462.574366 e-mail PEC: moena@legalmail.it NORME DI EDILIZIA CIMITERIALE - Art. 1 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

Dettagli

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21/03/2013 Art. 1 - Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI VIMODRONE - Provincia di Milano - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

COMUNE DI VIMODRONE - Provincia di Milano - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - Provincia di Milano - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE (Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 15/07/2005) APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 46 DEL 15 LUGLIO 2005. MODIFICATO

Dettagli

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla Delib. C.C. n. 06 del 15/02/2010 COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Aggiornato con: - D.P.R. 15 luglio 2003, n.

Dettagli

A voti unanimi e palesi;

A voti unanimi e palesi; Prot. n. (PRC/06/17015) ------------------------------------------------------------------ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 Approvazione del regolamento

Dettagli

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Art. 1

Dettagli

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI COMUNE DI AIRASCA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2008

Dettagli

CITTÀ DI SUSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CITTÀ DI SUSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI CITTÀ DI SUSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23 APRILE 2013 1 INDICE Art. 1 -

Dettagli

C O M U N E DI V I N O V O POLIZIA MORTUARIA

C O M U N E DI V I N O V O POLIZIA MORTUARIA C O M U N E DI V I N O V O POLIZIA MORTUARIA DENUNCIA ARRIVO SALMA O RESTI DENUNCIA ARRIVO SALMA/ RESTI (Mod.1) TUMULAZIONE/ ESTUMULAZIONE TUMULAZIONE IN TOMBA PRIVATA (Mod.2) TUMULAZIONE IN LOCULO/OSSARIO

Dettagli

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del

Dettagli

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO ESPRESSA IN VITA

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO ESPRESSA IN VITA Imposta di bollo AL COMUNE DI MIRANDOLA UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA VOLONTA DEL CONGIUNTO DEFUNTO DI ESSERE CREMATO E PER L EVENTUALE AFFIDO/DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014 (In vigore dal 1/3/201_ - delibera di Giunta Comunale n. del ) Parte prima - Servizi Cimiteriali Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di aree per la Imponibile2014 IVA costruzione

Dettagli

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel Fax REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel Fax REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel 0376 27 312 8 Fax 037 6 37 41 98 p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@ pe c.regione.lombardia.it C.F. 800 046 10 202 REGOLAMENTO DI POLIZIA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 25.11.2015 COMUNE DI VALLEPIETRA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI SOMMARIO CAPO I

Dettagli

COMUNE DI CAMPORANCO

COMUNE DI CAMPORANCO COMUNE DI CAMPORANCO Provincia di Caltanissetta REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI Approvato con Deliberazione di C. C. n. 88 del 29/12/1998 successive modifiche ed integrazioni apportate

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28/08/2006

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI PIZZIGHETTONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 30.03.2007 Modificato

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVOLTA D ADDA REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delib. C.C. n. 64 del 23 dicembre 2005 Modificato con delib.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione

Dettagli

TIPOLOGIA. Concessione decennale ossari/cinerari doppi. 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 88,00 212,00. Concessione ventennale ossari/cinerari doppi

TIPOLOGIA. Concessione decennale ossari/cinerari doppi. 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 88,00 212,00. Concessione ventennale ossari/cinerari doppi PROPOSTA ADEGUAMENTO TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI Concessione quarantennale di loculo di punta. Dal corrispettivo della concessione sono escluse le operazioni di apertura loculo, l inserimento del feretro

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE DI AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Comune di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE DI AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14-15/03/2011

Dettagli

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ @ cüéä Çv t w ctwéät @ REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Testo in vigore dal 29.04.2016 Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.1998 e n. 24 del 3.4.1998

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N 5 del 25.03.2011 INDICE: Art. 1 Definizione di Concessione Art. 2 Requisiti per le inumazioni e tumulazioni nel Comune

Dettagli

Comune di Celle Ligure

Comune di Celle Ligure Comune di Celle Ligure REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26

Dettagli

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO Provincia di Firenze

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO Provincia di Firenze COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO Provincia di Firenze REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 Oggetto e finalità

