a cura di Angelo Spaziani Testa Colleferro, 6 dicembre 2016
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1 Le agevolazioni previste in materia di accise dal Testo Unico delle Accise, approvato con D.L.vo 26/10/95 n. 504 e succ. modif. ed int. e dalle Leggi collegate a cura di Angelo Spaziani Testa Colleferro, 6 dicembre 2016
2 LA NORMATIVA PRIMARIA A seguito del trattato di Maastricht (07/02/1992), è sorta la necessità di armonizzare questo tipo di imposte già presenti in varie forme anche negli altri paesi comunitari. Il Consiglio della Comunità emana numerose Direttive in materia tra le quali assumono particolare importanza : La DIR. 92/12, c.d. Direttiva Madre La DIR 2003/96, che introduce per la prima volta il concetto di prodotto energetico, riordinando le agevolazioni; DIR. 2008/118, che abroga la DIR. 92/12. In particolare, la DIR 2003/96 ristruttura il quadro comunitario introducendo il concetto di PRODOTTO ENERGETICO come sostanza da cui sfruttare il contenuto energetico in processi generalmente di combustione o carburazione. Con la Circolare del Ministero delle Finanze n 335 del 30/12/1992, pubblicata in G.U. e successivamente con il D.L. 513/93, reiterato più volte con modifiche sino al D.L 331/93 a sua volta convertito nella Legge 29 ottobre 1993 n. 427,avviene il primo recepimento delle Direttive Comunitarie da parte dello Stato Italiano. Il recepimento si perfeziona con il Testo Unico delle Accise (TUA) approvato con il D.Lgs del 26/10/95, n. 504 che allinea alle direttive comunitarie la normativa preesistente in materia. Il TUA ha già subito numerose modifiche ed integrazioni al fine di adeguare gradatamente il sistema impositivo Nazionale. Si citano tra le norme di integrazione e modifica più importanti: Il D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 26 che recepisce la Direttiva 2003/96; Il D.Lgs 29 marzo 2010 n. 48.
3 IL REGIME E LE DEFINIZIONI La normativa primaria e regolamentare disciplinante le accise definisce i prodotti come: Sottoposti ad accisa, quando questi rientrano a pieno titolo nel regime e nella disciplina regolamentare correlata senza distinzione circa l avvenuto assolvimento o meno dell obbligazione tributaria; Soggetti ad accisa, quando i prodotti sottoposti al regime, non hanno assolto l accisa pur essendo già sorta l obbligazione tributaria; Assoggettati ad accisa, quando i prodotti sottoposti al regime, hanno assolto l accisa dovuta per effetto dell obbligazione tributaria sorta. Definisce pure come regime sospensivo il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo) fino al momento in cui si concretizza l'esigibilità dell'accisa o il verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta. Esso è applicato, quindi, alle merci dal momento della nascita dell obbligazione tributaria al momento in cui l accisa diviene esigibile. L accisa sulle merci che siano in regime sospensivo deve essere garantita.
4 IL REGIME E LE DEFINIZIONI Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione (accisa = diritto di confine). L esigibilità dell accisa si verifica all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'italia e delle acque italiane del lago di Lugano) ovvero al verificarsi di alcune condizioni assimilate all immissione in consumo.
5 IL REGIME E LE DEFINIZIONI Divenuta l accisa esigibile, obbligati al pagamento sono: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del TUA; c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa.
6 IL REGIME E LE DEFINIZIONI Il pagamento dell accisa è conseguente a: L Accertamento della quantita' nell unità di misura necessaria (volume, peso, volume x il grado alcolico, volume x il grado Plato) e della qualità, intendendosi con ciò l assegnazione al prodotto del codice di Nomenclatura Combinata della tariffa doganale (TARIC); La liquidazione dell imposta che si effettua applicando alla quantità determinata con l accertamento l aliquota d accisa vigente alla data di immissione in consumo.
7 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA Sono sottoposti ad accisa: A. I PRODOTTI ENERGETICI elencati nell art. 21 c. 1 del TUA: la maggior parte dei prodotti petroliferi, loro derivati ed il carbone (NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715), ; gli oli vegetali se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (da NC 1507 a 1518); gli idrocarburi ciclici ed aciclici (NC 2901 e 2902) l alcole metilico, non di origine sintetica, se destinato ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (NC ); le preparazioni lubrificanti (NC 3403); gli additivi per combustibili e carburanti (NC 3811, 3817 e 3824).
