COMUNE DI GHEDI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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- Luigi Clemente
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1 COMUNE DI GHEDI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera del Consiglio Comunale: - n. 72 del 22 dicembre 1998 Variato con delibere del Consiglio Comunale: - n. 12 del 24 febbraio n. 56 del 28 novembre 2006
2 ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1- Il presente regolamento disciplina l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 agli art. 52 e 63. ART.2 - OGGETTO DEL CANONE 1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nelle aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ghedi. 2. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 3. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Ghedi. Il canone è graduato secondo l importanza dell area sulla quale insiste l occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell art. 1, sono classificate in due categorie, così come stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 07 luglio Il canone si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all applicazione del canone alle occupazioni, che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 5. Il canone è determinato alla tariffa base dei coefficienti calcolati tenendo conto del valore economico dell area e del sacrificio che l occupazione comporta per la collettività. 1
3 6. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia, del Comune, semprechè non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3. ART.3 - SOGGETTI ATTIVO E PASSIVI Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico. ART.4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE. 1. Gli interessati, prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 3, devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni comunali, salvo si tratti dell occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento. 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell occupazione, le modalità dell uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme l Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 3. Qualora l occupazione comporti opere che rivestano caratteri di particolare importanza, la domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l opera stessa. 2
4 4. L Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall ufficio competente. 5. La domanda deve essere inoltrata agli uffici competenti, anche se l occupazione è esente dal pagamento del canone. ART.5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. 1- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore l anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore l anno. ART. 6 - MODALITA PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI. 1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. 2. L obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nell occupazione. 3. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di inizio dell occupazione. 4. Il rilascio e l eventuale revoca delle concessioni e delle autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario responsabile. 5. Nell atto di concessione e autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni 3
5 alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. 6. La concessione deve inoltre contenere l espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell occupazione. 7. E fatta salva, in ogni caso, l obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. ART. 7 - DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione. ART. 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI 1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune. 2. In particolare si individuano di seguito le principali tipologie di occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone: a) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati. b) occupazione del suolo pubblico con distributori di carburante e relativi serbatoi e manufatti vari. c) occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere. d) occupazione del suolo con chioschi, edicole e simili. e) occupazione del suolo effettuata dalle attività commerciali con fioriere od altro. Il canone è commisurato a tutta la superficie utilizzata delimitata dalle fioriere od altro. 4
6 ART.9 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. 1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell ambito delle categorie previste dall art. 2, comma 3 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. 2. In particolare si individuano di seguito le principali tipologie di occupazioni temporanee soggette al pagamento del relativo canone: a) Banchi di vendita in occasione del mercato settimanale. b) Steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali. c) Chioschi e simili, bancarelle, stand. d) Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. e) Tavoli e sedie, ombrelloni od altro all esterno delle attività commerciali, per tutta la superficie delimitata dagli stessi ed utilizzata. f) Materiali vari destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico. g) Occupazione del suolo effettuata da associazioni senza scopo di lucro, con sede nel Comune di Ghedi, o patrocinate da associazioni locali, e da partiti politici rappresentati in Parlamento, in occasione di feste e sagre. 3. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore l anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico. 4. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni, o che si verificano con carattere ricorrente, da parte dello stesso soggetto, è prevista la riduzione del canone del cinquanta per cento. 5
7 ART.10 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettati al pagamento del canone sulla base del numero delle utenze. Mentre le altre occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere sono soggette al pagamento del canone in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari. 2. Per collocare anche in via provvisoria cavi e fili vari, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei, è necessario ottenere la relativa concessione comunale. 3. L Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. 4. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che possono derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc. 5. È facoltà dell Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee. 6. Le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico che ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, il canone va 6
