dell IRPEF/IRES connessa all indeducibilità dell IRAP relativa al costo del personale
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- Aurelia Pugliese
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1 L istanza di rimborso dell IRPEF/IRES connessa all indeducibilità dell IRAP relativa al costo del personale (Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011; Provvedimento Agenzia Entrate ) mercoledì, 6. febbraio
2 D.L. n.201/2011 art.2 co.1 (1) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione -ai sensi dell'art.99, co.1, del Tuir, approvato con il DPR n.971/86, e successive modificazioni- un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt.5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.446/97, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, co.1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 del medesimo D.Lgs. n.446/97. (1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n mercoledì, 6. febbraio
3 Pertanto già con il prossimo UNICO 2013 sarà consentito alle imprese (e agli esercenti arti e professioni) labour intensive di ottenere una maggiore riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro rispetto alla precedente norma (2), la quale stabiliva la deduzione del 10% dell IRAP forfetariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile di dette spese per il personale. Da notare che quest ultima disposizione è stata abrogata con riferimento alle sole spese in esame e resta, quindi, applicabile in caso di sostenimento di interessi passivi ed oneri assimilati. (2) contenuta nell art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 mercoledì, 6. febbraio
4 La deduzione in commento spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia: i. le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97); ii. le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97); iii. gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata iv. (art. 8, D.Lgs. n. 446/97); le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97); v. I soggetti diversi da quelli sopra citati per il reddito d impresa prodotto (es. enti non commerciali per l attività commerciale); e va effettuata in base all art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata). mercoledì, 6. febbraio
5 D.L. n.201/11 art.2 co.1-quater In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'art.6 del D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09, con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (3) sia ancora pendente il termine (4) di cui all'art.38 del DPR n.602/73, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. (3) Da intendere «entrata in vigore della legge di conversione», avvenuta il 28 dicembre (4) 48 mesi mercoledì, 6. febbraio
6 Poichè il dies a quo per il calcolo del termine di 48 mesi è individuato nella data del pagamento del saldo dell anno in cui il diritto alla deduzione avrebbe dovuto essere esercitato, e che tale termine consente il rimborso anche dell imposta relativa agli acconti pagati nell anno precedente ma riferiti allo stesso anno, il rimborso può essere chiesto a partire dalle imposte relative all anno 2007, in quanto la norma che consente il diritto al rimborso è entrata in vigore il 28 dicembre 2011 (L. n.214/11 di conversione del D.L. n.201/11). mercoledì, 6. febbraio
7 Anno d imposta (Ires, Irpef e addizionali) Versamenti IRAP * Saldo 2006 e 1 e 2 rata acconto 2007 Saldo 2007 e 1 e 2 rata acconto 2008 Saldo 2008 e 1 e 2 rata acconto 2009 Saldo 2009 e 1 e 2 rata acconto 2010 Saldo 2010 e 1 e 2 rata acconto 2011 Note Importi pagati nel 2007; gli acconti rilevano nel limite dell IRAP dovuta per tale anno Importi pagati nel 2008; gli acconti rilevano nel limite dell IRAP dovuta per tale anno Importi pagati nel 2009; gli acconti rilevano nel limite dell IRAP dovuta per tale anno Importi pagati nel 2010; gli acconti rilevano nel limite dell IRAP dovuta per tale anno Importi pagati nel 2011; gli acconti rilevano nel limite dell IRAP dovuta per tale anno * Più eventuali versamenti IRAP a seguito di ravvedimento operoso, avvisi bonari, accertamento, somme iscritte a ruolo. mercoledì, 6. febbraio
8 Riferendoci come esempio l anno 2009, la situazione dei versamenti da prendere in considerazione per l istanza, nelle diverse condizioni, sarà la seguente: mercoledì, 6. febbraio
9 Con Provvedimento protocollo n.2012/ del 17 dicembre 2012, il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Detto modello è da inviare telematicamente secondo lo specifico calendario allegato al Provvedimento medesimo. mercoledì, 6. febbraio