8 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 21 del TUA, i seguenti PRODOTTI ENERGETICI sono assoggettati ad accisa con aliquota specificatamente prevista dall Allegato I al TUA: a) BENZINA CON PIOMBO (codici NC , e ): 728,40 x 1000 lt a 15 C; b) BENZINA (codici NC , , e ): 728,40 x 1000 lt a 15 C; c) PETROLIO LAMPANTE O CHEROSENE (codici NC e ) : 337,49064 x 1000 lt a 15 C; d) OLI DA GAS O GASOLIO(codici NC da a ): I.Uso autotrazione 617,40 x 1000 lt a 15 C; II. Uso combustione riscaldamento 403,21391 x 1000 lt a 15 C; e) OLI COMBUSTIBILI (codici NC da a ): uso combustione per riscaldamento I. Denso ATZ 128,26775 x kg; II. Semifluido ATZ 216,92378 x kg; III. Fluido ATZ 234,65477 x kg; IV. Fluidissimo ATZ 465,15982 x kg; I. Denso BTZ 64,2421 x kg; II. Semifluido BTZ 168,90413 x kg; III. Fluido BTZ 189,83664 x kg; IV. Fluidissimo BTZ 461,95830 x kg; uso industriale I. Denso ATZ 63,75351 x kg; II. Semifluido ATZ 168,53796 x kg; III. Fluido ATZ 189,49475 x kg; IV. Fluidissimo ATZ 461,93403 x kg; I. Denso BTZ 31,38870 x kg; II. Semifluido BTZ 144,26449 x kg; III. Fluido BTZ 166,83934 x kg; IV. Fluidissimo BTZ 460,31597 x kg;
9 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA f) GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (codici NC da a ) : I. Uso autotrazione 267,77 x 1000 kg; II. Uso combustione per riscaldamento 189,94458 x 1000 kg; g) GAS NATURALE (codici NC e ): I. Uso carburazione 0,00331 x Mc; II. Uso combustione per usi industriali 0, x Mc; III. Uso combustione per usi Civili nei territori del Mezzogiorno aliquote legate alle soglie di consumo IV. Uso combustione per usi Civili nei territori diversi da quelli del Mezzogiorno aliquote legate alle soglie di consumo h) CARBONE, LIGNITE E COKE (codici NC 2701, 2702 e 2704): I. Impiegato dalle imprese 4,60 x kg ; II. Impiegato da soggetti diversi dalle imprese 9,20 x kg i) EMUSIONI STABILIZZATE DI GASOLIO CON ACQUA contenuta in misura tra il 12 ed il 15% in peso I. Uso carburazione 374,67 x 1000 lt II. Uso combustione per riscaldamento 245,16 x 1000 lt l) EMUSIONI STABILIZZATE DI OLIO COMBUSTIBILE CON ACQUA contenuta in misura tra il 12 ed il 15% in peso con OLIO ATZ I. Uso combustione per riscaldamento 99,32 x 1000 kg II. Uso combustione per usi industriali 41,69 x 1000 kg con OLIO BTZ I. Uso combustione per riscaldamento 29,52 x 1000 kg II. Uso combustione per usi industriali 28,84 x 1000 kg
10 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA i successivi commi 3, 4 e 5 dell art. 21, stabiliscono alcuni cardini: A. I prodotti energetici previsti dal comma 1 dell art. 21, diversi da quelli espressamente soggetti a specifica aliquota dal comma 2, sono soggetti a VIGILANZA FISCALE. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, sono soggetti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente. B. E' soggetto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, OGNI PRODOTTO, diverso da quelli indicati al comma 1 dell art. 21, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. C. E' soggetto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, OGNI IDROCARBURO, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento
11 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA La Circolare dell Agenzia delle Dogane del 28/07/2007, n. 17/D chiarisce il Concetto di carburante o combustibile equivalente ed il criterio di tassazione per equivalenza : Per carburante o combustibile equivalente s intende non quello simile o che presenta caratteristiche fisico-chimiche analoghe ma quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che trattasi; l identificazione del carburante o combustibile equivalente ad un determinato prodotto non è un operazione d immediata o teorica individuazione ma richiede uno specifico esame analitico di laboratorio chimico (per valutare i parametri fisico-chimici del prodotto, il contenuto energetico, il suo potere calorifico inferiore, etc.).
