ART. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO - Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia.

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1 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUA POTABILE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52/91, integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66/97) ART. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO - Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia. ART. 2 DOMANDA DI FORNITURA - Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condominio, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile ove questi non sia lo stesso richiedente e l'uso cui l'acqua deve servire. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Legge N. 15 dei 1968 indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n.47. La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonchè le spese di concessione. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'ente e accetta altresì tutte le modifiche che ad esso verranno apportate. ART. 3 MODALITA PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA - Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'ente della spesa preventiva ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato lnterministeriale Prezzi (C.I.P.) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P.P.) o previsti per legge bolli o rimborso stampati). ART. 4 VINCOLI SPECIALI - E' riservato all'ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse. ART. 5 - DIRITTO ALLA FORNITURA - L'acqua per uso potabile può essere concessa dal Comune su richiesta dei proprietari per utenze domestiche situate lungo le vie percorse dalle condutture esistenti dell'acquedotto ai patti e norme regolamentari, limitatamente alla quantità disponibile, anche in relazione alla posizione altimetrica e alla elevazione dei fabbricati, ed al prezzo e quantità stabiliti dalla tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto o che venisse in seguito modificata dal Comune di San Fermo della Battaglia. Oltre che per uso domestico, l'ente può concedere sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità l'acqua dell'acquedotto o anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore. ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE - La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; successivamente le concessioni si intenderanno tacitamente rinnovate, salvo disdetta da una delle parti, a mezzo dichiarazione scritta e con almeno 3 mesi di preavviso.

2 In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato. Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante. ART. 7 - CONCESSIONI INDUSTRIALI Il Comune si riserva di concedere l'acqua agli stabilimenti ed agli opifici industriali limitatamente alle disponibilità sentito il parere obbligatorio degli Organi del Consorzio per l'acqua potabile fra i Comuni di San Fermo della Battaglia, di Cavallasca e Parè, alle cui prescrizioni il Comune dovrà attenersi. ART. 8 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI EROGAZIONE Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni derivanti da interruzioni da deflusso o per variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori. Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere a loro cura e spese alla installazione di un adeguato impianto di riserva autorizzato dal Comune. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua agli utenti privati. L'utente non avrà diritto in alcun modo, a indennizzi di sorta. ART. 9 DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA - L'acqua che viene fornita deve essere esclusivamente utilizzata dal concessionario. E quindi assolutamente vietato all'utente di cedere in qualunque modo l'acqua a proprietari o ad inquilini di altri stabili, anche se trattasi di fabbricati di sua proprietà ma non compresi nella concessione. ART.10 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato dal contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo in casi particolari. ART.11 CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie d'utenza: 1 - Utenze domestiche; 2 - Utenze non domestiche. Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente. Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore. ART ACQUA PER SERVIZI COMUNALI - I consumi dell'acqua potabile somministrata al Comune e destinata a pubblici servizi (fontanelle, bocche antincendio, scuole, cimitero ecc.), sono rilevati a scopo esclusivamente statistico e non danno luogo all'emissione di documenti contabili. ART.13 DEPOSITO A GARANZIA All atto della stipulazione del contratto di fornitura e delle eventuali modifiche che potranno intervenire, l utente deve versare a garanzia degli impegni assunti, un deposito infruttifero pari a: - Euro 25,00.= per utenze domestiche/agricole - Euro 250,00.= per utenze cantieri - Euro 5.000,00.= (anche tramite fidejussione bancaria/assicurativa) per utenze industriali Il Comune incamererà tali depositi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge. Il deposito verrà restituito all'utente allo scadere del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni pendenza nei confronti del Comune.

