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1 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2013, n. 24 Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali Il relatore comunica: L art. 67 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha modificato l art. 15 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60, distinguendo due fattispecie di spese ammesse a contributo e finanziamento. Nel primo comma, si stabilisce la possibilità di concedere contributi fino al 70% delle spese sostenute ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle Associazioni di pescatori sportivi locali che esercitino attività di acquicoltura, per l acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici. Il secondo comma prevede la concessione di un finanziamento fino al 70% dei costi preventivati per la gestione delle acque, definito anche sulla base di parametri oggettivi. Si rende, pertanto necessario adeguare i criteri per la concessione dei contributi e finanziamenti al nuovo dettato normativo. Per quanto concerne la contribuzione per le spese individuate al primo comma dell art. 15, i criteri proposti tengono conto dello stato attuale di dotazione di impianti. In provincia di Trento, infatti, le Associazioni gestiscono 18 impianti ittiogenici per la riproduzione ed allevamento dei salmonidi autoctoni destinati al ripopolamento delle acque libere, in particolare della trota marmorata. Le loro potenzialità produttive possono soddisfare le necessità di produzione in termini di uova e avannotti. Pertanto, con i nuovi criteri, si ritiene che le risorse debbano essere concentrate sul mantenimento, miglioramento, completamento funzionale e razionalizzazione dell esistente, ammettendo, tuttavia, la possibilità che possano essere realizzati nuovi incubatoi di valle, la cui funzione, più che produttiva assolve, meglio delle pescicolture, alle esigenze di mantenimento delle linee rustiche di salmonidi locali nonchè di soccorso alla riproduzione naturale in occasione di eventi calamitosi che interessino le acque correnti. Per quanto concerne il finanziamento dei costi gestionali previsto al secondo comma dell art. 15 della L.P. 60/78, si portano le seguenti considerazioni. La proposta di criteri consente di finanziare i costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, anche facendo ricorso a parametri oggettivi. I costi preventivati sono quelli connessi ai compiti e conseguenti attività che ogni Associazione è tenuta ad espletare in virtù delle normative vigenti e dei disciplinari di concessione del diritto di pesca. Essi sono così riassunti: a. il ripopolamento delle acque immettendo materiale ittico secondo le modalità e nel rispetto della carta ittica, e dei piani di gestione della pesca che ne sono l espressione operativa, e delle autorizzazioni rilasciate dalla struttura competente, nonchè l adozione, previo accordo e verifica tecnica da parte del medesimo Servizio, di iniziative dirette al miglioramento dell'ambiente acquatico; b. l adozione di iniziative dirette al potenziamento del patrimonio ittico anche mediante la riproduzione e allevamento dei pesci in loco; c. la partecipazione alla sorveglianza delle acque mediante l'impiego dei guardiapesca fissi, operanti durante tutto l'arco dell'anno, secondo le previsioni dei disciplinari di concessione, nonchè l efficace gestione tecnica degli impianti ittiogenici e delle acque, assicurata dai medesimi guardiapesca. d. le attività in tema di educazione e formazione, fondamentali per la tutela del patrimonio ittico. Per la definizione dei costi per le attività gestionali, usufruendo della possibilità introdotta dalla normativa, si sono assunti i seguenti parametri: - il numero di avannotti di trota marmorata indicati dai piani di gestione della carta ittica;

2 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ la superficie in metri quadrati degli ecosistemi idrici a trota fario; - il numero di avannotti di trota lacustre indicati dai piani di gestione della carta ittica; - la presenza impianto ittiogenico; - la produttività delle acque degli impianti ittiogenici; - la presenza di accordi fra Associazioni per la gestione comune di impianti ittiogenici; - il numero di guardiapesca assunti. - le pubblicazioni in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici. Il costo preventivato per la gestione delle acque, derivante dall applicazione dei prezzi unitari ai singoli parametri, è, quindi, il valore del complesso delle attività che un Associazione è tenuta a svolgere, compresi i mezzi, i materiali, le prestazioni d opera, il personale e quant altro necessario alla loro esecuzione. Nella scelta dei parametri, considerando che il numero di impianti ittiogenici è ritenuto sufficiente al fabbisogno provinciale di novellame, si è inteso rafforzare il valore che devono