Dettagli

COMUNE DI CERVARESE S. CROCE Provincia di Padova ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI CERVARESE S. CROCE Provincia di Padova ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CERVARESE S. CROCE 35030 Provincia di Padova ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di CC n. 16 del 29.04.2013 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza

Dettagli

COMUNE DI CASEI GEROLA Provincia di Pavia REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI CASEI GEROLA Provincia di Pavia REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI CASEI GEROLA Provincia di Pavia REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI Approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 28 settembre 2015 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SANT AGOSTINO Provincia di Ferrara REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 23/12/2005

Dettagli

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO COMUNE DI SAN GIMIGNANO Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale TABELLA DELLE TARIFFE PER I TRASPORTI FUNEBRI

COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale TABELLA DELLE TARIFFE PER I TRASPORTI FUNEBRI COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale TABELLA DELLE TARIFFE PER I TRASPORTI FUNEBRI Approvata con atto di G.C. n. 679 del 25.07.1996 1 A) TRASPORTO FUNEBRE DI ADULTI CON FUNERALE NEL TERRITORIO

Dettagli

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. REGOLAMENTO per la concessione di aree e loculi cimiteriali

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. REGOLAMENTO per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E D I C A L A N N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO per la concessione di aree e loculi cimiteriali Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/12/2015 REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5.9.2011 PARERE DELL A. U.L.S.S. N. 15 ALTA PADOVANA RILASCIATO

Dettagli

Tariffa unitaria 1 130, , , , , , , ,00

Tariffa unitaria 1 130, , , , , , , ,00 ELENCO PREZZI Descrizione operazione o bene n.o. Tariffa unitaria Inumazione feretro: deposizione feretro, riempimento fossa con terra di risulta, posa croce o stelo, pulizia zona circostante l'inumazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA Provincia di Brescia REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Aggiornato con: D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina

Dettagli

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO Provincia di Viterbo

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO Provincia di Viterbo COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO Provincia di Viterbo Cod. Fisc e Part. IVA 00238480560 - Piazza Europa 32 - Tel.0763/72681 - Fax 0763/7268221 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco R E G O L A M E N T O COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSPOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco R E G O L A M E N T O COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSPOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco R E G O L A M E N T O COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSPOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 28.06.2010

Dettagli

Comune di Gioia del Colle. Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

Comune di Gioia del Colle. Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Comune di Gioia del Colle Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Approvato con delibera Commissario Straordinario n. 31 del 21/3/2012 Modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 27/9/2012

Dettagli

Prov. di Vibo Valentia

Prov. di Vibo Valentia COMUNE DI SANT'ONOFRIO Prov. di Vibo Valentia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31-7-2013 Regolamento di Polizia Mortuaria Pag. 1 SOMMARIO TITOLO

Dettagli

COMUNE DI OLIVA GESSI Provincia di Pavia

COMUNE DI OLIVA GESSI Provincia di Pavia Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 Luglio 2010 COMUNE DI OLIVA GESSI Provincia di Pavia REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA 1

Dettagli

CIVICO OBITORIO DI TORINO

CIVICO OBITORIO DI TORINO Struttura Complessa Medicina Legale Civico Obitorio Via Bertani 112/A 10137 Torino T 011.4099.664 F 011.4099.619 e-mail: civico.obitorio@aslto1.it SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29-10128 TORINO C.F. - P.I.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 1967, N 133 ABROGATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 2.10.98 ESECUTIVA 6.11.98 N.B.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17 marzo 2009 Pubblicato all albo pretorio comunale dal 19.03.2009 al 03.04.2009 - ripubblicato

Dettagli

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del

Dettagli

Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale COMUNE DI MISSAGLIA (LC)

Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale COMUNE DI MISSAGLIA (LC) 0 1 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO ART. 2 - COMPETENZE ART. 3 - RESPONSABILITA ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CAPO II DEPOSITO

