Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti

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1 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti

2 Base imponibile Irap I metodi per la determinazione della base imponibile Irap sono tre: -metodo da bilancio (società di capitali ed enti commerciali; imprese individuali e società di persone su opzione); -metodo fiscale (imprese individuali, società di persone); - metodo retributivo (enti non commerciali per l attività istituzionale e Amministrazioni pubbliche) 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 2

3 Base imponibile Irap In particolare: mentre i soggetti Ires (e i soggetti Irpef in ordinaria che hanno fatto l opzione per la determinazione della base imponibile con il metodo da bilancio) devono applicare il criterio di (parziale) derivazione della base imponibile dalle risultanze del Conto economico, senza più avere riguardo alle eventuali variazioni di natura fiscale (variazioni in aumento e in diminuzione del quadro RF) prescritte dal Tuir; i soggetti Irpef in regime di contabilità semplificata e in regime di contabilità ordinaria che non hanno fatto l opzione devono determinare gli imponibili accogliendo nella determinazione del tributo regionale anche le variazioni in aumento e in diminuzione prescritte dal Tuir; 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 3

4 Base imponibile Irap in linea generale, la determinazione della base imponibile con il metodo retributivo, specifico degli enti non commerciali, avviene sommando i seguenti elementi: retribuzioni spettanti al personale dipendente, secondo il criterio di competenza/cassa, coincidenti con l imponibile previdenziale (non l intero costo del lavoro come per le imprese ed i lavoratori autonomi); redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, TUIR), escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati; compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l), TUIR). 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 4

5 Metodo da bilancio La norma che disciplina l imposta regionale è il D.Lgs. 446/97, il quale all art. 5: PRINCIPIO DI DERIVAZIONE - l art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 446/97 contiene il principio di derivazione, secondo cui indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. PRINCIPIO DI CORRELAZIONE L art.5 co. 4 del D.Lgs. 446/97, invece, contiene il principio di correlazione, in base al quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 5

6 Metodo da bilancio Il dato di partenza da assumere ai fini della determinazione della base imponibile Irap per i soggetti Ires, è rappresentato dalla differenza di ben precise componenti ricavabili dalla classificazione del Conto economico così come desunta dal codice civile, che di seguito si rappresenta in forma schematica.. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 6

7 Metodo da bilancio 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 7

8 Metodo da bilancio Le voci irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile sono: Voce C): Proventi e oneri finanziari; Voce D): Rettifiche di valore attività finanziarie; Voce E): Proventi e oneri straordinari dell esercizio. Una corretta classificazione delle poste contabili nelle voci in precedenza elencate è un primo passaggio necessario per la corretta determinazione della base imponibile. Dopo aver correttamente collocato le varie poste contabili nelle voci evidenziate, al successivo co.3 del citato art.5 del Decreto Irap individua apposite variazioni alle poste di cui sopra, di natura incrementativa o decrementativa della base imponibile. L impatto di tali variazioni trova riscontro nell apposita sezione IV del quadro IC del modello dichiarativo. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 8

9 Variazioni 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 9

10 Variazioni In particolare, l art. 5 co. 3 del Decreto Irap riporta: delle indeducibilità specifiche ai fini Irap - vengono elencati i componenti negativi non ammessi in deduzione a prescindere dalla loro collocazione a Conto economico, che vengono di seguito riepilogate: 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 10

11 Variazioni 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 11

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19 Variazioni 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 19

20 Deduzioni Inail Alternative per ciascun dipendente Cuneo fiscale Comma 1 lett. A) n.5 Comma 4- bis 1 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 20

21 Deduzioni L impresa può scegliere, per ciascun dipendente, il metodo di calcolo più conveniente tra il sistema del cuneo fiscale e quello precedente che contiene la deduzione per spese per apprendisti, disabili, personale CFL, addetti alla ricerca e sviluppo e la deduzione di fino a 5 dipendenti. Ai sensi dell art. 11, c. 4-septies D.Lgs. 446/1997, per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei righi IS2 e IS3 non è possibile beneficiare delle deduzioni di cui ai righi IS4 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione o lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo) e IS5 (deduzione di fino a 5 dipendenti se valore produzion < ). Si fa presente che in base al comma 4-septies dell articolo 11 per ciascun dipendente l importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4- bis.1 non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e che la fruizione delle deduzioni di cui ai citati nn. 2), 3) e 4) del comma 1, lettera a), dell articolo 11 è alternativa alla fruizione delle deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), n. 5), e 4-bis marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 21

