BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLVIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 19 mercoledì, 10 maggio 2017 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Fatta salva la necessità del recupero ambientale dell area estrattiva, ai fini del rilascio della autorizzazione al vincolo idrogeologico, si ricorda quanto previsto dagli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2000 e dall art. 81 del Regolamento 48R/2003, in merito alla necessità di rimboschimento compensativo ovvero del pagamento della indennità sostitutiva, ivi prevista. Dato atto che il proponente nelle successive fasi progettuali e dell iter amministrativo previsto è comunque tenuto all acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa; la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore; sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni; DECRETA 103 di interesse regionale ai sensi dell art. 65 della medesima legge regionale; 6) di notificare il presente decreto al proponente CO.I.MAR. S.r.l.; 7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della l.r. 23/2007. Il Dirigente Carla Chiodini 1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale la variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava ubicata in località Priorato, nel Comune di Orbetello (GR), proposta da CO.I.MAR. S.r.l., per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa; 2) di individuare, ai sensi dell art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, il Comune di Orbetello quale Soggetto competente al controllo dell adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto specificatamente indicato nell ambito delle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente; 3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro sedici anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente; 4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento; 5) di segnalare al Settore regionale competente in materia di cave l opportunità di inserire l attività estrattiva oggetto del presente procedimento tra i controlli di cui all art. 51 della L.R. 35/2015, in quanto attività estrattiva DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione Domanda presentata dal Consorzio Tutela Bianco di Pitigliano e Sovana per la modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC Bianco di Pitigliano. Ai sensi dell articolo 6 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012, si comunica che il Presidente del Consorzio Tutela Bianco di Pitigliano e Sovana in data 9 febbraio 2017 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione, domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Bianco di Pitigliano e contestuale richiesta di modifica della denominazione da Bianco di Pitigliano a Pitigliano. Le modifiche proposta interessano l intero articolato del disciplinare. Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente e nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare proposto e sono evidenziate in neretto o barrate le parti modificate o inserite ex novo. Il Responsabile del Settore Gennaro Giliberti SEGUE ALLEGATO

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Disciplinare vigente del vino a denominazione di origine controllata Bianco di Pitigliano. (Decreto ministeriale 22 novembre 2011 e successive modifiche) Articolo 1. Denominazione 1. La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Bianco di Pitigliano»; «Bianco di Pitigliano» superiore; «Bianco di Pitigliano» spumante; «Bianco di Pitigliano» Vin Santo. Articolo 2. Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Bianco di Pitigliano», «Bianco di Pitigliano» superiore e «Bianco di Pitigliano» spumante: Trebbiano toscano dal 40% al 100%; Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. Disciplinare proposto del vino a denominazione di origine controlla Pitigliano Articolo 1. Denominazione 1. La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano», ivi compresa la sottozona «classico», è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Bianco di Pitigliano» bianco, anche spumante, Vin Santo, bianco classico, bianco superiore, bianco classico superiore e bianco classico riserva; «Pitigliano» rosso, rosso riserva, rosso classico, rosso superiore, rosso classico superiore e rosso classico riserva; «Pitigliano» rosato, rosato o rosé spumante e rosato classico; «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico, anche spumante, classico, superiore, classico superiore, classico riserva, passito e passito classico; «Pitigliano» Ciliegiolo, anche riserva, rosato, classico, classico riserva, rosato classico, superiore e classico superiore; «Pitigliano» Sangiovese, anche riserva, rosato, classico, classico riserva, rosato classico, superiore e classico superiore. Articolo 2. Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Bianco di Pitigliano» bianco, «Bianco di Pitigliano» spumante, «Bianco di Pitigliano» Vin Santo, «Pitigliano» bianco classico, «Bianco di Pitigliano» bianco superiore, «Pitigliano» bianco classico superiore e «Pitigliano» bianco classico riserva: Trebbiano toscano (localmente detto anche Procanico) dal 40% al 100%. Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15% 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana ad esclusione