12 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA B. I PRODOTTI ALCOLICI elencati nell art. 27 c. 1 del TUA con le aliquote previste dal già citato Allegato 1 al TUA: 1) L ALCOLE ETILICO, intendendosi con ciò: tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata, nonché le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione. i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; L alcole etilico è soggetto ad una aliquota di 1.052,35 x ettolitro anidro 2) I PRODOTTI ALCOLICI INTERMEDI, intendendosi con ciò: tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati altrove (articoli 34, 36 e 38 TUA), aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 percento in volume; qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a) del TUA, con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, del TUA con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad una aliquota di 88,67 x ettolitro idrato
13 I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA 3) LA BIRRA, intendendosi con ciò: qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume. La birra è soggetta ad una aliquota di 3,04 x ettolitro x grado Plato (quantità di estratto secco in grammi contenuto in 100 grammi di mosto) 4) Il VINO, intendendosi con ciò: Il vino tranquillo tranquillo con NC 2204 e 2205 (escluso i vini spumanti), avente un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; Il vino spumante con NC , , e 2205, che è presentato in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o ha una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar ed hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, sempreché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione). Il vino e soggetto attualmente ad una aliquota ZERO.
14 L accisa: I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA 5) Le ALTRE BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA, intendendosi con ciò: "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non classificabili vino ed i prodotti di cui al codice NC 2206, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume o un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione; "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC e , nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC , , e 2205, non previsti all'art. 36 TUA, che soddisfino le seguenti condizioni: essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume; avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. Le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono soggette attualmente ad una aliquota di ZERO.
15 Le accise: I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA C. L ENERGIA ELETTRICA NC 2716 con le aliquote previste dall Allegato 1 al TUA per ogni kwh di energia impiegata : per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,0227 per ogni kwh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: a) per i consumi fino a kwh mensili: 1) sui primi kwh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kwh; 2) sui consumi che eccedono i primi kwh consumati nel mese e che non sono superiori a kwh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kwh; b) per i consumi superiori a kwh mensili: 1) sui primi kwh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kwh; 2) sui consumi che eccedono i primi kwh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4820.
16 Le altre imposizioni indirette: LE ORIGINI e LA NORMATIVA PRIMARIA Ferma restando la tassazione prevista dall art. 21 del TUA, per alcuni prodotti, gli artt. 61 e 62 disciplinano le c.d. «accise NON armonizzate» rendendo applicabili su essi un imposta nazionale. Queste sono individuate come imposte di consumo, sono vigenti solo nel nostro Paese e non trovano, pertanto, esatta corrispondenza negli altri Paesi Comunitari
17 Le altre imposizioni indirette: LE ORIGINI e LA NORMATIVA PRIMARIA Il TUA, all art. 62, sottopone ad imposta di consumo con l aliquota prevista dall Allegato 1: A. gli oli lubrificanti (codice NC da a ) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; l'imposta si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione: 787,81 x 1000 kg; B. i bitumi di petrolio (codice NC ) 30,99 x 1000 kg C. gli oli minerali greggi (codice NC ), gli estratti aromatici (codice NC ), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC ) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica, con la medesima aliquota prevista per gli oli lubrificanti 787,81 x 1000 kg
18 Favorire e/o incentivare l utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale LE ACCISE: generalità Le agevolazioni in materia di accise mirano a: oppure Agevolare l industria e/o l artigianato ovvero particolari settori sensibili di queste Le agevolazioni in materia di accise si individuano: e Abbattere i costi delle imprese garantendo comunque l interesse erariale e comunitario Nel testo del TUA (articoli) Nella Tabella A allegata al TUA, per effetto dell art. 24 In alcune Leggi collegate (vedi ad es. la restituzione degli aumenti di accisa agli autotrasportatori)
19 generalità Le agevolazioni in materia di accise possono essere fruite, alternativamente: 1) Rimborso mediante riaccredito o restituzione; 2) in alcuni particolari casi con la Compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs 241/97 e s. m. ed int.; abbattimento dell accisa all atto dell immissione in consumo ed esercizio della figura di destinatario registrato per la ricezione (art. 8 TUA) Per effetto di una: denaturazione dei prodotti ESENZIONE con totale abbattimento dell accisa RIDUZIONE applicando un aliquota minore (agevolata) di quella massima
20 Riassumendo quanto detto sinora REGIME DELLE ACCISE USI SOTTOPOSTI USI NON SOTTOPOSTI PAGAMENTO ACCISA USI AGEVOLATI ESENTE ALIQUOTA RIDOTTA
21 i prodotti energetici usi non sottoposti LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSAZIONE, DI CUI AI COMMI 2, 3, 4 E 5 DELL ART. 21 DEL TUA, NON SI APPLICANO AI PRODOTTI ENERGETICI utilizzati (c.d. fuori campo di applicazione) ai sensi del comma 13 dello stesso articolo, fatte salve le norma nazionali in materia di controllo e circolazione: per la riduzione chimica; nei processi elettrolitici; nei processi metallurgici; nei processi mineralogici. Le istruzioni operative ed i chiarimenti per la gestione degli impieghi «fuori campo» dei prodotti energetici sono stati forniti principalmente dall Agenzia delle Dogane con: -la Circolare n. 17/D del 28/05/2007 -la nota prot. n del 24/07/2007 -la Circolare n. 37/D del 28/12/2007.
