REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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- Maria Teresa Antonini
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1 CITTA DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 15 febbraio 2006 Tariffe aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 22 febbraio 2006
2 ART.1 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 1. Chiunque voglia realizzare nuovi accessi dalle strade comunali ai fondi e fabbricati laterali; attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; occupare aree o spazi pubblici di qualsiasi natura; occupare aree soprastanti o sottostanti il suolo pubblico o tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, con qualsiasi tipo di installazione comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, deve inoltrare domanda al Sindaco in competente bollo su apposito modulo predisposto a stampa dal Comune. 2. Sono soggette all obbligo di inoltrare la domanda diretta ad ottenere una concessione di occupazione di spazio pubblico le occupazioni realizzate con vetrinette, insegne, condutture fognarie, canali o condutture in genere, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, passi carrabili, chioschi, distributori di carburanti, autovetture adibite a trasporto pubblico, botole, tombini, pozzetti, griglie e intercapedini, camerette di ispezione, posteggi di mercato, cartelloni o altre installazioni pubblicitarie o qualsiasi altra occupazione che mediante l esecuzione di opere stabili o provvisorie interessi in modo diretto o indiretto le strade comunali o le aree o spazi pubblici comunali, loro pertinenze e zone di rispetto nonché le aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 3. Il suddetto elenco non deve considerarsi esaustivo riservandosi il Comune di imporre il rilascio dell apposita concessione di occupazione permanente a fattispecie non comprese nell elencazione di cui al comma 2. In deroga a quanto previsto dal successivo art. 3 del presente regolamento, per le occupazioni non onerose, come, ad esempio, gli allacciamenti dei privati alle reti dei servizi pubblici (gas, fognature, ecc.), l autorizzazione all esecuzione dei lavori di allacciamento vale anche come concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 4. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) dell'art.42, comma l, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 sono soggette ad autorizzazione amministrativa con le norme e le modalità previste dal vigente regolamento di polizia urbana e dal regolamento edilizio. 5. Le occupazioni temporanee a carattere ricorrente quali quelle effettuate con tende, tavolini, ombrelloni, cassette o sostegni per esposizione di merce, fioriere e simili collegate all esercizio di un'attività commerciale sono soggette all autorizzazione amministrativa di cui al precedente comma 4 e non alla concessione di cui al comma 1. ART.2 DOMANDA DI CONCESSIONE l. La domanda diretta ad ottenere una concessione, deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, la denominazione della strada comunale a cui si riferisce, la esatta indicazione della località interessata con richiamo ai dati catastali e la dichiarazione che il richiedente é disposto a sottostare a tutte le
3 condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che l Amministrazione Comunale intendesse di prescrivere, in particolare relazione alla domanda prodotta a tutela del i pubblico transito e della proprietà stradale. 2. La domanda di concessione deve essere inoltre corredata dalla documentazione indicata al successivo art. 3, punto 1, e deve in ogni caso essere sufficiente a bene identificare le opere da eseguirsi e la loro localizzazione. 3. In caso di nuove costruzioni, l inoltro della richiesta di concessione edilizia non esime il proprietario dell'area e/o dell'erigenda costruzione dall'inoltro della domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche qualora la nuova costruzione lo preveda. 4. Qualora la concessione o autorizzazione edilizia preveda quale obbligo la cessione di aree private al Comune, successivamente oggetto di occupazione, gli uffici tecnici competenti al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia provvederanno a trasmettere all'ufficio Patrimonio l atto originale di cessione. 