INDICE SISTEMATICO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

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1 H i: H n N o tz x o N o I N Il o H O rj - e.) I o

2 INDICE SISTEMATICO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE Art. I Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione Art. 3 Tipologia e durata delle concessioni/autorizzazioni Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante Art. 5 Concessione e/o autorizzazione Art. 6 Canone concessorio Art. 7 Occupazioni d urgenza Art. 8 Passi carrabili Art. 9 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione Art. 10 Subentro nella concessione Art. 11 Decadenza della concessione e/o autorizzazione Art. 12 Revoca della concessione e/o autorizzazione Art. 13 Obblighi del concessionario Art. 14 Occupazioni abusive CAPO li DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA Art Art Ait Art Art Classificazione Suddivisione del Comune del territorio in categorie Tariffe Criterio Autovetture di applicazione della tassa per trasporto pubblico Art Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento Art Art Art Art Art Art Art Art Art Maggiorazioni Riduzioni Esenzione della tassa della tassa dalla tassa Sanzioni Denuncia Gestione, Norme occupazioni permanenti riscossione e versamento della tassa transitorie Abrogazioni Entrata in vigore

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE 11 presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993 n. 566.

4 Art.I Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione 1. L occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, è vietata senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale. Le modalità e i termini per la domanda e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni sono disciplinate dal presente regolamento. 2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento. Art.2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all Amministrazione Comunale. 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell occupazione, le modalità dell uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme e condizioni che l Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà 3. Qualora l occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l opera stessa. 4. Inoltre l Amministrazione Comunale richiederà un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l Amministrazione richiederà ai fini dell esame e della decisione sull istanza. 6. Qualora l occupazione riguardi casi particolari, l Amministrazione, entro cinquanta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant altro necessario ai fini dell esame e della decisione sull istanza. 7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno QUINDICI giorni prima della data di richiesta dell occupazione. Art.3 Tipologia e durata delle concessioni/autorizzazioni 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere: 2. Permanenti, di durata compresa tra 365 giorni e 29 anni; 3. Temporanee, di durata inferiore a 365 giorni; 2. Le concessioni/autorizzazioni per le occupazioni permanenti di suolo pubblico hanno durata non superiore ai tre anni e si rinnovano automaticamente a scadenza, salvo revoca, da parte del Comune, da notificarsi all interessato almeno tre mesi prima della scadenza. Fanno eccezione le occupazioni di suolo pubblico con dehors. che sono rinnovabili a domanda dell interessato secondo le modalità previste dal presente regolamento, e quelle riguardanti il mercato ambulante e le aree per gli agricoltori, che seguono i termini previsti nell apposito regolamento.

5 3. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico hanno la durata prevista dalla concessione o dall atto di autorizzazione. i-\rt.4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante i. L autorizzazione all occupazione del suolo per l esercizio di mestieri girovaghi (cantautore. suonatore, ambulante, funambolo. ecc.) può essere rilasciata esclusivamente per le aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento ditali attività. 2. Non è richiesta l autorizzazione all occupazione di suolo pubblico per coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di N 01 ore ed in ogni caso tra un punto e l altro della sosta dovranno intercorrere almeno CINQUECENTO metri. Art.5 Concessione e/o autorizzazione i. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del servizio competente e deve contenere: a. elementi identificativi del titolare compreso l indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell associazione stessa: b. codice fiscale o partita I.V.A.; c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a); d. la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell occupazione con relativa copia planimetrica; e. la durata dell occupazione e l uso specifico cui la stessa è destinata; f. gli adempimenti e gli obblighi del concessionario; g. l importo dell eventuale canone concessorio e le relative modalità di versamento. 2. Il provvedimento di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l inizio dell occupazione e comunque la concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro, Il mancato ritiro del predisposto provvedimento di concessione entro 15 giorni da quello indicato come data di inizio dell occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l incameramento dell eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria. 3. La concessione/autorizzazione viene sempre accordata: a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall art. 27 Comma 5 del D.Lgs , n b) senza pregiudizio dei diritti di terzi: c) con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti. accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale:

6 d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per tinalità di pubblico interesse. 4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione/autorizzazione l esistenza di inorosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario. 5. In caso di diniego al rilascio della concessione/autorizzazione, deve essere notificato al richiedente apposito provvedimento motivato. 6. Il responsabile del servizio competente dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell art. 2 del presente Regolamento. 7. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno CINQUE giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l occupazione. 8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati. impalcature. ponti ed altro si riserva il diritto di aflissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. Art.6 Canone concessorio i. L Amministrazione Comunale può prevedere per le concessioni di durata non inferiore ad un anno con attrezzature e manufatti di tipo commerciale o comunque a scopo di lucro e con l esclusione di bacheche e cartelli, la quantificazione di un canone concessorio annuo. 2. Tale canone sarà determinato dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri: - il - le - il - il canone concessorio annuo è commisurato alla superficie occupata espressa in metro quadrato ed alla tipologia dell occupazione: frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore; canone è commisurato a seconda dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quantaltro oggetto del canone sono inclusi nelle tre categorie di cui al successivo art. 14: canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione autonoma, ed è corrisposto in unica soluzione per ciascun anno contestualmente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. 3. Tale canone sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell indice ISTAT dei prezzi al consumo. Art. 7 Occupazioni d urgenza 1. Per far fronte a situazioni d emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di Lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione pur essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

