Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili Il GSE a confronto con l Agenzia delle Entrate
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- Renata Damiani
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1 Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili Il GSE a confronto con l Agenzia delle Entrate Criticità della Robin Tax: Profili soggettivi; Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza; Riporto perdite. Mercoledì, 22 Settembre 2010 Francesco Bontempo Guerino Russetti
2 AGENDA:CRITICITÀ DELLA ROBIN TAX Profili soggettivi Criticità ed indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E del 2010; Applicazione della RHT alle imprese che operazione nel comparto delle energie rinnovabili Riporto perdite Natura dell addizionale ed effetti sulla gestione delle perdite pregresse Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza Autonoma applicazione dell addizionale Gestione delle perdite pregresse
3 La norma In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell IRES è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
4 Il conteso economico La finalità della norma è quella di colpire gli extraprofitti generati da questo settore a seguito di un ciclo economico che si è caratterizzato per incrementi d origine speculativa del valore delle materie prime del settore energetico
5 Requisiti soggettivi: I requisiti previsti dalle disposizioni per stabilire quali contribuenti devono essere assoggettati all addizionale sono riassumibili in due tipologie: soglia minima di ricavi conseguiti: 25 milioni di euro; l aver operato, in via prevalente, in uno dei settori del comparto energetico [individuati alle lettere a), b) e c), del comma 16, dell art. 81 del D.L. n. 112/2008]. Entrambe le condizioni devono essere verificate con riferimento al periodo d imposta immediatamente precedente a quello per cui è determinata l imposta.
6 I settori colpiti dall addizionale lettera a) lettera b) lettera c) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale produzione o commercializzazione di energia elettrica
7 Chiarimenti Agenzia delle entrate Circolare n. 35/E del 18 giugno 2010 APPLICABILITÀ soggetti che operano nel commercio all ingrosso o al dettaglio di prodotti petroliferi; soggetti che producono o commercializzano residui di oli lubrificanti quali gli oli rigenerati; NON APPLICABILITÀ soggetti che svolgono esclusivamente attività ausiliarie a quelle indicate nella lett. b) del comma 16; soggetti che producono energia elettrica prevalentemente da fonti rinnovabili, con calcolo della sussistenza delle condizioni basato su un duplice requisito: quantità prodotte e ricavi conseguiti.
8 Produttori di energie rinnovabili: la norma Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. non si applica ai soggetti che PRODUCONO energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
9 Fonti energie Escluse dall ambito rinnovabili applicativo dell addizionale Robin tax Idroelettrico (da apporti naturali) Eolico Fotovoltaico Solare Biomassa e rifiuti Geotermico NO SI SI SI SOLO BIOMASSA NO (*) Cfr. Dati statistici sito Produzione lorda di energia elettrica per fonte - elaborazione Autorità per l energia elettrica e il gas su dati GRTN-TERNA - dicembre 2009.
10 Produttori di energie rinnovabili: la norma L addizionale RHT non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. Produttori di energia elettrica SI SI NO RHT NO NO
11 La natura dell addizionale TRIBUTO AUTONOMO MERA MAGGIORAZIONE Regole di determinazione del tributo Adempimenti ed obblighi dichiarativi Gestione delle perdite pregresse Accertamenti e contenzioso (non si applicano) (si applicano)
12 Trattamento delle perdite La natura dell addizionale: mero incremento dell IRES Circolare n. 35/E: L utilizzo di perdite pregresse comporta l abbattimento sia della base imponibile dell IRES che dell addizionale, in conformità a quanto disposto nell articolo 84 del TUIR Imponibile IRES Risultato negativo di periodo (perdita) Imponibile addizionale RHT
13 L evoluzione dei modelli di dichiarazione UNICO 2009 SC UNICO 2010 SC
14 Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza: la nroma COMMA 16-BIS I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento COMMA 16-TER I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del TUIR assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata la tassazione incrementale deve avvenire separatamente dall applicazione dell aliquota IRES ordinaria
15 Modalità applicative: il reddito imponibile dei singoli soggetti partecipanti al consolidato deve essere assoggettato, su base individuale, all aliquota incrementale. l imposta corrispondente all addizionale deve essere liquidata e versata autonomamente da ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato il medesimo reddito imponibile concorre alla determinazione del reddito complessivo globale della fiscal unit
16 Trattamento delle perdite pregresse PERIODI D IMPOSTA ANTERIORI ALL OPZIONE PER IL CONSOLIDATO restano nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante che le potrà utilizzare a scomputo del proprio reddito imponibile IRES, anche ai fini dell addizionale (secondo le regole dell articolo 84 del TUIR); PERIODI D IMPOSTA DI VALIDITÀ DELL OPZIONE PER IL CONSOLIDATO devono essere trasferite alla fiscal unit ai fini della determinazione del relativo imponibile IRES di gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria; sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per abbattere i propri imponibili da assoggettare all addizionale dell IRES.
17 Esemplificazione tratta dalla circolare n. 35/e dell Agenzia delle entrate Nota bene: Tutte le partecipanti al consolidato presentano i requisiti per l assoggettamento all addizionale RHT Il consolidato non ha nell anno (n) perdite residue
18 Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza: la nroma COMMA 16-BIS I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento COMMA 16-TER I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del TUIR assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata la tassazione incrementale deve avvenire separatamente dall applicazione dell aliquota IRES ordinaria
19 Modalità applicative LA SOCIETÀ TRASPARENTE determina l addizionale sul proprio reddito imponibile, ancorché lo stesso sia imputato, ai fini dell applicazione dell aliquota ordinaria dell IRES, alle società partecipanti; LE SOCIETÀ-PARTECIPANTI applicano l addizionale esclusivamente sul proprio reddito imponibile, prescindendo dalla quota di reddito o perdita ricevuto per trasparenza (peraltro già assoggettata in via autonoma al prelievo aggiuntivo ad opera della partecipata trasparente ). Gli adempimenti relativi alla liquidazione e al versamento dell imposta addizionale dell IRES sono effettuati separatamente da ciascun soggetto
20 Trattamento delle perdite pregresse le società (siano essi la partecipata trasparente ovvero i soci di quest ultima) che partecipano al regime di trasparenza di cui all articolo 115 del TUIR sono tenute a gestire autonomamente il riporto delle perdite pregresse ai fini dell applicazione dell addizionale. Circolare n. 35/E: le modalità (ed i limiti) con cui i singoli soggetti partecipanti al regime di trasparenza utilizzano in compensazione le proprie perdite pregresse ai fini della determinazione dell imponibile da assoggettare al prelievo addizionale, non hanno alcun effetto con riguardo agli imponibili (positivi o negativi) trasferiti pro-quota dalla partecipata trasparente.
21 Esemplificazione tratta dalla circolare n. 35/e dell Agenzia delle entrate
22 Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili Il GSE a confronto con l Agenzia delle Entrate FINE PRESENTAZIONE Mercoledì, 22 Settembre 2010 Francesco Bontempo Guerino Russetti
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