COMUNE DI MELENDUGNO Provincia di Lecce
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- Edoardo Motta
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1 COMUNE DI MELENDUGNO Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO (a mezzo di compostiere) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del
2 Art. 1 Definizioni 1. Il compostaggio domestico è una pratica finalizzata al trattamento e valorizzazione della frazione organica che compone il rifiuto domestico (rifiuto umido) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. 2. Il compostaggio è un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in humus, ovvero in ammendante agricolo, che può essere utilizzato nelle normali pratiche agronomiche domestiche. 3. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii.i i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare raccolti in modo differenziato. 4. Si definisce «autocompostaggio» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto. Art. 2 Principi e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito. 2. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica. Art. 3 Materiali da utilizzare 1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili, provenienti dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali. L'utente che pratica l'autocompostaggio deve garantire la separazione all origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici. Nello specifico la separazione tra: a) Materiali compostabili: - gli scarti di cucina: frutta e verdura, gusci di frutta secca, fondi di caffè, the e residui vegetali in genere; - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, erba, rametti sminuzzati, fiori recisi, potature; - pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati); - foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere da aggiungere preferibilmente in quantità e volumetrie limitate); - bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia; b) Materiali non compostabili: i rifiuti non organici da avviare a diversa valorizzazione come plastica, vetro, metalli, carta e cartone, polistirolo ovvero rifiuti da avviare a diverso circuioto di trattamento/smaltimento come pile, farmaci, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti, legname trattato con prodotti chimici. Art. 4 Regola tecniche di compostaggio 1. Il processo di compostaggio per innescarsi e svilupparsi ha bisogno di apporto di ossigeno, umidità ed un equilibrato rapporto tra la componente fibrosa a base di carbonio e la componente proteica a base di azoto. Nel caso di preponderanza eccessiva della prima (ramaglie, legno ecc.) il
3 processo verrà ritardato e sarà rallentato, mentre in caso di preponderanza della seconda, il processo sarà molto veloce, ma produrrà una scarsa quantità di compost. 2. E' possibile praticare il compostaggio domestico tramite le tecniche riportate di seguito quali buone norme da seguire nella gestione del processo al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque non arrecare inconvenienti alle proprietà confinanti. 3. Al tal fine è necessario mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione; 4. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la diligenza del buon padre di famiglia al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati; 5. Il materiale compostabile (rifiuto organico inserito nella compostiera) deve essere mantenuto a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio l'innescarsi del processo di decomposizione dei rifiuti e al fine di evitare l'accumularsi di percolato. Art. 5 - Compostiere 1. Per l avvio e la diffusione della pratica dell'autocompostaggio, il Comune di Melendugno, in attuazione del Piano Comunale di raccolta Differenziata (PCRD), finanziato col programma Operativo FESR per il potenziamento della raccolta differenziata integrata, distribuisce agli utenti che ne fanno richiesta e che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento, un contenitore apposito detto compostiera del volume di lt E' vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro delle stesse da parte dell'amministrazione. 3. L'adesione all'autocompostaggio domestico è, nella fase disciplinata dal presente regolamento, su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi devono presentare istanza, su modello predisposto dall'amministrazione. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento. Il soggetto che presenta l'istanza è obbligatoriamente persona fisica intestataria di utenza TARI. 4. Gli utenti che intendono cessare la pratica dell'autocompostaggio domestico dovranno presentare istanza su modulo predisposto dall'amministrazione e dovranno restituire la compostiera a suo tempo consegnata dall'amministrazione, con le modalità che saranno concordate con l'ufficio ambiente del comune, al fine di garantire il corretto trattamento/smaltimento dell'eventuale materiale residuo. 5. La compostiera viene concessa al soggetto utente TARI richiedente e rimane di proprietà del Comune. L'affidamento potrà essere revocato con provvedimento del competente ufficio ambiente per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione. 6. Spetta una sola compostiera per utenza domestica. 7. In fase di prima applicazione del presente regolamento, nel caso in cui le istanze siano in numero superiore alla disponibilità delle compostiere (n. 325 acquisite col finanziamento di cui al comma 1) si predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine crescente: a) appartenenza alla categoria ud0; b) data di acquisizione al protocollo del comune; c) numero di componenti del nucleo familiare; d) sorteggio. 3. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione, il locatario potrà richiedere la compostirea, ricorrendone i requisiti, ma la stessa rimarrà in dotazione all'abitazione per cui è stata richiesta e non potrà essere trasferita ad altra abitazione.
