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- Sibilla Corsi
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1 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ^. _ ATS Bnanza y U _ PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL.. ORO 31MAG DELIBERAZIONE N. DEL \ \ OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO E. BREDA OPERE SOCIALI DON BOSCO DI SESTO S. GIOVANNI (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI. L'anno 2017 il giorno 2.2- del mese di maggio, in Monza nella sede legale dell'ats della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che l'istituto di Istruzione Superiore E. Breda Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni (MI) ha proposto la stipula di una convenzione onde consentire ai propri studenti di frequentare Strutture di questa ATS per periodi di tirocinio curriculare; RILEVATO che numero, periodo e sedi dei tirocini saranno concordati fra le parti, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali nel tempo disponibili; DATO ATTO che tale convenzione non comporta oneri a carico dell'ats; RITENUTO di aderire alla richiesta della Scuola disponendo la stipula di convenzione, il cui schema è parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il periodo dal e fino al ; SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali; VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile Servizio proponente, riportata in calce al presente provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa - di disporre la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l'istituto di Istruzione Superiore E. Breda Opere Sociali Don Bosco di Sesto S. Giovanni; - di dare atto che la convenzione, il cui schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha validità a partire dal e sino al ; - di dare atto che dalla stipula della convenzione non deriva alcun onere a carico di questa ATS; 1
2 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; - di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'ente; - di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 2
3 ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE SERVIZIO PROPONENTE: Affari Generali e Legali Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. IL RESPONSABILE (Dr.ssa Raffaella Clelia Borra) r.ssa Karraelia Cieli; SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: Bilancio anno : Sanitario j Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale Impegno: Conto n. : Importo : IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Dr. Gaspare MalTei) NOTE: Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA c MEPA SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del e ss.mm.ii. Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'azienda. IL RESPONSABILE 3
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5 22MAG CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOUSTICA E SOGGETTO OSPITANTE TRA Opere Sociali Don Bosco, ente gestore dell'istituto E. Breda, con sede in Sesto San Giovanni viale Matteotti 425, codice fiscale d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentate dal Sig. Giacomazzi Giuliano nato a Milano il 07/01/1967 E AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA- con sede legale in Monza (MB), viale Elvezia, 2 codice fiscale/partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dr. Massimo Giupponi nato a Bergamo (BG) il 13/05/1964 C.F. GPPMSM64E13A794K Premesso che - ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, arti, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche; Si conviene quanto segue: Art. 1. L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di Opere Sociali Don Bosco, ente gestore dell'istituto E. Breda, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica". Art L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. 2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno; 4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
6 5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica. 6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. Art Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe; h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza; b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo. 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato; c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
7 d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui a) all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie. Art. 4 Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a: a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo; d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. Art. 5 L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi: - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); Art. 6 Il soggetto ospitante si impegna a: a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in
8 contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). Art La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. Luogo e Data AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) BRIANZA) (Dr. Massimo Giupponi)
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