Corte costituzionale, 2 febbraio 1982, n. 18
|
|
- Mattia Alessi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Corte costituzionale, 2 febbraio 1982, n. 18 La inderogabile tutela dell'ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, è imposta a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'art. 1, e ribadita nel comma primo dell'art. 7 della Costituzione. Cassazione civile sez. I, 28 dicembre 2006, n L'ordine pubblico internazionale ha la funzione di evitare l'inserimento nel diritto interno di valori giuridici in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Esso è formato da quell'insieme di principi, desumibili dalla Costituzione o comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale, tali da caratterizzare l'ordinamento in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale. Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1982, n A seguito della sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale la corte di appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio, deve accertare, fra l'altro, che la sentenza stessa non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano; a tal fine - poiché nei confronti dell'ordinamento canonico lo Stato si è imposto, in materia matrimoniale, un margine di disponibilità maggiore che non nei confronti degli altri ordinamenti stranieri - la dichiarazione di esecutività della sentenza canonica deve essere negata ove le disposizioni in essa contenute siano caratterizzate da una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale così accentuata da superare anche quel margine, mentre non ha portata impeditiva una pur rilevante differenza di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate nei due ordinamenti, che non superi il livello di maggiore disponibilità tipico dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica. La sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità del matrimonio concordatario per l'esclusione del "bonum sacramenti" da parte di uno degli sposi contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e quindi non può essere dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 e dell'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, quali risultano dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, se l'esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore (riserva mentale); non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e quindi può essere dichiarata esecutiva, se l'esclusione sia manifestata all'altro coniuge, tanto se costui si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia positivamente consentito a tale difformità fra volontà e dichiarazione. Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2009, n. 814 La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del bonum prolis, in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può quindi essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non solo non prevede un principio essenziale
2 di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla promozione di una società naturale che comprende anche i figli Cassazione civile sez. I, 16 giugno 2011, n La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso la possibilità di dichiarare l'efficacia delle sentenza del tribunale ecclesiastico in ordine alla nullità di un matrimonio, atteso che dalle risultanze istruttorie era emerso che il coniuge esternò ai suoi amici e congiunti la condizione apposta al matrimonio concordatario, dunque la divergenza unilaterale fra la sua volontà e la dichiarazione resa in sede di celebrazione del matrimonio, ma non certo che tale divergenza fosse stata manifestata espressamente all'altro coniuge, né che ella l'avesse effettivamente conosciuta, tanto meno che non l'abbia conosciuta per propria negligenza Cassazione civile sez. I, 10 novembre 2006, n La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria Cassazione civile sez. I,2 agosto 2007, n La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale Ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta né conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole- ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. c) dell'accordo di modifica del Concordato lateranense e dell'art. 64 lett. g della legge n. 218 del 1995, avendo l'art. 2 di quest'ultima lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'italia.
3 Cassazione civile sez. I, 5 marzo 2009, n In tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per esclusione - da parte di uno dei coniugi - di uno dei "bona matrimonii" il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o la oggettiva conoscibilità di tale esclusione, da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia di giudizio rispetto al giudice ecclesiastico. La relativa indagine, peraltro, deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda e agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria. Cassazione civile sez. I, 29 aprile 2004, n In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del bonum fidei (obbligo di fedeltà), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato - all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilità della suddetta riserva mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietà, pubblica o privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona non è determinante, configurandosi come mero indizio - prudentemente valutabile dal giudice - della possibilità della suddetta conoscenza. Cassazione civile sez. un., 6 dicembre 1985, n La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii", può trovare ostacolo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, nè comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto ad optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte. Ne deriva che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria; sussiste, invece, nel caso di opposizione del coniuge in buona fede che ne chiede la tutela al giudice italiano. Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2009, n La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii" (nella specie, obbligo di fedeltà) non può trovare ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta,
