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- Renzo Fumagalli
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1 MON I ZNA IDEIL E 5 I NO E]ASASS I E ]co N ( 2cri F) UIZ!JE IEG :[ ONALIE DELJLJA OLJA IDELILIA TC)SSA E JDI 25SST E (2IT) (Provincia di Ancona) I E C CD LI A 14 EN P C) le EI I LI TI SATCI14ENUO E)EI E)ANNI AJ]E le 1O IDJJ 2 I DNE AG1I CDLIA le FO JO DA r I DALILIA FAJJNA SE LIXTA P I CA INPE1ENCD DEL. I EIL[I I O]EICD E)E]Z. l?mo N PIJFALIE TE c I CDNALIE DE ]Z.]ZA ceolia L)ELILIA ic)5 SA E IDI FASA55I Approvato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 44 del nella seduta del , prot. n /97, visti i chiari menti forniti con lettera n. 3831/11 del Ripubblicato all Albo Pretorio dal al Modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 22 del nella seduta dell , prot. n.2132 /99 Ripubblicato all Albo Pretorio dal al Modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n del nella seduta del , prot. n.2468/2000 Ripubblicato all Albo Pretorio dal al C:\WS\TEXIV?EGOIMTI\DANNIPJS. FRS
2 Frasassi, ART. i Campo di applicazione 1. Il presente regolamento, nelle more dell approvazione del Regolamento del Parco, di cui all art. 16 della L.R. 15/94, regola, ai sensi dell art. 15, comma 4, della Legge 394/91, le modalità per l accertamento, la valutazione, la liquidazione, dell indennizzo dei danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all interno del territorio del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi così come perimetrato provvisoriamente con LR. 57/ Con i fondi propri e gli altri eventualmente previsti dalle leggi e nei limiti di questi, la Comunità Montana dcll Esino Frasassi ente gestore del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi risarcisce i proprietari o i conduttori dei fondi ricompresi nel territorio del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui territori coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica. ARI. 2 Preseiztazione della domanda I. Il proprietario o il conduttore dei fondo che ha subito il danno deve presentare, entro 1 5 giorni dal suo verificarsi e comunque 10 giorni prima di operare qualsiasi intervento (raccolta dei prodotti agricoli, lavorazione dei suoli, ecc.) nell area interessata dal danno, domanda di risarcimento in carta libera utilizzando esclusivamente l apposita modulistica, disponibile presso questa Comunità Montana. Il modulo, appositamente predisposto dall ufficio competente, deve essere debitamente compilato, pena l esclusione dalla valutazione della domanda di risarcimento danni. È facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l esistenza del danno; eventuali dichiarazioni testimoniali dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. Alle richieste di risarcimento per danni ad animali di bassa corte va allegata anche un attestazione del Veterinario della locale A.U.S.L. da cui risulti il numero dei capi distrutti dalla fauna selvatica, la loro specie, il peso presumibile complessivo per ogni specie e che il danno è stato con certezza arrecato da fauna selvatica e non da altri animali. 2. La. domanda di risarcimento deve essere inoltrata con lettera Raccomandata A.R. alla Comunità Montana dell Esino via Dante 268, Fabriano, oppure consegnata a mano presso l ufficio Protocollo della Comunità Montana stessa. Nel primo caso fa fede la data del timbro postale. ART. 3 Valutazione del danno 1. La Comunità Montana provvederà attraverso i propri uffici e/o con personale tecnico incaricato e/o con personale messo a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato sulla base di specifica convenzione, a valutare il danno subito con sopralluogo in prossimità della fase di raccolto del prodotto; il danno potrà anche essere valutato precocemente in caso di evidente distruzione completa del prodotto. Possono essere effettuati sopralluoghi preliminari di controllo. Tutti i sopralluoghi devono essere effettuati possibilmente in contraddittorio con il
