Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti

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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Normativa e prassi Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti 5 Giugno 2014 Per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, incremento di 8,5 punti percentuali per l imposta sul reddito delle società; anticipo complessivamente fissato al 130% I soggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo sono tenuti all applicazione, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un addizionale Ires dell 8,5% che, sommata all aliquota ordinaria del 27,5%, porta l imposta al 36 per cento. Le modalità applicative sono contenute nella circolare 15/E del5 giugno Un breve excursus normativo L articolo 2del Dl 133/2013 ha disposto, in via transitoria, l applicazione di un addizionale dell imposta sui redditi delle società per gli operatori del comparto finanziario e assicurativo e ha fissato, per questi contribuenti, l acconto Ires al 128,5% dovuto per il Con Dm 30 novembre 2013, inoltre, gli acconti d imposta sono stati aumentati per tutti i soggetti passivi Ires in generale di 1,5 punti percentuali: da 101 a 102,5% per il 2013 e da 100 a 101,5% per il 2014 compresi quelli esercenti attività nei settori creditizi, finanziari e assicurativi. Risultato dell applicazione di entrambi i provvedimenti normativi è che, per gli enti creditizi e finanziari, di cui al Dlgs 87/1992, per la Banca d Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l aliquota dell acconto Ires per il 2013 diventa del 130% (128,5 + 1,5). Tutto questo ha effetto anche ai fini Irap, dal momento che - come evidenziato dalla relazione 1 di 5

2 illustrativa al Dl 133/ gli acconti dell imposta sulle attività produttive devono essere versati secondo le modalità e i termini stabiliti per le imposte sui redditi (articolo 30, comma 3, Dlgs 446/1997). Chi sono i soggetti interessati all addizionale Ires Sotto il profilo soggettivo, la misura di 8,5 punti percentuali dell addizionale Ires, interessa tutti i soggetti finanziari indicati nell articolo 1 del Dlgs 87/1992: banche; società di gestione (legge 77/1983); società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo; società previste dalla legge 1/1991; soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del Tub; società esercenti altre attività finanziarie (articolo 59, comma 1, lettera b), del Tub. In particolare, oltre alla Banca d Italia, agli istituti di credito e alle imprese esercenti attività assicurative, sono tenuti all applicazione dell addizionale: le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare; le capogruppo di gruppi bancari; le società di intermediazione mobiliare (Sim); i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le società finanziarie, di cui all articolo 59, comma 1, lettera b), del Tub. La circolare, inoltre, precisa che la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie secondo i criteri espressamente indicati nel Dlgs 87/1992 e l assunzione di partecipazioni finalizzata a successivi smobilizzi. La misura della maggiorazione dell imposta sui redditi delle società Dunque, la maggiorazione porta a una imposizione IRES complessiva, per il 2013, pari al 36%. Il Dl 133/2013 (articolo 2, comma 2) chiarisce, però, che la maggiorazione non è dovuta sulle variazioni in aumento operate in forza dell articolo 106, comma 3, del Tuir, che prevede il differimento in cinque esercizi delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela, per cui il calcolo dell addizionale sul reddito non deve tener conto della ripresa a tassazione delle svalutazioni di crediti operate in bilancio che, come specificato, sono deducibili. Il calcolo si effettua su una base imponibile determinata tenendo conto anche delle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni crediti operate in esercizi antecedenti al periodo d imposta considerato (2013). La norma, infatti, nell evidenziare che dalla base di calcolo dell addizionale sono escluse le variazioni in aumento derivanti dall applicazione dell articolo 106, comma 3, del Tuir intende introdurre una cautela volta a evitare un eccessiva penalizzazione per i contribuenti, che verrebbe depotenziata se non si includessero nella base imponibile dell addizionale le variazioni in diminuzione riguardanti le svalutazioni dei crediti pregresse. 2 di 5