10 CALENDARIO DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO Data di apertura del canale Orario di apertura del canale telematico telematico Regioni, province e comuni (venerdì) Ore Marche Ore Molise (lunedì) Ore Abruzzo Ore Calabria Ore Basilicata Ore Valle d Aosta (mercoledì) Ore Friuli Venezia Giulia Ore Provincia di Bolzano Ore Provincia di Trento (mercoledì) Ore Sardegna Ore Umbria (lunedì) Ore Toscana - persone fisiche (martedì) Ore Toscana - soggetti diversi persone fisiche (mercoledì) Ore Liguria (giovedì) Ore Puglia (venerdì) Ore Piemonte - persone fisiche (lunedì) Ore Piemonte - soggetti diversi persone fisiche (martedì) Ore Sicilia (mercoledì) Ore Emilia Romagna (esclusa la provincia di Bologna) - persone fisiche (giovedì) Ore Emilia Romagna (esclusa la provincia di Bologna) - soggetti diversi persone fisiche (venerdì) Ore Provincia di Bologna (lunedì) Ore Veneto - persone fisiche (martedì) Ore Veneto (escluse le province di Verona, Vicenza e Treviso) - soggetti diversi persone fisiche (mercoledì) Ore Province di Verona, Vicenza e Treviso - soggetti diversi persone fisiche (lunedì) Ore Lazio (esclusa la provincia di Roma) (martedì) Ore Provincia di Roma - persone fisiche (mercoledì) Ore Provincia di Roma - soggetti diversi persone fisiche (giovedì) Ore Campania - persone fisiche (venerdì) Ore Campania - soggetti diversi persone fisiche (lunedì) Ore Province di Varese, Como e Monza e della Brianza (martedì) Ore Comune di Milano (mercoledì) Ore Province di Lodi, Pavia e Milano (escluso il Comune di Milano) (giovedì) Ore Province di Bergamo, Sondrio e Lecco (venerdì) Ore Province di Brescia, Cremona e Mantova mercoledì, 6. febbraio
11 Relativamente alle annualità interessate, i termini ultimi per inviare le istanze sono i seguenti: mercoledì, 6. febbraio
12 Non è un vero click-day Nelle motivazioni al Provvedimento citato l Agenzia delle entrate scrive infatti che «saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell ambito del medesimo periodo d imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l ordine di presentazione.». Ciò ha fatto giustamente ritenere «che l ordine cronologico non ha concreta rilevanza poiché il meccanismo di rimborso prevede che saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, solo nell ambito del medesimo periodo d imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l ordine di presentazione. Dunque, la priorità nell ambito dell ordine cronologico è riferita al materiale pagamento delle somme richieste che, presumibilmente, avverrà nell arco di qualche giorno di distanza a secondo della posizione cronologica del contribuente.» (5). (5) Cfr. Lelio Cacciapaglia, «Rimborso per mancata deduzione Irap. Pronti modello e istruzioni», ne La Circolare Tributaria n.1 del 7 gennaio 2013, pag. 25 mercoledì, 6. febbraio
13 Il modello Il modello per l istanza di rimborso è composto: Nel frontespizio è presente la casella «Correttiva nei termini», utilizzabile qualora, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare un istanza già presentata (in tal caso va indicato il numero di protocollo dell istanza da rettificare), ma non è possibile e quindi non prevista- un istanza «Integrativa» a causa dei termini di decadenza visti in precedenza. mercoledì, 6. febbraio
14 Nel caso in cui attraverso la stessa domanda si richiede il rimborso ovvero il riconoscimento di maggiori perditecon riferimento a più periodi d imposta, è necessario compilare più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella Mod. n. posta in alto a destra del quadro RI: va infatti compilato un quadro RI per ogni anno interessato dall istanza. mercoledì, 6. febbraio
15 Il quadro RI si compone di 2 sezioni: I. la sezione I, nella quale è prevista l indicazione dei dati per la determinazione dell IRAP deducibile, della perdita e/o del reddito rideterminato, dell IRES / IRPEF e addizionali regionali/comunali, dei crediti d imposta e dell importo rimborsabile; II. la sezione II, nella quale va indicato distintamente l ammontare della quota deducibile dei versamenti IRAP a saldo e in acconto, nonché le spese per il personale. mercoledì, 6. febbraio
16 Va sottolineato che la sezione II costituisce il dettaglio dei versamenti poi riportati a rigo RI3, col. 1 (vedi oltre): occorrerà pertanto compilare dapprima la sezione II, nella quale riportare i dati dei versamenti IRAP distinti tra saldo e acconti, e poi procedere alla compilazione della sezione I. mercoledì, 6. febbraio