3 ART TARIFFE - Le tariffe sono quelle determinate dal Comitato Provinciale Prezzi. ART IMPIANTI SPECIALI - L'esecuzione di speciali impianti (autoclave ecc.), per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) dell'utente qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura stradale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione. La manutenzione di tali impianti come in generale di tutti gli impianti a valle del contatore sono a carico dell'utente. ART BOCCHE D'INCENDIO - Ogni utente può, con apposita domanda, ottenere che il Comune esegua una speciale derivazione per le bocche da incendio nell'interno del suo stabile, purché la condotta stradale lo consenta. La spesa per tale derivazione ed impianto sarà tutta a carico del richiedente come pure le spese relative alla verifica semestrale dell'impianto e quelle della manutenzione dello stesso impianto. Per ogni bocca d'incendio verrà corrisposto un canone annuale fisso, secondo il diametro dell'idrante, nella misura indicata dalla tariffa in vigore. La valvola di chiusura della bocca d'incendio verrà piombata con suggello del Comune dovendo l'abbonato servirsene esclusivamente in caso d'incendio sotto comminatoria, per la rottura ingiustificata del suggello, anche se occasionalmente, dell'ammenda di Euro 154,94 senza pregiudizio dell'acqua consumata. Sulla derivazione per bocca d'incendio l'utente non potrà mai eseguire attacchi, prese, diramazioni od altro. Qualunque attacco abusivo sarà punito con ammenda da Euro 516,46 a Euro 1032,91 oltre il pagamento dell'acqua consumata e con riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di denuncia all'autorità giudiziaria. Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la pressione e le condizioni in genere delle condotte, sia principali che secondarie, neppure in relazione ai servizi d'incendio. ART INDICAZIONI ERRONEE DEI CONTATORI - Nel caso di constatata erronea indicazione del contatore e di conseguenti errori nelle letture quadrimestrali, il consumo quadrimestrale verrà stabilito secondo la media dei consumi dell anno precedente. Quando poi un abbonato ritenesse erronea l'indicazione del contatore l Amministratore, dietro regolare richiesta scritta dell'utente stesso, proverà l'apparecchio verificandone l'esattezza in confronto col consumatore. Se la verifica confermerà il lamentato difetto le spese della prova saranno a carico del Comune; se invece dalla verifica non risultassero difetti all'apparecchio (entro un limite di tolleranza del 10% in più o in meno) le spese suddette saranno a carico dell'utente e verranno poste a ruolo. ART 18 - PAGAMENTO DELL'ACQUA CONSUMATA E DEI CANONI VARI - Il pagamento del canone annuo di abbonamento, della quota di servizio, del canone fisso annuo per la derivazione di bocche d'incendio, del canone fisso annuo per bocche d'alimentazione di piscine o vasche da nuoto, viene fatto al Comune in due rate da pagarsi nei mesi di giugno e di settembre dell'anno di competenza. Il corrispettivo per maggior consumo viene pagato al Comune in due rate scadenti nei mesi di aprile e di giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Sono a carico dell'utente tutte le spese per l'i.v.a. e tasse gravanti sui canoni e diritti di cui sopra. ART.19 - UTENTI MOROSI - L'utente che non paghi i canoni e i corrispettivi di cui all'art.21 entro il termine stabilito verrà assoggettato al pagamento di una penalità convenzionale del 10% sull'importo insoluto. Nel caso la consegna della bolletta tramite servizio postale dovesse avvenire il giorno stesso della scadenza indicata in bolletta o a scadenza avvenuta, per cause di forza maggiore, la scadenza della fattura-bolletta verrà stabilita nel 15 giorno successivo alla data di ricezione

4 della stessa, senza addebito di mora, esibendo relativa busta di ricezione presso i competenti Uffici Comunali per la visione del timbro postale. Viene assicurato per ogni utente un lasso di tempo minimo di 15 giorni per il pagamento delle bollette ricevute tramite il servizio postale. Continuando oltre la constatazione del mancato pagamento, l'amministrazione avrà la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua senza obbligo di preavviso alcuno e salvi i diritti di incasso dei crediti maturati a norma di contratto. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'abbonato dovrà pagare le somme dovute per arretrati e penalità. ART OPERE DI DERIVAZIONE - Le opere di derivazione della condotta principale fino al contatore, compresi spostamenti di prese preesistenti, saranno eseguite a cura del Comune. Le spese relative sono a carico dell'utente che é tenuto al pagamento del diritto di allacciamento stabilito dalla tariffa vigente. Le opere rimangono di proprietà del Comune. ART MAGGIOR CONSUMO - Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di supero della tariffa vigente. E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura. In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'ente stesso. ART INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA - L'acqua sarà distribuita continuativamente. L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio. Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni. ART DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI - E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestate sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito nel suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito. ART CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO - L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua. ART. 25 LOCALITA DI PRESE DEL CONTATORE - L'utente ha l'obbligo di destinare un posto all'esterno della proprietà ove collocare l'apparecchio misuratore, secondo le norme tecniche stabilite dal Comune, riparato dal gelo e facilmente accessibile in ogni momento e per qualsiasi occorrenza da parte degli incaricati del Comune.

