DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

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1 DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL CAPO AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI COMUNE DI BOLOGNA SEDE SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IMPORTANTE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO COMPLETO IL MODULO. PER LE DOMANDE INCOMPLETE SI DOVRANNO NECESSARIAMENTE INTERROMPERE I TERMINI PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO CON CONSEGUENTE ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI ISCRIZIONE La/Il sottoscritta/o: cognome nome nata/o a il residente a prov. C.A.P. in via n. Tel. Cell. Fax C.F. nella Sua qualità di Legale Rappresentante dal giorno / / dell'associazione denominata: costituita in data / / C.F. P.IVA N. Soci iscritti N. Dipendenti N. Lavoratori autonomi Aggiornato aprile

2 CON SEDE LEGALE A via n. C.A.P. tel. fax presso: cognome nome E SEDE OPERATIVA (obbligatoriamente) A BOLOGNA, via n. C.A.P. tel. fax sito Internet presso: cognome nome CHIEDE CHE LA STESSA SIA ISCRITTA NELL ELENCO COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, NELLE SEGUENTI SEZIONI TEMATICHE: 1. Attività socio-sanitarie ed assistenziali; 2. Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria; 3. Attività educative di istruzione e formazione; 4. Attività sportive e ricreative; 5. Attività culturali; 6. Tutela ambientale; 7. Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali; 8. Protezione civile; 9. Attività di carattere internazionale; Nel caso di iscrizione a più sezioni tematiche, indicare quella prevalente (dato obbligatorio): Aggiornato aprile

3 A tal fine sotto la propria responsabilità DICHIARA CHE L ATTIVITA E REGOLAMENTATA DA: Atto costitutivo e Statuto legalmente registrati (che allega in fotocopia); Altro documento comprovante l'esistenza dell'associazione (indicare quale e allegare fotocopia) CHE L ASSOCIAZIONE HA LA SEGUENTE NATURA GIURIDICA: associazione con personalità giuridica* (allegare certificazione) associazione senza personalità giuridica fondazione con personalità giuridica* (allegare certificazione) fondazione senza personalità giuridica comitato CHE L ASSOCIAZIONE E ISCRITTA : nel Registro Provinciale del volontariato ai sensi della L.R. n. 12 del 21/02/2005; nel Registro Regionale del volontariato ai sensi della L.R. n. 12 del 21/02/2005; nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. n. 34/2002; nel Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. n. 34/2002; all Anagrafe O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali) a norma del DL 460/97 (allegare copia certificazione anagrafe ONLUS dell Ufficio Entrate); al Coni nell elenco O.N.G. idonee CHE L'ASSOCIAZIONE NON È ISCRITTA IN NESSUN REGISTRO * La personalità giuridica si ottiene con l iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e le Regioni Aggiornato aprile

4 CHE LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SONO LE SEGUENTI: CHE LE FONTI DI FINANZIAMENTO UTILIZZATE PER L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SONO: 1. quote associative; 2. contributi di Enti privati; 3. contributi di Enti pubblici; 4. redditi patrimoniali; 5. entrate da prestazioni e servizi; 6. altre (specificare, qui di seguito, di quali contributi si tratta): CHE DAL / / L'ASSOCIAZIONE SVOLGE ATTIVITÀ PROPRIE SUL TERRITORIO E IN PARTICOLARE HA REALIZZATO LE SEGUENTI INIZIATIVE: Fare una breve relazione delle attività svolte nell'ultimo anno o nell'ultimo biennio CHE L ASSOCIAZIONE SVOLGE ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE NEL QUARTIERE: Aggiornato aprile

5 CHE LO STATUTO ALLEGATO PREVEDE: A NORMA DEL REGOLAMENTO SUI RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE OdG 187/2006 I SEGUENTI REQUISITI E PRESCRIZIONI: a) finalità sociali¹ e assenza di scopi di lucro; b) quale oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale; c) divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell organizzazione stessa; d) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; e) obbligo di devolvere il patrimonio dell associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; f) eleggibilità libera degli organi amministrativi², principio del voto singolo di cui all articolo 2538 del C.C., sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione³, criteri e idonee forme di pubblicità della convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; g) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. ¹ Le finalità devono essere esplicitate in modo chiaro e conciso ² Tutti gli associati devono poter accedere, alla pari e senza distinzioni, alle cariche elettive ³ L eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all interessato A NORMA DEL CODICE CIVILE IL RISPETTO DEI SEGUENTI ARTICOLI: Art.16 Art.20 Art.21 Art.24 Atto costitutivo e statuto. L atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell ente, l indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull ordinamento e sull amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Convocazione dell assemblea delle associazioni. [1] L assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l anno per l approvazione del bilancio. [2] L assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Deliberazioni dell assemblea. [1] Le deliberazioni dell assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. [2] Per modificare l atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. [3] Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Recesso ed esclusione degli associati. [1] La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall atto costitutivo o dallo statuto. [2] L associato può sempre recedere dall associazione se non ha assunto l obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. [3] L esclusione d un associato non può essere deliberata dall assemblea che per gravi motivi: l associato può ricorrere all autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. [4] Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell associazione. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA PAGINA E VERIFICARE CHE EFFETTIVAMENTE CI SIA CORRISPONDENZA CON LO STATUTO ALLEGATO. GLI STATUTI NON CONFORMI NON VERRANNO ACCETTATI. Data Firma Aggiornato aprile