7 2. In tali situazioni l interessato ha l obbligo di: a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del e ss. modifiche ed integrazioni; b. dare immediata, e comunque non oltre 6 ore dall inizio dell occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma, dell occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all Ufficio Comunale competente al rilascio dell eventuale concessione a sanatoria; c. presentare la domanda di cui all art. 2 per il rilascio dell atto di concessione o autorizzazione entro il 10 giorno lavorativo successivo all inizio dell occupazione. 3. L Ufficio di Polizia Municipale provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Art. 8 Passi carrabili. I. La disciplina per l apertura di un passo carrabile ovvero l utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R n così come modificati dall art. 36 del D.P.R , n. 610). 2. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari del codice della strada. La tassa per le occupazioni in questione. determinata dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro convenziona1e, consegue alla disponibilità dell area antistante per il proprietario frontista. 3. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c.3 D.Lgs ,n del D.P.R , n.495). Art. 120 Figura li Per i passi carrabili ad uso cantiere si applica la disciplina delle occupazioni permanenti in caso di occupazione non inferiore all anno. Per quelli di durata inferiore all anno vige la normativa delle occupazioni temporanee. 5. Il rilascio della concessione per l apertura di un passo carrabile ovvero per l utilizzazione di un accesso a raso è consentita solo in capo al proprietario del fondo; 6. L entità della eventuale cauzione o tidejussione per gli oneri del futuro ripristino delle manomissioni del suolo pubblico è stabilita dall Ufficio Tecnico, sia per importo che per durata e tenuto conto della particolarità dell occupazione interessante il corpo stradale e indicata nel parere dal responsabile del procedimento. 7. L eventuale installazione di dissuasori di sosta, o la necessità di vietare la sosta in spazi diversi da quelli relativi all accesso sulla pubblica strada, ai tini di agevolare l utilizzatore del passo carrabile. comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

8 Art. 9 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione I. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell occupazione, ai sensi dell art. 2 del presente regolamento, possono richiedeme il rinnovo. La domanda di rinnovo non deve essere effettuata in caso di rinnovo automatico ai sensi dell art. 3. comma 2 del presente regolamento. Nel caso di concessioni/autorizzazioni temporanee la richiesta di rinnovo deve essere adeguatamente motivata. 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni permanenti, almeno due mesi prima della scadenza e per quelle relative ad occupazioni temporanee. almeno QUINDICI iomi lavorativi prima della scadenza, e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. Il mancato pagamento della tassa e/o del canone o di altri oneri a carico del concessionario costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo. Art. 10 Subentro nella concessione I. 11 provvedimento di concessione all occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri salvo quanto disposto dal comma seguente. 2. Nell ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l attività in relazione alla quale e stata concessa l occupazione, il subentrante. se interessato a mantenere l occupazione. deve richiedere la voltura della concessione, proponendo all Amministrazione apposita domanda con l indicazione degli elementi di cui all articolo Alla domanda deve essere allegata la concessione rilasciat al titolare originario. 4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest ultimo non ha diritto ad alcun rimborso della tassa già pagata per il periodo in corso nè a qualsiasi altra forma d indennizzo. 5. L ufficio tributi, previa verifica da parte dell ufficio commercio della regolarità del trasferimento a terzi dell attività, rilascia al richiedente una nuova concessione con le stesse caratteristiche di quella rilasciata al precedente titolare, compresa la scadenza. 6. Il subentrante è tenuto al versamento della tassa se la stessa non è stata pagata dal precedente titolare dell atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

9 Art. 11 Decadenza della concessione e/o autorizzazione i. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: - le - la - l uso - la - il - il reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato: violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei TRENTA giorni successivi alla data di rilascio dell atto, nel caso di occupazione permanente e nei CINQUE giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea; mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto. fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione della Tassa e dell eventuale Canone concessorio già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente. Art. 12 Revoca della concessione e/o autorizzazione i. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. 2. In caso di revoca l Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o di indennizzo. Art. 13 Obblighi del concessionario 1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. 2. Il concessionario ha l obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 3. E pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i ritiuti. 4. Qualora dall occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

10 Art.14 Occupazioni abusive i. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. 2. Sono altresì abusive le occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione: b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. 3. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero. 4. Il materiale con cui è stata effettuata l occupazione, oggetto dello sgombero coattivo, verrà affidato al proprietario, se presente. In caso contrario verrà custodito presso un magazzino comunale ed il proprietario verrà invitato al ritiro dello stesso per iscritto. En caso di mancato ritiro nel termine previsto, si applicano gli artt e seguenti del Codice Civile. Eventuali spese di custodia sono addebitate al proprietario.

