DECRETO LEGGE N. 40 del 25/03/2010

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1 DECRETO LEGGE N. 40 del 25/03/2010 Con la pubblicazione del Decreto Legge sopra citato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, il Governo ha introdotto una serie di incentivi che dovrebbero stimolare la ripresa dei consumi di prodotti e/o servizi di competenza di alcuni settori economici presenti nel nostro Paese. Tali incentivi sono utilizzabili sia da parte di privati cittadini sia da soggetti svolgenti attività economiche e la loro fruizione, oltre che dal Decreto Legge n. 40, sarà regolamentata da appositi Decreti attuativi di competenza dei vari Ministeri interessati (in primis il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell Economia e delle Finanze). L articolo del decreto legge che introduce le predette agevolazioni è il n. 4. In questo articolo, al comma 1, viene prevista 1 istituzione di un FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) il quale, con apposito decreto darà l indicazione: - dei settori economici a sostegno dei quali saranno destinate le risorse presenti nel FONDO di cui sopra, evidenziando le somme stanziate per ogni settore; - delle operazioni di acquisizione beni e servizi che saranno oggetto di sostegno e con quale metodo verranno agevolate tali operazioni; - dei soggetti che potranno fruire degli aiuti e a quali incombenze dovranno fare fronte per poter accedere agli stessi. Il citato Decreto del MSE, datato 26/3/2010, è stato pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE n. 79 del 06/04/2010 ed è entrato in vigore, secondo l art. 6 dello medesimo, il giorno stesso della sua pubblicazione. (vedi la sintesi del contenuto del Decreto pubblicato in bozza su Il Sole 24Ore di sabato 27/3/2010). DETASSAZIONE PER IMPRESE DEL SETTORE TESSILE Con i i commi 2, 3 e 4, dell art. 1 del dl 40/2010 è stata istituita una apposita DETASSAZIONE sul valore degli investimenti in attività di RICERCA INDUSTRIALE e SVILUPPO PRE- COMPETITIVO, finalizzate alla realizzazione di campionari, fatti dalle imprese che svolgono attività che sono comprese nelle divisioni 13 e 14 della tabella dei codici ATECO La suddetta DETASSAZIONE consentirà di escludere dal reddito d impresa, dei soggetti interesssati, l ammontare degli investimenti effettuati, con le finalità sopra descritte, nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2009 e fino alla chiusura di quello in corso al 31/12/2010 (per chi ha il periodo d imposta coincidente con l anno solare gli investimenti detassati saranno quelli effettuati dal 26/3/2010, data di entrata in vigore del dl. n. 40/2010, al 31/12/2010). Questa agevolazione sarà fruibile per abbattere il reddito d impresa, del citato periodo d imposta, solo al momento della determinazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) dovute a saldo, quindi solo al momento di determinare le imposte dovute sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa all anno 2010 (per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Nel determinare quanto dovuto a titolo di acconto sia per il 2010 che per il 2011 (sempre riguardo 1

2 alle imprese con periodo d imposta coincidente con l anno solare) i soggetti economici interessati non potranno, invece, tenere conto della citata agevolazione. L agevolazione, in capo alle imprese, sarà concessa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Ce n. 1998/2006 relativo all applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore ( de minimis ). Considerato che per tale agevolazione sono stanziati 70 milioni di euro, le imprese che vorranno usufruire della stessa dovranno attenersi al contenuto di un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che stabilisca i criteri e le modalità di attuazione di tale agevolazione, considerato che le risorse disponibili sono quelle citate in precedenza. [ N.B. Il provvedimento di cui sopra è stato emanato il 02/04/2010 e con lo stesso è stata istituita una apposita COMUNICAZIONE (modello CRT) che i soggetti interessati dovranno inviare all Agenzia delle Entrate, per via telematica, personalmente o attraverso intermediari abilitati, dall'1/10/2010 al 20/1/2011, per evidenziare l'ammontare degli investimenti effettuati o da effettuare tra il 26/3/2010 e il 31/10/2010 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e il relativo risparmio d'imposta, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva all'utilizzo della citata DETASSAZIONE. L'Agenzia delle Entrate, ricevuto il suddetto modello, avrà poi il compito di comunicare, ai soggetti interessati, l'ammontare massimo dell'agevolazione spettante, sulla base del citato risparmio d'imposta spettante. Nel caso in cui le domande, giunte all'agenzia, fossero tante e tali che i 70 milioni di euro, stanziati, risultassero insufficienti per soddisfare tutti i contribuenti richiedenti l'agevolazione, questa sarà attribuita proporzionalmente a tutti quelli che hanno presentato la comunicazione sulla base del "risparmio d'imposta" che ciascuno avrebbe ottenuto sfruttando appieno la suddetta detassazione (quindi, nell'attribuzione dell'agevolazione l'agenzia non darà priorità ai soggetti che presenteranno per primi la comunicazione, ma prima calcolerà il rapporto percentuale tra i 70 milioni d'euro stanziati e il totale dei risparmi d'imposta "richiesti" dai contribuenti, dopodiché attribuirà a ciascuno di essi una parte della somma stanziata applicando la percentuale determinata, con il precedente calcolo, al risparmio d'imposta che risulterà indicata in ogni singola comunicazione ), Per l'invio della comunicazione sarà necessario utilizzare una apposita procedura (denominata "AGEVOLAZIONECRT") che sarà resa disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate] 2

