LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO alla luce delle novità introdotte dal D.M. 161/2012

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1 con il patrocinio di INCONTRI INFORMATIVI per tecnici comunali e progettisti LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO alla luce delle novità introdotte dal D.M. 161/2012 INTRODUZIONE ALDO LOCATELLI (Direttore ANCE Bergamo) SALUTI ISTITUZIONALI INTERVENTI EDOARDO ARCAINI (ANCE Bergamo) SANTO CIFARIELLO (Provincia di Bergamo) MATTEO GAGGIOTTI (ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo) MICHELE GARGANTINI (Regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo) CLUSONE 13 febbraio 2013 Normativa di riferimento [1/8] Riutilizzo in sito? 2 1

2 Normativa di riferimento [1/8] Riutilizzo in sito? Sì Riutilizzo nel sito di produzione [art. 185 c. 1 lett. c)] Non rientra nell ambito di applicazione della parte IV del D. Lgs. 152/2006: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. SITO AREA DI CANTIERE SPOSTAMENTO INTERNO Solo se esiste compatibilità fra le destinazioni d uso delle due aree 3 Normativa di riferimento [2/8] D.L. n. 2/ Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo Riutilizzo in sito? 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in Sì materia di rifiuti 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto [ ]. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decretolegge 24gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. 3. Fino alla data di entrata in vigore del [D.M. 161/2012], le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185 [ ] sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184- bis del citato decreto legislativo n. 152 del [ ] 4 2

3 Riutilizzo in sito? Sì Normativa di riferimento [3/8] Atto Senato n B art. 23 (Modifiche all articolo 3 del decretolegge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012) [NON IN VIGORE] 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano t comeriferiti iti anche alle matrici imateriali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. 2. Ai fini dell applicazione dell articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell articolo 9 del decreto del Ministro dell ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 5 Riutilizzo in sito? Normativa di riferimento [4/8] No Sì 6 3

4 Normativa di riferimento [4/8] Riutilizzo in sito? No Sì rifiuto L articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 annovera tra i rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (SOTTOPRODOTTI) 7 Normativa di riferimento [5/8] Riutilizzo in sito? No Sì rifiuto sottoprodotto 8 4

5 Normativa di riferimento [5/8] Riutilizzo in sito? No Sì rifiuto sottoprodotto Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo presentati prima del 6 ottobre 2012, in base all art. 186 del D.Lgs. 152/2006, è prevista una procedura transitoria (art. 15 c. 1). ante OTT12 Tali progetti potranno essere assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 161/2012, del Piano di Utilizzo. In caso contrario, potranno essere portati a compimento con le modalità previste dalla precedente disciplina. 9 Riutilizzo in sito? No Sì rifiuto sottoprodotto ante OTT12 < 6000 m 3 Normativa di riferimento [6/8] D.Lgs. 152/06, art. 266 c. 7 Con successivo decreto [ ] è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. Atto Senato n B art. 27 [NON IN VIGORE] (Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni) 1. In relazione a quanto disposto dall articolo 266, comma 7, [ ] i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, seil produttore dimostra: a) che la destinazione all utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle CSC di cui alle colonne A e B [ ] con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione; 10 5

6 Riutilizzo in sito? No Sì rifiuto sottoprodotto ante OTT12 < 6000 m 3 Normativa di riferimento [7/8] c) che l utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all autorità territorialmente competente [ ], precisando le quantità destinate all utilizzo, i tempi previsti per l utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione,,[ ]. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali. 4. L utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. [ ]. 11 Normativa di riferimento [8/8] Riutilizzo in sito? No Sì rifiuto sottoprodotto ante OTT12 < 6000 m 3 da OTT 12 D.M. 10 agosto 2012, n. 161 In vigore dal 6 ottobre Stabilisce a livello nazionale i criteri da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. SI APPLICA GESTIONE MATERIALI DA SCAVO NON SI APPLICA RIFIUTI PROVENIENTI DIRETTAMENTE DALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI O ALTRI MANUFATTI PREESISTENTI, LA CUI GESTIONE È DISCIPLINATA AI SENSI DELLA PARTE QUARTA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL

7 Finalità Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del Regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. i i Il Regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. 13 Le disposizioni generali [1/6] Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06. Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012 a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 14 7

8 Le disposizioni generali [2/6] Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06. Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012 b)ècertochelasostanzaol'oggettosarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 15 Le disposizioni generali [3/6] Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06. Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012 c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato allegato 3; 16 8

9 Le disposizioni generali [4/6] NORMALE PRATICA INDUSTRIALE Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. 17 Le disposizioni generali [5/6] ELENCO ESEMPLIFICATIVO, NON TASSATIVO la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'arpa; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. 18 9

10 Le disposizioni generali [6/6] Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06. Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012 d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientaledi cui all'allegato Movimentazione delle terre e rocce da scavo Classificazione Autorizzazione TRASPORTO Documento TRASPORTO Possibili DESTINAZIONI Dimostrazione UTILIZZO RIFIUTO (CER ) SOTTOPRODOTTO (D.M. 161/12) ART. 185 (NO RIFIUTO) Albo Nazionale Gestori Amb. (art. 212 c. 5-8) / FIR Allegato 6 DOCUMENTO DI TRASPORTO / / Discarica (D1) Trattamento (R5) Deposito (R13-D15) Ripristini ambientali Altri cantieri Processi industriali.. STESSO LUOGO PRODUZIONE 4 a copia FIR Allegato 7 D.A.U. / IPOTESI (NON IN VIGORE) SOTTOPRODOTTO (PICCOLI CANTIERI)??????????? / DDT Ripristini ambientali Altri cantieri Processi industriali.. COMUNICAZIONE 20 10

11 Definizioni [1/5] OPERA: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; MATERIALI DA SCAVO: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; [ ] 21 Definizioni [2/5] [ ] materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato

12 Definizioni [3/5] SUOLO/SOTTOSUOLO: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante t t sottosuolo RIPORTO: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del DM 161/2012 MATERIALE INERTE DI ORIGINE ANTROPICA: imateriali di cui all'allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9 23 Definizioni [4/5] AUTORITÀ COMPETENTE: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione i integrata t ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni PROPONENTE: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo (+ soggetti) ESECUTORE: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo 24 12

13 Definizioni [5/5] SITO: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale SITO DI PRODUZIONE: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo SITO DI DESTINAZIONE: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione 25 Il trasporto [1/2] In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto di sottoprodotti ex D.M.161/12 è accompagnato dalla documentazione di cui all allegato 6. La documentazione é predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata per cinque anni (quarta copia se proponente diverso da esecutore). La documentazione di cui al comma 1 é equipollente alla Scheda di Trasporto (art. 7-bis del D.Lgs. 286/05)

14 Il trasporto [2/2] Preventivamente al trasporto, deve essere inviata all'autorità una comunicazione attestante: stazione appaltante; ditta esecutrice; trasportatore; destinatari; targa del mezzo utilizzato (?); sito di provenienza; datat e ora del carico (?); quantità e tipologia del materiale trasportato. Comunicare tempestivamente (anche per via telematica) eventuali modifiche. 27 D.A.U. [1/2] L'avvenuto utilizzo del materiale escavato è attestato dall'esecutore mediante una Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (allegato 7). Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo. La D.A.U. deve essere conservata per cinque anni. La D.A.U. deve essere resa entro il termine in cui il PdU cessa di avere validità

15 D.A.U. [2/2] Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore: nella D.A.U. deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo; dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'autorità. L'omessa D.A.U. da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 29 Il Piano di Utilizzo [1/9] Il Piano di Utilizzo deve essere presentato (anche per via telematica) dal proponente all'autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il PdU in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, l'espletamentol t di quanto previsto dal Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale

16 00 gg 10 gg 20 gg 30 gg sì Il Proponente presenta il PdU all'autorità Il Piano di Utilizzo [2/9] L'Autorità ritiene no L'Autorità ritiene sì L'ARPA ritiene necessario necessarie integrazioni? necessaria ARPA? contraddittorio? 40 gg 50 gg no sì 60 gg 70 gg 80 gg 90 gg Le terre sono sottoprodotti sì L'Autorità approva PdU? L'ARPA comunica risultati all'autorità no 31 Il Piano di Utilizzo [3/9] L'Autorità competente, entro 90 giorni dalla presentazione del PdU o delle eventuali integrazioni approva il PdU o lo rigetta. Decorso il termine di 90 giorni, ilproponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del PdU, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera

17 Il Piano di Utilizzo [4/9] Salvo deroghe, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del PdU. Il PdU definisce la durata di validità del piano stesso. Allo scadere della validità del PdU, viene meno la qualifica di sottoprodotto. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza, un nuovo PdU con durata massima di 1 anno. 33 Il Piano di Utilizzo [5/9] Il proponente del PdU deve comunicare all'autorità l'indicazione dell'esecutore del PdU prima dell'inizio dei lavori. L'esecutore é tenuto a far proprio e rispettare il PdU e ne é responsabile. L'esecutore redigerà la modulistica per la tracciabilità del materiale (Documento di trasporto e D.A.U.)

18 Il Piano di Utilizzo [6/9] Il PdU e i documenti di trasporto devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. La documentazione deve essere conservata 5 anni. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'autorità competente. 35 Il Piano di Utilizzo [7/9] Il PdU indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato. Il Piano di Utilizzo deve definire: 1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; 36 18

19 Il Piano di Utilizzo [8/9] 2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; 3. operazioni di normale pratica industriale; 4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale eseguita in fase progettuale (inclusa l indicazione dell eventuale necessità di approfondimenti in corso d'opera); 5. ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio con l'indicazione dei tempi di deposito; 6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto ed indicazione delle modalità di trasporto previste. 37 Il Piano di Utilizzo [9/9] Al fine di esplicitare quanto richiesto il PdU deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc: 1. inquadramento territoriale; 2. inquadramento urbanistico; 3. inquadramento geologico ed idrogeologico; i 4. descrizione delle attività svolte sul sito; 5. piano di campionamento e analisi

20 Modifica del Piano di Utilizzo [1/2] In caso di modifica sostanziale del PdU, il proponente o l'esecutore aggiornano il PdU secondo la procedura prevista all'articolo 5. Costituisce modifica sostanziale: a) aumento del volume in banco >20%; [il PdU deve essere aggiornato entro 15 gg] 39 Modifica del Piano di Utilizzo [1/2] V m V ass p.c. V b V b < V ass < V m 40 20

21 Modifica del Piano di Utilizzo [2/2] b) diverso sito di destinazione o utilizzo; c) diverso sito di deposito intermedio; [in attesa del completamento della procedura, il materiale non può essere destinato ad un utilizzo/deposito diverso] d) modifica delle tecnologie di scavo. [in attesa del completamento della procedura, il materiale non potrà essere scavato con diverse tecnologie] 41 Format proposti (non ufficiali) 1) Piano di Utilizzo 2) Modifica del Piano di Utilizzo 42 21

22 Il deposito in attesa di utilizzo [1/2] Il deposito del materiale in attesa dell'utilizzo può avvenire all'interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio (indicati in PdU), dei siti di destinazione. Il deposito di materiale deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito temporaneo. Il deposito del materiale escavato deve avvenire tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo. 43 Il deposito in attesa di utilizzo [2/2] Il deposito del materiale deve avvenire in conformità al PdU identificando, tramite apposita segnaletica, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, i dati amministrativi del PdU. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del PdU. Decorso detto periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto. Resta impregiudicata la facoltà di presentare nuovo PdU

23 Il ruolo dell ARPA [1/2] L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all ARPA, con provvedimento motivato, entro 30gg dalla presentazione della documentazione o dell'eventuale eventuale integrazione, di verificare (a spese del proponente) la sussistenza dei requisiti di legge. L'Autorità dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento. 45 Il ruolo dell ARPA [2/2] Ispra predisporrà entro 3 mesi un tariffario nazionale da applicare al proponente, per la copertura dei costi sopportati dalle Arpa/Appa con l'individuazione di un costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi, il Ministero dell Ambiente adotterà un tariffario nazionale con decreto, definendo inoltre le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more di approvazione eadozione del tariffario i nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti

24 Piano di Utilizzo: fondo naturale Sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli inquinanti di cui alla Tab. 4.1 dell'all. 4 superano le CSC. In fase di predisposizione p del PdU, il proponente p segnala il superamento delle CSC, presentando un piano di accertamento che deve essere eseguito in contraddittorio con ARPA. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il PdU. Utilizzo possibile nello stesso sito di produzione oin sito diverso se con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento delle CSC. 47 Piano di Utilizzo: bonifiche Su richiesta del proponente, ARPA (entro 60 gg) verifica i requisiti di qualità ambientale (materiali da scavo inclusi materiali di riporto) in funzione della destinazione d uso dei siti di destinazione. L ARPA verifica i valori riscontrati per tutti i composti di cui alle Colonne A e B. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo

25 Piano di Utilizzo: emergenze [1/2] In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di legge é attestata (da chi?) all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. 49 Piano di Utilizzo: emergenze [2/2] Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione (non necessariamente esecutore) deve presentare il PdU. E' facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. Questa procedura non può essere applicata in siti oggetto di interventi di bonifica

26 Materiali di riporto RIPORTO ALLEGATO 9 Oltre a fornire ulteriori delucidazioni sulla nozione l'allegato 9 indica le tipologie più comunemente riscontrabili di materiale di origine antropica e determina un limite alla percentuale del medesimo: "Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima dl del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.". 51 La caratterizzazione ambientale [1/2] La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la qualità ambientale dei materiali da scavo. La caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale (?)

27 La caratterizzazione ambientale [2/2] 1) a carico del proponente: in fase progettuale e comunque prima dell inizio dello scavo Nel caso in cui si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d opera (metodologie di scavo in grado di determinare un rischio di contaminazione) 2) a carico dell esecutore (event.): in corso d opera 53 Il campionamento in fase di progettazione [1/6] Le procedure devono essere illustrate nel PdU. La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio

28 Il campionamento in fase di progettazione [2/6] Il posizionamento dei punti di indagine deve basarsi su un modello concettuale preliminare (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale). Dimensioni dell area Punti di prelievo Inferiore a m 2 Minimo 3 Tra e m ogni m 2 Oltre m ogni m 2 eccedenti 55 Il campionamento in fase di progettazione [3/6] Opere infrastrutturali lineari: campionamento almeno ogni 500 metri lineari di tracciato [ovvero ogni metri tilinearii in caso di progettazione preliminare]. i Scavi in galleria: almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato [ovvero ogni metri lineari in caso di progettazione preliminare]

29 Il campionamento in fase di progettazione [4/6] La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. Numero minimo di campioni da analizzare: campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; campione 2: nella zona di fondo scavo; campione 3: nella zona intermedia tra i due. + campione di ogni orizzonte stratigrafico + campione in caso di evidenze contaminazione Scavi superficiali (profondità <2m): almeno due campioni (uno per ciascun metro di profondità). 57 Il campionamento in fase di progettazione [5/6] Scavi nella porzione satura: per ciascun sondaggio é necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. Campionamento dinamico Campionamento statico 58 29

30 Il campionamento in fase di progettazione [6/6] In genere i campioni devono essere prelevati come campioni compositi. Evidenze di contaminazione: campioni puntuali. Qualora si riscontri la presenza di riporto, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere: l'ubicazionel dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti (eterogeneità verticale ed orizzontale); la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica. 59 Il campionamento in fase esecutiva (eventuale) [1/3] 1) comprovata impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera (Allegato 1?); 2) ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione dei materiali da scavo. All. 8 Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera (esecutore) All. 8 Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni 60 30

31 Il campionamento in fase esecutiva (eventuale) [2/3] su cumuli (m = 5n 1/3 ); Parte A sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento; sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali; nell'intera t area di intervento. t 61 Il campionamento in fase esecutiva (eventuale) [3/3] Parte B Eseguiti dall'arpa (in contraddittorio) direttamente sull'area di destinazione finale. Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale

32 Gestione dei dati Ogni Autorità competente comunica (modalità da definire entro 30 gg) i pareri in merito ai PdU all ISPRA onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti. 63 Le analisi di laboratorio [1/8] Il set analitico deve essere definito in base a: attività antropiche; eventuali pregresse contaminazioni; potenziali anomalie del fondo naturale; di inquinamento diffuso; possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera

33 Le analisi di laboratorio [2/8] SET ANALITICO MINIMO Arsenico Mercurio Cadmio Idrocarburi C>12 Cobalto Cromo totale Nichel Cromo VI Piombo Amianto Rame BTEX* Zinco IPA* * Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. 65 Le analisi di laboratorio [3/8] La lista delle sostanze può essere modificata ed estesa in accordo con l Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse. Nel caso di produzione di materiali di scavo compresa tra e metri cubi non è richiesta la ricerca del set analitico minimale in tutti i campioni. Il proponente può selezionare alcune sostanze indicatrici che consentano di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo

34 Accertamento della conformità del materiale: Le analisi di laboratorio [4/8] 1) i campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi di campo devono essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo); 2) le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere condotte sull aliquota inferiore a 2 mm; 3) la concentrazione delle sostanze inquinanti nel campione deve essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm); 4) le analisi chimico-fisiche devono essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. 67 Le analisi di laboratorio [5/8] Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale è garantito quando la concentrazione degli inquinanti é inferiore alle CSC con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturali. conc. inquinanti < Col. A: in qualsiasi sito Col. A < conc. di inquinanti < Col. B: in siti a destinazione produttiva (commerciale e ind.) conc. inquinanti > Col. B: BONIFICA no D.M. 161/

35 Le analisi di laboratorio [6/8] Riutilizzo in impianti industriali: conc. inquinanti <Col.A: in qualsiasi impianto Col. A < conc. di inquinanti <Col.B: processi industriali che prevedono la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo (sostanziale modifica delle caratteristiche chimico-fisiche iniziali) conc. inquinanti > Col. B: BONIFICA no D.M. 161/12 69 Le analisi di laboratorio [7/8] Col. A Col. B [mg/kg] [mg/kg] Arsenico Cadmio 2 15 Cobalto Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio 1 5 Idrocarburi C> Cromo totale Cromo VI 2 15 Amianto 1000 (*) 1000 (*) BTEX vari vari IPA vari vari 70 35

36 Le analisi di laboratorio [8/8] Ai fini dell applicazione del D.M. 161/12 ai riporti è fondamentale la valutazione del contenuto di materiali di riporto fino alla percentuale massima del 20% e della qualità degli stessi. Il D.M. 161/12 non definisce le modalità di campionamento e di verifica dei riporti

37 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Alla luce delle novità introdotte dal DM 161/2012 LA COMPETENZA REGIONALE 1 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

38 PREMESSA A fronte dell entrata in vigore del DM 161/2012 ad ottobre 2012, Regione Lombardia non ha ad oggi dato indicazioni operative alle proprie strutture Sono in corso approfondimenti da parte della UO Giuridico che porteranno probabilmente a circolari specifiche. Le riflessioni qui riportate sono il frutto di riflessioni interne alla Sede Territoriale di BG non ancora ufficializzate. 2 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

39 - Norme di riferimento SCHEMA - Regione Lombardia Autorità Competente - Interventi difesa suolo derivazioni / gestione invasi - Le estrazioni in alveo 3 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

40 DM 161/2012 art.4 comma 1 Il materiale da scavo è un sottoprodotto a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 4 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

41 D.Lgs 152/2006 art Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 5 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

42 Le competenze regionali VIA e VAS (DG come Autorità Competente o STER procedente) Progetti Opere di Grande Derivazione (STER come Autorità Competente) Progetti Dighe Regionali: (STER come Autorità Competente) Progetti di Gestione degli Invasi: (STER come Autorità Competente) Progetti Difesa del Suolo: (DG, STER o Ente Gestore come Autorità Competente) Estrazioni materiali in alveo: (DG e STER come Autorità Competente) 6 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

43 Grandi Derivazioni e Dighe Nuove opere di derivazione o manutenzione di opere esistenti; Regione Lombardia è autorità competente ai sensi del RD 1775/1933, della LR 1/2000 e del RR 2/2006 San Pellegrino ENEL (2006) 7 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

