REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE E BARBIERE

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1 (delibera C.C. n. 5 in data ) COMUNE DI CELLATICA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE E BARBIERE SOMMARIO ART. - Premessa ART. 2 - Commissione comunale ART. 3 - Domanda di concessione dell'autorizzazione ART. 4 - Rilascio dell'autorizzazione ART. 5 - Rifiuto dell'autorizzazione ART. 6 - Subingresso ART. 7 - Cessazione - Trasferimento ART. 8 - Rinnovo dell'autorizzazione ART. 9 - Zone omogenee ART. - Disponibilità ART. - Mestieri affini ART. 2 - Attività miste ART. 3 - Revoca dell'autorizzazione ART. 4 - Caratteristiche igienico sanitarie dei locali ART. 5 - Procedimento tecnici. ART. 6 - Norme di condotta per il personale ART. 7 - Lotta contro le mosche ART. 8 - Lavori di sistemazione dei locali ART. 9 - Sospensione dell'attività - Autorizzazione commerciale ART. 2 - Orari, di apertura e chiusura - Tariffe ART. 2 - Sanzioni ART Approvazione del Regolamento e rinvii di legge

2 (delibera C.C. n. 5 in data ) ART. - PREMESSA. Le attività di parrucchiere per uomo e/o donna e barbiere, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presene regolamento in conformità alle norme di cui alla Legge n. 62, modificata con la legge n Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. 3. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante. 4. Le attività predette possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora,il richiedente consenta controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all' esercizio delle professioni e si uniformi ai requisiti previsti dal citato art. 2 della legge Dette attività, se svolte presso il proprio domicilio, oltre ai normali requisiti degli altri negozi, occorre che abbiano locali distinti, separati da quelli adibiti a civile abitazione, fra essi non direttamente comunicanti. 6. Le predette attività sono subordinate all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia, sentita la Commissione di cui al successivo art. 2, previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della Legge n. 6 e su parere favorevole dell' USSL 4, che accerterà l'idoneità dei locali e, l'attrezzatura sotto l'aspetto igienico - sanitario. 7. L'autorizzazione si intende valida per l' intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. ART. 2 - COMMISSIONE COMUNALE (art. 3 legge n. 42). Il Sindaco o l'assessore da lui delegato, decide in merito alla domanda presentata e debitamente istruita con propria determinazione, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all' art. 3 della legge n.42. Tale Commissione è composta da: - Sindaco o Assessore da lui delegato - 3 rappresentanti della categoria artigianale - 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative - Medico Igienista del competente U.S.S.L. 4 - Comandante della Polizia Municipale - rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o un suo delegato, artigiano della categoria, residente nel Comune. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal Segretario Comunale o un suo delegato. 2. La Commissione si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La seduta della commissione è valida con la maggioranza del 5% + l dei membri se convocata in l adunanza. 3. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 2

3 (delibera C.C. n. 5 in data ) 4. La Commissione dura in carica un quinquennio e deve essere rinnovata a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale. 5. In seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore, dalla prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, la seduta è valida con la presenza di almeno n. 3 membri. Nella seconda convocazione potranno essere trattati esclusivamente gli argomenti previsti per la prima convocazione. ART. 3 - DOMANDA DI CONCESSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE. Il richiedente, nella domanda diretta al Sindaco, da presentarsi in competente marca da bollo prima dell'allestimento del negozio, dovrà indicare: a) Cognome e nome; luogo e data di nascita b) indirizzo preciso di residenza e del locale dove intende esercitare l'attività e data in cui si intende aprire il negozio iniziare l'attività; c) nel caso di Impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta dalla maggioranza dei soci (in possesso della qualifica professionale), quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 86 (società di fatto, società in nome collettivo, società cooperativa, a responsabilità limitata) o dalla persona che assume la direzione dell azienda quando si tratti di Impresa diversa da quelle previste dalla Legge 86 d) elenco nominativo del personale di lavoro e di assistenza e) numero dei posti di lavoro a disposizione dei clienti; f) impegno ad osservare tutte le prescrizioni del presente regolamento; g) n. 2 planimetrie dei locali in scala :5 o :, redatte da un tecnico abilitato e firmate in originale h) numero di codice fiscale e partita IVA i) per le imprese societarie non aventi requisiti previsti dalla suddetta legge 86, atto costitutivo della società, certificato di iscrizione nel registro delle Imprese e nell'albo della Camera di Commercio. 2. Per le Imprese che intendono iniziare l'attività dovrà allegarsi il seguente documento a) certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell' Impresa di cui il richiedente sarà titolare dei presupposti, che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della Legge n.86, sia il possesso da parte del richiedente della qualifica professionale, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, in base ai requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 42; b) per le imprese che sono in attività e che sono iscritte all'albo delle Imprese Artigiane, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione nell'albo stesso; c) per le imprese in attività, non iscritte all'albo, certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l Artigianato comprovante il possesso da parte del richiedente titolare dell'impresa, dei requisiti previsti dalla Legge n. 86. d) Documentazione necessaria per la richiesta del certificato antimafia 3. Non possono ottenere l'autorizzazione i minorenni non emancipati. 4. Coloro che sono in attività all'entrata in vigore del presente regolamento, autorizzati. regolarmente in base alla Legge n.6 o iscritti all'albo delle imprese artigiane possono continuare 3