3 DECRETO INCENTIVI 2010 SINTESI del DECRETO 26/03/2010 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (pubblicato in GU n. 79 del 06/04/2010) SINTESI dei contenuti del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale vengono definite le modalità di erogazione di quanto compreso nel FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA, attraverso la concessione di contributi. Le risorse del fondo, istituito dall art. 4 comma 1 del D.Lgs. 40 del 25/03/2010 (complessivamente pari a 300 milioni di euro) sono erogate mediante contributi per le operazioni sotto riportate e nei limiti massimi di spesa stabiliti (anche se con Decreti dello stesso MSE potranno essere disposte variazioni compensative dei limiti di erogazione in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni). Per tutte le operazioni agevolate (ad esclusione di quelle relative all acquisto di immobili ad alta efficienza energetica) i contributi verranno erogati sotto forma di riduzione del prezzo di vendita (al netto dei costi di gestione), che il cedente praticherà all atto dell acquisto dei citati beni. A sua volta, il cedente verrà poi rimborsato della riduzione concessa all acquirente- La ripartizione delle risorse di cui al citato fondo, le operazioni cui sono destinate, le modalità di determinazione dei contributi e tutte le altre regole da seguire per l ottenimento degli stessi sono i seguenti: a) 60 milioni di euro, sono destinati alla sostituzione di mobili da cucina, in uso, con cucine componibili ed elettrodomestici ad incasso ad alta efficienza. Il contributo spettante per tali operazioni è pari al 10% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di euro per ognuna di queste), purché: - i nuovi mobili e la nuova cucina siano accompagnati dalla scheda prodotto secondo quanto previsto dalla Legge 126 del 10/4/1991, dal DM 101 dell 08/2/1997 e dalla circ. 1 del 03/08/2004 del Ministero delle Attività Produttive (pubblicato nella GU 187 dell 11/08/2005); - i nuovi mobili da cucina rispettino quando stabilito dal Decreto del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali del 10/10/2008 (pubblicato nella GU 288 del 10/12/2008); - la nuova cucina componibile sia dotata di almeno due dei seguenti elettrodomestici ad alta efficienza energetica: frigorifero/congelatore di classe A+ e A++, forno di classe A, piano cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) di classe non inferiore ad A/A/A (efficienza energetica A, efficienza di lavaggio A, efficienza di asciugatura A); - la nuova cucina componibile sia già predisposta per la raccolta differenziata, con dotazione di appositi contenitori; - il produttore attesti con autocertificazione o dichiarazione apposita l ottemperanza dei requisiti citati sopra (tutti); - il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l acquisto della nuova cucina è stata fatta dall acquirente in sostituzione di un altra cucina già in uso. Il prezzo di vendita degli eventuali elettrodomestici, compresi nella nuova cucina, che non fossero delle classi energetiche citate sopra, non potrà essere compreso nella base di calcolo del contributo del 10%, su indicato. b) 50 milioni di euro, per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani di cottura, cucine 3