assumere gli accordi di collaborazione fra le Associazioni per la loro gestione congiunta, al fine di creare una rete che consenta una distribuzione omogenea del novellame di qualità su tutto il territorio provinciale. La presenza di accordi ha un duplice effetto: consente di estendere anche alle Associazioni non dotate di impianto i benefici previsti per quelle lo posseggono; consente alle Associazioni che si accordano di godere di un beneficio supplettivo. Rispetto ai precedenti criteri, il sistema introdotto consente una notevole semplificazione: non è più richiesta la presentazione del dettaglio delle spese previste su cui chiedere il contributo, ad eccezione per le opere. Per le spese gestionali, comprese in un unica voce, le Associazioni avanzano una semplice richiesta, in quanto il programma delle attività a cui devono attenersi è già stabilito a priori nei documenti programmatici (le semine consentite sono definite nei piani di gestione, la conduzione degli impianti è codificata nel protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici approvato con determinazione del dirigente n. 647/2006, il numero di guardiapesca e le loro mansioni sono definite nei disciplinari di concessione). Le Associazioni, a fronte di obiettivi predeterminati, a cui corrisponde un livello di spesa, si vedono assegnare un finanziamento che ammonta al massimo al 70% della spesa medesima. Ciò comporta uno sforzo di programmazione da parte delle Associazioni: gli acquisti, i materiali, le manutenzioni degli impianti dovranno essere oggetto di attenta pianificazione. La semplificazione del sistema di finanziamento si riflette anche in fase di rendicontazione. Le Associazioni devono rendicontare solo le spese per le opere. Le spese gestionali non vengono rendicontate, ma vengono presentate le attività svolte, che la struttura competente ha modo di verificare e controllare per buona parte attraverso i dati in suo possesso e attraverso le verifiche a campione condotte dai suoi tecnici negli impianti delle Associazioni. La verifica delle attività del guardiapesca può essere effettuata, invece, sulla base del giornale di servizio che le Associazioni devono mettere a disposizione della struttura competente su semplice richiesta. La liquidazione del contributo calcolato sui costi preventivati, avviene a seguito del raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti programmatici di settore. In caso contrario, i criteri prevedono una detrazione dell importo liquidabile. Il testo che viene sottoposto ad esame è quello emerso dal lavoro di un gruppo costituito in seno al Comitato provinciale per la pesca e condiviso dalle Associazioni pescatori. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - visto l art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, così come modificato dall art. 67 della L.P. 27 dicembre 2011 n. 18; - vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni, concernente "Normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti"; - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento" nonché il regolamento di contabilità di cui all'art. 78 della Legge stessa;

3 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ considerata la necessità di modificare i criteri di erogazione di contributi adeguandoli al nuovo dettato normativo; - vista la propria deliberazione n del 22 settembre 2006; - vista la deliberazione n di data 16 novembre 2012 avente per oggetto la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo per l anno 2013; - considerato che le pubblicazioni su argomenti inerenti alla pesca e agli ecosistemi acquatici sono da considerarsi parte integrante della gestione delle risorse ittiche provinciali, in quanto l educazione e la formazione dei pescatori in dette materie costituiscono la base per una consapevole gestione delle acque e il miglioramento del patrimonio ittico provinciale; - considerato che il finanziamento delle Associazioni sulla base di parametri oggettivi che caratterizzano la qualità e la quantità delle loro attività annuali e con cui definire i relativi costi gestionali, costituisce una netta semplificazione amministrativa, riducendo, da un lato, la documentazione da produrre in fase di ammissione e di rendicontazione da parte delle Associazioni pescatori, dall altro la fase istruttoria e di verifica finale da parte dell amministrazione; - visti i pareri positivi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010 dei Servizi Semplificazione Amministrativa (nota di data 13 dicembre 2012 prot. n ) e del Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione (nota di data 7 gennaio 2013 prot. n. 8306) che si allegano quale documentazione; - a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, i Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti di cui all art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di