Regolamento per l'archivio di Stato. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino
|
|
- Valerio Leoni
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. 49. Regolamento per l'archivio di Stato. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo il seguente Regolamento approvato dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 16 Settembre 1946: Art. 1. L'Archivio di Stato è retto da un Archivista di nomina del Consiglio Grande e Generale. Art. 2. L'Archivista ha l'obbligo di tenere aperto l'archivio agli studiosi con onorario da stabilirsi. E' obbligo dell'archivista di tenere: Art. 3. a) Un registro dei documenti dei quali darà comunicazione o farà copia; b) Un registro dei documenti estratti dall'archivio con licenza del Consiglio Grande e Generale, notando per ogni documento, fascicolo o volume l'autorizzazione ricevuta e, a suo tempo, l'avvenuta restituzione. Art. 4. L'Archivista potrà proporre al Consiglio Grande e Generale il ricupero o l'acquisto di atti che credesse utile conservare in Archivio. Art. 5. Ogni due anni i Sindaci di Governo faranno un'ispezione all'archivio, verificando se vi esistono i libri e le carte scritti nell'inventario, e ne riferiranno alla Reggenza. Concentrazione degli atti. Art. 6.
2 Tutte le Autorità Governative debbono depositare nell'archivio, al compiersi di ogni trentennio, i propri atti, tanto di protocollo generale, quanto di protocollo riservato. Art. 7. Gli originali dei rogiti notarili si dovranno depositare nell'archivio non piu' tardi di dieci giorni dalla cessazione dall'ufficio di Notaio. Art. 8. I diritti delle copie non estratte degli istrumenti stipulati dai Notai nell'ultimo anno di loro vita, saranno riservati agli eredi per sei mesi dalla morte del Notaio. Per le copie dei testamenti invece non aperti o non pubblicati saranno sempre riservati i diritti agli eredi. Art. 9. Nell'Archivio Governativo si depositeranno gli atti degli Uffici Governativi già soppressi, e che eventualmente non vi si trovassero ancora, e quelli che in avvenire fossero soppressi. Art. 10. Debbono conservarsi nell'archivio dello Stato tutti i sigilli fuori d'uso degli Uffici Governativi e dei Notai defunti o che abbiano cessato dal loro ufficio, nonchè i modelli delle monete e i punzoni delle medaglie fatte coniare dalla Repubblica e tutti quegli oggetti aventi qualsiasi carattere ufficiale che possono servire di corredo agli atti dell'archivio, e che l'archivista stimasse opportuno vi fossero conservati. Art. 11. Le consegne si fanno con verbale firmato dall'archivista e dai depositanti, munito di un inventario degli atti consegnati, da redigersi per cura dei depositanti e da firmarsi dai medesimi, e contenere l'indicazione delle serie e dei documenti consegnati, le date del tempo, in cui comincia o finisce ciascuna serie o ciascun documento, ed il numero dei volumi e dei mazzi che li compongono. Una copia autentica di questo inventario si trattiene in Archivio, mentre l'originale si trasmette, e deve rimanere, presso la Segreteria degli Interni. Art. 12. Non si accettano depositi di carte da privati, ma solo doni, previo assenso in iscritto della Reggenza. Ordinamento. Art. 13. Nell'archivio di Stato le carte debbono essere classificate per ufficio e divise per serie, e le serie ordinate cronologicamente. Art. 14.