22 Deduzioni 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 22

23 Novità anno 2012 Il D.L. n. 201/2011, c.d. Salva Italia ha previsto, all art. 2, commi da 1 a 3, alcune novità in materia di IRAP. Con il Decreto c.d. Salva Italia, a decorrere dal 2012: è riconosciuta la deducibilità integrale dal reddito d impresa e di lavoro autonomo dell IRAP versata riferita alle spese per il personale dipendente ed assimilato; è aumentata la misura della deduzione IRAP c.d. cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile ovvero di età inferiore a 35 anni. In particolare: è riconosciuta la deducibilità dal reddito d impresa/lavoro autonomo del 100% dell IRAP versata riferita al costo del personale dipendente e assimilato; è aumentata la misura della deduzione ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97 (c.d. cuneo fiscale ) per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile ovvero di età inferiore a 35 anni. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d imposta in corso al , ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 23

24 Novità anno 2012 cuneo fiscale Ora, per effetto della novità in esame, la deduzione forfetaria, in relazione ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: - di sesso femminile; ovvero - di età inferiore a 35 anni; è incrementata di e pertanto passa da a (da a per i lavoratori assunti nelle suddette Regioni del Sud). Di conseguenza dal 2012 il c.d. cuneo fiscale spetterà per importi differenziati a seconda della tipologia del lavoratore (donna / giovane o altro soggetto). 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 24

25 Novità anno 2012 cuneo fiscale 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 25

26 Novità anno 2012 cuneo fiscale 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 26

27 Novità anno 2012 cuneo fiscale 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 27

28 Novità anno 2012 deducibilità irap Come noto, dal 2008, l art. 6, D.L. n. 185/2008 ha riconosciuto, ai fini della determinazione del reddito d impresa / lavoro autonomo, la deducibilità ai fini IRPEF/IRES di una quota pari al 10% dell IRAP versata, a condizione che alla formazione del valore della produzione abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi, non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP. Tale deduzione spetta a prescindere dall ammontare effettivamente sostenuto a tale titolo. Ora, l art. 2, commi 1 e 2 del citato D.L. n. 201/2011: ha previsto la deduzione integrale dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato; ha abrogato la deduzione forfetaria del 10% dell IRAP con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, mantenendola soltanto in presenza di interessi passivi. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 28

29 Novità anno 2012 deducibilità Irap La deduzione integrale dell IRAP dal reddito d impresa/lavoro autonomo relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato è riconosciuta in capo ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia: società di capitali e enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97); società di persone e imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97); esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97); banche, società finanziarie e imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97). La deduzione in esame è preclusa ai soggetti che si avvalgono del metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP (ad esempio, enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, Amministrazioni pubbliche). 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 29

30 Novità anno 2012 deducibilità Irap Secondo quanto disposto dal comma 1 del citato art. 2: è ammesso in deduzione [...] un importo pari all imposta regionale sulle attività produttive [...] relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 [...]. Di conseguenza, la quota deducibile dal reddito d impresa / lavoro autonomo è pari all IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni di cui all art. 11, D.Lgs. n. 446/97 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 30

31 Novità anno 2012 deducibilità Irap Secondo quanto recentemente chiarito dall Agenzia delle Entrate nel corso degli incontri con la stampa specializzata, considerato che la disposizione in esame è applicabile anche con riguardo alle spese per il personale assimilato a quello dipendente, è integralmente deducibile anche l IRAP connessa con le spese relative agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi. Va tuttavia evidenziato che i redditi percepiti da tali soggetti sono considerati assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR soltanto se le attività di amministratore/co.co.co non rientrano nell oggetto di un attività di lavoro autonomo; in tal caso infatti, gli stessi, essendo assorbiti nel relativo reddito professionale, rappresentano per l impresa un costo interamente deducibile ai fini IRAP e pertanto non si applica la deduzione dell IRAP ad essi connessa. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 31

32 Novità anno 2012 deducibilità Irap L IRAP riferita alle spese per il personale è ammessa in deduzione ai sensi dell art. 99, comma 1 TUIR, ossia in base al principio di cassa. Pertanto, ai fini della determinazione della stessa, è necessario fare riferimento all IRAP versata nel periodo d imposta, analogamente a quanto già previsto per la deduzione forfetaria del 10%. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 32

33 Novità anno 2012 deducibilità Irap In base ai chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la Circolare , n. 16/E relativamente alla deduzione del 10%, da ritenersi applicabili anche con riguardo alla nuova deduzione: è rilevante quanto versato nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo precedente e di acconto per il periodo successivo (così, con riguardo alla deduzione spettante per il 2012, sarà necessario considerare l IRAP, riferita alle spese per il personale, versata in tale annualità a titolo di saldo 2011 e di acconti 2012). L ammontare versato a titolo di acconto va computato nel limite dell imposta dovuta per il periodo di riferimento; è possibile tener conto, utilizzando gli stessi sopraindicati criteri, dell IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso nonché di iscrizione a ruolo a seguito dell attività di liquidazione o accertamento. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 33

