Comune di Loreto Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comune di Loreto Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE"

Transcript

1 Comune di Loreto Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 4/7/2017

2 I N D I C E CAPO Disposizioni preliminari denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi I ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 ARTICOLO 6 ARTICOLO 7 ARTICOLO 8 ARTICOLO 9 ARTICOLO 10 ARTICOLO 11 ARTICOLO 12 ARTICOLO 13 ARTICOLO 14 ARTICOLO 15 ARTICOLO 16 ARTICOLO 17 ARTICOLO 18 Disposizione preliminare Competenze e Responsabilità Riferimenti Normativi Oggetto Definizioni Servizi gratuiti e a pagamento Atti a disposizione del pubblico. Denuncia di casi di morte Denuncia della causa di morte Denuncia decessi accidentali o delittuosi Comunicazioni decessi dovuti a reati Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali Medico necroscopo Visita del medico necroscopo Casi di morte per malattia infettiva Rilascio autorizzazione per la sepoltura Nati morti e prodotti abortivi Riscontro diagnostico CAPO Periodo di osservazione dei cadaveri e disposizione dei cadaveri nei feretri II ARTICOLO 19 ARTICOLO 20 ARTICOLO 21 ARTICOLO 22 ARTICOLO 23 ARTICOLO 24 ARTICOLO 25 ARTICOLO 26 ARTICOLO 27 ARTICOLO 28 Periodo di osservazione Trasferimento durante il periodo di osservazione Tanatoprassi e tanatocosmesi Rilascio di cadaveri a scopo di studio Periodo di osservazione cautelativo Depositi di osservazione Obitorio Deposizione del cadavere Verifica e chiusura dei feretri Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti Piastrina di riconoscimento CAPO Trasporto di cadavere e consegna delle salme al Cimitero III ARTICOLO 29 ARTICOLO 30 ARTICOLO 31 ARTICOLO 32 ARTICOLO 33 ARTICOLO 34 ARTICOLO 35 ARTICOLO 36 ARTICOLO 37 ARTICOLO 38 ARTICOLO 39 ARTICOLO 40 ARTICOLO 41 ARTICOLO 42 ARTICOLO 43 Rilascio dell autorizzazione al trasporto Trasporto di ceneri, ossa umane, feti. Ricevimento salme Modalità di trasporto e percorso Esercizio del trasporto ed attività funebre Orario dei trasporti Riti religiosi Riti civili Norme generali per i trasporti Trasporti in luogo diverso dal Cimitero Rimessa delle auto funebri e soste delle auto funebri di passaggio Autorizzazione alla sepoltura Custodia dei documenti Ricevimento delle salme o dei resti mortali Depositi provvisori di salme o di resti mortali

3 CAPO IV Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale ARTICOLO 44 ARTICOLO 45 ARTICOLO 46 ARTICOLO 47 ARTICOLO 48 Vigilanza Reparti Speciali nel Cimitero Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali Disposizioni generali del piano regolatore Piano regolatore cimiteriale CAPO Trattamenti delle salme (allegato 3-4) V ARTICOLO 49 ARTICOLO 50 ARTICOLO 51 ARTICOLO 52 ARTICOLO 53 ARTICOLO 54 ARTICOLO 55 ARTICOLO 56 ARTICOLO 57 ARTICOLO 58 ARTICOLO 59 ARTICOLO 60 ARTICOLO 61 ARTICOLO 62 ARTICOLO 63 ARTICOLO 64 ARTICOLO 65 ARTICOLO 66 ARTICOLO 67 ARTICOLO 68 ARTICOLO 69 ARTICOLO 70 ARTICOLO 71 ARTICOLO 72 ARTICOLO 73 ARTICOLO 74 ARTICOLO 75 ARTICOLO 76 ARTICOLO 77 ARTICOLO 78 Deposito e fornitura materiali a corredo del servizio. Sepoltura Campi comuni di inumazione Fosse per fanciulli e arti anatomici Inumazioni Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni Revoca o decadenza della sepoltura Caratteristiche delle casse per inumazione Cippo inumativo Ornamento con fiori e piante Sepolture a tumulazione Tumulazione Cellette/nicchie ossario Cellette/nicchie cinerarie Tumulazioni provvisorie Esumazioni ordinarie per scadenza del turno di rotazione recupero materiali Esumazioni straordinarie Traslazione Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Raccolta dei resti ossei e deposito delle ossa esumate Estumulazioni ordinarie e straordinarie e avvisi di scadenza Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi Autopsie Trattamenti di imbalsamazione Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali Oggetti da recuperare Cremazione Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri Urne cinerarie CAPO Concessioni VI ARTICOLO 79 ARTICOLO 80 ARTICOLO 81 ARTICOLO 82 LOCULI ARTICOLO 83 ARTICOLO 84 ARTICOLO 85 ARTICOLO 86 Carattere demaniale della concessione Tipi e durata della concessione a tumulazione Norme per la concessione Contenuto delle concessioni Diritti e Doveri dei concessionari Decorrenza della concessione - rinnovi Scadenza della concessione Regime di retrocessione di loculi