4 inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello. Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 1984, n. 243 Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio per esclusione del "bonum prolis" derivante da mera riserva mentale di uno dei coniugi, non conosciuta dall'altro, la declaratoria di esecutività da parte della Corte d'appello, secondo la previsione degli art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982), trova ostacolo nell'ordine pubblico interno, quando la relativa istanza provenga soltanto dal coniuge autore di quella riserva e che ha dato luogo a detta nullità, e non anche quando provenga dall'altro coniuge incolpevole, o trovi la sua adesione, atteso che l'irrilevanza della riserva mentale in materia negoziale integra un principio fondamentale dell'ordinamento esclusivamente in relazione all'esigenza di tutelare la buona fede e l'affidamento incolpevole di chi sia venuto in contatto con l'autore della riserva stessa. Cassazione civile sez. I, 28 marzo 2001, n La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii" (nella specie, esclusione dell'obbligo di fedeltà), può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nelle sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (nè comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte, con la conseguenza che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria. La non opposizione alla richiesta di delibazione dell'altro coniuge, peraltro, deve risultare da un comportamento inequivocamente diretto a tale effetto, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente il semplice silenzio dell'interessato, manifestatosi (come nella specie) attraverso la contumacia nel corso del giudizio di merito (contumacia che non può assumere, di per sè stessa, alcun significato probatorio in relazione alla domanda dell'attore perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà adesiva alla pretesa della controparte), e senza che assuma, ancora, rilievo la circostanza della proposizione congiunta del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della richiesta di esecutività della pronuncia ecclesiastica, dovendo il comportamento del coniuge incolpevole essere oggetto di valutazione da parte del giudice della delibazione, e non di quello di legittimità. Cassazione civile sez. I, 13 maggio 1998, n In sede di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per effetto di esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii,
5 l'accertamento rimesso al giudice italiano della conoscenza o della conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe della relativa riserva deve essere condotto sul fondamento degli elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico, essendo vincolato il giudice della delibazione dal contenuto della sentenza ecclesiastica quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della simulazione, posto che il primo giudizio è diretto ad accertare la sussistenza della voluntas simulandi di un coniuge, mentre il secondo deve verificare il profilo del tutto irrilevante nella disciplina canonica del matrimonio della conoscenza o della conoscibilità della riserva unilaterale. Cassazione civile sez. I, 20 ottobre 2005, n Nel giudizio di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, l'indagine del giudice della delibazione deve essere condotta con esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo canonico, restando esclusa la possibilità di una loro integrazione, non essendo ammissibile in questa fase una istruzione probatoria. Cassazione civile sez. I, 6 marzo 2003, n La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per l'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale (nella specie: attinente alla determinazione della residenza familiare) viziante il relativo consenso negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, allorché l'apposizione della condizione sia rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza manifestarsi (nè comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge. L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali. Cassazione civile sez. I, 16 marzo 1999, n Nell'ordinamento giuridico italiano, l'irrilevanza della riserva mentale si ricollega ai principi dell'affidamento e della buona fede nei rapporti giuridici, che costituiscono principi di ordine pubblico, pertanto, in sede di delibazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei bona matrimonii, spetta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte dell'altro coniuge, attraverso un'indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico, senza che, peraltro, sia ammissibile, nel giudizio di Cassazione sulla sentenza di delibazione, la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, che si risolverebbe nella richiesta di un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo della Cassazione è limitato alla conformità alla legge sostanziale e processuale e non si estende alla "giustizia" della decisione.
6 Cassazione civile sez. I, 2 settembre 1997, n Il giudice adito per la delibazione di una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in sede di giurisdizione ecclesiastica ha la facoltà di interpretare ed apprezzare i fatti e le prove emerse in detta sede onde trarne il proprio convincimento ai fini della decisione, così che la esclusione, da parte del medesimo, che la riserva unilaterale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona matrimoni fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile), con l'uso della normale diligenza, da parte dell'altro coniuge, pur pervenendo a soluzione opposta rispetto a quella delle delibanda pronuncia, costituisce, se motivata secondo un logico e corretto iter argomentativo, statuizione insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ove non è lecito proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione, doglianze in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice del merito, proponendone altri, diversi ed alternativi, rispetto a quello censurato. Cassazione civile sez. I, 1 marzo 2012, n In tema di dichiarazione di efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, il giudice civile può ben dissentire dalla valutazione dei fatti espressa dal tribunale ecclesiastico, ma occorre dare conto delle ragioni del diverso convincimento sulla scorta degli elementi istruttori posti in evidenza nella sentenza oggetto dei riconoscimento statale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Matrimonio e divorzio Nullità del matrimonio civile o canonico Responsabilità del coniuge in mala fede Indennità ex art.129bis cc Matrimonio concordatario Sentenza di nullità ecclesiastica - Declaratoria
Dettaglil.n. 847/29 sul matrimonio concordatario
l.n. 847/29 sul matrimonio concordatario Studio Legale Virtuale Legge 847/29 sul matrimonio 1. Il Presidente decreto della Repubblica è autorizzato a redigere l'accordo, con protocollo, aggiuntivo, firmato
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza
DettagliLa trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero
La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero Autore: Santini Matteo - Martino Maddalena In: Diritto civile e commerciale Nel corso degli ultimi anni, il matrimonio e, conseguentemente,
DettagliRiconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero
Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero Autore: Santini Matteo In: Diritto civile e commerciale La legge 31 maggio 1995, n. 218 disciplina oggi
DettagliINDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V. Introduzione... pag. VII. Indice Sommario... pag.