3 Le carte non emanate da Uffici Governativi e non aventi carattere puramente storico o letterario, pervenute o che perverranno al Governo per dono di privati, o per altra forma di acquisto, si conserveranno nell'archivio Governativo, dove formeranno una particolare sezione dell'archivio di Stato. Art. 15. L'Archivio Notarile, oltre alla serie delle carte antiche e moderne relative all'ordinamento dell'archivio stesso e del Notariato, conterrà le seguenti: a) Gli originali e i repertori degli atti dei notai sammarinesi, distinti notaio per notaio, disposti cronologicamente, secondo la data da cui hanno principio gli atti di ciascun notaio, con disposizione pure cronologiche dei volumi o mazzi; b) Gli originali, i repertori e le copie degli atti di Notai non sammarinesi, depositati in Archivio, e disposti come sopra. Pubblicità degli atti. Art. 16. Nessuno degli atti conservati in Archivio è, in via assoluta, segreto. Occorre però una speciale licenza in iscritto del Congresso di Stato per esaminare e copiare: a) gli atti di protocollo riservato o quelli di protocollo non riservato e dei consolati, posteriori al 1860, contenenti informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone; b) gli atti che costituiscono la parte inquisitoria dei processi penali dopo il 1860, quando si trovino in Archivio. Art. 17. Degli atti relativi alla politica estera dopo il 1860, e dei trattati segreti della Repubblica, non potrà essere data comunicazione, se non alla Reggenza ed ai Segretari di Stato. Regole e tasse per le visure e le copie. Art. 18. Le comunicazioni e le copie degli atti richiesti da pubblici ufficiali, per ragioni d'ufficio, sono esenti da qualsiasi tassa e spesa. Art. 19. Sono similmente esenti da ogni tassa le copie dei documenti che si richiedono per la prova di pubblici servizi ordinari o straordinari, o per la liquidazione di pensioni a carico dello Stato, o che debbano servire a persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Art. 20.
4 Sono pure esenti da tasse le copie richieste dai donatori di documenti, relativamente alle carte donate. Art. 21. Le ricerche e le comunicazioni di documenti per oggetto letterario o scientifico determinato e palese, e le copie che sotto lo stesso titolo si fanno personalmente dagli studiosi o a mezzo di incaricati, sono totalmente gratuite. Art. 22. Il Congresso di Stato fisserà il compenso dovuto all'archivista per le seguenti mansioni ed operazioni: a) Ricerca e comunicazione di un singolo documento o di una posizione relativa ad un solo oggetto purchè riunito in uno stesso fascicolo, busta o altrimenti esistente tutto insieme; b) Ricerca come sopra per un numero superiore di fascicoli o posizioni riunite; c) Copie di atti notarili; d) Copia di schemi od altri disegni; e) Copie di documenti a seconda dei secoli cui si riferiscono dal XII al XX; f) Dichiarazioni di cui agli articoli 29 e 34 del presente regolamento. Art. 23. Coloro che richiedono comunicazione di documenti per interesse privato possono dei medesimi prendere appunti, ma non fare copie, nè estratti. Art. 24. Per le copie dei documenti richiesti all'archivio per oggetto di studio, e senza autenticazione, è data facoltà all'archivista di diminuire le tasse della metà, qualora esso abbia certezza che il documento debba veramente servire pel solo fine per cui si domanda. Art. 25. Per interesse privato è permesso di rilasciare copia di brani ossia singole parti di atti, qualora non possa ai medesimi attribuirsi un significato diverso da quello che avrebbero unitamente all'intero atto. Tali copie di brani dovranno però sempre contenere l'intestazione del documento, la sua data, le firme e le formule tutte che costituiscono in genere l'autenticità e determinano la natura dell'atto ed indicare i punti della omissione. Art. 26. Non possono rilasciarsi copie di parti di atti, se non quando si ignori l'esistenza dell'intero documento.