6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali sono trattati dal Comune di Bologna, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le seguenti finalità istituzionali: Iscrizione nell elenco delle Libere Forme Associative e rapporti previsti dal Regolamento comunale di cui all art. 4 dello Statuto Comunale. Il trattamento riguarda anche dati sensibili, che il Comune è legittimato ad utilizzare come previsto dall art. 18, D. Lgs. 196/03 e dal Nuovo Regolamento Comunale sulle Libere Forme Associative, approvato il 14 ottobre 2005, odg. N I dati conferiti con la presente domanda sono previsti dal Regolamento sopra citato, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03. I dati che, a seguito delle verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non verranno utilizzati, salvo che per l eventuale conservazione, a norma di legge, dell atto o del documento che li contiene e possono comunque essere visionati dai diretti interessati. Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati ritenuti indispensabili per l iscrizione nell elenco delle Libere Forme Associative, per richiesta di contributi, per partecipazione ai Bandi di sostegno e sussidio alle attività delle Associazioni comporta la chiusura d ufficio del procedimento per l impossibilità di svolgere l istruttoria. I dati relativi all elenco nelle diverse tipologie, vengono pubblicati sul sito internet istituzionale; essi vengono trattati da specifici incaricati del Comune di Bologna dai Settori a cui afferiscono le sezioni tematiche di riferimento e ai Quartieri. Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, Piazza Maggiore n. 6 Area Affari Istituzionali e Quartieri. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell interessato, (art. 7 e ss D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc. della banca dati) possono essere rivolte al Responsabile del trattamento: Capo Area Affari Istituzionali e Quartieri, oppure all incaricato del trattamento specificatamente designato, nella persona del Responsabile dell Ufficio, tel. 051/ , libereformeassociative@comune.bologna.it - Data Firma INFORMATIVA SUL D.L. n.78/2010 L amministrazione comunale informa, ai sensi dell art.6, comma 2, del D.L. n.78/2010 convertito nella L. 122/2010, relativo ai contributi agli Enti Privati, che non potranno essere elargiti contributi o utilità ad enti privati che siano soggetti a tale disciplina e non rispettino il disposto dell articolo sopracitato e riportato in calce. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. Data Firma Aggiornato aprile

7 NOTE INFORMATIVE DA CONSERVARE La presente domanda deve essere consegnata allo sportello del Protocollo Generale, presso l URP di Piazza Maggiore, 6 (di fianco alla farmacia comunale), nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: Martedì, Giovedì: e Sabato: Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in sessanta giorni e decorre dalla data di presentazione della richiesta. La formazione e l'aggiornamento dell'elenco Libere Forme Associative sono a cura dell'area Affari Istituzionali e Quartieri Piazza Maggiore, BOLOGNA Tel. 051/ / / Fax 051/ Libereformeassociative@comune.bologna.it L elenco viene pubblicato sul sito: La modulistica e il regolamento sono stampabili dal sito: L'iscrizione nell'elenco delle LFA offre la possibilità di mettere in distribuzione presso l'urp di Piazza Maggiore materiale informativo riguardante le attività e i progetti che l'associazione realizza, previa valutazione che il personale dell'urp effettuerà in base a criteri definiti e consultabili presso lo sportello medesimo. OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL ELENCO COMUNALE Art. 4, comma 4. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari, presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante: a) il mantenimento dei requisiti di cui all articolo 4 del Regolamento b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all anno precedente Art. 4, comma 5. La mancata presentazione della dichiarazione, di cui al comma 4, comporta la cancellazione dall'elenco; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all elenco da meno di un anno. Art. 5, comma 3. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco. Art. 5, comma 4. L iscrizione all elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione. Aggiornato aprile

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