34 Novità anno 2012 deducibilità Irap Per effetto del riconoscimento dell integrale deducibilità dell IRAP riferita al costo del personale, l art. 6 del citato DL n. 185/2008 è stato modificato al fine di limitare, dal 2012, la deducibilità nella misura del 10% all imposta forfetariamente riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. A seguito di tale modifica, dunque, dal 2012 (mod. UNICO 2013) è deducibile: l IRAP versata riferita ai costi del personale dipendente e assimilato nella misura del 100%; l IRAP versata riferita agli interessi passivi e oneri assimilati nella misura forfetaria del 10%. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 34

35 Novità anno 2012 deducibilità Irap 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 35

36 Novità anno 2012 Istanza Irap istanza Da trasmettersi esclusivamente in via telematica. Secondo un calendario prestabilito dall AdE e, solo per alcuni periodi d imposta, entro i 60 gg. di apertura dei relativi flussi telematici con ordine di liquidazione prioritario per i periodi d imposta più remoti e per ordine di presentazione. Fonte : Dott. Campolunghi Davide CRITICITA 1: per individuare l'area geografica a cui fare riferimento, occorre avere riguardo al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (generalmente si tratterà di Unico 2012) e non, quindi, del domicilio fiscale indicato nella dichiarazione a fronte della quale emerge il rimborso richiesto. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 36

37 In concreto Scadenza dei saldi d imposta Calendario delle istanze Periodo di rimborso Termine ultimo per l invio dell istanza 16 giugno gg. dall apertura del canale telematico 16 giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno 2016 I termini sopra indicati, per semplicità, si riferiscono alle scadenze IRPEF ordinarie e non prendono in considerazione eventuali versamenti nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, ovvero proroghe nei versamenti disposte per legge. Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 37

38 beneficio Rimborso pari, per i soggetti IRES, al 27,5% del 3,9% della sola quota di costo del lavoro indeducibile ai fini IRAP, e quindi a poco più dell 1% della stessa. Per i soggetti IRPEF la percentuale potrebbe aumentare in funzione dell aliquota marginale raggiunta. Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 38

39 In concreto, si potrebbe stimare con una tabella la convenienza all istanza di rimborso Costo medio annuo del lavoro in Euro Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Beneficio stimato per periodo di imposta In Euro 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% Periodi d imposta a rimborso Beneficio stimato massimo possibile Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 39

40 PASSO 1 Individuazione dei periodi d imposta precedenti quello in corso al , per i quali il saldo IRES/IRPEF sia stato versato successivamente al Per i solari, dal 2007 al PASSO 2 individuazione dell ammontare di Irap pagata (per cassa) per ogni periodo di imposta rimborsabile. PASSO 3 Calcolo della parte riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni di cui all art.11 commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4- bis.1, D.lgs 446/97. PASSO 4 Ricalcolo del reddito di impresa o di lavoro autonomo imponibile per ciascun anno con deduzione di quanto ottenuto nel passo precedente e ricalcolo della relativa IRES/IRPEF dovuta. Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 40

41 . CRITICITA 2: l istanza potrebbe riguardare periodi d imposta già oggetto della precedente istanza di rimborso ex art.6 D.L. 185/2008. Inoltre le società trasparenti ed i loro soci e le società aderenti al consolidato fiscale debbono inviare una pluralità di istanze rispettando una regola che vuole il preliminare invio dell istanza da parte della società consolidata o partecipata rispetto a quello della fiscal unit o dei soci. CRITICITA 3: se il contribuente non ha avuto oneri finanziari che hanno partecipato alla base imponibile Irap, il rimborso richiesto deve avvenire al netto della deduzione forfettaria del 10% già richiesta con l'istanza precedente o con i vari Modelli Unico presentati, deduzione che, in questo caso, va indicata a colonna 2 del rigo RI 3 dell istanza. CRITICITA 4: la deduzione di cui al comma 4-bis è quella forfetaria a scaglioni per le imprese di minori dimensioni che rientra in questo calcolo pur non avendo alcuna attinenza con il costo del personale. Non rientrano invece nel calcolo la deduzione per ricercatori e docenti ed il bonus per incremento occupazionale di cui al vecchio comma 4-quater dell art.11. Il dato letterale lascia quindi non pochi dubbi. Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 41