22 i prodotti energetici usi non sottoposti Per l individuazione (non esaustiva) dei processi metallurgici si fa riferimento alla Sottosezione DJ 27 (Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo) del Reg. (CEE) n. 3037/90, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. siderurgia fabbricazione di tubi (di ghisa e di acciaio) altre attività di prima trasformazione del ferro e dell acciaio (stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura) produzione di metalli di base non ferrosi (di metalli preziosi e semilavorati, di alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non ferrosi e semilavorati) fonderie (fusione di ghisa, di acciaio, di metalli leggeri e di altri metalli non ferrosi) Per l individuazione dei processi mineralogici si fa riferimento alla Sottosezione DI 26 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) del Reg. (CEE) n. 3037/90. fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro ); fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all edilizia e la fabbricazione di prodotti ceramici refrattari ); fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, fabbricazione di mattoni, tegole in terracotta; produzione di cemento, calce, gesso fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l edilizia fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi (fabbricazione di prodotti, fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi)
23 i prodotti energetici usi non sottoposti NELL AMBITO DEI SUDDETTI PROCESSI QUALI SONO I CONSUMI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE? Sono quelli dei prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo nonchè i consumi connessi al processo, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad es. è fuori campo il combustibile impiegato per il riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo) sono viceversa tassati : I prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività collaterali dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi alla climatizzazione ed all illuminazione degli ambienti, quelli relativi ai servizi di impianto -bagni, mensa, spogliatoi, uffici- ai magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività relative alla commercializzazione del prodotto
24 i prodotti energetici usi non sottoposti PROCEDURA RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO Ai fini del controllo e della circolazione, si applicano le disposizioni del Capo II, art. 10, del D.M , n. 322, pertanto l utilizzatore deve presentare all Ufficio delle Dogane territorialmente competente: la denuncia di attività contenente i dati per l identificazione della ditta e dell ubicazione dell impianto una relazione tecnica, a corredo della denuncia, con allegate la planimetria dell impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti, riportante, tra l altro, le modalità di impiego dei prodotti, i processi di lavorazione e i prodotti ottenuti dalle lavorazioni un registro di carico e scarico per la contabilizzazione dei prodotti ricevuti ed utilizzati nel particolare impiego L ufficio, ricevuta la denuncia: identifica il richiedente come utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi di cui all art. 21, comma 13, del Testo unico delle accise effettua la ricognizione dell opificio, individuando anche con esperimenti di lavorazione, i parametri per il riscontro della regolarità dell impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell utilizzazione dei prodotti consegna al richiedente un esemplare del verbale di ricognizione insieme ad un esemplare della denuncia. L utilizzatore può così iniziare l attività presentando al fornitore, per l approvvigionamento dei prodotti, una dichiarazione attestante l avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall art. 10 del D.M. n. 322/1995.
25 i prodotti energetici usi non sottoposti PROCEDURA RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE DEL GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO Nel caso di impiego esclusivo del gas naturale in usi fuori campo, l utilizzatore presenta apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato d imposta), fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà) e 48 del DPR n. 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l esclusione dalla tassazione Nel caso di impiego promiscuo del gas naturale (quindi in usi tassati ed in usi fuori campo), alle dichiarazioni di cui sopra il richiedente deve allegare una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, dalla quale deve risultare la percentuale di gas naturale da impiegare negli usi fuori campo (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali)
26 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati L art. 24 del TUA recita:., i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata Pertanto la Tabella A assume particolare importanza elencando e prevedendo per ciascuna tipologia di agevolazione applicabile l esenzione ovvero l aliquota d accisa agevolata di riferimento.