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N di Moscato bianco e Traminer aromatico. «Bianco di Pitigliano» Vin Santo: Trebbiano toscano dal 40% al 100%; Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. «Bianco di Pitigliano» Vin Santo: Trebbiano toscano dal 40% al 100%; Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. «Pitigliano» rosso, «Pitigliano» rosso riserva, «Pitigliano» rosato, «Pitigliano» rosato o rosé spumante, «Pitigliano» rosso classico, «Pitigliano» rosso classico riserva, «Pitigliano» rosso superiore, «Pitigliano» rosso classico superiore e «Pitigliano» rosato classico: Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente: dal 40% al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico, «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico spumante, «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico classico, «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico superiore, «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico classico superiore, «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico classico riserva, «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico passito e «Pitigliano» Trebbiano toscano o Procanico passito classico: Trebbiano toscano (localmente detto anche Procanico): minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana ad esclusione di Moscato bianco e Traminer aromatico. «Pitigliano» Ciliegiolo, «Pitigliano» Ciliegiolo riserva, «Pitigliano» Ciliegiolo rosato, «Pitigliano» Ciliegiolo classico, «Pitigliano» Ciliegiolo superiore, «Pitigliano» Ciliegiolo classico superiore, «Pitigliano» Ciliegiolo classico riserva e «Pitigliano» Ciliegiolo rosato classico: Ciliegiolo: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell allegato 1 al presente disciplinare. Articolo 3. Zona di produzione delle uve 1. Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto, comprendente: gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano; il territorio comunale di Scansano, con l esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Trasubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancole-Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d Orneta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano; il territorio comunale di Manciano, con l esclusione dell estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; a ovest e a sud allo stesso limite di comune; a est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue detta strada fino a innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case Poggio «Pitigliano» Sangiovese, «Pitigliano» Sangiovese riserva, «Pitigliano» Sangiovese rosato, «Pitigliano» Sangiovese classico, «Pitigliano» Sangiovese superiore, «Pitigliano» Sangiovese classico superiore, «Pitigliano» Sangiovese classico riserva e «Pitigliano» Sangiovese rosato classico: Sangiovese: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. 2. I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell allegato 1 al presente disciplinare. Articolo 3. Zona di produzione delle uve 1. Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto, comprendente: gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano; il territorio comunale di Scansano, con l esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Trasubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancole-Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d Orneta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano; il territorio comunale di Manciano, con l esclusione dell estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; a ovest e a sud allo stesso limite di comune; a est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue detta strada fino a innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case Pinzuti e infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna. Poggio Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case Pinzuti e infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna. 2. Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pitigliano» con la menzione «classico» devono provenire dai vigneti della zona più antica, comprendente gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano noti come le «Città dei Tufi», caratterizzati da suoli di natura vulcanica. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all art. 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni pianeggianti e umidi. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 3. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Bianco di Pitigliano» e «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore a tonnellate 12,50 per ettaro in coltura specializzata Tuttavia, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Pitigliano» superiore non deve essere superiore a tonnellate 11 per ettaro in coltura specializzata. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pitigliano» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni pianeggianti e umidi. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e reimpianti realizzati successivamente al 30 dicembre 2010 la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a piante ad ettaro. 5. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l irrigazione di soccorso. 6. La resa produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Bianco di Pitigliano» e «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore a tonnellate 12,50 per ettaro in coltura specializzata Tuttavia, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Pitigliano» superiore non deve essere superiore a tonnellate 11 per ettaro in coltura specializzata ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: Tipologia «Pitigliano» Doc Produzione Titolo alc.