4 di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici. Il contributo spettante è pari al 20% del prezzo di vendita dei singoli beni, per un ammontare massimo di: euro per l acquisto di una nuova lavastoviglie di classe energetica non inferiore ad A/A/A; - 80 euro per l acquisto di un nuovo forno elettrico di classe energetica non inferiore ad A; - 80 euro per l acquisto di un nuovo piano di cottura dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma, (FSD); euro per l acquisto di nuova cucina di libera installazione dotata di forno elettrico di classe energetica A e piano di cottura dotato di valvole di sicurezza gas (FSD); euro per l acquisto di una nuova cappa climatizzata; euro per l acquisto di un nuovo scaldacqua elettrico con installazione di pompa di calore ad alta efficienza con COP > 2,5 secondo la norma EN dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria; purché il venditore documenti che l acquisto di ogni singolo elettrodomestico è stato effettuato, dall acquirente, in sostituzione di un altro. c) 12 milioni di euro, per acquisto di motocicli. Il contributo spetta per un ammontare pari al 10% del prezzo di vendita del singolo motociclo (fino ad un ammontare massimo, per singolo bene, di euro 750), oppure per un ammontare pari al 20% del prezzo di vendita di un motociclo dotato di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva (fino ad un ammontare massimo di euro 1.500), a patto che: - lo stesso sia di cilindrata non superiore a 400 c.c., ovvero con potenza non superiore a 70 kw, sia nuovo e di categoria EURO 3; - venga contestualmente rottamato un motociclo o un ciclomotore di categoria EURO 0 o EURO 1, utilizzando la procedura di demolizione di cui al comma 233, dell art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 [(*) ATTENZIONE che la rottamazione del vecchio ciclomotore o motociclo è prevista solo per chi vuole comprare un nuovo motociclo euro 3 ad alimentazione tradizionale ]. Il venditore deve documentare che l acquisto del nuovo motociclo è stato effettuato, dall acquirente, in sostituzione di un altro che, nel caso, deve essere anche rottamato [solo nel caso (*)] d) 20 milioni di euro, per la sostituzione di motori fuori bordo e per l acquisto di stampi per la la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale. Il contributo spetta per un ammontare pari al 20% del costo di acquisto (nel limite massimo per singolo investimento di euro) di un nuovo motore fuoribordo a basso impatto ambientale (conforme alla direttiva 2003/44/Ce e fino alla potenza di 75 kw compresa) in sostituzione di un motore fuoribordo di vecchia generazione. Il venditore del nuovo motore dovrà documentare che l acquisto del nuovo motore è stato effettuato, dall acquirente, in sostituzione di un motore vecchio. Per l acquisto, invece, di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, il contributo sarà pari al 50% del prezzo di acquisto degli stampi per un ammontare massimo, per azienda, di 200 mila euro. e) 8 milioni di euro, per l acquisto di rimorchi e semirimorchi. 4

5 Il contributo spetta per un ammontare pari a euro per l acquisto di un nuovo rimorchio, con dispositivo ABS, a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all allegato II della Direttiva Quadri 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata (ABS). Se il nuovo rimorchio oltre al dispositivo ABS sarà dotato anche di sistema di controllo elettronico della stabilità il contributo sarà pari a euro. Nel caso invece di acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all allegato II della Direttiva Quadri 2007/46/CE, per radiazione di un vecchio semirimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata (ABS), il contributo sarà di euro, se il nuovo semirimorchio sarà dotato di ABS oppure, se oltre all ABS sarà dotato anche di sistema di controllo elettronico della stabilità, il contributo sarà di euro. Il venditore deve documentare che l acquisto del nuovo rimorchio o semirimorchio è stato effettuato, dall acquirente, in sostituzione di un altro che, nel caso, deve essere anche radiato. f) 20 milioni di euro, per l acquisto di macchine agricole e movimento terra. Il contributo spetta per un ammontare pari al 10% del costo di listino se il concessionario o il venditore, a sua volta, praticherà uno sconto di pari misura (del 10%) sullo stesso valore. Le macchine il cui acquisto godrebbe dell agevolazione sarebbero le seguenti: - macchine agricole; - macchine movimento terra; - macchine operatrici a motore rispondenti alla categoria FASE IIIA di cui agli artt. 57 e 58 del D.Lgs /4/1992 e succ. modif. (attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse). L agevolazione è però vincolato al fatto che l acquisto delle nuove macchine sia in sostituzione di macchine e attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31/12/1999 della stessa categoria di quelle nuove. Le nuove macchine, che dovranno essere della stessa tipologia di quelle sostituite, non potranno essere di potenza superiore di oltre il 50% di quella delle macchine sostituite. Oltre a quanto detto sopra, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La certificazione dell avvenuta demolizione dovrà essere fornita al venditore che dovrà trasmettere la stessa all ente erogatore del contributo (a pena di decadenza dal contributo stesso). Per i beni rottamati non iscritti in pubblici registri farà fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, che ne attesti la demolizione. Il venditore deve documentare che l acquisto della nuova macchina è stato effettuato dall acquirente, in sostituzione di un altra che, nel caso, deve essere anche demolita. g) 40 milioni di euro, per l acquisto di gru a torre per l edilizia. Il contributo spetta per un ammontare del 20% del costo di acquisto di una singola gru (con un ammontare massimo di euro per singolo bene acquisito). 5