27 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Agevolazione Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall aviazione privata da diporto e per i voli didattici Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti Esenzione Esenzione Esenzione
28 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati PUNTO 1: IMPIEGHI DIVERSI DA CARBURANTE PER MOTORI O DA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO D.M. 15 maggio 1995, n. 322 (Regolamento recante norme per l impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa). Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di accisa (art. 21 c. 2 TUA) - con le eccezioni del gas naturale e del carbone, lignite e coke- si applicano le disposizioni del Capo I del Decreto: art. 2, c.10, impiego di prodotti denaturati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell utilizzatore, non già titolare di un deposito di prodotti energetici, se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione preventiva, all Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 3, impiego di prodotti non denaturati (è prevista la denuncia all Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di destinatario registrato, la licenza, la tenuta di un registro di carico e scarico); con la stessa procedura è anche previsto l impiego di prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in contanti o mediante accredito d imposta
29 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Ai prodotti energetici per i quali non è stabilita una specifica aliquota di accisa (diversi da quelli del comma 2 dell art. 21), si applica la VIGILANZA FISCALE prevista dal Capo II del Decreto. Anche in questo caso l impiego di prodotti denaturati o condizionati in recipienti sigillati non pone a carico degli utilizzatori particolari adempimenti se non la conservazione dei documenti di scorta e, in caso di ricezione dei prodotti denaturati da Paesi comunitari, la comunicazione una tantum all Ufficio delle Dogane competente L art. 10, invece, pone dei precisi obblighi a carico degli utilizzatori di prodotti non denaturati né condizionati (analogamente a quanto avviene per i prodotti impiegati negli usi cosiddetti fuori campo ), prevedendo l obbligo di denuncia all Ufficio delle Dogane competente, l assunzione della qualifica di utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa e la tenuta di un registro di carico e scarico.
30 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati PUNTO 2: IMPIEGHI COME CARBURANTI PER LA NAVIGAZIONE AEREA DIVERSA DALL AVIAZIONE DA DIPORTO E PER I VOLI DIDATTICI. Le modalità di applicazione dell agevolazione agli impieghi di prodotti energetici negli aeromobili per i voli didattici sono dettagliatamente stabilite dal D.M. 16/12/96, n La Circolare n 1D del 28/01/2004, stabilisce, invece, le modalità attuative dell esenzione dall accisa e dall imposta di consumo sui carburanti ed i lubrificanti impiegati per lo svolgimento dell attività di navigazione aerea diversa dall aviazione privata da diporto. PUNTO 3: IMPIEGHI COME CARBURANTI PER LA NAVIGAZIONE NELLE ACQUE MARINE COMUNITARIE, COMPRESA LA PESCA, CON ESCLUSIONE DELLE IMBARCAZIONI PRIVATE DA DIPORTO, E IMPIEGHI COME CARBURANTI PER LA NAVIGAZIONE NELLE ACQUE INTERNE, LIMITATAMENTE AL TRASPORTO DELLE MERCI, E PER IL DRAGAGGIO DI VIE NAVIGABILI. Le modalità di applicazione dell agevolazione applicabile a tali impieghi sono dettagliatamente disposte dal D.M. 16/11/95, n. 577
31 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica Agevolazione 30% aliquota normale - gasolio: 22% aliquota normale - oli vegetali non modificati chimicamente: Esenzione - Benzina:49% aliquota normale 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione Esenzione
32 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati PUNTO 5: IMPIEGHI IN LAVORI AGRICOLI, ORTICOLI, IN ALLEVAMENTO, NELLA SILVICOLTURA E PISCICOLTURA E NELLA FLOROVIVAISTICA Le modalità di applicazione dell agevolazione sono dettagliatamente disposte dal D.M. 14/12/2001, n. 454
33 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall Amministrazione finanziaria Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) Agevolazione Esenzione 30% aliquota normale 30% aliquota normale
34 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l accisa sull energia elettrica: -oli vegetali non modificati chimicamente - gas naturale - gas di petrolio liquefatti - gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali - carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) Agevolazione 11,73/1.000 mc Esenzione 0, /mc 0,6817/1.000 kg 12,72601/1.000 litri 15,33154/1.000 kg 2,60/1.000 kg
35 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Agevolazione 11. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato: - oli vegetali non modificati chimicamente -gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali -gas naturale -gas di petrolio liquefatti -carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) Esenzione 3, /1000 litri 4,599462/1000 kg 0, /mc 0,20451/1.000 kg 0,78/1.000 kg
36 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati PUNTO 9: PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE CON MOTORI FISSI IN STABILIMENTI INDUSTRIALI, AGRICOLO-INDUSTRIALI, LABORATORI, CANTIERI DI RICERCHE DI IDROCARBURI E DI FORZE ENDOGENE E CANTIERI DI COSTRUZIONE (ESCLUSO IL GAS NATURALE) PUNTO 11: PRODUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI OBBLIGATI ALLA DENUNCIA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA. La norma chiarisce che l'agevolazione è accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
37 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. Le modalità per accedere alle due agevolazioni sono contenute nelle circolari dell Agenzia delle Dogane n. 33/D del , n. 5/D del e 25/D del Tali modalità, come di consueto, prevedono la presentazione di documentata istanza all Ufficio delle Dogane competente per territorio con possibilità di utilizzare prodotti ad aliquota ridotta previa assunzione della qualifica di destinatario registrato per la ricezione, ovvero prodotti ad accisa interamente assolta e successivo rimborso della differenza da ottenersi medianti le modalità stabilite dal D.M. 689/1996.
