Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (gu n. 10 del 14/01/2011)
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1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (gu n. 10 del 14/01/2011) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ART. 7. Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria e' altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. 4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca. 5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica..
2 Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (gu n. 209 del 31/07/1980) Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. ART. 12. Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5 comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'istituto nazionale di fisica nucleare (14). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici. (14) Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705.
3 Legge 18 Marzo 1989 n. 118 (gu n. 77 del 03/04/1989) Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati. ART La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi. 3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni. ART Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quarto comma dello stesso articolo Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (gu n. 209 del 31/07/1980) Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. ART 14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione. Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
4 Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (gu n. 209 del 31/07/1980) Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. ART 13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3) nomina a componente delle istituzioni dell'unione europea; 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitari; 4) [nomina a giudice della Corte costituzionale] (18); 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura] (19); 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (20).
5 Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6 (21). Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società (22). I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (23). Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età (24). (18) I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre così disposto: «I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27, L. 18 marzo 1958, n. 311». (19) I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre così disposto: «I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27, L. 18 marzo 1958, n. 311». (20) Numero così sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n (21) Vedi, anche, l'art. 1, comma 12, L. 14 gennaio 1999, n. 4. (22) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705.
6 (23) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n (24) Per l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del presente decreto, nonché dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, vedi la L. 5 agosto 1988, n Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (gu n. 8 del 12/01/2000) Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n ART 5. Norme in materia di personale. 16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (gu n. 305 del 30/12/1992) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992, n ART 15-septies. Contratti a tempo determinato 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
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