INDICE-SOMMARIO Presentazione della Collana... pag. V Introduzione... pag. VII Indice Sommario... pag. IX CAPITOLO I LA NULLITÀ DEI MATRIMONI NEI GIUDIZI CIVILI 1. Natura giuridica dell azione e legittimazione
DettagliCorte di cassazione, sezione I sentenza 12 nov mar.2014 n Presidente Luccioli, Relatore Acierno, Pm - conforme - Ceroni)
A002966, 1 A002966 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da GUIDA AL DIRITTO del 12/4/2014 di Corte di Cassazione.
DettagliDelibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e rapporti tra il processo ecclesiastico e quello di separazione e di divorzio
Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e rapporti tra il processo ecclesiastico e quello di separazione e di divorzio CASS. CIV. SEZ. I, 24 FEBBRAIO 2014, N. 4387 CASS. CIV.
DettagliIn particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto
1) LA REVOCAZIONE Ai sensi dell art. 64, co.1, del D.Lgs 546/92, contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o
DettagliSENTENZA N. 17 ANNO 1982
SENTENZA N. 17 ANNO 1982 Titolo SENT. 17/82. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - COGNIZIONE DELLE CAUSE DI NULLITA' DI MATRIMONI CANONICI TRASCRITTI AGLI EFFETTI CIVILI - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE
DettagliSOMMARIO. CAPITOLO PRIMO I PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 15. PROFILI GIURISPRUDENZIALI pag. 36
SOMMARIO CAPITOLO PRIMO I PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 15 1. LA TUTELA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA pag. 15 1.1. Cenni introduttivi pag. 15 1.2. I rapporti fra
DettagliPARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI
INDICE-SOMMARIO Notizie sugli Autori...» V PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO ECCLESIASTICO: AMBITO E PRINCIPI 1. Concetto e ambito del «diritto ecclesiastico»... Pag. 3 2. segue...»
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
DettagliÈ ancora reato ascoltare musica ad alto volume La Cassazione evidenzia che la fattispecie ex art. 659 c.p. non è stata depenalizzata
È ancora reato ascoltare musica ad alto volume La Cassazione evidenzia che la fattispecie ex art. 659 c.p. non è stata depenalizzata di Lucia Izzo - È ancora perseguibile penalmente chi ascolta musica
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.
DettagliE nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
DettagliAvvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente
Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Giurisprudenza commentata È illegittimo l'accertamento che si fonda sulle risultanze
DettagliINDICE SOMMARIO. Introduzione...
SOMMARIO Introduzione... XIII CAPITOLO I LA TRANSLATIO IUDICII TRA COMPETENZA E GIURISDIZIONE 1. L origine storica della translatio iudicii per incompetenza... 1 2. L efficacia della pronuncia della Corte
DettagliSvolgimento del processo
LA DECISIONE DI NON AVERE FIGLI RENDE NULLO IL MATRIMONIO Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 814 Presidente Luccioli - Relatore Fioretti 1. La dichiarazione di efficacia nella Repubblica
DettagliSENTENZA N. 30 ANNO 1971
SENTENZA N. 30 ANNO 1971 Titolo SENT. 30/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL GIUDICE A QUO IN DISSENSO CON LA CORRENTE INTERPRETAZIONE - AUTONOMA INTERPRETAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliSegnalazione dell insolvenza al P.M. dal singolo giudice fallimentare
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 22/06/2012 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/33634-segnalazione-dell-insolvenza-al-p-m-dalsingolo-giudice-fallimentare Autore: Bianchini Francesco Segnalazione dell
DettagliAvv. Enrico Sarti Sarti Colombo e Associati Lungarno Amerigo Vespucci, 8 - Firenze
LA DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA DEL MATRIMONIO NELL ORDINAMENTO ITALIANO. LA CONVIVENZA CONIUGALE QUALE POSSIBILE ELEMENTO OSTATIVO: UNA QUESTIONE CONTROVERSA O RISOLTA? Cass. civ.
