MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SOVERATO. ORDINANZA n 15/04

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1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SOVERATO ORDINANZA n 15/04 Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato: la Legge 11 febbraio 1971, n 50 e successive modifiche, recante Norme sulla Navigazione da Diporto ; la legge 08 luglio 2003, n 172 recante Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ; TENUTO CONTO dell intervenuto incremento delle attività subacquee nelle acque del Circondario Marittimo di Soverato, caratterizzate dalla presenza di notevole traffico da diporto; CONSIDERATO che una parte significativa delle anzidette attività si svolge in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici; RITENUTO NECESSARIO stabilire, in aggiunta alle vigenti disposizioni, norme e regolamentari in materia, prescrizioni particolari ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità; la Legge 14 luglio 1965, n 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con D.P.R. n 1639 del 02 ottobre 1968; la Legge 27 dicembre 1977, n 1085 di ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 COLREG 1972 ; la Legge della Regione Calabria 18 maggio 2004, n 17 inerente le norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo; la nota n 10390/II del 16 Febbraio 2000 del Comando Generale

2 del Corpo delle Capitaneria di Porto mirante a fornire un quadro di riferimento entro cui disciplinare le attività subacquee; VISTE altresì le note prot. n 82/42737/II e 82/33467/II rispettivamente datate 02 luglio 2002 e 26 maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relative alla distanza minima di navigazione in prossimità di boe di segnalazione ed a talune regole di condotta da osservarsi nelle attività subacquea e ludico/diportistica; la propria ordinanza n 13/2003 in data 19/06/2003 inerente la disciplina delle attività subacquee nell ambito del Circondario Marittimo di Soverato la propria ordinanza n 09/2004 in data 14 maggio 2004 disciplinante l esercizio delle attività balneari per l anno 2004 nell ambito del Circondario Marittimo di Soverato; VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); O R D I N A Articolo 1 E approvato e reso esecutivo l allegato REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI IMMERSIONE SUBACQUEA NELL AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SOVERATO. Articolo 2 La presente ordinanza abroga e sostituisce l Ordinanza n 13/2003 in data 19/06/2003 ed entra in vigore a partire dal 14/07/2004. Articolo 3 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o sanzione amministrativa e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall illecito comportamento saranno puniti ai sensi dell art del Codice della Navigazione e dell art. 39 della Legge 11 febbraio 1971, n 50 e successive modificazioni.

3 Articolo 4 E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che sarà pubblicata nei modi di legge, nonché resa disponibile, ai fini della relativa consultazione, presso il sito internet Soverato, lì 10/07/2004 IL COMANDANTE T.V. (CP) Matteo LO PRESTI

4 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SOVERATO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO TURISTICO RICREATIVO NELL AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SOVERATO PARTE A GENERALITA Articolo Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività di immersione subacquea a scopo turistico ricreativo svolte in forma privata ovvero organizzata nell ambito del Circondario Marittimo di Soverato, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana in mare ed in generale la salvaguardia della pubblica incolumità. Articolo 2 Definizioni 2.1 Nella definizione generale di attività subacquea a scopo turistico ricreativo sono comprese le seguenti attività: Immersioni subacquee in apnea finalizzate all esplorazione dei fondali marini; Immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione finalizzate all esplorazione dei fondali marini; Attività di esplorazione del fondale dalla superficie, con uso di maschera e tubo di respirazione (snorkel): cd snorkeling. 2.2 Tali attività, quando comportino l uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute ed entro i limiti previsti dal brevetto stesso. 2.3 Per le immersioni subacquee con autorespiratore ad aria, il limite massimo di profondità consentito per l attività turistico-ricreativa è 50 metri. 2.4 Per brevetto subacqueo ai fini del presente regolamento si intende un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di titolo in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. 2.5 Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute insegna a persone singole o a gruppi le tecniche di

5 immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L istruttore subacqueo può anche svolgere l attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell istruttore, perché il medesimo possa svolgere l attività, deve essere convalidato dall Ente che lo rilascia per l anno in corso. 2.6 Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, assiste l istruttore subacqueo nell addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo livello rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. 2.7 Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente. Articolo 3 Deroghe 3.1 Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento, possono essere concesse dall Autorità Marittima, in presenza di accertate, particolari circostanze tecnico-operative, ovvero in occasione di manifestazioni sportive o ricreative. Articolo 4 Divieti 4.1 L esercizio dell attività subacquea è vietato: A distanza inferiore a 200 metri da impianti fissi da pesca o itticoltura, ovvero dalle reti da pesca; A distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e 300 metri dalle navi militari ancorate alla fonda; All interno o all imboccatura dei porti o approdi, ovvero nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l entrata e l uscita dai porti e di ancoraggio, individuate con apposita Ordinanza di questa Autorità Marittima; Nelle zone di mare interdette alla balneazione. PARTE B IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA NAVALI Articolo 5 Nelle acque del Circondario Marittimo di Soverato l effettuazione ai fini turistico ricreativi di attività subacquee organizzate (immersioni di addestramento ai fini del conseguimento dei brevetti, immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli

6 Sportivi/Associazioni/Imprese che le contemplino espressamente nei rispettivi statuti e/o certificati camerali ed è subordinata all osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Articolo 6 Le dotazioni di sicurezza già previste dalle norme in vigore, in ragione della tipologia dell unità navale e della navigazione effettuata, devono essere integrate con: un apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua, con bombola da almeno sette litri, ovvero con una bombola di almeno tre litri, se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati; un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo); una tabella telefonica riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, etc.) ; una cassetta di pronto soccorso (corredata di pallone ambu e cannule orofaringee); almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l erogazione dell aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata e per la massima profondità dell immersione, a bordo dell imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri (base per la decompressione in gergo trapezio ) a discrezione di chi assume il comando dell unità. Articolo 7 Prima della partenza, chi assume il comando dell unità deve annotare su apposito registro l elenco dei partecipanti all immersione, con l indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei con la relativa qualifica. Articolo 8 La guida/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l attività svolta. La guida/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all attività in discorso. Ogni guida/istruttore non può guidare nell immersione simultaneamente un numero di subacquei superiore a quello prescritto sulle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto.