42 La deduzione analitica secondo la Circolare Assonime n.14/2012, in mancanza di un criterio di calcolo puntuale fornito dall AdE (Costo del lavoro deduzioni per il personale e forfetarie) x relativa aliquota Irap = Irap sul costo del lavoro Irap sul costo del lavoro / totale Irap dovuta = percentuale incidenza Irap del costo del lavoro Percentuale incidenza Irap del costo del lavoro x versamenti Irap effettuati = importo teoricamente deducibile da IRES/IRPEF Fonte : Dott. Campolunghi Davide Essendo la deduzione da calcolare sulla base dell Irap versata nell esercizio, il calcolo di cui sopra va ripetuto distintamente sui dati relativi al periodo di imposta precedente ed a quello oggetto di rimborso per ottenere distinte percentuali da applicare sui versamenti a titolo di saldo e su quelli a titolo di acconto effettuati in quest ultimo. I versamenti in acconto non possono essere computati in misura superiore all imposta effettivamente dovuta per l esercizio, al pari della vecchia deduzione forfetaria del 10%. 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 42

43 Costo del personale indeducibile ai fini IRAP e rilevanza per l istanza di rimborso Salari e stipendi RILEVANTE Oneri sociali RILEVANTE TFR RILEVANTE Trattamento quiescenza e simili RILEVANTE Altri costi RILEVANTE CON INCERTEZZE (es. rimborsi spese, indennità chilometriche, ecc..) Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 43

44 Altri costi del lavoro indeducibili ai fini IRAP e rilevanza per istanza di rimborso Attività commerciali e lavoro autonomo occasionali IRRILEVANTE Co.co.co. E collaborazioni a progetto RILEVANTE Compensi assimilati a lavoro dipendente RILEVANTE Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro IRRILEVANTE Oneri per personale distaccato e somministrato RILEVANTE (ma attenzione ai conteggi per la distaccante o somministrante) Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 44

45 Deduzioni sul costo del lavoro da considerare nel calcolo Art.11, comma 1, lett. a) SI Art.11, comma 1 bis SI Art.11 comma 4 bis 1 SI Art.17 comma 1 D.L. 185/2008 NO Fonte : Dott. Campolunghi Davide n.1 Contributi assicurazioni obbligatorie infortuni sul lavoro n.5 Costi apprendisti e contratti di inserimento n.5 Costi lavoratori disabili n.5 Costi addetti ricerca e sviluppo n.2,3,4 Deduzione del cuneo fiscale Indennità trasferta dipendenti autotrasportatori Deduzione forfetaria fino a 5 dipendenti (alternativa al cuneo) Deduzione ricercatori e docenti rientranti dall estero 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 45

46 Nel considerare l'ires/irpef "riliquidata" a seguito della nuova deduzione, occorre partire da quella dichiarata o, nel particolare caso del periodo d'imposta 2007 (nell'ipotesi in cui già sia stata presentata l'istanza telematica per ottenere il rimborso reso disponibile dalla deducibilità forfettaria del 10%) dell'imposta dichiarata come risultante dalla predetta istanza. La deduzione dell'irap compete anche qualora nel periodo di imposta in cui è stata versata sia emersa una perdita fiscale. In questo caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione darà luogo ad una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo. E necessario presentare, comunque, istanza relativa al periodo in esame, anche se non emergono importi da rimborsare. Se la perdita del periodo d'imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d'imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore Irpef o Ires versata per tale periodo di imposta, utilizzando l istanza per tale periodo. Nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata e sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo, la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile (presumibilmente il 2012), attraverso il Modello Unico Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 46

47 CRITICITA 5: il calcolo dell incidenza del costo del lavoro può portare a valori superiori al 100%, bisogna però ricordare che non è possibile dedurre più IRAP di quanta si è versata, tenuto conto anche della deduzione forfettaria del 10% già fruita. CRITICITA 6: è del tutto evidente che, per i soggetti IRPEF, il ricalcolo dell imposta comporta anche un ricalcolo delle detrazioni/deduzioni in funzione del reddito d impresa o professionale rideterminato. CRITICITA 7: è necessario tenere conto per ogni annualità oggetto di rimborso anche dell IRAP versata a titolo di ravvedimento operoso, liquidazioni art.36 bis DPR 600/73 e attività di accertamento. Questo potrebbe portare ad effettuare calcoli su IRAP di periodi di imposta precedenti il 2006 (cfr. circolare Assonime 14/2009)? CRITICITA 8: le perdite o maggiori perdite emergenti dall istanza rilevano ai fini della disciplina delle società in perdita sistemica? CRITICITA 9: per i periodi di imposta oggetto di accertamenti ai fini delle imposte dirette definiti ovvero divenuti definitivi, quali valori bisogna prendere a base dell istanza? CRITICITA 10: in caso di IRES/IRPEF dichiarata ma non versata in un periodo di imposta, come comportarsi: presentare istanza adesso o attendere che si completi il versamento? Fonte : Dott. Campolunghi Davide 26 marzo 2013 Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti pagina 47

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