5 Art. 27. Nell'autenticazione dei documenti dovrà sempre indicarsi se la copia sia conforme all'originale, o ad altra copia semplice od autentica, e notarsi la busta, il volume e la pagina in cui esiste il documento trascritto. Inoltre dovrà l'autenticazione essere munita del sigillo dell'archivio e della firma dell'archivista ; sarà pure indicata la persona alla quale la copia viene rilasciata. Art. 28. In uno dei margini di ciascun foglio, escluso quello contenente l'autentica, si ripeterà la firma dell'archivista e nel margine dell'ultima pagina scritta si porrà la distinta delle spese e delle tasse percepite. Art. 29. Quando venga richiesto, può rilasciarsi dichiarazione che uno o piu' documenti "non si è trovato" o "non si sono trovati", esclusa qualsiasi dichiarazione di non esistenza del documento o dei documenti. Nella dichiarazione dovranno però colla maggiore precisione essere indicate le serie e i volumi e gli anni ai quali si sono estese le ricerche. Art. 30. Non si accettano domande per le sopraddette visioni o copie a pagamento, se non sono accompagnate dal pagamento delle tasse e delle spese dovute o da deposito di una somma approssimativa alle medesime, quando non possa prevedersi a quanto siano per ammontare. Art. 31. Sarà tenuto un bollettario a madre e figlia delle tasse d'archivio percepite. Art. 32. Le comunicazioni dei documenti ai privati si fanno nella stanza che sarà destinata a sala di lettura colla continua presenza dell'archivista. Art. 33. Quand'anche sia noto o dichiarato che le copie autentiche di documenti dell'archivio si richiedano per valersene in giudizio contro l'interesse dello Stato, non potranno le medesime negarsi ai richiedenti. Art. 34. L'Archivista, previa osservanza della legge sul bollo, ha la facoltà di rilasciare, in calce a documenti sia originali che in copia autentica, con formule di sottoscrizione o firme e sigilli, o segni di tabellionato di pubblici ufficiali e notai, o di enti riconosciuti dalla legge, dichiarazioni dell'autenticità delle sottoscrizioni e firme e sigilli, quando essa consti pel confronto di documenti o di sigilli e loro impressioni che si conservino in Archivio. Art. 35.
6 E' proibito ai Notai, sotto pena della multa estensibile a lire 2000, di far copie autentiche di atti esistenti presso privati, quando siano scritti in caratteri di secoli anteriori al secolo XVII. In caso di documenti non datati e dei quali sia difficile stabilire se siano o no anteriori a detto secolo, la competenza è devoluta all'archivista. Per ottenere copia autentica di tali atti essi debbono essere esibiti all'archivista, il quale ne rilascia copia autentica indicando nell'autenticazione il proprietario e l'esibitore dell'atto. Art. 36. La tabella delle tasse dovrà tenersi esposta nella sala di lettura dell'archivio. Estrazione di documenti dall'archivio e scarti. Art. 37. A norma della Rubrica XXX Libro I degli Statuti nessun documento può essere asportato dall'archivio, se non con licenza del Grande e Generale Consiglio. Art. 38. Nei casi di cui all'articolo precedente dovrà essere stabilito dal Consiglio, o non essendo stabilito dal Consiglio, si stabilirà dall'archivista, un termine preciso per la restituzione dei documenti asportati e, scorso questo termine, dovrà l'archivista sotto la sua responsabilità aver cura di ritirarli. Art. 39. La Reggenza potrà autorizzare la distruzione di documenti, o duplicati o ritenuti inutili, purchè l'una o l'altra di queste qualità sia dichiarata con parere in iscritto dall'archivista e dai Segretari di Stato, dai quali dipende o dipenderà l'ufficio cui le carte appartengono, o dal Commissario della Legge se si tratti di carte giudiziarie. Disposizioni generali. Art. 40. Ogni qualvolta si tolga dalla propria sede un volume, o una busta, o un fascicolo, o un singolo documento, dovrà porsi in suo luogo un foglio indicante da chi, in qual giorno e per qual uso il volume o busta o fascicolo o documento sia stato tolto. Art. 41. Gli studiosi che ottengono licenza di far copie di documenti dell'archivio Governativo assumono l'obbligo di far dono di due esemplari delle loro eventuali pubblicazioni all'archivio e di un terzo esemplare per la Biblioteca Governativa. 41;15 Art. 43. La Segreteria di Stato e gli altri Uffici Governativi alla fine di ogni anno spediranno all'archivio una copia di tutte le disposizioni legislative della Repubblica e di tutte le pubblicazioni ufficiali