17 In ciascun rigo della sezione II da RI8 a RI12 vanno evidenziati: la quota di IRAP versata riferita al costo del personale al netto delle relative deduzioni (e non l intero importo presente in F24!), calcolata -a partire dall ammontare versato- sulla base della seguente formula (6) IRAP versata (saldo/acconto) x (Spese personale dip. e assimilati deduzioni IRAP) Valore della produzione IRAP le spese del personale del periodo d imposta cui il versamento si riferisce. Tale elemento costituisce altresì il numeratore del rapporto della formula di cui al punto precedente. È necessario tenere distinti i versamenti a saldo e in acconto in quanto, per ciascuna tipologia, l ammontare delle spese del personale e del valore della produzione è quello di competenza del periodo cui il versamento si riferisce. In altri termini: il numeratore e il denominatore del rapporto sono quelli del relativo periodo di competenza (quello cui si riferisce la domanda in corso o il precedente). Così, ad esempio, con riferimento al saldo IRAP 2010, versato nel 2011, vanno considerate le spese del personale e il valore della produzione relativi al Per gli acconti 2011 invece vanno considerate le spese del personale e il valore della produzione relativi al Generalmente per ciascun anno interessato saranno compilati 2 righi: il primo riferito al saldo e il secondo alla somma degli acconti (prima rata + seconda rata). (6) La formula non è stata «imposta» dall Amministrazione, ma è stata suggerita in letteratura. Si veda ad esempio G. Ferranti, «La deduzione dalle imposte sui redditi dell IRAP relativa al costo del lavoro: le questioni ancora aperte», in Corr. Trib. n. 10/2012, pag mercoledì, 6. febbraio
18 Rigo Col. Contenuto della sezione II da RI8 a RI In tale colonna va indicato uno dei seguenti codici: «1» qualora vengano evidenziati i dati dell IRAP a saldo; «2» qualora vengano evidenziati i dati dell IRAP in acconto. Vanno specificate la data di inizio e fine del periodo d imposta relativi all IRAP versata a saldo o in acconto. Va evidenziato l ammontare dell IRAP «relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni versata a saldo o in acconto». Va riportata «la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni sostenute nel periodo d imposta di cui alle colonne 2 e 3 di questo rigo». Questo elemento costituisce il numeratore del rapporto della formula vista prima e utilizzata per individuare la quota IRAP versata di cui al punto precedente. mercoledì, 6. febbraio
19 Una volta indicati i dati richiesti nella sezione II, si può procedere alla compilazione della sezione I, il cuore del modello dove si determina l entità del rimborso (o della maggiore perdita): mercoledì, 6. febbraio
20 Rigo Col. Contenuto della sezione I Data di inizio e fine del periodo d imposta di produzione del 1-2 reddito (perdita) oggetto di rideterminazione e/o per il quale è stata rideterminata l IRES / IRPEF. Se in data (entrata in vigore del DL n. 16/2012) è già 3 stata presentata un istanza di rimborso cartacea, è necessario specificare la data di presentazione della stessa. La casella va barrata nel caso in cui, per il relativo periodo d imposta, sia già stata presentata l istanza di rimborso telematica RI1 4 ex art. 6, DL n. 185/2008 (la vecchia «Istanza 10% IRAP»). Per un soggetto con periodo d imposta coincidente con l anno solare ciò può riscontrarsi con riferimento al Nel caso in cui nel Frontespizio sia stata barrata la casella «Correttiva nei termini», la casella va barrata soltanto con 5 riferimento all annualità da rettificare, mentre per le altre annualità vanno riportati i dati dell istanza originaria senza barrare la casella in esame. mercoledì, 6. febbraio
21 Rigo Col. Contenuto della sezione I RI2 1-3 Il rigo è riservato ai soggetti che, per il periodo d imposta interessato, hanno applicato il regime del consolidato nazionale ex art. 117, TUIR ovvero della trasparenza fiscale ex artt. 5, 115 e 116, TUIR. In particolare: il soggetto trasparente (società, titolare impresa familiare) ridetermina il reddito per effetto della nuova deduzione IRAP ma non effettua alcuna richiesta di rimborso in quanto non è il soggetto passivo IRPEF/IRES. Egli barra la casella 3 e non compila il rigo RI5 (tranne ovviamente il caso del titolare dell impresa familiare); il soggetto partecipante (socio, collaboratore familiare), sulla base del nuovo reddito comunicato dalla partecipata compila l istanza di rimborso indicando a col. 2 il codice fiscale del soggetto trasparente partecipato (società, impresa familiare). mercoledì, 6. febbraio