Dettagli

COMUNE DI LUSIGLIE Provincia di Torino

COMUNE DI LUSIGLIE Provincia di Torino COMUNE DI LUSIGLIE Provincia di Torino Regolamento per l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Adottato con delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA INDICE Premessa...Errore. Il segnalibro non è definito. Capo I - Disposizioni generali...6 Articolo 1 - Oggetto...6

Dettagli

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE Provincia di COSENZA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato dal Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2006 Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4 CAPO I DISPOSIZIONI

Dettagli

Attività Produttive. Altre attività Attività funebre. Descrizione

Attività Produttive. Altre attività Attività funebre. Descrizione Attività Produttive Altre attività Attività funebre Descrizione Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: 1. disbrigo delle pratiche

Dettagli

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA E LE IMPRESE FUNEBRI PER L ASSUNZIONE DEI SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA E LE IMPRESE FUNEBRI PER L ASSUNZIONE DEI SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI. COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA Provincia di Varese CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA E LE IMPRESE FUNEBRI PER L ASSUNZIONE DEI SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI. Addì.. del mese. dell anno 2016,

Dettagli

COMUNE DI CASALE MARITTIMO PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI CASALE MARITTIMO PROVINCIA DI PISA COMUNE DI CASALE MARITTIMO PROVINCIA DI PISA SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE

Dettagli

Regolamento Cimiteriale

Regolamento Cimiteriale COMUNE DI PRAIA A MARE Provincia di Cosenza Piazza Municipio,1 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985 72353 Fax 0985 72555 www.comune.praia-a-mare.cs.it compraia@tin.it Approvato con Delibera di Consiglio

Dettagli

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.04.2013 REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI ARESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ARESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ARESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E D I T O R E Servizi funerari, Comune di Arese Via Roma 2 20020 Arese Mi Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.93527.1 fax

Dettagli

DI POLIZIA MORTUARIA

DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE PROVINCIA DI ANCONA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con atto C.C. n. 35 del 26/06/2012) I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2006 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17/02/2010 Modificato con delibera di

Dettagli

COMUNE DI ZANDOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI ZANDOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI ZANDOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO CODICE FISCALE 80003650167 - PARTITA IVA 00579580168 - CAP 24060 TEL. 035/4256911 - FAX 035/4256917 - SEDE: PIAZZA MONUMENTO Regolamento di polizia mortuaria/cimitero/tecnico

Dettagli

COMUNE DI LOMBRIASCO PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LOMBRIASCO PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI LOMBRIASCO PROVINCIA DI TORINO COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CIMITERIALI L anno duemilaquindici addì sei del mese di agosto alle ore

Dettagli

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO COMUNE DI CAMISANO VICENTINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 20.09.2006

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.02.2000 Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.05.2012 Integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 9

Dettagli

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali Art. 1 Ambito di applicazione Indice Art. 2 La cremazione di salme e resti mortali e ossei Art. 3 La cremazione disposta

Dettagli

COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO Piazza Martiri della Libertà n CONDOVE

COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO Piazza Martiri della Libertà n CONDOVE COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE Tel. 0119643102 Fax 0119644197 P.IVA: 01468460017 e.mail:protocollo@comune.condove.to.it www.comune.condove.to.it REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI MORENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI MORENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI MORENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2013 2 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Competenze Art. 3 - Responsabilità

Dettagli

COMUNE DI VERTOVA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

COMUNE DI VERTOVA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE COMUNE DI VERTOVA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE Vertova, lì 02/03/2015 I N D I C E CAPO I NORME PRELIMINARI ARTICOLO 1 Oggetto. pag. 1 ARTICOLO

Dettagli

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI BRUNELLO PROVINCIA DI VARESE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Ai sensi art. 6 reg. Regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i. Allegato 03 Norme Tecniche di Attuazione approvato con delibera consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PALMI Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con Del. C.C. n. 78 del 18/11/2004 e modificato con Del. C.C. n. 36 del 22.06.2009 e n.