38 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Agevolazione Azionamento autovetture da noleggio da piazza - benzina - gasolio - g.p.l. - gas naturale Azionamento delle autoambulanze - benzina - gasolio - g.p.l. - gas naturale 359,00/1.000 litri 330,00/1.000 litri 40% aliq. norm. 40% aliq. norm. 359,00/1.000 litri 330,00/1.000 litri 40% aliq. norm. 40% aliq. norm.
39 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati PUNTO 12 : AZIONAMENTO AUTOVETTURE DA NOLEGGIO DA PIAZZA L e modalità attuative dell agevolazione sono tuttora disciplinate dal D.M. 29 marzo 1994 PUNTO 13 : AZIONAMENTO DELLE AUTOAMBULANZE L e modalità attuative dell agevolazione sono tuttora disciplinate dal D.M. 31 dicembre 1993
40 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati Impieghi Agevolazione 14. Produzione di magnesio da acqua di mare Esenzione bis Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti 10% aliquota normale Esenzione Aliquote ridotte/esenzione per benzina, gasolio, gpl e gas naturale usati come carburanti per motori/combustibili per riscaldamento
41 i prodotti energetici e la tabella A usi agevolati PUNTO 15 : GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI PER USI INDUSTRIALI L agevolazione è disciplinata dal Decreto del MEF 6 agosto 2008, n. 165, e le modalità di accesso al beneficio da parte del titolare dell impianto centralizzato sono descritte nel relativo art. 3 (presentazione di documentata istanza all Ufficio delle Dogane competente per territorio, verifica dell impianto, rilascio autorizzazione ad utilizzare G.P.L. agevolato)
42 l energia elettrica usi non sottoposti ENERGIA ELETTRICA UTILIZZI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo di applicazione della tassazione) PREVISTI DALL ART. 52 TUA Prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw;
43 e, inoltre: LE ACCISE: l energia elettrica usi non sottoposti utilizzata principalmente per la riduzione chimica (*) e nei processi elettrolitici e metallurgici; (*) Energia elettrica impiegata, in misura superiore al 50% di quella complessivamente impiegata nel processo di ossidoriduzione, come riscaldamento (per effetto Joule) per fornire l energia di attivazione necessaria affinché una reazione di ossidoriduzione, non elettrolitica, abbia luogo (Circ. 37/D/2007). impiegata nei processi mineralogici; impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (**). (**)Per costo di un prodotto s intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (costo calcolato in media per unità); per costo dell elettricità s intende l effettivo valore d acquisto dell elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell impresa (Circ. 17/D/2007)
44 l energia elettrica usi non sottoposti PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEGLI USI FUORI CAMPO RELATIVI: aila riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici: La Circolare 17/D del 2007, ha stabilito che per i suddetti ultimi 3 casi di esclusione dal regime impositivo, il beneficio può essere accordato solo previa verifica da parte dell Ufficio delle dogane territorialmente competente. Per ottenere quindi il regime di non applicabilità dell accisa deve essere seguito il seguente iter: Presentazione di apposita istanza da parte del soggetto obbligato d imposta all Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata di documentazione tecnica opportunamente redatta al fine di individuare il processo produttivo, nonché ogni utile elemento atto a comprovare la sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio richiesto. Verifica sopralluogo da parte dell Ufficio delle Dogane per appurare la spettanza e l entità del beneficio distinguendo i consumi fuori campo rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale il processo in questione viene realizzato Riconoscimento del beneficio da parte dell Ufficio delle Dogane (esclusione dalla tassazione degli usi fuori campo)
45 l energia elettrica usi non sottoposti NELL AMBITO DEI SUDDETTI PROCESSI QUALI SONO I CONSUMI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE? Sono quelli dell elettricità utilizzata direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo ed i consumi connessi al processo, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad es. è fuori campo l energia elettrica impiegata per il riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo). SONO VICEVERSA TASSATI : i consumi di energia elettrica relativi all illuminazione ed al riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque.