22 Rigo Col. 1 RI3 2 3 Contenuto della sezione I Va indicato l importo dell IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale al netto delle deduzioni IRAP, «versata a titolo di saldo e acconto nel periodo d imposta di riferimento». Come detto, tale importo è pari alla somma di quanto indicato a col. 4 di ciascun rigo della sezione II. Non va riportata l eventuale eccedenza di versamento a saldo. Va indicato il 10% dell IRAP versata nel periodo d imposta già dedotta ai fini reddituali in base all art. 6, DL n. 185/2008. Tale ammontare è pari, per gli anni dal 2008 al 2011, a quanto indicato in dichiarazione dei redditi e per il 2007 a quanto risultante dall istanza di rimborso telematica presentata nel Da rimarcare che tale campo va compilato soltanto qualora il 10% dell IRAP dedotto abbia trovato giustificazione esclusivamente nel costo del personale. Solo in tale ipotesi la nuova deduzione è assunta al netto di quella del 10% già usufruita. È pari alla differenza tra col. 1 e col. 2 e costituisce la quota dell IRAP riferita al costo del personale (ora) deducibile. mercoledì, 6. febbraio
23 Rigo Col. Contenuto della sezione I Vanno riportate le maggiori perdite d impresa rideterminate a seguito della maggior deduzione IRAP (di cui al precedente rigo RI3, col. 3), per il periodo d imposta di riferimento, nel caso in cui le perdite siano riportabili nei periodi d imposta successivi. RI Qualora la deduzione della quota IRAP versata comporti l emersione di una maggior perdita da utilizzare totalmente in diminuzione di un altro reddito d impresa del medesimo periodo, non va compilato il presente rigo ma devono essere riliquidate le imposte del periodo di riferimento nei righi RI5-RI7. Se la maggior perdita è utilizzata parzialmente in diminuzione di un altro reddito d impresa, vanno compilati sia il presente rigo che i righi RI5-RI7. Nell ipotesi in cui il reddito d impresa dichiarato originariamente sia stato parzialmente o totalmente compensato con una perdita pregressa o di periodo, la perdita utilizzata in eccesso a copertura del maggior reddito originario, va indicata nella presente colonna se riportabile nei periodi successivi. Vanno indicate le maggiori perdite di lavoro autonomo «rideterminate, per il periodo d imposta di riferimento, a seguito della deduzione dell IRAP di cui al rigo RI3, colonna 3, se riportabili nei periodi d imposta successivi». Tale fattispecie si verifica solo per il Vanno indicate le maggiori perdite che derivano dall applicazione «delle disposizioni della cosiddetta Robin Tax rideterminate, per il periodo d imposta di riferimento, a seguito della deduzione dell IRAP di cui al rigo RI3, comma 3, riportabili nei periodi d imposta successivi ai sensi dell art. 84 del TUIR». mercoledì, 6. febbraio
24 Rigo Col. Contenuto della sezione I La casella va barrata nel caso in cui nel periodo d imposta le col. 3 e 4 del presente rigo o le addizionali di cui ai righi RI6 e RI7 siano rideterminate per effetto delle maggiori perdite 1 riportate da periodi precedenti rideterminate per effetto della deducibilità dell IRAP pagata relativa al costo del personale. Va indicato lo specifico codice nelle particolari ipotesi in cui l imposta rideterminata non sia 2 né l IRPEF, né l IRES, ma un imposta sostitutiva. Codici: 1, regime nuove iniziative; 2, Robin Tax; 3, Altri casi. Va indicata l imposta a debito rideterminata in relazione «all imposta sul reddito relativa al 3 periodo d imposta di riferimento». Va riportata l imposta a credito rideterminata in riferimento «all imposta sul reddito relativa 4 al periodo d imposta di riferimento». RI5 Va inserito «l importo degli eventuali crediti d imposta evidenziati nella dichiarazione relativa periodo d imposta di riferimento, se riportabili nei periodi d imposta successivi... per la quota che non trova più capienza nell imposta rideterminata a seguito della deduzione dell IRAP 5 versata». A tale somma va eventualmente aggiunta la differenza tra il (nuovo) credito d imposta ex art. 165, TUIR (relativa ai redditi prodotti all estero) e quanto dichiarato in origine (chiaramente, nel periodo d imposta di riferimento). Va indicato l importo richiesto a rimborso pari alla «differenza tra l imposta a debito evidenziata nella dichiarazione dei redditi e quella di cui alla colonna 3 oppure pari alla 6 differenza tra l imposta a credito rideterminata di cui alla colonna 4 e quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi». All importo così ottenuto deve essere aggiunto quello dei crediti d imposta indicato a col. 5. mercoledì, 6. febbraio
