PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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- Alfonso Giovannini
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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 178 DI DATA 12 Dicembre 2016 OGGETTO: L.P. 9/2001. Art. 31, c Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 gennaio Pag 1 di 5
2 Vista la determinazione n. 3 di data 13 gennaio 2014 avente per oggetto L.P. 9/2001. Art. 31, c Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 febbraio 2014 con la quale è stata modificata la seconda regolamentazione dell attività sportiva di kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino che sostituiva nel 2011 la prima regolamentazione introdotta nel 2004; visto che la regolamentazione introdotta nel 2014, in sintesi, consentiva la pratica del kitesurf su tutto il lago di Garda trentino dal 15 di ottobre all ultimo giorno di febbraio, dall alba al tramonto, fatta salva la fascia costiera di duecento metri superabile esclusivamente con il sistema lift ovvero con unità nautica a motore debitamente autorizzata, poi dal primo di marzo fino al 14 ottobre la navigazione con il kitesurf era consentita al mattino dall alba fino alle ore 9.30 e la sera dopo le ore fino al tramonto, all interno dell area delimitata, a sud dalla linea di confine con le Regioni Veneto e la Regione Lombardia, a nord dalla linea immaginaria tra il Corno di Bò e l ex Porto Ponale; visto che sul lago di Garda trentino si registra un costante incremento generalizzato della pratica sportiva del kitesurf con un aumento del numero delle associazioni sportive iscritte al CONI per tale pratica, con scuole di windsurf interessate ad effettuare il servizio di lift kitesurf ed anche con positive esperienze nel 2015 e 2016 di inserimento, nel calendario delle manifestazioni nautiche, di manifestazioni di kitesurf; viste le richieste presentate dalle associazioni di kitesurf tese principalmente ad ottenere un ampliamento delle fasce orarie consentite nel periodo dal primo marzo al 15 ottobre, oltre alla richiesta di poter svolgere l attività di kitesurf anche in concomitanza dello svolgimento delle regate veliche con la proposta di prescrivere che i kiter non possano entrare all interno dei campi di regata (in proposito però va chiarito che la locuzione campo di regata non rappresenta il campo in cui possono navigare i regatanti ma per definizione rappresenta il campo in cui è autorizzata la posa delle boe di regata anche considerando che normalmente il dispositivo che autorizza le regate concomitanti prevede che possano essere modificati o interscambiati i campi di regata stessi anche poco prima dell inizio delle regate purché debitamente comunicati alle autorità di controllo); visto che, essendo il calendario generale delle regate veliche solitamente presentato nel mese di febbraio, è opportuno che le eventuali domande delle manifestazioni di kitesurf non inserite nel calendario stesso, siano valutate non prima del 1 febbraio, fermi restando i tempi massimi di procedimento amministrativo; viste le osservazioni di alcune scuole di windsurf, non interessate all attività di kitesurf, preoccupate che i kiter possano creare disturbo all attività di scuola di windsurf, con richiesta che le manifestazioni di kitesurf risultino dislocate a debita distanza dal corridoio di terra di uscita delle scuole stesse; vista la nota del Servizio Trasporti pubblici della PAT prot. n di data 2 novembre 2016 avente per oggetto: presentazione bozza di modifica regolamentazione Kitesurf; vista la nota dello Studio Legale Avv. Manuel Zanella di data 21 novembre 2016 per mezzo del quale sono state espresse in modo coordinato le richieste di ampliamento delle associazioni e operatori di kitesurf; vista la nota sottoscritta dai circoli velici dell Alto Garda di data 18 novembre 2016 che hanno comunemente espresso le proprie riflessioni in merito alla predetta bozza di modifica regolamentazione Kitesurf; tutto ciò premesso; IL DIRIGENTE - visto l'art. 39 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e s.m.; - visto gli artt. 15 e 31 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9; Pag 2 di 5