7 impresse per cura della Segreteria e degli stessi uffici. Anche gli enti riconosciuti dalla legge hanno l'obbligo di passare all'archivio regolamenti ed altri loro atti pubblicati a stampa. E di un altro esemplare tanto gli uni quanto gli altri dovranno far dono alla Biblioteca Governativa. 41;15 Art. 44. L'Archivista deve tenere un registro dei depositi d'obbligo diviso in tre colonne, la prima coll'intestazione dell'ente od ufficio obbligato al deposito, la seconda per la indicazione delle carte che devono essere depositate, la terza per l'indicazione del deposito eseguito. Scorso il termine d'obbligo l'archivista è obbligato a richiedere il deposito non eseguito. 41;15 Art. 45. Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo che ne sarà fatta la legale pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 Settembre 1946 (1646 d.f.r.). Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini IL SEGRETARIO DI STATO f.f. PER GLI AFFARI INTERNI G. Giacomini
Legge contenente modifiche ed aggiunte alle vigenti disposizioni per gli autoveicoli. (1) Noi Capitani Reggenti
N. 53 Legge contenente modifiche ed aggiunte alle vigenti disposizioni per gli autoveicoli. (1) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge
DettagliCONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO 38122 Trento, Piazza Silvio Pellico 5 Tel. 0461-983701 Fax. 0461-983651 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
DettagliLegge sulla navigazione marittima. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino
N. 51. Legge sulla navigazione marittima. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) Vigente al: 27-09-2010
DettagliNOTARILE Elenco dei notai i cui atti sono risultati parzialmente o totalmente mancanti al riscontro seguito al versamento del
Inventario NO 9 Archivio di Stato di Milano NOTARILE Elenco dei notai i cui atti sono risultati parzialmente o totalmente mancanti al riscontro seguito al versamento del 1944-1946 Notarile di Milano (sec.
DettagliELENCO ALFABETICO DEI NOTAI (REDATTO NEL 1824) VOL. III LOCATELLI-RASORI
Inventario NO 2 Archivio di Stato di Milano ELENCO ALFABETICO DEI NOTAI (REDATTO NEL 1824) VOL. III LOCATELLI-RASORI Notarile di Milano (sec. XIII - sec. XX) Iperfondo Livello 1 Conservatore: Archivio
DettagliELENCO ALFABETICO DEI NOTAI (REDATTO NEL 1824) VOL. I A-CAROZZI
Inventario NO 2 Archivio di Stato di Milano ELENCO ALFABETICO DEI NOTAI (REDATTO NEL 1824) VOL. I A-CAROZZI Notarile di Milano (sec. XIII - sec. XX) Iperfondo Livello 1 Conservatore: Archivio di Stato
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 DICEMBRE
Pagina 1 di 8 Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 DICEMBRE 1984, n. 956 (GU n. 020 del 24/01/1985) REGOLAMENTO
DettagliApprovazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2).
D.M. 15 febbraio 1949 (1). Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.
DettagliOrdinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali
490.50 Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali del 5 settembre 988 (stato luglio 004) emanata dal Governo il 5 settembre 988. Amministrazione e classificazione Art. Obbligo di gestire
DettagliCittà di Giugliano in Campania
Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli REGOLAMENTO DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.28 del 15.03.2013
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/07/2013 INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 -
DettagliCOMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO
REGOLAMENTO CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale N 5 Del 13/03/2013 DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA ARTICOLO
DettagliModifica alla normativa in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti ordinari e regolamentazione della concessione del lasciapassare.
LEGGE 27 settembre 1984 n. 85 (pubblicata il 17 ottobre 1984) Modifica alla normativa in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti ordinari e regolamentazione della concessione del lasciapassare. Noi
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
COMUNE DI CLES (Provincia di Trento) ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 28.07.2015 INDICE Art. 1 - Oggetto
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 20 aprile 2010 n.78 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 30, comma 2, della Legge 24 giugno 1997 n.64; Vista la deliberazione
DettagliLEGGE 13 aprile 1976, n. 11 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 16 aprile 1976)
LEGGE 13 aprile 1976, n. 11 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 16 aprile 1976) Unificazione delle tasse di circolazione e revisione e relativa regolamentazione (1) Noi Capitani Reggenti
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 2 al n. 3 del 16 febbraio 2011 Parti I e II - Anno XLII REPUBBLICA ITALIANA
DettagliTenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici
Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Visto l'articolo 109 del decreto del presidente della
DettagliLEGGE 30 luglio 1962, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 agosto 1962). Regolamentazione del rilascio dei passaporti.