DettagliCassazione civile sez. I, 19 marzo 2010, n. 6686
Cassazione civile sez. I, 19 marzo 2010, n. 6686 In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del
DettagliStupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000
STUPEFACENTI. HA 20 GR. DI MARIJUANA: È SPACCIO? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000 In materia di stupefacenti il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale, cui fa riferimento
DettagliIL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO 1. Natura monitoria del provvedimento... 2 2. Funzione di titolo esecutivo: esecutività ed esecutorietà... 3 3. Esecutività provvisoria...
DettagliSintesi dell ordinanza n. 24 del 2107
Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione
DettagliAnnullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza
Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza Sacra Rota: la riforma dei tribunali ecclesiastici operata da Papa Francesco in vigore dall 8 8 dicembre; cambiano le cause
DettagliGiudice Amministrativo
Processo amministrativo=processo di parti Legittimazione a ricorrere Interesse a ricorrere (o ad agire) Legittimazione a ricorrere Titolarità di una posizione soggettiva legittimante (diritto soggettivo/interesse
DettagliDECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 208/2007 a n. 217/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 208/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento
DettagliINDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TOMO I
INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TOMO I TITOLO VI Del matrimonio CAPO I DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO Art. 79. Effetti........................................ 4» 80. Restituzione
DettagliORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -
ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo
DettagliSALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE
SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE MANCANZA DI UNA NORMA GENERALE Normativa di riferimento 1) Art. 41 Carta dei diritti fondamentali
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA ********* TEMA: CARTA dei DIRITTI FONDAM.LI UE E DIRITTO CEDU NELLE LORO APPLICAZIONI ENTRO LO STATO ITALIANO Milano, 17 Novembre 2016 Relatore: JOSEPH
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliLA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA
LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA La revisione dei contratti di servizio pubblico nell art. 6 L. 537 del 24.12.1993 e ss.mm. Prima dell entrata in vigore del codice appalti
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
DettagliCass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00
Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha sancito che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene
DettagliINDICE CAPITOLO I LO STATUS FAMILIAE. di ALESSANDRO CIATTI
INDICE Presentazione di MARINO BIN XIII CAPITOLO I LO STATUS FAMILIAE 1. Lo status 1 2. La documentazione dei fatti attinenti allo status: cenni storici 3 3. La funzione probatoria degli atti di stato
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema
DettagliIl contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri
Il contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Come dicevano i latini, gli accordi devono essere sempre rispettati ( pacta sunt
DettagliLegge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in
DettagliPRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
INDICE-SOMMARIO SANDRO GHERRO PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO CAPITOLO PRIMO PREMESSA: L ISTITUTO DEL MATRIMONIO TRA CHIESA E STATO MODERNO 1. 2. 3. 4. 5. Considerazioni introduttive.
DettagliScritto da Ciro Tadicini Mercoledì 07 Marzo :20 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Marzo :30
L'intervento edilizio in questione non imponeva il rilascio di un titolo concessorio, e ciò attesa la modesta entità della superficie e le caratteristiche di altezza e strutturali - segnatamente la apertura
Dettagli1 di 6 23/01/2015 10:11 L. 27/05/1929, n. 847 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'italia, nella parte relativa al matrimonio. Pubblicata nella Gazz.
