Deduzione dell'irap per cassa e istanze di rimborso dal 2004

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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Normativa e prassi Deduzione dell'irap per cassa e istanze di rimborso dal Aprile 2009 Per gli acconti, il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo L'Irap su cui calcolare la deduzione del 10% è quella versata nel periodo di imposta a titolo di saldo dell'anno precedente e di acconto di quello successivo. Quest'ultimo effettivamente l'eventuale dovuta quota di per va il acconto considerato nei limiti medesimo periodo versata eccesso in dell'imposta d'imposta rispetto ossia all'irap complessivamente dovuta in base alla liquidazione definitiva del debito annuale non può rientrare nel calcolo della deduzione. È uno dei chiarimenti della circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, con cui l'agenzia delle Entrate ha illustrato la disposizione - contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 185/ che ha introdotto, in deroga al generale principio di indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive da quelle statali, una parziale deduzione dell'irap ai fini delle imposte sui redditi. Destinatari Sono interessati dalla nuova deduzione Irpef/Ires tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997 (decreto Irap): società di capitali e enti commerciali; società di persone e imprese individuali; banche e altri enti e società finanziarie; imprese di assicurazione; persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni. Possono, inoltre, beneficiare della nuova deduzione anche gli imprenditori agricoli, le pubbliche amministrazioni e gli enti privati non commerciali per l'attività commerciale eventualmente 1 di 5

2 esercitata, a condizione che procedano alla determinazione della base imponibile secondo la disciplina dell'articolo 5 del decreto Irap. La fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che siano stati sostenuti costi per lavoro dipendente e/o per interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. Il costo sostenuto, di qualsiasi ammontare, deve inoltre rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti. Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio di esercizio, precisa la circolare, i medesimi costi devono inoltre essere individuati secondo corretti principi contabili. Determinazione della deduzione Al fine di semplificare le modalità di determinazione della deduzione dell'irap, la circolare chiarisce, in via preliminare, che il riferimento ai costi per interessi passivi e alle spese per il personale dipendente ha natura forfetaria e non è quindi necessario, per la determinazione della deduzione, procedere al calcolo analitico della quota di Irap riferibile a tali componenti. La deduzione dalla base imponibile Ires o Irpef deve essere determinata in misura pari al 10% dell'irap versata nel periodo d'imposta (articolo 99, comma 1, del Tuir). L'imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione è, dunque, quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. L'Irap versata in acconto si assume come base per il calcolo della deduzione, pertanto, solo se e nei limiti in cui riflette l'imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta. Tenuto conto, inoltre, che la deduzione in parola è riferita all'irap che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi, la circolare chiarisce che se nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, non hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap oneri per il personale e/o per interessi passivi, il versamento non rileva nel calcolo dell'importo deducibile dal reddito. Periodi di imposta precedenti al 2008 Anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, è possibile fruire della deduzione del 10% dell'irap procedendo alla rideterminazione della base imponibile Ires/Irpef. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'irap dall'imponibile. In particolare: 2 di 5

3 per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) non avevano presentato istanza di rimborso, questo spetta nei limiti della minore imposta Irpef/Ires derivante dal ricalcalo della base imponibile in considerazione della deduzione forfetaria del 10% dell'irap versata, previa presentazione, in via telematica, di apposita istanza secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. Il rimborso può riguardare esclusivamente i versamenti Ires/Irpef per i quali al 29 novembre 2008 era ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento (articolo 38 del Dpr 602/1973) per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già presentato istanza di rimborso, questo spetta, limitatamente ai versamenti d'imposta oggetto dell'istanza, in misura pari alla minore imposta derivante dal ricalcolo della base imponibile Ires/Irpef per effetto della deduzione forfetaria del 10% dell'irap. Anche questi contribuenti, tuttavia, sono tenuti a presentare la "nuova" istanza telematica. È necessario che ciò avvenga entro 60 giorni dalla data in cui verrà attivata la procedura di invio, per consentirne l'esame in via prioritaria. E', quindi, consentito - precisa la circolare - ottenere il rimborso delle imposte versate in data non anteriore al 29 novembre 2004, a condizione che alla data di presentazione dell'istanza non sia scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento. Per i termini di decadenza ricadenti tra il 29 novembre 2008 e il 60 giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica di invio, l'istanza andrà presentata entro 60 giorni dall'attivazione medesima della procedura. Il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso della maggiore imposta versata (in acconto e a saldo) è il 2004, anche se gli acconti sono stati pagati prima del 29 novembre Questo perché, per i versamenti in acconto, il termine decadenziale decorre dal momento in cui viene effettuato il saldo relativo allo stesso periodo (per il 2004, ordinariamente nel giugno 2005). Soggetti in perdita La deduzione forfetaria del 10% può essere fruita anche nell'ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia stato prodotto un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso, il contribuente, rideterminando il reddito al netto della deduzione in commento, realizza una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 84 del Tuir. Anche in tale 3 di 5

4 circostanza, in assenza cioè di somme da rimborsare, va presentata l'istanza per comunicare all'agenzia le maggiori perdite rideterminate. Se la perdita del periodo di imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d'imposta per il quale è già stata presentata la dichiarazione dei redditi, sarà possibile richiedere il rimborso della quota di Ires o Irpef versata in eccedenza per effetto della deduzione Irap non fruita. Nel caso, invece, in cui la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata e risulti ancora pendente il termine di cinque anni indicato dall'articolo 84 del Tuir per il riporto delle perdite, la medesima potrà essere utilizzata in compensazione nel primo esercizio utile a tale scopo. Anche per i contribuenti in perdita, chiarisce la circolare, il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile procedere alla rideterminazione della base imponibile è il Società "trasparenti" Per le società di persone e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir e per le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza (articoli 115 e 116 del Tuir), la deduzione forfetaria Irap dalla base imponibile deve essere operata dalla società o associazione sia per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia per i periodi di imposta pregressi. Nel primo caso, la società/associazione imputerà per trasparenza ai soci/associati un imponibile ridotto ai fini delle imposte dirette; per i periodi di imposta pregressi, la società/associazione comunicherà ai propri soci/associati la quota di rispettiva spettanza, affinché ciascuno, previa rideterminazione della propria base imponibile, possa presentare istanza di rimborso della maggiore imposta assolta. Consolidato nazionale Nel caso di soggetti partecipanti al regime del consolidato fiscale nazionale, la deduzione forfetaria Irap deve essere calcolata, per il 2008 e anni successivi, su base individuale da ciascuna società consolidata. La consolidante procederà alla somma algebrica dei redditi delle singole consolidate, determinati già al netto della deduzione. Per i periodi di imposta precedenti: in relazione agli esercizi ante consolidato, ciascuna società è legittimata a presentare l'istanza di rimborso della maggiore Ires versata in relazione agli esercizi con consolidato in corso, dal momento che è unico il debito d'imposta della fiscal unit, legittimato all'istanza è il soggetto consolidante, sulla base degli imponibili rideterminati dei singoli partecipanti; anche questi ultimi dovranno presentare il modello, pur in assenza di importi da rimborsare. 4 di 5

5 di Patrizia Russo URL: 5 di 5

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