Condizioni Generali di Assicurazione
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- Leone Giuliano
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1 Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Mod. 1501/E - Barcaplus
2 Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Alaggio Manovra per portare un imbarcazione all asciutto. Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Impresa La Società UNIQA Protezione SpA. Legge Il decreto legislativo n. 209 del 07 settembre Codice delle Assicurazioni Private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare. Natante I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. muniti di motore inamovibile di potenza superiore a cc 184 (3 CV fiscali) adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone; le unità da diporto; con esclusione delle unità non dotate di motore, i motori amovibili di qualsiasi potenza. Navigazione da diporto E navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. Proprietario Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Risarcimento La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. Sinistro L evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione.
3 Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall art. 129 della Legge (Codice delle Assicurazioni) Trasportati Le persone regolarmente trasportate sul natante indicato in polizza. Varo Manovra per portare un natante in acqua. Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 2 di 12
4 Sezione A - Condizioni Generali riguardante i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; c) nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope; f) in caso di dolo del conducente. g) per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 3 di 12
5 Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 4 Limiti di navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. Art. 5 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell art. 6 - Adeguamento del Premio. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 4 di 12
6 Art. 6 Adeguamento del premio Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. In caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell Impresa o all intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. Art. 7 Trasferimento della proprietà del natante (vendita, esportazione) demolizione e rottamazione Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all Impresa l eventuale trasferimento di proprietà del natante, fornendone idonea documentazione. In questo caso viene adottata una delle seguenti soluzioni: 1) Sostituzione con altro natante Nel caso in cui l alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà l Impresa prende atto della variazione, rilascia i nuovi documenti e procede all eventuale conguaglio del premio. Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del natante in conto vendita. 2) Cessione del contratto Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è obbligato a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successive alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L impresa non rilascerà l attestazione dello stato di rischio Per l assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto; UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 5 di 12
7 3) Risoluzione del contratto Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto 1) ovvero l acquirente non accetti la cessione del contratto di cui al punto 2), il Contraente stesso è tenuto a restituire all Impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno. In tale caso l Impresa restituirà la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno. Nel caso di trasferimento di proprietà (vendita ed esportazione) il rimborso viene effettuato sul puro premio imponibile (escluse imposte e ssn). Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del natante in conto vendita. Art. 8 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. Art. 9 Gestione delle vertenze L Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino all atto di tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l Impresa lo richieda espressamente. Art. 10 Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 6 di 12
8 Art. 11 Risoluzione del contratto per il furto del natante In caso di furto (art. 624 del c.p.) del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno di scadenza del certificato di assicurazione. Il Proprietario/Locatario deve fornire all Impresa compia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente è tenuto al pagamento della rata scaduta e il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Art. 12 Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, dovuta al deterioramento accidentale o alla perdita degli stessi, l Impresa rilascia un duplicato previa restituzione di quelli precedenti in caso di deterioramento. Se la perdita del certificato e contrassegno sia dovuta a sottrazione o smarrimento, l Assicurato deve dare la prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità. Art. 13 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 14 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 7 di 12
9 Sezione B - Condizioni Particolari Riguardante i rischi della Responsabilità Civile Valide solo se espressamente richiamate in polizza B) Natanti destinati a scuola guida Qualora venga dichiarato in polizza che il natante è destinato a scuola guida (uso SG), l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. D) Danni a cose ed animali di terzi L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive E) o F). E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona danneggiata. F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone 1. Danni a cose ed animali di terzi non trasportati L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 8 di 12
10 L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2. Danni a cose e animali di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli animali e agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona danneggiata. G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. H) Non tacito rinnovo A deroga dell art. 10 delle Condizioni Generali di assicurazione il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza e non viene applicato il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. L) Estensione dei limiti di navigazione I limiti di navigazione di cui all art. 4 della sezione A Condizioni Generali vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie. M) Guida da parte di persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. L Impresa, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 9 di 12
11 N) Giacenza a terra L Impresa assicura la responsabilità civile dell Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma. L assicurazione vale fino alla concorrenza dei massimali di responsabilità civile indicati in polizza, con il limite di Euro ,00 per i danni a cose di terzi cagionati da incendio del natante. Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 della Legge, sono inoltre esclusi i danni: - alle cose di terzi che il Contraente e/o l Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose a bordo del natante; - al mezzo che effettua l alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma; - da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante trasportato; - ai dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato addetti al servizio del natante e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma. O) Ricorso terzi L Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di Euro ,00, i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall incendio del natante descritto in polizza quando lo stesso non si trovi in navigazione a norma della Legge. Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 della Legge. P) Navigazione a vela L Impresa assicura la responsabilità civile dell Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto in polizza quando lo stesso navighi con il solo ausilio delle vele. UNIQA Protezione Barca e distensione 1501/E ed. 11/2007 pag. 10 di 12
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14 Mod. 1501/E - Barcaplus - ed. 11/07 - rist. 11/ la Neograf UNIQA Protezione SpA Direzione Generale e Sede legale: Viale Venezia, Udine - ITALIA - Tel Fax [email protected] - Cap. soc. Euro ,00 interamente versato Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese Udine n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L , n Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.
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