4 (delibera C.C. n. 5 in data ) l'attività a prescindere dai requisiti richiesti dall' art. 4 del presente regolamento e del comma 4. dell'art.. ART. 4 - RILASCIO' DELL'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione, è rilasciata entro 6 giorni dalla presentazione della domanda, se corredata da tutti i documenti di cui all'art Richieste istruttorie di completamento della pratica della suddetta documentazione interrompono il decorso del termine, che riprende a decorrere per intero dal momento in cui viene soddisfatta la richiesta. 3. Il mancato soddisfacimento di una richiesta istruttoria entro 6 gg. dalla stessa equivale a rinuncia alla domanda e comporta l'archiviazione della pratica senz'alcuna comunicazione all' interessato. ART. 5 - RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 6 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. ART. 6 - SUBINGRESSO a - per causa di morte del titolare. uno o più aventi causa, previa rinuncia scritta da parte degli altri eventuali aventi causa, possono proseguire l'attività per un quinquennio senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata. A tal fine dovrà essere data comunicazione al Sindaco entro 6 mesi dalla morte del titolare. 2. Decorso il quinquennio, da tale comunicazione l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno di tali legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n L'autorizzazione sarà parimenti revocata qualora nessuno degli aventi causa effettui, la comunicazione di cui al comma entro il termine indicato. b - per cessione d'azienda 4. il subentrante dovrà presentare domanda di subingresso di cui all'art. 3 del presente regolamento, allegando l'atto di compravendita in copia conforme all'originale debitamente registrato 5. se il subentrante è già in possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 comma 2 lettera a), alla data del trapasso dell'attività può proseguire la stessa in attesa del rilascio dell'autorizzazione al subingresso. 4

5 (delibera C.C. n. 5 in data ) 6. se il subentrante non è in possesso della qualifica di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) per esercitare deve chiedere il subingressso (previa necessaria iscrizione) entro un anno dalla data del passaggio dell' attività pena la decadenza e revoca dell'autorizzazione. 7. Si applicano le disposizioni di cui al 'comma 2 e 3 dell'art. 4. ART. 7 - CESSAZIONE - TRASFERIMENTO. Dovrà essere inoltrata nuova domanda al Sindaco seguendo la procedura indicata nell'art. 3: a) dal titolare dell'impresa che abbia rinunciato in precedenza ad analoga autorizzazione e che intenda iniziarne una nuova; b) dal titolare di autorizzazione che intenda modificare i locali esistenti o aggiungere altri locali al proprio esercizio oppure intenda trasferire lo stesso in altra località del territorio comunale stessa zona o in presenza della disponibilità di autorizzazioni nel caso di cambio di zona. I nuovi locali potranno essere utilizzati solo se verrà dato parere favorevole da parte dell'u.s.s.l Nei casi previsti dal punto b) il titolare non è tenuto ad allegare alla domanda certificati previsti dall'art. 3 a), b), c). ART. 8 - RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione di cui all' art. è tacitamente rinnovata di anno in anno. ART. 9 - ZONE OMOGENEE. Ai fini della gestione del piano il territorio comunale è suddiviso in 3 zone: Zona - Centro Storico Abitanti al 2..9 n. 254l Zona 2 - Caporalino Abitanti al 3..9 n. l2 Zona 3- Altre zone comprendenti il resto del territorio Abitanti al 3..9 n Dette zone sono individuate nell'allegato A al presente Regolamento. ART. - DISPONIBILITA. Il numero massimo delle autorizzazioni è determinato in misura proporzionale alla densità della popolazione e più precisamente: parrucchiere per signora: barbiere o parrucchiere per uomo: parrucchiere unisex: autorizzazione ogni 8 abitanti autorizzazione ogni 2 abitanti autorizzazione ogni 2 abitanti 2. La distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti o tra due esercizi nuovi è determinata come segue: 5

