MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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1 ATTENZIONE - In caso di necessità contattare la sala operativa dell Ufficio Circondariale Marittimo di Fano al numero telefonico 0721/ Segnalazioni di situazioni che richiedono un pronto intervento di soccorso in mare possono essere tempestivamente inoltrate all Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, oltre che attraverso il citato numero telefonico, anche avvalendosi del Numero Blu Per ulteriori informazioni visita il sito e clicca su ordinanze on line MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA FANO ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 17/2010 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano: VISTA RITENUTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 35/2009 in data e successive modiche ed integrazioni; la necessità di aggiornare ed ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale di propria giurisdizione, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Fano e Mondolfo e che si estende dalla località di Fosso Sejore alla foce del fiume Cesano, e ciò al fine di tutelare l interesse primario della sicurezza delle attività balneari e della salvaguardia della vita umana in mare e sulle spiagge; VISTI il D.M Disciplina dello sci nautico, la Legge n. 50 Norme sulla navigazione da diporto, il D.P.R n. 431 Disciplina delle patenti nautiche, il D.M n. 478 Sicurezza della navigazione da diporto, la Legge n. 172 Disposizioni per il riordino della nautica da diporto ed il turismo nautico, il D. Lgs n. 171 Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell art. 6 della legge n. 172 ed il D.M n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n 171, recante il Codice della nautica da diporto, il D. Lgs , n 507, recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della Legge , n 205 ; VISTO VISTI VISTA il D.P.R. n. 470 del Attuazione della direttiva n.76/160 CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione ; la Legge n. 963 Disciplina della pesca marittima, il D.P.R n Regolamento d esecuzione della L. 963/65, l art. 1 della Legge n. 38 Disposizioni in materia di agricoltura e pesca, e gli art. 1 (comma 3), 7, 9 e 10 (commi 1 e 3) del D. Lgs n. 153 Regolamento d esecuzione della L. 38/03 ; la Legge n. 106 Disciplina del volo da diporto o sportivo, ed il connesso D.P.R n. 404 Regolamento d esecuzione della L. 1

2 106/85, nonché il Decreto 1 febbraio 2006 Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell uso delle aree di atterraggio ; VISTO VISTI VISTE VISTE VISTI VISTA VISTO VISTO VISTE VISTE VISTA la Legge n di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); gli articoli 10 e 11 della Legge n 647 di conversione con modificazioni del D.L n 535, recante Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei ; le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse, e, tra queste, il Dispaccio n Dem.2 /1465/A.2.50 in data del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dispaccio n /A.2.50 in data dell allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio, le Circolari prot. n A.2.50 in data , n A.2.50 datata e n A.2.50 in data dell allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto Disciplina dell uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione, nonché il Dispaccio n 82/ in data del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; altresì, le disposizioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e, tra queste, le circolari n. 82/1594 del (Servizio assistenza bagnanti), n del (Utilizzo di moto d acqua da parte degli assistenti bagnanti), n.5004 del (Propulsori acquatici), n del (Uso di moto d acqua per il salvamento), n /31678 del (Attività di salvamento con moto d acqua), n /34660 del (Ordinanza Balneare Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento); l articolo 8 del D.L , n. 59 Disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e l esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee, nonché l articolo 105 del D. Lgs , n. 112, così come modificato dall articolo 9 della Legge , n. 88; la Legge Regionale Marche 17 maggio 1999, n. 10 relativa al riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali; il Regolamento n. 2 del 13 maggio 2004 emanato dalla Regione Marche circa le Norme sull utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative (B.U.R. n. 51 del 20 maggio 2004); il Regolamento recante Norme sull utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 112 in data ; le norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere emanato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del e successive modifiche ed integrazioni; le Ordinanze n. 58/2003 e n 16/2005 rispettivamente in data ed in data del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, con le relative modificazioni ed integrazioni, disciplinanti i limiti ed i divieti di navigazione dalla costa per le unità da diporto; la propria Ordinanza n. 01/2002 datata e successive modifiche ed 2