5 ART GUASTI A CONTATORI ED ALLE TUBAZIONI COMUNALI - L'utente dovrà provvedere affinché il contatore e le tubazioni non posti su area pubblica siano riparati dal gelo e dalle manomissioni. In ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune dei guasti che per qualsiasi causa avvenissero per sua colpa o incuria al contatore od alle tubazioni comunali. In caso di guasti l'utente dovrà darne avviso scritto al Comune affinché questi possa provvedere. In nessun caso potrà manomettere il contatore ed il rubinetto di presa di proprietà del Comune. ART ISPEZIONI - Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo di propri incaricati e senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi sia per la distribuzione dell'acqua che per la lettura dei contatori. ART SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA - In caso di frode, di gravi inosservanze delle prescrizioni previste dal presente regolamento il Comune senza pregiudizio dell'azione giudiziaria in confronto dell'utente, potrà sospendere senza preavviso, la somministrazione dell'acqua. ART POSA IN OPERA DEI CONTATORI - La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'ente. Di norma il contatore sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica o privata via. Nell'impossibilità di lettura, da eseguire allo stato attuale dei contatori, causata dalla dislocazione attuale dei contatori all'interno delle abitazioni, in parti difficilmente accessibili, l'ente può ordinare lo spostamento dei contatori stessi all'esterno della proprietà. In tal caso l'ente si farà carico della parte idraulica sino a monte del contatore. Le rimanenti opere (edili comprese) saranno a totale carico del concessionario. La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta per cura dell'ente ed a spesa del concessionario. A monte del contatore dovrà essere installata una valvola di ritegno del tipo indicato dall'ente, a spese dell'utente. L'Ente fornirà i contatori verso il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa; tale quota sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo minimo contrattuale. Per comprovati motivi è data facoltà all'ente di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'amministrazione dei danni ad esso accaduti. Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'ente. Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. ART VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO - Per ogni visita che, in seguito a richiesta de concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale dell'impresa incaricata dall'ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative. Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori. ART.31 VERIFICA DEL CONTATORE Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'ente dietro formale richiesta del concessionario stesso,

6 cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento. Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato: a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore conguagliabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo; b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente. Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'ente. L'Ente si riserva la facoltà di introdurre il sistema di lettura del contatore mediante autodichiarazione di consumo da parte dell'utente da redigersi su apposite schede da inviare all'ente, compilate in ogni loro parte, entro 30 giorni dal ricevimento delle schede stesse. L'incompleta od infedele dichiarazione, accertata dall'ente, sarà perseguita a norma di legge e del presente regolamento. ART NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI - L'utente nell'esecuzione del proprio impianto interno dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni: a) la distribuzione dovrà essere fatta a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni igieniche; b) dovranno essere poste in opera due saracinesche di cui una subito prima del contatore e l'altra subito dopo il contatore stesso; c) il contatore dovrà essere ubicato all'esterno della proprietà e comunque nel punto più vicino alla tubatura stradale; d) nel caso in cui occorra predisporre un pozzetto le misure dovranno essere di cm. 70 x 70 e la profondità da 60 a 70 cm. munito di apposito chiusino; e) gli abbonati che hanno un proprio impianto di estrazione o sollevamento di acqua dovranno, a loro spese, far inserire dal Comune una valvola di ritegno subito dopo il contatore. Tale valvola verrà verificata e piombata dall'incaricato comunale. Sono vietati i serbatoi e le vasche di raccolta nella casa d'abitazione. Potranno essere permessi, ad esclusivo giudizio dell'amministrazione, quando l'acqua debba servire per soli usi industriali o agricoli. Qualora fosse constatato dall'amministrazione che gli impianti non corrispondono alle suesposte condizioni, essa potrà sospendere la somministrazione dell'acqua, previa opportuna diffida. ART.33 ESTENSIONI DI ALLACCIAMENTI GIA ESISTENTI A richiesta dell'utente dovendosi aumentare la portata del misuratore per consentire aumenti di disponibilità di acqua, per edifici già allacciati, tutte le opere relative saranno a totale carico dell'utenza. ART VIOLAZIONI ALLE NORME CONTRATTUALI - Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma dei Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento l'utente si assoggetta all'ammenda convenzionale di Euro 206,58 triplicata in caso di recidiva, ad eccezione dei casi per cui sia diversamente previsto nei precedenti articoli. Finché ogni irregolarità non sia stata eliminata ed anche nel caso di recidiva od insolvenza delle pene pecuniarie, l'amministrazione Comunale sospenderà senza preavviso alcuno la somministrazione dell'acqua, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto. ART COMUNICAZIONI O RECLAMI DELL'UTENTE - Tutte le comunicazioni o i reclami dell'utente che intendesse fare nei confronti del rapporto di utenza dovranno essere prodotti per iscritto alla Segreteria Comunale. L'Amministrazione Comunale non terrà conto delle eccezioni o comunicazioni esperite verbalmente al personale dell'acquedotto.

7 ART EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE NORME PORTATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento con tutte le altre prescrizioni che troverà necessarie ed opportune. Tali eventuali diverse prescrizioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono immessi nell'utenza, salvo il diritto loro riconosciuto di chiedere la rescissione del contratto entro sette giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione. ART FORO COMPETENTE - Per qualsiasi contestazione o lite fra utente ed Amministrazione si stabilisce esplicitamente la competenza giuridica di Como, ogni eccezione in contrario rimossa. ART NORMA TRANSITORIA - Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, per quanto riguarda le utenze in corso il cui contatore è installato all'interno della proprietà, di ordinare all'utente lo spostamento del contatore all'esterno della proprietà con le modalità indicate negli articoli 25 e 29 del presente Regolamento. ART ENTRATA IN VIGORE - Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all'albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito. Il presento Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente. Da tale data rimangono abrogate tutte le norme precedentemente in vigore.

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