SOMMARIO TITOLO I - VEICOLI A MOTORE

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1 SOMMARIO TITOLO I - VEICOLI A MOTORE Capo I - Norme comuni a tutti i settori Durata dei contratti 4 Premio 4 Rischi di durata inferiore ad un anno 5 Sospensione 5 Sconti e soprapremi 6 Dati relativi al veicolo ed all intestatario al PRA 6 Veicoli elettrici 7 Targhe PROVA 7 Veicoli circolanti con targa provvisoria e foglio di via 7 Veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione 7 Veicoli immatricolati all estero 8 Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose 8 Veicoli e motoveicoli d epoca e di interesse storico 8 Assicurazioni di secondo rischio 8 Libro matricola 8 Veicoli a motore non contemplati in alcun settore di tariffa 9 Trasferimento della proprietà del veicolo 9 Cessazione di rischio per distruzione, demolizione o esportazione 10 Attestazione dello stato di rischio, suo utilizzo CU 10 Rinuncia al diritto di rivalsa 13 Capo II - Norme relative ai settori I e II Definizioni 15 Autovetture da noleggio con conducente e autotassametri 15 Locazione di autovetture senza conducente 15 Autovetture con traino - Rischio della circolazione 15 Rimorchi di autovetture - Rischio statico 15 Autovetture adibite a scuola guida 16 Autovetture appositamente adibite al trasporto di handicappati 16 Scuolabus - miniscuolabus 16 Tariffe applicabili 16 Passaggio di tariffa 17 Bonus Malus per Aziende 17 Capo III - Norme relative al settore III Definizioni 18 Autobus con rimorchio 18 Rimorchi - Rischio statico 18 Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone 18 Autobus e filobus in servizio di linea extraurbano 18 Autobus adibiti a servizi di alberghi, di istituti religiosi ecc. 19 Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida 19 Tariffe applicabili 19 Terzi trasportati 19 Passaggio di tariffa 19

2 Capo IV - Norme relative al settore IV Definizioni 20 Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione 20 Rimorchi - Rischio statico 20 Trasporto merci pericolose, lubrificanti e sostanze radioattive 21 Carico e scarico, anche con mezzi meccanici 21 Autocarri adibiti al trasporto di persone 21 Noleggio o locazione 22 Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida 22 Autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco 22 Trattori stradali destinati al traino di rimorchi o semirimorchi 22 Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale 23 Terzi trasportati 24 Tariffe applicabili 24 Passaggio di tariffa 25 Capo V - Norme relative al settore V Definizioni 26 Quadricicli a motore Quadricicli leggeri 26 Ciclomotori 26 Esclusione trasportati su motocicli 26 Motocarrozzette da noleggio con conducente 26 Locazione senza conducente 26 Motoslitte 26 Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida 27 Tariffe applicabili 27 Durata 27 Capo VI - Norme relative al settore VI Definizioni 28 Macchine operatrici e carrelli 28 Gatto delle nevi 28 Macchine su cingoli 28 Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico 28 Capo VII - Norme relative al settore VII Definizioni 29 Macchine agricole 29 Rimorchi - Rischio statico 29 Capo VIII - Norme relative alla Carta Verde Premio 30 Durata 30 Tabella dei massimali minimi previsti per veicoli a motore e natanti 31

3 TITOLO II - NATANTI Capo I - Norme comuni al settore I Limiti di navigazione 32 Durata dei contratti 32 Premio 32 Sospensione del contratto 32 Sconti tecnici e soprapremi 32 Dati tecnici dei natanti 32 Alienazione del natante 33 Natanti non contemplati in alcun settore di tariffa 33 Capo II - Norme relative al settore I Definizioni 34 Criteri di tariffazione 34 Rischi di durata inferiore ad un anno 34 Targhe prova 34 Natanti da noleggio con equipaggio 34 Locazione di natanti senza equipaggio 34 Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida 35 Moto d acqua 35 Hovercraft 35 Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati 35 Attività idrosciatoria 35 Estensione limiti di navigazione 36