3 integrazioni, afferente la disciplina degli ormeggi e delle cale nel porto di Fano; CONSIDERATO VISTI DATO ATTO che il litorale del Circondario Marittimo di Fano è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso, spesso intervallate da scogliere o moli o comunque poste in vicinanza a questi, la cui peculiarità impone di dettare una specifica disciplina, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, della sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti degli arenili in genere, per il sicuro svolgimento delle attività comunque connesse con l uso del mare e delle spiagge; gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); che le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle peculiari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del territorio del Circondario Marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Esecuzione ed alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, a cui, per quanto non espressamente previsto, bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate; O R D I N A CAPO I SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Dal 1 aprile al 30 settembre, nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dai competenti comuni costieri, devono essere operativi, presso le strutture balneari aperte al pubblico, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate al successivo articolo Nelle strutture balneari autorizzate dalle competenti Amministrazioni comunali ad operare prima del 1 aprile ovvero successivamente al 30 settembre, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per praticare elioterapia ed il concessionario deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue, tra cui l inglese) con la seguente dicitura: ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO. 3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità indicati nella presente ordinanza. Laddove tale servizio non venisse garantito, i predetti Comuni costieri devono darne immediata comunicazione scritta alla locale Autorità Marittima, provvedendo, nel contempo, ad apporre sulle relative spiagge interessate adeguata segnaletica, (redatta in più lingue,tra cui l inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, e riportante la seguente dicitura: ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO. 4. Ai titolari di concessioni ad uso esclusivo delle colonie marine è fatto obbligo di garantire il servizio di salvamento per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia e, contestualmente, di apporre idonea segnaletica sulle relative spiagge interessate, redatta in più lingue (tra cui l inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, ed indicante gli orari precisi in cui il predetto servizio non è attivo o, comunque, presente. In tal caso, la dicitura da utilizzare sarà la seguente: ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA 3

4 PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO DALLE ORE ALLE ORE. 5. Ferme restando le competenze in materia facenti capo ad altri Enti/Amministrazioni, i titolari ovvero i responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque di qualsivoglia specie sono, tra l altro, tenuti a: a) attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, nonché collocare cartelli monitori in più lingue (tra cui l inglese) e segnalamenti indicanti la presenza della medesima condotta ed, in particolare, dell eventuale presa di aspirazione d acqua, non mancando di evidenziare la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva, ovvero altra equivalente misura di sicurezza, all imboccatura della citata presa d aspirazione, qualora la stessa ne sia sprovvista; b) segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed ad ogni ulteriore eventuale manutenzione ritenuta necessaria. ARTICOLO 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI 1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo articolo 3, durante l intera stagione balneare - dal 1 aprile al 30 settembre - la zona di mare antistante la costa compresa tra la località di Fosso Sejore e la sponda nord del fiume Cesano, per una profondità pari a 300 metri dalle spiagge, è prioritariamente riservata alla balneazione. 2. Nella fascia di rispetto di 50 metri verso mare, a partire dagli stessi 300 metri dalle spiagge, è vietato l ingresso ai bagnanti ed a tutte le unità navali che navigano a motore; inoltre, è, altresì, vietato effettuare qualsiasi attività subacquea e/o di pesca, sia sportiva che professionale. 3. Il limite della zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente punto 2.1, deve essere segnalato a cura dei concessionari frontisti di strutture balneari mediante il posizionamento di una linea di boe/gavitelli di colore rosso/arancione (aventi un diametro di almeno 30 cm.), saldamente ancorati al fondo e disposti, parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 metri l uno dall altro, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. Nel caso di consorzio tra concessionari limitrofi, il numero dei gavitelli può essere anche inferiore ai due per singola concessione, purché le boe siano in ogni caso distanziate di 50 metri l una dall altra, delimitando comunque le estremità del fronte mare prospiciente le concessioni consorziate. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consentisse il posizionamento della linea di boe/gavitelli alla predetta distanza, tali segnalamenti possono essere posizionati anche alla minore tra le distanze inferiori consentite dalla particolarità del sito, previa motivata comunicazione alla locale Autorità Marittima. I concessionari dovranno tenere sempre sotto controllo eventuali scarrocciamenti, spostamenti e/o rimozioni dei predetti segnalamenti, provvedendo, ove necessario, al loro tempestivo riposizionamento, entro il tempo tecnico minimo occorrente. Nel caso di consorzio tra concessionari, tale obbligo assume carattere solidale. 4. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre, sulle retrostanti spiagge, adeguata segnaletica (redatta in più lingue, tra cui l inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, e riportante la seguente dicitura: ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO. 5. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare, almeno per un fronte minimo di 10 metri, il limite entro il quale possano spingersi, senza pericolo, coloro che non sono esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (fino a metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l apposizione di boe/galleggianti di colore bianco (aventi un diametro di almeno 20 cm.), saldamente ancorati al 4