25 Rigo Col. RI6 RI Contenuto della sezione I Va indicata l addizionale regionale a debito rideterminata per il periodo d imposta di riferimento. Va indicata l addizionale regionale a credito rideterminata per il periodo d imposta di riferimento. Va riportato «l importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l addizionale evidenziata nella dichiarazione dei redditi e quella di cui alla colonna 1 oppure pari alla differenza tra l addizionale a credito rideterminata di cui alla colonna 2 e quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi». Va indicata l addizionale comunale a debito rideterminata per il periodo d imposta di riferimento. Va indicata l addizionale comunale a credito rideterminata per il periodo d imposta di riferimento. Corrisponde all addizionale comunale chiesta a rimborso rideterminata con le modalità indicate al precedente rigo RI6, col. 3. mercoledì, 6. febbraio
26 i. Qualora il contribuente abbia già provveduto a dedurre ex art. 6, DL n. 185/2008 «in sede di rimborso il 10% dell IRAP versata, ai fini del calcolo delle imposte e delle relative addizionali rideterminate, da riportare nei righi da RI5 a RI7, si deve tenere conto del reddito già determinato per effetto della deduzione di cui al richiamato art. 6» (generalmente per i soggetti «solari» parliamo dell anno 2007). ii. Qualora a suo tempo sia stata dedotta ai fini delle imposte sui redditi il 10% dell Irap, a fronte della sola presenza di oneri finanziari netti, allora la domanda di rimborso integrativo non può essere presentata; viceversa, laddove la predetta deduzione del 10% dell Irap sia stata chiesta in presenza di costo del personale netto ovvero costo del personale e oneri finanziari netti, si può ora chiedere il rimborso dell Ires/Irpef. Dunque la presenza di costo del lavoro non dedotto ai fini Irap è il principio che informa la richiesta di rimborso (o di riconoscimento della maggior perdita). mercoledì, 6. febbraio
27 ALCUNE CASISTISCHE E RELATIVE ESEMPLIFICAZIONI Esempio 1 - PRESENZA DI SOLI ONERI FINANZIARI Costo del lavoro al netto di deduzioni = Zero Oneri finanziari netti = Essendo presente il solo presupposto degli oneri finanziari netti la richiesta di rimborso non si può presentare. mercoledì, 6. febbraio
28 Esempio 2 - COMPRESENZA DI ONERI FINANZIARI E COSTO DEL PERSONALE Periodo d imposta 2010 Versamenti IRAP Tipologia Data versamento Dati mod. F24 Codice tributo Anno riferimento Saldo a debito Saldo I acconto II acconto Anno di competenza Spese personale dipendente Spese del personale Spese co.co.pro e compensi amministratori pagati Deduzione cuneo fiscale Spese per il personale Rapporto deducibilità IRAP Anno di competenza Rigo VAP IRAP IR col. 4 Mod. IRAP 2010 IR col. 4 Mod. IRAP 2011 Spese per il personale % deducibilità IRAP ,57% ,00% mercoledì, 6. febbraio
29 mercoledì, 6. febbraio
30 Mod. UNICO 2011 SC Rig Importi dichiarazione Descrizione Importi riliquidati o originaria RN6 Reddito imponibile ( ) RN9 IRES (27,5%) RN2 Acconti RN2 Imposta a debito mercoledì, 6. febbraio
31 Esempio 3 - PRESENZA DEI SOLI ONERI DEL PERSONALE Come già detto a commento del rigo RI3 (colonna2), nel caso in cui il contribuente che presenta la domanda di rimborso abbia già usufruito della deduzione forfetaria del 10% dell Irap versata in presenza del solo requisito del costo del personale e, dunque, in assenza di oneri finanziari (ex art.6 del D.L. n.185/08), la quota di Irap deducibile riferita al 100% del costo del lavoro netto, deve essere determinata al netto dell Irap già dedotta forfetariamente (10%) con riferimento al medesimo periodo d imposta. mercoledì, 6. febbraio
