Bilancio 2011: adempimenti e principali novità
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1 Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Novità sulla Società di Comodo Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Marco Ciavattini
2 D.L. n. 138/2011, art. 2, commi da 36-quinquies a 36- duodecies (c.d. Manovra di Ferragosto) Novità sulle Società di comodo: Applicazione aliquota Ires al 38% Nuova fattispecie di Società non operativa: Perdita fiscale reiterata
3 Aliquota Ires 38% Maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell aliquota Ires (27,5% + 10,5% = 38%) L aliquota maggiorata si applica solo in caso di mancato superamento del test di operatività. Quindi va applicata solo ai soggetti Ires che si considerano non operativi quando l ammontare dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) risultanti da conto economico è inferiore ai ricavi figurativi determinati mediante l applicazione dei coefficienti previsti al valore dei determinati beni (Art. 30, Legge 23 dicembre 1994 n. 724)
4 Aliquota Ires 38% La maggiorazione si applica al reddito complessivo e quindi anche sull eventuale parte di reddito imponibile eccedente quello minimo. Se una società non supera il test dei ricavi, la maggiorazione di 10,5 punti percentuali è calcolata sul reddito complessivo dichiarato pari: al reddito minimo determinato secondo l art. 30 L. 724/1944, se superiore al reddito dichiarato; al reddito dichiarato se superiore al reddito minimo.
5 Aliquota Ires 38% Decorrenza: Le nuove disposizioni si applicano al periodo d imposta successivo a quello di approvazione del decreto. Per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, la nuova aliquota Ires si applica dal 2012.
6 Aliquota Ires 38% Acconti 2012: Nella determinazione degli acconti per l anno 2012 con il metodo storico si deve già tener conto della maggiorazione del 10,5% se la società è di comodo nel Se la società è di comodo nel 2011, ma presume di non esserlo nel 2012, potrà applicare il metodo previsionale senza l applicazione della maggiorazione. Se la società non è di comodo nel 2011, ma lo diventa nel 2012, la maggiorazione sarà versata solo a titolo di saldo.
7 Aliquota Ires 38% Consolidato Fiscale La società consolidante e le società consolidate di comodo applicheranno separatamente la maggiorazione del 10,5%, ciascuna sul proprio reddito, provvedendo direttamente al relativo versamento La consolidante continua ad assoggettare ad imposizione la somma algebrica dei redditi e delle perdite che confluiscono nel consolidato, applicando l aliquota ordinaria del 27,5%
8 Aliquota Ires 38% Società di capitali che partecipano in società di persone non operative La società di capitali applica l aliquota del 38% solo il reddito imputato per trasparenza derivante dalla partecipazione nella società di persone.
9 Aliquota Ires 38% Trasparenza (artt. 115 e 116 Tuir) In caso di società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale: Il reddito è comunque imputato per trasparenza ai soci La partecipata non operativa liquida e versa la maggiorazione Ires La partecipante di comodo non applica la maggiorazione sul reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata
10 DL 138/2011 Diventano società non operative: Società che per tre periodi d imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale Società che per due periodi d imposta dichiarano una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all art. 30, co. 3, L724/1994
11 Decorrenza: la nuova disciplina decorre dal periodo d imposta 2012 (in caso di esercizio coincidente con l anno solare). Dal quarto anno, dopo il triennio di perdite la società diventa società di comodo. Se il triennio presenta una situazione di perdita sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito minimo, la Società nel 2012 sarà considerata di comodo anche se in tale esercizio è operativa e supera il test dei ricavi.
12 Nell anno in cui la società risulta essere di comodo perché in perdita da tre esercizi, la stessa dichiara un reddito superiore a quello minimo, quindi non sarà di comodo nell anno successivo. Esempio: la società è in perdita nel triennio ; nel 2012 diverrà di comodo e dichiarerà un reddito superiore a quello minimo; nel 2013 non sarà di comodo in quanto nel triennio precedente ( ) non sussistono i requisiti per l applicazione della nuova norma.