5 fondo, ovvero, in alternativa, mediante tabelle fissate su pali, posizionati, in maniera ben visibile, al centro dello specchio acqueo antistante la concessione o il singolo tratto di spiaggia libera avente un fronte a mare fino a 50 metri, e riportanti la seguente dicitura (eventualmente redatta in più lingue, tra cui l inglese): ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE PROFONDITA MT. 1,60, Nel caso di fronte a mare della concessione o della spiaggia libera superiore ai 50 metri, la predetta tabella, qualora utilizzata, deve essere posizionata nel numero di almeno una ogni metri (massimi), con il vincolo di assicurare, in ogni caso, una sua piena visibilità agli utenti da qualunque punto di accesso alla spiaggia lungo l intero fronte mare. 6. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione, qualora ne vengano a conoscenza, devono, altresì, segnalare la presenza di eventuali, anche improvvisi, fattori di rischio per la balneazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, buche o avvallamenti del fondo marino, correnti pericolose ovvero scogliere e/o elementi/ostacoli sommersi eventualmente presenti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere o le relative concessioni. In tali casi, si dovranno apporre idonei cartelli monitori ben visibili al pubblico (ad es. utilizzando tabelle, fissate su pali, di forma possibilmente triangolare in analogia ai cartelli stradali indicanti pericolo generico) ovvero boe/gavitelli di colore giallo, tutti riportanti l indicazione (anche in più lingue, tra cui l inglese) del pericolo rilevato: ATTENZIONE PERICOLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI. 7. In aggiunta a quanto prescritto dai punti precedenti, ai Comuni costieri che, in conformità ai Piani di Spiaggia adottati, intendano istituire tratti di litorale attrezzati destinati alla libera balneazione, è fatto, altresì, obbligo di assicurare: - idoneo presidio di primo soccorso sanitario; - servizio di salvataggio in mare a mezzo di personale abilitato conformemente alle modalità indicate nella presente ordinanza. 8. Nella zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente punto 1, per l intera stagione balneare, fatto salvo ogni diverso ed ulteriore limite stabilito con la presente ordinanza, è sempre vietato: a) Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite-surf compresi, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, lance, sandolini, pedalò, mosconi a remi/pedali e simili - elencazione esemplificativa e non esaustiva. I natanti a motore, a vela o a vela con motore ausiliario dovranno, pertanto, raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio/atterraggio come disciplinati dalla presente ordinanza e nel completo rispetto delle prescrizioni ivi contenute. b) l ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale, anche se a remi o, comunque, priva di motore, in mancanza di apposito provvedimento, rilasciato dall Autorità competente all amministrazione delle aree demaniali marittime, che li consenta. Dai predetti obblighi sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia nonché i mezzi che effettuano i campionamenti/prelievi delle acque ai fini della verifica della loro balneabilità, nel rispetto ed in aderenza al D.P.R , n. 470, e successive modifiche/integrazioni, purché all uopo autorizzati dalle competenti Autorità. Tali mezzi, qualora non già appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere sempre riconoscibili tramite la seguente dicitura, chiaramente leggibile: SERVIZIO CAMPIONAMENTO. Essi dovranno operare adottando ogni necessaria cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, onde evitare incidenti e/o molestie ai bagnanti/fruitori delle zone di mare interessate, procedendo, con la massima prudenza, ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurarne sempre il relativo controllo. I bagnanti dovranno, a loro volta, tenersi a distanza di sicurezza (almeno 10 metri o altra inferiore distanza laddove ritenuto necessario) dai predetti mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. 9. Fermi restando i limiti sopraddetti, e salvo ogni diversa e più restrittiva prescrizione eventualmente imposta dalla legge o da altri provvedimenti ordinatori, durante la stagione balneare, nella fascia di mare ampia metri dalla costa, è fatto obbligo a qualsiasi unità navale di navigare a velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo lo scafo in dislocamento (così come conformemente disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro con le ordinanza in premessa citate). 5

