COMUNE DI PONTE LAMBRO

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1 COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU DI PUBBLICO PASSAGGIO APPROVATO DEL DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 20 APRILE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28 FEBBRAIO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 27 GENNAIO 2006

2 SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO O 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA TASSA ARTICOLO 5 TARIFFA PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA ARTICOLO 6 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE ARTICOLO 7 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO ARTICOLO 9 ESENZIONE DALLA TASSA ARTICOLO 10 PASSI CARRABILI ARTICOLO 11 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO ARTICOLO 12 OCCUPAZIONE CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA ARTICOLO 13 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: DETERMINAZIONE DELLA TASSA ARTICOLO 14 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI ARTICOLO 15 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA ARTICOLO 16 OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE ARTICOLO 17 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ALL OCCUPAZIONE ARTICOLO 18 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 19 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI ARTICOLO 20 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ARTICOLO 21 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 2

3 ARTICOLO 22 OCCUPAZIONE D URGENZA ARTICOLO 23 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 24 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 25 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 26 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ARTICOLO 27 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE ARTICOLO 28 VERSAMENTO DELLA TASSA ARTICOLO 29 SANZIONI ARTICOLO 30 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE ARTICOLO 31 GESTIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE ARTICOLO 33 CONTRAVVENZIONI ARTICOLO 34 CONTENZIOSO ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI FINALI 3

4 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1 Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al capo II del decreto Legislativo 15 Novembre 1993, N. 507, e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo N. 566 del 28 Dicembre ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 1 Ai fini della classificazione stabilita dall articolo 43 del Decreto Legislativo N. 506/1993 in base alla popolazione residente al 31 Dicembre 1992 quale risulta dai dati pubblicati dall ISTAT che è di N abitanti, questo Comune appartiene alla classe quinta. ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA 1 La tassa è dovuta dal titolare dell atto di secessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all uso pubblico. ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA TASSA 1 Conformemente a quanto stabilito dal D.D.L. N. 507 del 15 Novembre 1993 e successive modificazioni introdotte dal D.D.L. N. 566 del 28 Dicembre 1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2 Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3 La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 4 Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. 5 Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell occupazione stessa. ARTICOLO 5 TARIFFA PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA 1 Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all allegato B del presente Regolamento. 4

5 2 Le tariffe per gli anni successivi al 1994 possono essere modificate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1 Gennaio dell anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (articolo 40, comma 3). 3- Ai sensi dell articolo 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articolo 44, 45, 47, 48 del D.D.L. N. 507/ Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell articolo 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni: - prima categoria 100 per cento; - seconda categoria 70 per cento. ARTICOLO 6 OCCUPAZIONI PERMANENTI 1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. 2 Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento. ARTICOLO 7 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1 - Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente articolo 4 sono classificate in numero due categorie, secondo la suddivisione da effettuare con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, entro settanta giorni, dall approvazione del presente Regolamento. L elenco di classificazione delle aree e delle strade sarà allegato al presente Regolamento, sotto la lettera C. 2 La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all articolo 11 del precedente Regolamento, effettuate nell ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. 3 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento (Articolo 42, comma 5, D.L. N. 507). ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO 1 Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa: - chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo; - isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale; 5

6 - passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l accesso con vicolo agli edifici od ai fondi; - occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi tralicci; - occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari. 2 Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tassa è ridotta al 50 per cento. 3 Per le occupazioni effettuate con tende di cui all articolo 44, comma 2, del D.D.L. N. 507/1993, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo al fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge. ARTICOLO 9 ESENZIONE DALLA TASSA 1 - A norma dell articolo 49 del D.L. N. 507 del 15 Novembre 1993 sono esenti dal pagamento della tassa: - occupazioni effettuate dalla Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all articolo 87, comma 1 lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 N. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere; - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicolo per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; - le occupazioni di impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima; - le occupazioni di aree cimiteriali; - gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap. 2 Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali: - commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti; - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana; - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora; - occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; 6

7 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore. ARTICOLO 10 PASSI CARRABILI 1 Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2 La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall apertura dell accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto. 3 Per i passi carrai costituiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. 4 La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un opera visibile che renda concreta l occupazione e certa la superficie sottratta all uso pubblico. 5 Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletica, di divieto di sosta per l area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque intendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l esercizio di particolari attività da parte dal proprietario dell accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50 per cento. 6 Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento. 7 Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, al tariffa è ridotta al 30 per cento. 8 La tassa relativa all occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell assetto stradale sarò effettuata a spese del richiedente. ARTICOLO 11 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO 1 Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati 7

8 ARTICOLO 12 OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE: CRITERI DETERMINAZIONE ERMINAZIONE DELLA TASSA 1 La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all allegato B del presente Regolamento. 2 Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l importo della tassa è determinato in misura forfetaria, con tariffa di cui all allegato B del presente Regolamento. 3 Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L (cinquantamilalire -. 25,82), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. 4 Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. ARTICOLO 13 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1 Per l impianto e l esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all allegato B del presente Regolamento. 2 La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 3 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall allegato B del presente Regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinti per mille litri o frazione di mille degli altri serbatoi. 4 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi. 5 La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell acqua e dell aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all articolo 7 del presente Regolamento. 8

