COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
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1 COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n del 23/09/2016 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 67 del 10/08/ SERVIZIO - GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della dipendente matr. n. 700 e collocamento a riposo con liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo di cui all'art. 1, c. 9 della L. 243/2004. Proposta di Determinazione al Dirigente RICHIAMATE: - la delibera n. 24 del 24/05/2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016; - la delibera di G.C. n. 29 del 27/01/2010 avente per oggetto: Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009. (decreto anticrisi 2009) Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell Ente ; RICHIAMATA, inoltre, la delibera n. 378 del 05/10/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l Anno 2015 e pluriennale PREMESSO che la dipendente di questa Amministrazione Comunale, matr. n. 700, con istanza assunta al protocollo n del 19/07/2016 ha chiesto di essere collocata a riposo anticipato rispetto al limite di età, con decorrenza 01/11/2016, ai sensi dell art. 1, comma 9 della Legge 243/2004 che permette, alle sole lavoratrici, il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e 57 anni e 3 mesi, optando però per il calcolo del trattamento medesimo integralmente con le regole del sistema contributivo; ESAMINATO l art. 1, comma 9 della Legge 243/2004 che così recita: In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione ; RICHIAMATO l art. 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011(decreto salva Italia) il quale ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
2 prima della data i vigore del decreto-legge medesimo continuano ad applicarsi, tra l altro alle lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall art. 1, comma 9 della Legge 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni; ESAMINATO inoltre l art.1, comma 281, della legge 208/2015 il quale dispone che: al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all art.1, comma 9 della Legge 23/08/2004 n. 243, la facoltà prevista al predetto art. 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31/12/2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione ; RICHIAMATA la circolare INPS n. 45 del 29/02/2016, che ha fornito le istruzioni per l applicazione dell art. 1, comma 281, della legge 28/12/2015 n. 208 sopra citato, nella quale è precisato che la facoltà di opzione di liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è estesa anche alle lavoratrici che abbiano maturato requisiti entro il 31/12/2015; DATO ATTO che la dipendente matr. 700, alla data del 24/10/2015 era in possesso di un anzianità contributiva pari a 35 anni ed aveva già compiuto 60 anni, tre mesi e 15 giorni, quindi alla data del 31/12/2015 aveva già acquisito, il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale, con opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo; CONSTATATO infine che la stessa ha rispettato i termini di preavviso previsti dall art. 12 del CCNL 2004/2005; VERIFICATO che la domanda telematica di pensione diretta ordinaria di anzianità è stata trasmessa alla sede INPS di Perugia, prot. n /07/ ; PRESO ATTO che la stessa circolare n. 45 del 29/02/2016, l INPS, Direzione Centrale Pensioni, invita le sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31/12/2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data; RILEVATO inoltre che la dipendente, matr. n. 700, nella stessa nota prot si riserva di ritirare la domanda di dimissioni e collocamento a riposo e di essere mantenuta in servizio fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (01/10/2022), qualora l INPS respinga la sua richiesta di collocamento a riposo; RITENUTO, dato il carattere sperimentale della normativa ed il riferimento legislativo (v. secondo periodo art. 1 c. 281 sopracitato) alla disponibilità dei fondi, di dettare disposizioni cautelative per l evenienza del mancato accoglimento della domanda da parte dell INPS, in quanto ciò comporterebbe il collocamento a riposo senza alcun trattamento economico; RICHIAMATO l art. 26 del CCNL 14/09/2000 il quale stabilisce che i dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro;
3 VISTO lo Statuto Comunale; VISTO l art.107 D.lgs 267/2000; Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare; si propone quanto segue: 1) di accogliere la richiesta della dipendente matr. n. 700 di dimissioni volontarie e collocamento a riposo a decorrere dal 01/11/2016, con il regime sperimentale opzione donna, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributo, avendo maturato alla data del 31/12/2015 i requisiti di cui all art.1, comma 9, della Legge 243/2004, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data; 2) di riservarsi di revocare il presente atto qualora, entro il 31/10/2016, l INPS respinga la domanda di collocamento a riposo della dipendente; 3) di riservarsi di riammettere eventualmente la dipendente in servizio, ai sensi dell art. 26 del CCNL 14/09/2000, su domanda della medesima, fino al suo eventuale effettivo collocamento a riposo; 3) di incaricare il servizio gestione economica risorse umane di istruire tutte le pratiche per il conferimento della pensione e dell indennità premio servizio che saranno determinati con provvedimento dall INPS sede di Perugia. 23/09/2016 Il Responsabile del Procedimento F.to - Luisito SDEI
4 Determinazione Dirigenziale n del 23/09/2016 IL DIRIGENTE VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio 5.7 SERVIZIO - GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE e che qui si intende integralmente trascritto; RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta; VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento; VISTO l art.107 D.lgs 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; DETERMINA 1) di accogliere la richiesta della dipendente matr. n. 700 di dimissioni volontarie e collocamento a riposo a decorrere dal 01/11/2016, con il regime sperimentale opzione donna, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributo, avendo maturato alla data del 31/12/2015 i requisiti di cui all art.1, comma 9, della Legge 243/2004, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data; 2) di riservarsi di revocare il presente atto qualora, entro il 31/10/2016, l INPS respinga la domanda di collocamento a riposo della dipendente; 3) di riservarsi di riammettere eventualmente la dipendente in servizio, ai sensi dell art. 26 del CCNL 14/09/2000, su domanda della medesima, fino al suo eventuale effettivo collocamento a riposo; 4) di incaricare il servizio gestione economica risorse umane di istruire tutte le pratiche per il conferimento della pensione e dell indennità premio servizio che saranno determinati con provvedimento dall INPS sede di Perugia. Il Dirigente 23/09/2016 F.to Sostituto DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI
5 OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della dipendente matr. n. 700 e collocamento a riposo con liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo di cui all'art. 1, c. 9 della L. 243/2004. VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 comma 4 T.U. n. 267/2000) Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria della Determinazione Dirigenziale n del 23/09/ /09/2016 IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI F.to Dott. Sandro ROSSIGNOLI
6 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione, in copia conforme all originale, viene affissa all Albo Pretorio di questo ente da oggi 30/09/2016 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi. Foligno, lì 30/09/2016 L I M P I E G A T O A D D E T T O
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