Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
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- Giustina Arcuri
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1 Ai Gentili Clienti Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato 1
2 La Manovra Monti ha modificato le modalità applicative della deduzione del 10% dell IRAP dall IRPEF/IRES, introdotta dall art. 6 del DL n. 185/2008. A partire dal periodo di imposta 2012 è possibile dedurre dal reddito d impresa e di lavoro autonomo l IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni previste dalla legge. Con il Provvedimento del 17 dicembre 2012, l Agenzia delle Entrate ha: pubblicato il modello e le istruzioni per la richiesta di rimborso della maggiore IRAP pagata negli anni pregressi; individuato le annualità per le quali è possibile presentare istanza di rimborso; stabilito il calendario di presentazione delle istanze. Lo studio sta già provvedendo ad effettuare le prime analisi al fine di valutare l opportunità di presentare l istanza di rimborso e rimane a disposizione per qualsiasi eventuale approfondimento in merito. Di seguito una sintesi degli elementi principali di tale procedura. 2
3 Ambito soggettivo Premessa L art. 2, co. 1, del DL 201/2011 (Art. 2 co. 1 1-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201 con modifiche nella L. 22 dicembre2011 n. 214) ha previsto la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF e addizionali) dell imposta regionale sulle attività produttive IRAP relativa alla quota delle spese per il personale dipendente ed assimilato. Deduzioni a regime A partite dal periodo d imposta 2012 il contribuente che ha sostenuto costi per lavoro dipendente o assimilato, ed interessi passivi e oneri assimilati, ha diritto alla deduzione della parte di IRAP relativa: alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni di legge (Art. 11, co. 1 lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 del DLgs. 446/97); dell ulteriore deduzione nella misura del 10% dell IRAP pagata nel periodo d imposta. Rimborso Lo stesso provvedimento ha riconosciuto la facoltà di richiedere a rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata nei periodi d imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012 per effetto dell'allora mancata deduzione della quota IRAP relativa al costo del lavoro. 3
4 Istanza di rimborso Modello di Rimborso L Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 17 dicembre 2012 n , ha reso disponibile il modello da utilizzare per chiedere a rimborso la quota IRAP non dedotta relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Ambito Soggettivo I soggetti ai quali spetta la deduzione in esame, e che quindi possono chiedere a rimborso la maggiore IRAP pagata, sono: le società di capitali e gli enti commerciali (Art. 5 del DLgs. n. 446/97); le società di persone e le imprese individuali (Art. 5-bis del DLgs. n. 446/97); gli esercenti arti e professioni, in forma individuale ed associata (Art. 8 del DLgs. n. 446/97); le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (Artt. 6 e 8 del DLgs. n. 446/97) La deduzione dell IRAP spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che abbiano scelto di determinare la base imponibile IRAP secondo la disciplina delle imprese commerciali. Periodo Temporale La deduzione può essere fatta valere anche per periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 ed, in particolare, il contribuente può richiedere a rimborso le maggiori imposte versate, ovvero il riconoscimento del maggior credito, dalla data del 28 dicembre 2007 (Infatti, come precisato nella risoluzione n. 459/2008, per i versamenti in acconto, il termine decorre dal momento del versamento del saldo. Di conseguenza sono rimborsabili le maggiori imposte versate a partire dalla prima e seconda rata di acconto dell anno d imposta 2007). 4
5 Richiesta di Rimborso Telematica Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente per via telematica. La presentazione è effettuata per aree geografiche, determinate in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata. In merito ai termini di trasmissione, la richiesta di rimborso deve essere inviata: in via generale entro 48 mesi dalla data di versamento, ai sensi dell art. 38 del DPR n. 602/1973; entro 60 giorni dalla data di attivazione delle procedura telematica secondo il Calendario di trasmissione in calce al presente Appunto che ne consente l invio, quando il termine di 48 mesi cade entro il 60 giorno successivo alla predetta datata di attivazione. Istanza di Rimborso già Presentata in Via Cartacea Nel caso in cui per le stesse annualità sia già stata presentata istanza di rimborso alla data del 2 marzo 2012, il contribuente è chiamato a ripresentare l apposito modello in via telematica al fine di rendere più celeri le procedure di rimborso. Ordine di Priorità delle Istanze Le istanze di rimborso si considerano presentate all Agenzia delle Entrate secondo l ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici a partire dal momento di attivazione della procedura telematica (si veda il Calendario di trasmissione riportato in tabella). Alle istanze trasmesse in data e ora antecedente a quelle disposte dall Agenzia stessa, viene assegnata, secondo l area geografica di riferimento, l ultima posizione del suddetto ordine di priorità. 5
6 Modalità di Erogazione dei Rimborsi Per le istanze pervenute nei termini entro le ore del 60 giorno successivo alla data di apertura della procedura telematica l Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti. Nell ambito dello stesso periodo d imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto Calendario di trasmissione (si veda oltre per il dettaglio) dei relativi flussi telematici riferito a ciascuno degli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Pertanto, il rimborso verrà riconosciuto: integralmente, a tutti i contribuenti prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi relativi alle annualità successive. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie a disposizione non siano sufficienti a pagare interamente una annualità, si procederà al pagamento proporzionale rispetto all ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. Resta ferma l integrazione dei pagamenti, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi. Attestazione L Agenzia delle Entrate attesta la ricezione dell istanza con una comunicazione trasmessa telematicamente al soggetto che ha effettuato l invio. 6