46 l energia elettrica usi non sottoposti Per quanto riguarda, invece, l ENERGIA ELETTRICA impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%, l Agenzia delle Dogane, con la Circolare n 22/D del 15 novembre 2016, impartendo precise indicazioni sulla disciplina di fruizione, ha stabilito che: a) Il riconoscimento del diritto all esclusione dall accisa dell elettricità di cui all articolo 52, comma 2, lettera g) del TUA, AVVIENE, PER CIASCUN ANNO, ricorrendone i presupposti, A CONSUNTIVO ; b) la richiesta di applicazione della disposizione qui in trattazione, debitamente documentata, È PRESENTATA, DAL SOGGETTO INTERESSATO, ENTRO L ANNO SUCCESSIVO ALL ANNUALITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA all Ufficio delle Dogane competente; c) L Ufficio suddetto DETERMINA L IMPORTO IN FAVORE DELL AVENTE DIRITTO CHE NE FRUIRÀ A SCOMPUTO DEGLI IMPORTI DI ACCISA, altrimenti addebitati a titolo di rivalsa dal venditore, sulle forniture di energia elettrica in essere nell anno in cui avviene il predetto riconoscimento e, in caso di incapienza, negli anni successivi, fino al completo esaurimento. In caso di cessazione dell attività, è ammessa la restituzione dell accisa con rimborso in denaro.
47 l energia elettrica usi agevolati USI ESENTI PREVISTI DALL ART. 52 TUA E esente da accisa l energia elettrica: A. utilizzata per l attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; B. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; C. utilizzata per l impianto e l esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; D. impiegata per l impianto e l esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; E. consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kw, fino ad un consumo mensile di 150 kwh..
48 l energia elettrica usi agevolati Per beneficiare dell esenzione di accisa prevista dall art. 52 comma 3 del TUA, lett. da A) a D), è necessario acquisire la figura di soggetto obbligato al pagamento dell imposta, sempreché ricorrano le condizioni previste dai commi 2 e 3 dell art. 53, costituendo l officina elettrica. Propedeutico alla costituzione è la presentazione, in duplice originale, di apposita denuncia d impianto redatta su modello M1bis all Ufficio delle dogane competente; la denuncia è integrata da numerosi atti tecnici quali, la Planimetria generale dell officina, lo schema elettrico ecc.. In relazione all installazione di misuratori di energia elettrica(contatori), è opportuno segnalare che il D.Lgs 2 febbraio 2007, n. 22, emanato in Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (c.d. normativa MID), ha innovato in materia, prevedendo che gli strumenti da installare posseggano determinate caratteristiche. L Ufficio delle Dogane, dopo sopralluogo e notificata la cauzione necessaria (art. 53 c. 5 TUA), rilascia la licenza fiscale di esercizio soggetta al pagamento di un diritto annuale
49 l energia elettrica il trattamento fiscale dei siti S.E.U. Il D.Lvo n.115/2008, come modificato dal D.Lvo n. 56/10, ha introdotto il concetto di Sistema efficiente di utenza (SEU) rimandando alla AEEGSI la definizione e le modalità per la regolazione di tali sistemi. Con Delibera 578 del 12/12/2013, l Autorità ha pertanto definito le modalità di regolazione, trasmissione, misura, distribuzione, dispacciamento e vendita nell ambito dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.
50 l energia elettrica il trattamento fiscale dei siti S.E.U. In tale ambito, il S.E.U. è stato individuato come «sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento (*), gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione» (*) A decorrere dal 1 gennaio 2011, la Cogenerazione ad Alto Rendimento è la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/CE, ripresi dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e si sostanzia in: la produzione combinata di energia elettrica e calore che fornisce un risparmio di energia primaria, pari almeno al 10%, rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore; la produzione combinata di energia elettrica e calore mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kw) che forniscono un risparmio di energia primaria. Il risparmio di energia primaria che la cogenerazione permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica deve essere calcolato con riferimento all intera produzione di energia elettrica ed energia associata al combustibile consumato durante l intero anno di rendicontazione o con riferimento alle sole quantità di energia elettrica ed energia associata al combustibile consumato qualificabili come cogenerative, come sopra definite.
