BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Martedì 23 febbraio 2016 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

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1 Anno XLVI N. 047 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, Milano Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi Redazione: tel. 02/6765 int ; burl@regione.lombardia.it 8 Serie Ordinaria - Martedì 23 febbraio 2016 BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Delibera Giunta regionale 15 febbraio n. X/4823 Affidamento a FERROVIENORD s.p.a. della concessione per la realizzazione, l esercizio e la gestione dell infrastruttura ferroviaria regionale. Approvazione dell atto di concessione D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza Decreto dirigente unità organizzativa 5 febbraio n. 680 Adeguamento delle dotazioni non prenotate del fondo pluriennale vincolato della gestione 2015 (ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/201); contestuale riduzione del fpv d entrata e rideterminazione della composizione dell avanzo vincolato iniziale della gestione Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio n. 899 Bilancio finanziario gestionale Variazioni ai sensi della l.r. 19/12 -art. 1, comma 5, lettera a) 2 provvedimento Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio n. 902 Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del relativo documento tecnico d accompagnamento 10 provvedimento D.G. Agricoltura Comunicato regionale 15 febbraio n. 26 Aggiornamento dei disciplinari delle tecniche agronomiche di produzionei ntegrata per l anno 2016, in merito all Operazione «Produzioni agricicole integrate» DEL PSR e ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - regolamenti 1234/2007/CE e 1308/13/CE) D.G. Sviluppo economico Decreto dirigente struttura 17 febbraio n Approvazione del bando per l assegnazione di contributi per interventi a sostegno delle vittime del reato di usura o di estorsione di cui all art. 26 comma 1 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» (ex d.g.r. 30 novembre 2015 n. X/4444) D.G. Università. ricerca e open innovation Decreto dirigente struttura 17 febbraio n Parziale rettifica per mero errore materiale dell allegato 1 del decreto n. 803 del 09 febbraio 2016 «Bando ricerca e innovazione edizione 2014» di cui al decreto 7469/2014 e s.m.i.: approvazione della rideterminazione dell ammontare delle risorse effettivamente concesse e erogate a diversi soggetti beneficiari della misura f del bando periodo 01 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 e presa d atto della rinuncia di un soggetto beneficiario (misura F)»

2 2 Bollettino Ufficiale C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI D.g.r. 15 febbraio n. X/4823 Affidamento a FERROVIENORD s.p.a. della concessione per la realizzazione, l esercizio e la gestione dell infrastruttura ferroviaria regionale. Approvazione dell atto di concessione LA GIUNTA REGIONALE Visti: il t.u. n. 1447/1912 recante la disciplina delle ferrovie concesse all industria privata; il d.p.r. 30 luglio 1950 n. 829 di approvazione dell atto aggiuntivo stipulato in data 30 aprile 1950 tra i Ministeri dei trasporti e del tesoro e la Società anonima per le ferrovie nord Milano, per il completamento della elettrificazione delle ferrovie nord Milano; il d.p.r. n. 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alle Regione ed in particolare, l art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie; il d.p.r. n. 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti attuativi; il d.l. 4 marzo 1989 n. 77, «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all art. 3, in tema di immobili, opere e impianti acquisiti dall azienda ferroviaria a proprie spese; Visti altresì: il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»; il d.lgs. n. 112/1998, riguardante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e precisamente l art. 105 commi 2 lettera h e 4; l art. 21 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante «Interventi nel settore dei trasporti»; la legge regionale n. 6/2012, ed in particolare l art. 30 comma 5, l art. 37 e l art. 39; il d.lgs. n. 112/2015 contenente le norme di attuazione della Direttiva 2012/34/UE ed in particolare l art. 11, il quale stabilisce che «Il gestore dell infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale e sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti nel settori dei trasporti»; il decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 5 agosto 2005 avente per oggetto «Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell articolo 1, comma 5, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188)», in via di revisione in conseguenza dell entrata in vigore del d.lgs. n. 112/2015; Richiamato l Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Lombardia sottoscritto il 2 marzo 2000 ai sensi dell art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 422/1997 ed in particolare l art. 3 commi 1, 6, 7 e 9, che ha trasferito alla Regione i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali, i beni mobili patrimoniali funzionali all esercizio del servizio ferroviario ed i beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l esercizio, nonché l art. 4 relativo al subentro della Regione allo Stato in qualità di Ente Concedente; Considerato che: il decreto n.3239 in data 6 giugno 2000 del Ministero dei Trasporti e della navigazione ha riunito in un unico atto tutte le concessioni di costruzione e gestione dell infrastruttura rilasciate nel tempo con i vari atti a Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a.; lo stesso decreto ha prorogato le suddette concessioni fino al 17 marzo 2016; Considerato altresì che: in attuazione