5.Gli uffici tecnici comunali, nel rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie che interessino l occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche a qualsiasi titolo, imporranno ai titolari degli atti di autorizzazione o concessione l ottenimento della relativa concessione di occupazione con invito ad inoltrare al Settore Patrimonio Immobiliare la domanda di cui al comma l con le modalità di cui all'art.3 ART. 3 RILASCIO DELLE CONCESSIONI l. Nel caso di nuove costruzioni o installazioni soggette al rilascio di concessione edilizia o di semplice autorizzazione, la domanda di rilascio della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli artt. 4 e 5, corredata degli elaborati tecnici necessari, dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una copia in competente bollo ed una in carta semplice, all'ufficio Patrimonio corredata dalla seguente documentazione: l. Estratto di P.R.G. e/o aerofotogrammetrico nel quale si individui la localizzazione dell'area su cui si intende ubicare il manufatto; 2. Elaborati grafici in 8 copie completi di: planimetria generale in scala adeguata completa di distanze dei fabbricati o strutture esistenti; pianta, prospetti, sezioni in scala 1:100, adeguatamente quotati, completi delle caratteristiche edilizie (materiali, colori, ecc.); 3. Relazione tecnica; 4. Documentazione fotografica dell area oggetto d intervento; 5. Rilievo dello stato di fatto dei luoghi compresi i servizi di sottosuolo. Il predetto elenco di documenti potrà essere modificato, in aumento o in diminuzione, in relazione all'evoluzione normativa in materia con determinazione del Dirigente preposto al Settore Patrimonio, sentiti gli altri Settori interessati. 2. L Ufficio patrimonio curerà l istruttoria del procedimento ed in particolare provvederà a chiedere i seguenti pareri:
4 a) di conformità alle vigenti norme in materia urbanistica al Settore Urbanistica; b) di conformità alle vigenti norme in materia edilizia al Settore Edilizia Privata; c) di conformità alle vigenti norme in materia di commercio al Settore Commercio; d) di conformità alle vigenti norme in materia di viabilità e sicurezza stradale alla Polizia Municipale; e) di conformità alle vigenti norme in materia di allacciamento ai servizi pubblici a rete ai Settori Lavori Pubblici Arredo Urbano Trasporti. 3. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere acquisiti anche contestualmente attraverso apposita conferenza di servizio intersettoriale convocata dal Dirigente preposto al Settore Patrimonio, che curerà altresì la redazione del relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dai responsabili di tutti i servizi interessati o dai loro delegati. Nel caso in cui per le opere oggetto di richiesta di concessione di spazi ed aree pubbliche sia già stato conseguito il provvedimento dei competenti uffici comunali che abilita alla loro realizzazione (denuncia di inizio attività, autorizzazione o concessione edilizia, approvazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pianificazioni urbanistiche: C.I.S., A.R.U., P.I.I., o, se diversi, documenti e/o elaborati tecnici di fine lavori, etc.), detto provvedimento può sostituire il parere del comma 2 del presente articolo. 4. Conclusasi con esito favorevole l istruttoria del procedimento, il Dirigente preposto al Settore Patrimonio adotterà il provvedimento di concessione di occupazione di spazio od area pubblica, secondo lo schema di atto allegato al presente Regolamento sotto la lettera A. ART. 4 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI. REVOCA l. Le concessioni avranno di norma la durata di anni 10 ( dieci) o altra durata in relazione alla natura dell occupazione, con decorrenza dalla data indicata nell atto di concessione e saranno rinnovabili con apposito provvedimento su richiesta del concessionario da presentarsi sei mesi prima della data di scadenza dell atto e salva la facoltà di revoca di cui al comma 3. Le concessioni per le occupazioni non onerose saranno di norma rilasciate a tempo indeterminato, fatta comunque salva la facoltà di revoca di cui al successivo punto La concessione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento dall Amministrazione Comunale mediante semplice preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata ovvero dietro rinuncia scritta del concessionario da inviarsi sei mesi prima della data di cessazione dell occupazione. La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5 Anche in caso di cessazione di occupazioni a titolo non onerose, il concessionario è tenuto a darne comunicazione agli uffici competenti. 3. La concessione si intende in ogni caso accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, con facoltà dell Amministrazione Comunale di revocare o modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni. 4. Qualora non sia specificamente detto nell atto di concessione, vale la norma generale che anche la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad eseguirla a seguito di semplice invito dei competenti uffici comunali e nei modi da questi prescritti, sotto comminatoria dell immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla proprietà comunale dalla mancata manutenzione. 5. L'esecuzione delle opere concesse dovrà essere ultimata entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione o comunque entro il termine diverso che potrà essere indicato nell atto di concessione. 6. La concessione dovrà contenere la dichiarazione del concessionario di accettare ed osservare pienamente per sé, successori ed aventi causa tutte le condizioni contenute nell atto di concessione e nel presente regolamento. 