3 Opzione per il regime del consolidato I soggetti che hanno esercitato l opzione per la tassazione di gruppo (articolo 117 del Tuir) assoggetteranno autonomamente il proprio reddito imponibile all addizionale Ires (comma 3, articolo 2, del Dl 133/2013). Pertanto, nei confronti dei contribuenti rientranti nel perimetro di consolidamento, sia in qualità di soggetto controllante sia di società controllata, l aliquota incrementale dovrà essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione complessiva globale della fiscal unit. Trattandosi di un imposta autonoma, la stessa dovrà essere liquidata e versata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo. La circolare riporta diverse ipotesi esemplificative di calcolo, sia in maniera descrittiva sia in modalità tabellare. Opzione per il regime della trasparenza In caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 del Tuir): il partecipato deve assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all addizionale Ires; il partecipante non deve tener conto del reddito imputato dalla società partecipata (comma 3). Per il calcolo della maggiorazione Ires in capo ai partecipanti, non potranno essere utilizzate in compensazione le eventuali perdite imputate dalla partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile spettante a ciascun socio. In definitiva, l importo corrispondente al prelievo addizionale dell Ires dovrà essere determinato dai soggetti partecipanti al regime in modo autonomo, essendo ciascuno tenuto ad assolvere il relativo carico impositivo. Anche per il regime della trasparenza, il documento di prassi esplicita i concetti attraverso più esempi e tabelle. Maggiorazione degli acconti Per quanto riguarda il versamento degli acconti dell imposta sul reddito delle società, come già detto, ci sono state diverse modifiche normative: aumento dal 100 al 101%, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, a valere sulla seconda o unica rata di acconto (articolo 11, comma 20, Dl 76/2013) aumento di 1,5 punti percentuali, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per 3 di 5

4 il successivo (articolo 1, Dm 30 novembre 2013) aumento al 128,5%, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992, per la Banca d Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa (articolo 2, comma 1, del Dl 133/2013). Pertanto, sommando gli effetti dei citati provvedimenti legislativi: tutti i soggetti Ires sono tenuti a effettuare acconti Ires e Irap, per il 2013, nella misura del 102,5% gli enti creditizi e finanziari, di cui al Dlgs 87/1992, tenuti ad aumentare l acconto Ires e Irap al 128,5%, devono determinare gli acconti per il 2013 nella misura del 130% (128,5 + 1,5) tutti i soggetti Ires compresi quelli esercenti attività nei settori creditizi, finanziari e assicurativi sono tenuti a effettuare acconti Ires e Irap, per il 2014, nella misura del 101,5 per cento. Il termine di scadenza del versamento della seconda o unica rata di acconto è stato fatto slittare al 10 dicembre 2013, mentre, per i contribuenti con esercizio non coincidente con l anno solare, è stato spostato al decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d imposta in corso al 31 dicembre In ipotesi di consolidamento (articolo 117 e seguenti del Tuir), qualora la fiscal unit sia composta tanto da soggetti appartenenti ai settori per i quali trova applicazione la maggiorazione dell acconto tanto da soggetti diversi, la consolidante tenuta all effettuazione dei versamenti dovrà procedere al calcolo dell acconto dovuto, considerando due sottogruppi distinti e omogenei e applicando solo al sottogruppo del settore finanziario/assicurativo la maggiorazione prevista dal Dl 133/2013. Nell ipotesi in cui si applichi il criterio del metodo storico nella determinazione degli acconti, il calcolo di quanto complessivamente dovuto dovrà essere effettuato distinguendo, mediante applicazione del metodo proporzionale, la quota parte dell imposta relativa al periodo precedente afferente al settore finanziario e la quota parte attribuibile agli altri soggetti. Per ciascun sottogruppo, il consolidante applicherà la misura dell acconto dovuto per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre La somma dei due risultati così ottenuti costituisce il quantum oggetto di versamento in sede di acconto. Da tale importo dovrà essere sottratta l eventuale somma già versata con la prima rata. 4 di 5

5 di Sonia Angeli URL: 5 di 5

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