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 7. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. 8. La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole uva (tonnellate/ volumico naturale ettaro) minimo (% vol) Bianco e Vin Santo 12,50 10,50 Spumante 12,50 9,50 Bianco Classico, Bianco 11,00 11,00 Classico Riserva, Bianco Superiore Bianco Classico Superiore 9,50 11,50 Rosso, Rosso Riserva e Rosato 11,50 10,50 Rosato o Rosè Spumante 11,50 10,00 Rosso Classico, Rosso Classico 9,00 11,50 Riserva, Rosato Classico e Rosso Superiore Rosso Classico Superiore 8,00 12,00 Trebbiano toscano o Procanico 11,50 10,50 e Trebbiano toscano o Procanico Spumante Trebbiano toscano o Procanico 10,00 11,00 Classico, Trebbiano toscano o Procanico Classico Riserva e Trebbiano toscano o Procanico Superiore Trebbiano toscano o Procanico 9,00 11,50 Classico Superiore Trebbiano toscano o Procanico 10,50 10,50 Passito e Trebbiano toscano o Procanico Passito Classico Ciliegiolo, Ciliegiolo Riserva e 10,50 11,00 Ciliegiolo Rosato Ciliegiolo Classico, Ciliegiolo 9,00 11,50 Classico Riserva, Ciliegiolo Superiore e Ciliegiolo Rosato Classico Ciliegiolo Classico Superiore 8,00 12,00 Sangiovese, Sangiovese 10,50 11,00 Riserva e Sangiovese Rosato Sangiovese Classico, 9,00 11,50 Sangiovese Classico Riserva, Sangiovese Superiore e Sangiovese Rosato Classico Sangiovese Classico Superiore 8,00 12,00 7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 8. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. 9. La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N alimentari e forestali e all organismo di controllo. 9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol, mentre per la tipologia «superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,50% vol. 10. Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «spumante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. delle politiche agricole alimentari e forestali e all organismo di controllo. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell ambito della zona di produzione di cui all articolo 3, dandone comunicazione all organismo di controllo. 10. Nell ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni di categoria interessate, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato, dandone immediata comunicazione all organismo di controllo. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol, mentre per la tipologia «superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,50% vol. Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «spumante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano e Scansano, in provincia di Grosseto, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo. 2. In deroga a quanto stabilito al primo comma del presente articolo, le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di conservazione e invecchiamento, previste per la tipologia «Bianco di Pitigliano» Vin Santo possono essere effettuate nell intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto e in quello delle province limitrofe di Pisa, Livorno e Siena. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pitigliano», anche con la specificazione classico, devono essere effettuate nell ambito del territorio dei comuni, compresi anche solo in parte, di Pitigliano, Sorano, Manciano e Scansano, in provincia di Grosseto, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo. 2. In deroga a quanto stabilito al primo comma del presente articolo, le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di conservazione e invecchiamento, previste per la tipologia «Bianco di Pitigliano» Vin Santo, possono essere effettuate nell intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto e in quello delle province limitrofe di Pisa, Livorno e Siena. 3. Conformemente all articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata di cui al comma 1, per salvaguardare la qualità e la reputazione e

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N È consentito l arricchimento dei mosti e dei vini di cui all art. 1, fatta eccezione per il «Bianco di Pitigliano» Vin Santo nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. 4. La resa massima di uva in vino dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano», all atto dell immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%. garantire l origine del prodotto. 4. Conformemente al citato articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l imbottigliamento al di fuori dell area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all articolo 10, comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall articolo 1 è consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla produzione delle tipologie «rosso», «rosato» e «bianco» purchè risultino rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. 6. È consentito l arricchimento dei mosti e dei vini di cui all art. 1, fatta eccezione per le tipologie «Bianco di Pitigliano» «Vin Santo» e «passito», nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. 7. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa. 8. Le uve destinate alla produzione delle tipologie «passito», dopo aver subito un accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale all aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 26%. 9. La resa massima dell uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano», all atto dell immissione al consumo, non deve essere superiore al 70% compresa l eventuale aggiunta correttiva, sono le seguenti: Tipologia «Pitigliano» Doc Resa uva/vino Produzione massima vino (ettolitri/ha) Bianco e Spumante 70 87,50 Vin Santo 35 43,75 dell uva fresca (al terzo anno di invecchia mento)