11 CAPO Il DISPOSIZIONI GENERALI IM NATURA TRIBUTARIA Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

12 Art. 15 Classificazione del Comune 1. Ai sensi dell art. 43 comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo Comune, agli effetti dell applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall art. 40. comma 3, dello stesso Decreto Legislativo. Art. 16 Suddivisione del territorio in categorie 1. In ottemperanza dell art. 42. comma. 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento. Art. 17 Tariffe 1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine per l approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore, anche retroattivamente, il 1 gennaio dell anno di riferimento. 2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/ Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni: - prima - seconda categoria 100 per cento; categoria 70 per cento; terza categoria 50 per cento. Art. 18 Criterio di applicazione della tassa 1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. 3. La tassa è commisurata a seconda dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione: le strade, le piazze. gli spazi e quant altro oggetto del tributo sono inclusi nelle TRE categorie di cui all art. 16 ed all elenco di classificazione approvato ai sensi di legge. 4. Al fine della individuazione della tariffa di riferimento le occupazioni sono permanenti o temporanee, secondo le modalità previste all art. 3.

13 5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributaria autonoma. 6. Per le occupazioni cli soprassuolo, purché aggettanti almeno CINQUANTA centimetri dal vivo del muro: la superficie su cui determinare il tributo consiste nella proiezione dell occupazione sul suolo. Art. 19 Autovetture per trasporto pubblico 1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. 2. L imposta complessiva dovuta per l intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi. Art. 20 Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento 1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa: 1) fino a 12 ore: riduzione del 25 per cento: 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera. 2. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, in relazione alle giornate di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa: fino a 14 giorni tariffa intera: oltre 14 giorni e tino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione: oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione. Art. 21 Maggiorazioni della tassa 1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente. ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. [a tariffa è aumentata del 20 per cento se in prima categoria, del 15 per cento se in seconda categoria. del 10 per cento se in terza categoria. 3. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 15 per cento se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

14 Art. 22 Riduzioni della tassa 1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo le tariffe sono ridotte ad un terzo. 2. In riferimento alle diverse tipologie di occupazioni temporanee vengono previste le seguenti riduzioni: a) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento: b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza; e) Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50% d) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte delp8o per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento tino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e tino a mq.. e del 10 per cento per la parte eccedente i mq.; e) Per le occupazioni superiori ai 10 mq. realizzate in occasione di manifestazioni politiche si applica la tariffa ridotta delp8o per cento; fl Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento: g) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia sono ridotte del 20 % se in terza categoria, dei 15 % se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria. 2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con dehor di pubblici esercizi la superficie tassabile è pari all 80 % della superficie regolarmente concessa, con un limite massimo di riduzione di superficie tassabile rispetto a quella concessa pari a 10 (dieci) metri quadrati. Art. 23 Esenzione dalla tassa 1. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti tipologie di occupazione: a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere: e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale. durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:

15 e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista. all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima: f) le occupazioni di aree cimiteriali. g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap. quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare, siano soggetti passivi del tributo. h) le occupazioni permanenti di soprassuolo con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico. 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti: b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi. luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute. c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi. pareti. coperti di durata non superiore a sei ore: d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore. O occupazioni effettuate da associazioni o enti di volontariato per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche. celebrative, sportive, religiose, assistenziali, benefiche purché senza fini di lucro e debitamente autorizzate. Art. 24 Sanzioni I. Alle violazioni delle norme di carattere tributario si applicano le sanzioni previste dall art. 53 del D.Lgs. 507/ Alle violazioni delle norme di carattere amministrativo contenute nel presente regolamento si irrogano le sanzioni tra 25 e 500 euro ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. 267/ Le sanzioni previste al comma 2 saranno irrogate secondo le procedure previste dalla legge 689/1981. Art.25 Denuncia occupazioni permanenti I. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. 2. L obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione. 3. Per le occupazioni temporanee l obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi prima del rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