51 l energia elettrica il trattamento fiscale dei siti S.E.U. Alla luce della sua definizione un S.E.U. è sostanzialmente riconducibile allo schema sotto riportato dove, all interno di un determinato sito di proprietà o nella piena disponibilità di un consumatore finale, è presente un officina elettrica di produzione che alimenta direttamente l unità di consumo del medesimo consumatore finale mediante connessione interna (senza che l elettricità prodotta e direttamente consumata nel sito transiti per la rete), non escludendo la possibilità di cessione degli esuberi e/o di acquisto di energia integrativa, previo punto di scambio con la rete elettrica nazionale.
52 l energia elettrica il trattamento fiscale dei siti S.E.U. In esito ad incontri tenuti con l AEEGSI ed alla luce dei differenti rapporti che possono sorgere tra gli attori (produttore, consumatore finale, venditore, acquirente), l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato la Circolare 12/D del 25/07/2014, con la quale sono state impartite le direttive inerenti l applicazione delle norme del TUA ai S.E.U. alle possibili differenti situazioni. Nella Circolare 12/D, l Agenzia fa una disamina delle tipologie e ad esse correla la normativa del TUA con logiche analisi, tenuto presente il disposto: dell art. 52 ed il previsto momento generatore d accisa nonchè i casi di fuori campo d applicazione e di esenzione d accisa da questo contemplati; dell art. 53 che individua i soggetti obbligati d imposta ed i vincoli per ottenere detto riconoscimento; dell art. 53bis, inerente i soggetti produttori di energia elettrica sottoposta ad accisa che cedono in blocco la produzione ed i soggetti che effettuano vettoriamento; L art. 54 che definisce l officina elettrica dal punto di vista impiantistico.
53 i prodotti alcolici usi agevolati Per effetto del comma 3 dell art. 27 del TUA, i prodotti alcolici sono esenti dall accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall Amministrazione finanziaria e impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare c) impiegati per la produzione dell aceto d) impiegati nella fabbricazione di medicinali e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole f) impiegati nella fabbricazione di aromi per prodotti alimentari e per bevande analcoliche aventi un grado alcolico effettivo non superiore all 1,2% in volume g) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari (contenuto alcole non superiore a 8,5 l.a./100 kg per il cioccolato ed a 5 l.a./100 kg per gli altri prodotti) h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione, per fini scientifici i) utilizzati per la produzione di un bene non soggetto ad accisa.
54 i prodotti alcolici usi agevolati Le modalità per beneficiare della esenzione di accisa sui prodotti alcolici sono stabilite dal D.M. 07/09/1996, n. 524, quale Regolamento recante norme per disciplinare l impiego dell alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa. Il Decreto, che disciplina ogni singola esenzione di accisa prevista dal comma 3 dell art. 27 del TUA, differenzia le modalità di fruizione del beneficio in funzione della denaturazione o meno dei prodotti impiegati, prevedendo un regime semplificato nel caso di utilizzo di prodotti alcolici denaturati.
55 rinvenibili in talune Leggi collegate Talune agevolazioni, che afferiscono comunque la sfera del regime delle accise, si rinvengono in Leggi collegate al TUA. Tra queste hanno rilievo: La restituzione agli esercenti attività di autotrasporto dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni dell aliquota di accisa sul gasolio consumato, istituita con D.L , n. 16, ribadita con D.Lgs 02/02/2007, n. 26 e D.M. 07/03/2008. Detta agevolazione è disciplinata dal D.P.R. 9/6/2000, n. 277, come modificato dal D.L. n.1/12, convertito dalla legge n.27/12. La riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche conseguente ai maggiori oneri derivanti dall aumento dell accisa, istituita con l articolo 13, comma 2, della Legge , n Detta agevolazione è disciplinata tuttora dal D.P.R. 30/9/1999, n. 361
56 Le altre imposizioni indirette Il TUA nel disporre le altre imposizioni indirette (c.d. accise non armonizzate), all art. 62 stabilisce pure determinati impieghi agevolati dei prodotti ricadenti nel regime di tassazione dell imposta di consumo, la cui fruizione è tuttora disciplinata dal D.M. 17/09/96, n In particolare: gli oli lubrificanti NC da a sono esenti da imposta quando sono impiegati: Nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti Nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive Nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta Nei consumi interni degli stabilimenti di produzione di prodotti energetici I bitumi di petrolio NC sono esenti da imposta quando sono impiegati: nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l edilizia come combustibili nei cementifici. Inoltre, ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote ridotte stabilite per l olio combustibile destinato a tali impieghi
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