COMUNE DI LUCERA REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

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1 COMUNE DI LUCERA REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del

2 COMUNE DI LUCERA Provincia di Foggia Regolamento per l installazione e l utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Lucera Capo I PARTE GENERALE Art. 1 - Premessa Art. 2 - Principi generali Art. 3 Definizioni CAPO II I SOGGETTI Art. 4 il titolare del trattamento dei dati personali Art. 5 il responsabile del trattamento dei dati personali. Requisiti. Art. 6 i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali Art. 7 i soggetti esterni CAPO III FINALITA ISTITUZIONALI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 8 - Ambito di applicazione Art. 9 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

3 Art. 10 Caratteristiche tecniche dell impianto e dislocazione Art Trattamento e conservazione dei dati Art Informativa agli interessati Art. 13 Uso delle telecamere Art. 14 Accesso ai dati sensibili Art Diritti dell interessato CAPO IV MISURE DI SICUREZZA Art. 16 Sicurezza dei dati personali Art. 17 Responsabile sistema informatico Art. 18 Comunicazione e diffusione dei dati Art. 19 Limiti all utilizzabilità dei dati personali Art. 20 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Art. 21 Tutela amministrativa e giurisdizionale Art. 22 Modifiche Art Pubblicità del Regolamento Art Entrata in vigore Art. 1 - Premessa CAPO I PARTE GENERALE 1. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali. 2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Lucera

4 nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. 3. Il Regolamento disciplina l esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Lucera, ne regola l uso in conformità al D.Lgs n. 196 ed al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010 e ne determina le condizioni necessarie affinchè l impianto possa essere tenuto in esercizio. Art. 2 - Principi generali 1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento. 2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt del Codice. 3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. 4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. 5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma1, lett. b) del Codice). 6. L attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni: a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza; b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti; Art. 3 - Definizioni

5 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; g) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; l) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; nel Comune di Lucera il complesso dei dati personali formatosi e trattato esclusivamente mediante riprese televisive. m) "Dato sensibile, i dati personali idonei a rilevare l origine raziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati od organizzazioni di carattere filosofico, religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. n) Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n o) per codice il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni CAPO II I SOGGETTI

6 Art. 4 - Il titolare del trattamento dei dati personali. 1. Il Comune di Lucera è il titolare del trattamento dei dati personali; a tal fine è rappresentato dal Sindaco al quale compete ogni decisione circa le modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. 2. Il Sindaco, come rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, in via esclusiva: a) Definisce le linee organizzative per l applicazione della normativa di settore; b) Effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice. c) Nomina il responsabile del trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni ed assegnando i compiti e le responsabilità a ciò connessi. d) Detta le linee guida di carattere fisico,logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali; e) Vigila sull osservanza delle disposizioni impartite. Art. 5 - Il responsabile del trattamento dei dati personali. 1. Compete al Comune di Lucera, legalmente rappresentato dal Sindaco, nominare, con espresso provvedimento scritto, il responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchiature di videosorveglianza,nella persona della Comandante della Polizia Municipale, ed assegnargli i compiti di sovrintendere alla corretta installazione, alla verifica inerente il corretto funzionamento e la conclusione delle operazioni di installazione, nonché alla gestione degli impianti stessi; La manutenzione degli impianti viene affidata a soggetto esterno, di cui all art. 7 del presente Regolamento, individuato dalla Ditta Aggiudicataria. Il Responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. il cittadino può rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dalla normativa vigente.

7 Art. 6 - I soggetti incaricati del trattamento dei dati personali. 1. Il Responsabile designa e nomina, per iscritto, nell ambito degli appartenenti alla Polizia Municipale, gli incaricati e preposti al trattamento dei dati ed alla gestione dell impianto, individuandoli tra il personale del Corpo di P.M., che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento e sicurezza dei dati. 2. Il Responsabile può nominare il soggetto cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione delle immagini e dei supporti magnetici. 3. Con l atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo del sistema. In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento. Agli incaricati saranno assegnate credenziali di accesso ad hoc e i dati raccolti dovranno essere archiviati preferibilmente in apposito server. 4. La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata agli Organi di Polizia Municipale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione e visualizzazione delle immagini, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come su indicato. 5. I dati relativi all interno dell area del Castello, sono registrati in loco; al server di registrazione può accedere solamente il personale di Polizia Municipale, su indicato. 6. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento. 7. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

8 Art. 7- I soggetti esterni. 1. Gli eventuali soggetti esterni all Amministrazione comunale e dei quali si avvale per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali di cui essa è titolare, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate. 2. Ai soggetti nominati sono fornite le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali. CAPO III FINALITA ISTITUZIONALI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 8 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Lucera, nel rispetto delle modalità di trattamento di dati personali, nelle seguenti zone e aree: a) Piazza Duomo, mediante due telecamere, interconnesse col Comando Polizia Municipale; b) Castello, mediante: n. 03 telecamere esterne, interconnesse con la sede del Comando Polizia Municipale; n. 01 telecamera interna a circuito chiuso, con registrazione in loco delle immagini, il cui sistema è contenuto in armadio accessibile solamente al personale di Polizia Municipale su indicato; c) Anfiteatro, mediante n. 02 telecamere, interconnesse con il Comando Polizia Municipale. 2. Il Comune si riserva la possibilità di implementare tale sistemi con altri punti di ripresa, secondo le finalità ed i compiti istituzionali dell Ente. Art. 9 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