6 Il contributo spetterà se l acquisto di ciascuna nuova gru servirà a sostituire vecchie gru a torre, messe in esercizio prima dell 1 gennaio 1985, che devono essere oggetto di rottamazione che andrà dimostrata (con l apposito certificato di rottamazione). Il venditore deve documentare che l acquisto della nuova gru a torre è stato effettuato, dall acquirente, in sostituzione di un altra che, nel caso, deve essere anche rottamata. h) 10 milioni di euro, per l acquisto e l installazione di variatori di velocità (inverter), per l acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l acquisto di gruppi statici di continuità (Ups) ad alta efficienza e per l acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione. Il contributo spetta: - per un ammontare pari al 20% del costo (con un massimo di 40 euro per ciascun acquisto), per l acquisto e l installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti di potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kw; - per un ammontare pari al 20% del costo (con un massimo di 50 euro per ciascun acquisto), per l acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw; - per un ammontare pari al 20% del costo (con un massimo di 100 euro per ciascun acquisto), per l acquisto di Ups (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kva; - per un ammontare pari al 20% del costo (con massimo di 200 euro per ciascun acquisto), per l acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti a bassa tensione. i) 20 milioni di euro, per una nuova attivazione di banda larga. Il contributo spetta per un ammontare di 50 euro a favore di persone fisiche di età compresa tra i 18 e 30 anni per una nuova attivazione di banda larga. l) 60 milioni di euro, per l acquisto di immobili ad alta efficienza energetica. Il contributo spetta per un ammontare pari a 83 euro al metro quadrato di superficie utile nel limite massimo di euro, per: - l acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione, della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore di almeno del 30% rispetto ai valori dell allegato C n. 1 della tabella 1.3. del D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 e successive modificazioni. Il contributo spetta, invece, per un ammontare pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di euro, per: - l acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore di almeno il 50% rispetto ai valori dell allegato C n. 1 della tabella 1.3. del D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 e succ. modificazione. Il raggiungimento delle prestazioni energetiche, citate sopra, dovrà essere certificato sulla base delle procedure fissate dal dlgs n. 192 del 19/8/2005 e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato. Se il preliminare di compravendita è stato stipulato con atto avente data certa successiva 6