32 Richiesta di rimborso anno 2010 Ipotesi: o Irap dell anno di riferimento = (per semplicità ipotizziamo versata tutta a saldo; acconti non erano dovuti) o Irap dell anno a suo tempo dedotta forfettariamente = 637 (10% di 6.374) o Percentuale Irap riferibile al costo del lavoro = 66,67% (ipotesi) o Irap riferita al costo del lavoro = x 66,67% = o Irap da dedurre (per differenza) = ( ) Ricalcolo dell imponibile Ires per detto anno: o Vecchio imponibile Ires dell anno x 27,5% = (vecchia Ires) o Nuovo imponibile Ires dell anno ( ) x 27,5% = (nuova Ires) o Richiesta di rimborso Ires = 994 ( ) In questo caso, come detto (e fatto), a differenza del precedente esempio, le istruzioni obbligano a decurtare dalla quota di Irap oggi calcolata in base al costo non dedotto del personale, la parte di Irap (10% del totale dell anno) a suo tempo dedotta ai fini delle imposte sui redditi: in sostanza obbligano a compilare il campo RI3, col.2. mercoledì, 6. febbraio
33 mercoledì, 6. febbraio
34 Esempio 4 - ISTANZA DA CUI EMERGE UNA MAGGIOR PERDITA Norma: la deduzione dell Irap compete anche qualora nel periodo di imposta in cui è stata versata sia emerso un risultato negativo. In tal caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione darà luogo a una maggiore perdita (da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d imposta utile successivo). Al fine di comunicare all Agenzia delle Entrate le maggiori perdite rideterminate è necessario presentare questo anche se non esistono importi da rimborsare! Ciò fatto si avranno le seguenti situazioni: i. qualora la perdita del periodo d imposta oggetto di rideterminazione sia stata utilizzata in un periodo d imposta (successivo) per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore Irpef o Ires versata per tale periodo di imposta, utilizzando ancora questo modello di istanza; ii. nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata, la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, all interno del modello Unico. mercoledì, 6. febbraio
35 Da notare inoltre che se, a seguito dell istanza, si verifica: i. l emersione di una maggior perdita utilizzata totalmente in diminuzione di un altro reddito d impresa dichiarato nel medesimo periodo d imposta, in tal caso non va compilato il rigo RI4, bensì i righi da RI5 a RI7, al fine di evidenziare l importo dell imposta da chiedere a rimborso; ii. l emersione di una maggior perdita utilizzata parzialmente in diminuzione di un altro reddito d impresa dichiarato nel medesimo periodo d imposta, in tal caso va compilato sia il rigo RI4, col. 1, al fine di evidenziare la quota di perdita riportabile negli anni successivi, - sia i righi da RI5 a RI7, al fine di evidenziare l importo dell imposta rideterminata nonché dell imposta da chiedere a rimborso. Come accennato, nel caso in cui l imposta a debito o a credito (rigo RI5, col. 3 e 4) e/o le relative addizionali (RI6) siano rideterminate (anche) a seguito dell utilizzo di maggiori perdite di periodi d imposta precedenti va barrata la casella 1 Perdite di rigo RI5. mercoledì, 6. febbraio
36 Anno 2008 (mod. UNICO 2009 SC) Descrizione Importi dichiarazione originaria Importi riliquidati IRAP deducibile (RI3, col. 3) Perdita ( ) Maggior perdita rideterminata (RI4, col. 1) ( ) mercoledì, 6. febbraio
37 Anno 2009 (mod. UNICO 2010 SC) Descrizione Importi dichiarazione originaria Importi riliquidati IRAP deducibile (RI3, col. 3) Reddito ( ) Perdite utilizzate ( ) (*) Reddito IRES (27,5%) ( x 27,5%) 550 (2.000 x 27,5%) Acconti versati 0 0 Imposta a debito (*) Perdita 2008 utilizzata nel maggiore perdita 2008 rideterminata utilizzabile fino a capienza. mercoledì, 6. febbraio
38 Problema aperto Le stesse istruzioni chiariscono che per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto per il gruppo è opportuno che le istanze dei singoli soggetti partecipanti al consolidato siano presentate non oltre la data di presentazione dell istanza relativa al consolidato nazionale. Questo adempimento sembra possibile nel momento in cui tutte le società del gruppo hanno domicilio fiscale nella stessa Regione, con la conseguenza che possono usufruire della stessa data per l invio delle istanze. Più complicata è la posizione della consolidante e delle consolidate con domicilio fiscale situato in Regioni o Province diverse con scadenze di invio differenti. Ciò vale anche per i soggetti che si trovano in trasparenza fiscale, ossia le società di persone, le associazioni di cui all art. 5 del TUIR, nonché le società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. L appartenenza ad una diversa area geografica tra le società o le associazioni ed i soci o gli associati porta alle stesse conclusioni concernenti il consolidato. Opportuno un intervento ufficiale per la soluzione del problema. mercoledì, 6. febbraio
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