7 Modalità applicative della deduzione Meccanismo di Calcolo Il calcolo dell importo rimborsabile prevede che per ciascun anno: vengano individuati i versamenti effettuati a titolo di IRAP (mod. F24); vengano individuati i costi per il personale dipendente ed assimilato riferibili a saldo ed acconto; venga determinata la percentuale del costo del lavoro rispetto alla base imponibile IRAP che deve essere così applicata al saldo e all acconto. Il risultato così determinato costituisce la variazione in diminuzione del reddito imponibile IRES/IRPEF che, generalmente si aggiunge alla deduzione forfetaria del 10% dell IRAP (le istruzioni precisano che se il contribuente aveva già usufruito della deduzione forfettaria del 10% prevista per la quota IRAP afferente i costi per il personale e gli oneri finanziari, la quota IRAP deducibile in base alle nuove disposizioni deve essere quantificata al netto della parte già dedotta nei costi in cui tale deduzione forfettaria fosse stata giustificata esclusivamente dalla partecipazione al valore della produzione imponibile di spese del personale dipendente ed assimilato.). L importo rimborsabile è pari alla differenza tra le imposte IRES/IRPEF liquidate nella dichiarazione originaria e le imposte IRES/IRPEF rideterminate nell istanza di rimborso. 7
8 Perdite La deduzione dall IRAP compete anche nel periodo d imposta in cui sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. In tale fattispecie la rideterminazione del reddito al netto della deduzione dà luogo ad una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli art. 8 e 84 del DPR n. 917/1986. Pertanto, al fine di comunicare le maggiori perdite rideterminate, è necessario presentare l istanza in esame anche se non emergono importi da rimborsare. Consolidato Nazionale Per quanto riguarda il consolidato nazionale, le istruzioni precisano che il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della minore IRES di gruppo è la società consolidante. Trasparenza fiscale Per quanto attiene alle società di persone, alle associazioni professionali e alle società che hanno optato per il regime di trasparenza, le istruzioni chiariscono che tali soggetti presentano il modello senza compilare la parte relativa alla determinazione del rimborso indicando la qualifica di soggetto trasparente (riga R12, colonna 3). Diversamente, i soggetti partecipanti presentano istanza di rimborso sulla base della quota rideterminata di loro spettanza, ricevuta per trasparenza e dando indicazione del codice fiscale del soggetto partecipato (riga R12, colonna 2). 8
9 Operazioni straordinarie Per quanto riguarda i soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie, le istruzioni chiariscono che il soggetto avente causa (es. incorporante) deve presentare istanza in via autonoma per conto del soggetto estinto. Le istruzioni non chiariscono con quale criterio può essere chiesto il rimborso da parte delle società beneficiarie, nonché in caso di scissione parziale alla società scissa. Infine, con riferimento alle scissioni totali l istanza deve essere presentata da tutte le società beneficiarie. Iscrizione in Bilancio del Rimborso In merito al momento di iscrizione di bilancio del credito oggetto di istanza di rimborso, la circolare Assonime, del 15 gennaio 2013, precisa che: per i crediti diversi da quelli commerciali l iscrizione in bilancio del credito è condizionata dall esigenza di un titolo che attribuisce un diritto di credito ad un determinato soggetto, e, nell ipotesi in esame, il titolo giustificativo che legittima l iscrizione è costituito dalla norma di legge speciale art. 4, co. 12, del DL n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012 che riconosce il diritto al rimborso. L Agenzia delle Entrate, ad oggi, non si è ancora espressa in merito all esercizio corretto di iscrizione in bilancio del rimborso concesso. 9
10 Calendario di trasmissione delle istanze di rimborso Data di apertura del canale telematico (Orario di apertura: ore 12.00) Regione Marche Molise Abruzzo Calabria Basilicata Friuli Venezia Giulia Provincia di Bolzano Provincia di Trento Sardegna Umbria Toscana Persone fisiche Toscana Soggetti diversi da persone fisiche Liguria Puglia Piemonte Persone fisiche Piemonte soggetti diversi dalle persone fisiche Sicilia Emilia Romagna (esclusa provincia di Bologna) Persone fisiche Emilia Romagna (esclusa la provincia di Bologna) - Soggetti diversi dalla persone fisiche Provincia di Bologna Veneto Persone fisiche Veneto (escluse le province di Verona, Vicenza, Treviso) - Soggetti diversi dalle persone fisiche Province di Verona, Vicenza e Treviso (Soggetti diversi dalla persone fisiche) Lazio (Esclusa la provincia di Roma) Provincia di Roma Persone fisiche Provincia di Roma Soggetti diversi dalle persone fisiche Campania Persone fisiche Campania Soggetti diversi dalle persone fisiche 10
11 Data di apertura del canale telematico (Orario di apertura: ore 12.00) Regione Province di Varese, Como, Monza e Brianza Comune di Milano Province di Lodi, Pavia e Milano (escluso il Comune di Milano) Province di Bergamo, Sondrio e Lecco Province di Brescia, Cremona e Mantova Lo Studio rimane a disposizione per valutare l eventuale opportunità di presentazione dell istanza di rimborso descritta. Cordiali saluti, PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. Le circolari sono pubblicate nel sito web della Professionisti Associati Srl 11
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