8 applicato, oltre che per l occupazione del suolo, soltanto per la parte delle occupazioni soprastanti o sottostanti, la cui superficie eccede l occupazione del suolo stesso. ART AUTORIZZAZIONE AI LAVORI. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell autorizzazione ai lavori. ART OCCUPAZIONE CON TENDE 1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra le vetrine delle attività commerciali senza l autorizzazione comunale, anche se esentate dal pagamento del canone di occupazione. 2. Per motivi di estetica e decoro l Amministrazione Comunale può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato ART OCCUPAZIONI D URGENZA. 1. Per far fronte a situazioni d emergenza o quando si tratta di provvedere all esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l autorizzazione e/o concessione, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale, il quale provvederà ad accertare le condizioni d urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste per legge. 7
9 3. Le occupazioni con ponti, steccati, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata inferiore ad una giornata. 4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. ART DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione: a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o da altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato. b) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico. c) L uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione. d) Il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone eventualmente assolto non verrà restituito. ART REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione e/o la concessione possono essere revocate in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo, con atto emesso da chi ha rilasciato l atto di autorizzazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. 8
10 2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all interessato con l assegnazione di un termine per le relative osservazioni. 3. Il provvedimento di revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota riferita al periodo durante il quale non viene usufruita l occupazione. ART OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. 2. Il concessionario ha l obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti ufficio comunali, l atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. 3. È fatto obbligo al concessionario oltre che osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto, di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa. 4. Qualora dall occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. ART ABUSIVE. RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d ufficio con addebito delle relative spese. 9
11 ART.18 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DEL CANONE. 1. Per l impianto e l esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta un canone annuale in base alle tariffe per le occupazioni del suolo, fissate dal Comune per la superficie utilizzata. 2. Per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe per le occupazioni del suolo, approvate dal Comune. ART.19 - ESENZIONI Sono esenti dal canone: 1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti Pubblici di cui all art. 87, comma 1, lettera c. del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del , per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. 2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere. 10
12 3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati. 4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci. 5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima. 6. Le occupazioni di aree cimiteriali. 7. I passi carrai esistenti sul territorio comunale. 8. Le occupazioni effettuate da attività commerciali con tende, sia fisse che retrattili. 9. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di servizi pubblici. 10. Il commercio ambulante effettuato in forma itinerante con soste fino a 60 minuti. 11. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e striscioni pubblicitari. 12. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale ed altro per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di durata non superiore ad un giorno. 13. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici, di durata non superiore ad un giorno. 14. Le occupazioni di suolo pubblico nel caso di lavori appaltati dal Comune. 11
13 15. Le occupazioni di suolo pubblico in caso di manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune di Ghedi. 16. L occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, qualora l area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. ART VERSAMENTO DEL CANONE 1. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto per l intero anno deve essere versato entro il mese di marzo. L attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere eseguito entro il termine iniziale dell occupazione. 3. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al COMUNE DI GHEDI, oppure tramite il servizio di Tesoreria, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. 4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell Amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, che deve essere eseguito in via anticipata. 5. I versamenti relativi al canone per l occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di importo inferiore a 10,33 non sono dovuti. 6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con il canone superiore a 258,23 è consentito il pagamento in quattro rate con scadenza, per l occupazione permanente entro 12
14 il 31 dicembre e per le occupazioni temporanee entro il termine finale dell occupazione stessa. 7. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. ART.21 - RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE 1. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall art.68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, in un unica soluzione. Si applica l articolo 2752 del Codice Civile. 2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura prevista per legge. ART.22 - SANZIONI 1. Per le occupazioni abusive si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 446/97 art. 63 comma 2 lettera g). 2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali per ogni semestre compiuto. 13
15 ART FUNZIONARIO RESPONSABILE Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. ART ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1- Dal 01 gennaio 1999 è abolita la tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni. 2- I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, riguardanti periodi antecedenti all introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall art. 51 del D. Lgs. 507/93. ART ENTRATA IN VIGORE. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI. 14
16 I coefficienti e le tariffe relativi al canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono stabiliti con successivo provvedimento. 15
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