7. La concessione sarà comunque rilasciata con l osservanza di quanto disposto dalle seguenti norme e dalle loro successive modificazioni: legge 21/12/1961 n.1501; decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed in particolare gli artt.da 20 a 28 "Nuovo Codice della strada"; D.P.R. 16/12/1992 n.495. Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada. In particolare gli artt. 29, da 44 a 55 e da 64 a 71; D.Lgs , n 114, riguardante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della L , n 59 e successive modifiche ed integrazioni; vigenti norme del regolamento edilizio in quanto compatibili; vigenti norme del regolamento di polizia urbana in quanto compatibili. ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE 1. Qualora siano connesse allo svolgimento di attività economiche subordinate al rilascio di appositi provvedimenti edilizi, le concessioni permanenti per l occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, sono soggette, oltre che al pagamento della tassa per l occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione secondo la seguente tariffa:
6 Tipo di occupazione Occupazioni relative all'esercizio di attivita' e di impresa: l-chioschi di vendita, edicole 2-Bacheche, cassette, insegne, vetrinette, fioriere, tende, cartelloni o impianti pubblicitari di qualsiasi genere, impianti per affissioni private, pensiline, orologi ed altre installazioni di carattere permanente 3-Altre occupazioni permanenti del sottosuolo pubblico 4- Impianti di distribuzione di carburanti con capacità di erogazione fino a 3000 lt. 5- Impianti di distribuzione di carburanti con capacità di erogazione oltre i 3000 lt. 6-posteggi nel mercato comunale coperto canone annuo in euro 34,00 il mq o frazione 39,00 il mq o frazione 34,00 il mq o frazione 20,00 il mq o frazione canone fisso 341,00 canone fisso 545,00 34,00 il mq o frazione Le restanti occupazioni, non afferenti allo svolgimento delle attività economiche di cui al primo periodo del presente comma (passi carrai, accessi pedonali, griglie, manufatti per l eliminazione di barriere architettoniche ecc.), sono soggette al pagamento della sola tassa, se dovuta. Per le stesse verranno tuttavia rilasciati, anche in sanatoria, appositi atti di concessione a titolo non oneroso. 2. La superficie da assoggettare al canone di concessione si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. Non si fa comunque luogo all applicazione del canone di concessione alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone di cui al presente articolo. 4. Il successivo semplice adeguamento della misura degli importi previsti nella presente tariffa potrà essere adottato con provvedimento della Giunta Comunale. 5. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in via anticipata al momento del rilascio dell atto di concessione mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune con la motivazione canone di concessione per l anno... e così di anno in anno entro il 31 gennaio contestualmente al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. 6. L'obbligo di pagamento decorre dalla data di rilascio dell atto di concessione. 7. Per il primo anno di occupazione l obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione decorrenti dalla data di decorrenza della concessione.
7 8. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano. 9. in caso di accertamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione, per gli anni di effettiva occupazione accertata, il responsabile dell occupazione è tenuto al pagamento del canone e dei relativi interessi di mora al tasso legale aumentato di tre punti, per un periodo massimo di cinque anni antecedenti l accertamento. 10. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l obbligo del pagamento del canone decorre dal l gennaio dell anno in cui viene rilasciato l atto di concessione in sanatoria. 11. Dopo il primo anno il canone sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell anno precedente previo invio di formale comunicazione al concessionario. 12. In caso di mancato pagamento si provvederà alla riscossione coattiva del canone, nelle forme di legge, con l applicazione degli interessi di mora calcolati al tasso legale. Si rinvia al Regolamento generale delle entrate per quanto riguarda il recupero od il rimborso di entrate di importo pari od inferiore ad 12,00. ART. 6 SUBINGRESSO 1. Nel caso di subentro a qualunque titolo al concessionario, il subentrante, qualora rimangano immutati gli spazi pubblici occupati e le modalità di occupazione, presenterà all Ufficio Patrimonio apposita domanda di voltura della concessione. 2. Il Dirigente del Settore Patrimonio adotterà il provvedimento di voltura della concessione secondo lo schema d atto allegato sotto la lettera B".
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