3 - vista la determinazione n. 3 di data 13 gennaio 2014; DETERMINA di revocare, a far data 01 gennaio 2017, la determinazione n. 3 di data 13 gennaio 2014 avente per oggetto L.P. 9/2001. Art. 31, c Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 gennaio ; di stabilire, a partire dal 01 gennaio 2017, le nuove disposizioni applicative della pratica del kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino secondo il seguente regolamento: 1) l attività del kitesurf in acqua è consentita ai soli praticanti in possesso di assicurazione civile per danni a terzi soggetti che se non rispettata è sanzionabile ai sensi dell art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 2) nel periodo dal 1 marzo al 14 ottobre, la navigazione con il kitesurf è consentita al mattino, dall alba fino alle ore e la sera dopo le ore fino al tramonto, all interno dell area delimitata, a sud dalla linea di confine con le Regioni Veneto e la Regione Lombardia, a nord dalla linea immaginaria tra il Corno di Bò (Comune di Nago-Torbole) e l ex Porto Ponale (Comune di Ledro), come rappresentato sulla cartografia allegata alla presente determinazione; 3) nel periodo dal 15 ottobre fino all ultimo giorno di febbraio, la navigazione con il kitesurf è consentita dall alba al tramonto, su tutto il lago di Garda trentino; 4) la navigazione con il kitesurf è in ogni caso sempre vietata all interno della fascia costiera di 200 metri; 5) la pratica del kitesurf è vietata durante lo svolgimento delle regate veliche autorizzate, sino alla conclusione delle stesse; i kiters non potranno inoltre interferire o creare disturbo all attività di balneazione ed alle attività subacquee; 6) l Ispettore di porto, incardinato presso il Servizio Trasporti pubblici della PAT, può rilasciare deroga alle limitazioni di cui ai punti 2) e 5) nel caso di manifestazioni di kitesurf organizzate da associazioni di kitesurf iscritte al CONI o scuole di windsurf o circoli velici, anche qualora le manifestazioni di kitesurf siano concomitanti con regate veliche, nel qual caso tali manifestazioni dovranno essere ufficialmente concordate con tutti gli organizzatori delle manifestazioni stesse; 7) le domande di autorizzazione delle manifestazioni di kitesurf previste dopo l ultimo giorno di febbraio che non risultano inserite nel calendario generale annuale delle regate, potranno essere valutate dall Ispettore di porto solo dal 1 febbraio ovvero dopo la presentazione del calendario generale delle regate, che in ogni caso non sarà vincolante se presentato dopo il 15 di febbraio; 8) i campi entro i quali si svolgimento le manifestazioni di kitesurf dovranno distare almeno ottocento metri dal corridoio di uscita a terra delle scuole di windsurf, salvo eventuale assenso della scuola di windsurf interessata positivamente alla manifestazione di kitesurf. 9) la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente con partenza in lago aperto all interno dell area descritta nei predetti punti 2, 3 e 4, a mezzo "lift" ovvero tramite unità nautica a motore detenuta da scuole di windsurf autorizzate, circoli velici o associazioni kitesurf regolarmente iscritte al CONI; con partenza e arrivo dalla costa trentina il kiter può quindi alzare l ala-aquilone avvalendosi del servizio di "lift" nel luogo consentito e rientrare a terra tramite l unità a motore con l ala-aquilone recuperata; 10) il traino del kiter con unità nautica, ovvero la tecnica del body drag, è vietata all interno della fascia costiera di 200 metri e le vele dovranno essere gonfiate in aperto lago ovvero non potranno essere gonfiate sulle spiagge; Pag 3 di 5
4 11) in navigazione i kiters dovranno mantenere una distanza di sicurezza di 200 metri dalle navi adibite al servizio di trasporto pubblico di linea e dovranno rispettare tutti i rimanenti divieti e prescrizioni stabiliti per la navigazione con tavole a vela; 12) l unità nautica a motore adibita al servizio lift dovrà essere specificatamente autorizzata per tale attività dall Ispettore di porto e dovrà essere posseduta da un associazione kitesurf iscritti al CONI o da una scuola di windsurf regolarmente autorizzata oppure da un circolo velico iscritto al CONI; 13) in navigazione il kiter dovrà essere in grado di fornire alle autorità di controllo la denominazione della struttura sportiva dotata di unità nautica a motore autorizzata per assistenza e soccorso kitesurf sulle acque del lago di Garda Trentino; 14) la predetta unità nautica a motore adibita ad assistenza e soccorso kitesurf deve essere sempre in acqua pronta all uso per assistere i kiters di rispettiva competenza; 15) l autorizzazione alla navigazione a motore delle unità nautiche adibite al servizio lift e/o al servizio di assistenza e soccorso in acqua ha validità annuale e alla scadenza può essere rinnovata per l anno successivo; 16) la pratica del kitesurf è consentita in condizioni meteorologiche favorevoli, senza temporali in atto e con vento non superiore a 12 m/s; 17) oltre alle dotazioni di sicurezza obbligatorie per la pratica del windsurf, per svolgere la pratica del kitesurf è obbligatorio l uso di apposito sistema di sicurezza che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla ala-aquilone in caso di emergenza; 18) per quanto non previsto dal presente regolamento vale il Codice della Navigazione, Codice della Nautica da diporto e successivi regolamenti. Pag 4 di 5 FB
5 Elenco degli allegati parte integrante 001 N. 1 CARTOGRAFIA IL DIRIGENTE Roberto Andreatta Pag 5 di 5
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