4 TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 1) DURATA DEI CONTRATTI Il contratto non può avere durata inferiore all anno. È ammessa una scadenza contrattuale maggiore di un anno solo in presenza di rateo iniziale la cui durata massima sia pari ad un anno meno un giorno (es. 1.1.aaaa aaaa). La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell ente finanziatore, è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, restando stabilito che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati con durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni di cui alla norma 3) - Rischi di durata inferiore ad un anno. 2) PREMIO I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l importo complessivo dovuto dall Assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. Alla scadenza dell eventuale rateo iniziale verrà determinato il premio dell annualità in base alla tariffa in vigore a detta data. a) È ammesso il frazionamento: - annuale - semestrale, con l aumento del 4% (purché l importo di rata, comprensivo dell aumento per frazionamento, non sia inferiore a 105,00 imponibile). Concorrono alla formazione del premio minimo anche altri premi compresi in polizza per le altre garanzie. - quadrimestrale, con l aumento del 5%; In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l importo di rata è inferiore al minimo di cui sopra. In caso di mancato pagamento del premio alle scadenze di frazionamento convenute, trascorso il periodo di mora e purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza occorre: - incassare la quietanza se ancora disponibile, ovvero: - procedere all emissione di una polizza, in sostituzione di quella insoluta, senza effettuare alcuna variazione contrattuale. In caso di richiesta di pagamento del premio da parte dell assicurato, trascorsi 15 giorni dalla scadenza annuale e non oltre sei mesi dalla scadenza stessa, occorre procedere analogamente a quanto sopra definito. Per i veicoli del settore V (motocicli e ciclomotori), oltre a quello annuale, è ammesso il solo frazionamento semestrale. b) È ammesso il pagamento anticipato dei premi per periodi superiori all anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio a favore dell Ente finanziatore. Il premio deve essere riscosso dall Assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere richiamata la Condizione Speciale V.

5 3) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a sei mesi. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore. Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma Bonus - Malus, i criteri per l assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione Speciale F senza applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma Bonus - Malus per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all Assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose deve essere applicato il Pejus, qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento del premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. È ammessa la cessione del contratto. La norma non si applica ai veicoli del settore V (motocicli e ciclomotori). 4) SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO La sospensione di garanzia è concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni: a) al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso (stabilito dall ultimo premio pagato) deve avere una residua durata non inferiore ai tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Impresa, alle successive rate di premio ancorché di frazionamento; b) devono essere restituiti certificato e contrassegno ed eventuale Carta Verde; la sospensione infatti non può avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei citati documenti; c) la sospensione non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito a Liguria; d) la riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato e la forma tariffaria indicata nella polizza sospesa - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato, stabilito in base alla tariffa vigente presso Liguria alla data dell ultima sospensione, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione di cui alla lettera a); e) nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l eventuale integrazione di cui alla lettera a). Resta inteso che la tariffa da applicare all atto della riattivazione per il periodo intercorrente dalla data della stessa alla data dell invariata scadenza è da intendersi quella vigente presso Liguria alla data dell ultima sospensione.

6 Per i contratti il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 3 mesi). Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi: a) contratti di durata inferiore all anno; b) veicoli del settore V (motocicli, ciclomotori, quadricicli), VII (macchine agricole); c) rimorchi in genere; d) contratti interessati da cessione di contratto. All atto della sospensione, Liguria rilascia un appendice secondo il seguente testo: Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ai tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore ai tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente intergrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. L Impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell eventuale carta verde, concede la sospensione della polizza. La riattivazione del contratto può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto. La riattivazione fermi la forma tariffaria in corso e il proprietario assicurato avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga. L Impresa all atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell ultima sospensione e conteggia a favore del Contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto. All atto della riattivazione l Impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione. Qualora il Contraente non richieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all Impresa. 5) APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOPRAPREMI Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull ammontare risultante dall applicazione dei precedenti. 6) DATI RELATIVI AL VEICOLO E ALL INTESTATARIO AL P.R.A. Dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo (potenza fiscale in CV se ancora presente, KW, numero posti, peso complessivo/massa massima a pieno carico, peso potenziale/massa massima ammissibile nell insieme, cilindrata, uso, ecc.) e i dati relativi all intestatario al P.R.A. (nominativo, residenza o sede legale) oppure del Locatario in caso di leasing. In presenza di veicoli di proprietà di Società di leasing o venduti con patto di riservato dominio, in polizza deve essere indicato, quale proprietario dei veicoli, l usufruttuario. Non sono ammesse cointestazioni di polizza. In presenza di veicoli cointestati al P.R.A. a più persone, il premio che dovrà essere percepito è quello dovuto dall intestatario cui è attribuito il premio maggiore e che dovrà essere indicato quale proprietario del veicolo assicurato in polizza.