4 Art. 6 - Scelta del luogo 1. La pratica del compostaggio domestico è possibile esclusivamente in area aperta adiacente e a servizio dell abitazione di residenza; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati; 2. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell area aperta è di 5 metri; 3. L'utilizzo della compostiera è consentito esclusivamente in presenza di aree aperte aventi superficie adibita ad orto, o giardino coltivabile di estensione adeguata, ferma restando la distanza di cui al precedente punto; 4. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni: la compostiera non deve infastidire i confinanti; la compostiera va collocata preferibilmente all ombra di un albero a foglie caduche, così che l attività di degradazione non sia disturbata dall eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda. Art. 7 Albo comunale dei compostatori 1. Coloro che abbiano fatto istanza di avere assegnata una compostira di cui all'art. 5, ovvero coloro che si siano dotati di compostiera ed abbiano fatto istanza di praticare il compostaggio ai sensi sempre del precedente art. 5, e che siano stati ammessi alla pratica in relazione ai requisiti di cui al presente regolamento, entrano a far parte dell'albo comunale dei compostatori. 2. Dell'Albo fanno anche parte coloro che, in attuazione al progetto di cui al comma 1 del precedente art. 5, hanno realizzato, in collaborazione con gli studenti dell'istituto comprensivo di Melendugno le compostiere attraverso il reimpiego di pneumatici inutilizzati. 3. Gli iscritti all'albo sono obbligati a frequentare almeno un corso sul compostaggio domestico fra quelli che l'amministrazione organizzerà con cadenza ordinariamente annuale. 4. L'Albo dei copostatori viene tenuto ordinariamente dall'ufficio ambiente del Comune. 5. L'iscrizione all'albo cessa nel caso di cessazione della pratica del compostaggio manifestata ai sensi del comma 4 del precedente art La cancellazione dall'albo potrà anche essere dichiarata a seguito di provvedimento dell'ufficio ambiente a seguito di violazioni delle pratiche di cui al presente regolamento. Art. 8 Agevolazioni 1. L intestatario TARI che intenda praticare il compostaggio domestico e che abbia conseguito l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 7 potrà godere dell'agevolazione consistente in una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti, che sarà stabilita annualmente dall'amministrazione sulla base del piano economico e finaziario dei rifiuti e del relativo piano tariffario. 2. Con la sottoscrizione dell'istanza con la quale si richiede l'ammissione alla pratica dell'autocopostaggio di cui al presente regolamento l utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l utenza si impegnano: a) a non conferire più nei contenitori della raccolta porta a porta o eventuali contenitori stradali i rifiuti organici oggetto del compostaggio; b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento; c) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione; d) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di Melendugno, la quale potrà
5 controllare puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici compostabili al circuito di raccolta; e) ad iniziare l attività entro 30 gg. dalla comunicazione di iscrizione all'albo, pena il mancato riconoscimento dell agevolazione; 3. L'amministrazione si riserva di introdurre eventuali ulteriori agevolazioni, ammesse dalle norme, al fine di incrementare il ricorso alle buone pratiche del compostaggio domestico. 5. Non ha diritto ad alcuna agevolazione chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARES/TARI. Art. 9 Verifiche e controlli 1. L'Amministrazione effettua in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli iscritti all'albo dei compostatori le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione della pratica dell'autocompostaggio, l'osservanza del presente regolamento e delle norme che disciplinano il trattamento ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani. 2. L'Amministrazione potrà avvalersi di proprio personale, di personale appositamente incaricato e del personale della ditta che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 3. Qualora dai controlli venga accertato che l'utente non provveda all'autocompostaggio secondo le norme del presente regolamento, allo stesso verrà ingiunto di adeguarsi entro giorni 15. Trascorso tale termine, a seguito di nuovo controllo, verrà accertato l'adeguamento. Se il controllo evidenzierà il mancato adeguamento, l'utente verrà cancellato dall'albo dei copostatori e decadrà dalle eventuali agevolazioni di cui al presente regolamento. 4. Nel caso in cui gli iscritti all'albo dovessero conferire al servizio di raccolta i rifiuti destinati all'autocompostaggio, la ditta gestore del servizio non ritirerà gli eventuali rifiuti conferiti e segnalerà la circostanza all'ufficio ambiente del comune per i provvedimenti di sua competenza. Art. 10 Sanzioni In caso di inosservanza del presente regolamento, fatte salve le ulteriori conseguenze in ordine all'iscrizione all'albo ed alla decadenza dalle agevolazioni previste, si applicano le sanzioni di cui al regolamento comunale di Polizia Urbana. Art. 11 Rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n ed agli altri regolamenti comunali applicabili.
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