6 ARTICOLO 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE 1. La Balneazione è sempre vietata: a. all interno del porto di Fano, degli eventuali altri approdi e punti di ormeggio, nonché nelle zone di mare di regolare transito per l ingresso/uscita da tali strutture; b. in prossimità di zone di mare in cui vi siano posizionati pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50; c. nel raggio di 100 metri dall imboccatura e dalle strutture del porto di Fano; d. nel raggio di 200 metri dalle scogliere in costruzione/sistemazione ovvero dalle zone di mare, opportunamente segnalate, in cui vi siano comunque lavori in corso, e ciò fermi restando gli ulteriori e più restrittivi limiti eventualmente prescritti da altri legittimi provvedimenti, nell occasione emanati; e. entro un raggio di 200 metri da impianti produttivi (impianti di pesca o acquacoltura, ecc.); f. durante la stagione balneare (1 aprile-30 setembre), all interno dei corridoi di lancio dedicati al transito delle unità da diporto o ad altre attività sportive/ricreative opportunamente segnalati, come previsto dalla presente ordinanza; g. negli specchi acquei che, conformemente ad apposite ordinanze delle Autorità all uopo rilevate competenti ai sensi della vigente normativa, risultino temporaneamente/permanentemente non idonei alla balneazione (ad es. per motivi igienico-sanitari o di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ecc.); in tali casi, i Comuni rivieraschi interessati dovranno avere, comunque, cura di apporre, in posizione ben visibile nel retrostante tratto di arenile, i relativi cartelli monitori (redatti anche in altre lingue, tra cui l inglese) indicanti, quantomeno, il "DIVIETO DI BALNEAZIONE". ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA DELLE SPIAGGE 1. Fermo restando quanto eventualmente prescritto in merito dai competenti Comuni rivieraschi, nonché dal Regolamento della Regione Marche n 2 del 13 maggio 2004, sulle spiagge del Circondario Marittimo è, inoltre, vietato: a) sorvolare, per qualsivoglia finalità, le spiagge e gli adiacenti specchi acquei destinati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresi alianti, deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri, velivoli con paramotore o similari) a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, nonché lanciare oggetti o liquidi in volo dai sopra indicati apparecchi. E, altresì, vietato per i conduttori di idrovolanti, paracadute ascensionale e velivoli con paramotore o similari, ammarare e/o navigare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi di lancio/atterraggio destinati alle unità da diporto. b) tuffarsi dalle scogliere o da altri siti se non appositamente attrezzati, espressamente dichiarati agibili/transitabili da Leggi, Regolamenti, Ordinanze, provvedimenti amministrativi ed il cui posizionamento ed utilizzo siano stati, comunque, consentiti, in via preventiva, dalle competenti Autorità. c) utilizzare artifizi pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni; d) effettuare accensioni di fuochi (c.d. falò). 2. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è, altresì, vietato occupare con ombrelloni, sedie sdraio e/o attrezzature mobili di qualsiasi tipologia e specie la fascia di arenile, ampia non meno di metri 5 dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. 3. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è da ritenersi anche strumentale all attività di salvamento di cui alla presente ordinanza e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono, comunque, recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio, né costituire ostacolo al libero accesso al mare. 6

7 ARTICOLO 5 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI 1. Nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari deve essere attivato, durante il periodo di cui all art. 1.1 (1 aprile - 30 settembre), il servizio obbligatorio di assistenza e soccorso ai bagnanti su tutte le spiagge del circondario marittimo, con le seguenti modalità: 1. dal penultimo fine settimana di maggio (a decorrere dal venerdì) al penultimo fine settimana di settembre il servizio di salvataggio dovrà essere garantito giornalmente dalle 09:30 alle 19:00, con la presenza di un assistente bagnanti almeno ogni 150 (centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità di Assistente Bagnanti rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (F.I.N.) sezione salvamento (contraddistinto dalla sigla M.I.P.) o dalla Federazione Italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) nonché di Bagnino di Salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova; 2. durante i restanti periodi della stagione balneare, in cui l affluenza dei bagnanti risulta minore, dovrà essere garantito il servizio di salvataggio dalle 09:30 alle 18:00 con l obbligatoria presenza nello stabilimento di una persona munita di uno dei brevetti di cui al precedente punto n. 1, responsabile dell assistenza ai bagnanti (salvataggio) almeno ogni 300 (trecento)metri lineari o frazioni di essi di fronte a mare. 2. Se particolari conformazioni dell arenile o della costa (ad esempio presenza di scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impediscano la visibilità dell intero specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da poter vigilare costantemente su tutto il tratto di mare interessato, e ciò ferma restando la diretta responsabilità di ciascun concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza dei bagnanti presenti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione. 3. Qualora se ne presenti la necessità (ad esempio per motivi di tipo fisiologico) è data facoltà al concessionario di effettuare temporanee sostituzioni degli assistenti bagnanti solo per il tempo strettamente necessario a soddisfare l esigenza insorta a mezzo di altri operatori parimenti abilitati, con il vincolo, comunque, di continuare ad assicurare l espletamento del servizio lungo l intero fronte mare prospiciente la concessione ed in ogni caso garantendo la presenza di almeno un assistente bagnante ogni 300 metri lineari. 4. Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario per quanto concerne l obbligo di garantire la sicurezza dei bagnanti nello specchio acqueo antistante la propria concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano consorziarsi, in modo da assicurare il servizio di salvataggio secondo modalità di cui al precedente punto 5.1., fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5.3. I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare alla locale Autorità Marittima, prima dell apertura dello stabilimento balneare, apposita dichiarazione scritta conforme all ALLEGATO 1, inoltrata anche per il tramite delle Associazioni di categoria di appartenenza e controfirmata dai concessionari, nell occasione, associatisi, riportante l esatta collocazione delle torrette di avvistamento presenti sul litorale. Tale forma di organizzazione del servizio di salvataggio non costituisce fattore esimente, per ogni singolo concessionario, dall obbligo di esercitare la vigilanza sull efficienza di detto servizio e di collaborare, comunque, attivamente per assicurare la sicurezza dei bagnanti. L obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza ricade in modo solidale sui concessionari consorziati. 5. Nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi devono garantire il servizio di salvataggio lungo l intero fronte mare assicurando la presenza di almeno una postazione di salvataggio ogni 300 metri, in conformità ai punti che precedono. 7

8 6. Qualora le predette Amministrazioni non vi provvedano, devono darne immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima, provvedendo, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue, tra cui l inglese), e riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". ARTICOLO 6 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVATAGGIO 1. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare ed in modo solidale in caso di consorzio - è direttamente tenuto a predisporre, durante il periodo di funzionamento per il pubblico, una postazione di salvataggio, costituita da idonea "torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione" sopraelevata di almeno due metri dal piano di spiaggia, da collocarsi in posizione adeguata per garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, sulla quale dovrà essere riportato in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO e presso la quale dovranno essere sempre presenti le dotazioni di seguito elencate: - un imbarcazione a remi adibita al servizio di salvataggio (avente le caratteristiche e l equipaggiamento indicati nel successivo articolo 8.2, Capo I); - un fischietto; - un binocolo; - un paio di pinne di idonea misura; - un megafono; - un mezzo marinaio o gaffa; - una maschera subacquea; - un ancorotto. Durante il periodo di cui all art la predisposizione della torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione è facoltativa, mentre dovranno essere presenti all interno dello stabilimento tutte le altre dotazioni sopra descritte. E, inoltre, data facoltà ad ogni concessionario di stabilimento balneare, di integrare le dotazioni obbligatorie, sopra indicate, con un rescue-can ovvero altro strumento a tal fine ritenuto idoneo ed equivalente, nonché, in funzione della distanza dalla costa delle barriere frangiflutti soffolte e/o emerse e della profondità delle acque antistanti il litorale in concessione, di dotarsi, ove se ne ravvisi la necessità, di 300 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle (sempre di tipo approvato), su rullo fissato saldamente al terreno e/o alla piattaforma di osservazione/torretta di avvistamento e prontamente amovibile. 2. Qualora il servizio di soccorso e assistenza bagnanti sia svolto in forma associata, fermo restando l obbligo della preventiva comunicazione di cui al precedente articolo 5.4, Capo I, i titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneari devono, con vincolo giuridico di solidarietà: - garantire il servizio mediante l istallazione ed il mantenimento di almeno una postazione di salvataggio ogni 150 metri lineari fronte mare, i cui margini esterni dovranno coincidere con i limiti nord e sud delle concessioni poste alle rispettive estremità del tratto di mare assicurato; - presentare alla locale Autorità Marittima, prima dell apertura degli stabilimenti, un piano riportante l esatta collocazione delle torrette di avvistamento sul litorale, specificando le concessioni da ciascuna di esse servite; - numerare progressivamente le torrette di avvistamento, collocandole, per quanto possibile, in posizione centrale rispetto all estensione complessiva del tratto di fronte mare servito. 3. Per i tratti di spiaggia libera, i Comuni rivieraschi competenti dovranno posizionare le succitate "torrette di avvistamento/piattaforme di osservazione", in modo idoneo a garantire il controllo degli specchi acquei prospicienti e del litorale adiacente, per 150 metri a destra e 150 metri a sinistra a partire dalla stessa torretta di avvistamento. 4. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3, Capo I, il corridoio di arenile/battigia fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all accesso al mare da parte dell assistente bagnanti. Nei pressi delle postazioni, durante la fascia oraria di espletamento del servizio di 8