disporre che i criteri di cui al punto 1. trovano applicazione con riferimento alle domande presentate dopo l'adozione del presente provvedimento e sostituiscono i criteri di cui alla deliberazione n di data 22 settembre 2006; 3. di dare atto che la deliberazione n di data 22 settembre 2006 continua a trovare applicazione limitatamente all'erogazione dei contributi relativi al programma delle opere e delle attività già approvato per l'anno 2012; 4. di disporre che, limitatamente alle opere e alle attività da realizzare nell'anno 2013, le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione; 5. di demandare l adozione della modulistica relativa al procedimento amministrativo oggetto della presente deliberazione a determinazione del Dirigente della struttura competente in materia; 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

4 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ Allegato parte integrante Criteri e modalità per la concessione contributi e finanziamenti art. 15 L.P. 60/78 Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti di cui all art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali. Art. 1 Interventi ammissibili a contributo e finanziamento 1. L articolo 15 della L.P. 60/78, come modificato dall articolo 67 della l.p. 18/11, prevede che la Provincia possa concedere: a) contributi per l acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogeni finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque provinciali; b) finanziamenti a copertura dei costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, ivi comprese le spese per pubblicazioni. Art. 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi e del finanziamento di cui all articolo 1: - i proprietari di diritti esclusivi di pesca; - le associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitano attività di acquicoltura. Art. 3 Opere ammesse a contributo 1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell art. 15, comma 1, della L.P. 60/78: a) le opere di ristrutturazione parziale o totale, di completamento funzionale, di sostituzione integrale, anche mediante acquisto, purchè sostitutive o integrative di precedente impianto, finalizzate alla razionalizzazione e miglioramento degli impianti ittiogenici esistenti. b) le opere di realizzazione di incubatoi di valle. Art. 4 Finanziamento per la gestione delle acque 1. Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell art. 15, comma 2, della L.P. 60/78, le attività individuate: dalla L.P. 60/78 e suo regolamento di attuazione, dai Disciplinari di concessione del diritto esclusivo di pesca, sottoscritti da Provincia e Associazioni pescatori; dai vigenti piani di gestione della carta ittica provinciale; dal Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici approvato con determinazione del Dirigente n. 647 del 22 dicembre Si intendono ricomprese nei costi di gestione delle acque le spese per le pubblicazioni finalizzate a promuovere l educazione e la formazione in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici. 2. Il finanziamento complessivo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto, ivi comprese quelle per mezzi, materiali, prestazioni d opera, personale e quant altro necessario alla loro esecuzione, è calcolato nella misura massima del Pag. 1 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

5 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ %, del costo preventivato per ogni singola associazione e per singola attività distintamente, stabilito in base ai parametri oggettivi individuati nella seguente tabella: tab. 1: parametri per la definizione del costo di gestione preventivato a b c Attività Parametro individuato Base per la definizione del costo preventivato a1 Numero di uova/avannotti di trota marmorata 0.06 Valore unitario dell uovo/avannotto di trota marmorata/trota lacustre Attività di investimento per la coltivazione e il miglioramento degli ambienti acquatici. Attività di gestione degli impianti ittiogenici Attività di gestione tecnica e di sorveglianza a2 a3 Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario Numero uova/avannotti di trota lacustre 0.03 Valore unitario a metro quadrato 0.06 Valore unitario dell uovo/avannotto di trota lacustre b1 Presenza impianto Fattore di moltiplicazione su a1*0.06+a2* *a3 b2 b3 c1 c2 Produttività delle acque di allevamento Presenza di accordi fra Associazioni per la gestione congiunta di un impianto. Numero di guardiapesca come da disciplinare di concessione. Presenza di pubblicazione sulla pesca. 0,1 incubatoio di valle 0,3 pescicoltura Fattore di moltiplicazione su a1*0.06+a2* *a3 0,05 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm entro metà luglio 0,1 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm entro agosto 0,15 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm dopo agosto Fattore di moltiplicazione su a1*0.06+a2* *a3 0,10 in presenza di accordo Valore di riferimento di un guardiapesca Valore di riferimento di una pubblicazione. 