16 Art. 26 Gestione, riscossione e versamento della tassa I. L attività di gestione, accertamento e riscossione della tassa è affidata a soggetti esterni secondo le modalità previste dall art. 52. comma 5 del D. Lgs. 22/ Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e/o autorizzazione e. comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio medesimo. 3. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. Art. 27 Norme transitorie 1. Per gli anni 2012 e 2013 e le sole vie inserite nella categoria 1 dell allegato A al regolamento sopra citato con l inclusione di via LungOrba Mazzini e la limitazione per la stessa, nonché per via Torino e p.zza XX Settembre. al lato prospiciente al centro storico, sono esonerate, su richiesta dell interessato, dalla tassa per l occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche le occupazioni derivanti da attività edilizia volta alla manutenzione straordinaria, al restauro o risanamento conservativo od alla ristrutturazione edilizia degli edifici, limitatamente ai primi tre mesi consecutivi di occupazione. mentre limitatamente al quarto mese di occupazione, senza soluzione di continuità, la corrispondente tassa è ridotta alla metà 2. Qualora l occupazione di cui al comma precedente insista su stalli di sosta a pagamento, il rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico sarà condizionato al versamento da parte del richiedente della somma corrispondente al minor incasso derivante dall indisponibilità degli stalli di sosta occupati per il periodo di occupazione esente. 3. La richiesta di cui al precedente comma deve essere presentata al Comune congiuntamente all atto di richiesta di autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori, e potrà essere negata con motivata ed inappellabile decisione della Commissione Edilizia, da esprimersi nell atto di autorizzazione o concessione. Art.28. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n 78 del 7/9/1994. e successive variazioni ed integrazioni. 2. E pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri Regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente. Art. 29 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il l gennaio 2012.

17 A11eato A al Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione della relativa tassa CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE CATEGORIA i CENTRO ABITATO OVADA Largo Don Salvi - Piazza Assunta - (1. Garibaldi - Domenico - Piazza Stura - Piazza Cappuccini Piazza Castello Piazza Fontana Piazza G. Matteotti G. Mazzini Piazza Padre Cereseto Olivo Piazzetta Sugge - Piazza Piazza XX Settembre - Aie - Bisagno - Borgo di Dentro - ButTa dal n. 5 al n Piazza Piazzetta Cairoli - Salita Piazza S. Roma - Don Salvi - G. Costa G.D. Gilardini L. Oddone Lungo Stura Oddini Madonnetta Oratorio - Ripa - Roma - S.Paolo 5. Sebastiano S. Teresa Sugge Torino - Voltegna - Chiuso S. Francesco - Scaletta - Vico Stura Vico Vico Ancora Vico Archivolto - - Dazio - Vico Vico Aurora - Vico Buttà - Vico della Luna - Vico Rocca - Vico San Giovanni Vico CATEGORIA 2 CENTRO ABITATO OVADA Corso Cavour - Corso Italia - Corso Martiri Libertà Corso Saracco Piazza B. Franzoni Martiri Libertà Piazzale Stazione Centrale Regione Carlovini Gramsci B. Ruflini Cap. Bartolomeo - G. Carducci G. Marconi G. Puccini - - Martiri Benedicta - Regione Fittaria - Strada Privata - Dania - Piazza Marchelli - D. Galliera - Fiume - G. Villa - G. D. Buffa dal n. 26 al n Lung Orba Mazzini - M. Gea - Fiorello Cavanna - P. Nenni - Siri - XXV Aprile - le N. Vela - Piave - Piazza Mons. Ripa Molino - Sant Antonio - Staz. Centrale - le V. Veneto - Villaggio San Paolo. CATEGORIA 3 CENTRO ABITATO CO.IN.OVA. Strada Ghiaie - Strada Granozza - - Bruno Repetto - Giuseppe di Vittorio Molare - Strada Mezzano. Comandante Boro - Giulio Pastore CENTRO ABITATO BORGO

18 Piazza Nervi - Parasio - Strada Nascio - 5. Evasio - - A. Canepa P. - Camera le A. Rebora. Regione Strada Campì - Strada Cappellette - Strada della Caminata - Strada CENTRO ABITATO FORNACE Bologna - Bruno Buozzi. Firenze - Milano - Palermo - Venezia - Strada Nuova Costa - CENTRO ABITATO COSTA Frazione Costa CENTRO ABITATO GRILLANO/LA GUARDIA Frazione Grillano e Regione La Guardia. CENTRO ABITATO GNOCCHETTO Frazione Gnocchetto - Voltri - CENTRO ABITATO S. LORENZO Romeo Pastorino. Frazione San Lorenzo - Strada M. Teresa Camera - Strada S. Lorenzo. ZONE ESTERNE AI CENTRI ABITATI Regione Pizzo di Gallo - - Strada Grillano - - Strada Strada Ciutti - - Strada Costiera Strada Ergini Lunarolo Strada Monteggio Strada Novi Guastarina - - Strada Lercaro - - Rebba Strada Requaglia Strada Requagliolo Pian del Merlo - Grimalda Strada S. Bernardo - Costa - Strada Volpina - Strada Strada Strada Strada Strada Faiello - Strada Strada Rocca Santa Lucia - Strada Tagliolo Strada Termo - Strada Vecchia Voltri - Strada Masio.

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