9 assistenza bagnanti, non può stazionare personale estraneo al servizio che possa comprometterne, anche in via potenziale, l efficacia d intervento. ARTICOLO 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SOCCORSO IN MARE 1. L assistente bagnanti deve: a. indossare una maglietta, preferibilmente di colore rosso, con la scritta SALVATAGGIO, salvo esserne esentato solo nel caso in cui prenda il mare con l imbarcazione di salvataggio, previo utilizzo, in tal caso, di idoneo pantaloncino/costume da bagno rosso, recante la scritta SALVATAGGIO di colore bianco; b. essere munito del brevetto, in regolare corso di validità, di Bagnino di Salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova ovvero di Assistente Bagnanti rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento; c verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza e l integrità funzionale di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio e previste dalla presente ordinanza, segnalando al concessionario le eventuali carenze riscontrate in vista di un immediato ripristino; d. prestare il proprio servizio continuativamente durante la fascia oraria di espletamento dello stesso, come prevista dalla presente ordinanza, non potendo essere impegnato in altre attività ovvero destinato/distolto, anche in via temporanea, ad altro servizio/mansione, né assentarsi senza giustificato motivo, salvo sostituzione con altro operatore abilitato; e. valutare se intervenire, in caso di necessità in relazione ad eventi incidentali che si dovessero verificare anche nelle aree attigue alla zona di propria competenza, in considerazione degli specifici obblighi assunti; f. mantenere, durante l orario di servizio, un comportamento corretto ed adeguato alla propria qualifica, fornendo la necessaria collaborazione a richiesta della locale Autorità Marittima o della Forza Pubblica; g. vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, anche tramite il concessionario (che è del pari obbligato), alla locale Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino in mare, mediante la Scheda di Rilevazione Incidenti, come da ALLEGATO 2 ; h. prima dell inizio del servizio giornaliero, effettuare una perlustrazione dello specchio acqueo di propria competenza, individuando e segnalando al concessionario eventuali pericoli per la balneazione; i. durante il periodo di cui al precedente articolo 5.1.1, stazionare presso la postazione di salvataggio di cui al precedente articolo 6, oppure, (secondo il proprio prudente apprezzamento) qualora ritenuto più proficuo, necessario ed opportuno ai fini della efficienza/efficacia del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, incrociare a bordo dell imbarcazione di servizio di cui all articolo 8.2, Capo I, nello specchio acqueo di propria competenza ovvero effettuare brevi controlli lungo il tratto di battigia coperto dalla propria postazione, rimanendo, comunque, sempre facilmente individuabile dai bagnanti o dal personale preposto al controllo; j. vigilare, congiuntamente al titolare dello stabilimento balneare, sui possibili rischi che si dovessero presentare durante la balneazione ed, in particolare, sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del mare (le cosiddette onde anomale ), che possano costituire motivo di pericolo o causare inconvenienti ai bagnanti presenti in prossimità della battigia, dandone, se del caso, immediata notizia al Autorità Marittima locale ed allertando gli eventuali bagnanti interessati. 2.In nessun caso l assistente bagnanti può essere contemporaneamente impiegato nello svolgimento del servizio di salvamento per le eventuali piscine, regolarmente posizionate all interno delle aree concessionate, che, qualora necessario, dovranno usufruire di un assistente bagnanti appositamente dedicato, nel rispetto delle modalità previste dall articolo14 del D.M e da ogni altra ed ulteriore norma vigente in materia. 3.In caso di mancanza delle dotazioni elencate al precedente punto 6.1, Capo I, l assistente bagnanti non dovrà assumere il servizio e dovrà informare tempestivamente l Autorità Marittima locale. 9

10 4. L assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato ed in conformità agli obblighi derivanti anche dalle presenti disposizioni, per i quali potrà eventualmente esser segnalato, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento, alla Federazione Italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) oppure alla Società Nazionale di Salvamento Genova per ogni ulteriore e pertinente valutazione circa il ritiro o la sospensione del brevetto. Il concessionario, a sua volta, assumerà la veste di obbligato in solido, ai sensi e per gli effetti di legge, per culpa in vigilando. ARTICOLO 8 DOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE BALNEARI 1. In prossimità degli estremi di ciascuna concessione assentita per attività balneare, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme ed approvato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, in perfette condizioni di efficienza. Nel caso di strutture balneari confinanti tra loro, i concessionari possono posizionare al confine tra le due concessioni, un solo salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. 2. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare ed in modo solidale in caso di consorzio deve direttamente predisporre un'unità a remi, di colore ROSSO recante la scritta bianca "SALVATAGGIO", idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all impiego. 3. è data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto, una moto d acqua (acquascooter) previa istanza da presentare all Ufficio Circondariale Marittimo di Fano ed alle condizioni riportate nell autorizzazione che verrà all uopo rilasciata. La domanda, in particolare, dovrà contenere: i nominativi ed i titoli patente nautica e brevetto di assistente bagnanti del personale da impiegare; caratteristiche e dotazioni della moto d acqua; modalità di svolgimento del servizio di salvamento, polizza assicurativa (da allegare in copia) dell unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate; la dichiarazione da parte del medesimo soggetto istante di farsi carico della responsabilità dell espletamento del servizio di salvamento con acquascooter. 