4 ARTICOLO 87 Concessione dei loculi retrocessi ARTICOLO 88 Sistemazione e manutenzione di loculi. CELLETTE/NICCHIE OSSARIO E CELLETTE/NICCHIE CINERARIE ARTICOLO 89 Diritti e Doveri dei concessionari ARTICOLO 90 Sistemazione e manutenzione di cellette/nicchie ossario e cellette/nicchie cinerarie ARTICOLO 91 Decorrenza della concessione - rinnovi ARTICOLO 92 Scadenza della concessione ARTICOLO 93 Regime di retrocessione di cellette/nicchie ossario e cellette/nicchie cinerarie ARTICOLO 94 Concessione dei cellette/nicchie ossario e cellette/nicchie cinerarie retrocesse TOMBE DI FAMIGLIA ARTICOLO 95 Concessione dell area o del manufatto obblighi ARTICOLO 96 Modalità per la presentazione dei progetti ARTICOLO 97 Prescrizione da osservare nel corso dei lavori ARTICOLO 98 Uso delle sepolture private ARTICOLO 99 Ossari, cinerari e loculi ARTICOLO 100 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale ARTICOLO 101 Decadenza ARTICOLO 102 Manutenzione delle opere ARTICOLO 103 Retrocessione ARTICOLO 104 Divisione rinuncia subentri ARTICOLO 105 Cessazione della sepoltura ARTICOLO 106 Rinuncia a concessione a tempo determinato (30 anni 99 anni) ARTICOLO 107 Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità ARTICOLO 108 Revoca amministrativa ARTICOLO 109 Estinzione amministrativa ARTICOLO 110 Termine amministrativo delle concessioni perpetue CAPO Polizia interna del Cimitero VII ARTICOLO 111 ARTICOLO 112 ARTICOLO 113 ARTICOLO 114 ARTICOLO 115 ARTICOLO 116 ARTICOLO 117 ARTICOLO 118 Orario Divieto di ingresso Circolazione dei veicoli Comportamento del pubblico nel Cimitero Personale addetto al Cimitero competenze Doveri generali del personale del Cimitero Affidamento dei gestione Servizi Cimiteriali a ditte esterne Vaccinazioni CAPO Lavori dei privati e delle imprese VIII ARTICOLO 119 ARTICOLO 120 ARTICOLO 121 ARTICOLO 122 Apposizioni di lapidi costruzioni Introduzione dei depositi di materiali Orario di esecuzione dei lavori Pulizia delle sepolture CAPO Imprese onoranze funebri IX ARTICOLO 123 ARTICOLO 124 ARTICOLO 125 ARTICOLO 126 ARTICOLO 127 Funzioni licenza Modalità dei servizi Sala del commiato Gestione della sala del commiato Autorizzazione alla istituzione e gestione di Sale del Commiato private

5 CAPO X Disposizioni finali sanzioni ARTICOLO 128 ARTICOLO 129 ARTICOLO 130 ARTICOLO 131 ARTICOLO 132 ARTICOLO 133 Sanzioni Entrata in vigore abrogazione delle precedenti disposizioni Norma di rinvio Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce CAPO XI ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 5 ALLEGATO 6 Normative Capitolato tecnico trattamento della salma Nota tecnica materiali Rapporti di parentela Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle Sale del Commiato Competenze

6 CAPO Disposizioni preliminari denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi I ARTICOLO 1 Disposizione preliminare 1. Il presente Regolamento disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, stabilisce le norme relative al servizio di Polizia Mortuaria, al Cimitero e ai trasporti funebri nonché alla trasparenza e libero mercato secondo quanto previsto dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.). ARTICOLO 2 Competenze e Responsabilità 1. Le funzioni di Polizia Mortuaria, di competenza del Comune, con le funzioni e le forme individuate dal D. Lgs. del n. 267, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dei Servizi dell A.S.U.R., per quanto di competenza. 2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con il Cimitero sono determinate ai sensi del D.Lgs. n 267/2000 e del D.lgs. N 165/2001 e successive modificazioni ed in conformità al vigente Statuto Comunale. 3. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione. ARTICOLO 3 Riferimenti Normativi Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, nonché al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, R.D. 773/1931 e.ss.mm.ii., Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, al D.P.R. 185 del , al D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, Legge 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, D.Lgs. n. 112/1998, al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., all articolo 1 comma 7 bis del D.L n. 392 convertito nella Legge 26/2001, alla Legge 130 del 30/03/2001, alla normativa della Regione Marche L.R n. 3 del 1/2/2005; D.C.R. n 49 del 28/2/2007, R.R. n. 3 del 9/2/2009, D.G.R. n del 7/9/2009 Legge Regionale 30 Settembre 2016 n. 21 e al Decreto Ministro della Salute del 09/07/2002, al decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"), alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (vedi allegato 1). ARTICOLO 4 - Oggetto Il presente Regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare dell ente locale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