7 7) VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale S. 8) TARGHE PROVA (autorizzazione per la circolazione di prova) Per le assicurazioni relative a targhe PROVA si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere Qualora l autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 120 fino a 220 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori Qualora l autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri, quadricicli o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc, aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere - Rischio statico Qualora l autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applica il premio di 60,00 o, se superiore, il 2% - dei premi previsti per gli autocarri da oltre 120 fino a 220 q.li inclusi, conto proprio, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. d) Macchine operatrici Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole Qualora l autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). Per questo tipo di garanzia (per qualsiasi settore di riferimento venga prestata) è ammessa solo la rateazione annuale. 9) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA (art. 10, primo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008). Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere emesso contratto con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via. Il premio da applicare sarà comunque quello della provincia di residenza dell intestatario al P.R.A. per una classe Bonus - Malus quattordicesima. 10) VEICOLI CIRCOLANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE (esclusi quelli muniti di targa PROVA ) Art. 10, secondo e terzo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 Il rischio è Riservato alla Direzione.

8 11) VEICOLI IMMATRICOLATI ALL ESTERO Non è consentito rilasciare alcuna copertura per tali veicoli, anche se l intestatario al P.R.A. è residente in Italia. 12) VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E DI COSE a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e medesima provincia di residenza dell intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 13) AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ISCRITTI NEI REGISTRI AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (ASI), STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO E DEL CENTRO STORICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa. 14) ASSICURAZIONI DI SECONDO RISCHIO Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi. 15) ASSICURAZIONI DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA È ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli - fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo utilizzando apposito modello di polizza (Polizza Collettive). Ogni polizza è amministrata nella forma libro matricola e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. È ammesso il frazionamento semestrale del premio. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa il premio sarà determinato in base alla tariffa e alla normativa in vigore alla data di stipula, per i nuovi contratti, o a quella di rinnovo, per i contratti prorogati. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, dovranno essere accompagnate, escluso il caso di furto, dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e carte verdi. - Per le inclusioni la data di effetto vale dalle ore 24 del giorno in cui le stesse sono state comunicate dal Contraente tramite raccomandata, fax o telefax, salvo che non sia stata richiesta una data successiva. - Per le esclusioni la data di effetto decorre dalla data di restituzione di certificato, contrassegno e carta verde; in caso di furto la data di effetto dell esclusione decorre dal giorno successivo alla presentazione della denuncia presso le competenti autorità. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell annualità stessa.

9 In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data di comunicazione dalla Società. 16) VEICOLI A MOTORE SOGGETTI ALL OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA (Riservato Direzione) Per i rischi di cui sopra deve essere interpellata la Direzione che procede alla tariffazione di volta in volta in base al carattere di particolarità od eccezionalità. Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo e in polizza devono essere richiamate le Condizioni Speciali V e Z. 17) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Liguria che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro veicolo Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora il cedente, previa restituzione del certificato e contrassegno ed eventuale carta verde relativi al veicolo ceduto, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. b) Cessione del contratto Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, Liguria, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno ed eventuale carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Ogni variazione successiva alla cessione del contratto, qualunque sia il motivo che ne è all origine, comporta la stipula di un nuovo contratto. Non sono ammesse sospensioni successive alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società pertanto non rilascerà l attestazione dello stato di rischio. c) Qualora il Contraente dichiari di non voler usufruire del contratto per altro veicolo di Sua proprietà, il contratto si risolve e Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento in cui venga restituito il certificato, il contrassegno e la carta verde. Qualora il contratto risulti sospeso al momento del trasferimento della proprietà, Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua a partire dalla data di sospensione, compresa l eventuale integrazione corrisposta.