7 all entrata in vigore del Decreto (quindi successivamente al 6/4/2010), la concessione del contributo all acquirente è subordinata alla sussistenza dell ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA sulla base di procedure fissate dal D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato. Entro i venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore in possesso della predetta documentazione cura la prenotazione del contributo, per conto del cliente, nei confronti degli organismi esterni che, sotto il profilo finanziario, cureranno l erogazione dei contributi (ovvero POSTE ITALIANE SPA). La prenotazione verrà confermata in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita, a cui dovrà essere allegato l ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, visto che entro 45 giorni dalla stipula stessa l acquirente dovrà inviare ai citati organismi esterni (ovvero POSTE ITALIANE SPA) copia autentica dell atto (corredato dell attestato di cui sopra) munita degli estremi di registrazione. NORME COMUNI I contributi oggetto del Decreto sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate in data non anteriore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso Decreto (avvenuta il 6/4/2010) e, comunque, fino al 31/12/2010. I contributi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Ce n. 1998/2006 relativo all applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore ( de minimis ), vedere legge 379 del 28/12/2006). I contributi previsti dal decreto NON sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene ad esclusione dell agevolazione per l acquisto di immobili ad alta efficienza energetica [vedere lettera l)] Per l erogazione dei contributi il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell Economia e delle Finanze, per i profili finanziari, si avvale della collaborazione di organismi esterni alla Pubblica Amministrazione che sono dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare, per la specificità del servizio richiesto, una diffusa operatività sul territorio nazionale. Tali organismi ( ovvero le POSTE ITALIANE SPA) opereranno sulla base di convenzioni già in atto con lo Stato Italiano, per altre tipologie di servizi. I fondi necessari per l erogazione dei contributi verranno trasferiti dal Ministero dello Sviluppo Economico ai citati organismi, in relazione all effettiva erogazione dei contributi, visto che saranno questi ultimi a erogare gli stessi. Sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico sarà prevista una apposita pagina informativa contente l aggiornamento periodico sulle disponibilità residue per l erogazione dei contributi, riguardanti le singole operazioni e l avviso dell avvenuto esaurimento delle somme stanziate. In caso di assenza di uno dei requisiti per l ottenimento dei contributi, ovvero nel caso di documentazione incompleta o irregolare ovvero nel caso di ottenimento di altri benefici sui medesimi beni, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà alla revoca dei suddetti contributi, ai sensi dell art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 31/3/2008 (norma che prevede anche l applicazione di sanzioni). 7

8 OSSERVAZIONI FINALI Come si può notare dalla lettura del testo del Decreto non si ricava esattamente come dovranno operare i soggetti coinvolti nelle citate operazioni. Dalla lettura del comunicato del Governo del 19/3/2010 si desume che, in massima parte, le agevolazioni dovranno essere richieste dai consumatori all atto dell acquisizione del prodotto/servizio con i venditori che accorderanno uno sconto pari al contribuito spettante solo dopo: aver verificato che il soggetto abbia i requisiti soggettivi per la fruizione del contributo; aver verificato che il bene - servizio che viene richiesto è tra quelli per i quali spettano gli aiuti, oppure, nei casi previsti, che il bene nuovo venga acquistato in sostituzione di un altro usato (al cui smaltimento sarebbe opportuno che provvedessero i venditori stessi); aver verificato, presso l organismo esterno (ovvero presso le POSTE ITALIANE SPA) la possibilità di attribuire il contributo, al consumatore, per sussistenza di fondi residui disponibili a copertura dell operazione che si intende agevolare, visto che poi sarà il suddetto organismo a rifondere il venditore del contributo accordato al consumatore. Inoltre in questi giorni sono stati emanati due Comunicati Stampa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del 2/4/2010, e da parte delle POSTE ITALIANE Spa, del 6/4/2010, dai quali si evince quanto segue: - dal 06/04/2010 l intera operazione è da ritenersi avviata, solo che, nella prima fase i soggetti che dovranno attivarsi saranno gli operatori economici che svolgono attività di produzione/vendita o di commercio dei beni agevolati i quali dovranno procedere alla loro registrazione, in un apposito elenco, tenuto da POSTE ITALIANE spa (utilizzando il numero verde ), per poter, poi, attivare l effettiva erogazione degli incentivi ai consumatori [ATTENZIONE che per gli operatori delle telecomunicazioni, e non i rivenditori, i quali si faranno intermediari per l erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera i) la registrazione dovrà avvenire utilizzando l indirizzo seguente: contributi.bandalarga@postecert.it ; - dal 15/4/2010 i consumatori e le imprese potranno cominciare ad acquistare i prodotti con gli incentivi; - POSTE ITALIANE Spa gestirà l intero processo di liquidazione del contributo: dall accettazione della richiesta, alla ricezione della documentazione cartacea, verifica del diritto a fruire degli incentivi, gestione dell ammontare disponibile per le singole iniziative agevolate, predisposizione flussi di rimborso degli incentivi riconosciuti (tra l altro verrà realizzato anche un portale INTERNET dedicato, a cui potranno accedere sia i cittadini che i rivenditori per conoscere meglio i dettagli dell iniziativa e le modalità di fruizione degli incentivi; - il consumatore si rivolgerà direttamente al rivenditore per seguire la pratica di acquisto e di accesso ai benefici dell incentivo. Il negoziante (o il costruttore), a sua volta, a partire dal 15/4/2010, consulterà il call center, sempre, all per conoscere le disponibilità delle risorse finanziarie e fornire una risposta all acquirente. Successivamente, dal 17/5/2010, il rivenditore potrà ottenere informazioni ed eseguire il procedimento di prenotazione del contributo direttamente sul portale di gestione e prenotazione degli incentivi che sarà messo a disposizione da Poste Italiane (quindi in una prima fase il rivenditore dovrà sempre contattare il call center, mentre dal 17/5/2010 l operazione potrà 8