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Bianco Classico, Bianco Classico 70 77,00 Riserva e Bianco Superiore Bianco Classico Superiore 70 66,50 Rosso, Rosso Riserva, Rosato e 70 80,50 Rosato o Rosé Spumante Rosso Classico, Rosso Classico 70 63,00 Riserva, Rosato Classico e Rosso Superiore Rosso Classico Superiore 70 56,00 Trebbiano toscano o Procanico e 70 80,50 Trebbiano toscano o Procanico Spumante Trebbiano toscano o Procanico 70 70,00 Classico, Trebbiano toscano o Procanico Classico Riserva e Trebbiano toscano o Procanico Superiore Trebbiano toscano o Procanico 70 63,00 Classico Superiore Trebbiano toscano o Procanico 40 42,00 Passito e Trebbiano toscano o Procanico Passito Classico Ciliegiolo, Ciliegiolo Riserva e 70 73,50 Ciliegiolo Rosato Ciliegiolo Classico, Ciliegiolo 70 63,00 Classico Riserva, Ciliegiolo Superiore e Ciliegiolo Rosato Classico Ciliegiolo Classico Superiore 70 56,00 Sangiovese, Sangiovese Riserva e 70 73,50 Sangiovese Rosato Sangiovese Classico, Sangiovese 70 63,00 Classico Riserva, Sangiovese Superiore e Sangiovese Rosato Classico Sangiovese Classico Superiore 70 56,00 Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5. Tuttavia, la resa massima dell uva in vino finito «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino. 6. Il tradizionale metodo di vinificazione per l ottenimento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo prevede quanto segue: l uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l uva deve raggiungere, prima dell ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l invecchiamento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri per un periodo 10. Qualora la resa uva/vino superi detto limite il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia «Vin Santo», 45% per le tipologie «passito»), anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Tuttavia, la resa massima dell uva in vino finito «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino. 11. Il tradizionale metodo di vinificazione per l ottenimento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo prevede quanto segue: l uva, dopo aver subito un accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l uva deve raggiungere, prima dell ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l invecchiamento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri per un periodo

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio successivo all anno di raccolta; l immissione al consumo del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non può avvenire prima del 1 marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol. minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio successivo all anno di raccolta; l immissione al consumo del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non può avvenire prima del 1 marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol. 12. La tipologia «spumante» appartiene alla categoria «vino spumante di qualità», e può essere spumantizzato sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico. 13. I vini a denominazione di origine controllata «Pitigliano», a eccezione delle tipologie spumante, rosato, Vin Santo e passito, hanno diritto alla menzione «superiore», alle condizioni previste dal presente articolo e dall articolo 4, eventualmente abbinata alla specificazione «classico». L utilizzo della menzione «superiore» è alternativa all utilizzo della qualifica «riserva», fermo restando il rispetto dei requisiti previsti nei citati articoli. 14. I vini a denominazione di origine controllata «Pitigliano» rosso riserva, rosso classico riserva, Ciliegiolo riserva, Ciliegiolo classico riserva, Sangiovese riserva e Sangiovese classico riserva, prima dell immissione al consumo, devono essere sottoposti a invecchiamento obbligatorio di 24 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. 15. I vini a denominazione di origine controllata «Pitigliano» bianco classico riserva e Trebbiano o Procanico classico riserva, prima dell immissione al consumo, devono essere sottoposti a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. 16. Per i seguenti vini l immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Tipologia «Pitigliano» Doc Bianco Classico, Bianco Superiore, Trebbiano o Procanico Classico e Trebbiano o Procanico Superiore Rosato, Rosato Classico, Ciliegiolo Rosato, Ciliegiolo Rosato Classico, Sangiovese Rosato e Sangiovese Rosato Classico Data di immissione al consumo 1 dicembre (anno di produzione delle uve) 1 dicembre (anno di produzione delle uve) Rosso e Rosso Classico 1 marzo (anno successivo alla vendemmia) Ciliegiolo, Ciliegiolo Classico, 1 marzo (anno successivo Sangiovese e Sangiovese Classico alla vendemmia) Bianco Classico Superiore e 1 aprile (anno successivo Trebbiano o Procanico Classico alla vendemmia) Superiore Rosso Superiore, Rosso Classico 1 giugno (anno successivo