del d.p.c.m. 16 novembre 2000, lo Stato ha avviato le procedure di trasferimento dei beni sottoscrivendo con Regione Lombardia i relativi verbali; in relazione a taluni beni, le procedure sono ancora in corso e pertanto non è ancora definitiva l individuazione dei beni oggetto di trasferimento e del conseguente affidamento mediante Concessione; Dato atto che: in data 24 dicembre 2003 è stato perfezionato, con decorrenza 31 dicembre 2003, il conferimento del ramo d azienda, composto dalla Divisione Trazione e dalla Divisione Passeggeri, da Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. a Ferrovie Nord Milano Trasporti s.r.l. (poi LeNORD, oggi Trenord), assicurando quindi la separazione della gestione dell infrastruttura dalla gestione dei servizi di trasporto; con decorrenza 15 maggio 2006, Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. ha mutato la denominazione sociale in FERROVIENORD s.p.a.; Visti: il d.lgs n. 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull aggiudicazione dei contratti di Concessione, la quale ha ad oggetto anche le concessioni concernenti le «attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario ( )» sulla base dell art. 7, par.1, lett. a), in combinato disposto con l Allegato II della direttiva; Considerato che l art. 218 del d.lgs n. 163/2006: codifica l ammissibilità dell affidamento diretto agli appalti stipulati da un ente aggiudicatore con un impresa collegata, introducendo una deroga al principio generale della necessità della procedura ad evidenza pubblica; stabilisce che il codice dei contratti non si applica quando l ente aggiudicatore affida un appalto (rientrante in un settore speciale, quale è il trasporto) ad un impresa collegata. Tale è considerata l impresa su cui l ente aggiudicatore può esercitare un influenza dominante, diretta o indiretta, e purché il fatturato medio realizzato da questa negli ultimi tre anni provenga dalla fornitura di servizi all ente affidante; ricalca l art. 23 della Direttiva 2004/17/CE e definisce l impresa collegata come «qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del d.lgs 9 aprile 1991, n. 127 o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un influenza dominante ai sensi dell art. 3, comma 28»; al comma 2 specifica poi, che il Codice non si applica agli appalti stipulati nei settori speciali da un ente aggiudicatore con un impresa collegata se tale impresa si trovi nelle condizioni di cui al successivo comma 3, e cioè se, con riferimento agli appalti di servizi, forniture o lavori, almeno l 80% del fatturato medio realizzato dall impresa collegata negli ultimi tre anni, in servizi, forniture o lavori, provenga dalle attività svolte a favore delle imprese cui essa è collegata; Osservato che: ai sensi dell art. 3, comma 28, del d.lgs. n.163/2006 «L influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell impresa»; la legittimazione della deroga sopradescritta si fonda sulla valenza riconosciuta dal legislatore al rapporto di collegamento, in forza del quale l impresa collegata si qualifica come una promanazione del soggetto aggiudicatore, secondo la definizione fornita dall art. 218, comma 1; la deroga, disciplinata dall art. 218, è ora prevista, in tema di concessioni di servizi, anche dalla direttiva n. 23/2014 avente ad oggetto, come espressamente previsto dall allegato 2 punto 3, anche quelle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario ed

3 Bollettino Ufficiale 3 è attuabile qualora il Concessionario sia un impresa collegata, cioè un impresa su cui l ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un influenza dominante e almeno l 80% del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall impresa collegata provenga dalla prestazione di servizi all ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata; Tenuto conto che l affidamento in oggetto non è difforme rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2014/23/UE; Valutato pertanto che FERROVIENORD s.p.a. si colloca in tale contesto come società che svolge l attività di controllata al 100% da FNM s.p.a. la quale gestisce l infrastruttura, in forza di atti concessori emanati con legge dello Stato e successivamente prorogati sino a marzo 2016, e che Regione Lombardia partecipa in FNM s.p.a. con il 57,57%, controllando pertanto indirettamente FERROVIENORD s.p.a.; Considerato che: FERROVIENORD s.p.a. risulta in possesso dei requisiti necessari per la gestione della rete ferroviaria regionale, in conformità con la normativa vigente e in particolare con quanto previsto dalla legge regionale n. 6/2012 art. 37 e seguenti; le competenze tecnico/gestionali di FERROVIENORD s.p.a. hanno permesso negli anni di gestire una crescente offerta di servizi e in parallelo di concretizzare notevoli investimenti di rinnovo, potenziamento nonché importanti interventi di ristrutturazione della rete che oggi impegnano FERROVIENORD s.p.a. nella gestione di una rete di proprietà di Regione, allineata alle migliori pratiche europee in ambito metropolitano, che si sviluppa per circa 320 km, pari al 16% dell intera rete ferroviaria in territorio lombardo; Richiamata la delibera di Giunta n dell che, all approssimarsi della scadenza delle concessioni, ha delineato il percorso per il rilascio della «Nuova Concessione a FERRO- VIENORD s.p.a. per la gestione della Rete Ferroviaria Regionale»; Ritenuto quindi, per quanto sopra, di procedere all affidamento della Concessione a FERROVIENORD s.p.a. fino al 31 ottobre 2060 in attuazione dell art. 37 legge regionale n. 6/2012 e successive modifiche; Visto lo schema dell»atto di Concessione per la realizzazione, l esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale» di cui all Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che