LEGGE 30 luglio 1962, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 agosto 1962). Regolamentazione del rilascio dei passaporti. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
DettagliCOMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di notificazione Art. 3 - Modalità per la notificazione
DettagliDOMANDE DI REGISTRAZIONE MARCHIO D IMPRESA NAZIONALE
DOMANDE DI REGISTRAZIONE MARCHIO D IMPRESA NAZIONALE PRIMO DEPOSITO: Le domande di registrazione per marchi nazionali (primo deposito) possono essere depositate, personalmente dal richiedente o dal suo
DettagliCOMUNE DI FRATTAMINORE
COMUNE DI FRATTAMINORE Regolamento Disciplina della documentazione AMMINISTRATIVA, dell AUTENTICAZIONE delle SOTTOSCRIZIONI e COPIE, nonchè dell AUTOCERTIFICAZIONE S O M M A R I O CAPO I NORME GENERALI
DettagliLegge che istituisce la patente per l'esercizio delle industrie e dei commerci e che stabilisce la relativa tassa di concessione.
N. 5. Legge che istituisce la patente per l'esercizio delle industrie e dei commerci e che stabilisce la relativa tassa di concessione. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino promulghiamo
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 18 dicembre 2013 n.172 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 30, comma 2, della Legge 24 giugno 1997 n.64; Vista la deliberazione
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2014 n.223 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 30, comma 2, della Legge 24 giugno 1997 n.64; Vista la deliberazione
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
DettagliModalità di Deposito
Modalità di Deposito Fedra 6.5.1 e successive (versione obbligatoria dal 16.02.2010) Bilanci On Line (software via internet dall indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it utilizzabile solo in caso di
DettagliCOMUNE DI VENDONE Provincia di Savona
COMUNE DI VENDONE Provincia di Savona REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 01/03/2006) Indice Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Definizione
DettagliPREFETTURA DI MILANO ATTI AMMINISTRATIVI REGISTRI
Inventario PU 7 Archivio di Stato di Milano PREFETTURA DI MILANO ATTI AMMINISTRATIVI REGISTRI Per la richiesta indicare: Fondo: Prefettura di Milano Sezione: Registri Pezzo: numero della busta Prefettura
DettagliStudio legale pasceri vitale PROMEMORIA ADEMPIMENTI DEPOSITO LEGALE DEI PERIODICI
Studio legale pasceri vitale Via Borgogna 5 20135 Milano Tel. 02.5450140 Fax 02.89281968 segreteria@pasceri.it www.pasceri.it PROMEMORIA ADEMPIMENTI DEPOSITO LEGALE DEI PERIODICI Gentilissimo Associato,
DettagliComune di Catania REGOLAMENTO. dei Contratti. Art. 1
Comune di Catania REGOLAMENTO dei Contratti Art. 1 Le procedure per la scelta dei contraenti privati e per la stipulazione dei contratti in materia di appalti di lavori, forniture, servizi, compravendita
Dettagli1 di 5 28/01/2015 10:29 Ministero dell'interno D.M. 27/02/2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Pubblicato nella Gazz. Uff.
DettagliDISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI D.M.
DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI D.M. 1 OTTOBRE 1948 NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ART. 1
DettagliD.M. Interno 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici
D.M. Interno 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 109 del decreto del presidente
DettagliArt. 93 (Esenzione fiscale)
Art. 93 (Esenzione fiscale) 1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo,
DettagliREGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI CHARVENSOD
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D AOSTA Consortium des Collectivitités Locales de la Vallée d Aoste REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI CHARVENSOD BOZZA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DettagliISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI ISTANZE DI RINUNCE
ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI ISTANZE DI RINUNCE L istanza di ritiro domande L istanza di ritiro di una domanda deve essere presentata personalmente dal richiedente o dal suo mandatario, presso l Ufficio
DettagliSINTESI DEGLI ERRORI PIU FREQUENTI RISCONTRATI SULLE PRATICHE DI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DEPOSITATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
SINTESI DEGLI ERRORI PIU FREQUENTI RISCONTRATI SULLE PRATICHE DI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DEPOSITATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE 26 maggio 2004 n.71 REPUBBLICA DI SAN MARINO LEGGE ISTITUTIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
Allegato A alla deliberazione C.C. n. 16 del 23.6.2014. COMUNE DI BORGIO VEREZZI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliCOMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (Provincia di Catanzaro) Viale I Maggio - Tel. 0968/79111 - Fax 0968/728224-88025 San Pietro a Maida (CZ) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E CONSEGNA A
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 1878) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982 (V. Stampato n. 3063) presentato dal Ministro degli Affari Esteri
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE PER LA STAMPA E L INFORMAZIONE MODALITA PER L ISCRIZIONE DI PERIODICI TELEMATICI NEL REGISTRO DELLA STAMPA (Art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47) Per ottenere l iscrizione
DettagliComune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax
Comune di Imola Provincia di Bologna Via Mazzini n. 4 40026 Imola Tel. 0542-602111-Fax 602289. REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE, GLI ARCHIVI E I MUSEI DI PROPRIETÀ
DettagliAvvocato in esercizio Funzionario ordine giudiziario Diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali. prov. (.
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ABBREVIATA Orario per la presentazione delle domande: la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (escluso il sabato) i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
DettagliG.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto 17 maggio 2002, n. 127 Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del
DettagliREGOLAMENTO FUNZIONI UFFICIALE ROGANTE AZIENDALE
REGOLAMENTO FUNZIONI UFFICIALE ROGANTE AZIENDALE L attività dell Ufficiale Rogante è caratterizzata da un numero notevole di procedure che comportano assunzione diretta di responsabilità. Ad ognuna di
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO LEGGE QUALIFICATA 16 dicembre 2005 n.186 LEGGE QUALIFICATA SUI CAPITANI REGGENTI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare
DettagliAtto aggiuntivo di Monaco
Traduzione 1 0.232.121.11 Atto aggiuntivo di Monaco all Accordo dell Aia sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934 Conchiuso a Monaco il 18 novembre
Dettagli2. ARCHIVIO DELL UFFICIO DI CONCILIAZIONE DI APRICENA
2. ARCHIVIO DELL UFFICIO DI CONCILIAZIONE DI APRICENA Busta 1 (1838 1898) 1. Sentenze 1838 2. Repertorio 1854 3. Verifiche quadrimestrali 1893 4. Verbali di causa ed ordinanze 1898 5. Indice dei processi
DettagliCOMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria)
COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliDOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ABBREVIATA
MARCA DA BOLLO 16,00 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ABBREVIATA o Avvocato in esercizio o Funzionario ordine giudiziario o Diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali Consiglio
Dettagli1) VISURA DELLA SOCIETA 2) COMPILAZIONE DELLA DISTINTA
1) VISURA DELLA SOCIETA INDIRIZZO PEC DELLA SOCIETA In visura non è presente la Pec della società. In mancanza di iscrizione della Pec della società, ogni pratica inviata viene automaticamente sospesa
DettagliConvenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982
Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Si tratta di una Convenzione multilaterale relativa all istituzione di un certificato sulla
Dettagli1 GU L 3 del , pag GU L 11 del , pag GU L 349 del , pag. 83.
REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni
DettagliCittà Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
DettagliREGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI E DEI COMPENSI LIQUIDATI AI NOTAI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA
Mod. 21 TRIBUNALE DI... REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI E DEI COMPENSI LIQUIDATI AI NOTAI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA (Reg. di 100 ff.) 91 Mod. 21 TRIBUNALE DI REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI E
DettagliCOMUNE DI CORREZZANA Provincia di Monza e Brianza N. 51 DEL
COMUNE DI CORREZZANA Provincia di Monza e Brianza Cod. 10980 N. 51 DEL 17.09.2015 OGGETTO: ISTITUZIONE E TENUTA PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA DEL REPERTORIO DEGLI ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI
DettagliISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI
DECRETO DELEGATO n. 50 del 16 marzo 2010 ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI Così come modificata con Decreto-Legge n.36 del 24 Febbraio 2011 TESTO
DettagliAlbero delle strutture
Albero delle strutture Comune di Brez, 1502-1991 Comune di Brez, 1502-1991 Comunità di Brez, 1502-1810 Pergamene, 1502-1640 Carte di regola, 1603-1761 Deliberazioni della regola, 1790-1810 Atti degli affari
DettagliISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO B R E V E T T I E M A R C H I ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE IMPORTANTE: Le domande e istanze
DettagliCOMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -
COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE Pagina 0 di 5 INDICE ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 DEFINIZIONE DI NOTIFICAZIONE
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE L iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consorzi con attività Esterna - art. 2612 c.c. AGOSTO 2013 2 INDICE DEFINIZIONE DI CONSORZIO
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE PER LA STAMPA E L INFORMAZIONE MODALITA PER L ISCRIZIONE DI PERIODICI TELEMATICI NEL REGISTRO DELLA STAMPA (Art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47) Per ottenere l iscrizione
DettagliREGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI
REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI Approvato con delibera C.C. n. 15/92268/2012 del
DettagliREGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI
CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino ATTI UFFICIALI REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 13.02.2013 INDICE Articolo 1 - Oggetto del
DettagliINFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO
INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO Si partecipa mediante deposito di una offerta di acquisto in bollo da Euro 14,62. 1) Le offerte di acquisto, che dovranno essere depositate
DettagliGea Arcella Notaio in Buja
L atto notarile informatico le copie Abano Terme 11 maggio 2013 Gea Arcella Notaio in Buja Le copie : caratteristiche La copia è un documento che rappresenta un altro documento in modo giuridicamente rilevante.
DettagliProcura della Repubblica di Lecce
Le parti sono: Procura della Repubblica di Lecce NEGOZIAZIONE ASSISTITA: NOTA DI DEPOSITO DELL ACCORDO RAGGIUNTO (art. 6 D.L. 132/2014 conv in legge 162/2014) Cognome e Nome C.F. Assistita dall Avv. PEC
DettagliRICHIESTA VISURA Visione del fascicolo edilizio con possibilità di chiedere alcune copie dei documenti in esso contenuti
Agg. Aprile-2017 - Pagina 1 di 5 Io sottoscritto/a (Richiedente) Persona fisica (cittadino, CTU, ecc.) RICHIESTA VISURA Visione del fascicolo edilizio con possibilità di chiedere alcune copie dei documenti
DettagliD.P.R. 361/2000. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361. in Gazzetta Ufficiale n. 286 del
D.P.R. 361/2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361 in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07-12-2000 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA COMUNE DI GRAGNANO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 269 del 18-12-2015 OGGETTO: Concessione Patrocinio alle Associazioni Culturali di Gragnano per manifestazione del 31/12/2015. L anno DUEMILAQUINDICI,
DettagliAREA SERVIZI AL TERRITORIO Servizio Pianificazione e rigenerazione urbana
Numero scheda 03.310.06 VISIONE O COPIA DI PRATICHE EDILIZIE Per favorire la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa e per garantirne l'imparzialità e il buon andamento, la Legge riconosce
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ARCHIVIO COMUNALE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ARCHIVIO COMUNALE *** *** *** Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni del DPR. 30 settembre 1963 nr. 1409 e del D. Lgs. 29
DettagliRegolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.