7 ARTICOLO 5 - Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intende per: addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio; autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri; avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota; autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall autorità giudiziaria; bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere; cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; cassa mummia: cofano in zinco spessore 0.66 mm con altezza 200 mm e lunghezza 1500 mm che permetta l accoglienza decorosa dei resti mortali inconsunti; cassone di avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno; ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri; cinerario comune: area definita all interno di un Cimitero in cui disperdere le ceneri a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto; Cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività; cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici; cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno; concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d uso, se disposta da un soggetto di diritto privato; contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa; crematorio : struttura di servizio al Cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa; decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario; deposito mortuario : luogo all interno di un Cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione; deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell accertamento di morte; deposito temporaneo : sepoltura o luogo all interno di un Cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

8 dispersione: versamento del contenuto di un urna cineraria in un luogo all interno del Cimitero, sia all aperto che al chiuso, o all esterno del Cimitero, in natura; esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza; estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato; estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni; esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato; esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in dieci anni; esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione; feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto; fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile; gestore di Cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione; impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l attività funebre; inumazione : sepoltura di feretro in terra; loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso; nicchia cineraria: si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni; nicchia ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni; obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche; operatore funebre o necroforo o addetto all attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro; ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere; ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa; revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità; riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici; sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato; salma : corpo inanimato di una persona fino all accertamento della morte; sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; spazi per il commiato : luoghi all interno o all esterno del Cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili; tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie; traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al Cimitero da una sepoltura ad un altra; trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al Cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del

9 personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione; trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione; tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; urna cineraria : contenitore di ceneri. ARTICOLO 6 - Servizi gratuiti e a pagamento Il Comune assicura la gratuità dei funerali e la concessione di fossa in campo comune per i deceduti residenti in Loreto dichiarati indigenti, in stato di bisogno o in caso di disinteresse da parte dei familiari (lo stato di disinteresse si qualifica con l assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura). Nel caso in cui si debba procedere d ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto. Per familiari si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Le spese relative alla sepoltura sostenute in tale ipotesi dal Comune sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall avvio del procedimento. Il Comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. Lo stato di indigenza o di bisogno va definito, ai sensi della Legge 328/2000, dai Servizi Sociali Comunali, previa valutazione sulla base del Regolamento Comunale per l accesso ai servizi socio - assistenziali e ai criteri di compartecipazione economica degli utenti. Nelle ipotesi di indigenza del defunto e di disinteresse dei suoi familiari gli oneri della sepoltura devono far carico al Comune di ultima residenza del de cuius. Qualora venga richiesta al Comune l assunzione totale o parziale delle spese funerarie da parte dei familiari tale richiesta si configura come intervento socio assistenziale a favore del nucleo familiare e va pertanto ricondotta al Comune di residenza dei soggetti richiedenti. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe in vigore definite annualmente dalla Giunta Comunale in qualità di organo competente. Il competente organo del Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l onere per l amministrazione comunale ed i mezzi di copertura. Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. ARTICOLO 7 Atti a disposizione del pubblico. In apposito locale presso il Cimitero è tenuto a disposizione, di chiunque possa avere interesse, il Registro di cui all articolo 52 del D.P.R n. 285 (registro delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e delle variazioni) che viene compilato cronologicamente a cura del personale addetto, anche per fornire informazioni sulle sepolture. Sono inoltre tenuti ben visibili: a) l orario di apertura e chiusura del Cimitero;

10 b) copia del presente Regolamento; c) il calendario dei lavori di esumazioni ordinarie e straordinarie; d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie; e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno ed in quello successivo; f) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); g) copia dell' elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca; h) registro del montaggio e smontaggio lapidi ornamentali e relativa consegna a terzi; i) il registro dei reclami e delle osservazioni; l) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L n Presso l ufficio cimiteriale sono disponibili le modulistiche necessarie all accesso ai Servizi Cimiteriali, sono esposti o conservati, i seguenti atti a disposizione del pubblico: a) modulistica a. accesso al Cimitero b. verbali di servizio c. prospetti per le istanze di estumulazione ed esumazione d. modulistica accesso al servizio lampade votive e. archivi inerenti il servizio lampade votive b) sportello pagamenti dei diritti per l accesso ai a. Servizi Cimiteriali trattamento salma b. concessioni loculi e aree cimiteriali c. riconcessioni ed utilizzo momentaneo e permanete di loculi ed ossari d. servizio lampade votive e. tutti gli altri servizi indicati dalla Giunta Comunale. ARTICOLO 8 Denuncia di casi di morte 1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso: a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell abitazione del defunto; b. dal Direttore o da un delegato dell amministrazione, se la morte avviene in ospedale,collegio, istituto. L obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. 2. All atto della denuncia dovranno essere fornite all Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall articolo 73 del D.P.R n ARTICOLO 9 Denuncia della causa di morte 1. Indipendentemente dalla denuncia di cui al precedente punto, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all Azienda Sanitaria Unica Regionale, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nel cui territorio il comune è ricompreso. 2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte e fatta dal medico necroscopo. 3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. 4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.