9 ARTICOLO 14 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI 1 Per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all allegato B del presente Regolamento. ARTICOLO 15 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA 1 Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa: - steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavoro stradali e sotterranei compreso il deposito di materiali; - chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari; - tende solari pertinenti ad esercizi commerciali (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all interno di mercati; - parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane; - tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali; - impianti porta insegne, reclame e simile, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari; - autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall Amministrazione Comunale; - mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico. ARTICOLO 16 OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA TARIFFE 1 Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell ambito delle categorie previste dall articolo 7 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. 2 La tassa si applica a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell allegato B del presente Regolamento. 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge. 9

10 4 Per le occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (articolo 45 comma 4). 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a mq., del 10 per cento per la parte eccedente i mq. 6 Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all articolo 15 del presente Regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento. 7 Per le occupazioni temporanee realizziate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell 80 per cento. 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50 per cento. 9 Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato dall articolo 45 del D.D.L. N. 507/ Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento. 11 Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, al tariffa è ridotta alla metà. 12 Le tariffe per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia sono ridotte al 50 per cento. ARTICOLO 17 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE 1 Ai sensi dell articolo 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate sa servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell interessato. 2 Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento. ARTICOLO 18 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1 Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all Amministrazione Comunale (articolo 50, commi 1 e 2). 2 Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durate dell occupazione, le modalità dell uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a 10

11 tutte le altre norme che l Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 3 Qualora l occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l opera stessa. 4 Inoltre l Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. 5 Dovranno essere prodotti tutti gli argomenti che l Amministrazione richiederà ai fini dell esame e delle decisioni sull istanza. 6 Qualora l occupazione riguardi casi particolari, l Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant altro necessario ai fini dell esame e della decisone sull istanza. 7 Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni prima della data di richiesta dell occupazione. ARTICOLO 19 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI 1 Per le occupazioni permanenti ai sensi dell articolo 50 del D.D.L. N. 507/1993, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il compente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. 2 L obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché, non si verifichino variazioni nella occupazione. ARTICOLO 20 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 1 Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. 2 Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di quattro ore ed in ogni caso tra un punto e l altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. ARTICOLO 21 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1 Nell atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (articolo 50 comma 1). 11

12 2 La concessione deve inoltre contenere l espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione. 3 E fatta salva in ogni caso l obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 4 La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al coma 5 dell articolo 18 del presente Regolamento. 5 Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l occupazione. 6 Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. ARTICOLO 22 OCCUPAZIONI D URGENZA 1 Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alle esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 2 In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l autorizzazione e/o la concessione l interessato ha l obbligo di dare immeditata comunicazione dell occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza, In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. 3 Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall articolo 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. ARTICOLO 23 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1 Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell occupazione, ai sensi dell articolo 18 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (articolo 50, comma 2). 2 Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli. 3 La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. ARTICOLO 24 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1 Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: 12

13 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato; - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; - l uso improprio del diritto di occupazioni o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell atto, nel caso di occupazione permanente e nei venti giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto. 2 Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita. ARTICOLO 25 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1 La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. (articolo 41, comma 1). 2 In caso di revoca l Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant altro. ARTICOLO 26 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1 Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. 2 Il concessionario ha l obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 3 E pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. 4 Qualora dall occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. ARTICOLO 27 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE 1 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. ARTICOLO 28 VERSAMENTO DELLA TASSA 13

14 1 Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell anno di rilascio medesimo. 2 Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio. 3 Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a Euro uno per difetto se la frazione non è superiore a Euro zerovirgolacinquanta o per eccesso se è superiore. 4 Per le occupazioni temporanee l obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento di conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. ARTICOLO 29 SANZIONI 1 Per l omessa tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al canto per cento dell ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2 Per l omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre agli interessi legali. 3 Per la tardiva presentazione della denuncia, se effettuata nei trenta giorni successivi alla data di scadenza, la soprattassa di cui al comma 1 è ridotta al cinquanta per cento, oltre agli interessi legali. ARTICOLO 30 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE 1 Per gli accertamenti, i rimborsi, si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall articolo 51 Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 N I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune in relazione all istanza di rimborso, provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 3 La riscossione coattiva della tassa si effettua in un unica soluzione, tramite Agenzia specializzata nel recupero crediti. 4 Si applica l articolo del Codice Civile. ARTICOLO 31 GESTIONE DEL SERVIZIO 1 Il servizio di accertamento e riscossione sarà gestito in forma diretta. ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE 14

15 1 L Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispendendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono. 2 L Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3 Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario. ARTICOLO 33 CONTRAVVENZIONI 1 Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel Regolamento di Polizia Comunale. ARTICOLO 34 CONTENZIOSO 1 Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: - alla Direzione Regionale delle Entrate, sezione staccata della Provincia competente, sino ala data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale; - alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell articolo 80 del D.D.L. 31 Dicembre 1992 N. 546, recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell articolo 30 della Legge 30 Dicembre 1991 N ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI FINALI 1 Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell articolo 46 della Legge N. 142/1990, è pubblicato all albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 15

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