DettagliTRIBUNALE DI VITERBO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
Affissione di n. 10 manifesti murali nel Comune di Viterbo e n. 10 manifesti murali nel Comune di Faleria, almeno 45 gg. prima della vendita, inserzione sul quotidiano Il Messaggero (edizione di Viterbo)
DettagliELEZIONI POLITICHE 2016
REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI ELEZIONI POLITICHE 2016 - A - DOCUMENTAZIONE PER LISTA NON COALIZZATA 1 FAC-SIMILE - PER PRESENTAZIONE LISTA NON COALIZZATA San Marino,
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI Approvato con deliberazione consigliare nr. 53 del 23/07/2015 Pubblicato all albo il 05/08/2015 Entrato in vigore il 21/08/2015
DettagliARCHIVIO STORICO DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA
ARCHIVIO STORICO DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA SCHEMA DI INVENTARIO (a cura di C. Barucco e E. Ferraglio) CONTI CONSUNTIVI 1801-1869 Busta a.1 1801-1804, 1805, 1806, 1807, 1808 a.2 1809, 1810,1811 a.3 1812,
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 28 novembre 2013 n.161 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 1 e l articolo 11, della Legge 20 febbraio 1991 n.27; Visto
DettagliTraduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)
Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104
DettagliCOMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione
DettagliModello di domanda. Concorso Notarile
www.notaio.org Modello di domanda Concorso Notarile 2004 www.notaio.org Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da presentare al Procuratore della Repubblica competente Al Ministero della Giustizia
DettagliRegolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche
COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA Provincia di Benevento Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 2 del 9 Gennaio 2014 Indice Art. 1 Oggetto
DettagliModifiche alle leggi sulle tasse di bollo. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino
N. 33. Modifiche alle leggi sulle tasse di bollo. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti modifiche approvate dal Consiglio Grande e Generale
DettagliNr. Rilasciato da Il TIPO PASSAPORTO ANNULLAMENTO WEB SI NO. Note. Prot. Nr. Passaporto N
PROTOCOLLO (Data preinserimento pratica) Nato il Prot. Nr. Passaporto N Il titolare rimane in possesso del passaporto (debitamente annullato da questo ) Nr. Rilasciato da Il ANNULLAMENTO WEB SI NO Note
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 1 SEZIONE PER LA STAMPA E L INFORMAZIONE MODALITA PER L ISCRIZIONE DI GIORNALI E PERIODICI NEL REGISTRO DELLA STAMPA (Art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47) Per ottenere l
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Legge 20 dicembre 1966, n. 1253: Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'aja il 5 ottobre 1961. (Gazzetta Ufficiale
DettagliLEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15. Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali 1
LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali 1 TITOLO I Diritto di iniziativa Art. 1 1. Ogni cittadino iscritto nelle liste
DettagliAccordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno
Traduzione 1 Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934 2 0.232.121.1 Conchiuso a Londra il 2 giugno 1934 Approvato dall
DettagliLEGGE 25 maggio 1981, n. 40 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data. Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
LEGGE 25 maggio 1981, n. 40 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 4 giugno 1981) Parità tra uomo e donna in materia di lavoro. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
DettagliPoteri di autentica copia atti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice
Poteri di autentica copia atti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice Autore: Gaetano Walter Caglioti In: Diritto processuale civile La dichiarazione di autenticità della copia
DettagliREGOLAMENTO SULLE FUNZIONI DELL UFFICIALE ROGANTE
REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI DELL UFFICIALE ROGANTE INDICE Art. 1 Funzioni dell Ufficiale Rogante Art. 2 Requisiti e nomina Art. 3 Ambito di competenza dell Ufficiale Rogante Art. 4 Cessazione dall incarico
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo
DettagliConvenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile
Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione
DettagliDECISIONE N. 1044/99 DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI ARCHIVI STORICI DEL CONSIGLIO
DECISIONE N. 1044/99 DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI ARCHIVI STORICI DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento
Dettaglidi Gea Arcella notaio in Buja
L'atto pubblico informatico: la novella alla legge notarile ed il D.L. 179 di Gea Arcella notaio in Buja garcella@notariato.it Trieste 14 febbraio 2013 1 1. La forma pubblica amministrativa e il D.L. 179
DettagliINFORMATIVA MISSIONI DOTTORANDI
Area Ricerca INFORMATIVA MISSIONI DOTTORANDI AUTORIZZAZIONE MISSIONE Il dottorando per poter effettuare una missione, di durata inferiore a 6 mesi e senza richiesta di anticipo, deve far pervenire a ufficio.protocollo@pec.univr.it
Dettagli