3. I costi preventivati per la gestione delle acque di ogni singola Associazione sono calcolati applicando: i valori unitari al numero di avannotti di trota marmorata previsti nei piani di gestione, alla superficie espressa in mq degli ecosistemi a trota fario e al numero di avannotti di trota lacustre ammessi nei vigenti piani di gestione della pesca; il valore unitario di un guardiapesca al numero previsto dai disciplinari di concessione; il valore unitario di una pubblicazione al numero delle pubblicazioni; i fattori di moltiplicazione degli impianti ittiogenici. I valori unitari vengono rivalutati ogni anno in base alle variazioni dell indice ISTAT. Il costo preventivato per ogni singola Associazione è quindi, definito dalla somma a+b+c, dove: Pag. 2 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

6 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ a = coltivazione e miglioramento degli ambienti acquatici = [a1 * a2 * a3 * 0.06] b = gestione degli impianti ittiogenici = [0,0 o 0,1 o 0,3 * ( a1*0.06+a2* *a3 )] + [0,0 o 0,05 o 0,1 o 0,15 * ( a1*0.06+a2* *a3 )] + [0,0 o 0,1 * ( a1*0.06+a2* *a3 )] c = attività di gestione tecnica e di sorveglianza = [c1 * ] Art 5 Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare 1. La domanda di contributo e/o finanziamento deve essere presentata alla struttura competente dall 1 al 30 settembre dell anno precedente a quello di realizzazione delle opere e delle attività, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura medesima e disponibile sul sito internet della Provincia autonoma di Trento all indirizzo 2. Se con la domanda è chiesto il contributo per le opere di cui all articolo 3, alla medesima deve essere allegato il progetto definitivo delle opere, compresa la relazione ittiologica, nonché un sintetico piano di finanziamento delle opere. 3 Se con la domanda è chiesto il finanziamento per la gestione delle acque di cui all articolo 4, la medesima deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei seguenti requisiti: - numero di guardiapesca dipendenti - impianti posseduti o gestiti in collaborazione con altra Associazione. Devono, inoltre, essere allegati: - il piano delle immissioni ittiche qualora le previsioni/possibilità di semina siano inferiori a quelle consentite dai piani di gestione della pesca; - l eventuale piano dei miglioramenti degli ambienti acquatici, previsti in sostituzione totale o parziale delle immissioni ittiche, che individui il tipo di intervento e i relativi costi; - copia dell eventuale accordo di collaborazione per la gestione congiunta di impianto ittiogenico, avente l obiettivo di ottimizzarne la produzione e che preveda l equa distribuzione dei pesci prodotti nell impianto e il concorso nella gestione; - se sono previste pubblicazioni sulla pesca, una relazione contenente i seguenti elementi: scopo e contenuti della pubblicazione, numeri annui previsti, tiratura prevista, ambiti territoriali di diffusione e numero di utenti presumibilmente raggiunti. Le pubblicazioni devono avere le seguenti caratteristiche minime: avere carattere culturale per la promozione, la formazione e l educazione in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici; trattare prevalentemente argomenti attinenti alla realtà provinciale e con una diffusione a livello di due o più Associazioni pescatori del Trentino; essere edite con frequenza almeno quadrimestrale; avere un numero minimo di 60 pagine formato A4; 4. Nella domanda l Associazione deve dichiarare altresì di essere a conoscenza e di rispettare il contenuto dei documenti richiamati al precedente art. 4, punto 1, di Pag. 3 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

7 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ conformare ad essi la propria attività gestionale, di mantenere o incrementare, secondo le potenzialità dell impianto posseduto, la produzione di trota marmorata per il ripopolamento delle acque provinciali, di mettere a disposizione delle Associazioni che ne facciano richiesta, la produzione di trota marmorata eccedente rispetto alle necessità interne, di applicare nella vendita i valori unitari, oneri fiscali compresi, non superiori a quelli individuati nella tabella 1, di non aumentare la produzione di trota fario a scapito di quella di trota marmorata. Art 6 Istruttoria delle domande e concessione del contributo/finanziamento 1. La Giunta provinciale, annualmente, con deliberazione di ripartizione fondi, si riserva la facoltà di stabilire le prorità di finanziamento delle voci di cui ai precedenti articoli 3 e La struttura competente, nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, cura l'istruttoria tecnico-economica accertando la corrispondenza e la conformità delle previsioni di spesa per le opere e definisce i costi preventivati da ammettere a finanziamento per ogni singola Associazione in base di quanto stabilito all art. 4, punto 3, e le percentuali di contributo e finanziamento, entro i limiti massimi previsti dai presenti criteri, sulla base degli stanziamenti di bilancio, e concede il relativo contributo e/o finanziamento. 4. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto delle priorità stabilite dalla Giunta, si provvede alla riduzione proporzionale del contributo. 5. La struttura competente, con la medesima determinazione di cui al precedente punto 2, puo provvedere a ridurre proporzionalmente l obiettivo delle immissioni ittiche indicate nei documenti di indirizzo nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio per le attività di cui alla lettera a) della tabella 1 siano insufficienti a coprire il finanziamento massimo previsto. 6. Possono essere ammesse a finanziamento un massimo di tre pubblicazione per tutto l ambito provinciale. Qualora le richieste superino il numero di 3, la priorità di ammissione viene data, in primo luogo, alle pubblicazioni già esistenti, in secondo luogo a quelle che hanno il maggior bacino di utenza. 7. L erogazione del contributo per le opere di cui all art. 3, impegna il beneficiario al mantenimento della destinazione d uso con finalità di ripopolamento delle sole acque provinciali per non meno di 20 anni. Art 7 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile e percentuale di contributo 1. L entità minima della spesa ammissibile a contributo per ogni singola iniziativa è di ,00 per le opere di cui all articolo 3, punto 1, lettera a) e di 5.000,00 per le opere di cui all articolo 3, punto 1, lettera b). 2. Il contributo per le opere di cui al precedente punto 1 è concesso nella misura massima del 70% della spesa ammessa. Pag. 4 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

8 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ Il finanziamento per le spese di gestione di cui all art. 4, è concesso nella misura massima del 70% del costo massimo preventivato. Il costo preventivato minimo ammissibile a finanziamento è di 1.000,00. Art. 8 Riduzione dell erogazione del finanziamento 1. La realizzazione parziale delle attività previste dalle norme e documenti richiamati all art. 4, punto 1, comporta una riduzione del finanziamento secondo la seguente tabella: Tab. 2: riduzione del finanziamento Attività Parametro Costo preventivato Coltivazione e miglioramento degli ambienti acquatici Numero di uova/avannotti di trota marmorata. (riferimento alla tab. 1) 0.06 * a1 Raggiungimento dell obiettivo Da 80 a 100% Inferiore a 80% Detrazione su costo preventivato Nessuna detrazione Detrazione proporzionale Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario 0.03 * a2 Da 80 a 100% Nessuna detrazione Inferiore a 80% Detrazione proporzionale Numero di uova/avannotti di trota lacustre 0.06 * a3 Da 80 a 100% Inferiore all 80% Nessuna detrazione Detrazione proporzionale Gestione impianti ittiogenici (valutazione in base al protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici) Attività tecnica e di sorveglianza Presenza di specie non consentite dal protocollo Fattore di forma non conforme Condizioni igieniche evidentemente in contrasto con il protocollo Mancato rinsanguamento Superamento del limite del carico unitario Tempo dedicato alla sorveglianza, semine e recuperi inferiore al 40% del tempo b 20% b 20% b 20% b 20% b 20% *c1 10% Pag. 5 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

9 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ complessivo Pubblicazioni sulla pesca Per ogni numero in meno rispetto al minimo annuo richiesto *c2 30% Mancata corrispondenza alle finalità e requisiti previsti. Fino al 100% 2. Nella valutazione dell esecuzione delle attività, la struttura competente terrà conto delle seguenti specifiche: - le Associazioni hanno la facoltà di sostituire la trota fario con trota marmorata nella zona direttamente a monte della zona di contatto per una lunghezza pari a quella della zona di contatto medesima; - le Associazioni hanno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le immissioni di materiale ittico con interventi di miglioramento dell ambiente acquatico, compresa la realizzazione di ruscelli vivaio, il cui valore è parametrato in base al corrispondente valore delle immissioni non effettate. I lavori necessari all effettuazione di questi interventi dovranno essere, pertanto, quantificati e qualificati dalle Associazioni in sede di domanda di ammissione a finanziamento, o durante il corso dell anno di riferimento; - le Associazioni hanno la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le