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliDEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI
(Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo
DettagliSTUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO P.zza L. Ariosto, n. 30-73100 LECCE Tel./fax: 0832 455433 www.studiotributarioleo.it e-mail: info@studiotributarioleo.it INUTILIZZABILE IL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO A
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliLa legge abolitrice del contenzioso amministrativo (artt. 1-5 L. 20 marzo 1865, n all. E)
EVOLUZIONE STORICA La legge abolitrice del contenzioso amministrativo (artt. 1-5 L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E) Problemi: - scarsa incisività della tutela offerta dal g.o. - incoercibilità dell'obbligo
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 10 Febbraio 2015, n 2574 (Pres. Di
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. VI civ. 0 Febbraio 05, n 574 (Pres. Di Palma; Rel. Dogliotti) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio Assegno di mantenimento
DettagliL'ORDINAMENTO ITALIANO E IL DIRITTO COMUNITARIO
STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE - ------- 17 - - - - ---- GIUSEPPE SPERDUTI L'ORDINAMENTO ITALIANO E IL DIRITTO COMUNITARIO RACCOLTA DI SCRITTI PADOVA
DettagliLezione I I ricorsi amministrativi Profili generali
Lezione I I ricorsi amministrativi Profili generali Nozione: I ricorsi amministrativi sono rimedi esperibili dai soggetti lesi da provvedimenti della p.a. strumenti di tutela di interessi qualificati Rimedi
DettagliPresidenza della Regione Sicilia. Osservatorio Legislativo Interregionale Roma, settembre 2005
Presidenza della Regione Sicilia Ufficio Legislativo e Legale Osservatorio Legislativo Interregionale Roma, 29-30 settembre 2005 Giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale A cura di: Simone
DettagliSeparazione e divorzio
e divorzio Che cosa fare in caso di separazione, il divorzio e il regime di separazione dei beni. legale : divorzio, scioglimento o cessazione effetti civili Che cosa è E' la volontà di due coniugi di
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22007 Anno 2015 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 18673-2012 proposto da: BANCO DI NAPOLI S.P.A., in
DettagliMatrimonio: sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 814
Matrimonio: sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario Cassazione civile, sez. I, sentenza 15.01.2009 n. 814 Non osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
DettagliL istruzione probatoria- Principî
L istruzione probatoria- Principî lezione del 19 aprile 2016 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo
DettagliIl fondamento costituzionale delle unioni civili e la giurisprudenza CEDU: le scelte del legislatore e la possibile evoluzione futura
Il fondamento costituzionale delle unioni civili e la giurisprudenza CEDU: le scelte del legislatore e la possibile evoluzione futura Carlo Rimini twitter: @carlorimini L art. 29 Cost: una premessa La
DettagliLA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
DettagliIl fallimento: procedura e istruttoria
Il fallimento: procedura e istruttoria Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale L'art 6 della legge fallimentare del 1942 dispone che "Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore,
DettagliCass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
DettagliAcquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti
USUCAPIONE Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti Con la sentenza in rassegna la Seconda Sezione della S.C. ritorna, ancora una volta, sulla questione
DettagliCivile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016
Civile Sent. Sez. L Num. 27585 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016 Ud. 13 ott. 2016 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Milano, con sentenza
DettagliCONCORSI PUBBLICI E ABILITAZIONE FORENSE
CONCORSI PUBBLICI E ABILITAZIONE FORENSE I COMPENDI D AUTORE diretti da Roberto GAROFOLI Per concorsi pubblici e abilitazione forense propone: I COMPENDI D AUTORE : Diritto Civile Diritto Penale Procedura
DettagliEssi si dividono in presupposti di esistenza del processo, come è per il riconoscimento del potere giurisdizionale generico del Giudice, e
Relazione sul tema Gli atti introduttivi e di risposta del processo civile trattato nella conferenza del 24 maggio 2001 organizzata dall A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati. La possibilità
DettagliCondanna generica al risarcimento del danno: può essere totalmente escluso nel prosieguo del giudizio di liquidazione.
Condanna generica al risarcimento del danno: può essere totalmente escluso nel prosieguo del giudizio di liquidazione. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Diritto civile e commerciale, Illecito
DettagliIL MATRIMONIO CONCORDATARIO
PAOLODIMARZIO IL MATRIMONIO CONCORDATARIO E GLIALTRIMATRIMONIRELIGIOSI CON EFFETTICIVILI CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 2008 INDICE SOMMARIO Prefazione Pag. XV CAPITOLO PRIMO IL MATRIMONIO CONCORDATARIO.