7 In caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di profondità previsto da quello di grado inferiore. Durante le prove d immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica. Le immersioni guidate e le prove pratiche d immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli e con modalità e in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Soverato. Articolo 9 In caso di immersione l ancoraggio dell unità di appoggio deve essere tale da poter essere filato per occhio in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippale costituito anche da un parabordo). Articolo 10 Durante l immersione il mezzo nautico dovrà essere presidiato da una persona, non necessariamente in possesso di patente nautica, ma comunque in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni d emergenza. Nel caso in cui vengano trasportate anche materiali e/o attrezzature subacquee sportive (bombole, piombini, mute, ecc.) il numero massimo per le persone trasportabili, previsto per l unità di appoggio, deve intendersi ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzature/materiali imbarcati. Il suddetto mezzo nautico dovrà, inoltre, essere coperto da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate. Articolo 11 Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l unità deve mostrare: durante il giorno una bandiera di colore rosso con diagonale bianca; in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Società/Circolo Sportivo/Associazione/Impresa ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca); di notte

8 una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza; Tutti gli operatori subacquei devono operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti. Articolo 12 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese devono essere rispettate le procedure stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Il sodalizio interessato deve inviare all Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato Sala Operativa almeno 24 ore prima dell evento, anche a mezzo fax (0967/21674) fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa (come da allegato A) riportante: data, ora e luogo dell immersione; numero dei partecipanti; nominativo dell istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; unità utilizzata; modalità operative. PARTE C IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA NAVALI Articolo 13 Nelle acque del Circondario Marittimo di Soverato l effettuazione ai fini turistici/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore) svolte senza il supporto di unità navali, è consentito a Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese che contemplino tale attività nello statuto e/o certificati camerali, ferma restando l osservanza degli articoli seguenti. Articolo 14 Durante le immersioni devono essere prontamente reperibili, a terra, le seguenti dotazioni di sicurezza: apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua, con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri, se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati; mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua carica batteria); tabella telefonica riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, etc.);

9 cassetta di pronto soccorso (corredata di pallone ambu e cannule orofaringee); Articolo 15 Prima della partenza, il responsabile dell immersione deve annotare su apposito registro l elenco dei partecipanti all immersione, con l indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Articolo 16 L accompagnatore deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto. Ogni accompagnatore non può guidare nell immersione simultaneamente un numero di subacquei superiore a quello prescritto sulle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto. In caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di profondità previsto da quello di grado inferiore. L accompagnatore assume le responsabilità civili e penali connesse con l attività svolta. Durante le prove d immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica. Le immersioni guidate e le prove pratiche d immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli e con modalità e in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Soverato. Articolo 17 Durante le immersioni diurne i subacquei hanno l obbligo di provvedere a segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. I subacquei partecipanti all immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale predetto. Nel corso delle immersioni notturne i subacquei devono segnalarsi con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.), visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza. Articolo 18 Il sodalizio interessato deve inviare all Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato Sala Operativa almeno 24 ore prima dell evento, anche a mezzo fax

10 (0967/21674) fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa come da allegato B) riportante: data, ora e luogo dell immersione; numero dei partecipanti; nominativo dell istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; modalità operative. PARTE D ATTIVITA SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI Articolo 19 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente art.11. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Nell eventualità che l operatore intenda immergersi di notte deve segnalare la sua posizione con un apparecchio luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.), visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza. Qualora il subacqueo intenda avvalersi di una unità di appoggio, la stessa deve ottemperare alla Colreg 72 ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità, ferma restando l osservanza di quanto previsto dal precedente art.11. A bordo dell unità di appoggio deve esserci una persona in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni d emergenza. Articolo 20 In prossimità dei prescritti segnali di immersione, diurni e notturni già richiamati in precedenza, le unità in transito di qualsiasi tipo e dimensione, sia esse propulse a vela e/o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di 100 metri dalla relativa verticale. PARTE E PESCA SUBACQUEA Articolo 21 La pesca subacquea sportiva è regolamentata dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche, recante il regolamento di attuazione della disciplina sulla pesca marittima. Detta attività, fermi restando i limiti di interdizione stabiliti per specifici tratti di litorale e quelli di divieto all attività di pesca stabiliti per determinate zone e specie

11 di organismi marini comunque vigenti, è consentita esclusivamente in apnea e durante le ore diurne ed è vietata durante la stagione balneare nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo, frequentate da bagnanti, fino alla distanza di metri 500 dalla costa. E vietato attraversare le spiagge e le acque frequentate dai bagnanti con fucili/pistole subacquei carichi, procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché tenere gli stessi strumenti in posizione di armamento. Soverato, lì 10/07/2004 IL COMANDANTE T.V. (CP) Matteo LO PRESTI ALLEGATO A ALL UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO COMUNICAZIONE IMMERSIONE GUIDATA PER SOCIETA /CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA: DATA, ORA PRE IMMERSIONE: LUOGO: NUMERO DEI PARTECIPANTI: NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI: UNITA NAVALE UTILIZZATA:

12 MODALITA OPERATIVE:, Lì FIRMA ALLEGATO B ALL UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO COMUNICAZIONE IMMERSIONE GUIDATA PER SOCIETA /CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA: DATA, ORA PRE IMMERSIONE: LUOGO: NUMERO DEI PARTECIPANTI: NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI: MODALITA OPERATIVE:

13 , Lì FIRMA

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