immissioni di trota lacustre con altro pesce tipico delle acque ferme, su conforme parere della struttura competente; Art. 9 (Erogazione del contributo e/o finanziamento) 1. I soggetti beneficiari, possono richiedere un anticipazione sul contributo per le opere di cui all art. 3, allorché il valore della spesa ammessa a contributo superi l importo di Euro , L anticipazione di cui al punto 1, che non può comunque superare il 50% del contributo concesso deve essere chiesta con la domanda di contributo di cui all art. 6 e viene erogata previa presentazione di idonea garanzia per l intero importo anticipabile accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà o da analoga certificazione rilasciata dal direttore dei lavori, concernente l inizio dei lavori stessi e il possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti. 3. L'erogazione del saldo del contributo di cui al punto 1, è disposta, a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale dell intervento, ai sensi dell art. 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000 n. 9-27/leg. e s.m., ed è comunque disposta a consuntivo, provvedendo, se necessario all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso, a titolo di anticipazione, rispetto al contributo definitivo. La predetta documentazione, con la dichiarazione di possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti nonché dell indicazione delle amministrazioni che le hanno rilasciate, se non altrimenti dichiarato, deve essere trasmessa alla struttura competente entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento del contributo o, in caso di concessione di proroga alla rendicontazione delle opere, entro il nuovo termine stabilito dalla proroga stessa. Pag. 6 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

10 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 29/01/2013 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 29/01/ Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, la struttura competente provvederà a ridurre il contributo stesso in modo proporzionale, applicando al totale della spesa rendicontata l aliquota di contributo prevista nella determinazione di concessione del contributo. 5. Il dirigente della struttura competente può concedere, su motivata richiesta da parte dell interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell anno di riferimento del contributo, una proroga alla rendicontazione delle opere di cui all art. 3, fino al 31 dicembre dell anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1980/2007. Dopo una prima proroga al termine di rendicontazione, il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno (Delibera 1980/2007 Allegato 2 punto 4). 6. La spesa per le opere di cui all art. 3 la cui realizzazione completa comporti un importo superiore a ,00, può essere ripartita in più annualità; in tal caso, dovrà essere prodotto al momento della domanda anche un piano di lavoro contenente il dettaglio delle opere e delle spese che presumibilmente verranno realizzate e sostenute con riferimento agli anni del bilancio pluriennale. 7. I beneficiari possono chiedere un anticipazione sul finanziamento di cui all art. 4, nella misura massima del 50%, allorché il costo preventivato con la determinazione di cui all art. 6 sia di almeno 5.000,00 Euro. Il saldo sarà erogato dietro presentazione, entro il 31 marzo successivo a quello di riferimento, di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, attestante le attività svolte oggetto del finanziamento, redatta secondo il modello predisposto dalla struttura competente e disponibile sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento all indirizzo Art. 10 (Controllo sulle attività) 1. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti programmatici di settore nonché la verifica dell esecuzione delle attività oggetto di contributo e di finanziamento, può essere svolto sulla base di: a. verbali di semina; b. sopralluoghi a campione negli impianti ittiogenici delle Associazioni; c. giornale di servizio dei guardiapesca redatto dalle Associazioni e messo a disposizione della struttura competente su semplice richiesta; d. ogni altro documento predisposto dall Amministrazione. 2. La struttura competente può intervenire nel favorire gli scambi di materiale ittico fra Associazioni anche con azioni di coordinamento nella distribuzione degli esuberi di produzione di trota marmorata. 3. La struttura competente, con determinazione del dirigente, può fissare gli obiettivi di produzione di trota marmorata per ogni singolo impianto ittiogenico. 4. L inosservanza degli impegni assunti in sede di domanda di contributo e finanziamento, comporta la decadenza o la revoca dei medesimi. Pag. 7 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

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