DettagliPer l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato
Pagina 1 di 5 Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato Il testo integrale SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Sentenza 7 dicembre 2011,
DettagliMATRIMONIO. SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ
MATRIMONIO. SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ CASS. CIV., SEZ. I, 8 NOVEMBRE 2010, N. 22677. Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario emessa dai competenti
DettagliSe la società costituita in Italia trasferisce la sede all'estero il giudice è competente a dichiarare il fallimento
Se la società costituita in Italia trasferisce la sede all'estero il giudice è competente a dichiarare il fallimento Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Se viene accertato l'effettivo
DettagliSvolgimento del processo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata
DettagliIl pubblico ministero
Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali Giudice ed ausiliari (cancelliere; ufficiale giudiziario; custode e consulente tecnico; Pubblico Ministero; Parti del processo e difensori. 1 Generalmente, il processo
DettagliDECRETO 25 maggio 2015
DECRETO 25 maggio 2015 Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi. (GU Serie Generale n.128 del 5-6-2015) DECRETO 25 maggio 2015 Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli
DettagliSvolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione
Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliA NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO
martedì 30 novembre 2010 CONTENZIOSO A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO Di Alessandro Sacrestano La notifica è un procedimento fondamentale ai fini della regolarità
DettagliIl processo cumulato: l accertamento incidentale
Il processo cumulato: l accertamento incidentale Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile Esaminiamo ora il processo strutturalmente complesso, ossia comprendente più di un oggetto e/o
DettagliIn evasione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il Segretario del Circolo prof. avv. Giovanni De Bonfils, con nota
In evasione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il Segretario del Circolo prof. avv. Giovanni De Bonfils, con nota 29.10.13 ha chiesto al Collegio dei Probiviri di Prima Istanza, a norma dell
DettagliINDICE. 1 La filiazione legittima 1. Prefazione
Prefazione XV 1 La filiazione legittima 1 1.1 II rapporto di filiazione: linee evolutive e valori di riferimento 1 1.2 Lo "status" di figlio legittimo: i presupposti della legittimità 2 1.3 La presunzione
DettagliL'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo
L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo Filodiritto.it Ai fini di un più esaustivo e adeguato inquadramento della specifica tematica, non si può omettere un sintetico
Dettagli99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477
INDICE-SOMMARIO Capitolo I DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 ALLA RIFORMA DELLE LOCAZIONI DEL 1998 1. Il codice di procedura civile del 1940 pag. 1 2. La legislazione vincolistica» 2 3. La legge
DettagliRappresentanza processuale Giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza n del 4 marzo 2016.
Rappresentanza processuale Giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza n. 4248 del 4 marzo 2016. La mancanza del potere di rappresentanza, essendo una delle condizioni di esistenza del
DettagliLa scelta e la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro
La scelta e la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro StudioDDG DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI L'Aquila Codice civile Art. 2070, comma 1 L appartenenza alla categoria professionale,
DettagliInterpretazione delle norme comunitarie
Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei
DettagliCONVIVENZE DI FATTO Effetti ed affetti delle nuove famiglie
CONVIVENZE DI FATTO Effetti ed affetti delle nuove famiglie Premesse Nella disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto il legislatore arriva al traguardo trafelato e confuso. La scelta di
DettagliRicongiungimento familiare e visto di soggiorno (Cass. n. 4984/2013)
Ricongiungimento familiare e visto di soggiorno (Cass. n. 4984/2013) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto straniero, Note a sentenza Massima In tema di disciplina dell'immigrazione, il rilascio del visto
DettagliL'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità?
L'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario Decisione: Sentenza n. 3707/2016 Cassazione Civile - Sezione III Classificazione:
DettagliLe disposizioni dell ordinamento civile secondo il DDL Cirinnà. Relatore: GIULIO ROLGI Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como
Le disposizioni dell ordinamento civile secondo il DDL Cirinnà Relatore: GIULIO ROLGI Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como comma 2 Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un
DettagliRistrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica
Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Per la Cassazione, anche i professionisti e imprese
DettagliCon l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliIII. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO a cura di MASSIMO DOGLIOTTI egilda FERRANDO
INDICE-SOMMARIO I. IL MATRIMONIO pag. 1. La promessa di matrimonio... 3 2. La libertà matrimoniale... 10 3. I requisiti per contrarre matrimonio... 17 a) differenza di sesso tra gli sposi... 17 b) vincolo
DettagliRelazione Avv. Massimiliano D. Parla del 7 dicembre 2013
Relazione Avv. Massimiliano D. Parla del 7 dicembre 2013 IL RICORSO PER CASSAZIONE CONCETTI INTRODUTTIVI 1) MEZZO DI IMPUGNAZIONE INDEFETTIBILE (ART. 111, CO 7 COST.) IN QUANTO ESPERIBILE VERSO: TUTTE
DettagliORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale - di accoglimento del ricorso - che si fondava su doppia articolazione della ratio decidendi costituita dalla affermazione
Dettagli