6 (delibera C.C. n. 5 in data ) Zona mt. Zona 2 mt. 3 Zona 3 mt Sulla base delle disposizioni di cui al comma e della situazione esistente alla data del 3.2.9, sarà perciò possibile rilasciare le seguenti autorizzazioni: Parrucchieri donna Parrucchieri uomo Parrucchieri unisex Barbiere ZONA Esistenti 9 Nuove autorizzaz. 3 ZONA 2 Esistenti 9 Nuove autorizzaz. ZONA 3 Esistenti 9 Nuove autorizazz. TOTALE Sono fatti salvi i diritti acquisti per le autorizzazioni esistenti e per gli eventuali subingressi. 5. a) Per nuovo esercizio di cui al comma 2 del presente articolo si intende:. Un nuovo insediamento ovvero la collocazione di un soggetto titolare di una nuova autorizzazione amministrativa all interno della zona 2. Un esercizio che si trasferisce da una zona omogenea ad altra zona omogenea b) Non è da considerarsi nuovo esercizio l attività esistente che si sposta all interno della stessa zona ART. - MESTIERI AFFINI. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della Legge n In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. 3. I barbieri e i parrucchieri nell' esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per 'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. ART. 2 - ATTIVITA' MISTE. E' ammessa la possibilità di attività unisex o miste (parrucchiere per signora e barbiere nello stesso salone) fatti salvi i requisiti professionali sanitari e di superficie. 6

7 (delibera C.C. n. 5 in data ) ART. 3 - REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE. La perdita dei requisiti previsti dalla Legge n. 86, comporta la decadenza dell'autorizzazione. 2. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività entro un periodo di mesi 3 dal rilascio dell'autorizzazione. 3. Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale di cui all art.2. ART. 4 - CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI. I locali oltre ad essere strutturalmente e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere: a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.5 per il primo posto b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone; c) lavabi fissi con acqua corrente potabile; d) dotazioni di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti; e) arredamento di facile pulizia f) per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dai locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta dell'u.s.s.l. 4, mezzi di ventilazione sussidiari; g) i negozi devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile all'interno e servita da regolare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria valgono le norme di cui al D.P.R. 32/8. Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste in precedenza. h) la porta di accesso all'interno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche; i) i rifiuti solidi urbani e assimilabili dovranno essere raccolti in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario, in vano separato. 2. Inoltre devono essere disponibili: a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% o altro procedimento ritenuto idoneo dall'u.s.s.l. 4. b) appositi recipienti chiusi e distinti per 'la biancheria usata. 3. I locali devono rispondere a tutte le norme, contemplate dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, ed essere ritenute idonee dall autorità sanitaria. ART. 5 - PROCEDIMENTI TECNICI. I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti,al controllo dell'u.s.s.l. 4, che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme vigenti. 7

8 (delibera C.C. n. 5 in data ) ART. 6 - NORME DI CONDOTTA PER IL PERSONALE. Il concessionario o titolare dell'autorizzazione è anche responsabile della osservanza delle seguenti norme, l'applicazione delle quali è affidata al personale dipendente: a) il personale di lavoro e di assistenza, compreso il proprietario ed eventuali collaboratori familiari, devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente U.S.S.L., dal quale risulti che il titolare dello stesso libretto non è affetto da malattie infettive e contagiose. I libretti devono essere esibiti ad ogni richiesta del personale di vigilanza e sono soggetti al rinnovo annuale. ART. 9 - SOSPENSIONE - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE. Le autorizzazioni comunali per l'attività di cui al presente regolamento possono essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento. 2. Qualora nel negozio si vendano anche profumi, cosmetici, oggetti da toiletta, o altro il proprietario deve munirsi della autorizzazione commerciale di cui alla Legge.6.7 n ART. 2 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA - TARIFFE. I negozi di barbiere, parrucchiere uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dal Sindaco che lo disporrà sentita la proposta delle organizzazioni di categoria e la commissione comunale. 2. Gli incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzate ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. 3. All' interno dovrà essere esposto un cartello riguardante i suddetti orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi. ART. 2 - SANZIONI. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi sono accertate e punti con la procedura di cui agli art.. 6- del T.U. della legge Comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 934 n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 2.7.6, n. 63 e con legge n. 689 comportante una sanzione massima di L Il minimo edittale delle sanzioni previste per le violazioni al presente regolamento, di cui agli artt. 6 e seguenti della Legge 383/34, è stabilito in L.. 3. Il trasgressore ha la facoltà di effettuare l oblazione in via breve di somma pari al minimo edittale entro 6 gg dalla constatazione o dalla notificazione della violazione. 8

9 (delibera C.C. n. 5 in data ) 4. In caso di recidiva è applicabile, in sede di verbalizzazione, l'art. 8 Comma della legge 689/8 nella misura del doppio o del triplo, della sanzione di cui al 2 comma, rispettivamente in caso di seconda o terza ed altre recidive ART APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E RINVIO ALLA LEGGE. Il presente Regolamento entra in vigore, sentito il parere della Commissione Provinciale dell'artigianato, dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione ed il controllo della deliberazione stessa, nonché per la durata di 5 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva (art. 79 comma 6 - Statuto Comunale) 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare alla legge n.6 modificata dalla legge n

10 (delibera C.C. n. 5 in data ) ALLEGATO "B"

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