4. In caso di avverse condizioni meteo-marine ovvero quando sussistano altre situazioni di rischio e/o pericolo per la balneazione, dovrà essere issata, in ogni stabilimento, su apposito pennone installato in posizione ben visibile, una bandiera ROSSA, il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. Tale avviso deve, altresì, essere comunicato agli utenti a mezzo di altoparlanti, con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue. In aggiunta all anzidetta bandiera rossa, dovrà, altresì, essere resa disponibile, con le medesime modalità, una bandiera BIANCA, indicante l attivazione giornaliera della postazione di salvataggio in circostanze di assenza di pericolo e/o rischi per la balneazione. Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in più lingue (tra cui l inglese) il significato delle bandiere di cui al presente punto. 5. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza in materia, per quanto applicabili, ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso facilmente accessibile all uso, e costituito almeno da: a) tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, fornite di tubo e mascherina per uso immediato; b) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca ; c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie; 10

11 d) cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa. 5. I titolari di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare sono tenuti, inoltre, a: - predisporre un idoneo ed apposito spazio, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale dello stabilimento, da destinarsi, anche in via non esclusiva, al primo soccorso; in detto spazio devono essere prontamente disponibili le dotazioni indicate al precedente punto 8.5, Capo I; - porre in essere ogni cura affinché l'attività di balneazione sia effettuata in tutta sicurezza e dovrà essere immediatamente comunicato alla locale Autorità Marittima, l'eventuale avvistamento, nelle acque prospicienti lo stabilimento, di oggetti fluttuanti che possano arrecare danno alle persone e/o alla sicurezza della navigazione, segnalando la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le unità navali, apponendo, nel contempo, in tali casi, appositi cartelli indicanti l eventuale stato di pericolo ovvero adottando, nell immediatezza, ogni necessaria misura preventiva di sicurezza; - esporre in luogo ben visibile al pubblico la presente ordinanza (in formato di stampa A1) e le ulteriori eventuali altre ordinanze di interesse per l utenza turistico-balneare, nonché un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di primo soccorso agli asfittici; - indicare, con idonei ed adeguati segnali interdittivi/monitori, pericoli noti e/o rischi a carattere permanente; - richiamare l'attenzione degli utenti, anche con apposita cartellonistica, sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei pasti, nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti; - tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, etc., nonché degli altri posti di pronto intervento (Ospedali, Vigili Urbani, Croce Rossa, etc.); in particolare, dovrà essere evidenziato, al fine di consentire un rapido intervento, il NUMERO BLU D EMERGENZA IN MARE 1530 (numero telefonico gratuito, valido su tutto il territorio nazionale, riservato ad emergenze e soccorso in mare); - consentire a tutti, in qualsiasi momento, il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia (così come previsto dal Regolamento della Regione Marche in premessa citato). 6. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia e delle connesse eventuali certificazioni a tal fine rilasciate. Deve, comunque, esser presente almeno un estintore ogni 15 cabine, o frazione di tale numero, di tipo approvato dal Ministero dell Interno, con revisione ed ispezione in corso di validità ed avente adeguata capacità estinguente. È vietato, inoltre, mantenere, nelle cabine spogliatoio, fonti di accensione (fornelli, bombole di gas, liquidi e/o materiali facilmente infiammabili, etc.). ARTICOLO 9 DISCIPLINA DELLA PESCA ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA SUBACQUEE 1. Durante la stagione balneare, l esercizio di qualsiasi attività di pesca sportiva o professionale, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2 del presente articolo, è vietato nella fascia di mare riservata alla balneazione (ampia metri 300 dalle battigia), nel periodo compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00, a condizione che, nel restante periodo, non interferisca, comunque, con l eventuale balneazione in atto. 2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli del regolamento della pesca, approvato con D.P.R , n in premessa citato. In particolare, nel Circondario 11

12 Marittimo di Fano è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino a una distanza di metri 500 dalla battigia. 3. E sempre vietato attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. 4. Anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi tipo di attività subacquea, anche diversa dalla pesca, di segnalare la propria presenza mediante l impiego dei dispositivi prescritti dalla normativa in materia, rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima, disciplinante le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Fano, per quanto applicabile. 5. I pescatori sono sempre tenuti a non immettere alcun tipo di rifiuto nell ambiente marino e/o costiero, provvedendo, se necessario, ad un adeguata pulizia delle aree temporaneamente utilizzate. CAPO II DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO E DELLE CONNESSE ATTIVITA LUDICO-DIPORTISTICHE ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Fermi restando i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Capo I, con particolare riferimento a quelli di cui all articolo 2, per quanto applicabili, la navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con il sicuro esercizio della balneazione. 2. Ai fini del presente Capo II e della sicurezza della navigazione delle unità da diporto si richiamano, tra le altre, le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 146/2008 in premessa richiamato, ed in ogni altra norma di Legge comunque applicabile. Il conduttore è ritenuto sempre responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare. 3. L ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato in via prioritaria. Pertanto, tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel pieno rispetto delle vigenti norme e disposizioni in materia di tutela ambientale. 4. Laddove non diversamente specificato, l applicazione delle norme di cui al presente Capo II, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, non è limitata al periodo della stagione balneare, né ad una zona di mare particolare, ma si estende all intero anno e, se del caso, anche al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione. ARTICOLO 2 DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DA SEGNALAMENTI INDICANTI LA PRESENZA DI SUBACQUEI IN IMMERSIONE 1. Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in corso di navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Fano, devono prestare la massima attenzione all eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, a tal fine prescritti dalle vigenti norme in materia, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero, se del caso, di bagnanti intenti nell attività di nuoto. 2. In caso di avvistamento di tali segnali, le predette unità dovranno procedere con la massima prudenza e cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dal galleggiante di segnalazione o dal mezzo nautico di appoggio. 12

13 ARTICOLO 3 NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA ( WINDSURF ) 1. L uso delle tavole a vela è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. Salvi i casi prescritti dall articolo 39, comma 4, del D. Lgs.vo 171/2005, il conduttore dovrà avere almeno 14 anni compiuti. 2. Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, l uso delle tavole a vela può avvenire esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 350 metri dalla battigia frequentata da bagnanti ed i metri dalla stessa ovvero, qualora individuate, nelle zone di mare appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle zone di mare destinate ad uso esclusivo per l esercizio di questa pratica sportiva. 3. L uso di dette tavole a vela è, inoltre, vietato: a) all interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo; b) nelle zone di mare destinate all ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda; c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione; d) a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; e) a meno di 200 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura; f) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per qualsiasi provvedimento legittimamente emanato. 4. Durante l impiego delle tavole a vela, indipendentemente dalla distanza dalla costa, è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati CE o approvati ai sensi della vigente normativa. 5. Durante la stagione balneare, l attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione è consentito esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio/atterraggio di cui alla presente ordinanza e nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute, per quanto applicabili. L impiego dei predetti corridoi è, quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza. Laddove manchi un corridoio di lancio, l attraversamento della zona di balneazione dovrà avvenire, seguendo la rotta più breve con la vela abbassata, adottando, comunque, nell occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti. E vietato l atterraggio delle tavole a vela nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti, i concessionari appositamente autorizzati, devono avere cura di separare, con la massima evidenza, tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere, l atterraggio è consentito qualora non siano, comunque, presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E vietata l evoluzione a mezzo di tavole a vela a distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. 6. Sia a terra che a mare, è sempre vietato lasciare la tavola a vela in posizione incustodita. ARTICOLO 4 NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE ( KITE-SURF ) 1. L uso delle tavole con aquilone, denominate comunemente kite-surf, è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. L esercizio del kite-surf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età. 2. Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, l esercizio del kitesurf può avvenire esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 500 metri dalla battigia frequentata da bagnanti ed i metri dalla stessa ovvero, qualora individuate, nelle zone di mare 13

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