44 La gestione degli invasi La gestione dei fenomeni di interrimento degli invasi artificiali è stata oggetto di specifiche norme a seguito dell emanazione del D.Lgs 152/99 (poi sostituito dal D.Lgs 152/2006)e del decreto attuativo recante i criteri per la redazione del Progetto di Gestione degli invasi costituito dal DM 30/06/2004. Questo decreto prevede che il Progetto di Gestione sia approvato dalle Regioni Il recupero del volume di invaso può essere effettuato per fluitazione (diluizione a valle) o per asportazione meccanica del materiale In Lombardia sono presenti 76 grandi dighe (22 a BG) dell età media di 68 anni Il lago di Carona (2002) 8 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

45 La gestione degli invasi Il lago del Gleno (2010) 9 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

46 La gestione degli invasi Il Lago del Bernigolo 10 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

47 La difesa del suolo Accordo di Programma Quadro tra Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico TIPOLOGIA COMUNI COINVOLTI IMPORTI FINANZIATI 10 INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI DI ISOLA DI FONDRA,VALLEVE, FOPPOLO, DIFESA DEL SUOLO CARONA, PIAZZATORRE, BIANZANO, SANTA BRIGIDA, ALMENNO SAN BARTOLOMEO, BARZANA, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BREMBATE DI SOPRA, MAPELLO, PALAZZAGO, PONTE SAN PIETRO E PRESEZZO, BRANZI, ALZANO LOMBARDO 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EX L.R. 06/73 BERGAMO, LALLIO, STEZZANO, DALMINE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, VERDELLO, VERDELLINO, ARCENE, CISERANO, LURANO, POGNANO, BRANZI, CASTIONE DELLA PRESOLANA, FUIPIANO IMAGNA, LOVERE, MONASTEROLO DEL CASTELLO, PALOSCO, SERINA ALMENNO SAN BARTOLOMEO, BARZANA, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BREMBATE DI SOPRA, MAPELLO, PALAZZAGO, PONTE SAN PIETRO E PRESEZZO, DOSSENA, SCANZOROSCIATE, GORLE TOTALE ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

48 La difesa del suolo Vasca di Laminazione sul Torrente Lesina in comune di Ponte San Pietro V= m 3 ( ) Volume di scavo dell ordine di m 3 12 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

49 La difesa del suolo IPOTESI PROCEDIMENTO 1. caratterizzazione e piano di utilizzo effettuati dall Ente Gestore in fase di Progetto Definitivo 2. eventuale presentazione di un aggiornamento del PdU da parte del vincitore della gara dopo l aggiudicazione della stessa 3. inserimento nel Bando di gara dell obbligo a carico del vincitore della gara l impegno ad aggiornare il piano di utilizzo ai sensi del DM 161/ ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

50 Nell ambito dell attività di programmazione degli interventi di difesa del suolo Regione Lombardia approva annualmente un programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dai corsi d acqua appartenenti al reticolo principale. Gli interventi vengono gestiti dalle Sedi Territoriali della Regione Estrazioni di materiali in alveo 14 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

51 Estrazioni di materiali in alveo PROGRAMMA ESTRAZIONI MATERIALI 2012 fiume Brembo-comune di Zogno davanti a zona ex Falk mc 3.000,00 fiume Serio-comuni di Colzate/Casnigo traversa S.T.E.R.-sotto ponte mc 3.000,00 torrente Dezzo-comuni di Azzone/Colere località Saccolino mc 5.000,00 torrente Borlezza-comune di Sovere a monte Forra del Tinazzo mc 2.000,00 torrente Riso comune di Gorno località Fondo Ripa mc 1.000,00 fiume Serio-comune di Casnigo località Prato Mele mc 2.000,00 valle dell Orso- comune di Rogno mc 2.000,00 fiume Brembo comuni di Brembate Sopra Paladina loc.draga mc 6.000,00 fiume Brembo comuni di AlmennoS.B./Paladina - loc. Ghiaie mc 5.000,00 15 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

52 Fiume Brembo Comune di Almenno San Bartolomeo Estrazioni di materiali in alveo ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

53 Estrazioni di materiali in alveo Fiume Brembo a Zogno loc. Stazione 17 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

54 Estrazioni di materiali in alveo Fiume Serio a Ponte Nossa Ponte Ferrovia 18 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