13 Conseguenze: Dal periodo d imposta successivo al triennio di osservazione la società è considerata di comodo: Determinazione del reddito minimo Applicazione della maggiorazione del 10,5% (Ires 38%) Limite dell utilizzo del credito Iva Irriportabilità delle perdite fiscali se non in presenza di redditi effettivi Valore della produzione minimo ai fini Irap
14 Restano ferme le cause di esclusione di cui all art. 30 L.724/1994 anche per le società considerate di comodo perché in perdita sistematica DUBBIO: Le cause di esclusione automatiche si applicano al triennio di monitoraggio o solo al quarto anno? La Circolare n.25/ir del 31/10/2011 ritiene che la causa di esclusione possa essere fatta valere solo al quarto anno. Si attende un chiarimento ufficiale.
15 Cause di esclusione: i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta (periodo di inizio attività coincidente con l apertura della partita Iva, a prescindere dall inizio dell attività produttiva); la società in amministrazione controllata o straordinaria; le società che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, le stesse società quotate e le società controllate, anche indirettamente, da società quotate; le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
16 Cause di esclusione: le società con un numero di soci non inferiore a 50 (fino al 31/12/2007 il numero era 100). le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (voce A del C/E) superiore al totale dell attivo dello stato patrimoniale;
17 Cause di esclusione: le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; le società congrue e coerenti agli studi di settore.
18 Ulteriori cause di esclusione (Provvedimento n del 14/02/2008): società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva; società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria;
19 Ulteriori cause di esclusione (Provvedimento n del 14/02/2008): società sottoposte a sequestro penale o a confisca ai sensi degli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché altri casi in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario; società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali;
20 Ulteriori cause di esclusione (Provvedimento n del 14/02/2008): società che detengono partecipazioni in: - società considerate non di comodo ai sensi dell articolo 30 della legge n. 724/94; - società escluse dall applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell istanza di disapplicazione; - società collegate residenti all estero cui si applica il regime dell articolo 168 del TUIR ; La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni.
21 Ulteriori cause di esclusione (Provvedimento n del 14/02/2008): società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
22 In assenza di una causa di esclusione automatica è possibile presentare interpello disapplicativo al direttore regionale dell Agenzia delle Entrate competente. Occorre: fondare l istanza sulla economicità del comportamento imprenditoriale anziché provare le ragioni del mancato superamento dei ricavi provare la ricorrenza di situazioni particolari o straordinarie che hanno causato perdite fiscali senza alcun intento elusivo
23 TELEFISCO 2012 DOMANDA: Con la Manovra di ferragosto sono state approvate le disposizioni che vanno a integrare la disciplina normativa che riguarda le c.d. società di comodo coinvolgendo, a partire dal 2012, anche le società che per tre periodi d imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale. La norma prevede almeno uno storico di 3 periodi d imposta rispetto a quello di applicazione, il quarto; per cui sembrerebbe ragionevole ritenere che i soggetti con un'anzianità inferiore a questo periodo minimo non siano coinvolti dalle nuove disposizioni ferma restando la possibilità di applicare nei loro confronti la disciplina ordinaria delle società non operative. È corretta questa affermazione?
24 TELEFISCO 2012 RISPOSTA: È corretta. Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex art.2, co.36-decies e ss., del D.L. n.138/11 presuppongono un c.d. periodo di osservazione di tre anni; nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni di vita, pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società di comodo prevista dall art. 30 della L. n.724/94 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
25 Acconti Comma 36-duodecies: «nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d imposta di prima applicazione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo» L acconto 2012 va calcolato rideterminando l imposta del periodo 2011 come se le nuove disposizioni fossero già in vigore.
26 Acconti Occorre verificare se nel triennio precedente ( ) la società presentava una situazione di perdita sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito minimo. In caso di risposta affermativa, dovrà essere rideterminata l imposta del 2011 applicando le nuove regole, e utilizzare tale imposta come base storica per il versamento degli acconti 2012.
IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
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