11 ARTICOLO 10 Denuncia decessi accidentali o delittuosi 1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza e tenuto ad informarne l Autorità Municipale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l identità del defunto. ARTICOLO 11 - Comunicazioni decessi dovuti a reati 1. Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. ARTICOLO 12 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne da subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla Medicina legale dell Unità Sanitaria Locale competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, la Medicina Legale dell Unità Sanitaria Locale incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura. ARTICOLO 13- Medico necroscopo 1. Il medico necroscopo, le cui funzioni sono esercitate da un medico di Medicina legale dell A.S.U.R. ha il compito di accertare la morte redigendo l apposito certificato previsto dall articolo 74 del D.P.R n I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Direttore U.O. Medicina Legale territorialmente competente o suo delegato, individuato ed incaricato di tale funzione dall A.S.U.R che ha provveduto alla nomina ed a lui riferiscono sull espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall art. 365 del codice penale. ARTICOLO 14 - Visita del medico necroscopo 1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per rilevare la morte e rilascia il certificato previsto dall'articolo 74 comma 2 dell'ordinamento dello Stato Civile. 2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 D.P.R. 285/1990 e comunque non dopo le trenta ore. ARTICOLO 15 Casi di morte per malattia infettiva 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve darne urgente comunicazione al Sindaco. ARTICOLO 16 Rilascio autorizzazione per la sepoltura 1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art 74 comma 1 dell'ordinamento dello Stato Civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente articolo 12.

12 3. Qualora sussistano i casi previsti dall'articolo 11, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'autorità Giudiziaria. ARTICOLO 17 Nati morti e prodotti abortivi 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 37 dell'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti del presente Regolamento e dell'articolo 7 del D.P.R. 285/1990. ARTICOLO 18 Riscontro diagnostico 1. Fatti salvi i poteri in materia dell'autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, in base all art. 37 del D.P.R. 285/90, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici. 2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'articolo 37 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/ I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia. 4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte. 6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente per il quale viene effettuato. CAPO Periodo di osservazione dei cadaveri e disposizione dei cadaveri nei feretri II ARTICOLO 19 Periodo di osservazione 1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. 2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione. 3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"). 4. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere,né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorsi i periodi di osservazione e che siano stati espletati i controlli e le verifiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. 5. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo: a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso; b) presso la struttura obitoriale; c) presso strutture denominate Sale del Commiato. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l osservazione e vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l osservazione presso l obitorio o il servizio mortuario

13 delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso apposite strutture adibite a Sale del Commiato site anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per: a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente; b) l effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall Autorità Giudiziaria. 6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata adeguata sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 7. Solo quando l osservazione del cadavere venga effettuata presso la struttura obitoriale comunale, sarà cura del Comune garantire il servizio di sorveglianza, mediante i dipendenti comunali, già incaricati del servizio di custodia, in fasce orarie definite dall Amministrazione Comunale, oppure al soggetto cui è stato conferito l incarico di custode cimiteriale. 8. Il servizio di sorveglianza di cui al precedente punto 7, potrà essere assicurato anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. 9. Qualora il periodo di osservazione venga effettuato presso la struttura obitoriale, ai congiunti o altri aventi titolo sarà garantito l accesso alla stessa per assistere il cadavere. ARTICOLO 20 - Trasferimento durante il periodo di osservazione 1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 19, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l osservazione e vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l osservazione presso l obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso apposite strutture adibite a Sale del Commiato siti anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il medico curante o medico dipendente convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica costituisce titolo valido per il trasporto della salma purché lo stesso si svolga nell ambito del territorio regionale. 2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. 3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. ARTICOLO 21 - Tanatoprassi e tanatocosmesi 1. Sono consentiti i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. I trattamenti possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 20 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente. ARTICOLO 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio 1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell' Istituto ricevente.

14 ARTICOLO 23 Periodo di osservazione cautelativo Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive diffusive o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli articolo 9, 10 e 11 del D.P.R. 285/1990. ARTICOLO 24 Depositi di osservazione Obitorio 1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme così come prevista dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituito nell'ambito del Cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel Cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90). A richiesta dei familiari o altri aventi titolo le salme possono essere riposte presso strutture denominate Sale del Commiato. La sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere. Le Sale del Commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria ed autorizzate ai sensi dell art. 20 del R.R n L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. 3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dall art. 18 del DPR n. 285, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 4. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dalla A.S.U.R. di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/ La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. ARTICOLO 25 Deposizione del cadavere 1.Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990 il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. 2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all atto del parto. 3. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.U.R. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. ARTICOLO 26 - Verifica e chiusura dei feretri Per quanto attiene alla rispondenza del feretro alle disposizioni stabilite si si applica quanto previsto dalla L.R e suo R.R n. 3 e ss.mm.ii.