9 1. Le finalità perseguite mediante l attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Lucera, riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. 2. L utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a: a) garantire la tutela del patrimonio comunale; b) aumentare il livello di sicurezza urbana, intesa come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani. c) creare uno strumento attivo di protezione civile; d) vigilare sull integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico, sul decoro e sulla pubblica quiete. e) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo il tempestivo intervento degli operatori; f) eventualmente monitorare e controllare il traffico in aree strategiche; g) prevenire atti di danneggiamento, vandalismo, violazione di regolamenti comunali, condotte illecite; h) effettuare il conteggio e la classificazione dei veicoli, laddove ritenuto necessario; i) controllare aree impegnate abusivamente come discariche di materiali di sostanze pericolose, ovvero controllare aree ove avvengono depositi o abbandoni di rifiuti, ivi incluse zone in cui sono ubicati i contenitori stradali (cassonetti); 3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti e dei mezzi di trasporto che operano e transitano nell area interessata. Art. 10 Caratteristiche tecniche dell impianto e dislocazione

10 Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse direttamente col Comando Polizia Municipale. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. I dati sono conservati presso la sede municipale, nel locale ove sono ubicati i server delle banche dati. Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale, il personale appositamente autorizzato oltre agli altri soggetti individuati nel precedente art. 7; l accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso del Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza e del Responsabile della Sicurezza del Servizio informatico. Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico. Gli interventi attivi sull impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale ed al personale appositamente autorizzato, adeguatamente istruito, nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; L intervento di questi ultimi è subordinato al consenso dei Responsabili. I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell impianto di videoregistrazione sono conservati, a cura del Responsabile della Sicurezza del Servizio Informatico, in apposita cassaforte all interno del municipio. Art Trattamento e conservazione dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 9 comma 1 e 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali

11 sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo non superiore ad una settimana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un attività investigativa in corso. 2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all art. 34 del Codice. Art Informativa agli interessati 1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima. 2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell area e alle modalità delle riprese, sono installati più modelli informativi. 3. L uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell Ente che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

12 Art Uso delle telecamere 1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (ad esempio riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati. 2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi: a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati; b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate, da verificarsi immediatamente; c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo. 3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene. Art Accesso ai dati sensibili Tra i dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vi possono essere dati da considerare sensibili ai sensi del D.Lgs 193/2003, in quanto possono contenere informazioni contenute nell art. 4 della citata normativa e, in tal caso, dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall art. 20 e nei limiti stabiliti dall art. 22 comma 3 e 9 Codice Privacy e loro s.m.i. L accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate) potrà avvenire esclusivamente da parte dell Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria. Il diritto di accesso ai dati è garantito all interessato ai sensi dell art. 7 e seg. Del D.Lgs 196/2003 e s.m.i e disposizioni contenute nel presente Regolamento. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate o interessate.

13 Art Diritti dell interessato 1. In relazione al trattamento dei dati personali l interessato, sulla base dell art. 7 del D.Lgs 196/2003, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto: a) di conoscere l esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; a) di conoscere dell origine dei dati personali; b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; d) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta: - la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati; - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati; - l informazione sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. In rifermento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 3.5 Provvedimento Garante per la Protezione Dati Personali del 08 aprile 2010)

14 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 3. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1 l interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa. 6. L esercizio dei diritti viene esercitato secondo quanto statuito dall art. 8 del Codice (D.Lgs 196/2003). CAPO IV MISURE DI SICUREZZA Art Sicurezza dei dati personali 1. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali, definiscono,nell ambito delle rispettive competenze, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Art. 17 Responsabile sistema informatico

15 1. Il Sindaco può nominare il responsabile del Sistema Informatico, Amministratore del istema 2. L Amministratore del Sistema sovrintende all applicazione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati. 3. L Amministratore del sistema informatico attua, laddove necessario, previa informazione al titolare ed al responsabile, le misure di sicurezza. Art Comunicazione e diffusione dei dati La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lucera a favore di soggetti pubblici è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento o dal codice del trattamento dei dati personali o Provvedimento Garante Protezione Dati Personali del 08 aprile Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile o che operano sotto la loro diretta autorità. Art Limiti alla utilizzabilità di dati personali La materia è disciplinata dall art. 14 del Codice in materia di protezioni dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni, a cui si rimanda. Art Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali La materia è regolamentata per l intero dall art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati

16 approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni. Art Tutela amministrativa e giurisdizionale Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III Titoli I e II del D. Lgs. n. 196/2003. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n.241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza, così come individuato. Art Modifiche Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Art Pubblicità del Regolamento Copia del Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, pubblicata sul sito internet del Comune ed affissa all Albo Pretorio Comunale. Art Entrata in vigore

17 1. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

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