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere, all atto dell immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Bianco di Pitigliano»: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine e delicato; sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Bianco di Pitigliano» superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine e delicato; sapore: asciutto, fresco, vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. Superiore, Ciliegiolo Superiore, Ciliegiolo Classico Superiore, Sangiovese Superiore e Sangiovese Classico Superiore Trebbiano toscano o Procanico Passito e Trebbiano toscano o Procanico Passito Classico Bianco Classico Riserva e Trebbiano o Procanico Classico Riserva Rosso Riserva e Rosso Classico Riserva Ciliegiolo Riserva, Ciliegiolo Classico Riserva, Sangiovese Riserva e Sangiovese Classico Riserva alla vendemmia) 30 settembre (anno successivo alla vendemmia) 1 maggio (18 mesi dal 1 novembre dell anno di vendemmia) 1 novembre (24 mesi dal 1 novembre dell anno di vendemmia) 1 novembre (24 mesi dal 1 novembre dell anno di vendemmia) 17. È consentito l utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere, all atto dell immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Bianco di Pitigliano» bianco: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fine e delicato; - sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo; 11,00% vol; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Bianco di Pitigliano» bianco classico, bianco superiore e bianco classico superiore: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fine e delicato; - sapore: asciutto, fresco, vivace, con fondo leggermente amarognolo, sapido, di medio corpo, morbido; 12,00% vol 11,50% vol. (12,00% vol. il bianco classico superiore); - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» bianco classico riserva: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fine, ampio, complesso; - sapore: asciutto, fresco con note speziate e fondo leggermente amarognolo, sapido, di buon corpo, morbido ed elegante; 12,00% vol.;

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. «Pitigliano» rosso: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: vinoso; - sapore: asciutto, armonico ed equilibrato; 11,00% vol.; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. «Pitigliano» rosso classico, rosso superiore e rosso classico superiore: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: vinoso; - sapore: asciutto, armonico ed equilibrato, di buon corpo; 11,50% vol. (12,00% vol. il rosso classico superiore); - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. «Pitigliano» rosato: - colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo; - odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate; - sapore: asciutto, armonioso, leggermente acidulo; 11,00% vol.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» rosato classico: - colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo; - odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate; - sapore: asciutto, armonioso, leggermente acidulo, di buon corpo; 11,50% vol.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» rosso riserva: - colore: rosso intenso tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell invecchiamento; - sapore: asciutto, corposo, armonico; 12,00% vol.; - estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N «Pitigliano» rosso classico riserva: - colore: rosso intenso tendente al granato con l invecchiamento; - odore: ampio, vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell invecchiamento; - sapore: asciutto, corposo, armonico, elegante; 12,50% vol.; - estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. «Bianco di Pitigliano» spumante: colore: paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato; sapore: da dosaggio zero a dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo; spuma: fine e persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Bianco di Pitigliano» Vin Santo: colore: dal paglierino, all ambrato, al bruno; odore: etereo, caldo, caratteristico; sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 12,00% svolto; acidità totale: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. «Bianco di Pitigliano» spumante: - colore: paglierino talvolta con riflessi verdolini; - odore: delicato; - sapore: da dosaggio zero a dry dolce, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo; - spuma: fine e persistente; 11,50% vol; - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» rosato o rosé spumante: - colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo; - odore: delicato, fine, con evidenti note fruttate; - sapore: da dosaggio zero a dolce, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo; - spuma: fine e persistente; 11,50% vol; - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Bianco di Pitigliano» Vin Santo: - colore: dal paglierino, all ambrato, al bruno; - odore: etereo, caldo, caratteristico; - sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo i tipi amabile e dolce; 16,00% vol di cui almeno il 12,00% svolto; - acidità totale: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. - acidità volatile massima: 30 meq/l. «Pitigliano» Trebbiano o Procanico, Trebbiano o Procanico classico e Trebbiano o Procanico superiore: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, tenue, con lievi note fruttate; - sapore: asciutto, di buona acidità, armonico; 11,00% vol (11,50% vol classico e superiore); - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 «Pitigliano» Trebbiano o Procanico classico riserva: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fine, ampio, complesso; - sapore: asciutto, fresco con note speziate e fondo leggermente amarognolo, sapido, di buon corpo, morbido ed elegante; 12,00% vol.; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. «Pitigliano» Trebbiano o Procanico classico superiore: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, tenue, con lievi note fruttate; - sapore: asciutto, di buona acidità, armonico; 12,00% vol; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» Trebbiano o Procanico spumante: - spuma: fine e persistente; - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: caratteristico, leggermente fruttato, tenue; - sapore: da dosaggio zero a extra dry, morbido e armonico; 11,00% vol; - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» Trebbiano o Procanico passito e Trebbiano o Procanico passito classico: - colore: da giallo dorato all ambrato più o meno intenso; - odore: intenso, ricco, di frutta matura; - sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato; 16,00% vol di cui almeno 12,00% vol svolti; - estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l. - acidità volatile massima: 25 meq/l. «Pitigliano» Ciliegiolo, Ciliegiolo classico e Ciliegiolo superiore: - colore: rosso rubino, tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, delicato; - sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo; 12,00% vol (12,50% vol classico e superiore);