conferma quali strumenti operativi della Concessione il Contratto di Servizio per la gestione dell infrastruttura e il Contratto di Programma degli investimenti infrastrutturali da sottoporre all approvazione della Giunta e con durata compresa tra tre e dieci anni ai sensi della legge regionale n. 6/2012; Dato atto che all Atto di Concessione sono allegati: la Cartografia che individua la rete ferroviaria regionale (Allegato 1) (omissis) ; l elenco dei beni e le relative pertinenze, gli annessi impianti, attrezzature ed i macchinari che il Concessionario utilizza nell esercizio dei propri compiti e che ha trasmesso con nota del 10 febbraio protocollo regionale n. S (Allegato 2) (omissis) ; tale elenco dovrà essere integrato e modificato in relazione alla necessità di perfezionare, come sopra evidenziato, il trasferimento dei beni, la loro funzionalità e il relativo regime giuridico, come meglio precisato nell art. 3 dell Atto di Concessione; Ritenuto che il suddetto schema di Atto sia idoneo a regolare gli impegni tra Regione e Concessionario ai fini della realizzazione, esercizio e gestione della rete ferroviaria regionale e che a garanzia degli impegni stessi il Concessionario debba sottoscrivere e mantenere in vigore per tutta la durata della Concessione, a proprie spese, polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alla gestione dell infrastruttura; Acquisita la nota n di FERROVIENORD dell 11 febbraio 2016 con cui la scrivente esprime condivisione sull Atto di Concessione; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di affidare dal 18 marzo 2016 fino al 31 ottobre 2060 a FER- ROVIENORD s.p.a. la Concessione per la realizzazione, l esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale; 2. di approvare l Atto di Concessione per la realizzazione, l esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale, che si compone dell articolato e di due allegati, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato A; 3. di impegnare il Concessionario a consegnare a Regione copia della polizza assicurativa stipulata all atto dell affidamento della presente Concessione e a produrre di volta in volta le successive polizze (prima della naturale scadenza) al fine di garantire una continuità di copertura; 4. di demandare infine alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità l esecuzione della presente deliberazione e l adozione di tutti gli atti conseguenti; 5. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva del relativo Allegato A, sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia ad esclusione degli Allegati dell Atto di Concessione che rimangono depositati presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. II segretario: Fabrizio De Vecchi

4 4 Bollettino Ufficiale ALLEGATO A ATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE, L ESERCIZIO E LA GESTIONE DELLA RETE FERROVIARIA REGIONALE A FERROVIENORD S.p.A. REGIONE LOMBARDIA di seguito denominata Regione, VISTI: il T.U. n. 1447/1912 recante la disciplina delle ferrovie concesse all industria privata; il DPR 30 luglio 1950 n. 829 di approvazione dell atto aggiuntivo stipulato in data 30 aprile 1950 tra i Ministeri dei trasporti e del tesoro e la Società anonima per le Ferrovie Nord Milano, per il completamento della elettrificazione delle Ferrovie Nord Milano; il DPR 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alle Regione ed in particolare, l art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie; il DPR 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti attuativi; il D.L. 4 marzo 1989 n. 77, Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all art. 3, in tema di immobili, opere e impianti acquisiti dall azienda ferroviaria a proprie spese; il D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed in particolare l art. 8 relativo ai servizi di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.A.; il D.Lgs. 112/1998, riguardante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e precisamente l art. 105 commi 2 lettera h e 4; l art. 21 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante Interventi nel settore dei trasporti ; la legge regionale n. 6/2012, ed in particolare l art. 30 comma 5, l art. 37 e l art. 39; il D.Lgs. n. 112/2015 contenente le norme di attuazione della Direttiva 2012/34/UE ed in particolare l art. 11, che stabilisce che Il gestore dell infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale e sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti nel settori dei trasporti ; VISTI altresì: l Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Lombardia sottoscritto il 2 marzo 2000 ai sensi dell art. 8 comma 3 del D.Lgs. 422/ in seguito denominato Accordo di programma - ed in particolare l art. 3 commi 1, 6, 7 e 9, con cui sono stati trasferiti alla Regione i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali, i beni mobili patrimoniali funzionali all esercizio del servizio ferroviario, ed i beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l esercizio nonché l art. 4 relativo al subentro della Regione allo Stato in qualità di Ente Concedente; gli atti di concessione e di gestione dell infrastruttura tempo per tempo succedutisi e da ultimo il decreto n in data 6 giugno 2000 del Ministero dei Trasporti e della navigazione che ha prorogato la concessione di gestione dell infrastruttura a Ferrovie Nord Milano Esercizio SpA fino al 17 marzo 2016; il DPCM 16/11/2000 con il quale lo Stato ha avviato le procedure di trasferimento sottoscrivendo con Regione Lombardia i verbali del 21/11/2002, 17/12/2002 e 17/11/2010, mentre in relazione a taluni beni, è ancora in corso il perfezionamento delle relative procedure; DATO ATTO che in data 24 dicembre 