Dettagli

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI TOMBE CELLETTE OSSARIO)

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI TOMBE CELLETTE OSSARIO) COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI TOMBE CELLETTE OSSARIO) Approvato con delibera C.C. n. 28 del 28.02.1997 successive modifiche: delibera

Dettagli

COMUNE DI SOVICILLE PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI SOVICILLE PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SOVICILLE PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA FONTI Molteplici sono le fonti che disciplinano la materia della polizia mortuaria. Principale fra tutte è il Regolamento

Dettagli

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (2) ove è avvenuto il decesso,

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI Approvato con delibera C.C. n. 242 del 13.12.2007, esecutiva 1 INDICE Art. n. 1 pag. n. 3 Art. n. 2 pag. n. 3 Art. n. 3 pag.

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 127 del 3 maggio 2016 Pag. 1 INDICE DEGLI ARTICOLI

Dettagli

C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE

C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE 1 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

Comune di Gonnesa. Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e. dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Comune di Gonnesa. Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e. dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Comune di Gonnesa Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (Approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 26.05.2014,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di SOZZAGO Provincia di Novara REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M A R

Dettagli

COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma

COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CIMITERIALI (Approvazione Modifiche Regolamento con delibera C.C. n 23 del 28/09/2007) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Tumulazioni 1. Nei cimiteri

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone)

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) * * * * * REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI * * * * * ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

C O M U N E D I N E M I

C O M U N E D I N E M I C O M U N E D I N E M I REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285) approvato con Del. C.C. n 3 del 13/2/2003 modifica al regolamento con Del. C.C. n. 37 del 15/09/2007 modifica

Dettagli

Comune di Castelnovo ne Monti

Comune di Castelnovo ne Monti Comune di Castelnovo ne Monti REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Delib. C.C. n. 91 del 30/11/2007) ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

COMUNE DI CASTELL ARQUATO RINNOVO DELLA CONCESSIONE D USO DI AREA POSTA NEL CIMITERO DI. (Art. 68 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

COMUNE DI CASTELL ARQUATO RINNOVO DELLA CONCESSIONE D USO DI AREA POSTA NEL CIMITERO DI. (Art. 68 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) COMUNE DI CASTELL ARQUATO REGISTRO SCADENZIARIO N.. PROVINCIA DI PIACENZA Marca da bollo 16,00 RINNOVO DELLA CONCESSIONE D USO DI AREA POSTA NEL CIMITERO DI (Art. 68 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE EMILIA ROMAGNA COMUNE DI CALESTANO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, in data 03/04/2014

Dettagli

In applicazione dell art. 41 del vigente Regolamento comunale

In applicazione dell art. 41 del vigente Regolamento comunale COMUNE DI MERGOSCIA REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE In applicazione dell art. 41 del vigente Regolamento comunale INDICE Capitolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Amministrazione e sorveglianza Definizione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Via Guglielmo Marconi, 58-31030 Castello di Godego (TV) P.iva 01863430268 c.f.81000410266 Gemellato con la Città di Boves (CN) Medaglia d oro al valore civile e militare Gemellato

Dettagli

TRASPORTO SALME. Trasporto all'interno del Comune di Piombino e Trasporto fuori dal territorio del Comune di Piombino

TRASPORTO SALME. Trasporto all'interno del Comune di Piombino e Trasporto fuori dal territorio del Comune di Piombino TRASPORTO SALME Il trasporto della salma e l istruzione della relativa pratica, di solito, vengono effettuate dalle imprese funebri incaricate dai congiunti del defunto, perché sono in possesso dei mezzi

Dettagli

COMUNE DI CORNIGLIO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI CORNIGLIO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CORNIGLIO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 25.11.2015 AGGIORNATO CON: D.P.R.

Dettagli

CITTA DI RECCO (Provincia di Genova) DECORATA DI MEDAGLIA D ORO AL MERITO CIVILE

CITTA DI RECCO (Provincia di Genova) DECORATA DI MEDAGLIA D ORO AL MERITO CIVILE CITTA DI RECCO (Provincia di Genova) DECORATA DI MEDAGLIA D ORO AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli