FASCICOLO INFORMATIVO

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "FASCICOLO INFORMATIVO"

Транскрипт

1 GRUPPO ASSICURATRICE MILANESE FASCICOLO INFORMATIVO ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/2015 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VEICOLI A MOTORE NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA CICLOMOTORI E MOTOCICLI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE a) NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE c) INFORMATIVA PRIVACY DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, San Cesario Sul Panaro (Mo) tel fax Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero Registro Imprese Tribunale di Modena C.F. e P. IVA Sede e Direzione - R.E.A. Generale: Corso Cap. Libertà, Soc , San i. v. Cesario Riserva Sul Sovrapprezzo Panaro (Mo) azioni tel ,00 i. v. fax Impresa autorizzata PEC: all esercizio [email protected] delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Iscritta Commercio al numero e dell Artigianato dell Albo delle del Imprese 13/12/1988 di Assicurazione. (G.U. 21/12/1988 Capogruppo n. 298) del Società Gruppo soggetta Assicuratrice a controllo Milanese, e direzione iscritto all Albo unitaria dei di gruppi Modena assicurativi Capitale SpA al numero C.F. 009 e - P. Registro IVA Imprese Tribunale Cap. di Soc. Modena ,00 C.F. e P. IVA i. v Ris. Sovr. - Az. R.E.A , i. v. Cap. Soc ,48 i. v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. C.F. e P. IVA Cap. Soc i. v. 2 Ufficio atti privati demanio

2 NOTA INFORMATIVA (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. CICLOMOTORI E MOTOCICLI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la garanzia di responsabilità civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito internet di Assicuratrice Milanese il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché dalla formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Assicuratrice Milanese. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Assicuratrice Milanese S.p.A., Società di assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009, soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. b. Sede legale e Direzione Generale: Corso Libertà, San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA c. Recapito telefonico: Fax: Sito internet indirizzi di posta elettronica: [email protected] [email protected] d. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero dell Albo delle imprese di Assicurazione 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio 2014 Patrimonio netto Euro ,00 Capitale sociale* Euro ,48 Totale delle riserve patrimoniali Euro ,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,88 tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente *Post aumento di capitale sociale di Euro ,48 deliberato dall Assemblea straordinaria del 30/04/2015. La conseguente modifica dello statuto è stata autorizzata da Ivass con Provvedimento del 05/06/2015 e iscritto al Registro delle Imprese in data 08/06/2015 CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 1 di 9

3 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte per la garanzia di responsabilità civile Formula tariffaria la garanzia è prestata nella forma Bonus/Malus, che si articola in 19 classi di appartenenza e che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione, secondo le regole dettagliatamente descritte alla Condizione Speciale F1) Bonus / Malus per ciclomotori e motocicli (trasporto persone), delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oggetto della garanzia di responsabilità civile la garanzia di responsabilità civile tiene indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto, come dettagliatamente indicato all articolo 1/1 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Consultare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli: 0/1 pagamento del premio 1/1 oggetto dell assicurazione 1/2 Esclusioni e rivalsa 1/3 Estensione territoriale AVVERTENZA Sono previsti casi di rivalsa, nei quali Assicuratrice Milanese, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a replicare dall Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione indicano in maniera dettagliata tali casi di rivalsa: 1/2 Esclusioni e rivalsa 1/14 Modalità per la denuncia dei sinistri AVVERTENZA La garanzia è prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario contenuto dalla presente Nota informativa. Di seguito vengono indicati alcuni esempi di applicazione del massimale: Massimale prestato per danno alla persona Euro Danno provocato per danno alla persona Euro Importo risarcito Euro Massimale prestato per danno alla persona Euro Danno provocato per danno alla persona Euro Importo risarcito per danno alla persona Euro Rinnovo del contratto il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto così come dettagliatamente previsto dagli articoli 1/6 Durata del contratto e 1/16 Rinnovo del contratto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza 3.1 Estensioni della copertura Così come dettagliatamente indicato dall articolo 1/1 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione, è prevista l estensione della garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni alla circolazione in aree private E data altresì facoltà al Contraente di richiedere, corrispondendone l eventuale relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia, non comprese in quella obbligatoria e dettagliatamente esposte nelle Condizioni aggiuntive delle Condizioni Generali di Assicurazione: responsabilità civile per i danni causati dai trasportati CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 2 di 9

4 4. Soggetti esclusi dalla garanzia L assicurazione, ai sensi dell articolo 129 del Codice delle Assicurazioni, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato ne i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: Il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento. Ove l Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al secondo punto 5. Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Per maggiori dettagli consultare l articolo 1/4 Dichiarazioni inesatte e reticenze, delle Condizioni Generali di Assicurazione 6. Premi Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento: Assegni bancari e circolari Bonifici bancari Bollettini postali Strumenti elettronici di pagamento Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Assicuratrice Milanese all Intermediario La periodicità di pagamento del premio è annuale. E prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%, ad esclusione dei rimorchi. AVVERTENZA Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, di demolizione o di furto, il Contraente può chiedere ad Assicuratrice Milanese la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale. Per maggiori dettagli consultare gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: 1/9 Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 1/10 Cessazione del rischio per demolizione del veicolo 1/11 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo Consultare inoltre l articolo 1/12 Sospensione in corso di contratto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, per i dettagli degli effetti inerenti la cessazione del rischio sui contratti sospesi. 7. Informativa in corso di contratto Assicuratrice Milanese, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione, per la consultazione in via telematica, l attestazione dello stato del rischio nell apposita Area personale ( In alternativa, è possibile richiedere una stampa cartacea rivolgendosi al proprio intermediario. Ai fini della stipula di un nuovo contratto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati Attestati, senza necessità del documento cartaceo. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 3 di 9

5 8. Attestazione sullo stato del rischio Classe di merito L attestazione dello stato di rischio viene consegnata per via telematica mediante la messa a disposizione di tale documento, da parte dell Impresa, nell apposita area del proprio sito internet ( almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente o dall avente diritto ai sensi dell art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Il periodo di validità dell attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso questa Impresa invierà ugualmente l attestazione (articolo 4 Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006). Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (CU) compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell ambito del medesimo nucleo familiare si rinvia a quanto previsto dalla Condizione speciale F1) Bonus / Malus per ciclomotori e motocicli, delle Condizioni Generali di Assicurazione AVVERTENZA La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull attestazione di rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie 9. Recesso Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con Assicuratrice Milanese, per consentire di stipulare un nuoco contratto con altra Compagnia, Assicuratrice Milanese manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale del contratto stesso. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio versato per la garanzia R.C.A. MOTOCICLI è gravato da un imposta sulle assicurazioni su base provinciale variante da un minimo dal 9% ad un massimo del 16%, quantificata secondo la normativa in vigore al momento del pagamento relativo al presente contratto, nonché da un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%, entrambi indicati in polizza/preventivo nello specifico campo. Sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze ( è possibile consultare l elenco aggiornato per singola provincia delle aliquote d imposta sull assicurazione r.c.a. Il premio versato per la garanzia R.C.A. CICLOMOTORI è soggetto all imposta del 12,50% ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50%. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 4 di 9

6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Procedura per il risarcimento diretto La liquidazione del sinistro avviene Sulla base della disciplina del risarcimento diretto prevista agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi: La collisione è avvenuta in Italia, San Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili I veicoli sono targati (esclusi macchine agricole e ciclomotori non dotati del normale sistema di targatura previsto dalla D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all estero. Sulla base della procedura risarcimento di terzo trasportato per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; Sulla base della procedura di risarcimento prevista dall articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata. AVVERTENZA La denuncia di sinistro deve essere presentata all intermediario a cui è assegnato il contratto o alla sede di Assicuratrice Milanese entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza. L indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri è disponibile presso il sito internet Assicuratrice Milanese è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento nei termini sotto indicati, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa. Per i sinistri con solo danni a cose: Entro 30 giorni se unitamente alla richiesta viene allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti Entro 60 giorni se unitamente alla richiesta viene allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso Entro 90 giorni Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Assicuratrice Milanese, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta anche al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all eventuale liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Assicuratrice Milanese è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell eventuale liquidazione definitiva del danno: Decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 5 di 9

7 13. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni subiti in relazione ad un incidente con un veicolo immatricolato all estero si rinvia: se il sinistro è avvenuto in Italia, alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni se il sinistro è avvenuto all estero, alle disposizioni degli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 14. Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio, per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo all Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente ad Assicuratrice Milanese. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell art.149 del Codice della Assicurazioni, dovrà essere inviata richiesta per conoscere l importo del sinistro da rimborsare alla stanza di compensazione presso la CONSAP Via Yser n. 14, Roma ( In caso di rimborso l Impresa non riporterà il sinistro nell attestazione dello stato del rischio e, se necessario, emetterà nuova attestazione opportunamente rettificata che l Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. 15. Accesso agli atti dell Impresa Assicuratrice Milanese è tenuta a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale diritto può essere esercitato: Dal momento in cui l avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Assicuratrice Milanese non intende fare l offerta In caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell offerta, nei seguenti termini, che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Assicuratrice Milanese della richiesta di risarcimento: o Per i sinistri con soli danni a cose: A. decorsi 30 giorni se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti B. decorsi 60 giorni, negli altri casi o Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: C. decorsi 90 giorni Decorsi 120 giorni dalla data del sinistro in ogni altro caso In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione di quest ultima, può richiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti punti A, B, C, decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell Impresa. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano presso la sede di Assicuratrice Milanese o all Intermediario, indicante gli estremi dell atto oggetto della richiesta stessa o comunque degli elementi che consentono l individuazione e l interesse personale e concreto del richiedente. L accoglimento della richiesta, od il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l indicazione del responsabile dell ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a 15 giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a proprie spese.. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta dell interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne una copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 6 di 9

8 16. Reclami Il reclamo è, ai sensi dell art. 2 lettera t-bis) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l assicurato, il beneficiario e il danneggiato. La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale. I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all attenzione dell Ufficio Reclami, Corso Libertà, San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected] Via fax al numero Con il servizio postale Ai reclami pervenuti viene dato riscontro da parte dell anzidetta funzione aziendale entro e non oltre il termine di 45 giorni. Se l impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, Roma Fax o PEC: [email protected] I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico L individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato Breve descrizione del motivo di doglianza Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo Non rientrano nella competenza dell IVASS: I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. I reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione Reclami, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all Istituto di Vigilanza CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 7 di 9

9 17. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, ferma l esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia. In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell ordinamento italiano l istituto della negoziazione assistita, rendendone l esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall art. 3 del decreto citato. A norma dell art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati. L art. 3 prevede quindi che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia ex plurimis di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Anche in tale caso, l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il presente contratto non prevede la possibilità di Arbitrato. SI RINVIA AL SITO INTERNET PER LA CONSULTAZIONE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 8 di 9

10 GLOSSARIO Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione della responsabilità civile veicoli a motore Assicurato la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall assicurazione Carta verde Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati Certificato di assicurazione documento contrattuale che deve accompagnare il veicolo durante la circolazione Codice (Codice delle Assicurazioni Private il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni Contraente la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione CU o Classe Universale classe di Conversione universale risultante dall attestazione dello stato del rischio rilasciato dall Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006) Franchigia importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro Impresa la Società Assicuratrice Milanese S.p.A. Intermediario la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Massimale la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito Periodo di osservazione periodo contrattuale rilevante ai fini dell applicazione delle regole evolutive e dell annotazione nell attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati Premio il costo della copertura assicurativa Proprietario l intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l usufruttuario e l acquirente con patto di riservato dominio. Responsabilità minoritaria la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti Responsabilità paritaria la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti Responsabilità principale la responsabilità principale ricorre: Nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad un dei conducenti Nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti Risarcimento Indennizzo la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro Sinistro evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione Veicolo quello descritto ed identificato in polizza Assicuratrice Milanese è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Il rappresentante Legale Daniele Camarda CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 9 di 9

11 POLIZZA NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE Polizza di assicurazione per i veicoli a motore e natanti modello CGANCP RCA EDIZIONE

12 Il presente modello CGANCP RCA EDIZIONE 12/15 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza LNCP NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA Ed

13 ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. La garanzia di un solido gruppo italiano Il Gruppo Modena Capitale, di cui la capogruppo è Modena Capitale S.p.A. è una holding di partecipazioni che aggrega un gruppo di investitori modenesi e investitori istituzionali, fra cui un primario Istituto Bancario. Rappresenta oggi un punto di riferimento di assoluto rilievo del mondo finanziario e Industriale della regione. Le subholding, direttamente controllate, sono operative nei seguenti cinque settori: finance, industry partecipations, real estate, insurance, e banking. L obiettivo dichiarato dai grandi azionisti è quello di investire usando solo i propri mezzi, senza ricorrere all indebitamento. Il capitale sociale, interamente versato, ammonta a Euro, tale da assicurare rilevante solidità sia al Gruppo che alle partecipate. Quale subholding nel settore insurance, Assicuratrice Milanese Costituisce una solida realtà all interno del gruppo, con un capitale sociale di ,48 Euro 3

14 Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 179), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. 4

15 SOMMARIO Pagina Informazioni specifiche sul contratto R.C. Auto 6 Definizioni 10 Condizioni generali di Assicurazione 11 Responsabilità Civile Veicoli a motore 12 Condizioni aggiuntive 22 Condizioni speciali 23 Condizioni particolari 36 Regole sul mantenimento delle classi di bonus / malus interna e CU 38 Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore Condizioni generali di Assicurazione 39 Condizioni Aggiuntive 42 5

16 INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO Le informazioni relative al contratto R.C. auto qui fornite non costituiscono contenuto contrattuale. a) soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto Ai sensi dell articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private sono esclusi dall assicurazione: 1. Il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti: 2. il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; 3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 4. ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al capoverso 3 b) durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. Il Contraente potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare nuova polizza con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. c) clausole di esclusione dalla garanzia assicurative e di rivalsa nei confronti dell Assicurato Nei casi indicati dall art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l Impresa può esercitare rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato. Tra questi casi evidenziamo in particolare l esclusione dalla garanzia nei casi di: - veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l influenza di sostanze stupefacenti. - veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore - danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione d) facoltà di rimborsare all Impresa l importo liquidato per un sinistro Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio, per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo all Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell art.149 del Codice della Assicurazioni, dovrà essere inviata richiesta per conoscere l importo del sinistro da rimborsare alla CONSAP Via Yser n. 14, Roma ( In caso di rimborso l Impresa non riporterà il sinistro nell attestazione dello stato del rischio e, se necessario, emetterà nuova attestazione opportunamente rettificata che l Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. 6

17 e) L attestazione dello stato di rischio viene consegnata per via telematica mediante la messa a disposizione di tale documento, da parte dell Impresa, nell apposita area del proprio sito internet ( almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente o dall avente diritto ai sensi dell art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Il periodo di validità dell attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso questa Impresa invierà ugualmente l attestazione (articolo 4 Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006). L Impresa, ai sensi del 1 e del 2 comma dell art. 12 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, si impegna a trasmettere al Contraente, per il primo anno d entrata in vigore del citato Regolamento (ossia fino al mese di giugno 2016 compreso), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente le modifiche normative concernenti l attestazione sullo stato di rischio e le modalità di consegna telematica dello stesso. f) diritto alla conservazione della classe di merito maturata Il Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione di un veicolo di proprietà, qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà (o nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni) l assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l ultimo attestato di rischio conseguito conserva, anche presso altro assicuratore, validità per un periodo di 5 anni a decorrenza dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. i) comportamento da tenere in caso di sinistro In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all Agenzia competente o alla sede dell Impresa, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, come previsto dall art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private l apposito modulo (modulo blu) da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l art del Codice Civile per l omesso avviso di sinistro. 7

18 INFORMAZIONI RELATIVE ALL ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE La liquidazione dei sinistri può avvenire: 1. a partire dal 1 febbraio 2007 sulla base della disciplina del risarcimento diretto per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi: - la collisione è avvenuta in Italia, San Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese Italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dalla D.P.R. n. 153/2006 ) e non immatricolati all estero; - il modulo blu di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti. In caso di sinistro rientrante nella disciplina del risarcimento diretto il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria Impresa di Assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato). Nell ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: - le targhe dei due veicoli coinvolti; - la denominazione delle due Compagnie; - la descrizione del fatto; - le generalità di eventuali testimoni; - l indicazione delle Autorità eventualmente intervenute; - il luogo, i giorni, e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno; Nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare inoltre: - l età, l attività e il reddito del danneggiato; - l entità delle lesioni subite; - la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali; - l attestazione medica di guarigione, con o senza postumi permanenti ; - l eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al Professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall Impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni a persona; 2. sulla base della procedura di risarcimento del terzo trasportato per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall Impresa di assicurazione del veicolo su quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno nei confronti dell Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; 8

19 3. sulla base della procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il modulo blu compilato in ogni sua parte ed indicando: - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia; - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l età, l attività, il reddito del danneggiato, l entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. La Compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti. I termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) sono : 30 giorni in caso di danni al veicolo o a cose e in presenza di modulo blu firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di modulo blu firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso. PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE Si richiama l attenzione del Contraente sull obbligo dell uso delle cinture di sicurezza a bordo di autoveicoli e dell uso del casco allacciato a bordo di motocicli e ciclomotori, sia per il conducente che per i passeggeri. EVIDENZIAMO LA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO 9

20 Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI ASSICURATO La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il presente contratto. AVENTE DIRITTO La persona fisica o giuridica che ha diritto all attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa da quest ultimo, il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) CERTIFICATO Dl ASSICURAZIONE Documento contrattuale che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione. CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. DENUNCIA Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall Assicurato all Assicuratore. FRANCHIGIA La parte di danno che rimane a carico dell Assicurato, espressa in cifre. IMPRESA La società Assicuratrice Milanese S.p.A. NATANTE Quello descritto ed identificato nel contratto. NORME TARIFFARIE Le norme di Assicuratrice Milanese, rese pubbliche unitamente alla tariffa, che indicano le modalità di applicazione della tariffa stessa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari. PREMIO Costo della copertura assicurativa. SINISTRO Evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. TARIFFA La tariffa dell Impresa in vigore al momento della stipulazione del contratto. TERZI Coloro che risultano essere tali ai sensi dell articolo 129 della Legge. VEICOLO Quello descritto ed identificato nel contratto. 10

21 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 0/1 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Art. 0/2 - Durata del contratto Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno. La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Art. 0/3 - Rinnovo del contratto La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 0/4 - Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. Art. 0/5 - Oneri a carico del Contraente Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art. 0/6 - Rinvio alle norme di Legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 11

22 GARANZIA 1 RESPONSABILITA CIVILE VEICOLI Derivante dalla circolazione dei veicoli a motore CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER I RISCHI DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) Art. 1/1 - Oggetto dell assicurazione. L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate indicate in polizza sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa. L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n

23 - per sinistri avvenuti quando il veicolo assicurato NON può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 1/3 - Estensione territoriale. L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, delle Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera e dell Ungheria. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano state barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea nonché per il territorio del Liechtenstein, della Norvegia, dell Islanda; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)le cui sigle non siano barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l art comma del C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l art.1901 C.C. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 13

24 Art. 1/4 - Dichiarazioni inesatte e reticenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.). Qualora sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 1/5 - Aggravamento di rischio Il Contraente e l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.). Qualora sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 1/6 Durata del contratto Premio e condizioni di assicurazione Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella dell Impresa a tale momento. Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo. Le tariffe e le condizioni di assicurazione sono messe a disposizione del Contraente sul sito Internet dell Impresa e presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore. Art. 1/7 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. 14

25 Art. 1/8 - Alienazione del veicolo. Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. a. Nel caso in cui l alienante, previa restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l Impresa rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio. b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l Impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio; per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Nel caso in cui l acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto Quest ultimo sarà annullato e l Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui sia restituito il certificato di assicurazione e l eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 1/12 (sospensione). Art. 1/9-Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell operazione riportata sulla documentazione indicata al primo comma. 15

26 Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto prevista dal successivo art. 1/12, l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio. Art. 1/10 - Cessazione del rischio per demolizione del veicolo Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di cui art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5/2/97 n 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione nonché l eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell operazione riportata sulla documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto prevista al successivo art. 1/12, l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio. Art. 1/11 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto totale del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità competente. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio. 16

27 L Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso l Impresa stessa, in caso di furto totale del veicolo ha diritto di ottenere l attestazione dello stato di rischio per assicurare la R.C.A. dell eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata. In tali circostanze l Impresa è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l attestazione sullo stato del rischio relativa all ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso). Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia rilasciata dall Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dall Impresa) L Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. Art. 1/12 - Sospensione in corso di contratto Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all Impresa restituendo il certificato e l eventuale Carta Verde. L Impresa rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente e la sospensione ha decorrenza dalla data indicata sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all lmpresa. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato avviene per lo stesso veicolo od altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede che sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengano prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. 17

28 Per tutta la durata della sospensione, se uguale o superiore a tre mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle forme contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all anno; Art. 1/13 - Attestazione dello stato del rischio. L Impresa mette a disposizione in via telematica nell apposita area del sito internet ( riservata ai Contraenti e agli aventi diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge. L attestazione contiene: - la denominazione dell lmpresa di assicurazione; - il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica; - i medesimi dati di cui sopra riportati relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto - il numero del contratto di assicurazione; - i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; - la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; - l indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; - la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); - gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall assicurato. 18

29 Ove il contratto sia stato stipulato avvalendosi del disposto dell articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (fruendo delle agevolazioni del c.d. decreto Bersani ), l attestato riporterà indicazione in tal senso che verrà mantenuta anche negli attestati successivi sia emessi da Assicuratrice Milanese S.p.A. che da altro Assicuratore. In qualsiasi momento sia richiesto, l attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnato al Contraente o, se persona diversa, all avente diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), entro 15 giorni dalla richiesta. L Agenzia cui è affidato il contratto ne rilascia copia cartacea senza applicazione di costi; tale copia avrà tuttavia mero valore consultivo ai sensi delle disposizioni in vigore. In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all estero, alienazione (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l Impresa mette a disposizione la relativa attestazione aggiornata. L Impresa non mette a disposizione con le modalità sopra illustrate l attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all estero, alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l Impresa invia la relativa attestazione aggiornata; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Art. 1/13 bis Criteri d individuazione della classe di Conversione Universale (CU) Nel caso di attestazioni relative ad autovetture, ciclomotori e motocicli sino ad ora sfornite della classe di merito CIP, l individuazione della classe CU avviene secondo i criteri di seguito riportati: - in caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14; per rischi già presenti nel portafoglio dell Impresa: a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione dell annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo; 19

30 Anni senza sinistri Classe di merito Nota bene: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile) b) vengono presi, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, provocati nell ultimo quinquennio (compresa l annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Art. 1/14 - Modalità per la denuncia dei sinistri. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal provvedimento ISVAP n del 13/12/2002 (constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro) e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza (art C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). Art. 1/15 - Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 20

31 Art. 1/16 - Rinnovo del contratto La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto, così come previsto dall art. 1/6, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 1/17 Duplicato del certificato Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato, sia stato sottratto, smarrito o distrutto, l Impresa rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente (dichiarazione circa l evento accaduto). In caso di deterioramento il Contraente restituirà alla Compagnia il Certificato di assicurazione deteriorato. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/08 la Compagnia provvederà al censimento del rilascio del duplicato in apposito registro nonché ad evidenziarne la natura di duplicato sul documento stesso. Se la perdita del Certificato è dovuta a sottrazione o ad evento delittuoso, il Contraente deve inviare alla Società la copia della denuncia presentata alla competente Autorità. 21

32 CONDIZIONI AGGIUNTIVE Per l assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richieste dal Contraente) A) Autoveicoli adibiti a scuola guida. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus. L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. B1) Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati (valida per le sole autovetture) L Impresa assicura la Responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati a terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso, purché la presente condizione aggiuntiva sia richiamata in prima facciata di polizza e ne sia stato versato il relativo premio. C) Carico e scarico. L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 22

33 D) Rivalsa dell assicuratore per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di autovettura, adibita a servizio privato e data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l Impresa, a parziale deroga dell art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. D1) Esclusioni e rivalsa - rinuncia parziale (valida per le sole autovetture) A parziale modifica di quanto stabilito dall art. 1/2, per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o proprietario fino al 10% della somma liquidata con il massimo di (mille). D2) Guida esperta Il contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età superiore ai 26 anni e che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo assicurato, da almeno tre anni. Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. L impresa non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi: - guida da parte di una persona incaricata di effettuare riparazioni - utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità purché certificato da Ente ospedaliero. CONDIZIONI SPECIALI (Valide per la forma di tariffa espressamente richiesta dal Contraente) E) - Franchigia fissa ed assoluta La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. 23

34 F) - Bonus/Malus per Autovetture ed Autotassametri. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 24 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito che segue e nella quale è riportata anche la tabella di Conversione Universale comune a tutte le Imprese: TABELLA CLASSI DI MERITO e CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) Classi di merito Milanese Coefficienti di determinazione del Conversione Universale (CU) 1F 0,37 1 1E 0,38 1 1D 0,39 1 1C B A

35 2. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: I periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 3. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 (tredici) se relativo a: - veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.; - ovvero assegnato alla classe di merito 14 (quattordici) se relativo a: veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. 4. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). 5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive. Per lo scatto del Malus vengono presi in considerazione i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la responsabilità principale dell Assicurato. I successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano l applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale si manifesta: - per i sinistri con massimo due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità dell Assicurato supera la soglia del 50%; - per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, in capo al conducente al quale sia stato addebitato un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti (ancorché inferiore alla soglia del 50%) i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità prioritaria dell Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione Malus, tuttavia verranno annotati nell attestazione con l indicazione della percentuale di responsabilità. Allorquando la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga la soglia del 51% nell arco dell ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, la Compagnia procederà all applicazione del Malus 25

36 TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito Milanese Classe di collocazione in base ai sinistri osservati - Milanese/CU 0 sinistri Milanese CU 1 sinistri Milanese CU 2 sinistri Milanese CU 3 sinistri Milanese CU 4 o più sinistri Milanese 1F 1F 1 1D 3 1A E 1F 1 1C D 1E 1 1B C 1D 1 1A B 1C A 1B A Nel caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, l intestatario al PRA o il coniuge in comunione dei beni, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà appartenente al medesimo settore tariffario conservando la classe di merito. CU 26

37 Nel caso di risoluzione del contratto per furto, demolizione, definitiva esportazione all estero, cessazione definitiva dalla circolazione, vendita, cessione in conto vendita del veicolo assicurato, avvenuta prima del completamento del periodo di osservazione del contratto, il proprietario può beneficiare della classe di merito relativa all ultima annualità completata per un altro veicolo appartenente al medesimo settore tariffario. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, questa Impresa classificherà il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione sullo stato del rischio; analogamente si procederà nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Assicuratrice Milanese S.p.A. nel caso in cui un Cliente persona fisica (od un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare) acquisti un ulteriore veicolo della medesima tipologia di uno già assicurato (anche presso altra Compagnia) ed intenda stipulare un nuovo contratto, assegnerà a quest ultimo la medesima classe CU risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, ai sensi dell articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private. 6. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca ad un veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus il contratto stesso è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione dello stato del rischio di cui all art. 1/13, rilasciata dal precedente assicuratore (l attestazione sullo stato del rischio viene acquisito direttamente per via telematica attraverso l accesso alla banca dati degli attestati di rischio). Qualora all atto della stipulazione del contratto l attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l impresa acquisisce telematicamente l ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articolo e 1893 C.C., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall ultimo attestato presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l attestato, l impresa richiede al contraente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articolo e 1893 C.C relativamente all intero quinquennio precedente, ai soli fini probatori e di verifica, l impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). 27

38 7. All atto della stipulazione il contratto, se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella Bonus/Malus è assegnato alla classe di merito CU risultante dall applicazione dei criteri riportati nell art. 1/13bis. 8. la classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell attestazione. 9. Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore ad un anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria franchigia, il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito 13 ed il contratto è assegnato a tale classe. 10. La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione all Impresa od al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. 11. Le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti. 12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. 13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. 28

39 14. E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all Impresa, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Le modalità variano a seconda che i sinistri si siano liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) o risarcimento ordinario. Nel primo caso la procedura di rimborso dovrà essere attivata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) in conformità a tempi e modalità di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa. Nel secondo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta. 15. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. 16. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. 17. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato, il Proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata, purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all'impresa, la copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente nonché esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale. 18. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. 29

40 F1) Bonus/Malus per Ciclomotori e Motocicli (trasporto persone) 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 19 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito che segue e nella quale è riportata anche la tabella di Conversione Universale comune a tutte le Imprese: TABELLA CLASSI DI MERITO e CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) Classi di merito Milanese Coefficienti di determinazione del premio Conversione Universale (CU) Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: I periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi:hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 30

41 3. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a: - motociclo o motocarrozzetta immatricolati per la prima volta al P.R.A. o dopo una voltura al P.R.A. - ciclomotore con nuova autorizzazione alla circolazione o da assicurare per la prima volta dopo passaggio di proprietà; 4. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire per: - ciclomotori senza targa, il certificato di autorizzazione alla circolazione e fattura di acquisto o dichiarazione ai sensi degli artt e 1893 del C.C. che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto; - ciclomotori targati, motocicli e motocarrozzette, la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). 5. Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Le stesse regole saranno applicate per l evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale. 31

42 TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di 0 Classe di collocazione in base ai sinistri osservati 1 merito sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri o più 6. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus o similare, il contratto stesso è assegnato, all atto della stipulazione, alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione, di cui all art. 1/13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore (l attestazione sullo stato del rischio viene acquisito direttamente per via telematica attraverso l accesso alla banca dati degli attestati di rischio). Qualora all atto della stipulazione del contratto l attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l impresa acquisisce telematicamente l ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articolo e 1893 C.C., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. 32

43 Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall ultimo attestato presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l attestato, l impresa richiede al contraente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articolo e 1893 C.C relativamente all intero quinquennio precedente, ai soli fini probatori e di verifica, l impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). 7. la classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell attestazione. 8. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. La classe CU 14 sarà assegnata anche nel caso in cui il contratto risulti scaduto da più di tre mesi ma non oltre un anno, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell attestazione. 9. La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione all Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, valgono come attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di pertinenza secondo la tabella del sesto comma. 33

44 10. Le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti. 11. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi secondo i criteri di cui al sesto comma. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. 12. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso con l Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. 13. E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all Impresa, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta. 14. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. 15. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. 16. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato, il Proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata, purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all'impresa la copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente nonché esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale. 17. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. 34

45 G) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) 1. Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. 2. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 3. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%. 4. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall attestazione di cui all art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta. 5. Qualora l attestazione sia scaduta da oltre un anno, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. 6. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. 7. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. 8. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia. 9. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma. 35

46 10. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell attestazione all Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell attestazione ove fosse stata rilasciata. 11. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato. 12. E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio di cui ai comma 1. e 3. offrendo all Impresa, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se il Contraente espressamente le richiede) H) Veicoli locati in leasing Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data indicata in polizza, l Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società; b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge. Resta inteso che l Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (kasko) del veicolo assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art. 1891, 2 comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. 36

47 I) Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell ente finanziatore La presente polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in polizza e pertanto l Impresa assicuratrice si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società; b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo; d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali (kasko) l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la citata Società è fin d ora autorizzata dal Contraente. L) Assicurazione di rimorchio identificato La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. M) Estensione garanzia all estero - Carte Verdi a) La validità dell assicurazione per il veicolo descritto nella carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa. b) Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull assicurazione stessa. L Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato). c) La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. d) Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza 37

48 indicata sulla carta verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa; l uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge. Regole sul mantenimento delle classi di bonus/malus interna e CU La classe CU si mantiene nei seguenti casi: - cambio di Contraente fermo il precedente intestatario al PRA - trasferimento di proprietà del veicolo: tra coniugi da socio a società di persone e viceversa da società di persone che ha dato origine per fusione ad altra società di persone con diversa ragione sociale - decesso dell assicurato: è possibile mantenere la polizza in vigore anche se intestata al deceduto, ma solo fino a scadenza anniversaria; la legge vuole che entro un anno si proceda alla successione: al subentro degli eredi nella proprietà del veicolo si applicheranno pertanto le regole relative alla voltura (se subentra il coniuge si mantiene la classe, se subentrano i figli si riparte dalla classe di ingresso, CU 14, o classe agevolata se nel nucleo familiare è già presente un altro veicolo e se appartengono tutti al medesimo nucleo familiare, coniuge più figli classe di ingresso o agevolata, se appartengono al medesimo nucleo familiare perché si passa da un intestatario a più cointestatari, ); - cambio di intestatario al PRA quando si passa da più cointestatari a uno. La classe di bonus/malus non si mantiene, e quindi si riparte dalla classe di ingresso, nei seguenti casi: - trasferimento di proprietà del veicolo: - tra un diverso intestatario al PRA (esclusi i coniugi) - da socio a società di capitali e viceversa - da società di persone trasformata in società di capitali e viceversa - da società di capitali che ha dato origine per fusione ad altra società di capitali con diversa denominazione sociale - cambio di intestatario al PRA quando si passa da un intestatario a due o più cointestatari (tranne i coniugi) 38

49 Responsabilità Civile Natanti a motore Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER I RISCHI DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005) Art. 1 - Oggetto dell assicurazione. L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 2 - Esclusioni e rivalsa. L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; - nel caso di natante con <autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M n. 566)> se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazione del certificato o licenza di navigazione; 39

50 - nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3 - Limiti di navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Art. 4 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 5 - Alienazione del natante Nel caso di alienazione del natante il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi: a) sostituzione con altro natante Nel caso d alienazione del natante assicurato, qualora l alienante, previa restituzione del certificato relativo al natante alienato, chieda che il contratto stipulato sia reso valido per altro natante di sua proprietà l Impresa rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio. b) cessione del contratto Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) risoluzione del contratto Nel caso in cui l acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, l Impresa assicuratrice del natante ceduto all acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. 40

51 Quest ultimo sarà annullato e l Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione. Per i contratti con frazionamento del premio l Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del natante In caso di furto totale del natante il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità competente. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio. L Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri. La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). Art. 8 - Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 41

52 Art. 9 - Rinnovo del contratto La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto, così come previsto dall art. 0/3, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (per l assicurazione di rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria) A) Natanti adibiti a scuola guida L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. B) Danni a cose ed animali di terzi L Impresa assicura la responsabilità per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di: 1) per natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto 77 per i natanti fino a 90 c.v. 154 per i natanti oltre 90 c.v. 2) per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persona: 77 per sinistro. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C) e D). C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104 per ogni persona danneggiata. 42

53 D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 1) Danni a cose ed animali di terzi L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 77 per ogni sinistro. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L' L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104 per ogni persona danneggiata. E) Attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. F) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione A parziale deroga dell art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. 43

54 DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO ( ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n 196 del 2003) In applicazione della normativa sulla privacy, la informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1). I) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (4) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Le i e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che Le chiediamo riguarda pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati. II) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (8): il consenso, riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuali da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati ella presente informativa. III) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (9) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Modello InfoPrivacy 2014 Pagina 1 di 3

55 IV) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per l esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi alla nostra Società, Uffici Amministrativi Centrali, Corso Libertà, 53, San Cesario sul Panaro (MO) telefono: 059/ , FAX: 059/ (12) Note 1) Come previsto dall art 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati) altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.) soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto punto); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo punto). 4) Ad esempio ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all art. 4 comma 1 lett. D) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito) autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato) centri di demolizione di autoveicoli; Società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto) clinica convenzionata (scelta dall interessato) società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio) società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, il recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10); Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; Organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali: Modello InfoPrivacy 2014 Pagina 2 di 3

56 CONSAP Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici (via Paisiello, 33 Roma) la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile RC auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della Caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - (Via del Quirinale, 21 Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; Nonché altri soggetti, quali UIC Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all articolo 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38; Ministero delle infrastrutture Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (via Caraci, 36 Roma), il quale, in base all art. 226 cod. strad., gestisce l Archivio nazionale dei veicoli e l Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 Roma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 Roma) ai sensi dell art. 7 del DPR 29 Settembre 1973 n. 605; Consorzi agricoli di difesa della grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G. di F.; VV.FF.; VV.UU.) altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori; coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4 comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, della c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo punto). 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre, vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. 12) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all Ufficio indicato in informativa. Modello InfoPrivacy 2014 Pagina 3 di 3

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Подробнее

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Подробнее

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 E SUCC. MODIFICHE INTERVENUTE ALL. 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO

Подробнее

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Подробнее

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Подробнее

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Подробнее

DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento Si precisa che i termini riportati in lettere

Подробнее

VFS SERVIZI FINANZIARI SPA. Guida ai reclami assicurativi

VFS SERVIZI FINANZIARI SPA. Guida ai reclami assicurativi VFS SERVIZI FINANZIARI SPA Guida ai reclami assicurativi Versione 01 Data di emissione :25/11/2016 Gentile cliente, se intende presentare un reclamo relativo ad un contratto o ad un servizio assicurativo,

Подробнее

SITO WEB RECLAMI. Come comunicare un reclamo. Gentile Utente,

SITO WEB RECLAMI. Come comunicare un reclamo. Gentile Utente, SITO WEB RECLAMI Come comunicare un reclamo Gentile Utente, il Provvedimento IVASS n. 46 del 3 Maggio 2016 ( Procedura di presentazione dei reclami all Isvap e la gestione dei reclami da parte degli intermediari

Подробнее

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A ALLEGATO N. 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle

Подробнее

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO N. 7A La presente comunicazione viene affissa nei locali dell intermediario in posizione visibile al pubblico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga

Подробнее

uida ll indennizzo iretto Guida all indennizzo diretto Lasciati duidare da DARAG Italia S.p.A. nell indennizzo diretto

uida ll indennizzo iretto Guida all indennizzo diretto Lasciati duidare da DARAG Italia S.p.A. nell indennizzo diretto uida ll indennizzo iretto Guida all indennizzo diretto Lasciati duidare da DARAG Italia S.p.A. nell indennizzo diretto Guida all indennizzo diretto Cos è il risarcimento diretto? È la nuova procedura di

Подробнее

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione

Подробнее

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA DUAL Professionisti Mediatori Creditizi Edizione 03 2013 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria La seguente Proposta

Подробнее

(da trasmettere in caso di mancata risposta dell impresa entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente)

(da trasmettere in caso di mancata risposta dell impresa entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente) CFA S.R.L. p.iva 12930791004 R.U.I. B000532432 Sede Legale e Operativa c.so G. SICCARDI, 11 10122 TORINO Sede Operativa via VENEZIA, 25/A 09045 QUARTU SANT ELENA (CA) tel. +39 011 534504 fax +39 011 0703920

Подробнее

Avvertenza. PARTE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente

Avvertenza. PARTE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente Copia Cliente INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/ADERENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO [Allegato 7B al Regolamento ISVAP n. 5/2006] Avvertenza Ai

Подробнее

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 la nostra agenzia

Подробнее

Fascicolo informativo

Fascicolo informativo Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva Fascicolo informativo Copertura Assicurativa sulla Vita a durata annuale W Rappresentanza Generale per l Italia 1 P.I. LINE - area standard

Подробнее

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione

Подробнее

GUIDA ALL INDENNIZZO DIRETTO

GUIDA ALL INDENNIZZO DIRETTO GUIDA ALL INDENNIZZO DIRETTO LASCIATI GUIDARE DA ERGO ASSICURAZIONI NELL INDENNIZZO DIRETTO COS È IL RISARCIMENTO DIRETTO? È la nuova procedura di rimborso assicurativo in vigore dall 1 febbraio 2007 per

Подробнее

VERSAMENTO NON DOVUTO (eventi interruttivi, esenzioni, etc)

VERSAMENTO NON DOVUTO (eventi interruttivi, esenzioni, etc) RIMBORSI TASSE AUTOMOBILISTICHE AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2009 PRESENTAZIONE: Le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di tassa automobilistica possono essere presentate presso gli Studi di Consulenza

Подробнее

CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE. Art. 143 (Denuncia di sinistro)

CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE. Art. 143 (Denuncia di sinistro) CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE Art. 143 (Denuncia di sinistro) 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se

Подробнее

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice

Подробнее

Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi

Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi 1 Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I requisiti

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Подробнее

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO N. 7A In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa 1 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI

Подробнее

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo PROPOSTA New Pramerica Valore Certo Pramerica Life S.p.A. Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico Filiale Intermediario Codice PROPOSTA N. PROPOSTA

Подробнее

TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO

TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO Edizione 8 10/01/2017 Trattazione dei reclami (Edizione 10/01/2017) S.O.S.I. APS Pagina 1 di 5 PREMESSA Il presente documento, finalizzato ad informare la clientela sulle

Подробнее

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous DUAL Mix Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Подробнее

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL )

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL ) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Подробнее

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Подробнее

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6.06.2013 Indice Art. 1 - Scopi... pag. 3 Art. 2 - Modalità di iscrizione al... pag 3 Art. 3 - Registri amministrativo-contabili... pag 3 Art.

Подробнее

Modello di preventivo di massima e conferimento incarico agli avvocati ai sensi della Legge n. 124/2017

Modello di preventivo di massima e conferimento incarico agli avvocati ai sensi della Legge n. 124/2017 Modello di preventivo di massima e conferimento incarico agli avvocati ai sensi della Legge n. 124/2017 Dal prossimo 29 agosto scatta l obbligo di preventivo scritto per gli avvocati e gli ulteriori liberi

Подробнее

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di assicurazione, deve

Подробнее

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Подробнее

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Istruzioni per la compilazione dei registri assicurativi, dei moduli di vigilanza allegati al bilancio di esercizio e dei prospetti di vigilanza da allegare alla relazione semestrale nonchè per la trasmissione

Подробнее

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione... pag. Prefazione.... XIII Capitolo 1 NATURA DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA R.C. AUTO 1.1. Matrice contrattuale del rapporto assicurativo... 1 1.2. Riaffermazione della matrice contrattuale nel nuovo

Подробнее

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Contraente / Assicurato

Подробнее

MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a: Fax:

MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a:   Fax: MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a: e-mail: [email protected] Fax: +39 0658157933 NOTE IMPORTANTI La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE

Подробнее

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 Pagina 1 di 5 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO

Подробнее

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Подробнее

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA Pramerica Valore +

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA Pramerica Valore + PROPOSTA Pramerica Valore + Pramerica Life S.p.A. Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico Filiale Intermediario Codice PROPOSTA N. PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Подробнее

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie Modulo assicurativo Tabella A Dettaglio delle materie 1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall Istituto 1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel

Подробнее

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. Sezione B (Allegato 7B) INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. AVVERTENZA: Ai sensi della normativa vigente, l'intermediario

Подробнее

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 39/23 del 15.7.2008 Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall esercizio

Подробнее

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre 2017 Regolamento Trattamento di quiescenza e di previdenza SOMMARIO ART. 1 DISCIPLINA ED AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 ART. 2 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA...