10 18) CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO, CONTO VENDITA - FURTO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo o conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Liguria restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale carta verde. Il Contraente deve inoltre documentare a Liguria: - in caso di distruzione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione dalla circolazione, una Attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; - in caso di demolizione, copia del certificato di cui all art. 46, quarto comma, D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; - in caso di conto vendita la dichiarazione rilasciata dal concessionario che attesti la presa in carico del veicolo. In tutti i casi indicati il contratto si risolve e Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del contrassegno e del certificato. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, Liguria procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno Liguria non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipulazione del contratto. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo avvenuta successivamente alla sospensione del contratto, Liguria restituisce il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a partire dalla data di sospensione, ivi compresa l eventuale integrazione di premio pagata al momento della sospensione. In caso di furto, appropriazione indebita, rapina, Liguria effettua il rimborso del premio a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità competente. In tutti i casi predetti Liguria rilascia l Attestazione dello stato del Rischio relativa all annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso. 19) ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO, SUA VALIDITÀ ED UTILIZZO CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) Liguria invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una Attestazione contenente: la denominazione dell Impresa; il nome del Contraente e del Proprietario del veicolo se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica; il numero del contratto di assicurazione; la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l Attestazione viene rilasciata; la scadenza del periodo di osservazione; i sinistri pagati (anche a titolo parziale) con distinta indicazione del numero dei sinistri pagati con responsabilità principale e del numero dei sinistri pagati con responsabilità paritaria ; il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; il richiamo al Pejus qualora tale maggiorazione sia dovuta; il numero e gli importi delle franchigie formalmente richieste all Assicurato e da questi non corrisposte; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione; la classe di merito di assegnazione CU del contratto per l annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (classe di conversione universale o CU); 10

11 i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; la firma dell Assicuratore; l Attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto; nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l Attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria; l indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. È legittimato al ritiro dell Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il locatario nel caso di contratti di Leasing o l acquirente con patto di riservato dominio o l usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo, Liguria rilascia al Contraente l Attestazione relativa all annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola, Liguria non rilascia l Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore all anno. Per tali veicoli l Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Liguria non rilascia l Attestazione nel caso di: sospensione della garanzia in corso di contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno per uno dei seguenti motivi: - polizza temporanea; - mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il periodo di validità dell Attestazione del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. Qualora siano decorsi più di cinque anni l Attestazione non è più valida. Alla scadenza (o contestualmente all esercizio del diritto di riscatto) di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (contratto non inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l utilizzatore (purché persona fisica ), può a sua volta richiedere il duplicato dell Attestazione sullo stato del rischio. Tale documento, unitamente alla dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo (che certifichi che la persona in questione è stata l effettivo utilizzatore del veicolo sulla base di un contratto di leasing o di noleggio di durata pari almeno a 12 mesi), può essere utilizzato dall utilizzatore stesso per la stipulazione del contratto relativo al medesimo veicolo, se acquisito in proprietà, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà. Consegna dell attestato di rischio all assicuratore Per assicurare lo stesso veicolo indicato nell attestazione di rischio, il contraente è tenuto a consegnare tale documento SOLO all atto della stipulazione del contratto PRESSO ALTRA IMPRESA. In caso di rinnovo del contratto (o di stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo presso Liguria) il contraente NON è pertanto tenuto a consegnare il predetto documento. L Attestazione può essere consegnata successivamente alla stipulazione del contratto purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. In tal caso, l assegnazione alla classe di merito di maggior penalizzazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopraindicato documento, con relativo calcolo della differenza di premio da rimborsare entro la data di scadenza del contratto (o da conguagliare all atto del rinnovo della polizza). 11

12 Validità dell attestato utilizzato per assicurare lo stesso veicolo (fermo il proprietario/locatario che può essere sia persona fisica che un soggetto diverso dalla persona fisica) a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto riportata nel documento. L attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi; b) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato ( mancato rinnovo per mancato utilizzo ) da tale data di scadenza del contratto; c) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato successivamente alla data di sospensione della polizza; d) fino a 5 anni con la dichiarazione che il precedente contratto è stato risolto/sostituito a seguito di furto/rapina appropriazione indebita o consegna in conto vendita (qualora l assicurato rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del ritrovamento dello stesso). Validità dell attestato utilizzato per assicurare un veicolo diverso di nuova proprietà e della medesima tipologia a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario persona fisica o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche). L attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi; b) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato ( mancato rinnovo per mancato utilizzo ) da tale data di scadenza del contratto (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario persona fisica o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche); c) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato successivamente alla data di sospensione della polizza (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario persona fisica o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche); d) fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo. In questo caso il veicolo di riferimento può appartenere allo stesso proprietario/locatario che può essere persona fisica o persona giuridica o ad un famigliare convivente (in caso di persona fisica). Validità dell attestato utilizzato in caso di risoluzione del contratto a seguito di trasferimento di proprietà. consegna in conto vendita. demolizione. distruzione. esportazione definitiva o furto per assicurare un altro veicolo già assicurato e della medesima tipologia a) fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto. In questo caso il veicolo di riferimento può appartenere allo stesso proprietario/locatario che può essere persona fisica o giuridica o ad un famigliare convivente (in caso di persona fisica). Tale operazione può essere compiuta un unica volta. Qualora però il contratto si sia risolto, prima della conclusione del periodo di osservazione, in seguito a furto, esportazione definitiva all estero, distruzione o demolizione, la relativa Attestazione è valida per cinque anni dalla data dell evento. CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE Ferme le classi interne Liguria (determinate in funzione di quanto previsto dalle norme tariffarie e/o dalle Condizioni Generali di assicurazione) tutti i veicoli interessati devono prevedere l assegnazione anche alla classe CU. Se l attestato di rischio riporta l indicazione della classe CU tale dato dovrà essere recepito in sede di emissione della polizza. Qualora l attestato di rischio fosse privo di tale indicazione è necessario individuare la Classe di Conversione Universale cui il veicolo deve essere assegnato. Quest ultima deve essere individuata seguendo i seguenti criteri: 12