2003 è stato perfezionato, con decorrenza 31 dicembre 2003, il conferimento del ramo d azienda, composto dalla Divisione Trazione e dalla Divisione Passeggeri, da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. a Ferrovie Nord Milano Trasporti S.r.l. (poi LeNORD, oggi Trenord), assicurando quindi la separazione della gestione dell infrastruttura dalla gestione dei servizi di trasporto; RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 5 agosto 2005 avente per oggetto Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188), in via di revisione in conseguenza dell entrata in vigore del D.Lgs.112/2015; DATO ATTO che: con decorrenza 15 maggio 2006, Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. ha mutato la denominazione sociale in FERROVIENORD S.p.A.; FERROVIENORD S.p.A. risulta in possesso dei requisiti necessari per la gestione delle infrastrutture di rete, in conformità con la normativa vigente e in particolare con quanto previsto dalla LR n. 6/2012 art. 37 e seguenti; RICHIAMATA la DGR n del recante Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell art. 60 del DPR n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione e definizione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni. (l.r. 6/12 art. 37 comma 13, lettera b) comma 14); VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull aggiudicazione dei contratti di concessione, la quale ha ad oggetto anche le concessioni concernenti le attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario ( ) sulla base dell art. 7, par.1, lett. a), in combinato disposto con l Allegato II della Direttiva medesima;

5 Bollettino Ufficiale 5 CONCEDE a FERROVIENORD S.p.A. (di seguito denominata Concessionario ), l esercizio delle attività di cui al successivo art. 1, alle condizioni stabilite nel presente atto di concessione (di seguito denominato Concessione ), nel Contratto di Programma di cui alla l.r. n. 6/2012 art. 39 comma 4 e nel Contratto di Servizio di cui alla l.r. n. 6/2012 art. 37 comma 8. PARTE PRIMA: OGGETTO, DURATA E BENI DELLA CONCESSIONE Articolo 1 Oggetto 1. Costituisce oggetto del presente atto il rilascio a FERROVIENORD S.p.A. di concessione ai sensi del RD n del 1912 e dell art. 37 comma 1 della l.r. 6/2012 relativa alla realizzazione, esercizio e gestione della rete ferroviaria regionale, indicata nell Allegato 1, nella quale sono ricomprese, in particolare, le seguenti linee ferroviarie con relative pertinenze, annessi impianti e macchinari ad essi funzionali: a) Milano - Saronno; b) Milano Bovisa - Erba - Asso; c) Saronno - Como; d) Saronno - Varese - Laveno; e) Saronno - Novara; f) Saronno - Seregno; g) Seveso - Camnago; h) Busto Arsizio/Vanzaghello Malpensa Aeroporto (Terminal 2); i) Brescia - Edolo; l) Rovato - Bornato; m) Malnate Olona - Confine Svizzero (Valmorea, ferrovia turistica). La rete in concessione sarà estesa a tratte di nuova realizzazione nell ambito del Contratto di Programma, e potrà altresì essere estesa a tratte oggetto di eventuale futura acquisizione da parte di Regione Lombardia. 2. Il Concessionario, in qualità di gestore dell infrastruttura ferroviaria come definito dal D.lgs. n. 112/2015 art. 3 comma 1 lettera b) svolge i seguenti compiti: - la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell infrastruttura ferroviaria compresi gli apparati segnalamento; - il potenziamento e l ammodernamento della rete ferroviaria; - la regolazione della circolazione; - l allocazione della capacità. 3. Spettano al Concessionario altresì i seguenti compiti: - l acquisizione e la gestione non in via esclusiva della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali con le modalità di cui al successivo art. 7; - la valorizzazione del patrimonio anche storico della ferrovia; - ogni altro compito attribuito e regolamentato al gestore dell infrastruttura ferroviaria mediante il Contratto di Programma investimenti, il Contratto di Servizio o altro provvedimento amministrativo. 4. Il Concessionario, fermo restando il rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di concorrenza, si impegna a riconoscere la preminenza dei servizi di trasporto pubblico passeggeri di interesse regionale e locale nell allocazione della capacità. Articolo 2 Durata La Concessione della gestione dell infrastruttura ferroviaria ha durata fino al 31 ottobre La Regione si riserva il diritto di recesso anticipato dalla Concessione, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno un anno prima, in caso di mutamento della compagine societaria del Concessionario che determini un cambio del controllo dello stesso o di sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Articolo 3 Uso dei beni 1. Il Concessionario, nell esercizio dei compiti di cui al precedente art. 1, utilizza i beni e le relative pertinenze, gli annessi impianti, attrezzature ed i macchinari descritti nell Allegato 2 al presente atto, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma Il Concessionario, entro il 31 dicembre 2017, si impegna ad effettuare una ricognizione, anche modificando e/o integrando l Allegato 2, di tutti i beni funzionali all esercizio e di quelli non funzionali, nonché a specificare, in contradditorio con la Regione, il relativo regime giuridico. In ogni caso le parti concordano che gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie, acquisiti a spese del Concessionario, per qualunque ragione dismessi e non utilizzati e non più utilizzabili per l esercizio del servizio ferroviario, previa attestazione della Regione, restino nella piena disponibilità del Concessionario per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi; 3. La Giunta regionale approva l aggiornamento dell Allegato 2 conseguente alle attività di cui al comma 2 e i successivi aggiornamenti per le modifiche e/o integrazioni che si verificheranno tempo per tempo quali, a titolo esemplificativo, nuove realizzazioni o acquisizione di nuovi beni o quanto previsto dal successivo comma Fatto salvo quanto indicato nei precedenti commi 2 e 3, a decorrere dall anno 2018 il Concessionario individua ed inoltra a Regione Lombardia l elenco dei beni, tra quelli acquisiti a proprie spese, dismessi, non più utilizzati o non più utilizzabili

6 6 Bollettino Ufficiale per l esercizio del servizio ferroviario entro il 31 ottobre di ogni anno. Detti beni verranno espunti dall Allegato 2 e resteranno, pertanto, nella piena disponibilità del Concessionario. 5. Il Concessionario ha l obbligo di salvaguardare il buono stato di conservazione e funzionamento dei beni destinati all uso ferroviario e di apportarvi i miglioramenti che si rendessero necessari per lo svolgimento in condizioni di efficienza, efficacia/ uso ottimale e sicurezza delle attività oggetto della Concessione. 6. Il Concessionario, nel rispetto degli obblighi della Concessione, come meglio precisati nel Contratto di Servizio, ha la facoltà di valorizzare mediante iniziative commerciali i beni di cui all Allegato 2. PARTE SECONDA: CONTRATTO DI PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI Articolo 4 Contratto di Programma 1. La Regione ed il Concessionario, ai sensi dell art. 39 comma 4 della l.r. n. 6/2012, stipulano un Contratto di Programma nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete in coerenza con la programmazione regionale dei servizi ferroviari e sono regolate le modalità e le procedure per la relativa gestione tecnica e finanziaria. 2. Il Contratto di Programma definisce gli investimenti per il rinnovo, ampliamento e ammodernamento dell infrastruttura e degli impianti tecnologici, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell infrastruttura e del conseguimento di elevati livelli di sicurezza e precisando i rispettivi tempi di realizzazione, nonché tutti gli interventi volti al mantenimento in efficienza della rete aventi carattere di straordinaria manutenzione. Il finanziamento può essere assicurato anche con mezzi diversi dai contributi diretti, incluso il finanziamento di soggetti terzi. 3. La durata del Contratto di Programma è coerente con la durata della Concessione e con la tempistica programmata per la realizzazione delle opere, prevedendo aggiornamenti periodici almeno quinquennali ed un sistema di monitoraggio di attuazione dello stesso. 4. Al fine di consentire l ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria, nonché le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi, su tale infrastruttura l attuazione del Contratto di Programma avviene mediante Regolamento regionale di cui al comma 1 dell art. 39 della l.r. n. 6/2012. PARTE TERZA: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL INFRASTRUTTURA Articolo 5 Contratto di Servizio 1. I rapporti tra il Concessionario e la Regione relativi alla gestione dell infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, oggetto della Concessione, sono regolati da un apposito Contratto di Servizio, ai sensi dell art. 37 comma 8 della l.r. n. 6/2012, mediante il quale Regione può riconoscere al Concessionario un corrispettivo per la gestione della rete regionale, anche commisurato alla produzione chilometrica effettuata sulla rete, ai costi di circolazione e di manutenzione ordinaria della rete stessa e ad opportuni parametri di qualità delle prestazioni erogate. 2. Il Contratto di Servizio stabilisce tra l altro: - gli impegni del Concessionario riguardo alla sicurezza degli impianti, alla circolazione e sicurezza dei treni e alla disponibilità dell infrastruttura per l effettuazione dei servizi passeggeri e merci; - le modalità di calcolo e di consuntivazione del corrispettivo contrattuale; - i parametri da monitorare, gli impegni delle parti, i livelli di servizio e le eventuali penali nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli di servizio, finalizzati a garantire la sicurezza, l affidabilità dell infrastruttura, l incremento della potenzialità e la regolarità della circolazione dei treni; - gli impegni del Concessionario relativi all allocazione della capacità e all accesso alla rete da parte delle imprese ferroviarie; - l adozione da parte del Concessionario, in accordo con la Regione, degli atti e degli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 112/2015. Articolo 6 Accesso all infrastruttura ferroviaria Il Concessionario garantisce che l accesso delle imprese ferroviarie alla rete oggetto della presente Concessione avvenga su base equa e non discriminatoria, nel rispetto del principio di reciprocità. Articolo 7 Acquisizione e gestione della flotta 1. Il Concessionario, a seguito di espresso mandato di Regione, provvede all acquisto e alla gestione della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali della Lombardia, nei modi definiti dal Contratto di Servizio di cui all art Il materiale rotabile finanziato da Regione, anche con mezzi diversi dai contributi diretti, incluso il finanziamento di soggetti terzi, è retrocesso di diritto a Regione a titolo gratuito alla scadenza della Concessione. 3. Il materiale rotabile è messo a disposizione delle imprese ferroviarie per svolgere i servizi ferroviari regionali, su indicazione di Regione, in base alle necessità del servizio. 4. Il Concessionario è responsabile del collaudo e dell omologazione dei rotabili fino alla loro completa immissione in servizio, nonché della manutenzione dei rotabili in servizio, anche avvalendosi delle imprese ferroviarie assegnatarie; vigila inoltre sul corretto utilizzo del materiale rotabile da parte delle imprese ferroviarie.

7 Bollettino Ufficiale 7 Articolo 8 Valorizzazione del patrimonio storico 1. Il Concessionario assicura la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, di cui all Allegato 2, come risultante a seguito delle attività previste dal precedente art. 3 commi 2 e 3, relativo alla rete ferroviaria regionale della Lombardia. Il patrimonio storico include la rete di proprietà della Regione con particolare riferimento alle linee utilizzabili con fini turistici, i rotabili di valore storico, le stazioni e gli altri fabbricati, nonché adeguate istituzioni museali, inclusa la partecipazione a musei esistenti. 2. Il Contratto di Servizio definisce le modalità di valorizzazione del patrimonio storico come definito al precedente comma 1 e del suo utilizzo a fini pubblici attraverso un piano annuale di attività. PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 Restituzione dei beni 1. Alla cessazione dell efficacia della Concessione, per qualsiasi motivo intervenuta: a) il Concessionario ha l obbligo di restituire gratuitamente al Concedente in buono stato in base a quanto previsto dalla normativa vigente: (i) i beni affidatigli in attuazione del DPCM , (ii) i rotabili finanziati dalla Regione ai sensi del Contratto di Servizio, (iii) i beni che, a seguito delle attività di cui all art. 3, commi 2 e 3, risulteranno di proprietà della Regione alla data di efficacia del presente atto o soggetti a vincolo di reversibilità a favore della Regione, (iv) i beni funzionali acquisiti successivamente all avvio della presente Concessione a totale contributo pubblico; b) restano nella piena disponibilità del Concessionario gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie, acquisiti a proprie spese, per qualunque ragione dismessi e non utilizzati e non più utilizzabili per l esercizio del servizio ferroviario, per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi; c) i beni acquistati dal Concessionario a proprie esclusive spese o con parziale contributo pubblico ma funzionali all esercizio ferroviario, passano gratuitamente in proprietà di Regione al momento e per il solo fatto della scadenza della Concessione. In caso di cessazione anticipata, trova applicazione il seguente comma In caso di cessazione anticipata della Concessione, il valore di trasferimento dei beni alla Regione di cui al precedente comma 1 lettera c) sarà determinato mediante accordo tra le parti, sulla base di criteri oggettivi e tenuto conto degli eventuali contributi pubblici ricevuti dal Concessionario per il bene oggetto di trasferimento. In caso di mancato accordo, il valore sarà stabilito da un perito nominato dalle parti o, in mancanza di accordo sulla designazione del perito, dal Presidente del Tribunale di Milano. 3. Restano esclusi dal presente atto i beni intestati a Enti pubblici terzi acquistati con fondi pubblici in esecuzione delle opere ferroviarie. Articolo 10 Poteri di indirizzo e vigilanza 1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull adempimento degli obblighi del Concessionario derivanti dal presente atto e sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, ai fini dell attuazione dell interesse pubblico. 2. Ai fini dell esercizio del potere di vigilanza e di controllo, la Regione può richiedere al Concessionario i dati, la documentazione e i chiarimenti che ritiene necessari. Il Concessionario è tenuto a consentire e agevolare l espletamento delle ispezioni e delle verifiche da parte della Regione, mettendo a disposizione documenti, personale e mezzi adeguati, restando inteso che tali azioni non dovranno pregiudicare la corretta operatività del Concessionario. 3. Il Contratto di Programma e il Contratto di Servizio disciplinano le modalità per l esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso le quali deve avvenire il monitoraggio della gestione aziendale. Articolo 13 Contabilità regolatoria 1. Il Concessionario, ai sensi dell art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2015, è tenuto a utilizzare un sistema di contabilità regolatoria che evidenzi i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali della sua attività. 2. I risultati derivanti dal sistema di contabilità di cui al medesimo art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2015 sono comunicati annualmente alla Regione, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell efficienza della spesa e del rispetto della condizione di equilibrio tra i costi di gestione dell infrastruttura, al netto degli ammortamenti, e dei ricavi da canoni, corrispettivi, attività commerciali e contributi pubblici. Articolo 14 Risoluzione 1. La Regione può disporre la risoluzione della Concessione in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla Concessione stessa. 2. Il Concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall inadempimento, è tenuto a mettere a disposizione, per un tempo massimo pari a 36 mesi, i beni necessari a garantire con continuità, efficacia ed efficienza la gestione dell infrastruttura con riconoscimento delle sole spese sostenute e documentate.

8 8 Bollettino Ufficiale Articolo 15 Controversie 1. Qualora sorgano controversie, di natura sia tecnica sia giuridica, tra la Regione e il Concessionario, ciascuna parte potrà notificare all altra l esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. 2. Nel caso in cui il tentativo di composizione amichevole non abbia esito positivo entro 90 giorni dalla data di notifica della prima contestazione, la parte che ne avrà interesse potrà rimettere la controversia alla cognizione del Foro di Milano. Articolo 16 Responsabilità del Concessionario Il Concessionario dichiara di sollevare e tenere indenne Regione Lombardia da qualunque responsabilità nei confronti di terzi esclusivamente per fatti imputabili al Concessionario nell esercizio della Concessione. Articolo 17 Coperture assicurative Il Concessionario si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per tutta la durata della Concessione, a proprie spese, polizze assicurative con massimali adeguati e opportunamente aggiornati a copertura dei rischi connessi alla gestione dell infrastruttura e a garanzia degli indennizzi dovuti nel caso di danni provocati sia ai beni di proprietà pubblica sia alle altre proprietà coinvolte nell attività, danni a persone e/o cose, danni derivanti dall interruzione del traffico ferroviario.

9 Bollettino Ufficiale 9 ALLEGATO 1 Rete ferroviaria regionale oggetto della Concessione Ramo Milano LAVENO - MOMBELLO NORD 27 LAVENO - M. RFI CITTIGLIO GEMONIO MENDRISIO COCQUIO - TREVISAGO CANZO - ASSO GAVIRATE VERBANO GAVIRATE BARASSO - COMERIO 40 VARESE NORD MOROSOLO - CASCIAGO VARESE - CASBENO 23 VEDANO OLONA VENEGONO SUPERIORE - CASTIGLIONE OLONA 14 VALMOREA CANTELLO MALNATE OLONA MALNATE CONFINE ITALO SVIZZERO COMO NORD BORGHI COMO NORD CAMERLATA GRANDATE - BRECCIA COMO NORD LAGO CASLINO D ERBA PONTE LAMBRO - CASTELMARTE LEZZA - CARPESINO ERBA MERONE COMO RFI LAMBRUGO - LURAGO D ERBA PORTICHETTO - LUISAGO CANZO LECCO RFI VENEGONO INFERIORE FINO MORNASCO 8B CADORAGO INVERIGO MALPENSA FERNO - LONATE POZZOLO TRADATE TRADATE - ABBIATE GUAZZONE BUSTO ARSIZIO NORD LOCATE VARESINO - CARBONATE SACCONAGO BUSTO ARSIZIO RFI VANZAGHELLO - MAGNAGO CASTELLANZA MOZZATE 15 CISLAGO GERENZANO - TURATE RESCALDINA SARONNO SARONNO SUD CASLINO AL PIANO LOMAZZO 4 CAMNAGO NORD RFI ROVELLASCA - MANERA ROVELLO PORRO SARONNO SUD N.S. CARONNO PERTUSELLA CESATE CERIANO L. - SOLARO GARBAGNATE MILANESE CERIANO L. P.D. GROANE GROANE CESANO M. P.D. GROANE CARUGO - GIUSSANO 29 SEVESO AROSIO MARIANO COMENSE CABIATE MEDA SEREGNO SEVESO BARUCCANA CESANO MADERNO N.S. CESANO MADERNO BOVISIO MASCIAGO - MOMBELLO VAREDO 4A PALAZZOLO MILANESE CASTANO PRIMO TURBIGO LIDO DI TURBIGO PONTE TICINO GALLIATE GARBAGNATE PARCO DELLE GROANE BOLLATE NORD BOLLATE CENTRO NOVATE MILANESE M. N. QUARTO OGGIARO M. N. BOVISA MI GHISOLFA RFI M. N. DOMODOSSOLA 1 PADERNO DUGNANO CORMANO - CUSANO MILANINO M. BRUZZANO PARCO NORD M. N. AFFORI MI FARINI RFI MI LANCETTI RFI NOVARA BOSCHETTO RFI NOVARA NORD MILANO NORD NOVARA RFI LEGENDA: LINEA A SEMPLICE BINARIO LINEA A DOPPIO BINARIO LINEA A DOPPIO BINARIO AFFIANCATA AD UNA LINEA A SEMPLICE BINARIO LINEA A DOPPIO BINARIO AFFIANCATA AD UNA LINEA A DOPPIO BINARIO LINEA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE STAZIONE FERMATA LOCALITÀ DI SERVIZIO CHIUSA ALL ESERCIZIO CASELLO IMPRESENZIATO GARETTA IMPRESENZIATA

10 10 Bollettino Ufficiale Ramo Iseo EDOLO SONICO MALONNO FORNO ALLIONE CEDEGOLO SELLERO CAPO DI PONTE CETO-CERVENO NIARDO-LOSINE BRENO CIVIDATE-MALEGNO COGNO-ESINE PIAN DI BORNO ERBANNO-ANGONE BOARIO TERME DARFO-CORNA ARTOGNE-GIANICO PIANCAMUNO-GRATACASOLO PISOGNE TOLINE VELLO MARONE-ZONE SALE MARASINO SULZANO PILZONE ISEO PROVAGLIO-TIMOLINE BORGONATO-ADRO BORNATO-CALINO PASSIRANO PADERNO CAZZAGO SAN MARTINO ROVATO CITTÀ ROVATO BORGO ROVATO RFI CASTEGNATO MANDOLOSSA BORGO SAN GIOVANNI BRESCIA LEGENDA: LINEA A SEMPLICE BINARIO STAZIONE FERMATA IMPRESENZIATA LINEA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE FERMATA LOCALITÀ DI SERVIZIO CHIUSA ALL ESERCIZIO

11 Bollettino Ufficiale 11 D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza D.d.u.o. 5 febbraio n. 680 Adeguamento delle dotazioni non prenotate del fondo pluriennale vincolato della gestione 2015 (ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/201); contestuale riduzione del fpv d entrata e rideterminazione della composizione dell avanzo vincolato iniziale della gestione 2015 IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011 e s.mm.ii; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. con il quale sono stati introdotti nell ordinamento giuridico nazionale nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica; Visto che tra i nuovi principi contabili per gli enti in sperimentazione è introdotto il principio della «competenza finanziaria» che stabilisce che «tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è perfezionata, con l imputazione all esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza»; Richiamato l art. 3 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce, al comma 5, che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti di cui al comma 1 a decorrere dall anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato); Rilevato che il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) reca, al punto 5.4, la disciplina del fondo pluriennale vincolato, demandando ai singoli regolamenti di contabilità le disposizioni puntuali in merito alle variazioni del medesimo e stabilendo altresì che «nelle more dell adeguamento del regolamento di contabilità dell ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della Regione»; Vista la Legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 37, «Bilancio di previsione »; Vista la d.g.r del 30 dicembre 2014 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015/2017. Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l anno 2015 Programma triennale delle opere pubbliche Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house Piano studi e ricerche »; Vista la legge regionale del 30 dicembre 2015, n. 44, «Bilancio di previsione »; Considerato che il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) dispone, al punto 5.4, con riferimento al fondo pluriennale vincolato che in sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia di bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione e che la prenotazione del fondo pluriennale vincolato è confermata con l iscrizione degli estremi dell impegno (importo, numero e data); Considerato altresì che il principio citato al punto 5.2 dispone anche l adeguamento degli stanziamenti d entrata del FPV a seguito della cancellazione di un impegno finanziato da FPV; Considerato che le eccedenze del fondo pluriennale vincolato (quote non prenotate) riferite a entrate con vincolo di destinazione, in coerenza con quanto specificato in precedenza, saranno reiscritte con successivo provvedimento ai sensi dell art. 42 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che il presente provvedimento di variazione di bilancio si configura come funzionale all approvazione del rendiconto dell esercizio 2015; Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni ove non in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 118/2011; Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. n.87 del 29 aprile 2013 ed il d.s.g. n.7110 del 25 luglio 2013 che definiscono le competenze degli uffici della Giunta regionale; Verificato da parte del dirigente dell unità organizzativa programmazione e gestione finanziaria la regolarità dell istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità; DECRETA 1. Di apportare al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 le variazioni (ai soli stanziamenti di competenza) necessarie all allineamento contabile degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) come specificato nell allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il direttore della funzione specialistica u.o. programmazione e gestione finanziaria Manuela Giaretta

12 12 Bollettino Ufficiale D.d.u.o. 12 febbraio n. 899 Bilancio finanziario gestionale Variazioni ai sensi della l.r. 19/12 -art. 1, comma 5, lettera a) 2 provvedimento IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA Visto l articolo 57 dello Statuto; Visto il d.lgs.118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009»; Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni; Visti l art.2 della lr 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013, n. 1 di attuazione dell art. 2, comma 5 della legge regionale; Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» e in particolare l art. 1, c. 5; Richiamata la dgr 2546 del 27 ottobre di approvazione del progetto di legge «Bilancio di previsione », del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio consolidato - che ha, tra l altro, autorizzato il responsabile finanziario ad attuare con riferimento ai macroaggregati riguardanti trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato anche con codice di quarto livello del piano dei conti differente; Vista la legge regionale del 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di previsione »; Vista la d.g.r del 29 dicembre 2015 «Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione »- piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l anno 2016 programma triennale delle opere pubbliche programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e societa in house- prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti -piano studi e ricerche ; Visto il decreto del Segretario generale n del 30 dicembre 2015 «Bilancio finanziario gestionale ; Preso atto che l art. 5 della l.r. 19/14, in un ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione; VARIAZIONE COMPENSATIVA DIREZIONE GENERALE PRESI- DENZA - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO Vista la nota prot. n. A del 3 febbraio 2016 della Direzione Generale Presidenza - Area Affari Istituzionali - Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico con la quale viene chiesto di procedere alla variazione compensativa di bilancio di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire il pagamento delle spese accessorie legate al contenzioso che coinvolge Regione Lombardia, nell ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1.11 «Altri servizi generali», Macroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi»; Capitolo di Spesa SPESE LEGALI, LITI, ARBI- TRAGGI, RISARCIMENTI E SPESE ACCESSORIE ,00 per l anno 2016 Capitolo di Spesa ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO ,00 per l anno 2016 VARIAZIONE COMPENSATIVA- DG Y1 SICUREZZA, PROTEZIO- NE CIVILE E IMMIGRAZIONE Vista la nota prot. n. Y del 09 febbraio 2016 della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione con la quale viene chiesto di procedere ad una variazione compensativa di bilancio all interno della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza «, Programma 3.02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti», per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di affidare un incarico triennale ad Eupolis Lombardia per un attività di report e raccolta periodica documentale sulla presenza mafiosa in Lombardia: Capitolo di Spesa TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI Centrali per INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA E DELLA Mafia e PER AZIONI ORIENTATE ALL EDUCAZIONE ALLA LEGALITA ,00 per l anno 2016, ,00 per l anno 2017, ,00 per l anno 2018 Capitolo di Spesa TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI Locali per AZIONI ORIENTATE ALL EDU- CAZIONE ALLA LEGALITA ,00 per l anno 2016, ,00 per l anno 2017, ,00 per l anno 2018 VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG CASA, HOUSING SOCIA- LE, EXPO 2015 E Internazionalizzazione delle IMPRESE Vista la nota prot. n. U del 3 febbraio 2016 con cui la Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese ha richiesto di procedere alla variazione compensativa di bilancio di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all interno della Missione 12» Diritti sociali, politiche sociali e famiglia «, Programma «Interventi per il diritto alla casa», nell ambito del macroaggregato 104 «rasferimenti Correnti» al fine di trasferire le risorse al Comune di Milano e Aler Milano come da Accordo di Programma promosso con d.g.r del 24 luglio 2015, per realizzare il Piano della Mobilità, definito nell Accordo, relativo al progetto di sviluppo urbano sostenibile nel quartiere Lorenteggio: Capitolo di Spesa SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN Locazione ,00 per l anno 2016, ,00 per l anno 2017 Capitolo di Spesa SOSTEGNO ALLA MO- BILITA NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA ,00 per l anno 2016, ,00 per l anno 2017 MODIFICA PIANO DEI CONTI Dato atto che per mero errore materiale il capitolo CONTRIBUTO CORRENTE A UNIVERSITA PER LA VA- LORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO è stato classificato come U Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali invece che come U Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali e che quindi occorre procedere alla rettifica; Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l esercizio finanziario 2016 e successivi; Verificato da parte del Dirigente dell Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità; Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»; Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura; Visti in particolare il secondo provvedimento organizzativo con il quale è stato attribuito alla D.ssa Manuela Giaretta l incarico di Direttore della Funzione specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria della Presidenza, nonché il diciottesimo provvedimento organizzativo; DECRETA 1. Di apportare al bilancio gestionale per gli esercizi finanziari 2016/2018 le variazioni indicate all allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Di modificare, per le motivazioni citate in premessa, il IV livello del piano dei conti del capitolo da U Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali a U Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali. 3. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall art. 3, comma 7 del regolamento 1/2013 di attuazione del articolo 2, comma 5 della lr 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013); 4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il direttore della funzione specialistica u.o. programmazione e gestione finanziaria Manuela Giaretta

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