Подробнее

Regolamento ISVAP N. 5/ ALLEGATO 7A

Regolamento ISVAP N. 5/ ALLEGATO 7A Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Ai sensi della vigente normativa, la presente

Подробнее

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CATTOLICA Piazza Roosevelt, 7 47841 Cattolica (RN) P.I. 00343840401 e Società Assicuratrice Agenzia

Подробнее

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/C - Edizione maggio 2011 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore CICLOMOTORI E

Подробнее

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione

Подробнее

DOCUMENTO INFORMATIVO DELL OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

DOCUMENTO INFORMATIVO DELL OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE Trasformazione della polizza assicurativa sulla vita con partecipazione agli utili Investimento Diversificato tariffa V11 nella polizza assicurativa sulla vita con partecipazione agli utili "InvestiSmart"

Подробнее

Nuova Protezione Auto

Nuova Protezione Auto Auto e Moto Nuova Protezione Auto Il presente fascicolo informativo contenente: NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E INFORMATIVA SULLA PRIVACY Deve essere consegnato al contraente

Подробнее

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione

Подробнее

Edizione INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata Avvocato Commercialista Tributarista INFORMAZIONI SULL ATTIVITA

Edizione INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata Avvocato Commercialista Tributarista INFORMAZIONI SULL ATTIVITA P.I. LINE - "Area Giuridica" - tailor made DUAL Professionisti Edizione 10.2011 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Commercialisti, Tributaristi, Avvocati Consulenti

Подробнее

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI CITTA DI MARTINENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI TESTO COORDINATO - APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMNUNALE N. 70 DEL 14.11.2016

Подробнее

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE Responsabile: Arch. Giovanni Barzazi Referente: Dott.ssa Chiara Cicognani tel. 0422 894337 Orari: lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.45;

Подробнее

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Comfort/Mod. X0200.0 Edizione 5/2006 Assicurazione infortuni automobilistici/comfort La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Подробнее

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Подробнее

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Contraente La persona

Подробнее

per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria

per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria Comune di Otricoli www.comune.otricoli.tr.it Regol@mento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria Il Regolamento comunale per la concessione

Подробнее

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/A - Edizione gennaio 2012 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore AUTOVETTURE

Подробнее

PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA SALUTE CASH

PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA SALUTE CASH PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Rischio comune con polizza Quota Generali Italia 100% Proposta polizza n.

Подробнее

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail [email protected]

Подробнее

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento Art. 3 Criteri di

Подробнее

Dichiarazione dell assicurato

Dichiarazione dell assicurato Istituto Nazionale Previdenza Sociale Dichiarazione dell assicurato Mod. AS1 COD. SR13 Lavoratore/trice telefono e-mail codice fiscale dipendente dell Azienda data assunzione tipo di contratto orario di

Подробнее

Obblighi di comunicazione

Obblighi di comunicazione 1 In questa lezione In questa lezione analizzeremo la normativa sull informativa in corso di contratto dei prodotti assicurativi vita,iniziando con le disposizioni relative all invio dell estratto conto

Подробнее

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE CONTRAENTE Banca Popolare di Cremona FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea annuale di gruppo in caso di morte e invalidità

Подробнее

Numero patente di guida conducente. Il veicolo a noleggio è stato utilizzato in conformità con il contratto di noleggio?

Numero patente di guida conducente. Il veicolo a noleggio è stato utilizzato in conformità con il contratto di noleggio? Polizza/Numero certificato Numero di riferimento richiesta 1. Dati personali dell assicurato Data di nascita e-mail 2. Dettagli autonoleggio Numero di targa veicolo Marca e modello Periodo di noleggio

Подробнее

CONVENZIONE N. 1013085

CONVENZIONE N. 1013085 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO Il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI, con sede in

Подробнее

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE Generali Italia S.p.A. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE La presente Nota informativa è redatta

Подробнее

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE Prefazione... Pag. 13 Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE Schema...» 17 1. Denuncia di sinistro (art. 143, d.lgs. 209/2005) 2. Invito al danneggiante a fornire i dati

Подробнее

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS. 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS. 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Подробнее

Nuova Protezione Van. Autocarri. Il presente fascicolo informativo contenente:

Nuova Protezione Van. Autocarri. Il presente fascicolo informativo contenente: Autocarri Nuova Protezione Van Il presente fascicolo informativo contenente: NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E INFORMATIVA SULLA PRIVACY Deve essere consegnato al contraente

Подробнее

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Regolamento ISVAP N. 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n.

Подробнее

ACCORDO ESCLUSIVO. R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016. (pubblicato in G.U. n /10/2016)

ACCORDO ESCLUSIVO. R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016. (pubblicato in G.U. n /10/2016) ACCORDO ESCLUSIVO R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016 (pubblicato in G.U. n. 238 11/10/2016) Perché stipulare questa polizza? Per il costo competitivo, considerata la completezza

Подробнее

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) ALL AGENZIA PRINCIPALE DI DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) RISERVATO AGENZIA RAMO N. DANNO ESERCIZIO CODICE AGENZIA DENUNCIA PERVENUTA IN AGENZIA IL 05

Подробнее

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA POLIZZA B) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL ATTO DI DONAZIONE ed. maggio 2016

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA POLIZZA B) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL ATTO DI DONAZIONE ed. maggio 2016 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA POLIZZA B) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL ATTO DI DONAZIONE ed. maggio 2016 DEFINIZIONI Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l Assicuratore

Подробнее

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI

Подробнее

DUAL Donation no problem Assicurazione sulle donazioni

DUAL Donation no problem Assicurazione sulle donazioni DUAL Donation no problem Assicurazione sulle donazioni AVVERTENZE PRELIMINARI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE L assicurazione DUAL Donation no problem (POLIZZA) emessa da Elite Insurance Company Ltd., Rappresentanza

Подробнее