16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. «Pitigliano» Ciliegiolo classico superiore: - colore: rosso rubino, tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, delicato; - sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo; 13,00% vol; - estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. «Pitigliano» Ciliegiolo rosato e Ciliegiolo rosato classico: - colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo; - odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate; - sapore: asciutto, armonioso, leggermente acidulo, di buon corpo; 11,50% vol (12,00% vol il classico); - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» Ciliegiolo riserva e Ciliegiolo classico riserva: - colore: rosso rubino tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, delicato, che si affina nel corso dell invecchiamento; - sapore: asciutto, vellutato, corposo, armonico; 12,50% vol (13,00% vol il classico riserva); - estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l. «Pitigliano» Sangiovese, Sangiovese classico e Sangiovese superiore: - colore: rosso rubino, tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola; - sapore: asciutto, corposo, armonico; 12,00% vol (12,50% vol classico e superiore); - estratto non riduttore minimo: 22 g/l. «Pitigliano» Sangiovese classico superiore: - colore: rosso rubino, tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola; - sapore: asciutto, corposo, armonico;

17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N ,00% vol; - estratto non riduttore minimo: 22 g/l. «Pitigliano» Sangiovese rosato e Sangiovese rosato classico: - colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo; - odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate; - sapore: asciutto, armonioso, leggermente acidulo, di buon corpo; 11,50% vol (12,00% vol il classico); - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. «Pitigliano» Sangiovese riserva e Sangiovese classico riserva: - colore: rosso rubino tendente al granato con l invecchiamento; - odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola, che si affina nel corso dell invecchiamento; - sapore: ampio, asciutto, corposo, armonico, elegante; 12,50% vol (13,00% vol il classico riserva); - estratto non riduttore minimo: 24 g/l. 2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l acidità totale e per l estratto non riduttore minimo. 2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l acidità totale e per l estratto non riduttore minimo. 3. In relazione all eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare sentore di legno. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari». 2. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell allegato A e alle fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari». 2. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell allegato 2 A e alle fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purchè nel rispetto delle normative vigenti in materia. 4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» di cui all art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell apposito elenco regionale ai sensi dell art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). 5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all articolo 1, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l indicazione dell annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. 2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml. 3. Tuttavia, per le tipologie con menzione «superiore» e «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma e abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a norma di legge. 4. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca. Articolo 9. Legame con l ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica purchè nel rispetto delle normative vigenti in materia. 4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» di cui all art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell apposito elenco regionale ai sensi dell art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). 5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all articolo 1, con esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l indicazione dell annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. 2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml. 3. Tuttavia, per le tipologie con menzione «superiore», «riserva», «vigna», «passito» e «classico» nonché per quelle recanti il riferimento ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all Allegato 2 al presente disciplinare sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma e abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 15 litri con chiusura a norma di legge. 4. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 0,75 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca. Articolo 9. Legame con l ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

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