55 IPOTESI PROCEDURA Estrazioni di materiali in alveo 1. una prima caratterizzazione e un piano di utilizzo effettuati dalla STER in fase di Progetto Definitivo e approvati dalla DG; 2. la presentazione di un aggiornamento del PDU da parte del vincitore della gara sul singolo intervento, dopo l aggiudicazione della stessa, 3. l inserimento nel Bando di gara dell obbligo a carico del vincitore della gara di redigere il piano di utilizzo ai sensi del DM 161/ ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

56 Estrazioni di materiali in alveo GESTIONE SOMME URGENZE Impossibilità di effettuare una caratterizzazione preventiva; Avvio dei lavori ai sensi del DLgs163/2006, della LR 34/1973 e della DGR 3400/2006 e 15182/2007; Ai sensi dell art.6 del DLgs161/2012 entro 15 gg dall avvio dei lavori presentazione (da parte dell Impresa appaltatrice) del PdU e della Caratterizzazione Ambientale. 20 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

57 Grazie per l attenzione Michele e Claudio Per ulteriori info: claudio_merati@regione.lombardia.it michele_gargantini@regione.lombardia.it 21 ing. Claudio Merati - dott. Michele Gargantini STER Bg

58 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 ALLEGATO 6 (Articolo 11, comma 1) DOCUMENTO DI TRASPORTO Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato. Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all Autorità competente. Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo. Il documento, che deve viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto. Anagrafica del sito di Origine Via e N. civico CAP Comune Provincia Anagrafica sito di Destinazione Anagrafica sito di Deposito Provvisorio Via e N. civico CAP Comune Provincia 18

59 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto Ragione sociale ditta, impresa, ente, società C.F. Via e N. civico CAP Comune Provincia Generalità dell autista dell automezzo Cognome Nome Targa automezzo Materiale trasportato Tipologia del materiale Quantità trasportata Viaggi Data e ora carico Firma Autista Data e ora arrivo Firma Ricevente 19

60 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato: Il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato approvato in data / / da, come da copia allegata al presente modello. Data / / Firma Produttore (per esteso e leggibile) Firma Responsabile Sito di Utilizzo (per esteso e leggibile) 20

61 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 (Articolo 12, comma 1) ALLEGATO 7 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.) La dichiarazione deve essere compilata dall esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) esente da bollo ai sensi dell art. 37 D.P.R. 445/2000 Anagrafica del sito di origine Via e N. civico CAP Comune Provincia Il sottoscritto Cognome Nome C.F. della Ragione 21

62 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 sociale ditta, impresa, ente, società residente in Via e N. civico CAP Comune Provincia in qualità di esecutore del Piano di Utilizzo DICHIARA che il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo è stato presentato a ed approvato in data / / da ; che il piano approvato non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente autorizzato da parte dell Autorità competente avvenuta in data / / l utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato. L esecutore dichiara altresì: che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera: m 3 di materiali da scavi sono stati utilizzati nell opera di da realizzare nel Comune di Provincia di via n. 22

63 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 autorizzato con n. del che si allega m 3 di materiali da scavi sono stati utilizzati nel processo produttivo della Ditta nello stabilimento ubicato in Comune di, Via Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni. Dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000; essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003). Firma dichiarante * (per esteso e leggibile) Luogo e data / / * La dichiarazione é sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000). 23

64 Spett.le PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO AI SENSI DEL D.M. 10 AGOSTO 2012, N.161 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) Il sottoscritto (COGNOME)... (NOME)... (C.F...) nato a... il... residente in... prov. (...) Via/p.zza... n..., C.A.P.... in qualità di: consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 76 D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA la sussistenza dei requisiti di cui all art. 4 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161: a) il materiale da scavo é generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non é la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M. n. 161/2012; d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 del D.M. n. 161/2012. e PROPONE ai sensi dell art. 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell opera di... (descrizione dell opera) autorizzata ente:... aut. n.... del... in fase di progettazione definitiva: estremi del progetto/progettista... Il presente Piano di Utilizzo terminerà entro il. /./ e saranno utilizzate le seguenti tecnologie di scavo:...

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