15 ARTICOLO 27 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002. Per l inumazione: 1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e deve essere conforme alle prescrizioni di cui all articolo 75 del D.R. 285/90. I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002. Per tumulazione: 1.2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (articolo 30, 31 del D.P.R. 285/ Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.2 nel rispetto delle modalità stabilite dagli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. 285/ Qualora il percorso non sia superiore a 100 Km per il trasporto da Comune a Comune è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90 qualora il feretro sia destinato all inumazione; in duplice cassa ai sensi del precedente comma 1.2 nei casi previsti dall art. 25 del D.P.R. 285/90 e se il feretro è destinato alla tumulazione. Per la cremazione: 1.5. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di cui al punto 1.1 per trasporti interni al Comune di decesso; 1.6 la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.4 laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso. 1.7 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 in tutti gli altri casi. 2. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.U.R. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98) 2.1. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo articolo 73, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (articolo 86 comma 2 D.P.R. 285/95) 3. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. 4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a naturalizzare i gas della putrefazione. 5. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90, dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite. ARTICOLO 28 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

16 3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. CAPO Trasporto di cadavere e consegna delle salme al Cimitero III ARTICOLO 29 - Rilascio dell autorizzazione al trasporto 1. L autorizzazione al trasporto di salma e rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell Impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco o dall Ufficiale di Stato Civile delegato del Comune dove e avvenuto il decesso competente per la formazione dell atto di morte ai sensi dell articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n L autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall autorizzazione all inumazione o alla tumulazione o, in alternativa, dall autorizzazione alla cremazione, rilasciata dal Sindaco. Il trasporto di cadavere per la cremazione e il rapporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva destinazione, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. 3. All autorizzazione è successivamente allegata, da parte dell incaricato al trasporto, l attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi dovrà essere rispettato quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del DPR n Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all articolo 27 del D.P.R n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R n In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all articolo 25 del medesimo D.P.R. Il relativo decreto di autorizzazione al trasporto da e per l estero è rilasciato dal Sindaco. ARTICOLO 30 Trasporto di ceneri, ossa umane, feti. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento con le modalità dettate dall articolo 36 del D.P.R n. 285 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportare i dati identificativi del defunto. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non e soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso a carro funebre. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune e autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dell Impresa funebre incaricata del trasporto. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa o prodotti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti. In questo caso il trasporto può essere effettuato con vettura privata chiusa.

17 ARTICOLO 31 Ricevimento salme 1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale e comunque l arrivo al Civico Cimitero della salma ai fini di poter effettuare le relative operazioni di decoro tumulativo/inumativo, deve avvenire almeno due ore prima dell orario di chiusura del Cimitero. Oltre tale orario, il feretro verrà accolto nella camera mortuaria nell attesa di eseguire il giorno successivo le relative operazioni di rito. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Loreto, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente articolo 27 comma 1.2 del presente Regolamento. ARTICOLO 32 Modalità di trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, con provvedimento del Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve. 3. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi. 4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per le cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 5. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. 6. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo. 7. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, eccetto per il passaggio dei veicoli in servizio di assistenza pubblica o di pubblica sicurezza. ARTICOLO 33 Esercizio del trasporto ed attività funebre 1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. 2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. 3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. 4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari e/o secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia dalla Legge Regionale 3/2005 e Regolamento Regionale attuativo n. 3/ Ai sensi dell art. 5 comma 9 della L.R n. 3 la vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo spetta al Comune, mentre l idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell ASUR. 6. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni: a)disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. n.773/31;

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 1967, N 133 ABROGATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 2.10.98 ESECUTIVA 6.11.98 N.B.

Dettagli

CIVICO OBITORIO DI TORINO

CIVICO OBITORIO DI TORINO Struttura Complessa Medicina Legale Civico Obitorio Via Bertani 112/A 10137 Torino T 011.4099.664 F 011.4099.619 e-mail: civico.obitorio@aslto1.it SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29-10128 TORINO C.F. - P.I.

Dettagli

Regolamento Cimiteriale

Regolamento Cimiteriale COMUNE DI PRAIA A MARE Provincia di Cosenza Piazza Municipio,1 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985 72353 Fax 0985 72555 www.comune.praia-a-mare.cs.it compraia@tin.it Approvato con Delibera di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVOLTA D ADDA REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delib. C.C. n. 64 del 23 dicembre 2005 Modificato con delib.

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI PIZZIGHETTONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 30.03.2007 Modificato

Dettagli

COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco R E G O L A M E N T O COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSPOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco R E G O L A M E N T O COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSPOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco R E G O L A M E N T O COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSPOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 28.06.2010

Dettagli

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla

Dettagli

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014 (In vigore dal 1/3/201_ - delibera di Giunta Comunale n. del ) Parte prima - Servizi Cimiteriali Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di aree per la Imponibile2014 IVA costruzione

Dettagli

SPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune

SPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune SPETT. C/A COMUNE DI MONTEROTONDO UFFICIO ANAGRAFE Cambi Indirizzo DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI INDIRIZZO Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune IL SOTTOSCRITTO 1) Cognome

Dettagli

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, 1 00198 Roma C. F. 80021670585