13 a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; Si procede così all individuazione della classe di partenza come indicato nella tabella seguente: Anni senza sinistri Classe di merito b. si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell ultimo quinquennio (compresa l annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto pertanto a presentare l Attestato di rischio rilasciato dal precedente Assicuratore. Per le annualità successive l assegnazione del rischio alla classe di merito CU avverrà in base alle regole evolutive previste dalla seguente tabella: TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS - CLASSE UNIVERSALE Classe di merito 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Sinistri 3 Sinistri 4 o più Sinistri ) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA È ammessa la stipulazione di contratti nei quali l Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Assicurato per eccezioni derivanti dall art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In polizza debbono essere richiamate le Condizioni Aggiuntive P1 e/o P2. 13

14 Le deroghe non sono operanti nel caso in cui l Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Per tali deroghe si applica un aumento del 5% sul premio netto RCA se è prescelta la Condizione Aggiuntiva P1; relativamente alla Condizione Aggiuntiva P2 l aumento sul premio netto RCA è pari al 2% per autovetture e motocicli, al 20% per ciclomotori. Qualora siano scelte entrambe le combinazioni gli aumenti complessivi del premio possono essere: maggiorazione del 7% per autovetture e motocicli maggiorazione del 25% per ciclomotori P1) Rinuncia al diritto di rivalsa Liguria, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa: nei confronti dell Ente Proprietario / Locatario o della Società Proprietaria / Locataria (Leasing), se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, sempreché l Ente Proprietario / Locatario, o la Società Proprietaria / Locataria (Leasing), non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione; per i veicoli diversi dai ciclomotori, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nei confronti del proprietario o locatario e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; Liguria si riserva il diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprietario, o locatario, nel caso in cui il medesimo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione di rivalsa; Liguria eserciterà tale azione anche nei confronti del conducente fino al limite massimo di 500. P2) Responsabilità civile per fatto dei figli minori Liguria, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, assicura, fino a concorrenza per capitali, interesse e spese di per sinistro, la responsabilità civile ai sensi dell articolo comma del Codice Civile, derivante all assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da: figli minori non emancipati; persone soggette a tutela dell assicurato stesso e con lui conviventi. La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell assicurato. 14

15 CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 21) DEFINIZIONI I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose. 22) AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI L assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. Per Autovetture da noleggio con conducente si applicano i premi richiesti per le autovetture di pari potenza fiscale nonché le forme tariffarie previste. Per Autotassametri il premio deve essere aumentato del 100%. 23) LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE A BREVE E A LUNGO TERMINE L assicurazione può essere prestata solo a locatari che siano muniti dalla prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Per autovetture date in locazione a breve termine si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 100%. Per autovetture date in locazione a lungo termine (con contratto di locazione, documentato, almeno pari ad un anno) l aumento del premio è ridotto al 20% del premio di tariffa. 24) AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture sono abilitate al traino di rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) non è prevista l applicazione di alcun sovrapremio. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 25). b) Per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, non si applica alcun soprapremio. I carrelli appendice, facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 25) RIMORCHI DI AUTOVETTURE - RISCHIO STATICO Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di 60,00 imponibile per la combinazione di massimali di , prescindendo dalla provincia di residenza dell intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Per i massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. Per i carrelli appendice di cui al punto b) della norma 24), non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno. 15