3 proprietario o dell incaricato ad assistere al sopralluogo (preavvertiti anche telefonicamente almeno 24 ore prima). L entità del danno è calcolata in relazione alla produzione media della zona in cui insiste il fondo ed al prezzo medio corrente di mercato al momento del danno. L istanza verrà sottoposta al Dirigente del Servizio, previa istruttoria da parte dell Ufficio Agricoltura. 2. Negli appezzamenti coltivati a colture ad elevato reddito, da definirsi con specifico provvedimento del dirigente del servizio, l indennizzo liquidato corrisponderà al 50% del danno subito nel caso in cui il coltivatore non attui o non abbia chiesto ed ottenuto i benefici previsti dalla Comunità Montana in materia di misure di protezione (recinzioni elettrificate o particolarmente robuste) della coltura stessa. 3. E data facoltà al tecnico incarico di esperire il sopralluogo per la valutazione del danno, di poter concertare con il richiedente, dopo le debite valutazioni, la somma da liquidare. 4. È facoltà del richiedente, in qualsiasi momento, anche in seguito alla perizia del tecnico della Comunità Montana 1purché la coltura sia ancora in atto, far eseguire una propria perizia di parte a lrma di un tecnico abilitato o facente parte del servizio tecnico della propria organizzazione professionale, relativa al quantitativo di coltura danneggiata o alla descrizione dei danni subiti dall opera approntata sul terreno ed indicante anche il norninativo del proprietario o conduttore del terreno danneggiato, la localizzazione del fondo, la fauna selvatica che ha prodotto l evento, i criteri di calcolo del danno. E facoltà del 1)irigente chiedere al danneggiato eventuale documentazione integrativa per una sola volta. 5. li Dirigente, che gestisce il tòndo per il risarcimento dei danni, decide in merito, entro trenta giorni successivi all accertamento, adottando i criteri di calcolo di cui al comma I del presente articolo. ART. 4 Obblighi del proprietario o conduttore I. Il richiedente ha l obbligo di comunicare all Ente, con almeno 7 giorni di anticipo, qualsiasi intervento (raccolta dci prodotti agricoli, lavorazione dei suoli, etc.) sul terreno danneggiato, pena la decadenza dal diritto di indennizzo. ART. 5 Disposizionifinali i. Il presente regolamento entra in vigore dopo l esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la ripubblicazione all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 2. Le modificazioni apportate entrano in vigore dall 11 novembre 2000, onde evitare che le medesime modificazioni dispieghino la loro efficacia prima della nuova annata agraria.
4 ccm:uni FA. DEIEE3XNcJ FRASA33I (cri F) iccz NTT F IEG i DNME D cci Dirr s ]E EI 1iS 3I O O 4 4, (Provincia di Ancona) I F c c i A. 4 i i r c iee ii, iz r xuc rii I r cr icxi icci iicwccui DL.1 S1IJ\7P :u [L, IFTF1c EXE[. 9TImcxFIc icc i ifi TI J L F T.1 T IDI li sottoscritto Segretario Generale Premesso che il suddetto Regolamento della intestata Comunità Montana: stato approvato dal Consiglio Comunitario con deliberazione r. 44 del 30 settembre 1997; è stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi deil art. 46, comma 5, della Legge , n. 142, nella seduta del , prot. n /97, visti i chiarimenti fòrniti con lettera n. 3831/H del ; stato ripubblicato all Albo Pretorio dal 10 al 24 novembre 1997; stato modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 22 del ; stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell art. 46, comma 5, della Legge , n. 142, nella seduta dell il , prot. n.2132 /99; stato ripubblicato all Albo Pretorio dal al ; stato modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 30 del ; stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi deil art. 46, comma 5, della Legge , n. 142, nella seduta del , prot. n.2468/2000; stato ripubblicato all Albo Pretorio dal al ; Visto lo Statuto, nonché l art. 5 del presente Regolamento; DICHIARA che il Regolamento per il risarcimento dei danni alla produzione agricola provocati dalla fauna selvatica all interno del territorio del Parco naturale regionale della gola della Rossa e di Frasassi della Comunità Montana dell Esino - Frasasi (Zona F) è entrato in vigore in data 25 novembre 1997 e le modifiche sono entrate in frigore rispettivamente il e il Fabriano li, 4 agosto 2000 IL SEGRET IO GENERALE Dott. L o Carboni IL C\WS\TTXTRFGOIMTflDANNlRISCfR
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Modello A3 Codice modulo:. 000000 Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette Via Guardini Romano, 75 - Trento PEC: serv.aappss@pec.provincia.tn.it DOMANDA DI INDENNIZZO
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