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, 1 00198 Roma C. F. 80021670585 Associazione di Diritto Privato Via Mantova, 1 00198 Roma C. F. 80021670585 DOMANDA DI INTERVENTO ASSISTENZIALE EVENTI SISMICI INTERVENUTI DAL 20 MAGGIO 2012 PER I SOGGETTI RESIDENTI E/O AVENTI SEDE OPERATIVA

Dettagli

Prov. di Vibo Valentia

Prov. di Vibo Valentia COMUNE DI SANT'ONOFRIO Prov. di Vibo Valentia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31-7-2013 Regolamento di Polizia Mortuaria Pag. 1 SOMMARIO TITOLO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 25.11.2015 COMUNE DI VALLEPIETRA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI SOMMARIO CAPO I

Dettagli

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art.46 del relativo regolamento di esecuzione) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 1997, N 15 Art. 1 Art.

Dettagli

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla Delib. C.C. n. 06 del 15/02/2010 COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Aggiornato con: - D.P.R. 15 luglio 2003, n.

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ROVATO Provincia di Brescia REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in data 29 settembre 2006

Dettagli

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,

Dettagli

INCARICATO/PROCURATORE

INCARICATO/PROCURATORE 1 CITTÀ DI LEGNAGO Settore 3^ Lavori Pubblici ed Urbanistica Servizio Gestione del Territorio e SUAP Via XX Settembre, 29 37045 Legnago (Verona) Tel. 0442/634858-634851 Fax 0442/634803 web: www.comune.legnago.vr.it

Dettagli

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ai sensi dell'art. 41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Dettagli

COMUNE DI BOLANO Provincia di La Spezia

COMUNE DI BOLANO Provincia di La Spezia COMUNE DI BOLANO Provincia di La Spezia REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10 febbraio 2011 Integrato con DCC 13 del 18 luglio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 1 INDICE Art. 1 Normativa di riferimento Art. 2 Denuncia di Inizio di Attività Produttiva (DIAP) Art. 3 Disposizioni

Dettagli

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE CITTA DI GHEDI PROVINCIA DI BRESCIA UFFICIO PROGETTAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2011 NOVEMBRE 2011 REGIONE

Dettagli

COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1

COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1 COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1 REGOLAMENTO COMUNALE Diritti sulle Pubbliche Affissioni Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2007 1 ART. 1 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dettagli

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI. 21 dicembre 2015 PROPOSTA DI EMENDAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI. 21 dicembre 2015 PROPOSTA DI EMENDAMENTO suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si vogliono accogliere. Eliminare l'art. 3 del testo del Regolamento e conseguentemente cambiare la numerazione degli articoli successivi. 1 suggerimenti

Dettagli

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO Adottato con, e allegato alla, deliberazione C.C. n 14 del 9 aprile 2014 INDICE Art. 1 => Scopo e finanziamento Art. 2 =>

Dettagli

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI INDICE Art. 1 Affissione diretta..... pag. 3 Art. 2 Manifesti esclusi dall affissione diretta.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone PROT.N. 27067 Comunicazioni all anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. IL DIRETTORE DELL

Dettagli

Sostituire il Titolo: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI DELLA MEMORIA PER ANIMALI D AFFEZIONE

Sostituire il Titolo: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI DELLA MEMORIA PER ANIMALI D AFFEZIONE Addì, 04/03/2015 Prot. n. PG/2015/68174 Al Signor Presidente Consiglio Comunale Al Signor Segretario Generale Al Signor Responsabile Segreteria Organi Istituzionali L O R O S E D I OGGETTO: Modifica della

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ATTIVITÀ TEMPORANEA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Al Comune di Ai sensi del d.lgs. n.59/2010 (art. 64) e della legge n. 287/1991 (artt. 3 e 5) e del

Dettagli

CITTA di VENTIMIGLIA (IM) SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

CITTA di VENTIMIGLIA (IM) SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO POLIZIA MORTUARIA CITTA di VENTIMIGLIA (IM) SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO POLIZIA MORTUARIA Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale derivanti dalla cremazione dei defunti. delle ceneri

Dettagli

Scheda n. 11. Denominazione del trattamento Attività relativa all'infortunistica stradale

Scheda n. 11. Denominazione del trattamento Attività relativa all'infortunistica stradale Scheda n. 11 Attività relativa all'infortunistica stradale D.lg. 30.04.1992, n. 285 (artt. 11 12); d.p.r. 16.12.1992, n. 495; l. 7.03.1986, n. 65 Attività di polizia amministrativa (art. 73, comma 2, lett.