16 26) AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di residenza dell intestatario al P.R.A. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente, anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. 27) AUTOVETTURE APPOSITAMENTE ATTREZZATE AL TRASPORTO DI HANDICAPPATI Per autovetture appositamente attrezzate, documentate dalla carta di circolazione, per il trasporto di handicappati è prevista una riduzione del premio del 20%. 28) SCUOLABUS - MINISCUOLABUS Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l autorizzazione per numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 35). 29) TARIFFE APPLICABILI Bonus - Malus La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F che deve essere richiamata in polizza. VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL ASSICURATO I veicoli già assicurati presso altra Impresa con classe di provenienza e di assegnazione CU pari ad 1 vengono assegnati alla classe interna Liguria 1A purché l attestato di rischio presenti una sinistrosità pregressa di sei anni pari a 0 ; non devono quindi essere presenti ND e NA. Per meglio valorizzare i precedenti di guida, in caso di assicurazione di un nuovo contratto, è prevista l applicazione di due nuovi parametri tariffari che tengono conto della sinistrosità pregressa rilevabile dall attestato di rischio: Tipo cliente Nuovi contratti con attestato di rischio rilasciato da compagnie diverse da LIGURIA con classe di assegnazione C.U. da 2 a 5 o con classe di assegnazione C.U. 1 e provenienza 2 Numero di sinistri ultimi 6 anni Coeff. 0 0,96 Numero di sinistri ultimi 2 anni Coeff. 0 1,00 Nuovi contratti con classe di assegnazione C.U. da 1 a ,10 2 1,20 3 o più 1,30 Assenza dell attestazione di rischio 1,15 Tutti gli altri casi 1,00 16

17 Nuovi contratti stipulati con LIGURIA dal 1/10/2008 Tabella della sinistrosità pregressa dell attestato di rischio del veicolo che si assicura 5 anni prec. 4 anni prec. 3 anni prec. 2 anni prec. 1 anno prec. Anno in corso Coeff. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,00 N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,09 Nuovi contratti stipulati da LIGURIA dall 1/10/2008 con classe di assegnazione C.U. da 1 a 8 e relativi sostituzioni o rinnovi N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,10 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,12 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 1,14 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 1,15 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. 1,15 Altre combinazioni con due o più N.A./N.D. 1,10 Altro 1,00 Nuovi contratti stipulati con LIGURIA dall 1/10/2008 con classe di assegnazione C.U. da 1 a 8 relativi a prime immatricolazioni o voltura al P.R.A. 1,15 Tutti gli altri casi 1,00 30) PASSAGGIO DI TARIFFA Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. 31) BONUS MALUS PER AZIENDE Nel caso in cui il proprietario/locatario (ente, azienda, persona giuridica) di un veicolo assicurato con Liguria acquisti un autovettura (o veicolo ad uso promiscuo) di prima immatricolazione, o con voltura al PRA, avrà diritto all assegnazione del nuovo contratto in classe Liguria IX della tariffa BM se il contratto già in corso per altra autovettura (o veicolo ad uso promiscuo) è in una classe Liguria di appartenenza inferiore alla VI; avrà invece diritto alla classe Liguria di assegnazione XI se l autovettura di riferimento è in una classe Liguria compresa tra la VI e la XI. Inoltre: a) se il veicolo già assicurato risulta sospeso alla data di assicurazione del veicolo ulteriore, è possibile applicare le agevolazioni sopra riportate; b) le agevolazioni in esame sono operanti anche in caso di acquisto di più autovetture, purché all atto dell emissione di ogni nuovo contratto risulti in vigore in portafoglio un contratto avente le caratteristiche sopra riportate. 17

18 CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE III 32) DEFINIZIONI Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono autobus e autosnodati i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente. Sono filobus i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente. Il premio è previsto per autobus aventi da 30 a 40 posti complessivi. Qualora il numero complessivo dei posti fosse superiore a 40 o inferiore a 30, si applica per ogni posto eccedente rispetto i 40, o in difetto rispetto i 30, l aumento o la detrazione del premio per posto dell 1,50%. I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all uopo rilasciato dalle autorità competenti. Relativamente agli autobus e filobus in servizio Pubblico Urbano il rischio è Riservato alla Direzione. 33) AUTOBUS CON RIMORCHIO Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 34). 34) RIMORCHI - RISCHIO STATICO Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio di 60,00 o, se superiore, pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, per la combinazione di anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. 35) AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 36) AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRAURBANO Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. 18

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