9 essere eseguita attraverso il portale su INTERNET, dedicato). Per l acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, terminate le pratiche dell istruttoria l acquirente potrà comprare il bene desiderato ottenendo lo sconto prestabilito. Poste Italiane spa, procederà a rimborsare il rivenditore o il costruttore liquidando le somme con bonifico o postagiro. Considerato quindi quanto riportato sopra lo sviluppo dell operazione dovrebbe essere, più o meno la seguente: - i rivenditori/costruttori per poter fare parte dell operazione devono registrarsi presso l elenco tenuto da POSTE Spa, cosa che possono fare, in via preventiva, dal 6/4/2010, oppure che dovranno fare non appena un loro cliente chiederà loro l applicazione dell agevolazione in sede di acquisto del bene agevolato (in sostituzione, nella maggior parte dei casi, di beni in uso, che saranno, tra l altro da rottamare) [ si consiglia la registrazione preventiva senza attendere di ricevere la vista di un possibile cliente, chiedendo, ove possibile, spiegazioni sui documenti da produrre per ottenere l autorizzazione all attribuzione del contributo nei confronti dei propri clienti, compresa la documentazione necessaria per provare la demolizione dei beni sostituiti] - all atto dell acquisto dei beni agevolati il rivenditore/costruttore, dovrà prima verificare con POSTE ITALIANE Spa, la possibilità di accesso al contributo da parte del cliente riguardo gli stessi beni, al fine di poter applicare lo sconto sul prezzo di vendita (che dovrebbe essere, in tutti i casi, quello IVA COMPRESA, anche se nulla è stato scritto, per ora, in proposito) e ottenere poi il rimborso della somma da POSTE ITALIANE [si consiglia, anche in questo caso, di procedere in via preventiva, ove possibile, prendendo contatti con il possibile acquirente ancor prima di formalizzare l acquisto al fine di poter contattare anticipatamente POSTE ITALIANE per poter prenotare il contributo, questo, ovviamente sarà possibile, per gli acquisti di beni un po complessi, tipo quelli richiamati alle lettere a), c), d,), f), g), l) di cui sopra, in questo modo sarà possibile, nei casi previsti, applicare la riduzione al prezzo di vendita commisurata al contributo spettante all acquirente, come comunicato da POSTE ITALIANE Spa, al rivenditore]. - solo successivamente, POSTE ITALIANE, rifonderanno il rivenditore/costruttore, della somma scontata al cliente a titolo di contributo. 9

10 ALLEGATO - CODICI ATECO 2007 ELENCO ATTIVITA PRESENTI NELLE DIVISIONI 13 E INDUSTRIE TESSILI 13.1 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI Preparazione e filatura di fibre tessili Preparazione e filatura di fibre tessili Preparazione e filatura di fibre tessili 13.2 TESSITURA Tessitura Tessitura Tessitura 13.3 FINISSAGGIO DEI TESSILI Finissaggio dei tessili Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 13.9 ALTRE INDUSTRIE TESSILI Fabbricazione di tessuti a maglia Fabbricazione di tessuti a maglia Fabbricazione di tessuti a maglia Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Fabbricazione di tappeti e moquette Fabbricazione di tappeti e moquette Fabbricazione di tappeti e moquette Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di altri prodotti tessili nca Fabbricazione di ricami Fabbricazione di ricami Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 10

11 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 14.1 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) Confezione di abbigliamento in pelle Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle Confezione di indumenti da lavoro Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro Confezione di altro abbigliamento esterno Confezione in serie di abbigliamento esterno Confezione in serie di abbigliamento esterno Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Confezione di biancheria intima Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 14.2 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA Confezione di articoli in pelliccia Confezione di articoli in pelliccia Confezione di articoli in pelliccia 14.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Fabbricazione di altri articoli di maglieria Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 11

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