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012  Area Personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio Motorizzazione Civile

Dettagli

CASTEL SAN PIETRO TERME

CASTEL SAN PIETRO TERME Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d Anagrafe Seminario di aggiornamento professionale LA MORTE MAI NON MUORE LA DISCIPLINA E LE PROCEDURE NEI DECESSI, NELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Dettagli

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni. REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Dettagli

GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato)

GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato) GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato) AL COMUNE DI Il sottoscritto Cittadinanza Consapevole che le dichiarazioni false,

Dettagli

COMUNE DI TERNO D ISOLA

COMUNE DI TERNO D ISOLA COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 56 del 29/11/2006 e modificato con deliberazione comunale 26 del 27.06.2012

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI CERSOSIMO (Provincia di Potenza) 1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30.04.2012 2 SOMMARIO Art. 1

Dettagli

COMUNICAZIONE (ad efficacia differita)

COMUNICAZIONE (ad efficacia differita) AL COMUNE DI U Sportello Unico per le Attività Produttive 1. Dati impresa Cognome: COMUNICAZIONE (ad efficacia differita) Nome: Codice Fiscale: Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita:

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI Approvato con delibera C.C. n. 242 del 13.12.2007, esecutiva 1 INDICE Art. n. 1 pag. n. 3 Art. n. 2 pag. n. 3 Art. n. 3 pag.

Dettagli

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui

Dettagli

COMUNE DI CAMBIANO Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

COMUNE DI CAMBIANO Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMUNE DI CAMBIANO Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 12/03/2010 1 INDICE: Articolo 1 Oggetto e finalità del regolamento...

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA AGENZIA D AFFARI Ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S e art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i. IL SOTTOSCRITTO Data di nascita Sesso(M/F) Cittadinanza Luogo di

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE

Dettagli

C O M U N E DI V I N O V O POLIZIA MORTUARIA

C O M U N E DI V I N O V O POLIZIA MORTUARIA C O M U N E DI V I N O V O POLIZIA MORTUARIA DENUNCIA ARRIVO SALMA O RESTI DENUNCIA ARRIVO SALMA/ RESTI (Mod.1) TUMULAZIONE/ ESTUMULAZIONE TUMULAZIONE IN TOMBA PRIVATA (Mod.2) TUMULAZIONE IN LOCULO/OSSARIO

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE Prot. n. 2016/51240 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,

Dettagli

Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ART. 126 TULPS PER VENDITA BENI USATI Il sottoscritto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI COMUNE DI CARATE URIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n del..) Sommario

Dettagli

(articolo 1, comma 1)

(articolo 1, comma 1) ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) MARCA DA BOLLO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Dettagli

COMUNE di CREDARO Provincia di Bergamo

COMUNE di CREDARO Provincia di Bergamo COMUNE DI CREDARO PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE di CREDARO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO Il presente Regolamento è stato approvato con C.C. n 20 del 28/11/2007 in sostituzione

Dettagli

DICHIARA. 1. che il minore* per il quale richiede l erogazione dell assegno è: Cognome Nome Nat a in data

DICHIARA. 1. che il minore* per il quale richiede l erogazione dell assegno è: Cognome Nome Nat a in data AL COMUNE DI AYMAVILLES (spazio riservato all Ufficio protocollo) DOMANDA PER L EROGAZIONE DELL ASSEGNO POST-NATALE, ai sensi della legge regionale 27.05.1998, n. 44 Iniziative a favore della famiglia

Dettagli

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO Adottato con Delibera dell Assemblea consortile n. 23 in data 18 dicembre

Dettagli

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Visto l'articolo 109 del decreto del presidente della

Dettagli

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA Allegato A AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio... CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA Il sottoscritto Direttore dell Ufficio, in relazione alla richiesta

Dettagli

COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese)

COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2004) Art 1 Il presente Regolamento disciplina l utilizzo dell area comunale ubicata in località

Dettagli

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione

Dettagli

COMUNE DI SAN CALOGERO 89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ 361501 Telefax 0963\361458

COMUNE DI SAN CALOGERO 89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ 361501 Telefax 0963\361458 COMUNE DI SAN CALOGERO 89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ 361501 Telefax 0963\361458 REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DEL MEZZO PROPRIO PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 24/11/2012 Pagina 1 di 77 INDICE CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Dettagli

DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO

DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO ALLEGATO O PROGETTO Piano Regolatore Cimiteriale Settembre 2012 COMMITTENTE: Comune di Castano Primo presso Villa Rusconi Corso Roma 20022

Dettagli

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna. Ufficio Attività Economiche SUBINGRESSO VARIAZIONI

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna. Ufficio Attività Economiche SUBINGRESSO VARIAZIONI Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna Ufficio Attività Economiche Oggetto: Denuncia di inizio di attività per l esercizio di struttura ricettiva ALBERGHIERA (art. 16 comma 2 L.R. n. 16/2004)

Dettagli

PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Città di Enna ***** REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 38 DEL 05.05.2014 1 CITTÀ DI ENNA ^^^

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C. JEMOLO 1 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento

Dettagli

DECRETO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI SEGRETARIO. Decreto n. 1 del 02 / 10 / 2015

DECRETO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI SEGRETARIO. Decreto n. 1 del 02 / 10 / 2015 DECRETO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI SEGRETARIO Decreto n. 1 del 02 / 10 / 2015 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA (BIM)

Dettagli

COMUNE DI BUSSERO Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI BUSSERO Città Metropolitana di Milano PROSPETTO TARIFFE COMUNALI Sommario Servizi Demografici:...2 Diritti di Segreteria...2 Rilascio copie liste elettorali:...2 Diritti fissi:...2 Celebrazione matrimoni civili:...3 Servizio Affari Generali:...4

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO

COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO Allegato alla Delibera C.C. 32 del 24.11.2015 INDICE SISTEMATICO Art. 1 Oggetto del Regolamento Art.

Dettagli

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (2) ove è avvenuto il decesso,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Prot. n. 125604/2016 Definizione delle modalità di presentazione dell istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA VENDITA AUTO USATE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA VENDITA AUTO USATE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA VENDITA AUTO USATE AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA Il/la sottoscritto/a cognome...... nome... Consapevole delle sanzioni penali

Dettagli

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI L accesso agli atti consente a chiunque abbia un interesse legittimo, da motivare, di visionare gli atti dell amministrazione comunale. Il diritto di accesso

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di SAN PRISCO Provincia di Caserta REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

Regolamento per la. Gestione delle Procedure di. Pubblicazione all Albo On Line. dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio

Regolamento per la. Gestione delle Procedure di. Pubblicazione all Albo On Line. dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio Regolamento per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all Albo On Line dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio Approvato con delibera n. del INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 - Modalità di

Dettagli

INDICE. Art. 1 - Oggetto... 3. Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

INDICE. Art. 1 - Oggetto... 3. Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3 Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI INERENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dettagli

COMMERCIO DI COSE USATE (ART. 126 del TULPS RD 773/31)

COMMERCIO DI COSE USATE (ART. 126 del TULPS RD 773/31) COMMERCIO DI COSE USATE (ART. 126 del TULPS RD 773/31) SPETT.LE COMUNE DI GUALDO TADINO Ufficio Attività Produttive DICHIARAZIONE VENDITA DI COSE USATE ( art. 126 del Tulps) (Testo Unico Leggi Pubblica

Dettagli

COMUNE DI MUROS REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MUROS REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MUROS REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 29.07.2010 SOMMARIO Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Individuazione degli

Dettagli

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 47/ 24 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 47/ 24 DEL IBERAZIONE N. 47/ 24 22.11.2007 Oggetto: L.R. 12 agosto 1998, n. 27 Validità e rinnovo autorizzazione all esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere e del servizio di alloggio e prima colazione

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA D.Lvo 39/2010 - Artt. 8 Parere: CONSOB Concerto: GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente la gestione della Sezione

Dettagli

CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.

CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. Regolamento dell Elenco di operatori economici per l acquisizione in economia di lavori,beni e servizi ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente

Dettagli

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI COMUNE DI AIRASCA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2008

Dettagli

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

Attività di vendita Commercio in forma itinerante Attività di vendita Commercio in forma itinerante Descrizione In questa tipologia sono comprese tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in forma

Dettagli

D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica Il Ministro della Sanità Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive; Visto

Dettagli

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI AREA SERVIZI SOCIALI CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI SOCIOASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI Gennaio 2016 www.comune.torino.it/cartaqualita

Dettagli

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.10.2008 Art: 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI COMUNE DI MASSA LUBRENSE PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI Approvato con deliberazione consiliare n.46 del 17.9.2007 In vigore dall 1.1.2008 1 Articolo 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.24 del 15.05.2002 - OMISSIS - Il capo IV viene sostituito interamente dal seguente: Capo IV Trasporti funebri

Dettagli

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del

Dettagli

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 255 DEL 26 AGOSTO 2003 I N D I C E Art. 1 Oggetto

Dettagli

INAIL - Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008 Pagina 1 di 3 Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi Documento: Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008. Oggetto: DURC per benefici contributivi.

Dettagli

Comune di Binasco (Provincia di Milano)

Comune di Binasco (Provincia di Milano) Comune di Binasco (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC 34 DEL 26.9.2012 ) 1 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità....pag. 3 Art. 2 Ambito

Dettagli

Comune di Castelnovo ne Monti

Comune di Castelnovo ne Monti Comune di Castelnovo ne Monti REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Delib. C.C. n. 91 del 30/11/2007) ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali

Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati individuali, la data di nascita di un individuo è: Un dato

Dettagli

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS INDICE PREMESSA SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 DEFINIZIONI CONTENUTO E STRUTTURA DEL REGISTRO PROCEDURA PER L INDIVIDUAZIONE DEGLI INSIDERS TENUTA DEL REGISTRO

Dettagli

COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30/09/2013 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità

Dettagli

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Titolo IX Il D.lgs 39/2016 entrato in vigore il 29 marzo 2016, modifica così il Testo Unico Sicurezza Riferimento TU Testo ante modifiche Testo modificato

Dettagli

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. COMUNE DI TORTONA Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. Esercizio finanziario 2011 (canone anno 2010) Il sottoscritto, intestatario di contratto

Dettagli

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 31-03-2015 1 Indice generale Art. 1 Oggetto e finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE

REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 39 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE Approvato con D.C.P. in data 6.4.2009 n. 17 di reg.e modificato con D.C.P. in

Dettagli